COMUNE DI MARSCIANO Provincia di Perugia
(Allegato 1)
COMUNE DI MARSCIANO
Provincia di Perugia
CAPITOLATO D’APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRE- CONFEZIONATI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE NELL’EDIFICIO COMUNALE
ART. 1 - OGGETTO E UBICAZIONE ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ART. 3 - DURATA
ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE ART. 5 - PREZZI DEI PRODOTTI
ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ART. 7 - OBBLIGATORIETA’ DELL’OFFERTA ART. 8 - CONTRATTO DI CONCESSIONE ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA
ART. 10 - VERBALE DI CONSEGNA
ART. 11 - RESPONSABILE DESIGNATO DAL CONCESSIONARIO E REFERENTE DEL COMUNE
ART. 12 - PERIODO DI PROVA E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA ART. 13 - PAGAMENTO CANONE E ONERI
ART. 14 - REQUISITI DI CONFORMITA’ DEL DISTRIBUTORE ART. 15 - SPECIFICHE TECNICHE DEL DISTRIBUTORE
ART. 16 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 17 - PULIZIA E MANUTENZIONE
ART. 18 - SOSTITUZIONE, NUOVE INSTALLAZIONI, RIMOZIONE E TRASFERIMENTO ART. 19 - ALTRI OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART. 20 - CONTROLLO DELLA QUALITA’
ART. 21 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
ART. 22 - OSSERVANZA NORME E CONTRATTI DI LAVORO ART. 23 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO
ART. 24 - COPERTURA ASSICURATIVA
ART. 25 - SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 26 - CESSIONE DI AZIENDA
ART. 27 - PENALI
ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 29 - RECESSO E REVOCA DAL CONTRATTO ART. 30 - RICONSEGNA
ART. 31 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ART. 32 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
ART. 1 - OGGETTO E UBICAZIONE
Il presente Capitolato disciplina la concessione a titolo oneroso nei confronti di privati di spazio di proprietà comunale ubicato presso la Sede Comunale – Xxxxx Xxxxxxxxx x. 0 – piano 1°, con obbligo di installazione, rifornimento e manutenzione di n. 1 distributore di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati (snack dolci e salati).
La concessione prevede le seguenti principali prestazioni:
1. installazione, conservazione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria del distributore;
2. rifornimento idrico manuale tramite personale del Concessionario;
3. gestione del distributore comprensivo del rifornimento con i prodotti (bevande e alimenti);
4. trasferimento e riposizionamento del distributore su richiesta dell’Amministrazione.
I distributori automatici dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalle normative vigenti.
ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Le macchine distributrici dovranno consentire l’erogazione di:
a. bevande calde
b. bevande fredde
c. alimenti solidi preconfezionati
La fornitura, l’installazione e la gestione del distributore dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.
A tal fine il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta circa la data effettiva di fine lavori e messa in opera delle macchine.
L’Amministrazione comunale si assume l’obbligo di fornire l’energia elettrica necessaria per il funzionamento del distributore, mentre il rifornimento idrico dovrà essere effettuato manualmente tramite personale del Concessionario.
A carico della ditta sono poste tutte le opere atte ad assicurare il perfetto funzionamento del distributore mediante visite di personale della stessa.
Sono inoltre a carico della ditta le riparazioni e ripristini conseguenti ad eventuali danni causati dall’installazione e dal funzionamento del predetto distributore all’immobile e alle relative pertinenze dell’Amministrazione.
Il distributore dovrà essere conforme per caratteristiche tecniche ed igieniche alle normative vigenti in materia.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature.
Sul distributore dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono/via fax/via e-mail la ditta per reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti o resto esauriti.
Nel corso del rapporto contrattuale la ditta aggiudicataria può sostituire il distributore con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche previa comunicazione scritta all’Amministrazione che, valutata l’opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.
Il distributore deve essere in grado di erogare i prodotti con l’inserimento di monete e di dare il resto.
La ditta avrà libero accesso presso il locale che ospiterà il distributore, rispettando gli orari ed il regolamento dell’Amministrazione.
Per tutto il periodo di vigenza contrattuale dovrà essere garantita la continuità del servizio.
Al termine del contratto la ditta dovrà asportare le proprie apparecchiature entro 20 (venti) giorni dalla scadenza e provvedere al necessario ripristino del luogo allo stato originario.
ART. 3 - DURATA
La concessione avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto. Non è ammesso il rinnovo né tacito né espresso.
Alla scadenza naturale, l'affidamento si intende automaticamente risolto, per cui non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte dell’Amministrazione.
ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE
Per l’intero periodo contrattuale il Concessionario dovrà versare il canone di concessione annuo a titolo di corrispettivo per la concessione degli spazi dove collocare il distributore e l’esercizio dell’attività oggetto di gara, comprensivo delle spese per il consumo di energia elettrica, pari a € 1.082,00 (milleottantadue/00).
L’esecuzione di tutte le prestazioni e gli obblighi previsti dal presente Capitolato dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione comunale e quindi ricompresi nel canone complessivo stabilito.
ART. 5 - PREZZI DEI PRODOTTI
I prezzi indicati dal Concessionario in sede di gara relativi alle bevande e alimenti erogati dal distributore dovranno essere esposti in modo visibile all’utenza e suddivisi per tipologia di prodotto. Gli stessi non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale. L’eventuale adeguamento dei prezzi suddetti potrà avvenire, solo decorsi docici mesi dalla data di stipulazione del contratto, a seguito di apposita istruttoria finalizzata a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato e, se riconosciuto, decorrerà dall’inizio dell’anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta. In tal caso il Concessionario sarà tenuto, senza aggravio per l’Ente, ad aggiornare i prezzi segnalati sui distributori.
ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
Le caratteristiche dei prodotti erogati dovranno essere le seguenti:
a) qualità elevata;
b) marche di nota diffusione nazionale;
c) conformità alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari (requisiti del produttore, composizione e scadenza), compresi gli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP;
d) non utilizzo di ingredienti con aggiunta di polifosfati e OGM.
BEVANDE FREDDE IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET
- acqua naturale in bottigliette Pet da 50 cl.
- acqua frizzante in bottigliette Pet da 50 cl.
- bibite in lattina da cl 33
- bibite in lattina da cl 25
- bibite e succhi di frutta in tetrabrik da cl 20
- latte fresco con cioccolato
- yogurt da gr. 125
BEVANDE CALDE
Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati
- bevande a base di caffè : 1 miscela bar con grammatura minima di gr 7 di caffè.
- bevande a base di tè: gr 14 di tè.
- bevande al cioccolato: gr 25 di polvere di cacao.
- cappuccino: 7 gr di latte in polvere.
SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI
Dovranno essere prodotti da primarie compagnie o provenienti dal mercato equosolidale e preconfezionati adeguatamente e perfettamente sigillati e conservati.
A tutte le bevande calde potrà essere aggiunto lo zucchero, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall’utente con possibilità di indicare la quantità.
I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che espongano in particolare la denominazione legale e merceologica, la loro composizione e modalità di conservazione nonché la scadenza, la ragione sociale del
produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento.
E’ fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcolici, tabacchi, riviste e quotidiani e quant’altro non richiesto dall’Amministrazione concedente.
L'inosservanza della scadenza dei prodotti, elemento fondamentale della salubrità degli stessi, comporterà l'irrogazione di penali con le modalità previste dall'art. 27 del presente Capitolato.
L’Amministrazione potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la rescissione del contratto.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali per qualsiasi motivo non ritenga opportuna l’erogazione.
Si precisa che i prodotti erogati dai distributori dovranno corrispondere a quanto previsto in sede di gara e mantenuti per l’intera durata contrattuale. Ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente concordata con l’Amministrazione che si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.
ART. 7 - OBBLIGATORIETA’ DELL’OFFERTA
L’offerta presentata in sede di gara dal Concessionario/aggiudicatario relativamente al canone e ai prezzi dei prodotti:
- avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte prevista nel bando di gara e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile;
- obbliga l’offerente nei confronti del Comune di Marsciano per il quale il rapporto obbligatorio nascerà solo con la stipula del contratto di concessione.
Il Comune di Marsciano, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
ART. 8 - CONTRATTO DI CONCESSIONE
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, con spese a carico del Concessionario.
ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016 per la sottoscrizione del contratto di concessione, l’aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.
ART. 10 - VERBALE DI CONSEGNA
Prima dell’inizio della concessione verrà redatto apposito verbale di consegna dell’area stilato in contraddittorio tra il Comune di Marsciano ed il Concessionario.
E’ facoltà del Comune di Marsciano procedere alla consegna delle aree anche nelle more della stipulazione del contratto.
ART. 11 - RESPONSABILE DESIGNATO DAL CONCESSIONARIO E REFERENTE DEL COMUNE
Il Concessionario designerà un proprio rappresentante responsabile, dotato di mandato fiduciario pieno per ogni e qualsiasi adempimento contrattuale, che avrà poteri di coordinamento e direzione di tutte le operazioni da parte del Concessionario e sarà l'interlocutore unico dell’Amministrazione comunale per ogni e qualsiasi rapporto relativo all'attuazione del contratto di concessione compresa la verifica. Tale soggetto rappresenterà il Concessionario e tutte le comunicazioni e/o richieste a questi rivolte dall’Amministrazione comunale s’intenderanno effettuate direttamente al Concessionario.
Il Comune potrà designare uno o più referenti quale/i interlocutore/i del Concessionario per il controllo e la sorveglianza di tutte le fasi di applicazione dei contratto, individuati all’interno dei singoli uffici e/o servizi utilizzatori dal distributore, con il compito di controllare, coordinare e promuovere gli adempimenti in ordine alla attuazione della concessione.
ART. 12 - PERIODO DI PROVA E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
Per i primi sei mesi la concessione si intenderà conferita a titolo di prova al fine di consentire all’Amministrazione comunale di valutare l’esecuzione delle prestazioni.
Qualora non venga superato il suddetto periodo di prova, l’Amministrazione comunale si riserva di recedere dal contratto con semplice preavviso di 10 giorni mediante PEC ed ad aggiudicare la concessione al soggetto che segue in graduatoria, sempre che l’offerta dello stesso sia ritenuta congrua e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione.
Il Concessionario sarà comunque tenuto a proseguire nelle prestazioni richieste fino alla data comunicata dal Comune senza riconoscere indennizzi, rimborsi o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.
In caso di revoca dell’aggiudicazione, della concessione o nei casi di risoluzione del relativo contratto, il Comune di Marsciano si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al soggetto partecipante che segue in graduatoria, previa accettazione da parte del soggetto medesimo.
ART. 13 - PAGAMENTO CANONE E ONERI
Il canone di concessione dovrà essere versato anticipatamente per ciascuna annualità tramite bonifico bancario IBAN: XX00X0000000000000000000000 intestato a Comune di Marsciano - Servizio Tesoreria.
Il canone relativo alla prima annualità dovrà essere versato alla stipula del contratto.
In caso di ritardato pagamento delle rate del canone si applicheranno, sulle somme dovute, gli interessi legali vigenti.
ART. 14 - REQUISITI DI CONFORMITA’ DEL DISTRIBUTORE
Il distributore dovrà:
1. essere di nuova fabbricazione al momento dell'installazione;
2. essere munito di gettoniera ed erogare resto;
3. permettere il pagamento anche tramite chiavi elettroniche;
4. essere dotato di chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto;
5. essere di facile pulizia e igienizzazione sia all'interno che all'esterno e comunque tale da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti;
6. riportare all’esterno le indicazioni sui prodotti offerti, secondo le vigenti disposizioni con la denominazione legale e merceologica di ogni prodotto, gli ingredienti, l’eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore o della impresa confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
7. evidenziare l’eventuale presenza di prodotti a “km zero” e/o provenienti dal commercio equo solidale e/o da agricoltura biologica;
8. riportare una targhetta ben visibile con il nominativo del Responsabile del servizio, il nominativo e la ragione sociale dell’impresa ed il relativo recapito telefonico;
9. avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile;
10. avere una capace autonomia di bicchieri e palette;
11. riportare il numero della targhetta identificativa dell’apparecchiatura, nominativo, ragione sociale della ditta concessionaria, recapiti telefonici e fax, referente della ditta per reclami, segnalazioni, di guasto, merce o resto esauriti;
12. nel caso di distribuzione per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero nonché di erogare automaticamente un adeguato numero di bicchierini e cucchiaini e/o palette;
13. essere rispondente alle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi, alle disposizione della Direttiva Macchine in vigore recepita dal D.Lgs.
n. 17/2010 e smi, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle norme in materia;
14. rispettare la norma XXX XX 000000 “Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita” e smi, limitatamente al distributore di bevande fredde e alimenti;
15. contenere gas refrigeranti in regola con le norme vigenti in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell’effetto serra.
Del distributore dovrà essere consegnato ai sensi della Direttiva Macchine:
- Dichiarazione di conformità CE per macchine;
- Manuale di istruzione per l’uso.
L'aggiudicatario dovrà inoltre posizionare nelle immediate vicinanze del distributore portarifiuti idonei a contenere la specificità stessa dei rifiuti.
ART. 15 - SPECIFICHE TECNICHE DEL DISTRIBUTORE
Il distributore dovrà garantire l’erogazione delle seguenti categorie di prodotti:
bevande calde
· caffè espresso,
. caffè lungo,
· caffè macchiato,
· caffè decaffeinato,
· caffè decaffeinato macchiato,
· caffè d’orzo,
. caffè macchiato d’orzo,
. cappuccino d’orzo,
. ginseng,
· cappuccino,
· cappuccino al cioccolato,
. caffè con cioccolato,
· cioccolata,
· latte,
. latte macchiato,
· thè al limone,
. camomilla,
. acqua calda;
acqua e bevande analcoliche fredde in lattina, tetrapack, bottigliette di PET
· acqua oligominerale (naturale o con aggiunta di anidride carbonica),
· bibite e succhi di frutta,,
· succhi di frutta,
· latte fresco e yogurt;
alimenti preconfezionati e/o prodotti snack salati e dolci di vario tipo a titolo esemplificativo
patatine, salatini, cracker e snack salati, snack dolci, biscotti, wafer, cioccolata.
ART. 16 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il Concessionario ha l’obbligo di installare e gestire il distributore automatico per l’erogazione di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati di vario tipo.
Il Concessionario dovrà installare, a sua cura e spese, le apparecchiature nei tempi e modalità concordati preventivamente con l’Amministrazione, con esecuzione a perfetta regola d’arte nel pieno rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza degli impianti, sicurezza e prevenzione nel lavoro, antinfortunistiche e quelle CEI/UNI.
A tal fine dovrà provvedere a sua cura e spese all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi e pareri presso gli Enti competenti necessari per l’installazione dei distributori.
Durante gli interventi il Concessionario dovrà arrecare il minimo disturbo agli utenti.
L'attività di distribuzione sarà esercitata esclusivamente all'interno degli spazi dove è collocato il distributore.
Le apparecchiature dovranno essere ubicate in modo da non ostruire le uscite di sicurezza e consentire la pulizia del pavimento sottostante.
Il Comune garantirà la predisposizione dell’attacco elettrico e la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle apparecchiature, mentre il rifornimento idrico dovrà avvenire manualmente tramite personale del Concessionario.
Il Concessionario dovrà garantire il funzionamento del distributore per l’intera durata contrattuale nonché il rifornimento dei prodotti, la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto di tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara.
Il Concessionario si impegna:
1. a rifornire costantemente i distributori garantendo interventi e forniture di prodotti entro 24 ore dalla chiamata a propria cura e spese;
2. a sostituire i prodotti preconfezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza del prodotto, cd shell-life (termine minimo di conservazione del prodotto).
Nei casi di difformità dei prodotti, il Concessionario dovrà sostituirli nel minor tempo possibile e comunque entro 24 ore dalla segnalazione, a propria cura e spese, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei controlli, il pagamento della relativa penale nonché il risarcimento di eventuali danni.
ART. 17 - PULIZIA E MANUTENZIONE
Il Concessionario dovrà garantire, a propria completa cura e spese:
1. il perfetto stato di conservazione del distributore sotto il profilo statico, funzionale, estetico e della sicurezza;
2. la pulizia rigorosa interna ed esterna delle apparecchiature per garantire l’ottimale condizione igienica delle stesse con obbligo di effettuare interventi di pulizia ed igienizzazione;
3. contestualmente con il rifornimento dei prodotti e materie prime, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli a carattere straordinario provvedendo a proprie spese alla tempestiva riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate e fuori uso, anche per fatti accidentali imputabili a terzi od a forza maggiore o alla sostituzione integrale ove necessario.
ART. 18 - SOSTITUZIONE, NUOVE INSTALLAZIONI, RIMOZIONE E TRASFERIMENTO
Qualora nel periodo contrattuale le apparecchiature dovessero risultare obsolete, vetuste, danneggiate, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione con altre rispondenti pienamente per caratteristiche tecniche, costruttive e dimensionali a quelle già esistenti.
Il Concessionario è tenuto a provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e permessi nonché a presentare le denunce che dovessero occorrere per la nuova installazione.
Nel caso di sostituzione il Concessionario dovrà prendere preventivamente accordi con i tecnici comunali e le operazioni saranno effettuate in modo da arrecare il minimo disturbo agli utenti.
Una volta ottenuti nulla osta, pareri e concessioni previsti dalla vigente normativa ed eseguite la posa, gli allacciamenti relativi dovrà rendere gli impianti pienamente funzionali entro i tempi strettamente necessari.
E' facoltà dell'Amministrazione comunale chiedere la rimozione ed il trasferimento ad altra sede del distributore. In tal caso il Concessionario è tenuto a provvedere previo accordo con il Comune circa modalità e tempi di trasferimento.
ART. 19 - ALTRI OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Oltre agli obblighi sopra indicati il Concessionario si impegna altresì a:
1. rispettare la normativa in materia di sicurezza degli impianti, di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, le direttive macchine vigenti, nonché tutte le leggi, i regolamenti di Polizia urbana, di pubblica sicurezza, e le norme in materia di igiene e sanità;
2. rispettare la normativa vigente in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande;
3. rispettare la Direttiva macchine in vigore, la norma XXX XX 000000 “Norme particolari per distributori commerciali e apparecchia automatici per la vendita” e smi;
4. impiegare personale qualificato, in possesso delle abilitazioni sanitarie prescritte dalla legge, ritenuto idoneo a svolgere le funzioni cui è preposto, che adotti un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e che agisca con la diligenza professionale del caso e che goda sempre della fiducia dell’Amministrazione;
5. addestrare, formare e aggiornare in modo continuo il suddetto personale in materia di normative sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, in materia di igiene della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
6. verificare che il personale utilizzato indossi il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della ditta e il nominativo ed eventuale codice identificativo e fotografia, garantire costantemente il controllo delle materie prime utilizzate, la pulizia durante il trasporto e la conservazione dei prodotti utilizzati conformemente alla normativa in materia (HACCP);
7. assumere gli oneri per ogni e qualsiasi imposta o tassa inerente e conseguente agli obblighi assunti con la presente concessione, sia vigenti sia sopravvenienti nel corso della durata della concessione;
8. presentare, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dell’esecuzione del servizio, il proprio Piano della Sicurezza ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008 e smi;
9. consegnare copia del proprio manuale HACCP (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi della Legge n. 155/1997 e dei certificati che attestino la conformità dei prodotti alla norme UNI EN 9001:2000;
10. verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa, dichiarando la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici entro dieci giorni lavorativi dall’installazione dei distributori, darne preventiva comunicazione alla competente USL territoriale;
11. consegnare gratuitamente una chiavetta magnetica per l'utilizzo dei distributori, previa corresponsione, a titolo di cauzione, dell'importo di €. 5,00, che dovrà essere reso alla restituzione della stessa.
ART. 20 - CONTROLLO DELLA QUALITA’
Il Comune di Marsciano si riserva la facoltà di effettuare controlli di qualità senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, al fine di accertare l’esatto svolgimento delle prestazioni e il rispetto degli obblighi previsti in termini qualitativi e quantitativi e l’osservanza degli obblighi assunti dal Concessionario.
L’Ente si riserva di procedere a controlli qualitativi anche sui prodotti distribuiti al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta e minime previste dalla legge.
L'Amministrazione ha facoltà di:
1. provvedere direttamente o tramite lo stesso Concessionario, alla rimozione immediata delle apparecchiature non a norma o non rispondenti a quanto previsto contrattualmente;
2. richiedere la sostituzione, integrazione, o la non distribuzione di prodotti di cui, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione stessa;
3. richiedere la sostituzione del personale incaricato di rifornire i distributori, se non gradito o ritenuto inidoneo.
ART. 21 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
Il concedente, con il presente atto, s’impegna e si obbliga a:
1. rilasciare, per quanto di propria competenza e nei tempi minimi consentiti dalle procedure di legge, permessi, nulla osta, autorizzazioni e pareri per ogni e qualsiasi prestazione dovuta dal Concessionario in base alla presente concessione;
2. indicare al Concessionario la sede di installazione delle apparecchiature;
3. garantire la predisposizione degli attacchi elettrici;
4. garantire la disponibilità di energia elettrica;
5. esercitare l'attività di sorveglianza e di controllo attraverso i propri uffici o propri incaricati.
ART. 22 - OSSERVANZA NORME E CONTRATTI DI LAVORO
Il Concessionario si obbliga a rispettare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi imposti da disposizioni normative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali, assumendone i relativi oneri. In particolare s’impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza e protezione nei luoghi di lavoro.
Il Concessionario dovrà applicare un trattamento giuridico retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali, decentrati e integrativi di lavoro vigenti per categoria e località in cui si svolge il lavoro e dovrà ottemperare agli adempimenti circa gli oneri assicurativi, previdenziali e contributivi previsti dalle leggi, regolamenti e dai suddetti contratti, continuando l’applicazione anche dopo la loro scadenza e in pendenza di nuovo contratto.
In caso di violazione degli obblighi suddetti il concedente provvederà a denunciare le inadempienze all’Ispettorato del lavoro competente dandone comunicazione anche alla ditta.
ART. 23 - RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è direttamente responsabile:
1. dell’attività di distribuzione dei prodotti e ne risponde al Concedente e ad ogni altra Autorità preposta al controllo degli aspetti normativi in materia per tutta la durata della concessione;
2. della qualità e dell’integrità dei prodotti distribuiti, nonché della loro conformità alle normative vigenti previste per ogni tipo di alimento o bevanda;
3. della durata, efficienza, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione, riparazione, sostituzione e trasferimento degli distributori e loro accessori;
4. per danni e infortuni causati a cose e persone durante l’espletamento dei lavori di manutenzione, riparazione, sostituzione e trasferimento, nonché nelle operazioni di pulizia e rifornimento dei distributori e tutti gli altri interventi previsti dal presente Capitolato;
5. per danni od infortuni nei confronti di terzi a motivo dei distributori stessi, loro accessori e parti e comunque ad esse riferibili, per fatto doloso o colposo, per guasti o mancata manutenzione, per tutta la durata della concessione.
Il Concessionario è comunque direttamente responsabile per danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, per inosservanza di leggi, regolamenti, normative, o direttive e similari impartite dal Comune di Marsciano arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate per qualsiasi motivo, a seguito dell’espletamento delle attività e obblighi previsti, al proprio personale, a terzi, sia a cose proprie o di altre imprese, aree oggetto di gara e ne risponderà in via esclusiva esonerando espressamente da ogni responsabilità l’Amministrazione comunale e il personale preposto alle verifiche.
ART. 24 - COPERTURA ASSICURATIVA
L’Amministrazione comunale non è responsabile dei danni eventualmente causati alle apparecchiature che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi.
Il Concessionario è direttamente responsabile per qualsiasi violazione dei regolamenti di Polizia e Igiene e sanità, di normative in materia di macchine e distributori automatici, di sicurezza, prevenzione incendi e in materia di somministrazione di bevande e alimenti.
Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile di danni a persone e/o cose, comunque verificatesi nell’esecuzione delle prestazioni richieste, derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune di Marsciano.
Il Concessionario a tal fine dovrà stipulare idonea polizza assicurativa contro i rischi per responsabilità civile verso terzi (RCT) per qualsiasi evento dannoso arrecato a persone e/o cose che possano derivare per sua causa o del proprio personale con un massimale pari a euro € 2.500.000,00 (duemilioniecinquecentomila) per ogni sinistro con un limite di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per ogni persona ed € 500.000,00 (un milione) per danni a cose.
La copertura deve essere esente da franchigia. La polizza dovrà avere durata pari alla concessione e dovrà essere consegnata in copia al Comune di Marsciano prima della stipula del contratto, che dovrà comunque giudicarla idonea.
L’inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative non esonererà il Concessionario dalla responsabilità di qualsiasi genere su esso eventualmente incombente. L’Amministrazione comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte delle coperture assicurative.
ART. 25 - SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto di procedere a subconcessione, anche parziale. E’ fatto divieto assoluto altresì di cedere in tutto o in parte, e a qualsiasi titolo, il contratto di concessione in oggetto, pena la risoluzione del medesimo, fatto salvo quanto previsto in caso di subentro.
ART. 26 - CESSIONE DI AZIENDA
In caso di cessione parziale o totale d’azienda da parte del Concessionario, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere alla ditta subentrante l’autorizzazione alla prosecuzione del contratto. E’ fatta salva, per il Comune, la facoltà di risolvere il contratto.
ART. 27 - PENALI
L’Amministrazione comunale, qualora riscontri inadempimenti a seguito dei controlli, può comminare le seguenti penali:
1. _ € 100,00 - per mancata applicazione o rispetto del sistema di autocontrollo HACCP;
2. _ € 100,00 - per ogni giorno di ritardo dall’accertata mancata sostituzione e/o integrazione delle apparecchiature, ed ogni accertata mancata manutenzione o riparazione delle apparecchiature per ogni giorno di ritardo;
3. _ € 50,00 - per ogni infrazione accertata circa la mancata pulizia/igienizzazione dei distributori;
4. _ € 50,00 - per ogni applicazione di prezzi dei prodotti difformi da quelli offerti o aumento degli stessi prezzi non autorizzato;
5. _ € 50,00 - per ogni fornitura di prodotto non conforme rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato;
6. _ € 50,00 - per ogni giorno di ritardo per il rifornimento dei prodotti superiori alle 24 ore dalla richiesta di intervento.
Ogni infrazione sarà contestata a mezzo PEC ed il Concessionario dovrà entro il termine indicato dall’Amministrazione presentare le proprie controdeduzioni informandol’Amministrazione in merito alle misure adottate salvo i casi di urgenza in cui dovrà provvedere immediatamente.
Decorso tale termine e valutate le controdeduzioni presentate l’Ente potrà applicare la relativa penale. Sarà possibile applicare un’ulteriore penale di € 50,00 per ogni giorno di mancato adeguamento dalla comminazione della penale principale.
La penale/le penali dovrà/nno esser versata/e nel mese successivo a quello della contestazione secondo le modalità indicate dall’Amministrazione comunale o rivalendosi direttamente sulla cauzione.
In ogni caso l’Ente si riserva:
a. la facoltà di poter far eseguire ad altro soggetto la mancata o incompleta prestazione rivalendosi sulla cauzione qualora il Concessionario persista nell’inadempimento anche dopo le contestazioni;
b. la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterate infrazioni.
ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Tutto quanto previsto nel presente Capitolato e nei conseguenti allegati ha carattere essenziale ed inderogabile ed integra di diritto il contratto di concessione stipulato tra l’Ente e il Concessionario. Nel caso in cui vengano riscontrate reiterate inadempienze contrattuali l’Ente, fatta salva la possibilità di applicare le penali previste, potrà contestare l’addebito e intimare l’adempimento al Concessionario con obbligo di conformarsi entro 15 giorni dalla richiesta con PEC con diritto di risolvere il contratto di concessione.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Marsciano il diritto di affidare a terzi i servizi, fatto salvo il risarcimento del danno da parte della ditta inadempiente.
ART. 29 - RECESSO E REVOCA DAL CONTRATTO
Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto, il Comune ha il diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere con preavviso di 15 giorni da comunicarsi mediante PEC, dal contratto nei casi:
a. frode nell’esecuzione dell’attività;
b. grave inadempimento e/o grave irregolarità o reiterate inadempienze ovvero ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia;
c. grave negligenza, manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle attività;
d. vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o non previste dalle normative in materie di igiene e sanità fatte salve le sanzioni di legge;
e. perdita del Concessionario dei requisiti per l’esecuzione di quanto richiesto, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione, salvo il risarcimento dei danni imputabili;
f. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
g. subconcessione abusiva, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h. mancato rispetto degli obblighi di legge e contrattuali in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica.
Resta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione comunale di revocare la concessione per ragioni di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 10 giorni, termine riducibile nei casi di urgenza.
ART. 30 - RICONSEGNA
Alla scadenza contrattuale l’area concessa dovrà essere sgomberata mediante rimozione delle apparecchiature distributrici e riconsegnata e restituita al Comune senza alcun onere aggiuntivo, previa verifica in contraddittorio tra Comune e Concessionario, con verbale attestante lo stato della stessa.
Nel caso in cui il Concessionario non proceda alla riconsegna secondo le modalità previste dal presente articolo, il Comune di Marsciano, trascorsi senza esito 30 giorni dal suddetto invito, provvederà direttamente trattenendo le relative spese dalla cauzione prevista dal presente Capitolato.
ART. 31 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marsciano, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
Il concessionario ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
ART. 32 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa ai rapporti tra il Concessionario e il Comune di Marsciano inerente o conseguente il presente contratto il Foro competente è quello di Spoleto escludendo espressamente il ricorso al giudizio arbitrale.
Non sono consentite modifiche alle presenti disposizioni. L’eventuale apposizione di postille o clausole di qualsiasi genere non sarà presa in considerazione e sarà ritenuta come non apposta.
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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NOME: XXXXXXXXXX XXXXX
CODICE FISCALE: IT:XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 12/10/2018 08:45:59
IMPRONTA: 31666630646435336237656265366166343433663835633732633362366634373434646437313036