CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Oggetto: | Gara d’appalto per la fornitura, l’allestimento e la manutenzione triennale di una sala seminari (aula tribunale) e di una sala riunioni. |
Valore: | € 65.000,00 (Iva esclusa) |
Procedura adottata: | negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 mediante l’utilizzo della piattaforma elettronica MEPA |
Determina a contrarre: | Det. 499/2018/CdA del 25/09/2018 |
Criterio di aggiudicazione: | offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/16 |
Codice Identificativo Gara - CIG: | 7673532EEA |
RUP - Responsabile Unico del Procedimento: | Dott. ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx – Responsabile Centro Servizi di Giurisprudenza |
UOR – Unità Operativa Responsabile: | Area infrastrutture e approvvigionamenti Settore Centrale di committenza Ed. U9 - Viale dell'Innovazione, 10 – Milano e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx |
Referente/i pratica: | Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - tel. 00.00000000 Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx tel. 00.00000000 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 00000 Xxxxxx
TEL. +39.2.6448.1 – TELEFAX x00.0.00000000 – Casella Posta elettronica certificata: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx X.X. / X. XXX 00000000000
Art. 1 – Oggetto del contratto
Costituisce oggetto del contratto la fornitura, l’allestimento, la configurazione, la programmazione, la messa in esercizio, l’integrazione con i sistemi di Ateneo, la documentazione, la garanzia e l’assistenza specialistica per tre anni di tutti gli apparati, dei relativi cablaggi, del software applicativo onboard e di gestione e controllo di tutti i servizi per lo svolgimento di riunioni, convegni e seminari con uno o più relatori (presentazione e condivisione in sala di contenuti digitali da sorgenti multiple, registrazione audio e video, archiviazione su servizio esterno in cloud già in dotazione all’Ateneo).
La fornitura, relativa alle due sale: stanza 2024c (sala riunioni) e stanza 2088 (aula tribunale), presso l’Edificio U6, piano 2°, Xxxxxx xxxx’Xxxxxx Xxxxx, 0 - Xxxxxx, deve avere le caratteristiche tecniche minime descritte nella Scheda Tecnica – Allegato 1 – al presente Capitolato Speciale d’Appalto, che ne costituisce parte integrante.
I componenti devono costituire infrastrutture fisiche composte da elementi funzionali realizzati su hardware dedicato/specializzato, non sono ammesse soluzioni implementate in software su PC general purpose o soluzioni equivalenti.
I sistemi devono inoltre integrarsi con i sistemi centralizzati di controllo e gestione via rete e con il servizio in cloud per l’archiviazione delle registrazioni già adottati dall’Ateneo.
Le installazioni nelle diverse sale devono essere quanto più possibile omogenee in termini di tipologia degli apparati installati.
Le configurazioni nei sistemi di comando degli apparati e dei software on-board dovranno essere concordate con l’Amministrazione.
Per tutti i componenti del sistema devono essere previste:
- licenze d’uso perpetue per tutte le componenti software, con aggiornamento alle ultime versioni rilasciate garantito per almeno tre anni;
- garanzia ed assistenza specialistica su hardware e software per almeno tre anni.
Art. 2 – Forma della Fornitura
La fornitura è del tipo “acquisto a corpo”. Le infrastrutture, i sistemi hardware e software e tutti i servizi accessori devono essere pronti per l’uso, senza necessità di costi e/o prodotti ulteriori. Tutte le configurazioni, la programmazione ed i software onboard devono essere preinstallati ed immediatamente utilizzabili. Tutti i software applicativi, le integrazioni con i sistemi di gestione, comando e monitoraggio e con il servizio di archiviazione delle registrazioni e tutta la documentazione prevista devono essere resi interamente disponibili all’atto della consegna.
Art. 3 – Varianti
Potranno essere introdotte varianti o modifiche al contratto di fornitura nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 106 del D.lgs. 50/16.
Rimane riservata all’Università l’insindacabile facoltà di disporre interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio nell’esecuzione della fornitura che non comportino aumento dell’importo contrattuale.
Art. 4 - Termine di ultimazione della fornitura
Gli allestimenti dovranno essere completati entro 3 mesi dalla data di aggiudicazione della fornitura e dovranno minimizzare il fermo delle sale nel rispetto delle attività pianificate o in corso di svolgimento.
Per le suddette ragioni è prevista la definizione congiunta di un piano di realizzazione e collaudo da stabilirsi successivamente all’aggiudicazione della fornitura.
Garanzia e servizio di assistenza specialistica sono richiesti per tre anni a partire dalla data di collaudo di ciascuna sala.
Art. 5 –Valore stimato del contratto
Il valore complessivo del contratto è determinato a ribasso rispetto alla base d’asta di € 65.000,00 (Iva 22 % esclusa), così formata:
a) € 15.500,00 per la fornitura di hardware e software comprensivo delle relative licenze perpetue, garanzia dei produttori su tutte le componenti per 36 mesi per la stanza 2024c (sala riunioni) presso l’Edificio U6;
b) € 3.000,00 per l’allestimento, le configurazioni, la programmazione del sistema di comando, le integrazioni, la messa in esercizio e la produzione di documentazione per la stanza 2024c (sala riunioni) presso l’Edificio U6;
c) € 38.000,00 per la fornitura di hardware e software comprensivo delle relative licenze perpetue, garanzia dei produttori su tutte le componenti per 36 mesi per la stanza 2088 (aula tribunale) presso l’Edificio U6;
d) € 4.500,00 per l’allestimento, le configurazioni, la programmazione del sistema di comando, le integrazioni, la messa in esercizio e la produzione di documentazione per la stanza 2088 (aula tribunale) presso l’Edificio U6;
e) € 4.000,00 per il servizio di assistenza specialistica e manutenzione per le due sale oggetto della fornitura per un periodo di 36 mesi (a canoni annuali pari ad un terzo di quanto indicato).
Art. 6 – Penali
Fatto salvo quanto stabilito dal successivo art.8 (“Forza maggiore”), in caso di mancata erogazione della fornitura nei termini stabiliti dal piano di realizzazione di cui all’art.4 (“Termine di ultimazione della fornitura”) o di altro ritardo contrattuale l’impresa aggiudicataria sarà obbligata, per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo, a versare una penale di importo tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo complessivo della fornitura (IVA esclusa) a seconda della gravità dell’inadempimento.
La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata
a.r. o a mezzo PEC, alla quale l’impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l’Università provvederà ad incamerare l’importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvedere all’immediato reintegro della cauzione.
In alternativa, su richiesta dell’Impresa aggiudicataria, l’importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta erogazione della fornitura e dei servizi richiesti, l’Amministrazione si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
– documentazione errata o incompleta, con particolare riferimento agli schemi degli apparati e dei cablaggi, alle impostazioni di configurazione ed alla manualistica utente: euro 50,00= per ogni documento, manuale o configurazione errato o incompleto,
– mancato rispetto dei termini temporali previsti per la comunicazione nella forma prevista di avvenuta presa in carico della richiesta di assistenza: euro 30,00=, con ulteriori euro 200,00= per ogni giorno di ritardo (l’ulteriore addebito è da considerarsi ad ogni 24 ore dal primo termine temporale previsto),
– mancata esecuzione degli interventi di ripristino nei tempi stabiliti: da euro 50,00= a euro 200,00= per ogni giorno di ritardo, commisurata alla gravità del disservizio conseguente (ad es. euro 50,00 per la conseguente indisponibilità della sala, euro 200,00 per l’indisponibilità della sala in eventi già programmati con conseguente danno di immagine per l’Ateneo);
– reiterazione di guasto hardware tale da compromettere le funzionalità della sala, per la terza volta allo stesso apparato dopo la chiusura di due precedenti interventi di riparazione, entro 30 giorni solari dal giorno di chiusura del primo ripristino: euro 1.000,00=,
– reiterazione malfunzionamento non riconducibile a guasto hardware tale da compromettere le funzionalità di presentazione nell’aula, per la terza volta allo stesso apparato dopo la chiusura di due precedenti interventi di ripristino, entro 10 giorni solari dal giorno di chiusura del primo intervento: euro 500,00=.
In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo (al netto dell’IVA) l’Università considererà risolto di diritto il contratto, provvedendo all’incameramento dell’intero deposito cauzionale, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l’Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Il mancato adeguamento a nuove disposizioni legislative entro un termine ritenuto congruo dall’Amministrazione e/o comunque reso obbligatorio ed improrogabile da normative nazionali e comunitarie produrrà la risoluzione del contratto.
Art. 7 - Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito
È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
E’ ammessa la cessione del credito, subordinatamente all’autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 – 00000 - Xxxxxx, in persona del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L’Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all’art. 48- bis, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell’effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.
Art. 8 - Forza maggiore
Nel caso in cui l’Appaltatore, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall’Università.
Tuttavia, qualora la forza maggiore determini un ritardo nell’esecuzione superiore a 15 giorni continuativi, l’Università si riserva il diritto di applicare le penali previste, di cui al precedente art. 6, nonché – nel caso in cui l’Appaltatore non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti, il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l’intero importo garantito con la fideiussione, fatto salvo il maggior danno subito.
La presentazione da parte dell’Appaltatore di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l’interruzione della decorrenza dei termini.
Art. 9- Responsabilità ed oneri dell’Appaltatore
La prestazione è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell’Appaltatore, il quale, a totale esonero dell’Università, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant’altro possa, comunque, interessare il servizio.
L’Appaltatore garantisce, in ogni tempo, l’Università contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.
Art. 10 - Danni a terzi
L’Appaltatore è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso l’Università quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto del servizio.
Le eventuali spese, anche giudiziali, che l’Università dovesse sostenere per i danni provocati dall’Appaltatore sono integralmente a carico di quest’ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell’Università.
In ogni caso, l’Appaltatore è tenuto a manlevare l’Università da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del servizio, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.
Art. 11 – Pagamenti
In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio:8X1KQZ. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 3, D.Lgs. n.136/2010, previa verifica di conformità da parte del Responsabile della struttura richiedente.
L’emissione delle fatture da parte dell’Appaltatore dovrà avvenire secondo la seguente cadenza temporale:
1) per quanto riguarda le prestazioni di cui ai punti a) a d) del precedente art.5: emissione di una fattura posticipata al completamento di quanto previsto;
2) per quanto riguarda le prestazioni di cui al punto e) del precedente art.5: emissione di una fattura annuale anticipata, per ciascuno dei 3 anni di vigenza contrattuale.
Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore dovrà operare, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento che dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e ricezione della fattura relativa all'importo complessivo delle trattenute. La fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento.
Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora
- e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.
Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Non si darà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale.
Art. 12 – Certificato di verifica di conformità
Il responsabile unico del procedimento controlla costantemente l'esecuzione del contratto ed autorizza il pagamento delle fatture.
Al termine del contratto, all'esito positivo della verifica di conformità (vale a dire attestato che il contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento) il responsabile unico del procedimento rilascia entro 90 xx.xx certificato di pagamento a saldo dell’ultima fattura.
Art. 13 - Responsabile del servizio per l’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà comunicare all’Università, in sede di stipula del contratto, il nome ed il recapito telefonico del Responsabile del servizio oggetto del presente Capitolato.
Art. 14– Clausola risolutiva espressa
Fatto salvo quanto disposto dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016, l’Università risolverà di diritto il contratto:
- per le inadempienze contrattuali gravi quali, ad esempio, la cessione del contratto o il subappalto non autorizzato;
- quando l’Appaltatore non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto;
- in caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa);
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.);
Nei suddetti casi, l’Università avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l’intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all’Appaltatore a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.
Art. 15 – Ulteriori cause di risoluzione contrattuale
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.
L’Amministrazione pertanto procederà alla risoluzione del contratto qualora l’appaltatore:
- offra a dipendenti dell’Università, con i quali entri in contatto in ragione dell’attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all’obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell’ipotesi che lo svolgimento del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell’attività contrattuale.
Art. 16- Aggiunte al contratto
Al contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica e le esigenze dell’Università dovessero richiedere, previo accordo fra le Parti; le anzidette modifiche dovranno essere contenute in apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti ovvero stabilite a mezzo scambio di lettera.
Art. 17 - Domicilio legale
Per l’esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi lega li.
Art. 18 – Legge applicabile al contratto
Il contratto oggetto della presente procedura sarà disciplinato dalla legge italiana.
Art. 19 – Perfezionamento del contratto
Entro sessanta giorni dal momento in cui diverrà efficace l’aggiudicazione, l’Università e l’Appaltatore perfezioneranno il contratto.
Art. 20 – Controversie
Il Foro di Milano sarà l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del contratto d’appalto.
Art. 21 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e succ. modifiche.
È fatto obbligo all’Appaltatore di inserire in tutti i contratti che verranno da quest’ultimo sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia all’Università.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura Territoriale del Governo della provincia di Milano dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 22 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, si fa rinvio al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oltre che al Codice Civile.
Art. 23 – Tutela della Privacy
Si informa che il Titolare del trattamento è il Rettore pro-tempore dell’Università. I dati forniti dall’Università o comunque acquisiti nel corso dell’esecuzione del servizio verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati.
Art. 24 – Rischi da interferenze e relativi oneri per la sicurezza
Ai fini della presente gara non si ravvisa la necessità di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi del D.Lgs. 81/2008; pertanto non sono previsti oneri di sicurezza.
Per l’installazione del bene fornito si rinvia agli adempimenti di coordinamento di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08, per i quali l’impresa aggiudicataria dovrà prendere diretto contatto con l’Ing. X. Xxxxxx (x.xxxxxx@xxxx-xxxxx.xx; xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx).
Art. 25 - Composizione capitolato
Il presente Capitolato è composto da 25 articoli redatti in complessive n.8 pagine oltre a n. 1 Allegato.
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx
[x.xx digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05]
Allegato 1 – Scheda Tecnica VISTO
Settore Centrale di Committenza
Il Capo Settore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx [x.xx digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]