BANDO PER L' AFFITTO DI UN FONDO AGRICOLO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
Servizio Patrimonio
BANDO PER L' AFFITTO DI UN FONDO AGRICOLO
La Città metropolitana di Bologna, subentrata alla Provincia di Bologna ai sensi e per gli effetti dell'art.1 co.16 della L.56/2014, intende cedere in affitto (ai sensi dell'art. 45 L.203/1982) il fondo denominato Lutero Burbank sito in Comune di Valsamoggia località Bazzano, Via Magazzino n. 2.
Il bene – di proprietà della Città metropolitana di Bologna – risulta così censito : Comune di Valsamoggia - Catasto Terreni
Foglio di mappa n.2 mappali 46/p – 49 – 197 – 198 – 199 - 388 Catasto fabbricati
Foglio di mappa n. 2 mappale 388 (sub.1,2,3,4) per un totale di superficie di ha 2.86.70
Si precisa che la qualità dei terreni é seminativo, vigneto, frutteto.
Si evidenzia che il mappale 46 è parzialmente inserito nel presente bando, per una superficie di ha 01.38.04 in quanto la restante parte di mq. 1.700 é oggetto di affitto ad XXXX S.p.A.
1) CONDIZIONI ESSENZIALI DEL CONTRATTO:
Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 45, comma 1, della L.203/82, e con riferimento ai principi stabiliti nell’Accordo collettivo provinciale in materia di contratti agrari, sottoscritto tra le Organizzazioni professionali agricole in data 23/11/2007.
OGGETTO:
Costituisce oggetto dell’affitto il podere composto da terreni e fabbricati. L'intero bene è affittato a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie indicata non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni del contratto. Per l'esatta individuazione del bene fanno fede le planimetrie catastali agli atti dell'Ente.
Il bene oggetto dell’affitto dovrà essere visionato previo appuntamento con Geom. Xxxxxxxx Xxxxxx tel. 0000000000 cell. 0000000000.
CANONE
Il canone annuo sarà il risultato delle offerte in aumento rispetto al canone base di
Euro 2.100,00 ( duemilacento/00).
Il canone a base di gara é stato valutato tenedo conto delle spese che l'affittuario dovrà sostenere come meglio specificato al successivo punto “STATO DEL FONDO” .
Il canone annuo dovrà essere corrisposto in due rate uguali ed anticipate: per la prima annata agraria, la prima rata dovrà essere corrisposta alla sottoscrizione del contratto, la seconda entro il 30/06, per le annate successive, la prima rata dovrà essere pagata entro il 30/11 e la seconda entro il 30/06. Non si provvederà alla consegna del bene in mancanza del pagamento della prima rata di canone.
Il canone potrà essere adeguato annualmente, a decorrere dal secondo anno di contratto, ai sensi dell'art. 10 L.203/1982.
FIDEJUSSIONE PER I CANONI
A garanzia delle obbligazioni come precisate nel precedente punto “CANONE” l'affittuario si impegna annualmente, per il canone relativo alla annata agraria successiva, entro il 10 novembre a predisporre idonea garanzia fidejussoria con
primario gruppo bancario od assicurativo, di importo pari ad un'annualità di canone e con la seguente condizione:
− pagamento a prima e semplice richiesta scritta della Città metropolitana di Bologna entro 15 gg. ed ogni eccezione rimossa.
Di tale garanzia dovrà essere data prova mediante consegna, nel termine di cui sopra, di copia del relativo contratto alla proprietà. In caso di inottemperanza l'affittuario riconosce che il rapporto sarà risolto di pieno diritto, costituendo la presente, clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
MORA:
Il mancato pagamento del canone di affitto entro le scadenze stabilite nel contratto comporterà la risoluzione dello stesso "ipso facto et de jure". La domanda di risoluzione non dovrà essere preceduta dalla contestazione di cui all'art. 5 co.3 L.203/1982.
SOGGETTO CONTRAENTE:
L’affittuario deve essere coltivatore diretto o equiparato ai sensi dell’art. 7 della L. n. 203/82; imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), con riferimento ai principi del Decreto Legislativo n. 228/2001 come modificato dal Decreto Legislativo n. 99/2004 e successive modificazioni, imprenditore agricolo, salariato agricolo.
CUSTODIA DEL FONDO:
L’affittuario avrà l’obbligo di provvedere alla custodia del fondo con la diligenza del buon padre di famiglia,senza che allo stesso affittuario sia dovuto alcun compenso o indennizzo, di alcun genere ed a qualsiasi titolo.
DURATA:
La durata del contratto è fissata in nove (nove) annate agrarie con decorrenza dal 11/11/2015 e scadenza improrogabile al 10/11/2024, senza obbligo di disdetta alcuna.
RICONSEGNA:
Alla scadenza del contratto il fondo dovrà essere riconsegnato alla Città metropolitana di Bologna libero e sgombero da persone e cose senza che all’affittuario sia dovuto alcun indennizzo o compenso, di alcun genere ed a qualsiasi titolo.
FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO DELLA PROPRIETA'
Le parti, visto l'Accordo Collettivo Provinciale in materia di contratti agrari del 23/11/2007, convengono sulla facoltà, da parte della Città metropolitana di Bologna, di recedere anticipatamente e ciò con effetto dal terzo anno e con preavviso di mesi 12 e decorrenza dall'inizio del quarto anno di vigenza contrattuale; la riconsegna, di norma, avverrà nell'estate/autunno del terzo anno.
DIVIETO DI SUBAFFITTO:
E’ fatto divieto all’affittuario di subaffittare o subconcedere in tutto o in parte, l’immobile, pena la risoluzione di diritto del contratto.
E’ altresì fatto divieto di consentire a terzi l’utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, del terreno, pena la risoluzione di diritto del contratto.
STATO DEL FONDO:
Il bene sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova di cui il Concorrente è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza.
L'affittuario dovrà effettuare, a sua cura e spese, entro i primi quattro anni di vigenza
contrattuale, ossia entro e non oltre il 10/11/2019, alcuni interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma dei fabbricati, in relazione alle parti di seguito indicate:
− abitazione/stalla-fienile in aderenza sono presenti tettoie abusive con copertura in amianto.
Le tettoie abusive e la copertura in amianto sono da smaltire e della rimozione e dello smaltimento dovrà essere data adeguata documentazione alla proprietà.
Delle spese relative a detti interventi si é tenuto conto nella stima del canone.
All'atto della riconsegna l'affittuario è tenuto a corrispondere alla Città metropolitana di Bologna le anticipazioni colturali e/o frutti pendenti.
CONDUZIONE DEL FONDO:
L’affittuario dovrà provvedere alla conduzione del fondo senza mutarne la destinazione economica, nel rispetto delle norme della buona tecnica agraria. L’affittuario dovrà, altresì, provvedere alla buona manutenzione delle strade di accesso, delle capezzagne, dei fossi, dei canali di scolo.
L’affittuario, dovrà garantire una effettiva presenza sul fondo.
L’eventuale destinazione del fondo ad impegni previsti dalle misure agroambientali comunitarie dovrà essere preventivamente autorizzata in modo espresso dalla Città metropolitana di Bologna, pena la risoluzione di diritto del contratto.
E’ vietata la erezione sul terreno di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, pena la risoluzione di diritto del contratto.
L'affittuario dovrà rimborsare alla proprietà, se dovuti, eventuali contributi corrisposti ai Consorzi di Bonifica e agli Enti territoriali di riferimento.
RESPONSABILITA’:
L’affittuario è custode del fondo.
Ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, egli esonera espressamente la Città metropolitana di Bologna da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose anche di terzi.
PRELAZIONE DELL'AFFITTUARIO
L'aggiudicazione dell'affittanza di cui al presente bando é subordinata al mancato esercizio della prelazione da parte dell'attuale affittuario (ai sensi dell'art.4-bis L.203/1982).
MIGLIORIE
Ogni miglioria, addizione e trasformazione da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente concordata con la Città metropolitana di Bologna che ne rilascerà autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 45 L. 203/82. Le parti convengono, con rinuncia espressa ai rispettivi diritti, che ogni miglioramento al terreno, agli impianti ed ai fabbricati non preceduti da accordi scritti tra le parti, resta a benficio della proprietà senza indennizzi , rimborsi e maggiorazioni.
TITOLI
Il contratto di affitto non comprende alcun titolo di pagamento ai sensi della normativa di riferimento vigente (PAC 2014-2020 – Reg. UE n. 1306/2013 e n. 1307/2013).
Qualora, nel corso della vigenza contrattuale, venissero assegnati all'affittuario titoli e/o premi all'ettaro relativi alle superfici oggetto del contratto, il contratto di affitto subirà un incremento del canone annuo pari ad €/ha 70,00.
Alla scadenza contrattuale, nulla opporrà in ordine al rientro in possesso dei titoli.
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda di cui al modello “B”, per l’assegnazione del fondo alle condizioni sopra indicate, redatta in carta semplice, unitamente alla griglia di selezione di cui al modello “A” dovrà essere contenuta in busta chiusa recante l’annotazione: “Contiene offerta per l’affitto del fondo rustico Lutero Burbank in Valsamoggia località Bazzano” ed inviata alla Città metropolitana di Bologna Ufficio Archivio e Protocollo Generale Via Zamboni n. 13 – 00000 Xxxxxxx in modo che pervenga entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29/07/2015.
Oltre tale termine le offerte non possono più essere ritirate e non sono ammesse domande sostitutive o aggiuntive.
La domanda potrà essere consegnata a mano o essere spedita a mezzo del servizio postale, in entrambi i casi, è comunque confermato il termine perentorio suddetto. Nel caso venga spedita a mezzo del servizio postale, l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione della domanda dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o a disservizio postale o comunque imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Ciascun concorrente dovrà compilare, sotto la propria responsabilità, la griglia di selezione riportata nel modello “A” e calcolare il relativo punteggio.
La domanda di cui al modello “B” dovrà essere compilata e completata con il prezzo offerto e sottoscritta dal richiedente se persona fisica, se persona giuridica, dal suo legale rappresentante in carica.
La presentazione della domanda comporta l’integrale accettazione delle clausole del presente bando e dei relativi allegati.
Si allegano al presente bando la griglia di selezione modello “A”, il modello di domanda modello “B”, lo schema di contratto di affitto e gli elaborati grafici.
ESCLUSIONI
A) La partecipazione alla presente procedura e l’assegnazione del fondo sono preclusi a coloro che siano o siano stati affittuari di fondi di proprietà della Città metropolitana di Bologna (ex Provincia di Bologna) o da questa amministrati, in relazione ai quali sussistano o siano sussistite morosità o in relazione ai quali l'Ente proprietario abbia proposto in giudizio domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale o in relazione ai quali vi siano o vi siano state vertenze, controversie, contestazioni o per cui sia stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 46 della L. n. 203/82.
B) E' preclusa, altresì, la partecipazione alla gara e l'assegnazione a coloro che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei contratti di affitto con questa Città metropolitana di Bologna ( ex Provincia) o con altri Enti e di cui questa Amministrazione sia venuta a conoscenza in modo inconfutabile, accertato con qualsiasi mezzo di prova.
3)AGGIUDICAZIONE
L'apertura delle buste avverrà il giorno 30/07/2015 alle ore 12,00 presso la sede della Città metropolitana di Bologna Via Zamboni 13 – Bologna; in tale occasione si provvederà all'apertura delle offerte pervenute, alla verifica della loro regolarità ed alla predisposizione della relativa graduatoria.
Il fondo sarà assegnato, fatto salvo, comunque, il diritto di prelazione dell'affittuario, al richiedente che avrà conseguito il più alto punteggio sulla base della griglia di selezione di cui all'Allegato “A”.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data indicata quale termine di presentazione delle domande.
A parità di punteggio complessivo il fondo sarà assegnato a chi si trova nella fattispecie indicata nella griglia alla voce “Rapporti contrattuali” ossia a chi è o é stato titolare di un contratto di affitto con la Città metropolitana di Bologna ( o Provincia di Bologna) per il quale non sussista o vi siano state morosità o inadempimenti contrattuali, o, in subordine, a chi avrà fatto pervenire l’offerta di canone più alta.
Si potrà procedere all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta utile e valida.
L'aggiudicazione definitiva sarà pronunciata dopo la verifica dei requisiti prescritti e decorso il termine per l'esercizio della prelazione.
La Città metropolitana di Bologna si riserva la facoltà insindacabile, senza che i partecipanti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare la chiusura del bando o disporne la revoca.
Il testo del presente avviso é visionabile sul sito internet all'indirizzo xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
Per tutte le informazioni sull’immobile rivolgersi all’UFFICIO TECNICO PATRIMONIO Geom. Xxxxxx Xxxxxxxx Tel. 051/0000000 cell. 0000000000 Fax 051/0000000 – e-mail xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
IL DIRETTORE DEL SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
(Dott.ssa Xxxxxx Xxxx)
Bologna,17/06/2015