ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
C.d.R. PATRIMONIO
CAPITOLATO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI UN CHIOSCO BAR POSTO NEL PARCO XXV APRILE – LATO SUD
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Fabbricato della superficie complessiva di mq. 51 lordi ed area esterna della superficie complessiva di mq. 155, all’interno del parco XXV Aprile lato sud, censiti quanto al fabbricato al Catasto Fabbricati al foglio 42, particella 385, quanto all’area esterna al Catasto Terreni al foglio 42 particella 442 (parte) Il fabbricato è suddiviso in locale ad uso bar, servizio igienico, locale ad uso cucina oltre a servizio igienico pubblico con accesso diretto dall’esterno, l’area esterna pavimentata è distribuita sui quattro lati del fabbricato, il tutto meglio evidenziato negli allegati planimetria e mappa catastale sub A e sub B
ART. 2 – SCOPO DELLA CONCESSIONE
L’immobile è destinato ad attività di bar e somministrazione di alimenti e bevande.
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati nell’art. 34 del D.Lgs 163/2006
ART. 4 – DURATA
La concessione avrà la durata di anni nove decorrenti dalla data stabilita dal provvedimento di aggiudicazione definitiva. Alla scadenza il contratto non verrà rinnovato automaticamente, il concessionario potrà chiederne il rinnovo, con apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza, alle condizioni che l’Ente proprietario fisserà.
Alla scadenza della concessione l’immobile concesso, dovrà essere reso al Comune libero da persone e cose nello stato medesimo in cui viene consegnato, salvo il naturale deterioramento.
E’ consentito al concessionario di recedere in qualsiasi momento dal contratto di concessione con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, tramite raccomandata a.r. Il canone di concessione dovrà comunque essere corrisposto fino alla data della effettiva riconsegna del bene.
In caso di revoca della concessione da parte dell’Amministrazione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ne verrà dato preavviso al concessionario con lettera raccomandata a.r. 90 giorni prima della data del recesso.
Alla fine del rapporto di concessione da qualunque causa determinato, le strutture di arredo del locale adibito a bar dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario senza alcun rimborso da parte del Comune
ART. 5 - CANONE
Il canone annuo di concessione è quello determinato in sede di gara sulla base della migliore offerta in aumento, presentata a partire da un canone annuo minimo di Euro 4.560,00, I.V.A esclusa, in considerazione degli obblighi ed oneri gestionali, posti a carico del concessionario, specificati al successivo ART. 6.
Il canone annuo di concessione verrà aggiornato automaticamente senza bisogno di richiesta scritta od orale del Comune concedente in misura pari al 100% della variazione annuale accertata dall’ISTAT (FOI) verificatasi nell’anno precedente.
Il pagamento del canone dovrà avvenire a rate annuali anticipate da versarsi entro cinque giorni dall’inizio di ogni annualità. Il mancato rispetto del termine indicato farà sorgere il diritto per il Comune alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute, calcolati secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune della Spezia, senza necessità di costituzione in mora.
ART.6 – OBBLIGHI ED ONERI GESTIONALI
Il concessionario deve attenersi ai seguenti obblighi ed oneri gestionali:
a) apertura quotidiana del bar secondo i seguenti orari di apertura di tutti i cancelli del Parco:
- dalle ore 7,00 alle 21,00 nei mesi da maggio a settembre
- dalle ore 8,00 alle ore 18,00 mesi da ottobre ad aprile. Gli orari di apertura e chiusura potranno subire variazioni su richiesta del concessionario e dietro autorizzazione del Comune concedente;
b) svuotamento di tutti i cestini presenti all’interno del parco e raccolta dei rifiuti abbandonati al di fuori degli stessi da effettuarsi nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato nel periodo dal 15 settembre al 30 aprile e nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì venerdì e sabato nel periodo dal 1° maggio al 14 settembre
c) apertura/chiusura dei tre cancelli dell’area sgambatura cani, confinante con il Parco, con i seguenti orari di apertura:
- da novembre a febbraio dalle ore 8,00 alle ore 17,00,
- da marzo ad aprile dalle ore 8,00 alle ore 19,00,
- da maggio ad agosto dalle ore 8,00 alle ore 21,00,
- da settembre ad ottobre dalle ore 8,00 alle ore 19,00
d) pulizia dei servizi igienici pubblici, da mettere a disposizione di tutti i fruitori del parco, provvedendo altresì ai necessari materiali di consumo;
e) pulizia generale ordinaria, rasatura dell’erba ed annaffiatura dell’area in concessione
f) provvedere direttamente alla conduzione dell’immobile con personale adeguato anche sotto il profilo della sicurezza
g) prestare la propria collaborazione tecnico organizzativa per la realizzazione delle attività connesse allo svolgimento di manifestazioni varie da parte di soggetti diversi
h) rispettare le norme e le leggi che regolamentano i parchi. In particolare è fatto divieto assoluto dell’uso di altoparlanti e di altri strumenti di amplificazione; eventuali deroghe sono da concordare con gli Uffici Comunali competenti. Devono essere, altresì, integralmente rispettate le normative nazionali e regionali sull’inquinamento acustico e la zonizzazione acustica prevista dal Comune
i) permettere l’accesso all’area verde ed alle strutture all’interno del complesso a tutti i cittadini.
ART. 7 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Eventuali lavori di manutenzione straordinaria realizzati dal concessionario dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) presentazione di relazione specialistica corredata da un cronoprogramma “tempistica dei lavori” con tutta la documentazione inerente alla sicurezza prevista dal T.U. sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008;
b) preliminarmente all’inizio dei lavori, deve notificare all’Amministrazione Comunale il nominativo dell’impresa esecutrice, che deve essere in possesso delle credenziali di ordine tecnico in merito alla natura dei lavori da eseguire. L’Amministrazione Comunale (Dipartimento II – Servizi Tecnici ed OO.PP.) si riserva di verificare l’assenza di comportamenti eticamente censurabili anche sulla base di autocertificazioni prodotte dall’operatore economico selezionato dal concessionario; i lavori non potranno iniziare finché l’Amministrazione Comunale non avrà formalmente rilasciato apposito permesso di costruire
c) indicazione del nominativo del Direttore Lavori e del Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, se previsto dalla vigente normativa, il Direttore Lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere formalmente accettati dall’Amministrazione Comunale; l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di nominare in corso d’opera un collaudatore che dovrà collaudare i lavori previsti;
d) comunicazione della data di inizio lavori almeno 15 giorni prima del loro avvio, all’Amministrazione Comunale – Dipartimento II – Servizi Tecnici ed OO.PP. ed agli Enti competenti;
e) i lavori devono essere ultimati entro un anno dalla data del loro inizio ;
f) comunicazione di fine lavori all’Amministrazione Comunale – Dipartimento II – Servizi Tecnici ed OO.PP. che redigerà in contraddittorio con il concessionario un verbale di constatazione dei lavori eseguiti, o un collaudo dei lavori in caso di nomina di collaudatori in corso d’opera;
g) il concessionario al termine dei lavori dovrà presentare le certificazioni di conformità previste dalle vigenti disposizioni di legge e relative agli impianti tecnologici, nonché le fatture debitamente quietanzate associate al DURC
Detti lavori, trattandosi di opere pubbliche, devono essere svolti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 167/2006.
Il concessionario è responsabile della conformità delle opere realizzate agli elaborati progettuali autorizzati dall’Amministrazione Comunale con gli accorgimenti e modalità costruttive indicate negli stessi e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, Se tali modificazioni o innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell’impianto, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese
ART. 8 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il concessionario è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione dei lavori. La polizza dovrà prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera , la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte dell’Amministrazione, secondo la destinazione equivale ai soli effetti della copertura assicurativa ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica ed indivisibile. Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 e restano valide ed efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente (Esecutore) ai sensi dell’art. 23 di detto schema tipo.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata pari all’importo complessivo dei lavori da eseguire sulla base di computo metrico estimativo delle opere da realizzare.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi e per danni subiti dagli operai e dipendenti in genere dell’appaltatore durante l’esecuzione dei lavori (R.C.T./O) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad € 3.000.000,00
Gli eventuali importi o percentuali di scoperto o di franchigia non sono opponibili all’Amministrazione.
Le garanzie di cui ai paragrafi 3 e 4, prestate dal concessionario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati da imprese subappaltatrici e subfornitrici.
ART. 9 – OBBLIGHI ASSICURATIVI DURANTE IL PERIODO DI CONCESSIONE
Durante il periodo della concessione il concessionario risponde di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri soggetti presenti nel complesso a vario titolo, per le mansioni assunte e per la sicurezza e si obbliga a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.
A tal fine il concessionario dovrà sottoscrivere le seguenti polizze assicurative:
a) polizza di assicurazione civile verso terzi (RCT/O) a copertura dei rischi attinenti la responsabilità civile per danni a persone, cose e verso i prestatori di lavori con massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 per la garanzia RCT e non inferiore ad Euro 2.000.000,00 per la garanzia RCO
b) polizza contro i rischi da incendio ed eventi accessori cosiddetta polizza “rischio locativo” con un massimale pari ad Euro 150.000,00
Copia di dette polizze assicurative saranno depositate presso l’Ufficio del C.d.R. Patrimonio al momento della stipula del contratto di concessione e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza di pagamento dei ratei assicurativi.
Tutte le polizze dovranno stipularsi presso assicurazioni primarie che non siano in stato di liquidazione, in stato concordatario e amministrazione controllata, né abbiano presentato domanda di concordato e di amministrazione controllata e saranno operanti anche oltre la prima o le successive scadenze indicate o pattuite.
La stipulazione e la produzione delle polizze sopradescritte da parte del concessionario, non potrà comunque esonerare lo stesso da alcuna responsabilità derivante da disposizioni di legge o da previsioni del presente capitolato che non risulti garantita dai contratti assicurativi sottoscritti
ART. 10 – MANUTENZIONE ORDINARIA
Durante il periodo della concessione sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria, ai sensi del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.e i., al fabbricato ed agli impianti termici e tecnologici, nonché agli impianti elettrici dal punto di consegna ENEL, manlevando il Comune da ogni responsabilità verso terzi.
Impianti di riscaldamento e/o distribuzione di acqua degli impianti termici dovranno essere periodicamente controllati almeno una volta all’anno e dovrà essere trasmessa copia del rapporto di controllo al Comune. Dovrà essere nominato un terzo responsabile della manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento.
Nel corso della concessione sono a carico del Comune eventuali spese di manutenzione straordinaria definibili come rilevanti interventi sulle parti strutturali del fabbricato purché non derivanti da una mancata od inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del concessionario o da atti vandalici operati dagli avventori.
E’ cura del concessionario segnalare tempestivamente al Comune i danneggiamenti o guasti o quant’altro debba rendere necessario il ripristino del regolare funzionamento dell’immobile senza nulla avere a pretendere.
ART. 11 – UTENZE
Sono totalmente a carico del concessionario le spese per energia elettrica, acqua, gas, impianto telefonico e smaltimento rifiuti connessi all’esercizio delle attività svolte.
Il concessionario ha l’obbligo di ottenere l’allaccio a proprio nome dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e impianto telefonico.
ART. 12 – VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comune concedente ha la facoltà di eseguire, a sua discrezione il controllo sul rispetto degli orari di apertura e di chiusura, sul buon andamento della gestione, sulla pulizia e sulla regolare manutenzione degli immobili ed impianti. Il controllo globale sul rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione è esercitato dal Comune attraverso i propri Uffici del Dipartimento II – Servizi Tecnici ed OO.PP.
Il concessionario deve permettere ed agevolare le visite periodiche che gli Uffici Comunali competenti riterranno di effettuare.
ART. 13 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE
La concessione non potrà essere ceduta ad altri né tutto né in parte, a nessun titolo e per nessuna ragione. Il mancato rispetto del divieto di sub-concedere produrrà l’immediata revoca della concessione con il diritto per il Comune di pretendere il risarcimento per il danno patito ed il pagamento a carico del concessionario di una penale pari all’ammontare del deposito cauzionale versato
ART. 14 – BAR ED ESERCIZI PUBBLICI
Il locale ad uso bar deve essere mantenuto nelle migliori condizioni di igiene e pulizia nel rispetto delle norme sanitarie, igieniche e di sicurezza. La violazione di queste norme determina la decadenza della concessione.
Il concessionario deve essere in possesso dei requisiti di carattere soggettivo previsto dalle vigenti norme, per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrò pertanto acquisire le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dovrà acquisire le necessarie licenze previste per l’esercizio delle attività connesse inerenti e conseguenti alla gestione del bar; deve essere in possesso dei requisiti professionali per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Le autorizzazioni di pubblico esercizio saranno rilasciate per tutta la durata della concessione, decadranno alla sua scadenza e non potranno essere trasferite sul territorio.
La gestione dell’esercizio commerciale compete al concessionario, il quale si dichiara edotto del fatto che considerata la natura del bene oggetto della concessione, la cessione o affitto d’azienda non comporta il subentro nella concessione dell’immobile della parte acquirente altresì l’ occupazione “de facto” dell’immobile non darà titolo alcuno all’occupante, ma sarà considerata a tutti gli effetti un’occupazione senza titolo e, come tale, sanzionata mentre la concessione già in essere s’intenderà senz’altro decaduta
Nel caso di variazione della compagine sociale il socio subentrante dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 5 commi 2 e 4 del D.Lgs 114/98 ed all’art. 10 della Legge 31 maggio n. 575 da autocertificare da parte del dichiarante.
ART. 15 – OBBLIGHI PREVIDENZIALI
Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro.
Il Comune annualmente potrà chiedere la consegna dell’elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nell’immobile nonché copia della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
Il Comune potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo)
ART. 16 – ORGANIZZAZIONE DI FESTE E MANIFESTAZIONI VARIE
Il concessionario potrà organizzare sotto la propria responsabilità e previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni feste e manifestazioni compatibilmente con la destinazione d’uso pubblico del Parco. In occasione di tali eventi il concessionario dovrà provvedere al versamento delle imposte e tributi previsti da leggi e regolamenti.
In occasione di organizzazione di feste e manifestazioni da parte di soggetti diversi dal concessionario, le relative autorizzazioni saranno richieste dagli organizzatori.
ART. 17 - CAUZIONE
A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario dovrà versare al momento della stipula del contratto di concessione deposito cauzionale infruttifero di Euro 4.560,00, pari ad una annualità di canone Il deposito cauzionale potrà essere prestato al Comune della Spezia anche tramite una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa in originale da costituirsi nei modi di legge. La garanzia fidejussoria dovrà:
a) avere efficacia dalla data di stipula del contratto
b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell’art.1944 del codice civile
c) contenere l’impegno all’erogazione senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune.
La mancata costituzione della garanzia darà luogo alla revoca della concessione ed all’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente seguente nella graduatoria.
La cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul concessionario dovrà essere immediatamente ricostituita nel caso in cui venisse in tutto o in parte incamerata dal Comune a tutela dei propri diritti derivanti dal contratto; l’incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La fidejussione e le polizze assicurative dovranno avere validità tale da coprire l’intero periodo contrattuale. La polizza fideiussoria dovrà essere operante anche nel caso di mancato pagamento, da parte del contraente dei supplementi di premio o delle commissioni dovute senza che da ciò possa derivare alcun onere per il Comune. Lo svincolo della cauzione sarà subordinato all’adempimento di tutti gli obblighi a cui si riferisce, previo controllo da parte del Comune attestante il buono stato dell’immobile e comunque non prima di sei mesi dalla cessazione della gestione.
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELLA CONCESSIONE
Il contratto di concessione potrà essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilire di comune accordo.
Costituisce causa di risoluzione contrattuale l’inadempienza ad una o più clausole del contratto di concessione.
La concessione potrà essere revocata per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, per mancata esecuzione o esecuzione dei lavori non conforme al progetto presentato.
Il Comune potrà comunque procedere alla risoluzione del contratto ed eventualmente alla revoca della concessione per una delle seguenti cause:
- inosservanza del divieto di subconcessione
- mutamento della destinazione d’uso dell’immobile
- inadempienza per mancato pagamento entro la scadenza stabilita dall’Art. 5
- inosservanza di tutte le obbligazioni contrattuali assunte
- dichiarazione di fallimento del concessionario;
- nel caso i cui vengano meno nel concessionario i requisiti di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione
In caso di riscontrate inadempienze rilevate a seguito di controlli effettuati dal Comune sarà richiesto il pagamento di una penale tramite incameramento - anche a mezzo escussione – della cauzione versata a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, restando impregiudicata la facoltà per il Comune di richiesta di risarcimento danni.
ART. 19 – RISERVE
Il Comune rimane estraneo, in ordine alle manifestazioni non organizzate dall’Ente stesso, da ogni aspetto riguardante l’autorizzazione ai pubblici spettacoli, ivi compresi i rapporti con la Commissione Provinciale /Comunale di Vigilanza
ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI
Saranno a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, compresi i diritti di segreteria e l’imposta di bollo e di registro, nessuna eccettuata o esclusa.
ART. 21 – CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune ed il concessionario in ordine alla esecuzione del contratto di concessione, verrà deferita al giudizio degli organi competenti, a norma di legge.
La Spezia, lì 26.11.2014
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO III
(Arch. Xxxxxx Xxxxxx)
Allegati: Planimetria