CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE DELL’UNIVERSITA’ DI PALERMO E L’ARPA SICILIA
CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE DELL’UNIVERSITA’ DI PALERMO E L’ARPA SICILIA
Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Palermo (qui di seguito denominato STEBICEF) legalmente rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, nato a Palermo il 16/02/1956 (Codice fiscale Unipa: 80023730825)
e
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia (di seguito definita ARPA Sicilia) legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro tempore ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, nato a Reggio Calabria il 17.07.1967 (Codice fiscale ARPA: 97169170822)
(entrambi i contraenti denominati di seguito “Parti”)
PREMESSO CHE
precipua finalità dell’Università degli Studi di Palermo (di seguito denominata UniPa), e segnatamente di STEBICEF, è la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell’alta formazione e del trasferimento tecnologico;
ARPA Sicilia ha, tra le altre, finalità di promozione e attuazione dell’educazione ambientale, comunicazione, formazione, aggiornamento professionale in materia ambientale;
per quanto attiene lo svolgimento di tirocini curriculari, formativi e di orientamento, di studenti di UniPa, da svolgersi presso le strutture di ARPA Sicilia, ARPA ha stipulato con UniPa il 05/12/2017 la Convenzione n. 27923;
le Parti considerano di loro rilevante interesse, per le rispettive finalità istituzionali, la formazione di laureati che possano intervenire con competenze di alto livello nelle problematiche di monitoraggio e protezione ambientale;
ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge 240/10 le Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 593 del 30/12/1993 e del Regolamento per il conferimento di insegnamenti nei Corsi di studio dell’offerta formativa - D.R. 3388 del 12/10/2015 - (artt 2 e 6), possono stipulare contratti della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito od oneroso, per attività di insegnamento ad alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale;
l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscriversi con firma digitale, pena la nullità degli stessi.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
L’ARPA Sicilia si impegna a offrire a STEBICEF la disponibilità, a titolo gratuito, di personale qualificato in servizio presso l’Agenzia per incarichi di docenza nell’ambito del corso di laurea in Chimica e per conferenze e cicli di seminari rivolti a studenti, docenti e personale tecnico del medesimo STEBICEF.
STEBICEF si impegna a offrire all’ARPA Sicilia la disponibilità, a titolo gratuito, di personale docente ai fini della formazione e aggiornamento del personale in servizio presso l’ARPA Sicilia.
Le parti si impegnano a fornire personale, strutture, materiali e strumentazione per lo svolgimento delle attività definite al presente art. 2.
Art. 3
Gli incarichi di docenza citati al precedente articolo 2 vengono conferiti dall’Ateneo per incarico diretto, su indicazione del Direttore Generale di ARPA Sicilia, la cui formalizzazione è subordinata al parere positivo del nucleo di Valutazione dell’Ateneo di Palermo che deve pronunciarsi sulla congruità ai sensi del Regolamento per il conferimento di insegnamenti nei Corsi di studio dell’offerta formativa (D.R. 3388 del 12/10/2015). Il Direttore Generale concorderà preventivamente con il dipendente interessato le modalità di svolgimento, nella considerazione che l’attività di docenza in argomento è qualificata attività istituzionale e verrà integralmente computata come prestazione resa in orario di lavoro e di servizio, senza riconoscimento di compenso aggiuntivo.
Art. 4
La presente convenzione ha una durata di cinque anni accademici a decorrere dal 01/10/2018 al 01/10/2023 e può essere rescissa anticipatamente da ciascuna delle parti, con preavviso di 6 mesi, tramite lettera raccomandata ovvero con equivalenti mezzi digitali. La clausola del preavviso non si applica in caso di decisione congiunta tra le parti.
Le attività propedeutiche all’attuazione di quanto previsto nella presente convenzione potranno avere inizio dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
Art. 5
Con separate e specifiche intese potranno eventualmente essere definite ulteriori modalità attuative delle attività descritte nella presente convenzione.
Art. 6
Responsabile dell’attuazione dei contenuti della presente convenzione è, per ARPA Sicilia, il Direttore generale ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, per STEBICEF, la prof.ssa Francesca D’Anna.
Art. 7
Per eventuali controversie in ordine all’interpretazione e/o applicazione della presente convenzione, esperito un tentativo di conciliazione amichevole, è competente il Foro di Palermo.
Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida e non revocata.
Per STEBICEF
Prof. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇▇ Digitalmente
Per l’ARPA Sicilia
▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇▇ Digitalmente
