Regolamento per l’accesso televisivo regionale
Regolamento per l’accesso televisivo regionale
Art. 1 (Oggetto)
Il presente regolamento disciplina l’accesso alle trasmissioni televisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 6, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), dell’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e della legge regionale 24 agosto 2001, n.
45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni).
Tale regolamentazione garantisce il diritto d’accesso ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, (alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,) ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta (modif. con delibera Xx.Xx.Xxx. n 8/14, secondo quanto previsto dal comma 1 art.6 della predetta Legge n.103/75)
La concessionaria pubblica, con riferimento al contratto in essere per il servizio pubblico radio-televisivo, è il soggetto che, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1) della legge 103/75, garantisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese.
Art. 2
( Richiesta di accesso)
I soggetti di cui al precedente art. 1 comma 2) che intendono accedere alle trasmissioni diffuse in Abruzzo dalla sede regionale della Concessionaria del servizio
pubblico televisivo devono presentare richiesta al Comitato regionale per le Comunicazioni Abruzzo (Xx.xx.xxx).
La richiesta, redatta in conformità allo schema allegato al presente Regolamento, deve contenere:
a) Copia autenticata dello statuto o dell’atto costitutivo;
b) Identità e settore di attività (sociale, sanitario-scientifico) del soggetto richiedente con indicazioni dettagliate in ordine alla consistenza della propria organizzazione, agli scopi sociali, ai settori di intervento, agli anni di attività, alle iniziative svolte;
c) Contenuto in sintesi del programma proposto, l’indicazione di ogni elemento utile a comprovarne la rilevanza dell'interesse sociale e/o sanitario-scientifico.
d) Xxxxxx e iniziative nonché i fini che giustificano il contenuto della proposta di programma.
g) L’impegno da parte del soggetto richiedente affinché durante la trasmissione del programma dell’accesso venga evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi “marchio” o “logo” utilizzato commercialmente.
La domanda deve contenere la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante del soggetto richiedente nonché dal designato responsabile per l’accesso allegando le fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità dei due sottoscrittori.
Art. 3
(Esame della domanda di accesso)
La domanda di ammissione all’accesso può essere inviata tramite pec dai titolari di casella di posta certificata, o in alternativa con raccomandata A/R.
La conferma di ricevimento della domanda dovrà essere stampata e conservata a cura dell’istante per essere esibita in caso di necessità.
Le domande di accesso devono essere presentate entro i termini che verranno pubblicati sul sito istituzionale del Xx.Xx.Xxx; le istanze pervenute fuori termine verranno prese in considerazione per il successivo trimestre o, in presenza di “spazi televisivi” non assegnati per esiguità di richieste, possano essere comunque ammesse, in calce alle altre (modif. con delibera Xx.Xx.Xxx. n 32/13)
Ogni domanda di accesso pervenuta al Xx.xx.xxx è acquisita al protocollo generale del Xx.xx.xxx. In caso di domanda incompleta, la struttura di supporto al Comitato, richiede le integrazioni necessarie che, una volta acquisite e ritenute idonee, consentono l’accettazione dell’istanza.
Ai fini delle deliberazioni previste dall'articolo 4, il Presidente del Xx.xx.xxx, o un suo delegato, procede all'esame delle singole domande pervenute, riferendo ai componenti del Comitato.
La decisione del Xx.xx.xxx sulla domanda di accesso è comunicata agli interessati.
Art. 4
(Piano trimestrale delle trasmissioni)
Il Xx.xx.xxx delibera ogni trimestre il piano dell’accesso alle trasmissioni, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile.
Al fine di garantire la più ampia pluralità di accesso, il Xx.xx.xxx compila una graduatoria, tra le domande ritenute ammissibili attenendosi ai seguenti criteri:
a) Presenza di tematiche di rilevante interesse sociale o sanitario-scientifiche, attualità dell’argomento proposto, consistenza organizzativa;
b) Esigenze temporali riferite ad eventuali iniziative inerenti al contenuto della proposta di programma;
c) Organizzazioni che non abbiano mai usufruito delle trasmissioni dell’accesso;
d) Organizzazioni che non abbiano usufruito dell’accesso nei tre piani semestrali precedenti;
In caso di parità di posizione nella graduatoria, si prenderà in esame l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il Piano delle trasmissioni del semestre successivo.
La Direzione della Sede Regionale per l’Abruzzo, effettuerà la messa in onda concordata con la terza rete tv dalle ore 7,30 alle ore 8,00 di ogni sabato e dalle ore 23,30 alle 23,50 del sabato su Radiouno, come stabilito dal palinsesto per gruppi di settimane lontane da periodi particolari ovvero eventi come ad esempio pausa estiva, festività ricorrenti, elezioni ecc..
La SR Abruzzo si riserva di comunicare al Xx.Xx.Xxx. in qualsiasi momento, ma comunque entro un termine congruo prima della data di trasmissione/messa in onda dei Programmi per l’Accesso, variazioni al Piano in relazione alle proprie prioritarie ed insindacabili esigenze di programmazione e di palinsesto.
La deliberazione del Comitato relativa al piano trimestrale per l'accesso è trasmessa, a cura della struttura di supporto del Xx.xx.xxx, alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo regionale ed alla Sottocommissione Parlamentare per l’accesso.
Il Piano trimestrale è pubblicato per estratto sul sito internet del Xx.xx.xxx.
Art. 5
(Ricorso in opposizione)
Avverso le deliberazioni del Xx.xx.xxx sulle domande di accesso è ammesso ricorso in opposizione al Xx.xx.xxx stesso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente la deliberazione oggetto del ricorso.
Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente del Xx.xx.xxx.
Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi specifici su cui si fonda.
L’esame del ricorso è effettuato sulla base di un’istruttoria curata dal Presidente, o da un componente del Xx.xx.xxx da lui delegato e si svolge entro venti giorni dalla sua ricezione.
Il ricorso non sospende l’esecuzione del piano di programmazione trimestrale. La decisione del Xx.xx.xxx sul ricorso è comunicata agli interessati a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ritorno.
Art. 6
Contenuto dei programmi per l'accesso
Nell'ambito delle trasmissioni per l’accesso i Soggetti Ammessi, fermo restando il rispetto della normativa vigente, non possono in alcun modo citare :
1) indirizzi email e siti web che non siano quelli riferiti direttamente alla propria attività;
2) numeri di telefono e numerazioni speciali a sovrapprezzo o contenenti messaggi promozionali;
3) numeri di conto corrente bancario/postale oppure IBAN;
4) altri soggetti , anche attraverso le segnalazioni di estremi quali siti web e numeri di telefono, che non rappresentino Enti Pubblici o che non siano , espressamente inerenti alle tematiche proposte;
5) partner e/o marchi che non siano riferiti direttamente e organicamente alla ragione sociale del soggetto avente diritto;
6) messaggi di natura promozionale o che comunque promuovano l’acquisto di beni e servizi;
In generale non e’ consentito violare le più elementari regole etiche e comportamentali che sanciscono il diritto all'accesso presso RAI, inclusi eventuali giudizi lesivi per persone e altri soggetti istituzionali e non.
Eventuali modifiche e/o aggiunte ai suddetti divieti saranno concordate tra le Parti e pubblicate sul sito del Xx.Xx.Xxx.
Articolo 7
Programmi realizzati con mezzi propri del Soggetto Ammesso
Non possono essere prodotti dai Soggetti Ammessi contributi audio e video eccedenti lo spazio temporale consentito previsto all'articolo 2.
Ove il programma radiofonico o televisivo realizzato dovesse avere una durata superiore a quella indicata all'art. 2, il Soggetto Ammesso deve provvedere a riportarlo alla durata consentita. In caso contrario, la SR Abruzzo non darà corso alla trasmissione, comunicando al Xx.Xx.Xxx. le motivazioni e le conseguenti decisioni assunte.
Il Soggetto Ammesso che produce il programma radiofonico o televisivo esclusivamente con mezzi propri all'esterno della SR Abruzzo, deve consegnarlo al Xx.Xx.Xxx. entro venti giorni dalla formale ammissione alle trasmissioni regionali dell'accesso della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.
Il Xx.Xx.Xxx. verifica la conformità del contributo prodotto rispetto alla richiesta di accesso e ai requisiti di ammissione del Soggetto Ammesso e, se conforme, recapita il prodotto alla SR Abruzzo secondo la modalita’ della consegna diretta - previo accordo - al responsabile della SR Abruzzo .
La SR Abruzzo, di concerto con le altre Direzioni aziendali competenti, esegue, a sua volta, una verifica sul prodotto rispetto ai criteri definiti agli articoli 5 e 7 e, più in generale, sulla idoneità alla messa in onda.
Nel caso in cui la SR Abruzzo non dovesse ravvisare detta idoneità, dovrà fornire al Soggetto Ammesso, tramite il Xx.Xx.Xxx., ogni idonea indicazione sulle modifiche
da apportare al programma, al fine di consentirne la regolare successiva messa in onda.
Il Xx.Xx.Xxx. provvede, a sua volta, ad informarne il Soggetto Ammesso e valuta l 'inserimento del programma, dopo averlo ricevuto, opportunamente modificato, sulla base delle indicazioni fornite dalla SR Abruzzo, nel calendario del trimestre successivo.
Articolo 8
Formati e standard tecnici relativi ai programmi realizzati con mezzi propri
I programmi radiofonici realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei seguenti formati: Audio Wave "Wav" con almeno 16 bit e 44,1 KHz;
• ".aiff ' con almeno 16 bit e 44,1 KHz;
• ".mp3" con almeno 256 Kbit/s in caso di parlato; su supporti hard disk, USB, CD.
I programmi televisivi realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei supporti broadcast: IMX, Digital Betacam , XDCAM;
oppure nei formati:
• MXF-OP l -Dl O;
• QUICKTIME .MOV PRORES; MPG2;
• MPG4; H264;
su supporto informatico e formattazione ExFat o NTSF, e connettività USB. Audio: Stereo o Dual Mono.
Non sono accettati supporti con formattazione IOS.
L'eventuale logo dell'accedente, nel caso di materiale autoprodotto, deve essere collocato in basso a sinistra.
Articolo 9
Programmi radiofonici e televisivi realizzati in collaborazione con la RAI
I tecnici della SR Abruzzo, ove richiesto, contribuiscono alla realizzazione del programma, utilizzando le risorse disponibili. Per i programmi televisivi il modello
produttivo prevede una (o al massimo due) telecamere in studio con ripresa su fondo neutro all'interno degli spazi e nei tempi individuati da Rai.
Sarà possibile realizzare una copia del programma su un supporto da consegnare per documentazione ai soggetti interessati che non potranno sfruttarlo per fini commerciali, fermo restando che tutti i diritti sul materiale girato rimarranno in capo a RAI.
Relativamente ai programmi televisivi, le Parti convengono su un format standard che prevede un intervento/appello autogestito, eventualmente anche con un conduttore che coordina gli interventi e i vari contributi preregistrati, con la possibilità di mostrare il logo o il cartello del Soggetto Ammesso.
Al Soggetto Ammesso è consentito di fare partecipare al programma al massimo 3 persone dallo stesso indicate e di fornire a RAI per il montaggio anche l'uso di materiale audio/video (su CD, DVD, logo o siti internet di proprietà dell'avente diritto) da mixare come contributo alla registrazione.
In tale caso il Soggetto Ammesso dovrà fornire a RAI e Xx.Xx.Xxx la garanzia di esserne pienamente proprietario, impegnandosi a tenere Rai e Xx.Xx.Xxx. manlevati e indenni da qualunque pretesa di terzi a qualunque titolo ed in ogni tempo formulate nei confronti di RAI e Xx.Xx.Xxx. in relazione al materiale audiovisivo suddetto.
L'eventuale materiale da utilizzarsi nel corso della registrazione deve essere fornito alla SR Abruzzo dal Soggetto Ammesso accedente, nello standard e nel formato tecnico previsto all'articolo 7, almeno due settimane prima della data prevista per le registrazioni.
Nel caso in cui il programma in corso di produzione non risulti conforme ai criteri definiti all'articolo 5, la SR Abruzzo sospende la lavorazione e avverte il Xx.Xx.Xxx. che valuta l'inserimento del programma, con le opportune modifiche, nel calendario del trimestre successivo. Ove il Soggetto Ammesso non si presenti presso gli impianti di Produzione della SR Abruzzo all'ora stabilita, potra’ essere disposta la soppressione delle lavorazioni e, quindi, anche la relativa trasmissione, dandone comunicazione entro 48 ore al Xx.Xx.Xxx. per le decisioni del caso.
Prima della registrazione, tutti i partecipanti alla trasmissione, compreso l'eventuale conduttore esterno alla SR Abruzzo , devono sottoscrivere apposita liberatoria. Nel caso della presenza di minori occorre, inoltre, una liberatoria di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. In assenza di queste liberatorie la SR Abruzzo non darà corso all'assemblaggio del programma, comunicandolo al Xx.Xx.Xxx. per le decisioni del caso. I moduli per le liberatorie sono disponibili sul sito del Xx.Xx.Xxx.
Articolo 10 Responsabilità
La responsabilità civile e penale dei programmi è del responsabile del Soggetto Ammesso, così come previsto dalla L.103/75 che stabilisce: "I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale".
Qualora i programmi presentino caratteristiche che possono apparire non corrispondenti a quelle indicate nell’art.6, comma 6, della L.103/75, nonché a quelle del presente Protocollo d'intesa, la SR Abruzzo, informa immediatamente il Xx.Xx.Xxx. il quale adotta, entro la data fissata per la diffusione di essi, le decisioni del caso.
Articolo 11 Diritti d’autore
Prima della eventuale registrazione e della messa in onda, tutti i partecipanti alla trasmissione dovranno consegnare al Xx.Xx.Xxx. la liberatoria per la cessione a titolo gratuito a Rai di tutti i diritti relativi al materiale audiovisivo girato e/o di quello fornito dal Soggetto Ammesso. Detta liberatoria dovrà essere tempestivamente consegnata a RAI in originale.
Ove le liberatorie non vengano consegnate oppure nel caso in cui la SR Abruzzo rilevi la presenza di vizi o irregolarità in esse contenute, non darà corso all'eventuale assemblaggio del programma e alla messa in onda, comunicandolo al Xx.Xx.Xxx. All'atto di presentazione della domanda da parte dell’Avente Diritto , dovrà essere rilasciata al Xx.Xx.Xxx. dall'Avente Diritto, per essere consegnata alla SR Abruzzo, la ricevuta della corresponsione alla SIAE dei relativi diritti, ove dovuti, nonché apposita garanzia e manleva in favore di RAI nei confronti di qualunque contestazione avanzata da terzi per qualsiasi titolo, causa o ragione.
Art. 11
(Esecuzione del Piano trimestrale)
Il Xx.xx.xxx vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall’ammissione all’accesso nonché delle disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 6 della legge 103/1975.
Il Xx.xx.xxx attua le azioni necessarie affinché sia garantita l’esecuzione del Piano semestrale approvato.
I soggetti ammessi possono presentare al Xx.xx.xxx esposti o osservazioni circa l’attuazione del Piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell’esercizio dell‘accesso.
Art. 12 (Sanzioni)
Il Xx.xx.xxx, qualora venga ravvisata nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può richiedere la sospensione della messa in onda del programma e con decisione motivata, negare il diritto d’accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare l’inibizione dei rappresentanti dell’organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.
Art. 13 (Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Xx.Xx.Xxx; ne è assicurata la più ampia diffusione attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal Xx.xx.xxx. Abruzzo.
Articolo 14 Foro competente
Qualunque controversia insorga sulla interpretazione ed esecuzione del medesimo, che non sia definita con accordo diretto tra Le Parti, sarà deferita, in via esclusiva, al Foro di Le Parti, convengono di incontrarsi ogni 12 mesi dalla stipula del
presente Protocollo d'Intesa al fine di verificare, alla luce del quadro normativo di riferimento, i reciproci impegni in relazione al diritto per l'accesso radiotelevisivo.