COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO(PROVINCIA DI ORISTANO)
COMUNE DI BARATILI SAN XXXXXX (PROVINCIA DI ORISTANO) |
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA. ANNI SCOLASTICI 2013/2014 - 2014/2015.
Art. 1 Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'organizzazione e gestione del servizio di refezione consistente nella preparazione, cottura e somministrazione dei pasti presso la cucina ed il refettorio annessi alla scuola dell’infanzia statale di Baratili San Xxxxxx.
Art.2 Durata dell’appalto
L’appalto del servizio ha durata di due anni scolatici (2013/2014, 2014/2015) e decorrerà di norma dal 1° ottobre al 30 giugno dell’anno scolastico interessato.
Il servizio avrà luogo nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì ad eccezione delle festività civili e religiose cadenti nei predetti giorni e previste nel calendario scolastico. Il servizio potrà essere soppresso in ogni altra giornata di possibile assenza totale degli alunni o del personale scolastico, nel quale caso l’Ente ne darà preavviso alla ditta.
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di interrompere il servizio prima della scadenza stabilita. Le prestazioni inerenti il servizio devono essere effettuate in orari che saranno indicati dal Comune in accordo con l’autorità scolastica.
Art. 3 Modalità d’appalto del servizio
La gara d’appalto per l’affidamento del servizio, verrà esperita mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.,.
Art. 4 Valore dell’appalto
Il corrispettivo a base d’asta è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni pasto giornaliero fornito, IVA e ogni altro onere escluso.
Il valore massimo dell’appalto è previsto in presunte: per gli ultimi tre mesi dell’anno 2013 in € 11.340,16; per l’anno 2014 in € 23.000,00 ed in € 14.000,00 per i primi sei mesi dell’anno 2015;
ed è la risultante del valore prezzo base riferito ad un pasto come sopra quantificato, per un numero presunto dei pasti da somministrare.
Il numero dei pasti per i due anni scolastici è stimato, sulla base della pregressa esperienza ponderata con la popolazione scolastica presente e il calendario scolastico 2013-2014 e risulta essere pari a 9.295;
L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta aggiudicataria, per ogni pasto effettivamente erogato, il corrispettivo risultante dall'atto di aggiudicazione, comprensivo di ogni voce relativa a derrate alimentari, al personale e di ogni altra spesa sostenuta dal gestore.
Resta chiaro ed inteso che il numero dei pasti è presuntivo e non vincolante per le parti contrattuali in quanto il reale quantitativo annuo dei pasti potrà variare sia in diminuzione che in aumento, per l’effetto dell’effettivo utilizzo del servizio da parte dell’utenza interessata. Il servizio dovrà essere svolto anche per quantitativi minori o maggiori ed impegnerà la ditta aggiudicataria alle stesse condizioni e senza nessun altra pretesa.
Art. 6 Tipologia dell’utenza
L’utenza del servizio di refezione è costituita dagli alunni della scuola dell’infanzia, dal personale docente e non docente di turno tenuti all’assistenza e vigilanza degli alunni durante la refezione scolastica, e da eventuali ospiti autorizzati dal Comune.
Il numero medio presunto dei pasti giornalieri è di circa 31 pasti questo numero è da intendersi come meramente esemplificativo perché la fornitura dei pasti stessi dovrà avvenire in base alle effettive presenze giornaliere dell’utenza interessata.
L’utenza del servizio è costituita dagli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Baratili San Xxxxxx.
Potranno usufruire del servizio anche alunni non residenti ma frequentanti la scuola. In tali circostanze, l’Istituzione Scolastica all’inizio dell’anno scolastico dovrà comunicare il numero degli alunni non residenti che frequenteranno la scuola di Baratili San Xxxxxx.
Eventuali variazioni di utenza potranno verificarsi per fluttuazioni nelle iscrizioni alla refezione, nella frequenza degli alunni o per causa di forza maggiore (scioperi, scarsa erogazione idrica, chiusura scuola per problemi strutturali, epidemie, ecc.) o per ogni altra causa che possa impedire il servizio di refezione.
In tal caso l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo la refezione con semplice preavviso di 24 ore, da effettuarsi sia per via telefonica che via telefax o altro mezzo informatico senza che la ditta aggiudicataria possa accampare pretese di alcun genere e a nessun titolo, neanche per spese della stessa sostenute per porre in essere il servizio (acquisto di generi alimentari e di materiali, assunzione di personale).
Il numero dei pasti giornalieri da somministrare dovrà essere rilevato giornalmente dalla ditta appaltatrice.
L’appaltatore non potrà richiedere aumenti o indennizzi per eventuali maggiori o minori forniture di pasti, comprese quelle che potrebbero verificarsi a seguito di disposizioni normative innovative riguardanti la riforma dei cicli scolastici. Eventuali progetti di sperimentazione di modalità diverse per la preparazione e fornitura di pasti alla scuola saranno valutati dal Comune che ne considererà le caratteristiche tecniche, economiche, qualitative e di opportunità sociale.
Art. 7 Aggiudicazione. Oneri e responsabilità dell'impresa
L’aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/2006).
Il prezzo di aggiudicazione resterà immutato per l’intera durata del contratto intendendosi l’appaltatore compensato per ogni suo avere dal Comune per i servizi di che trattasi o connessi o conseguenti al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo il tutto soddisfatto con il pagamento del compenso.
L’appaltatore si impegna a fornire, in caso di necessità, un numero di pasti superiore a quelli preventivamente stabiliti, agli stessi costi, per singolo pasto, determinati in sede di aggiudicazione. L’aggiudicazione diverrà definitiva a seguito dell’approvazione da parte dell’ufficio comunale a ciò preposto. Non saranno ammesse offerte in aumento.
Art. 8 Pagamenti
La liquidazione di quanto dovuto sarà effettuata mensilmente dietro presentazione di regolare fattura, nella quale dovrà essere indicato il numero dei pasti erogati nel periodo di riferimento e allegato il prospetto mensile dei pasti erogati, compilato dalla Scuola. L'appaltatore riceverà dal Comune, a saldo di ogni sua pretesa, la cifra di prodotto risultante dal calcolo aritmetico dei pasti effettivamente erogati nel periodo moltiplicato per l'importo pasto come determinato in sede di aggiudicazione della gara.
Art. 9 Subappalto o cessione del contratto
E’ fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso, scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
In caso di infrazione alle norme del contratto d'appalto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso terzi si intenderà l' appaltatore.
Art. 10 Cauzione definitiva
L’Impresa aggiudicataria dovrà prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’Impresa aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato all’Impresa
aggiudicataria, in caso di risoluzione dei contratto stesso per inadempienze dell’Impresa aggiudicataria. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% nel caso previsto dall’art. 75 - comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 che dovrà essere opportunamente documentato.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’Impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione dei contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.
Art. 11 Sospensione del servizio
In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, il Comune o l’appaltatore dovranno, in reciprocità, darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. In occasione di eventi imprevedibili e di particolare gravità il Comune si riserva la possibilità di sospendere l’erogazione del servizio senza alcun preavviso.
Art. 12 Responsabilità dell’appaltatore
L’appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti da eventuali tossinfezioni di cui sia dimostrata la causa nell’ingerimento, da parte dell’utenza, di cibi contaminati o avariati, distribuiti nell’ambito del servizio oggetto del presente appalto. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell’appaltatore, salvi gli interventi a favore della stessa da parte di ditte assicuratrici.
Art. 13 Spese, Imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico dell’ Impresa aggiudicataria.
Art. 14 Addebiti
In caso di anomalie e disfunzioni dei servizi, accertati e documentati, da parte del Comune, l’Amministrazione si riserva di contestare i necessari addebiti con notifica alla ditta affidataria dei servizi, che entro 30 giorni potrà controdedurre alla contestazioni mosse.
Nel caso in cui la ditta non fornisca controdeduzioni o queste, se date, siano considerate non sufficienti (cioè accoglibili), l’Amministrazione potrà procedere alla rescissione del contratto.
Art. 15 Coordinamento
La Ditta aggiudicataria presta il proprio servizio in modo coordinato con l’Amministrazione del Comune e a tal fine il Comune indica il proprio rappresentante nella persona del Responsabile del Servizio o di un suo delegato.
All’avvio del servizio verrà effettuato un inventario degli utensili presenti nei locali della mensa, del quale verrà redatto un elenco. Al termine del servizio si procederà al riscontro degli utensili riconsegnati, e nel caso in cui venga riscontrata una qualche differenza, la stessa verrà addebitata alla Ditta aggiudicataria mediante decurtazione dei compensi mensili ancora da percepire
.Art. 16 Descrizione del servizio
Il servizio consiste nella preparazione e nell'erogazione di un pasto caldo giornaliero, con acquisto di tutti i viveri da parte dell'appaltatore, agli alunni e al personale indicato dalla competente autorità scolastica, nel pieno rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria.
I pasti saranno erogati nei giorni di attività scolastica e dovranno essere distribuiti secondo gli orari stabiliti in accordo tra Comune e Autorità scolastiche e comunicati con adeguato preavviso alla ditta. Detto orario potrà subire modificazioni in caso dì particolari esigenze scolastiche d’intesa con il dirigente scolastico.
L'appaltatore gestirà il servizio della mensa a suo rischio, mediante l'organizzazione dei propri mezzi, con proprio personale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e future e con il possesso delle licenze e dei permessi e l'ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesti da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme di legge ed equiparate vigenti anche comunitarie.
Sono a carico dell'appaltatore:
1. la fornitura dei viveri, il loro confezionamento e la loro distribuzione ai tavoli, la fornitura di acqua minerale naturale in confezioni sigillate;
2. preparazione del numero dei pasti giornalmente richiesti dalle autorità scolastiche, attenendosi alla tabella dietetica predisposta dalla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) N°5, rispettando scrupolosamente le quantità e qualità degli alimenti;
3. il riordino e la pulizia della cucina e del refettorio e l'allontanamento dei rifiuti risultanti da tali operazioni, compresa la fornitura dei materiali a ciò necessari;
4. fornitura del corredo necessario alla consumazione del pasto (piatti, posate, tovaglie e/o vassoi, tovaglioli, con esclusione degli arredi del refettorio e delle stoviglie di proprietà dell’ente come da elenco allegato);
5. utilizzo di mezzi e materiali propri per l’esecuzione del servizio;
6. il combustibile necessario per la cottura dei pasti;
7. il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizio;
8. le spese per il corredo e le spese direttamente ed indirettamente appartenenti al personale adempimenti relativi:
9. le spese di assicurazione per responsabilità civile nei confronti del personale del Comune che prenda parte alla mensa, nonché nei confronti del Comune stesso contro tutti i possibili rischi derivanti ai commensali dalla somministrazione e consumazione dei pasti.
Per quanto riguarda il fitto per l'uso dei locali e delle attrezzature adibiti a mensa, nonché il costo della corrente elettrica per l'illuminazione e per ogni eventuale altro uso connesso al servizio, il Comune, accollandosene l'onore, ne rifiuterà ogni riconoscimento al gestore nella determinazione dei prezzi.
Le autorità scolastiche dovranno segnalare quotidianamente al gestore, entro le ore 9,00, il numero dei pasti da predisporre ed erogare nel giorno stesso.
Art. 17 Caratteristiche delle derrate alimentari
I cibi dovranno essere preparati a perfetta regola d'arte e dovranno essere adatti ai bambini dell’età scolare.
I cibi dovranno essere di prima scelta e conformi alle indicazioni delle tabelle dietetiche fornite dall'Azienda U.S.L. Le caratteristiche merceologiche delle materie prime dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia.
Le vivande dovranno essere fornite nel rigido rispetto delle grammature e nel rispetto delle quantità previste dalle Tabelle fornite dall’ASL di competenza.
I pasti preparati devono rispondere al dettato dell’art.5 della L.283/62 per quanto riguarda lo stato degli alimenti impiegati e all’art. 31 de D.P.R. 327/80 per quanto riguarda il rispetto delle temperature per gli alimenti deperibili da consumarsi freddi o caldi ed il mantenimento della catena del freddo.
L'Amministrazione si riserva il diritto, in caso di somministrazione di prodotti scaduti avariati o sofisticati e che comunque all'analisi chimica risultassero con caratteristiche diverse da quelle prescritte, di rescindere il contratto d'appalto in danno dell'appaltatore, previa contestazione degli addebiti formalizzata dal responsabile del servizio, salvo l'intervento della competente autorità e l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.
Art. 18 Preparazione e confezionamento dei pasti.
Le attività di preparazione e confezionamento dei pasti saranno totalmente eseguite nel totale rispetto delle norme sanitarie vigenti.
Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard elevati di qualità igienica, nutritiva e sensoriale.
L’Impresa appaltatrice deve acquisire dai fornitori, e rendere disponibili al Comune, idonee certificazioni di qualità e dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia.
E’ vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Pertanto tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata, una porzione di cibo va conservata in frigo per 24 ore onde consentire eventuali controlli da parte delle autorità sanitarie.
Art. 19 Menù
I piatti proposti giornalmente devono corrispondere, per tipo e qualità a quelli indicati negli allegati forniti dal SIAN dell’ASL 5 di Oristano, oltre ad acqua potabile per ogni utente.
L’Impresa appaltatrice si impegna a preparare diete speciali senza che ciò costituisca costi aggiuntivi, per comprovate situazioni patologiche, richieste dall’utenza mediante presentazione di certificato medico al competente Ufficio del Comune, o per motivi religiosi e per i soli alimenti non consentiti dalla medesima religione. Le diete devono essere formulate in aderenza al menù settimanale corrente.
L’Impresa appaltatrice si impegna alla predisposizione di diete di transizione o “diete in bianco”,
qualora venga fatta richiesta, indicante la specifica ragione, entro le ore 10.00 dello stesso giorno
Le diete in bianco, che non necessitano di prescrizione medica, se non superano la durata di 48 ore, sono costituite da un primo piatto di pasta o riso conditi con olio extra vergine di oliva, da una porzione di prosciutto cotto come verrà concordato dalle parti, pane e frutta.
L’Appaltatore dovrà approntare, con la dovuta attenzione al rispetto delle corrette procedure di preparazione e somministrazione, le diete speciali per i diversi utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie e intolleranze alimentari.
L’Appaltatore dovrà attenersi alla normativa in materia di tutela della privacy prevista dalla Legge 675/96 e s.m.i. A tal fine gli addetti al servizio dell’appaltatore assumono le funzioni di responsabili del trattamento dei dati.
La predisposizione delle diete speciali dovrà avvenire in conformità ai contenuti della certificazione medica ed essere controfirmata dal medico curante.
L’Appaltatore è tenuto a predisporre diete speciali anche per il personale docente che presta servizio durante il momento del pasto, solo ed esclusivamente nei giorni di servizio, fermo restando che anche il personale docente dovrà presentare all’Ufficio comunale competente tutta la documentazione necessaria.
Art. 20 Variazione del menù
Le variazioni del menù devono essere di volta in volta concordate con l’Ufficio preposto del Comune. Nessuna variazione potrà essere apportata dall’Impresa appaltatrice senza la specifica autorizzazione scritta del Comune, previa autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxx xx 0 xx Xxxxxxxx. L’Impresa appaltatrice può, in via temporanea e previa comunicazione all’ufficio comunale preposto per la necessaria autorizzazione, effettuare una variazione di menù (menu d’emergenza), nei seguenti casi:
- guasto di uno o più impianti;
- interruzione temporanea del servizio per cause quali: sciopero, incidenti, interruzioni dell’energia elettrica;
- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili.
L’Appaltatore si impegna alla predisposizione di diete in bianco che non necessitano di certificato medico. Su richiesta dell’utenza, mediante autocertificazione e correzione del menù approvato, potranno inoltre essere introdotte diete rispondenti a esigenze etnico-religiose e vegetariane, compatibilmente con la capacità produttiva. Sarà anche possibile effettuare, previo accordo tra Comune e appaltatore, variazioni al menù nei casi documentati di “disgusto individuale o collettivo” verso particolari cibi o preparazioni, provvedendo ad avvisare i genitori.
Art. 21 Introduzione di nuovi piatti
Qualora si introducano nuove e diverse preparazioni gastronomiche, L’Appaltatore dovrà presentare al Comune le grammature di tutti gli ingredienti dei piatti proposti, sempre che esse non siano già previste nelle tabelle dietetiche.
Art. 22 Somministrazione portate - modalità
I pasti sono somministrati a cura del personale dell’Impresa appaltatrice al tavolo.
L’Impresa appaltatrice deve garantire la somministrazione di tutte le preparazioni previste dai menù. In casi eccezionali e non prevedibili di esaurimento di alcune preparazioni, queste saranno sostituite da generi alimentari di pari valore economico e nutrizionale, previa autorizzazione del Comune.
I pasti sono distribuiti dal personale dell’Impresa appaltatrice, nei locali adibiti a refettorio presso la scuola dell’infanzia di Baratili San Xxxxxx.
La ditta dovrà essere in predisporre il piano di autocontrollo HACCP.
Il personale addetto alla distribuzione deve rispettare le seguenti prescrizioni:
− Lavare accuratamente le mani, togliere anelli e ori in genere;
− Indossare camice e copricapo, che devono essere sempre puliti e decorosi;
− Esibire il cartellino di riconoscimento;
La Ditta è tenuta:
− a fornire tovaglioli e tovaglie di carta monouso da apporre sul piano di consumazione del pasto;
− imbandire i banchi, dopo averli disinfettati, disponendo ordinatamente tovaglie, tovaglioli, posate, bicchieri, piatti;
− procedere alla distribuzione solo dopo che tutti gli alunni abbiano preso posto a tavola;
− non mettere olio, aceto e sale sui tavoli, ma procedere al condimento delle pietanze direttamente nel contenitore in arrivo; tale disposizione non vale per utenti adulti;
− eseguire la distribuzione mediante idonei carrelli neutri e/o termici, sui quali vengono unicamente poste le vivande messe in distribuzione relative alle portate e le stoviglie appropriate. Per la distribuzione devono essere utilizzati utensili adeguati. La distribuzione del secondo piatto deve avvenire solo dopo che gli alunni hanno terminato di consumare il primo piatto;
− Distribuire la frutta dopo la consumazione del secondo piatto;
− Sparecchiare i banchi e pulirli accuratamente;
− Riordinare e lavare con la massima igiene le stoviglie, gli utensili e le pentole nonché i locali adibiti a refettorio e cucina e i bagni dei locali mensa.
Art. 23 Prezzo del pasto
Nel prezzo unitario di un pasto si intendono interamente compensati dal Comune all’impresa aggiudicataria tutti i servizi comprese le derrate, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non, dal presente Capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.
Art. 24 Pagamenti per la preparazione, e somministrazione dei pasti.
L’Impresa Appaltatrice, deve presentare all’inizio di ogni mese le fatture relative alla fornitura di pasti effettuata nel mese precedente, che saranno liquidate sulla base del prezzo d’offerta riferito al costo unitario di ogni pasto, secondo le disposizioni del D.P.R. 207/2011.
Il corrispettivo di cui sopra sarà determinato in base ai buoni pasto presentati dagli alunni allegati alla fattura che indicherà il numero dei pasti effettivamente erogati nel mese di riferimento.
Si stabilisce sin d’ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già
contestati all’Impresa Appaltatrice, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o in subordine a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.
Le fatture debitamente firmate dal legale rappresentante dell’Impresa Appaltatrice, o da un suo delegato, saranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento.
La liquidazione della fattura è condizionata dalla regolarità contributiva (DURC) e verifica regolare
esecuzione del servizi, nello specifico rispetto del menù mensile.
Art. 25 Attività didattiche
L’appaltatore dovrà rendersi disponibile alla realizzazione di attività didattiche legate alla alimentazione realizzate dalla Scuola. Eventuali spese aggiuntive, documentate, potranno essere riconosciute dal Comune, previo accordo.
Art. 26 Norme legislative
Per quanto concerne le norme legislative igienico-sanitarie si fa riferimento alla Legge n. 283 del 30.4.1962 e suo regolamento di esecuzione DPR n. 327 del 26.3.1980 e s.m.i, al D.Lgs. n. 155 del 26.5.1997 e s.m.i., nonché a quanto previsto dal presente disciplinare. Tutte le norme di Legge in materia di alimenti e bevande si intendono qui richiamate. Le derrate biologiche eventualmente utilizzate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente, comunitaria e nazionale, in tema di metodi di produzione biologica, certificazione e identificazione di tali prodotti. Tutte le norme di legge in materia di alimenti biologici e di prodotti derivanti da coltivazioni a lotta integrata si intendono qui richiamate.
Art. 27 Locali
Il servizio viene erogato presso i locali della Scuola dell’Infanzia statale sita in Baratili San Xxxxxx. La ditta avrà a disposizione gli ambienti cucina, refettorio e specifici servizi igienici all'interno della Scuola nonché tutte le attrezzature, gli utensili e le stoviglie necessarie per l'espletamento delle diverse fasi dei servizio.
La preparazione dei pasti deve avvenire esclusivamente nella cucina all'uopo predisposta presso i locali della Scuola e non è in alcun modo consentita la preparazione ed il confezionamento dei pasti in altri locali ed il successivo trasporto nei locali della scuola, se non in casi particolari stabiliti con l’Amministrazione Comunale.
Art. 28 Affidamento all’appaltatore di strutture ed arredi comunali
Con decorrenza dalla data d’inizio del servizio il Comune cede in uso gratuito e consegna all’appaltatore, alle condizioni di cui ai successivi articoli, i locali destinati alla preparazione, conservazione e distribuzione, le attrezzature e gli arredi ivi presenti, necessari per garantire la preparazione e la distribuzione dei pasti. I beni consegnati dovranno essere restituiti al termine del contratto. L’appaltatore avrà la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta la durata del contratto, da usare solo ed esclusivamente nei limiti e per le finalità del presente appalto. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico dell’appaltatore.
Art. 29 Inventario
L’inventario e la descrizione di quanto citato al precedente articolo, saranno effettuati con appositi verbali redatti dal Comune e dall’appaltatore. Qualora al momento della stesura dell’inventario venga rilevato dalle parti il non corretto funzionamento o il cattivo stato di conservazione di attrezzature ed arredi, il Comune si impegna alla loro sostituzione o reintegrazione. In qualsiasi momento, a richiesta del Comune, e in ogni caso in occasione della scadenza contrattuale, le parti provvederanno alla verifica dell’esistenza e del buono stato di mantenimento di quanto avuto in consegna dal Comune.
Art. 30 Manutenzione
L'appaltatore è responsabile della conservazione e della buona manutenzione per la perfetta efficienza e massima igiene e pulizia dei locali e delle attrezzature, quali la cucina, la cappa, i lavelli, il frigorifero e le stoviglie.
Le rotture e le eventuali dispersioni di posate, stoviglie ed altre suppellettili di indispensabile per la consumazione dei pasti, causate dagli utenti, saranno reintegrate dal Comune fino concorrenza di € 200,00 per tutto il periodo contrattuale.
L'Amministrazione avrà facoltà di ordinare e far eseguire periodiche ispezioni per constatare lo stato di servizio e la pulizia delle attrezzature e l'appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni ordinate.
Art. 31 Accesso ai locali
L’appaltatore dovrà dare libero accesso al personale del Comune e dell’Istituto Comprensivo o una rappresentanza di genitori indicata dall’Amministrazione Comunale, ogni qualvolta si renda necessario. Il Comune non assumerà alcuna responsabilità circa gli ammanchi o danni che si dovessero verificare in occasione della presenza del personale cui sopra. L’appaltatore dovrà garantire l’accesso agli incaricati del Comune in qualsiasi luogo e ora, per esercitare il controllo sull’efficienza e sulla regolarità dei servizi. Nei magazzini e nei locali adibiti alla preparazione dei cibi non è consentito l’accesso al personale estraneo all’appaltatore, fatta eccezione per gli incaricati della manutenzione e del controllo e delle persone sopra indicate. Ogni deroga, e relativa responsabilità, è a carico dell’appaltatore.
Art. 32 Pulizia
Xxxxxxx cura dovrà aversi nella pulizia e nell'igiene, che dovranno essere costanti. In particolare, l'appaltatore dovrà ottemperare, e dichiarare a mezzo autocertificazione, a quanto previsto, in materia di igiene dei prodotti alimentari, dal D.Lgs. n° 155/97, con particolare riferimento all'obbligo di adottare, prima dell'attivazione del servizio, del Piano di autocontrollo previsto dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto
L’inadempimento grave alle norme del presente articolo comporterà la risoluzione del contratto, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle leggi sanitarie vigenti.
Al termine delle operazioni di preparazione e distribuzione dei pasti, le attrezzature dei terminali di cottura, refettori e spazi di pertinenza dovranno essere deterse e disinfettate, come previsto dalla procedura elaborata dall’appaltatore.
I prodotti detergenti, sanificanti, disinfettanti e quelli utilizzati per le operazioni di disinfestazione dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il personale impegnato nelle operazioni di sanificazione e pulizia dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente e successive modificazioni. Tutto il materiale di sanificazione non dovrà sostare nei locali durante le operazioni di manipolazione, cottura, confezionamento e distribuzione. I detergenti dovranno essere impiegati nelle concentrazioni indicate sulle relative schede tecniche.
Art. 33 Controlli
È facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso all’appaltatore e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle descrizioni contrattuali del presente disciplinare. In particolare il Comune potrà effettuare controlli riguardo la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei pasti serviti alle Tabelle dietetiche e merceologiche, nonché la preparazione dei pasti, alla buona conservazione degli alimenti e, in generale, l’applicazione delle buone norme di lavorazione e predisposizione del servizio. Il Comune farà pervenire dapprima verbalmente e successivamente per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l’appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L’appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del Comune. Sono fatte salve le norme relative alle applicazioni delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Art. 34 Organismi preposti al controllo
Il Comune si avvarrà dei seguenti organismi preposti al controllo del servizio, oggetto del presente disciplinare: I competenti servizi dell’A.S.L. territoriale; il Responsabile del Servizio; una rappresentanza di genitori; altri tecnici o specialisti del settore incaricati dal Comune.
Art. 35 Controlli igienico-sanitari e dietologici
L’appaltatore dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria attinenti la preparazione e la conservazione dei pasti da somministrare ed essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria come previsto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, in attuazione della legge 30 aprile 1962, n. 283. I controlli igienico-sanitari e dietologici presso la mensa saranno di competenza dell'azienda A.S.L., territorialmente competente. I controlli saranno esercitati con le più ampie facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei. L’A.S.L. potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento e a propria discrezione e giudizio o su indicazione del Comune, l'ispezione alle attrezzature, locali e magazzini, e a quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme. L’appaltatore sarà tenuto a fornire al personale degli uffici incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria consentendo, in ogni momento, il libero
accesso ai locali,fornendo altresì tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ogni controllo sulla buona esecuzione del contratto, anche avvalendosi di esperti esterni, nonché di far sottoporre i prodotti alimentari ad analisi chimico batteriologice da parte dei servizi specialistici.
Art. 36 Blocco delle derrate
I controlli potranno dar luogo al "blocco delle derrate". I tecnici incaricati dal Comune provvederanno a far custodire le derrate oggetto del blocco in un magazzino o in una cella frigorifera. Il Comune provvederà a far accertare le condizioni igieniche e merceologiche dell’alimento e a darne tempestiva comunicazione all’appaltatore. Le ispezioni non dovranno comportare interferenze nello svolgimento della produzione, confezionamento e distribuzione dei pasti. Qualora i referti diano esito positivo, verranno addebitate all’appaltatore le eventuali spese di analisi di laboratorio, oltre alle penalità previste nel presente disciplinare.
Art. 37 Personale
L’esecuzione del contratto deve essere svolto da personale alle dipendenze dell’Impresa aggiudicataria, che dovrà essere meglio specificato in un elenco che ne indichi le complete generalità, i livelli e le mansioni a cui sarà preposto.
Tutto il personale impiegato per il servizio deve conoscere le norme di igiene della produzione e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il personale addetto a manipolazione, preparazione, confezionamento, e scodellamento deve scrupolosamente seguire l’igiene personale.
Il personale incaricato di svolgere il servizio riguardante la produzione dei pasti sopra citati deve avere esperienza, almeno biennale, nel servizio in oggetto.
L'impresa deve inoltre garantire l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
L'impresa deve inoltre garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria in cui si svolge il servizio.
In caso di eventuale periodo di assenza per malattia o altro giustificato motivo, la Ditta appaltatrice dovrà far conoscere all’amministrazione la persona che dovrà sostituirla. Eventuali responsabilità per negligenza od incuria ricadranno sulla Ditta appaltatrice.
Tutte le disposizione del presente capitolo devono essere scrupolosamente osservate dall’Impresa aggiudicataria.
Art. 38 Penalità
Qualora non si ravvisino i presupposti di gravi inadempienze che comportino la rescissione del contratto come previsto dai precedenti articoli, ma le inadempienze riscontrate siano ritenute lievi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, verrà applicata una penalità € 100,00. Le penalità saranno precedute da regolare contestazione a cui l’appaltatore si riserverà di documentare la propria contro-deduzione entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della stessa.
In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia oppure l'adozione di più severe misure a giudizio del responsabile del servizio.
Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto e trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell'appaltatore.
Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata del canone di appalto.
Art. 39 Risoluzione del contratto per inadempimento
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’appaltatore;
b) mancata osservanza del divieto di subappalto e impiego di personale non dipendente dell’appaltatore;
c) il fallimento della Impresa Appaltatrice;
d) quando l’appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza nell’espletamento del servizio;
e) grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro di cottura;
f) utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche degli alimenti;
g) casi di intossicazione alimentare;
h) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
i) interruzione non motivata del servizio;
j) nel caso di recidiva previsto dall’art. 38 del presente Capitolato.
È comunque facoltà del Comune, dichiarare a suo insindacabile e motivato giudizio risolto il contratto di fornitura senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all’infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull’appaltatore, a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l’incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto.
In caso di grave inadempienza, si farà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.
Art. 40 Controversie
La definizione di eventuali controversie verrà deferita all' Autorità Giudiziaria. con esclusione della competenza arbitrale.
Art. 41 Spese a carico dell'appaltatore
Qualsiasi spesa inerente il contratto d'appalto o consequenziale a questo, nessuna eccettua o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore.
L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivanti nei confronti del Comune.
Art. 42 Domicilio dell'appaltatore
Per tutti gli effetti del contratto d'appalto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Baratili San Xxxxxx.
Art. 43 Costituzione in mora
I termini e le comminatorie contenute nel presente disciplinare operano dì pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.
Art. 44 Richiamo alla legge ed altre norme
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Il Responsabile Unico del Procedimento x.xx Xxxxxx X. Xxx
Il Responsabile del Servizio Amministrativo x.xx Xxxxxxxxxx Xxxxx