Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale dei Medici Ginecologi Ambulatoriali
OUTPATIENT GYNECOLOGISTS
Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale dei Medici Ginecologi Ambulatoriali
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione;
• Modulo di Adesione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di assicurazione e Modulo di Adesione, deve essere consegnato all’assicurato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Edizione Giugno 2016.
Polizza N° IITDMM16A0004761200000 | Polizza Sostituita N° ********* | Ramo RC | Prodotto AmTrust Doctors | Intermediario UA Underwriting Agency S.r.l. | COD. 7612 |
OUTPATIENT GYNECOLOGISTS
Scheda di Polizza - Assicurazione per la Responsabilità
Civile Professionale dei Medici Ginecologi Ambulatoriali
Contraente
A.R.I.T.M.I.A. Associazione Ricerca Italiana Tutela Medici Ingiustamente Accusati | Codice Fiscale 97399630157 | Partita IVA 97399630157 |
Xxx Xx Xxx Xxx Xxxxxxxx, 0 | Xxxxxxxx / Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxx XX | CAP 20123 |
Data di effetto e scadenza della Polizza Modelli Allegati
Effetto ore 24 del 30/06/2016 | Scadenza ore 24 del 31/12/2019 | Prossima Quietanza 31/12/2016 |
AmTrust Doctors Outpatient Gynecologists - Ed. 06/2016
Premio alla Firma
Premio Netto € 0,00 | Accessori € 0,00 | Premio Imponibile € 0,00 | Imposte € 0,00 | Totale Premio € 0,00 |
Premio rate Future
Premio Netto € 0,00 | Accessori € 0,00 | Premio Imponibile € 0,00 | Imposte € 0,00 | Totale Premio € 0,00 |
Massimale Retroattività Franchigia
Si veda Certificato di Adesione | Si veda Certificato di Adesione | Si veda Certificato di Adesione |
*Sono da considerarsi in copertura anche le eventuali attività riportate nel Modulo di Proposta sottoscritto dall’Assicurato, che costituisce parte integrante del contratto.
Dichiarazioni del Contraente
L’assicurazione è regolata dalle condizioni e dichiarazioni contenute negli allegati modelli sopra richiamati, che formano parte integrante del presente contratto e che il Contraente dichiara di conoscere, di aver ricevuto e sottoscritto.
Il presente contratto si compone di n° 19 pagine.
La Società
AmTrust International Underwriters Limited Rappresentanza Generale per l’Italia
Il Contraente
il Rappresentante Legale Xxxxxxxxx Xxxxxx
Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, il Fascicolo Informativo contenente la Nota
Informativa comprensiva del Glossario, le Condizioni di Assicurazione e l’Informativa all’Assicurato per il trattamento dei dati personali.
il Contraente
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione e di approvare le condizioni tutte del presente Contratto e, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara:
1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made», a copertura delle richieste di risarcimento avanzate
per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo.
2. di accettare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 1 - Forma dell’assicurazione – Retroattività; Articolo 2 - Oggetto dell’assicurazione; Articolo 3 - Limite di indennizzo; Articolo 4 - Esclusioni (in particolare quelle dell’assicurazione “claims made”); Articolo 7 - Gestione delle vertenze e spese legali; Articolo 10 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro; Articolo 11 - Facoltà di recesso; Articolo 13 - Gestione della Polizza; Articolo 14 - Franchigia; Articolo 15 – Diminuzione e Aggravamento del rischio; Articolo 16 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Articolo 17 - Coesistenza di altre assicurazioni; Articolo 18 - Pagamento del premio.
il Contraente
Il sottoscritto Contraente dichiara altresì di aver preso visione della Informativa per il trattamento dei dati personali ex. Art. 13 D. Lgs. 196/2003 e presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento - anche all’estero inclusi paesi extra UE - a terzi dei dati per le finalità, secondo le modalità e nei confronti dei soggetti indicati nella predetta informativa.
Emesso in quadruplice copia in Milano il 30/06/2016
il Contraente
L'importo di € è stato pagato oggi
L’incaricato
AmTrust International Underwriters Limited
40 Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx. X00 XX00 (Registered Office)
€ 37.072.355,00 di Capitale sociale versato, inclusivo di altre riserve di capitale e
versamenti in conto capitale
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 0 • 00000 Xxxxxx Tel. +39.0283438150 • Fax +39.0283438174
Codice Fiscale e Partita IVA 09477630967 R.I. Milano REA C.C.I.A.A. Milano 2093047
Modello AmTrust Doctors Outpatient Gynecologists - Ed. 06//2016 - Scheda di Polizza │Pag. 1 a 1
Nota Informativa
Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale dei Medici Ginecologi Ambulatoriali
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente le condizioni di assicurazione prima di sottoscrivere la Polizza.
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione
1. Informazioni generali
AmTrust International Underwriters Limited, con sede in 00 Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, è regolamentata e autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dalla Central Bank of Ireland. Numero di registrazione: 169384 Questi dettagli possono essere controllati visitando il sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx o contattando la Central Bank of Ireland, Tel: x000 0 0000000.
La Rappresentanza Italiana
AmTrust International Underwriters Limited Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxx Xxxxx Xx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Tel. 0000000000 Fax 0000000000 • •
Email: xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
è iscritta dal 23.02.2016 al n° I.00132 dell’Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento”, con codice IVASS Impresa n° D933R.
2. Informazioni sullo stato patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa è pari a 190 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 37 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a 153 milioni di euro. L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni è pari a 513%, tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
B. Informazioni sul contratto
Il presente contratto è stipulato per una durata di 42 mesi con effetto dalla data indicata nella Scheda di Polizza, ed è soggetta ad adesione individuale da parte dell’Assicurato.
La singola adesione avrà effetto dalla data indicata in ciascun Certificato di Adesione e durata annuale (12 mesi) con tacito rinnovo, salvo quanto previsto dagli articoli IV - Premio e modalità di pagamento, V - Certificato di Adesione e documenti di Rinnovo e VI - Durata del Contratto delle Condizioni del Contratto e dagli articoli 17 – Facoltà di Recesso in caso di Sinistro e dall’articolo 20 – Gestione della Polizza delle Condizioni di Assicurazione.
Relativamente alle nuove adesioni e ai rinnovi pervenuti nel corso dell’ultimo anno di validità del presente Contratto, si precisa che, la copertura avrà una durata di 12 mesi, scaduti i quali si intenderà cessata senza più possibilità di tacito rinnovo.
AVVERTENZA: in assenza di disdetta da inviarsi con lettera raccomandata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale il contratto si rinnova per un altro anno.
3. Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni
L’Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile per danni causati a terzi, commessi nell’esercizio dell’attività professionale, salvo quanto previsto dagli Articoli 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 1, 3, 4, 5, 8, 10, 14 delle Condizioni di Assicurazione.
E’ prevista la sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio successivo alla stipulazione del contratto. In tale seconda ipotesi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, così come previsto dall’Articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Per massi male si intende la somma massima sino a concorrenza della quale l’Impresa presta l’assicurazione . Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio
Qualora sia convenuto in Polizza un massimale pari a € 2.000.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione, l’Impresa risponde nel limite di € 2.000.000,00, indipendentemente dal fatto che siano pervenute nel medesimo Periodo di Assicurazione due richieste di risarcimento rispettivamente di € 1.700.000,00 e di € 500.000,00 il cui ammontare complessivo sarebbe di € 2.200.000,00.
AVVERTENZA:
Per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa può prevedere l’applicazione di una Franchigia secondo quanto stabilito nel Certificato di Adesione. Per Franchigia si intende l’importo prestabilito che rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’Indennizzo che sarebbe spettato se tale Franchigia non fosse esistita.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempi
Qualora sia riportata nel Certificato di Adesione una Franchigia pari a € 1.000,00 l’Impresa risponde, nel limite del Massimale convenuto, con la detrazione di un importo pari a € 1.000,00, ovvero nel caso di Richiesta di Risarcimento pari a € 10.000,00 l’Indennizzo ammonterà ad € 9.000,00 (10.000,00 – 1.000,00).
4. Dichiarazioni in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 16 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità oltre quelle previste a termini di legge.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio
Qualora il medico abbia una copertura di Responsabilità Civile per attività di medico specialista in Ginecologia Ambulatoriale e non comunichi l’inizio dell’attività chirurgica, incorre nella possibilità che eventuali risarcimenti relativi a comportamenti posti in essere successivamente all’inizio di tale attività possano essere proporzionalmente ridotti o addirittura non dovuti.
6. Premi
Il Premio convenuto è riferito ad un intero periodo annuo di assicurazione.
Il pagamento del Premio o della rata di Premio può essere eseguito con uno dei seguenti mezzi:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’Impresa o all’Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario su c/c intestato all’Impresa o all’Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità.
AVVERTENZA: L’impresa o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell’impresa medesima.
7. Rivalsa
AVVERTENZA: la rivalsa è un diritto dell’Impresa in base al quale la medesima è surrogata, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità che ha pagato, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Articolo 12 delle Condizioni di Assicurazione.
8. Diritto di Recesso e Ripensamento
L’Assicurato può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ricevimento della Polizza stipulata in caso di vendita a distanza.
AVVERTENZA: in caso di Sinistro sia l’Impresa sia il Contraente possono recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il sessantesimo giorno della sua liquidazione o reiezione, con preavviso di 30 giorni.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Artt. 11 e 24 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso, contro lo stesso, l’azione.
Essendo la prestazione assicurativa in regime di “Claims made” ovvero attivata dalla Richiesta di Risarcimento del terzo danneggiato, le garanzie operano per le richieste pervenute all’Assicurato nel corso di durata del contratto, anche se conseguenti a fatti antecedenti al periodo di decorrenza delle condizioni contrattuali, purchè avvenuti non prima della Data di Retroattività stabilita in Polizza.
Pertanto terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo dell’Impresa, salvo quanto disposto all’Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.
11. Regime fiscale
Per i rischi della Responsabilità Civile, il Premio imponibile è soggetto all’Imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: L'Assicurato deve far denuncia scritta all’Impresa di ciascun Sinistro entro 15 (quindici) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
Le eventuali spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di Sinistro sono a carico dell’Impresa entro il limite del 25% del Massimale garantito.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli Articoli 7 e10 delle Condizioni di Assicurazione.
Per la denuncia di sinistro scrivere a AmTrust International Underwriters Ltd.– Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx – Divisione Sinistri Milano, email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx , che potrà svolgere l’attività tramite le proprie sedi territoriali.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione.
13. Reclami
AVVERTENZA: eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a AmTrust International Underwriters Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx – tel. 0000000000 fax: 0000000000 Email xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx .
Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, ovvero a suo giudizio, il reclamante potrà presentare il proprio reclamo all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono: 00 00 0000 , corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Impresa di Assicurazione ed il relativo riscontro. In seconda istanza, rivolgendosi direttamente al sistema competente In Irlanda: Financial Services Ombudsman’s Bureau, 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0 –
Tel: x000 0 0000000 Fax:x000 0 0000000 email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Resta salva comunque per il reclamante la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
La Polizza non prevede il ricorso all’arbitrato, pertanto le Parti sono legittimate a procedere giudizialmente fatti salvi gli ordinari mezzi di conciliazione previsti dall’ordinamento.
AmTrust International Underwriters Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
AmTrust International Underwriters Limited Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Legale Xxxxxxxxx Xxxxxx
il
Glossario
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:
Assicurato La persona fisica indicata nel Certificato di Adesione, che svolge l’attività professionale indicata nel Modulo di Adesione e riportata nel Certificato di Adesione ed il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Attività Diagnostica/Chirurgica Invasiva Quell’ attività che comporta il prelievo cruento di tessuti e/o una cruentazione
dei tessuti e/o l’introduzione di idoneo strumentario all’interno dell’organismo sia ai fini diagnostici sia terapeutici.
Attività Chirurgia Minore Quell’attività che comporta interventi che coinvolgono il taglio e cucitura del
tessuto in anestesia locale.
Attività intra o extramoenia E’ considerata intramoenia l’attività svolta dai soggetti che rispondono a determinati requisiti soggettivi:
- Personale dipendente dirigente del servizio sanitario nazionale
- Docenti universitari e ricercatori che effettuano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università;
- Personale laureato e medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria;
- Dipendenti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato;
- Personale autorizzato ad operare presso studi privati o strutture non accreditate, purché l’attività rispetti i criteri fissati dal D.M. Sanità 31/7/1997 e successivamente negli atti adottati dai direttori generali delle strutture sanitarie.
L’attività intramuraria consta nell’adempimento dell’attività professionale libera all’interno della struttura ospedaliera e comunque al di là dell’impegno di servizio; si chiama al contrario extramuraria quella svolta al di fuori al di fuori della struttura ospedaliera.
Certificato di Adesione Il documento emesso dal Contraente per ogni singolo Assicurato, nel quale
sono indicati i dati relativi all’Assicurato, le date di effetto e di scadenza dell’assicurazione e il Premio con le relative imposte governative.
Claims made E' una formula assicurativa per cui, le garanzie assicurative operano con riferimento alle Richieste di Risarcimento che risultino presentate durante il Periodo di Assicurazione, anche se conseguenti a fatti antecedenti.
Contraente Il soggetto che stipula il contratto.
Danno/Xxxxx La/le conseguenza/e pregiudizievole/i del fatto illecito o dell’evento assicurato.
I Danni possono essere patrimoniali o non patrimoniali.
Xxxxx non patrimoniali Tutti i danni conseguenti a lesioni personali o morte che non riguardano la sfera patrimoniale della vittima.
Danni Patrimoniali Il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento a cose (ivi compresi gli animali) ed alla sfera patrimoniale del danneggiato.
Diritto di Ripensamento E’ la facoltà dell’Assicurato di recedere dal contratto annullandone gli effetti.
Fascicolo Informativo E’ il documento che l’Assicuratore è tenuto a consegnare all’Assicurato prima
che il contratto sia stipulato, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione ed il relativo certificato.
Fatti Noti Fatti, circostanze e situazioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, notizie, querele, atti giudiziari, indagini, anche interne della Direzione
Sanitaria) che potrebbero determinare in futuro (o abbiano, anche in parte, già determinato) Richieste di Risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell’attività professionale esercitata dall’Assicurato stesso e dai suoi sostituti temporanei, e che siano stati in ogni modo portati a conoscenza dell’Assicurato.
Franchigia L’importo indicato nel Certificato di Adesione che viene dedotto dal Danno ed è a carico dell’Assicurato.
Impresa di assicurazione Si veda “Società”.
Indennizzo o Indennità La somma dovuta dalla Società al verificarsi di un Sinistro
Intermediario L’intermediario di assicurazioni che ha collocato il contratto di assicurazioni agendo o su incarico del Contraente ovvero su incarico della Impresa di Assicurazione.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Massimale La somma massima indicata nel Certificato di Adesione che la Società sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro e per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e delle persone danneggiate.
Modulo di Adesione Il modulo, valido 30 giorni dalla data di sottoscrizione, costituente prova
dell’adesione alla presente Polizza da parte dell’Assicurato e sottoscritto dall’Assicurato stesso.
Perdite Patrimoniali Il pregiudizio economico che non sia conseguenza, né diretta né indiretta di danni materiali e corporali.
Periodo di Assicurazione Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza stabilite nel
Certificato di Adesione, fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di Rinnovo di questa Polizza.
Periodo di Retroattività Il periodo temporale indicato nel Modulo di Adesione, antecedente la Data di
effetto della polizza.
Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società.
Recesso Dichiarazione unilaterale avente l’effetto di sciogliere il contratto.
Responsabilità Contrattuale Il danno derivante da inadempimento o violazione di una obbligazione assunta con la stipulazione di un contratto.
Responsabilità Extracontrattuali I danni conseguenti a fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.
Richiesta di Risarcimento Quella che tra le seguenti circostanze viene a conoscenza dell’Assicurato per
la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione:
I) la comunicazione scritta (escluse la querela e il procedimento penale) con la quale il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per Xxxxx cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all’Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali Xxxxx;
II) la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
III) l’azione giudiziaria comunque promossa contro l’assicurato, anche ex artt. 696 e 696 bis cpc, in relazione alle responsabilità previste nell’oggetto di questa assicurazione;
IV) la notifica all’Assicurato di un atto con cui, in un procedimento penale, un Terzo si sia costituito “Parte Civile”;
V) la ricezione, da parte dell’Assicurato, di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D. Lgs 28/2010.
Xxxxxxx E’ la proroga del contratto per un nuovo Periodo di Assicurazione.
Rischio E’ la probabilità del verificarsi di una evento.
Scheda di Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione stipulato tra ARITMIA - ed AmTrust International Underwriters Limited. – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Sinistro La Richiesta di Risarcimento come sopra definita.
Società L’Impresa di Assicurazione AmTrust International Underwriters Limited.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DELL’ASSICURATO SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO
Condizioni del Contratto
I. Oggetto del Contratto
Con il presente contratto il Contraente stipula una Polizza Collettiva con l’assicuratore AmTrust International Underwriters Limited, di seguito Società, avente per oggetto la garanzia di Responsabilità Civile Professionale, disciplinata dalle condizioni tutte che seguono.
La presente Polizza Collettiva è stipulata per conto del personale medico di Ginecologia Ambulatoriale che aderirà alla relativa copertura mediante sottoscrizione di idoneo Modulo di Adesione, e di seguito definito Assicurato.
Nel caso di adesione il rapporto tra gli Assicurati e la Società sarà regolato dal presente Contratto di seguito Polizza.
Resta inteso che in ordine ad ogni eventuale pretesa e/o richiesta che l’Assicurato dovesse avanzare in relazione alla garanzia prestata con la presente Xxxxxxx, risponderà unicamente alla Società la quale potrà opporre agli Assicurati tutte le eccezioni che potrebbe opporre al Contraente in forza della Polizza.
II. Documentazione per gli Assicurati
In sede di illustrazione della Proposta di assicurazione, il Contraente si obbliga a consegnare a ciascun potenziale aderente il Fascicolo Informativo ed in particolare le Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Nella stessa sede, il Contraente si obbliga a consegnare Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003).
Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà responsabilità diretta del Contraente, che sosterrà oneri ed eventuali spese accessorie in caso di reclami, contenziosi ed indennizzi che dovessero essere corrisposti.
III. Modulo di Adesione
Ciascun Assicurato dovrà compilare in ogni sua parte, datare e sottoscrivere il Modulo di Adesione, che formerà parte integrante della Polizza, trasmetterlo al Contraente e provvedere al versamento dell’importo dovuto.
In sede di sottoscrizione del Modulo di Adesione, il Contraente si obbliga a raccogliere apposita sottoscrizione dell’Aderente di avvenuta consegna dell’Informativa Privacy e relativo consenso al trattamento dei dati personali, in ottemperanza al Testo Unico sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003). Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà responsabilità diretta del Contraente, che sosterrà oneri ed eventuali spese accessorie in caso di reclami, contenziosi ed indennizzi che dovessero essere corrisposti.
IV. Premio e modalità di pagamento
All’atto del perfezionamento della Polizza il Contraente non versa alcun Premio.
Il Contraente si impegna a trasmettere alla Società anche a mezzo dell’Intermediario incaricato entro il 15° (quindicesimo) giorno di ciascun mese:
1) L’elenco delle nuove adesioni corredato da copia dei Moduli di Adesione sottoscritti dagli Assicurati nel mese precedente;
2) L’elenco degli Assicurati che, in regola con il pagamento del Premio, nel mese precedente hanno prorogato la copertura relativa ai Periodi di Assicurazione successivi al primo.
Tali elenchi dovranno contenere i dati identificativi, la qualifica, la decorrenza della garanzia e la data del versamento del Premio da parte dell’Assicurato.
L’invio di tali elenchi sarà da intendersi come conferma dell’avvenuto pagamento del Premio da parte dell’Assicurato. Il Premio così incassato dovrà essere versato alla Società entro il 10° (decimo) giorno del mese successivo.
V. Certificato di Adesione e documenti di Rinnovo
La Società all’atto del ricevimento degli elenchi di cui sopra, attestanti l’avvenuto pagamento del Premio da parte degli Assicurati, provvederà ad emettere con cadenza mensile:
1) Una appendice di regolazione, a prova della copertura assicurativa, attestante l’avvenuta adesione alla Polizza riportante i dati degli Assicurati forniti all’intermediario all’atto dell’adesione, ovvero:
• I dati identificativi dell’Assicurato (Cognome e Nome, Codice Fiscale e domicilio);
• La decorrenza della garanzia;
• La qualifica dell’Assicurato;
• Il Massimale assicurato;
• Il Premio alla decorrenza della garanzia e delle eventuali successive annualità.
2) L’Intermediario provvederà ad inviare per ciascun Assicurato che ha prorogato la copertura assicurativa un Certificato di Adesione attestante l’avvenuta proroga della stessa.
VI. Durata del Contratto
La Polizza ha durata dal 30/06/2016 al 31/12/2019.
Sia la Società, sia il Contraente hanno facoltà di rescindere il contratto annualmente previa comunicazione di Recesso da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza annuale, secondo le modalità previste all’Art. 20 della Polizza.
Condizioni di Assicurazione
A. Avviso importante
La presente Xxxxxxx è prestata nella forma “Claims made”, come precisato al successivo Articolo 1 - Forma della assicurazione e Retroattività.
Articolo 1 - Forma dell’assicurazione – Retroattività
L’assicurazione è prestata nella forma “Claims made”, ossia a rendere indenne l’Assicurato dalle Richieste di Risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso Periodo, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi anche prima del Periodo di Assicurazione e purché accaduti entro il Periodo di Retroattività stabilito nel Certificato di Adesione.
In caso di Xxxxxxx sono altresì garantite tutte le Richieste di Xxxxxxxxxxxx presentate durante il Periodo di Assicurazione in corso, purché siano conseguenza di fatti, errori od omissioni accaduti o commessi:
a) Nei Periodi di Assicurazione precedenti;
b) Nel Periodo di Retroattività calcolato in base alla data di effetto della presente Polizza.
In ogni caso il regime contrattuale che regola il fatto è quello contenuto nelle clausole della Polizza in corso al momento della denuncia del Sinistro.
L’assicurazione è prestata sulla base delle informazioni fornite dall’Assicurato e contenute nel Modulo di Adesione che forma parte integrante della presente Polizza.
Articolo 2 - Oggetto dell’assicurazione
2.1 Responsabilità Civile
In relazione alla Responsabilità Civile la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nel Modulo di Adesione e riportata nel certificato di Adesione, sempreché l’Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e che risulti in regola con il versamento del Premio nei termini dovuti.
La Società risponde:
a. dei Danni cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale predetta;
b. delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto a cui l’Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi;
c. delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222. L’assicurazione comprende altresì:
d. i Xxxxx derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi alla attività professionale dichiarata.
2.2 Responsabilità Civile per colpa grave
Limitatamente ai casi di Responsabilità Civile derivanti da colpa grave, ossia qualora la Richiesta di Risarcimento sia connessa all’attività professionale svolta dall’Assicurato in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al Sistema Sanitario Nazionale (inclusa l’attività intramoenia) la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l’Assicurato presta la propria opera, o al suo Assicuratore, solo qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato o comunque da parte dell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicata richiesta.
Articolo 3 - Limite di indennizzo
L’assicurazione è prestata, per ciascun Periodo di Assicurazione, fino alla concorrenza del Massimale indicato nel certificato di Adesione.
Articolo 4 - Esclusioni
Essendo l’assicurazione prestata nella forma “Claims made”, quale temporalmente delimitata nella presente Polizza, sono esclusi:
1. i Sinistri derivanti da Richieste di Risarcimento notificate all’Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, e da lui denunciati alla Società in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso. Resta fermo quanto previsto a riguardo dal successivo Art.10 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro. Di conseguenza, sono ritenute valide le denunce di Sinistro pervenute alla Compagnia entro i quindici giorni successivi alla scadenza della Polizza per Richieste di Risarcimento comunque pervenute all’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione;
2. i Sinistri relativi a fatti dannosi accaduti prima dell’inizio del Periodo di Retroattività stabilito nel Certificato di Adesione.
Sono escluse dall’assicurazione le Richieste di Risarcimento:
3. conseguenti a Fatti Noti all’Assicurato prima della data di effetto della Polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
4. in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo Professionale, oppure dopo che per qualunque motivo l’Assicurato venga sospeso o radiato dall’Albo Professionale o licenziato per giusta causa.
Sono altresì escluse dall’assicurazione le Richieste di Risarcimento:
5. per Xxxxx che siano conseguenze dell’inottemperanza a quanto previsto dal capo IV - Informazione e Consenso - del Codice di Deontologia Medica;
6. basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgia estetica all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato;
7. relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages);
8. per Xxxxx conseguenti a furto, da incendio, esplosione o scoppio;
9. per Danni che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, oppure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo quelle conseguenti agli aspetti tipici dell’attività professionale dichiarata dall’Assicurato;
10. per Xxxxx derivanti da prescrizione e/o somministrazione di farmaci per scopi non terapeutici, non diagnostici o non di sperimentazione;
11. derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;
12. riconducibili alla proprietà, possesso, circolazione di veicoli o natanti a motore;
13. per Perdite Patrimoniali così come definite in Polizza, ad eccezione di coloro che hanno dichiarato nel Modulo di Adesione di svolgere l’attività di Medico Legale e Medicina del Lavoro. Resta inteso che sono comunque escluse dalla copertura le Richieste di Risarcimento derivanti da danni cagionati in seguito ad errori od omissioni derivanti dall’esercizio dell’attività amministrativa;
14. relative a responsabilità dell’eventuale medico sostituto (A.C.N. del 23/03/2005 e successive modifiche e integrazioni) per fatti da lui commessi, non rivestendo lo stesso la qualifica di Assicurato. La copertura assicurativa è valida per responsabilità in capo all’assicurato in caso di danni derivanti da fatti commessi dal medico sostituto;
15. riconducibili alla violazione in materia di protezione dei dati personali così come definite dalla normativa tempo per tempo vigente.
Articolo 5 - Limiti territoriali
L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.
E’ tuttavia condizione essenziale per l’operatività dell’assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. La Società pertanto non è obbligata per Richieste di Risarcimento fatte valere, in sede giudiziale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall’Italia, oppure mediante deliberazione di sentenze in base a leggi di Paesi diversi dall’Italia.
Articolo 6 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine che con lui convive anche se non presente nello stato di famiglia.
Articolo 7 - Gestione delle vertenze e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, sia civile che penale, designando, ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese legali sopportate per assistere e difendere l’Assicurato in caso di Sinistro, in aggiunta al Massimale stabilito in Polizza, ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all’Assicurato.
Articolo 8 - Responsabilità solidale
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti (persone fisiche o aziende sanitarie e non) la Società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell’assicurato stesso, determinata sia in quota certa con sentenza, sia presuntivamente ex artt. 1298 e/o 2055 C.C..
Articolo 9 - Estensione nel caso di cessazione dell’attività - Protezione eredi
Se durante il Periodo di Assicurazione in corso, l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà e non per altre ragioni imposte, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta, alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale Periodo.
Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di detta data l’Assicurato può chiedere l’estensione annuale, alle medesime condizioni, della copertura per i Sinistri relativi a Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato e denunciate alla Società nel corso dell’annualità successiva alla scadenza dell’ultimo Periodo di Assicurazione per il quale l’Assicurato ha pagato il relativo premio, purché riferiti a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere entro il Periodo di Retroattività previsto nel Certificato di Adesione.
Tale estensione, potrà essere rinnovata di anno in anno previo pagamento del Premio riferito all’annualità in corso, fermo quanto stabilito all’Articolo 4, Paragrafo 4.
In caso di cessazione dell’attività professionale dell’Assicurato a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere sopraggiunte durante il Periodo di Assicurazione in corso, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta, alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale Periodo, a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili, e anche l’estensione contemplata in questo articolo si trasferisce a loro favore sempre che tale opzione sia esercitata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell’Articolo 11 - Facoltà di Recesso.
Articolo 10 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
L'Assicurato deve far denuncia scritta alla Società di ciascun Sinistro entro 15 (quindici) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Società.
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.
La denuncia di Xxxxxxxx va inoltrata a AmTrust International Underwriters Ltd. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx – Divisione Sinistri Milano, email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx, che potrà svolgere l’attività tramite le proprie sedi territoriali.
Senza il previo consenso scritto della Società, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare Danni e Perdite Patrimoniali, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In questi casi, la Società si riserva il diritto di negare l’indennizzo ed il rimborso, salvo il diritto di richiedere il maggior danno.
Articolo 11 - Facoltà di Recesso
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla definizione degli accordi tra le parti, tanto il Contraente che la Società possono recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.
Nel caso di Recesso da parte della Società, questa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa al Contraente la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.
Articolo 12 - Surrogazione
La Società è surrogata, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di Xxxxx sia per le spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l’Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine il Contraente è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l’esercizio di tali diritti.
Articolo 13 - Gestione della Polizza
Con la sottoscrizione della Scheda di Polizza, facente parte integrante della presente Polizza Collettiva, il Contraente conferisce all’Intermediario indicato nella Scheda di Polizza stessa il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione. E’ convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta:
a) dalla Società all’Intermediario sarà considerata come fatta al Contraente/Assicurato;
b) dall’Intermediario alla Società sarà considerata come fatta dal Contraente/Assicurato.
La Società accetta che il pagamento dei premi sia fatto tramite l’Intermediario, pertanto il pagamento del Premio eseguito all’Intermediario stesso si considera effettuato direttamente alla Società, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 209/2005.
Per la denuncia di sinistro scrivere a AmTrust International Underwriters Ltd. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx – Divisione Sinistri Milano, email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx, che potrà svolgere l’attività tramite le proprie sedi territoriali.
Articolo 14 - Franchigia
Qualora nel Certificato di Adesione fosse indicato un importo di Franchigia, l’assicurazione si intenderà prestata con la detrazione, per ogni Sinistro, di detto importo che rimarrà a carico dell’Assicurato.
Articolo 15 – Diminuzione e Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni.
Articolo 16 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni e le informazioni rese dall’Assicurato per iscritto nel Modulo di Adesione formano la base della presente Polizza e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa assicurazione oppure la cessazione dell'assicurazione (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).
L’Assicurato/Contraente, ai sensi articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, dichiara di non essere a conoscenza di Xxxxx Xxxx, così come definiti in Polizza, salvo quanto eventualmente indicato nel Modulo di Adesione.
Le eventuali Richieste di Risarcimento derivanti da Fatti Noti, anche se dichiarati nel Modulo di Adesione, in qualsiasi caso, rimangono esclusi da questa assicurazione.
Articolo 17 - Coesistenza di altre assicurazioni
L’Assicurato, in caso di Sinistro, deve comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni ed è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
Articolo 18 - Pagamento del premio
Per l’adesione alla presente Polizza il Contraente, o suo incaricato, mette a disposizione degli Assicurati una idonea procedura attraverso la quale il Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati le Condizioni di Assicurazione, l’Informativa per la protezione dei dati personali (privacy), il Modulo di Adesione e il Fascicolo Informativo.
L’Assicurazione si intende valida sempre che l’Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e che risulti in regola con il versamento del Premio nei termini dovuti.
Il primo Periodo di Assicurazione ha inizio dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Adesione se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha inizio dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Ad ogni scadenza, pagato il Premio convenuto o la prima rata dello stesso, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo.
Se l’Assicurato non paga il Premio di rinnovo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della data di scadenza stabilita per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Resta inteso che qualora l’aderente svolga più attività, dovrà indicarle tutte nel Modulo di Adesione. In questo caso il Premio da corrispondersi sarà pari all’importo riferito all’attività di più alto rischio.
Il Contraente si impegna a trasmettere alla Società entro il 15° (quindicesimo) giorno di ciascun mese l’elenco delle nuove inclusioni con i relativi dati identificativi, la qualifica, la decorrenza della garanzia e la data del versamento del premio da parte dell’Assicurato. L’invio di tali elenchi sarà da intendersi come conferma dell’avvenuto pagamento del premio da parte dell’Assicurato. Il premio così incassato dovrà essere versato alla Società entro il 10° (decimo) giorno del mese successivo. La Società procederà quindi alla regolazione mensile del premio che dovrà essere pagata entro 30 giorni da quando la Società ha presentato al Contraente la relativa appendice di regolazione.
Articolo 19 - Comunicazioni - Modifiche dell’assicurazione
Ogni comunicazione inerente la Polizza deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti.
Articolo 20 - Durata della Polizza
La Polizza ha durata 12 (dodici) mesi con tacito rinnovo, con effetto dalla data indicata nel Certificato di Adesione, fermo quanto previsto all’Articolo 18 - Pagamento del Premio.
Relativamente alle nuove adesioni e ai rinnovi pervenuti nel corso dell’ultimo anno di validità della presente Polizza Collettiva, si precisa che la copertura avrà una durata di 12 mesi, scaduti i quali si intenderà cessata senza più possibilità di tacito rinnovo.
La disdetta dovrà essere inviata all’altra Parte almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza del Periodo di Assicurazione tramite (in alternativa):
▪ Lettera raccomandata A/R all'indirizzo di Direzione
▪ FAX al numero + 00 00 0000 0000
▪ Email a "Mailbox Disdette" (xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx)
In assenza di disdetta alla Polizza, la stessa si intenderà rinnovata per un nuovo Periodo di Assicurazione e così successivamente.
Ai sensi dell’art. 1901 c.c in caso di mancato pagamento del Premio o della rata di Premio successivo alla stipulazione del contratto l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
Articolo 21 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 22 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria di appartenenza dell’Assicurato.
Articolo 23 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni della presente Polizza, valgono le norme di legge.
Articolo 24 - Recesso per Ripensamento in caso di vendita a distanza
L’Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alla sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione, agli Assicuratori, anche per il tramite dell’Intermediario. Il termine che precede decorre dal giorno della ricezione, da parte dell’Assicurato, della Polizza.
La Società
Il Contraente
AmTrust International Underwriters Limited Rappresentanza Generale per l’Italia
il Rappresentante Legale Xxxxxxxxx Xxxxxx
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
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Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale dei Medici Ginecologi Ambulatoriali | Outpatient Gynecologists - Edizione Giugno 2016