BOZZA
BOZZA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
Cassa depositi e prestiti S.P.A.
E
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura del Molise e
Fondazione Banco di Napoli
Il presente accordo di collaborazione (“Accordo”) è sottoscritto tra:
“Cassa depositi e prestiti S.p.A.”, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx x. 0, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, in persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Responsabile Technology & Operations (“CDP”)
- da una parte -
e
“Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Molise, con sede in Campobasso, Piazza della Vittoria 1, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01741020703, in persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Segretario Generale (“Camera di Commercio”);
- dall’altra parte -
e
“Fondazione Banco di Napoli”, con sede in Napoli, Via dei Tribunali 213, Codice Fiscale 00397500638, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Napoli al n. 1383, in persona della Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx nella sua qualità di Presidente (“Fondazione”)
- dall’altra parte -
CDP, la Camera di Commercio e la Fondazione di seguito, singolarmente, la “Parte” e congiuntamente, le “Parti”.
PREMESSO CHE
(a) CDP è l’Istituto Nazionale di Promozione che opera a sostegno della crescita del Paese finanziando gli investimenti pubblici, promuovendo lo sviluppo delle infrastrutture e supportando le imprese italiane;
(b) la Camera di Commercio è un ente funzionale di diritto pubblico che, nell'ambito della circoscrizione territoriale provinciale, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e i consumatori e promuove lo sviluppo dell'economia provinciale;
(c) la Fondazione è una persona giuridica privata senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, che persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nel territorio di riferimento, e detiene una partecipazione azionaria nel capitale sociale di CDP;
(d) in linea con il Piano Industriale 2019-2021, CDP ha avviato un progetto di ampliamento del presidio territoriale del Gruppo CDP, anche attraverso l’apertura di uffici territoriali;
(e) in tale contesto, in data 29 aprile 2021 CDP, l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. e la Fondazione CDP hanno siglato un nuovo protocollo, rinnovando le forme di collaborazione con l’obiettivo di promuovere la sottoscrizione di accordi di collaborazione territoriale tra CDP e le singole fondazioni bancarie azioniste (“Protocollo”);
(f) in tale ambito, e in seguito alle interlocuzioni intercorse tra le Parti, le stesse hanno manifestato il proprio interesse all’avvio di una collaborazione finalizzata, tra l’altro, alla promozione e al sostegno dello sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento della Camera di Commercio, individuando altresì specifici spazi in cui stabilire un punto informativo ove fornire supporto integrato a soggetti sia pubblici che privati (“Punto Informativo”);
(g) stante quanto precede, le Parti intendono quindi addivenire alla sottoscrizione del presente Accordo, ai termini e alle condizioni di cui al prosieguo.
Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
1. PREMESSE E ALLEGATI
1.1 Le premesse e gli allegati (“Allegati”) formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo.
2. OGGETTO
2.1 Il presente Accordo ha a oggetto i diritti e gli obblighi delle Parti nonché le altre pattuizioni tutte volte a instaurare tra le Parti una collaborazione finalizzata alla promozione e al sostegno dello sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento della Camera di Commercio.
2.2 Gli obiettivi della collaborazione saranno realizzati attraverso la promozione a livello territoriale dell’offerta dei prodotti e dei servizi di CDP rivolti alle imprese e alla Pubblica Amministrazione nel territorio di riferimento della Camera di Commercio, nonché attraverso le ulteriori iniziative che potranno essere concordate dalle Parti.
2.3 Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali ulteriori ambiti di collaborazione tra le stesse, concernenti iniziative di investimento nei territori fra i quali, a titolo esemplificativo, l'housing sociale e l'innovazione delle piccole e medie imprese, della ricerca tecnologica o delle infrastrutture.
3. DURATA E RECESSO
3.1 Il presente Accordo avrà una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
3.2 Alla scadenza, le Parti potranno concordare per iscritto uno o più rinnovi dell’Accordo per periodi di 3 (tre) ciascuno.
3.3 Le Parti avranno comunque facoltà di recedere liberamente dall’Accordo in qualunque momento, senza essere obbligate a specificarne le ragioni e senza oneri o risarcimenti di sorta a proprio carico, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni.
4. DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI
4.1 Per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Accordo, la Camera di Commercio si impegna a:
concedere in comodato, presso la propria sede, gli spazi di cui all’Allegato 1, aventi le caratteristiche ivi descritte, per stabilirvi il Punto Informativo, restando inteso che (i) le spese e gli oneri di manutenzione e gestione ordinaria e straordinaria relativi agli spazi restano a carico della Camera di Commercio, così come tutte le utenze, le forniture e i servizi relativi, ad eccezione del mobilio di cui all’Allegato 1 che resta a carico di CDP e (ii) gli spazi sono concessi in comodato a CDP unicamente per l’apertura del Punto Informativo e per lo svolgimento delle attività di cui all’Allegato 1, pertanto CDP sarà tenuta a non modificare la destinazione d’uso senza la preventiva autorizzazione della Camera di Commercio;
consentire l’accesso al Punto Informativo al personale di CDP con le modalità e secondo le tempistiche di cui al medesimo Allegato 1;
svolgere le ulteriori attività elencate all’Allegato 2, con le modalità e secondo le tempistiche ivi indicate.
4.2 Per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Accordo, CDP si impegna a:
fornire presso il Punto Informativo il materiale promozionale e/o illustrativo e/o informativo relativo ai propri prodotti, attività e iniziative o comunque il materiale necessario ai fini dell’attuazione del presente Accordo;
mettere a disposizione presso il Punto Informativo personale dedicato all’illustrazione dei prodotti e delle iniziative CDP;
svolgere le ulteriori attività elencate all’Allegato 2, con le modalità e secondo le tempistiche ivi indicate.
4.3 CDP autorizza la Camera di Commercio a utilizzare i segni distintivi, registrati o non registrati, pendenti o concessi, di cui CDP è ad oggi, e sarà successivamente, licenziataria esclusiva (“Segni Distintivi CDP”) unicamente ai fini di cui al presente Accordo, senza che ciò comporti l’insorgenza di alcun diritto della Camera di Commercio in merito alla titolarità degli stessi.
4.4 La Camera di Commercio riconosce che i Segni Distintivi CDP sono di piena ed esclusiva proprietà di CDP e si obbliga, per tutta la durata dell’Accordo, a:
(i) non porre in essere alcuna azione o condotta direttamente o indirettamente finalizzata a tentare di acquisire la titolarità dei Segni Distintivi CDP, in Italia o all’estero;
(ii) utilizzare i Segni Distintivi CDP esclusivamente in maniera conforme a quanto previsto dal presente Accordo;
(iii) non modificare in alcun modo e con alcun mezzo i Segni Distintivi CDP, rispettandone forme, dimensioni, colori e proporzioni;
(iv) non registrare o utilizzare, sia in Italia che all’estero, simboli simili e/o analoghi ai Segni Distintivi CDP, tali da trarre in inganno il pubblico o generare confusione;
(v) non adottare comportamenti che possano danneggiare e/o ledere la fama, il decoro ed il prestigio dei Segni Distintivi CDP, attenendosi - nell’uso dei medesimi - ai massimi standard qualitativi;
(vi) garantire e tenere indenne CDP da qualsivoglia azione, richiesta, risarcimento e responsabilità derivante dall’uso improprio dei Segni Distintivi CDP effettuato dalla Camera di Commercio;
(vii) informare CDP in merito ad ogni violazione o uso non autorizzato dei Segni Distintivi CDP di cui venga a conoscenza;
(viii) conformarsi alle leggi e ai regolamenti inerenti all’uso di marchi e/o altri segni distintivi in qualsiasi territorio di operatività della Camera di Commercio.
4.5 Le Parti si obbligano all’osservanza dei rispettivi Codici Etici e Modelli organizzativi adottati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 per quanto applicabili.
4.6 Le Parti si danno atto e concordano che ogni diritto di utilizzo di cui al precedente articolo 4.3 verrà concesso all’esclusivo scopo di dare esecuzione al presente Accordo e, pertanto, si impegnano a cessare tempestivamente ogni utilizzo al momento della scadenza ovvero della cessazione a qualsiasi titolo dello stesso.
4.7 La Camera di Commercio dichiara di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e/o certificazioni afferenti all’agibilità e alla sicurezza dell’immobile ove è sito il Punto Informativo, in conformità alla vigente normativa relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008. La Camera di Commercio s’impegna a manlevare CDP da qualsivoglia pregiudizio possa derivare dal fatto che la dichiarazione che precede si riveli contraria al vero, falsa o incompleta.
4.8 CDP è tenuta, per quanto di propria competenza, all’ottemperanza alle norme sulla salute e sicurezza dei propri dipendenti presenti presso il Punto Informativo e a conformarsi ai protocolli di accesso, di sicurezza o sanitari. A tal proposito, in occasione del primo accesso al Punto Informativo da parte di CDP, sarà effettuato un apposito incontro di coordinamento tra le Parti.
4.9 In caso di eventi organizzati congiuntamente, la Camera di Commercio: (i) manterrà l’immobile ove è sita la propria sede fornito di tutti i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento, percorsi di esodo e ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza, in perfetta efficienza e pronti all’uso, in
adempimento delle disposizioni tempo per tempo vigenti, e (ii) sarà responsabile in materia di sicurezza, tenendo manlevata e indenne CDP da ogni possibile conseguenza pregiudizievole che dovesse occorrerle per effetto dell’inadempimento alla normativa applicabile; sarà peraltro obbligo della Camera di Commercio predisporre tempestivamente, per quanto occorrer possa, i documenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, e in particolare il D. Lgs. 81/2008 (a titolo esemplificativo, il piano operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento, ecc.).
5. RAPPORTI TRA LE PARTI
5.1 Le Parti si avvarranno delle proprie strutture interne per le attività di programmazione, attuazione, verifica, analisi, valutazione e monitoraggio delle attività di cui al presente Accordo. Per assicurare il coordinamento tra le Parti, le stesse individuano i seguenti referenti operativi:
quanto a CDP: Xxxxx Xxxxxxx – Responsabile Rapporti con Stakeholder e Associazioni Numero telefonico: x00 0000000000
quanto alla Camera di Commercio: [●] quanto alla Fondazione: [●]
5.2 Le strutture operative delle Parti procederanno tempestivamente allo scambio di tutte le informazioni relative alla loro specifica attività, allo scopo di ottimizzare le iniziative complessive e, così, di garantire l’esecuzione dell’Accordo.
5.3 Le Parti, ove ritenuto opportuno, potranno costituire gruppi di lavoro per la realizzazione di eventi congiunti, incontri con soggetti terzi, attività di formazione e/o la promozione di ulteriori iniziative.
6. GRATUITÀ DELL’ACCORDO
6.1 Le Parti convengono che il presente Accordo deve considerarsi a titolo gratuito.
6.2 Ciascuna Parte sosterrà interamente tutti i costi e/o le spese da essa stessa generati in relazione alle attività del presente Accordo.
7. PUBBLICITÀ
7.1 Le Parti potranno dare la più ampia diffusione alla sottoscrizione del presente Accordo, anche attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet e social media ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente i relativi contenuti di massima.
8. SPESE
8.1 Ciascuna Parte sosterrà i propri oneri e spese collegati e/o connessi con la negoziazione e l’esecuzione del presente Accordo.
9. TRATTAMENTO FISCALE
2.1 Il presente Accordo è soggetto a imposta di registro e a imposta di bollo in termine fisso e in misura fissa ai sensi dell’art. 5, co. 4, Tariffa Parte I, del D.P.R. n. 131/1986, n. 131 e dell’art. 2, Tariffa Parte I, del D.P.R. n. 642/1972. La registrazione del presente Accordo è a carico della Camera di Commercio, ed il relativo onere delle imposte dovute sarà rimborsato da CDP alla Camera su richiesta della stessa.
10. COMUNICAZIONI
10.1 Le comunicazioni previste dal presente Accordo o ai sensi di legge devono essere effettuate per iscritto mediante PEC inviata alle Parti presso i rispettivi indirizzi sotto riportati:
per CDP:
Cassa depositi e prestiti S.p.A. Indirizzo: xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxx Numero telefonico: x00 00 00000
Numero di fax: x00 00 0000 0000
Alla c/a di Xxxxxx Xxxxxxxxx - Chief External Relations & Sustainability Officer PEC: xxxxxx@xxx.xxx.xx
per la Camera di Commercio:
Indirizzo: [●]
Numero telefonico: [●] Numero di fax: [●] Xxxx x/x xx [x]
XXX: [●]
per la Fondazione:
Indirizzo: [●]
Numero telefonico: [●] Numero di fax: [●] Xxxx x/x xx [x]
XXX: [●]
Le Parti eleggono domicilio presso gli indirizzi sopra riportati.
11. PRIVACY
11.1 Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 e al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i., nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
12. CONFIDENZIALITÀ
12.1 Nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell’altra Parte per (i) danni indiretti di qualsiasi tipo, ivi inclusi i costi o i danni derivanti dall’interruzione o risoluzione del presente Accordo, e (ii) qualsiasi perdita, danno o responsabilità (di natura contrattuale o extracontrattuale) in qualsiasi modo derivante o connessa all’attuazione o alla risoluzione del presente Accordo.
13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
12.1 Il presente Accordo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.
12.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo sarà devoluta in via esclusiva alla giurisdizione ordinaria competente del Foro di Roma.
Letto, firmato e sottoscritto. [luogo e data]
Cassa depositi e prestiti S.p.A. Camera di Commercio, Industria, Artigianato
Il Responsabile Technology & e Agricoltura del Molise
Operations Il Segretario Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Fondazione Banco di Napoli
Il Presidente
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Allegati:
Allegato 1 – Punto Informativo
Allegato 2 – Attività della Camera di Commercio, di CDP e della Fondazione
Allegato 1
Punto Informativo “Spazio CDP” di Campobasso
Le attività logistiche saranno organizzate in base a quanto concordato tra le Parti e di seguito specificato:
- la Camera di Commercio metterà a disposizione di CDP a titolo gratuito:
una sala priva di arredi e con tinteggiatura pareti di colore bianco nella propria sede di Campobasso in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 0;
disponibilità del wi-fi nella sala;
il nome di un referente da contattare per eventuale supporto e coordinamento.
- la Camera di Commercio autorizza CDP a rendere riconoscibile la sala e alcuni spazi comuni attraverso l’introduzione di elementi di physical branding e arredi che aiutino a valorizzare la presenza di CDP e supportino una migliore identificazione del punto informativo, in linea con il concept Spazio CDP pre- condiviso con il referente della Camera di Commercio indicato. Viene autorizzata l’introduzione di:
totem promozionali e segnaletici, cataloghi in luoghi comuni; targa all’ingresso del palazzo;
vetrofanie nella sala messa a disposizione;
mobilio in linea con il concept Spazio CDP condiviso che resta di proprietà di CDP e sarà ritirato una volta conclusa la collaborazione (6 sedie, 1 tavolo riunioni, mission CDP a parete, 3 pannelli con physical branding CDP, 1 mobile contenitore basso, 1 TV con sistema di videoconferenza, 1 divano, 1 lampada da terra, 1 fuoriporta da sostituire a quello attuale).
- La sala sarà utilizzata da CDP per lo svolgimento di incontri di business.
Lo spazio concordato per il punto informativo di Campobasso è situato in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 0, al piano secondo e evidenziato in verde nella planimetria in basso [Si richiede alla CCIAA di fornire piantina del piano da integrare].
INSERIRE PLANIMETRIA
Allegato 2
Attività della Camera di Commercio, di CDP e della Fondazione
La collaborazione fra le Parti potrà abbracciare i seguenti ambiti:
- promozione a livello territoriale dell’offerta dei prodotti e dei servizi CDP rivolti a Imprese e Pubblica Amministrazione, anche mediante l’organizzazione di eventi;
- scambio di informazioni in relazione alle esigenze degli interlocutori del territorio interessato, al fine di creare un supporto mirato di ampio respiro a garanzia di una maggiore vicinanza verso le imprese e gli Enti Pubblici (es. progetti infrastrutturali, percorsi di formazione manageriale, progetti di innovazione e filiera, ecc.);
- valutazione dell’opportunità di coinvolgimento della Camera di Commercio e della Fondazione nelle iniziative che CDP porta avanti di concerto con le Regioni per aumentare la leva finanziaria a supporto della crescita del tessuto imprenditoriale locale;
- presenza di 1 referente del Gruppo CDP (CDP Imprese, CDP Infrastrutture e PA) con cadenza indicativamente settimanale presso la sede della Camera di Commercio.
La promozione del servizio potrà avvenire tramite:
- invio di newsletter da parte di CDP alla propria rete contatti imprese e enti pubblici;
- diffusione dell’iniziativa da parte della Camera di Commercio alle proprie reti (ad esempio tramite pubblicizzazione di un banner sul sito web o invio di newsletter);
- promozione dell’iniziativa sul sito e sui canali social da parte di CDP.
La calendarizzazione degli incontri sarà a cura di CDP, che provvederà a contattare l’impresa/l’ente interessato per concordare data e orario dell’appuntamento, che dovrà ricadere nelle fasce orarie di apertura della sede della Camera di Commercio (che è aperta anche nel pomeriggio nelle giornate di martedì e giovedì). Gli incontri e il giorno di presenza settimanale saranno comunicati al referente della Camera di Commercio indicato con congruo preavviso.
Eventuali manifestazioni di interesse ricevute dalla Camera di Commercio verranno inoltrate ai referenti CDP designati.