TRA
marca da bollo da € 16,00
salvo specifica esenzione di legge
CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DI N. ........
CONTRATTO/I DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ……………………..
- Rif. anno accademico 2016/2017
- Durata Scuola: n. …anni.
TRA
Università degli Studi di Milano-Bicocca (C.F. e P.IVA 12621570154), con sede in Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 00000 - Xxxxxx, nella persona del Rettore, Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, nata a Monza l’8 ottobre 1961, munita dei necessari poteri in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, di seguito indicata come Università
E
(Ragione Sociale della Società) ……………………………………………...
C.F P. IVA
…………………………………………..…………………………… con sede legale in …………………………………………........….....…......., nella persona di …………………………………………………………….., in qualità di munito/a dei necessari poteri,
di seguito indicato/a come Finanziatore.
PREMESSO CHE
- presso l'Università è attivata la Scuola di Specializzazione in
.................................................……………........., della durata di anni
...............;
- la vigente normativa prevede che, entro la concorrenza del fabbisogno annuo e ferma restando l’utilizzazione della graduatoria, possano essere ammessi alle Scuole di Specializzazione candidati risultati idonei, in eccedenza rispetto al numero degli ammissibili stabilito per ogni anno accademico dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle Università;
- a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 è in vigore il Titolo VI del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e ss. mm. ii. in cui si prevede che, all’atto di iscrizione alla Scuola di Specializzazione, il medico in formazione specialistica stipula uno specifico contratto di formazione specialistica di durata annuale, rinnovabile di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata legale del Corso di Specializzazione;
- durante il periodo della formazione allo specializzando è corrisposto un trattamento economico ai sensi dell’art. 39, 3° co., D.Lgs. 17 agosto 1999
n. 368, costituito da una parte fissa e da una parte variabile, il cui importo è determinato ogni tre anni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- l’art. 40, 3° co., del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, stabilisce che gli impedimenti superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza - per la quale restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - e malattia comportano la sospensione del periodo di formazione, fermo restando l’obbligo per il medico in formazione specialistica di recuperare le assenze effettuate, in quanto la durata della formazione non è ridotta a causa delle sopra citate sospensioni;
- nei periodi di sospensione della formazione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso;
-il Finanziatore è disponibile al finanziamento di n. .............. contratto/i di formazione specialistica per consentire l'ammissione e la frequenza alla Scuola di Specializzazione in
.................................................................................. di un corrispondente
numero di medici in formazione specialistica;
- l’inizio dell’attività didattica è determinato dal bando per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria emanato annualmente dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (di seguito bando).
TUTTO CIÓ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Il Finanziatore si impegna a versare all'Università la somma complessiva costituita come previsto dall’art. 39, 3° co., del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, per consentire il finanziamento di n.…….. contratto/i di formazione specialistica destinato/i all'ammissione e alla frequenza alla Scuola di Specializzazione in di
altrettanti medici in formazione specialistica, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti di formazione specialistica su fondi ministeriali, purché utilmente collocatisi in graduatoria e in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Il finanziamento di cui al precedente paragrafo ammonta, per ciascun contratto, a € 25.000,00 per i primi due anni del Corso di Specializzazione (€ 22.700,00 per la parte fissa ed € 2.300,00 per la parte variabile) e a € 26.000,00 per gli anni del Corso di Specializzazione successivi al secondo (€ 22.700,00 per la parte fissa ed € 3.300,00 per la parte variabile).
Il finanziamento, per la frequenza delle Scuole di Specializzazione di durata pari a 3 anni, è rateizzato nel modo seguente:
• Prima rata entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata o della
posta elettronica certificata inviata dall’Università alla chiusura della graduatoria nazionale da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
• Seconda rata entro il 30/06/2018;
• Terza rata entro il 30/06/2019.
Il finanziamento, per la frequenza delle Scuole di Specializzazione di durata pari a 4 anni, è rateizzato nel modo seguente:
• Prima rata entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata o della
posta elettronica certificata inviata dall’Università alla chiusura della graduatoria nazionale da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
• Seconda rata entro il 30/06/2018;
• Terza rata entro il 30/06/2019;
• Quarta rata entro il 30/06/2020.
Il finanziamento, per la frequenza delle Scuole di Specializzazione di durata pari a 5 anni, è rateizzato nel modo seguente:
• Prima rata entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata o della
posta elettronica certificata inviata dall’Università alla chiusura della graduatoria nazionale da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
• Seconda rata entro il 30/06/2018;
• Terza rata entro il 30/06/2019;
• Quarta rata entro il 30/06/2020;
• Quinta rata entro il 30/06/2021.
In alternativa potrà essere effettuato un versamento unico del finanziamento.
Il Finanziatore si impegna a corrispondere eventuali maggiori oneri qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella determinazione triennale del trattamento economico prevista dall’art. 39, 3° co., del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, dovesse fissare con proprio Decreto un importo superiore a quello indicato al paragrafo precedente del presente articolo.
Il Finanziatore, inoltre, per i periodi di recupero delle assenze effettuate dal medico in formazione specialistica per gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza e per malattia, si
marca da bollo da € 16,00
salvo specifica esenzione di legge
impegna a versare all’Università la parte fissa del trattamento economico, per un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del Corso.
Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato secondo le modalità di pagamento previste al successivo art. 3.
ART. 2
L'Università si impegna, subordinatamente all'autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ad ammettere alla Scuola di Specializzazione un numero di medici in formazione corrispondente al numero di contratti finanziati, purché utilmente collocatisi in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti di formazione specialistica su fondi ministeriali.
Il trattamento economico viene corrisposto dall’Università al medico in formazione in 12 rate mensili posticipate ed è comprensivo degli oneri contributivi a carico nella misura dei due terzi.
ART. 3
Il versamento della somma occorrente per finanziare il/i contratto/i, nella misura determinata dal precedente art.1, dovrà essere effettuato specificando la causale del versamento, mediante bonifico bancario intestato a “Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 – 00000 XXXXXX” c/o BANCA POPOLARE DI SONDRIO,
Agenzia di Milano – Ag. n. 29 BICOCCA, secondo le seguenti coordinate:
CIN K / ABI 05696 / CAB 01628 / NUMERO CC 000000200X71.
Il versamento della prima rata o dell’intero finanziamento sarà richiesto dall’Università tramite Posta Elettronica Certificata o tramite Raccomandata A/R, successivamente alla intervenuta autorizzazione del posto aggiuntivo da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
ART. 4
Il Finanziatore, a garanzia dell’impegno assunto di attivare il/i contratto/i di formazione specialistica, deposita fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) irrevocabile, come da condizioni previste nell’allegato 1.
In alternativa alla fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria), è richiesto un documento attestante l’avvenuto versamento dell’intera quota di finanziamento.
ART. 5
Nel caso di risoluzione anticipata del/i contratto/i di formazione specialistica, per i motivi di cui all’art. 37, 5° comma, del D.Lgs. 368/1999, i fondi non utilizzati verranno restituiti al Finanziatore, salvo quanto disciplinato dall’art. 37, 6° co., X.Xxx. 17 agosto 1999 n. 368.
ART. 6
Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso ed agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme di cui al D.Lgs. n. 17 agosto 1999 n. 368 e al “Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in Medicina” emanato annualmente con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
ART. 7
La presente convenzione si intende irrevocabile sin dal momento in cui perviene ai competenti Uffici dell’Università, ferma restando la possibilità per quest’ultima di poter recedere prima che intervenga l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
ART. 8
La presente convenzione ha durata di anni 3/4/5, pari alla durata della Scuola di Specializzazione in a decorrere
dall’data di inizio dell’attività didattica per l’anno accademico 2016/2017
prevista dal Bando MIUR di cui in premessa, oltre all’eventuale periodo di sospensione per il caso di malattia o di gravidanza.
ART. 9
L'efficacia del presente accordo è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all'attivazione del/i contratto/i con lo specializzando.
ART. 10
La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
ART. 11
Per qualunque controversia dovesse insorgere, è competente il Foro di Milano.
p. l’Università degli Studi di Milano – Bicocca
IL RETTORE
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
p. l’Ente Finanziatore:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. ………..
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si dichiara di aver preso visione e di approvare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 5, 7 e 11.
p. l’Ente Finanziatore:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. ……..
Documento informatico ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.