Modulo E : Art. 27 – Ingresso per lavoro in casi particolari Istruzioni di compilazione
Modulo E : Art. 27 – Ingresso per lavoro in casi particolari Istruzioni di compilazione
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ha realizzato il servizio di inoltro Telematico della richiesta di Nulla Osta per l’assunzione di lettori universitari di scambio o di madre lingua. Il servizio permette la compilazione elettronica e l’invio telematico allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente.
La compilazione del modulo è divisa in sezioni , per procedere con l’invio della domanda è necessario fornire tutte le informazioni richieste dai campi che sono selezionabili; il programma segnalerà i campi che non rispettano i requisiti richiesti.
Per la corretta compilazione si specifica quanto segue:
• Denominazione sociale – indicare i dati relativi all’Università ovvero Istituto di istruzione superiore e di ricerca.
• Datore di lavoro/rappresentate legale – Riportare i dati personali e il codice fiscale del legale rappresentante dell’Università.
• La richiesta può essere inoltrata da un datore di lavoro italiano (o comunitario), ovvero da un datore di lavoro straniero regolarmente soggiornante in Italia.
• Per le persone di cittadinanza italiana i documenti equivalenti alla carta d’identità secondo la disposizione di cui all’art. 35 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000 sono:
o il passaporto
o la patente di guida
o la patente nautica
o il libretto di pensione
o il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
o il porto d'armi
o le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato
• Per le persone di cittadinanza straniera i documenti equivalenti al passaporto sono:
o Documento di viaggio per apolidi
o Documento di viaggio per rifugiati
o Titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini)
o Lasciapassare delle Nazioni Unite
o Documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
o Libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale
o Documento di navigazione aerea
o Carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea
o Carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’”Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto” (firmato a Parigi il 13.12.1957)
Per quanto riguarda il datore di lavoro il documento di identità ovvero il permesso/carta di soggiorno in corso di validità dovranno essere esibiti, da parte del datore di lavoro, al momento della convocazione presso il competente Sportello Unico, ai fini del rilascio del NULLA OSTA e della sottoscrizione del contratto di soggiorno proposto.
Per quanto riguarda il lavoratore il passaporto (o altro documento equivalente) in corso di validità dovrà essere esibito, da parte del lavoratore straniero, al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno da effettuare entro 8 giorni dall’ingresso.
• L’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 16 anni compiuti, ai sensi dell’art.3 della legge 17.10.1967, n.977 modificata dall’art.5 del Dlgs 4.8.99 n.345 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo si precisa che, per assolvimento dell’obbligo si intende la frequenza scolastica di almeno 8 anni, in virtù dell’abrogazione della legge n. 9/99 operata dall’art.7 della legge n.53/2003. Tale circostanza deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza dello straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell’organo straniero che ha rilasciato il predetto documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Dovrà, inoltre, essere prodotta la documentazione attestante l’assenso dell’esercente la patria potestà all’espatrio del minore.
• L’orario di lavoro va espresso in numero di ore settimanali.
• Precisare la natura del rapporto di lavoro intercorso con l’Università di provenienza del lettore
• Località di impiego del lavoratore : E’ il caso in cui il rapporto di lavoro si svolge in località diversa da quella di residenza del datore di lavoro. La circostanza può ricorrere anche nel caso in cui l’utilizzatore della prestazione di lavoro sia un congiunto (figlio/genitore/fratello, ecc.) del datore di lavoro. L’indicazione della località di impiego del lavoratore è, inoltre, necessaria ai fini dell’individuazione dello Sportello Unico provinciale competente al rilascio del nulla osta
• Sistemazione alloggiativa del lavoratore :
Il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero sia fornita dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria.
Il lavoratore, al momento della presentazione presso lo Sportello Unico dopo l’ingresso in Italia, consegnerà la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio) nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio.
All’atto del rinnovo del permesso di soggiorno, dovrà essere presentata un’autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore rientrante nei parametri relativi all’idoneità alloggiativa.
SE la locazione è a carico del datore di lavoro, egli ha facoltà di rivalersi delle spese eventualmente sostenute per la messa a disposizione dell’alloggio trattenendo, dalla retribuzione mensile, una somma massima pari ad un terzo del suo importo netto.
• SE ci sono delle variazioni concernenti il rapporto di lavoro Il datore di lavoro deve comunicare, entro 5 giorni dall’evento, allo Sportello Unico - pena l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 22, co. 7 del T.U. come modificato dalla legge 189/02 - la data d’inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.
• Per quanto riguarda il proprio reddito integrativo indicare i dati risultanti dall’ultima dichiarazione fiscale presentata.
Ai fini del raggiungimento di un reddito sufficiente a coprire le spese per retribuzione, vitto ed alloggio e contributi per i lavoratori da assumere, si precisa che detto reddito potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza sulla base di una autocertificazione dei medesimi.
La capacità economica è sussistente ogniqualvolta il richiedente possegga un reddito annuo, al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Il reddito minimo richiesto come necessario potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza sulla base di un’autocertificazione dei medesimi.
