Contract
N. DEL
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA
Indice
Premesse 2
Art. 1 – Premesse 6
Art. 2 – Oggetto della Convenzione 6
Art. 3 – Durata del rapporto convenzionale 6
Art. 4 – Impegni della Provincia di Massa-Carrara 6
Art. 5 – Impegni dell’Istituto e spese delegate 9
Art. 6 – Assegnazione delle risorse finanziarie per le spese delegate 10
Art. 7 – Rendiconto delle risorse finanziarie per le spese delegate 10
Art. 8 - Obblighi Convenzionali relativamente alle attività extra scolastiche 11
Art. 09 – Affidamento servizio di ristoro con istallazione di distributori automatici o vendita diretta 164
Art. 10 – Collaborazione tra le parti (Comunicazioni) 16
Art. 11 – Controversie 17
Art. 12 – Richiamo alle leggi vigenti 17
Tra
• La Provincia di Massa-Carrara, con sede in Xxxxx - Xxxxxx Xxxxxx, 00 c.f.: 80000150450 (di seguito, per brevità “Provincia”), rappresentata da proprio Dirigente del servizio Scolastico, XXXXXXX XXXX all’uopo domiciliato presso la sede della Provincia in Piazza Aranci, 1 Massa, giusta Delibera del Consiglio Provinciale esecutiva n. del e qui accluso come All.1);
• L’Istituto , con sede in
,n.
- CAP
Comune
(MS), C.f.:
(di seguito, per brevità “Istituto”), rappresentato dal proprio Dirigente scolastico , all’uopo domiciliato/a presso la sede del Comune giusta delibera del Consiglio D’istituto n° del e qui acclusa come All.2);
di seguito, quando individuate congiuntamente, indicate anche per brevità come “le Parti”
Premesse
Vista la normativa vigente in materia e di seguito esposta:
• Il D.Lgs. 16/4/1994 n. 297 “TU delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, art. 96, commi 4 e 5 “Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione delle scuole come centro di promozione culturale, sociale e civile; la provincia ha facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto […]; le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell’uso e le
conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene ed alla salvaguardia del patrimonio”;
• La L. 11/01/1996 n. 23 che all’Articolo 3, Comma 1 attribuisce alle province compiti in materia di edilizia scolastica stabilendo che le stesse devono provvedere “.. alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado” (Art. 3, comma 1);
• All’Articolo 3, Comma 2, della medesima Legge 11/01/1996 n. 23, esplicita gli ulteriori obblighi a carico delle Province, le quali provvedono “.. alle spese varie d’ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti” in relazione agli obblighi stabiliti dal comma 1”;
• All’Articolo 3, Comma 4, stabilisce che “Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate”;
• Il D.P.R. 10/10/1996 n. 567 “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”;
• La L. 15/3/1997 n. 59, che all’art. 21 attribuisce personalità giuridica e autonomia agli istituti scolastici dotati dei requisiti dimensionali ritenuti ottimali;
• Il X.Xxx. 31/3/1998 n. 112 che all’art. 139 conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato in materia di istruzione ai comuni e alle province, ad ognuno in relazione ai diversi gradi di scuola;
• Il D.P.R. 18/6/1998 n. 233 che reca norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
• Il D.P.R. 24/6/1998 n. 249 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
• Il D.P.R. 8/3/1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materie di autonomie delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 59/1997”;
• La Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
• Il D.M. 1/2/2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
• Il X.Xxx. 30/3/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 25 che disciplina la qualifica dirigenziale dei capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche autonome;
Dato atto che:
L’Istituto ha sede presso i seguenti stabili in gestione, ai sensi della Legge 23/1996, alla Provincia:
E’ intenzione delle parti predisporre un rapporto convenzionale finalizzato a regolare sia i rispettivi ambiti di competenza circa le funzioni e le spese inerenti la gestione degli edifici e dell’attività scolastica, sia le modalità con cui l’Istituto può concedere gli spazi scolastici e didattici ad altre attività purché compatibili con quanto previsto al succitato Articolo 96 del D.Lgs. 16/4/1994 n. 297;
Visto:
Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL) che, all’Articolo 30 prevede per gli EE.LL. la possibilità di “stipulare tra loro apposite convenzioni” ai fini di “svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati”;
Valutato che:
• Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, procedere alla semplificazione amministrativa, ridurre i costi gestionali ed amministrativi la Provincia di Massa-Carrara assume direttamente, oltre alle spese connesse alla gestione calore e termo-idraulica, le spese relative a consumi elettrici ed idrici;
• Per quanto riguarda le utenze telefoniche, risulterebbe non funzionale un sostentamento delle stesse da parte della Provincia, viste le caratteristiche di tali servizi, in quanto i consumi relativi ai laboratori di informatica, trattandosi di oneri derivanti dal concreto espletamento dalle attività strettamente didattiche e non da spese per il funzionamento degli uffici, non possono essere a carico dell’amministrazione provinciale. In tal caso appare funzionale una ripartizione che vede gli Istituti scolastici titolari dei contratti e del pagamento dell’utenza telefonica e la Provincia ente che rimborsa, sulla base di parametri oggettivi, una quota delle spese sostenute dagli Istituti;
• Per quanto attiene alle spese di manutenzione ordinaria occorre provvedere ad una disamina più puntale delle stesse al fine di distinguere quanto di competenza della Provincia e quanto di competenza (in quanto spesa di gestione) dell’Istituto;
Considerato che:
Ai sensi delle normative vigenti e sopra riportate l’Istituto può assumere le suddette spese delegate ancorché risulti tenuto alla rendicontazione delle stesse alla Provincia che provvederà, quindi, con propri atti e come meglio precisato di seguito, alla liquidazione a rimborso delle stesse;
Ritenuto opportuno
Stipulare tra le parti un’apposita Convenzione, finalizzata a quanto sopra indicato;
Tutto ciò premesso si conviene su quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e individuano le finalità delle attività oggetto della presente Convenzione;
Art. 2 – Oggetto della Convenzione
Le parti convengono di finalizzare la presente Convenzione alla regolazione dei rispettivi ambiti di competenza relativamente alle spese di funzionamento degli Istituti Secondari di secondo grado, nonché alle modalità con cui l’Istituto può concedere gli spazi scolastici e didattici ad altre attività purché compatibili con quanto previsto al succitato Articolo 96 del D.Lgs. 16/4/1994 n. 297;
Art. 3 – Durata del rapporto convenzionale
• La presente Convenzione decorre dalla stipula, con effetto finanziario dall’anno 2017 e cessa i propri effetti nel triennio successivo, quindi, con termine al 31/12/2019;
• Ciascuna delle parti ha la facoltà di chiedere o promuovere la modifica o l’integrazione della Convenzione;
Art. 4 – Impegni della Provincia di Massa-Carrara
La Provincia provvede direttamente, con disponibilità a valere sul proprio bilancio annuale, alle spese nei seguenti casi:
• Fornitura di energia elettrica;
• Fornitura idrica;
• Servizio calore e termo-idraulica;
La Provincia garantisce, inoltre, l’effettuazione di lavori in economia o con l’affido a ditte esterne, nei limiti delle proprie disponibilità di Bilancio annuale, le seguenti attività di gestione e manutenzione ordinaria:
• Interventi di falegnameria, quali la sostituzione di ferramenta, maniglie, cremonesi, serrature, cinte da tiro degli avvolgibili, ganci, cilindri, cerniere, sostituzione di tratti di zoccolini, coprifili porte, modeste riparazioni su porte, finestre, avvolgibili, persiane;
• Interventi di idraulica, quali la riparazione e/o sostituzione di guarnizioni, sifoni, rubinetti, delle tavolette e delle cassette di scarico dei servizi igienici, nonché lo spurgo di tubazioni ove non è richiesta la demolizione di murature;
• Piccoli interventi elettrici, quali la sostituzione di prese, interruttori, cavi, spine, citofoni, ovvero riparazioni di impianti di allarme;
• Piccole riparazioni murarie, quali la ripresa di piccoli tratti di intonaci e la chiusura di fori;
• La tinteggiatura di zone limitate ed acquisto dei relativi materiali;
• La riparazione e/o sostituzione di lampade o neon;
• La sostituzione di vetri rotti;
• La riparazione di tende e sistemi oscuranti;
• La sostituzione, cura e mantenimento in efficienza della cartellonistica interna, sia di sicurezza che di qualsiasi altro tipo
Sono, inoltre, a carico della Provincia, purché compatibili con il proprio bilancio, le seguenti spese:
• Locazione di spazi per uso scolastico e oneri accessori;
• Costi per svolgimento di attività didattico - sportive;
• Arredo di nuovi spazi scolastici (sia in locazione che di nuova edificazione) e sostituzione di arredi obsoleti;
• Prestazione di servizi o acquisti derivanti da eventi straordinari e imprevedibili;
• Pulizie edili straordinarie a seguito di nuove edificazioni e di lavori di manutenzione straordinaria;
• Nuove edificazioni;
• Modifiche strutturali per la suddivisione degli spazi scolastici esistenti;
• Realizzazione di ascensori, impianti elevatori, montascale;
• Spese per le verifiche periodiche biennali degli impianti elevatori, ascensori e montacarichi;
• Realizzazione ex novo di impianti anti intrusione inclusa la videosorveglianza e/o loro ampliamento e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
• Realizzazione ex novo di impianti antincendio e/o loro ampliamento e manutenzione ordinaria e straordinaria; adeguamento e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti e presidi di sicurezza;
• Rifacimento ed adeguamento degli impianti elettrici – sanitari – termici;
• Adeguamento di impianti e strutture per esigenze collegate alla frequenza di studenti disabili.
La Provincia non garantisce, invece, il proprio intervento, né direttamente né a rimborso, per le seguenti spese:
• Fornitura di servizi di derattizzazione e disinfestazione contro l’ingresso e la proliferazione negli stabili di animali indesiderabili;
• Le spese postali e bancarie;
• Le spese di cancelleria per le segreterie scolastiche (carta, buste, penne, gomme, ecc.);
• Le spese per manutenzione e gestione degli strumenti informatici delle segreterie e della didattica (ricambio toner, contratti assistenza fotocopiatrici);
• I danni derivanti da atti volontari, i cui autori siano identificati, ricadono su chi causa il danno; a tale fine i Regolamenti dell’Istituto adotteranno i più opportuni meccanismi di controllo e sorveglianza che consentano di identificare chi commette atti vandalici e individueranno le modalità di risarcimento del danno, che comunque deve essere risarcito entro l’anno scolastico in cui si è verificato.
• In ogni caso sono a carico della Provincia gli atti vandalici commessi a scuola chiusa e comunque da soggetti esterni; in tal
caso dovrà essere avvisato il Servizio Pubblica Istruzione per attivare la richiesta di risarcimento.
Art. 5 – Impegni dell’Istituto e spese delegate
La Provincia, nell’ambito delle competenze attribuite dalla Legge n. 23/96, delega la scuola ad effettuare direttamente le spese telefoniche.
• Le spese telefoniche a carico della Provincia sono quelle per la trasmissione della voce e le spese connesse all’utilizzo di internet (ADSL)(*). Sono pertanto esclusi i consumi relativi ai laboratori d’informatica, trattandosi di oneri derivanti dal concreto espletamento delle attività strettamente didattiche e non da spese per il funzionamento degli uffici. Non sono coperte le spese per i telegrammi, equiparate a spese postali. Le spese telefoniche devono essere effettuate per esigenze di servizio e di questo ne risponde direttamente il Dirigente Scolastico. Gli Istituti, nei casi in cui è possibile, dovranno privilegiare l’uso della posta elettronica come modalità di comunicazione con l’esterno.
• L’Istituto provvede ad effettuare le suddette spese solo ed esclusivamente attraverso l’adesione alle convenzioni CONSIP o in alternativa a costi significativamente inferiori a seguito di opportuna motivazione;
• L’Istituto provvede, inoltre, ad adottare, se non già presente, un regolamento d’Istituto che prevede i più opportuni meccanismi di controllo e sorveglianza atti a consentire l’identificazione dei soggetti che commettono atti vandalici e le modalità di risarcimento degli stessi;
Nel caso in cui nel corso dell’anno scolastico le spese relative al funzionamento degli Istituti (energia elettrica, acqua e gas) si dimostrassero di natura extra didattica, le stesse saranno decurtate dall’importo dovuto a rimborso per le spese telefoniche.
Con l’approvazione del Bilancio annuale la Provincia determina l’ammontare delle risorse finanziarie destinate a coprire le spese
telefoniche, nei limiti della disponibilità di bilancio. Le risorse saranno ripartite tra gli istituti in un importo pari al 30% delle spese telefoniche effettivamente sostenute.
(*) Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana – Delibera n. 2/2015/PAR del 7 gennaio 2015.
Art. 6 – Assegnazione delle risorse finanziarie per le spese delegate Entro il 30 marzo di ogni anno (in modalità provvisoria nel caso in cui non sia ancora stato approvato il bilancio di previsione) la Provincia assegna i fondi per le suddette spese delegate, dando comunicazione a tutti gli Istituti dei fondi erogati. Le risorse assegnate sono destinate a coprire le spese sostenute dall’Istituto nell’anno solare di riferimento.
La Provincia ogni anno, in occasione della ripartizione dei fondi agli Istituti, può prevedere l’accantonamento di una parte del fondo per urgenze contingenti e non prevedibili;
Art. 7 – Rendiconto delle risorse finanziarie per le spese delegate
Il rendiconto dovrà essere inviato al Servizio Pubblica Istruzione della Provincia entro il 28 febbraio successivo alla chiusura d'esercizio. Il rendiconto dovrà evidenziare i pagamenti effettuati nell’anno solare di riferimento.
I fondi dell’anno in corso saranno trasferiti dopo la presentazione della rendicontazione dell’anno precedente. La documentazione contabile deve essere conservata presso l’Istituto e disponibile in qualunque momento per le eventuali verifiche da parte della Provincia. Copia delle bollette telefoniche (in copia integrale) devono essere trasmesse al Servizio Pubblica Istruzione della Provincia.
A conclusione dell'esercizio finanziario, contestualmente alla presentazione del rendiconto, l’Istituto comunicherà alla Provincia l'entità delle somme non spese e non impegnate. Le economie di gestione con vincolo di destinazione saranno utilizzabili nell'esercizio finanziario successivo.
Art. 8 - Obblighi Convenzionali relativamente alle attività extra scolastiche
In accordo con l'art. 50 del Decreto Ministeriale n. 44/2001 l’Istituto può concedere a terzi l'utilizzo temporaneo dei locali scolastici forniti dalla Provincia, compatibilmente con la principale destinazione di uso scolastico dell'edificio, tenendo esente l’Istituto e la Provincia dalle spese connesse all'utilizzo, le parti stabiliscono le seguenti procedure:
• Sono esclusi da questo tipo di concessione le palestre e le attrezzature sportive, fatta salva la prevalenza delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei singoli Istituti;
• Sono invece compresi tutti gli altri locali scolastici, anche quelli già concessi in uso dagli Istituti con specifiche Convenzioni al momento della sottoscrizione della presente. In tali casi si riconosce la naturale scadenza dalla Convenzione in essere, rinviando alla fase del rinnovo l’adeguamento a quanto disposto da questo atto convenzionale;
• La richiesta di concessione di uso temporaneo è rivolta al Dirigente Scolastico;
• La concessione di uso temporaneo rilasciata dal Dirigente Scolastico non può superare la durata dell'anno scolastico in cui viene rilasciata. Il Dirigente Xxxxxxxxxx chiede preventivamente al Servizio Pubblica Istruzione della Provincia il rilascio del nulla osta alla concessione in uso, indicando i dati salienti dell'accordo (durata, giorni, orario di utilizzo, costi a carico dell’utenza ed altre informazioni utili alla valutazione);
• La Provincia, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, esprimerà il proprio parere ed eventuali motivi ostativi e/o condizioni alla concessione in uso. La mancata espressione del parere vale come silenzio assenso;
• La Provincia si riserva, per i locali di particolare complessità o per attività di particolare interesse, di subordinare la concessione in uso a condizioni specifiche da concordare tra le parti;
• La concessione in uso temporaneo avviene, di norma, a titolo oneroso, sulla base di tariffe orarie che saranno approvate dall’organo competente. Le tariffe orarie sono destinate a rimborsare, alla Provincia ed all’Istituto, le spese connesse alla concessione dei locali, come specificato di seguito e non comprendono, di norma, le spese di sorveglianza, custodia e pulizia che rimangono a carico dell’utenza;
• La Provincia provvede a fornire il servizio calore e termo-idraulico, l’illuminazione e l’acqua per consentire lo svolgimento dell'attività extrascolastica autorizzata;
• Il costo per la fornitura degli spazi, così determinato, viene pagato dall’utilizzatore alla Provincia per il 60% ed all’Istituto per il restante 40% ;
• Gli spazi sono concessi gratuitamente alle scuole statali, nonché, ove necessario, alla Provincia per le loro attività istituzionali;
• Nei progetti nei quali gli Istituti scolastici partecipano in veste di agenzia formativa, la spesa sarà determinata dalle tariffe orarie, di cui sopra che saranno approvate dall’organo competente;
• L’Istituto garantisce le condizioni organizzative e l'attività amministrativa connesse all'utilizzo delle strutture. Nell'atto di concessione deve essere specificato quale è il soggetto che si occupa della pulizia dei locali ed il soggetto responsabile dell'apertura e della chiusura della scuola se utilizzata in orario extrascolastico;
• L’Istituto, entro il 28/02 dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio, insieme al rendiconto delle proprie spese, invia alla Provincia il riepilogo delle concessioni rilasciate nell'anno precedente.
• Il concessionario, di norma entro al massimo 60 giorni dal rilascio della concessione, effettua il pagamento mediante uno o più versamenti nelle casse dell’Istituto, che provvede a versare nelle casse della Provincia, entro 30 giorni dalla riscossione, la quota del 60% del costo di fornitura degli spazi, calcolato secondo le modalità stabilite precedentemente e quale rimborso per le spese di funzionamento di propria competenza;
• Il dirigente scolastico si assicura che lo svolgimento dell'attività nelle strutture scolastiche si tenga nella massima sicurezza e quindi verifica che il numero dei partecipanti non superi la capienza massima consentita dal locale utilizzato;
• La concessione in uso temporaneo deve risultare da un documento scritto ove siano riportate le condizioni d'uso e gli obblighi delle parti. A tale fine l’Istituto può utilizzare la Convenzione tipo elaborata dalla Provincia (Allegato B). In ogni caso la concessione deve prevedere i seguenti obblighi a carico del concessionario:
- Rispetto delle prescrizioni inerenti il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni relative all’attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;
- Riconsegna dei locali nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione;
- Custodia del bene e mantenimento della destinazione d'uso;
- Divieto di accedere ai locali dell'istituzione scolastica non oggetto della concessione d'uso;
- Divieto di sub concessione anche parziale dei locali a chiunque e a qualsiasi titolo;
- La non responsabilità della Provincia e dell’Istituto per i beni lasciati incustoditi nei locali al termine dell'attività svolta;
- l nulla osta rilasciato dal Dirigente del Servizio Scuola della Provincia;
- Il pagamento del costo per la fornitura degli spazi.
• La concessione dei locali da parte dell’Istituto non comporta assunzione di responsabilità da parte della Provincia verso i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività;
• Ai sensi dell’art. 50, comma 3 del D.M. n. 44/01, l’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa assunzione, da parte del concessionario, di ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali, accompagnata da dichiarazione di esonero da ogni responsabilità dell’Istituzione scolastica e dell’Ente locale proprietario o responsabile dell’edificio, e da impegno a cautelarsi mediante stipula di apposita polizza assicurativa;
• La Provincia si riserva la facoltà di accertare che lo svolgimento di iniziative nei locali concessi avvengano secondo le norme del buon uso della struttura scolastica e nel rispetto della presente Convenzione, riservandosi in caso contrario ogni azione per la tutela dei propri diritti;
Art. 9 - Affidamento servizio di ristoro con installazione di distributori automatici o vendita diretta.
• Le Istituzioni scolastiche organizzano in modo autonomo il servizio per la distribuzione di generi di ristoro secondo le caratteristiche dell'istituto nel rispetto delle norme di settore (autorizzazioni sanitarie, commerciali, ecc.). Il Consiglio di istituto individua la tipologia di erogazione del servizio (vendita diretta e/o installazione di distributori automatici di generi di ristoro) e gestisce la successiva fase di individuazione della ditta erogatrice del servizio. Il dirigente scolastico deve tuttavia richiedere al Servizio Pubblica istruzione della Provincia il nulla osta all’erogazione del servizio (vendita diretta e/o installazione di distributori automatici di generi di ristoro). La Provincia esegue in via preliminare ogni accertamento di carattere tecnico in ordine alla collocazione dell’area ove ospitare le strutture preposte al servizio, evidenziando, se del caso,
eventuali situazioni ostative, anche in funzione dell’adeguamento degli impianti elettrici ed idrici;
• La Provincia stima in euro 200,00 annue per ogni distributore automatico di generi di ristoro il costo per il consumo di acqua e di energia elettrica. E’ facoltà della scuola chiedere al gestore un prezzo più alto. La scuola trattiene nelle proprie casse le somme eccedenti, che non saranno soggette a rendicontazione e versa alla Provincia la somma di 200,00 euro per ogni distributore automatico installato, entro 30 giorni dall’avvenuta riscossione;
• Nel caso di distribuzione di alimenti freschi (all'esterno o all’interno della scuola) il dirigente scolastico deve prevedere le modalità e l'orario di accesso nei locali o nei piazzali di pertinenza della scuola;
• L'esercizio del servizio di ristoro deve risultare in una Convenzione ove siano riportati gli obblighi delle parti e sia citato il nulla osta rilasciato dal Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione. La scuola può utilizzare la Convenzione tipo elaborata dalla Provincia (Allegato C).
In ogni caso la convenzione deve prevedere:
□ il possesso delle licenze amministrative ed igienico sanitarie di legge da parte del gestore;
□ l’assunzione a carico del gestore degli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza degli impianti, alla manutenzione dei distributori automatici, alla dotazione ed alla pulizia dei contenitori per i rifiuti;
□ l’impegno alla pulizia degli ambienti dedicati all’erogazione del servizio (sia per la vendita diretta che per l’istallazione di distributori automatici);
□ l'impegno del gestore ad erogare il servizio (sia per la vendita diretta che per l’istallazione di distributori automatici) con proprio personale munito di libretto sanitario e di cartellino di riconoscimento;
□ la responsabilità a carico del gestore per i danni che potrebbero derivare alla Provincia, alla scuola o a terzi per il cattivo funzionamento delle macchine e degli impianti;
□ la copertura assicurativa dei distributori automatici, a carico del gestore, per danni, anche gravi, che dovessero essere arrecati
involontariamente dall'utenza o volontariamente da xxxxxx xxxxxxx, anche nelle ore notturne; l'assicurazione, a carico del gestore, per la responsabilità civile nei confronti dell'utenza, della scuola e della Provincia.
□ la disponibilità del gestore a non ostacolare l’eventuale attività di cantiere ed a collaborare nella ricerca di soluzioni alternative rispetto agli spazi da occupare per l’erogazione del servizio.
□ il pagamento, a carico del gestore, del canone annuo di € 200,00 a distributore automatico istallato, a favore della Provincia.
• Una copia della Convenzione deve essere trasmessa alla Provincia entro
30 giorni dalla sottoscrizione. Il concessionario del servizio di ristoro dovrà effettuare il pagamento del canone annuo di cui sopra, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione (entro gli stessi termini negli anni successivi, se trattasi di Convenzioni pluriennali).
• Le disposizioni di cui all’art. 9 si applicano ai contratti per l’affidamento dei servizi di ristoro stipulati successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.
Art. 10 – Collaborazione tra le parti (Comunicazioni)
Le parti, nel quadro delle rispettive competenze e finalità istituzionali, concordano di collaborare attivamente alla realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione.
A tale fine Il Dirigente Scolastico indica la persona referente e suo sostituto, quale unico soggetto autorizzato ad interfacciarsi con la Provincia per la comunicazione inerenti la presente Convenzione.
Per le attività e gli impegni della Provincia l’Istituto si rivolge direttamente al referente di ciascun edificio scolastico, dei Servizi Pubblica Istruzione e Fabbricati della Provincia.
All'inizio dell'anno scolastico la Provincia provvede ad inviare all’Istituto i nominativi dei referenti ed i numeri telefonici da contattare; entro gli stessi termini il dirigente scolastico comunica ai Servizi Pubblica istruzione e Fabbricati della Provincia il referente ed il suo sostituto;
Art. 11 – Controversie
Le parti concordano di definire, in via assolutamente bonaria ed amichevolmente, qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione e interpretazione della presente Convenzione;
Le eventuali controversie che non fossero risolte in xxx xxxxxxx xxxxxxx devolute, come previsto dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i, al competente TAR, ai sensi dell’Art. 133 Comma 2 del medesimo D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) ;
Art. 12 – Richiamo alle leggi vigenti
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione si fa esplicito riferimento alle norme vigenti.
Massa;
Provincia di Massa-Carrara
Il Dirigente
del Servizio Pubblica istruzione
L’Istituto Scolastico Il Dirigente Scolastico
Firma Firma
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
SETTORE Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – Economato –- Pubblica istruzione - Rete Culturale – Politiche di Genere
DECRETO del PRESIDENTE n. 5 DEL 27/01/2017
OGGETTO: Approvazione delle tariffe orarie per la concessione in uso temporaneo di locali scolastici in orario extradidattico nonché della tariffa per l'installazione di distributori automatici di generi di ristoro all'interno degli Istituti scolastici secondari di secondo grado.
Allegati n. 1
L’anno 2017 addì 27 del mese di Gennaio in Massa, nella sede della Provincia di Massa-Carrara, il Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx, con la partecipazione del Segretario Generale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
ADOTTA
il Decreto di seguito riportato
Oggetto: Approvazione delle tariffe orarie per la concessione in uso temporaneo di locali scolastici in orario extradidattico nonché della tariffa per l'installazione di distributori automatici di generi di ristoro all'interno degli Istituti scolastici secondari di secondo grado.
IL P R E S I D E N T E
Visti:
- la L. 7 aprile 2014, n 56, s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni ci comuni”;
- l'art. 1, commi 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” ed in particolare l’articolo 3 che definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica;
- l’articolo 96 del D.Lgs. n. 297/1994 che stabilisce che “gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuole come centro di promozione culturale, sociale e civile”;
- il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”;
Richiamato lo schema di Convenzione tra la Provincia di Massa-Carrara e le Istituzioni scolastiche di competenza per la regolazione delle spese di funzionamento e per la disciplina dei rapporti convenzionali tra la scuola e i soggetti terzi, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 52 del 30 dicembre 2016 , che rimanda all'organo competente la definizione delle tariffe orarie per la concessione in uso temporaneo di locali scolastici in orario extradidattico nonché della tariffa per l'installazione di distributori automatici di generi di ristoro all'interno degli Istituti scolastici;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione, con decorrenza dal 1^ gennaio 2017:
• delle tariffe orarie per l'utilizzo di locali scolastici in orario extradidattico, individuate sulla base della quantificazione dei costi orari medi (luce, acqua, gas) degli Istituti scolastici di competenza, secondo quanto riportato nell' allegato A al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale;
• della tariffa per l'installazione di distributori automatici di generi di ristoro all'interno degli Istituti scolastici, stabilendo un importo annuo pari a euro 300,00 per ciascun distributore;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni è stato acquisito il parere favorevole richiesto di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Settore Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC –Economato – Pubblica istruzione - Rete Culturale – Politiche di Genere.
Per le motivazioni espresse in premessa:
D E C R E T A
1. di stabilire, con decorrenza dal 1^ gennaio 2017, le tariffe orarie per l'utilizzo di locali scolastici in orario extradidattico negli Istituti scolastici di competenza, secondo quanto riportato nell' allegato A al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, con decorrenza dal 1^ gennaio 2017, la tariffa per l'installazione di distributori automatici di generi di ristoro all'interno degli Istituti scolastici di competenza, stabilendo un importo annuo pari a euro 300,00 per ciascun distributore;
3. di demandare al Dirigente di competenza di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione del presente decreto.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.
Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Decreto del Presidente n° 5 DEL 27/01/2017
PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO
( ART. 49 DEL D.lgs 267/2000)
Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – Economato –- Pubblica istruzione - Rete Culturale – Politiche di Genere
(Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx)
(X) favorevole ( ) contrario*
*se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato alla presente proposta.
Decreto del Presidente n° 5 DEL 27/01/2017
PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI | ||||
P.E.G. anno | U.E.P.: | Acc./ Imp. | Importo € | |
E/S | Capitolo/Articolo | |||
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART.49, comma 1, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)
()
Visto Positivo di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
()
Visto non positivo di regolarità contabile
Massa, 27 gennaio 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
IL PRESIDENTE
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Allegato “A” al Decreto del Presidente n 5 del 27/01/2017
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI TARIFFE ORARIE PER TIPOLOGIE DI LOCALI
AULA NORMALE (AULA CLASSE) | € 6,00 |
AULA GRANDE (LABORATORIO – AULA MAGNA) | € 8,00 |
LE TARIFFE NON COMPRENDONO LE SPESE DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PULIZIA CHE RIMANGONO A CARICO DELL’UTENZA IN TUTTI I CASI IN CUI TALI SERVIZI NON SIANO ASSICURATI DALLA PROVINCIA.
GLI SPAZI SONO CONCESSI GRATUITAMENTE ALLE SCUOLE STATALI ED ALLA PROVINCIA PER LE LORO ATTIVITA ISTITUZIONALI. NON RIENTRANO TRA LE ATTIVITA PROPRIE DELLE SCUOLE QUELLE IN CUI LE SCUOLE OPERANO IN VESTE DI AGENZIA FORMATIVA
TARIFFE AGEVOLATE: SI APPLICA UNA RIDUZIONE DEL 50% RISPETTO ALLA TARIFFA ORDINARIA NEI CASI IN CUI LA RICHIESTA DI CONCESSIONE PROVENGA DA :
1. ENTI PUBBLICI
2. ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NON LUCRATIVE (ONLUS) CON FINALITA’ ATTINENTI ALLA SFERA DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONA
CONVENZIONE, TRAMITE SCRITTURA PRIVATA CON FIRME NON AUTENTICATE, TRA L'ISTITUTO E L'ASSOCIAZIONE/DITTA/ENTE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la richiesta del Sig. rappresentante della
Associazione/Ditta/Ente
aula/aule dell’istituto scolastico
di utilizzare la/le per lo svolgimento
dell'attività in orario , espressa con nota n. del ;
visto l’art. 8 della Convenzione tra la Provincia di Massa-Carrara e gli Istituti scolastici sottoscritta in data per la concessione in uso temporaneo di edifici scolastici;
vista la seduta del consiglio di istituto del che si è espresso positivamente per la concessione dell'aula/delle aule ;
vista la comunicazione n. del del dirigente del Servizio Pubblica Istruzione della Provincia di Massa-Carrara che esprime il proprio nulla osta per questa concessione temporanea; vista la polizza per responsabilità civile presentata dal concessionario per ;
preso atto della dichiarazione del sig. rappresentante della
Associazione/Ditta/Ente di effettuare con proprio personale la pulizia dei locali utilizzati; individuato nella persona del sig. il responsabile della apertura e chiusura della scuola per consentire l'accesso alle aule in orario extra scolastico;
verificato che l'attività svolta dalla Associazione/Ditta/Ente non supera la capienza massima consentita dal locale utilizzato;
preso atto dell'accettazione da parte del concessionario dei seguenti obblighi e condizioni:
• rispetto delle prescrizioni inerenti il D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, relativo all’attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;
• riconsegna dei locali nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione;
• custodia del bene e mantenimento della destinazione d'uso;
• divieto di accedere ai locali dell'istituzione scolastica non oggetto della concessione d'uso;
• divieto di sub concessione anche parziale dei locali a chiunque e a qualsiasi titolo;
• la non responsabilità della Provincia e dell'Istituzione scolastica per i beni lasciati incustoditi nei locali al termine dell'attività svolta;
CONCEDE
alla Associazione/Ditta/Ente l'uso temporaneo delle seguenti aule:
- n. aula/e normale/i, per il periodo dal al _ , per un numero di ore pari a ;
- n. aula/e grande/i o aula/e magna/e, per il periodo dal al , per un numero di ore pari a ;
dietro corrispettivo della somma complessiva di euro _ che il concessionario si impegna a pagare, in un unico versamento alla scuola entro 60 giorni dal rilascio della concessione, consapevole che tale somma sarà:
- per euro trattenuta nelle casse dell'istituto ;
- per euro versata direttamente dalla scuola nelle casse della Provincia di Massa-Carrara, entro 30 giorni dalla riscossione (importo pari al 60% del costo della fornitura degli spazi, come determinato applicando l’articolo 8 della Convenzione tra la Provincia di Massa- Carrara e gli Istituti scolastici sottoscritta in data , quale rimborso delle spese di funzionamento).
Il Dirigente scolastico Presidente Associazione/Ditta/Ente
Luogo , data
CONVENZIONE, TRAMITE SCRITTURA PRIVATA CON FIRME NON AUTENTICATE, TRA L'ISTITUTO E LA DITTA PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI GENERI VARI DI RISTORO (oppure: PER LA VENDITA DIRETTA DI GENERI VARI DI RISTORO).
L'anno e questo dì del mese di presso la sede della Scuola posta in via n.
Premesso che:
- con delibera n. del , il Consiglio d'istituto ha approvato l'installazione nei locali della scuola di n. distributori automatici di , (oppure: ha approvato la proposta di dotare la scuola di un servizio di ristoro da effettuare mediante vendita diretta) affidandola alla Ditta individuata a seguito di procedura di gara;
- la Provincia di Massa-Carrara, con comunicazione del Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione
n. del ha espresso il proprio nulla osta per l'installazione e l'allacciamento dei distributori automatici alla rete elettrica della scuola (oppure: per la vendita diretta di generi di ristoro);
Tutto ciò premesso Tra
1. Il dirigente scolastico dell'Istituto , prof. , domiciliato per la carica presso la sede dell'istituto, il quale interviene e stipula il presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto, della scuola che rappresenta (codice fiscale n. );
e
2. Il sig. nato a il residente a , in Via , n. , il quale interviene in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta _, che in seguito, e per brevità, sarà chiamato anche Gestore (codice fiscale/partita IVA n. );
si stipula e si conviene quanto segue: ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Dirigente scolastico dell'Istituto autorizza la
Ditta ad installare e gestire nei locali della scuola n. distributori
automatici di (oppure: ad effettuare la vendita diretta di generi di ristoro nei locali / piazzale della scuola come sotto specificato).
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha la durata di anni tre con la facoltà di recesso annuale, con inizio dal e scadenza al . L'autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, senza particolari formalità, oltre che nei casi previsti al successivo art. 5, qualora intervengano disposizioni di legge o superiori, contrarie alla permanenza delle macchine e alla vendita di generi di ristoro all'interno delle scuole.
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE
Con la stipula del presente atto il gestore si obbliga ad assumere a proprio carico:
• la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico sanitarie di legge;
• gli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza degli impianti, alla manutenzione dei distributori automatici, alla dotazione ed alla pulizia dei contenitori per i rifiuti;
• la pulizia degli ambienti dedicati all’erogazione del servizio (sia in caso di vendita diretta che di installazione di distributori automatici);
• l'impegno a erogare il servizio (sia in caso di vendita diretta che di installazione di distributori automatici) con proprio personale munito di HACCP e di cartellino di riconoscimento;
• le responsabilità relative a danni che potrebbero derivare alla Provincia, alla scuola o a terzi per il cattivo funzionamento delle macchine e degli impianti;
• la copertura assicurativa dei distributori automatici per danni, anche gravi, che dovessero essere arrecati, involontariamente dall'utenza o volontariamente da xxxxxx xxxxxxx, anche nelle ore notturne;
• la copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dell'utenza, della scuola e della Provincia;
Il gestore s'impegna inoltre:
• ad osservare ogni e qualsiasi disposizione del Dirigente scolastico circa gli orari e i tempi di erogazione del servizio e le modalità e i tempi di accesso del personale della ditta nei locali della scuola per il caricamento, la pulizia e la manutenzione delle macchine;
• a garantire la freschezza e l'igienicità dei prodotti e a non variare, senza l'autorizzazione del Consiglio di istituto, la tipologia, la qualità, la grammatura dei prezzi offerti ed accettati in sede di gara;
• a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza comprese quelle conseguenti all'applicazione del D.lgs. n. 81/2008;
• a non ostacolare l’eventuale attività di cantiere ed a collaborare nella ricerca di soluzioni alternative rispetto agli spazi da occupare per l’erogazione del servizio;
ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO ANNUO
Il gestore corrisponde alla Scuola la somma annua di euro_ per ogni distributore automatico installato, di cui euro 200,00 spettanti alla Provincia di Massa-Carrara per il rimborso forfetario delle spese per il consumo di energia elettrica e di acqua e per l'occupazione di spazi all'interno della scuola (variare la dicitura se si tratta di vendita diretta).
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, per la prima annualità (entro un anno e due anni dalla sottoscrizione, rispettivamente, per la seconda e terza annualità).
La quota spettante alla Provincia sarà versata direttamente dalla scuola nelle casse dell’Ente, entro 30 giorni dalla riscossione.
ARTICOLO 5 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIENZE
Oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 2, l'autorizzazione sarà revocata con effetto immediato anche nel caso di inosservanza da parte del gestore o del suo personale delle norme igienico - sanitarie previste dalla legge od anche di una sola delle clausole della presente convenzione.
ARTICOLO 6 - SPESE
Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del gestore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL TITOLARE DELLA DITTA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “X. XXXXX” VIA DEMOCRAZIA 26 – 00000 XXXXX (XX) Email: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx Pec: xxxx000000@xxx.xxxxxxxxxx.xx Sezione Associata Rossi Sezione Associata Pascoli Via Democrazia 26 – 54100 Xxxxx (XX) Xxxxx Xxxxxxxx 00 – 54100 Massa (MS) Tel. 0000-00000 – Fax 0000-000000 Tel. 0000-00000 |
Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara
Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
Alla Dirigente del Settore 2 Finanze-Bilancio - Patrimonio e fabbricati - SIC - Economato -
Pubblica Istruzione-Rete Culturale- Politiche di Genere Dott.ssa Xxxx Xxxxxxx, x.xxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
Alla Responsabile del Servizio patrimonio e del Servizio fabbricati Architetto Xxxxxx Xxxxxxxx x.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
Alla Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione - Rete Culturale - Politiche di Genere
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
e p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche del Secondo Ciclo della provincia di
Massa Carrara
Oggetto: osservazioni tecniche relative alla proposta di convenzione tra Provincia di Massa Carrara e Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo per la regolamentazione delle spese di funzionamento e per la disciplina dei rapporti convenzionali tra la scuola e soggetti terzi
Il Dirigente Scolastico dell’IIS Rossi di Massa in merito alla proposta di convenzione di cui all’oggetto, a seguito anche dell’incontro tenutosi il giorno 16 febbraio 2017 nella sede dell’Amministrazione Provinciale rileva che:
a. la sottoscrizione di una convenzione che specifichi in modo analitico le competenze di ciascuna delle istituzioni coinvolte nell’erogazione del servizio scolastico costituisce un elemento positivo in linea con il principio di leale collaborazione sancito dalla Costituzione che non può realizzarsi se non con una rete di accordi, di intese, di attività concertative come del resto richiesto anche da alcuni dirigenti scolastici della provincia di Massa Carrara.
b. L’inserimento all’interno di tale convenzione del criterio sulla base del quale l’amministrazione provinciale intende intestarsi contratti per la fornitura di energia elettrica e di acqua potabile risponde positivamente alla principale delle richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche negli incontri tenutisi nei mesi precedenti per affrontare il problema del pagamento delle utenze.
c. La procedura attivata dall’Amministrazione Provinciale è nella sostanza corretta sia per quanto riguarda le modalità che i tempi in quanto è stata data la possibilità ai dirigenti scolastici di intervenire nella stessa e formulare proposte; unico elemento da sottolineare è che allo scrivente erano sfuggiti nelle comunicazioni pervenute (18 luglio 2016 e 21 dicembre 2016) gli inviti, esplicito in quella del 18 luglio, meno diretto in quella di dicembre, a formulare osservazioni in quanto, erroneamente, si riteneva che prima della
firma della convenzione potesse essere convocata un’ultima riunione di consultazione e condivisione.
d. La presenza nel passato recente di difficoltà di carattere finanziario da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e in particolare delle amministrazioni provinciali, oggetto di una radicale riforma non portata a termine in seguito alle ben note vicende referendarie, ha reso più difficile la realizzazione del principio di leale collaborazione soprattutto laddove si sono trovate di fronte da un lato istituzioni responsabili dell’erogazione di risorse e dall’altro istituzioni finalizzate alla erogazione del servizio è quindi a diretto contatto con i cittadini – “utenti”. In tale situazione le scuole, nell’ottica della leale collaborazione anche se in un certo senso forzata dalle condizioni contingenti, hanno anticipato spese di competenza della Provincia anche senza la certezza di un immediato rimborso. Tale situazione comunque non può essere affrontata altro che mediante il rafforzamento dei contatti, dei momenti di incontro e di confronto tra tutti i soggetti responsabili della gestione dei servizi e mediante l’assunzione diretta da delle proprie specifiche responsabilità e competenze; tali momenti sono stati scarsi e debbono essere rafforzati. Proprio nell’ottica di intensificare il confronto e la condivisione intendono collocarsi le osservazioni tecniche che seguono che potrebbero essere accolte, se condivise, in un allegato tecnico come suggerito dalla Dirigente del servizio Finanze-Bilancio - Patrimonio e fabbricati dott.ssa Bigi.
e. Per quanto riguarda l’articolo quattro laddove si dice che “La Provincia garantisce, inoltre, l’effettuazione dei lavori economia o con l’affido a ditte esterne, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio annuale, le seguenti attività di gestione e manutenzione ordinaria:” successivamente si afferma che “sono, inoltre, a carico della Provincia, purché compatibili con il proprio bilancio, le seguenti spese:” si chiede di precisare come procedere nel caso in cui sia necessario provvedere ad acquisti a carico della Provincia (ad esempio arredi da sostituire per motivi di igiene sicurezza oppure arredo di nuovi spazi scolastici necessari per l’attivazione di nuove classi autorizzate) e la Provincia non abbia le risorse necessarie, in particolare nel caso in cui la scuola provveda o ad acquistare il materiale necessario o ad effettuare gli interventi indispensabili. Nel corso della riunione è stato più volte affermato, giustamente, che la Provincia non può sostenere le spese legate all’uso dei locali concessi in uso ad altri soggetti perché non ha più competenze in alcuni settori come lo sport o la cultura, lo stesso accade per la scuola che, sulla base della normativa vigente non ha tra le proprie competenze la manutenzione ordinaria degli edifici o l’acquisto degli arredi ma in caso di necessità, non può però fare a meno di procedere agli acquisti per garantire il servizio come è accaduto per il pagamento delle utenze. Nella convenzione o nell’allegato tecnico si dovrebbe comunque stabilire che tali spese rimangono a carico della Provincia, la scuola dovrebbe presentare una richiesta motivata, la Provincia dovrebbe verificare la natura della richiesta (urgenze, indifferibilità e così via) e rispondere che non può farvi fronte per esigenze di bilancio; la scuola potrà a questo punto provvedere all’acquisto sulla base delle norme contenute nel codice degli appalti, la Provincia potrà provvedere a rimborsare anche ricorrendo a restituzioni di somme dovute dalla scuola alla Provincia per quote legate a tariffe per concessione di locali, palestre, distributori di bevande e così via.
f. In relazione all’articolo cinque che riguarda le spese telefoniche, partendo dal presupposto che le spese telefoniche e di trasmissione di dati a carico della Provincia sono solo quelle relative al funzionamento degli uffici, si condivide la richiesta di mantenere l’intestazione alle istituzioni scolastiche dei contratti per le spese telefoniche per la connessione alla rete con un rimborso forfetario da calcolarsi però non sulla percentuale delle spese sostenute da ciascuna istituzione scolastica ma sulla base di criteri oggettivi quali il numero di sedi e o il numero di assistenti amministrativi in organico di diritto in quanto tali parametri possono evidenziare il volume di dati relativi sia alle spese telefoniche sia alle spese di utilizzo di Internet di ciascuna istituzione scolastica per il solo funzionamento degli uffici. Non si condivide l’inserimento nella convenzione delle ulteriori precisazioni legate alle modalità
con cui ciascuna Istituzione scolastica intende soddisfare i propri bisogni in quanto, nel rispetto della normativa vigente in particolare della normativa relativa al codice degli appalti, ciascuna istituzione scolastica è libera di scegliere i propri fornitori.
L’individuazione, in sostituzione dell’importo pari al 30% delle spese telefoniche effettivamente sostenute, di un rimborso forfetario sulla base dei parametri oggettivi svincolato dalla spesa complessiva sostenuta da ciascuna istituzione scolastica legata alla tipologia di esigenze di carattere didattico più che ad esigenze di carattere amministrativo, renderebbe superflua tale precisazione;
g. Sempre in relazione all’articolo cinque, non è chiaro inoltre a che cosa si riferisce il terzo punto dell’articolo cinque che chiede alle scuole di adottare uno specifico “regolamento d’Istituto che prevede opportuni meccanismi di controllo e sorveglianza atti a consentire l’identificazione dei soggetti che commettono atti vandalici e le modalità di risarcimento degli stessi” in quanto tutte le scuole hanno regolamenti di istituto e l’obbligo, nel caso in cui siano noti gli esecutori di atti vandalici, di esigere il risarcimento; se tale riferimento è legato all’obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico questo appare superfluo perché mancata vigilanza costituisce una violazione dei doveri fondamentali del personale scolastico, se invece si riferisce ad altre tipologie di meccanismi di controllo che richiedono installazione di strumenti specifici, queste non possono che coinvolgere l’amministrazione provinciale in quanto l’installazione di apparecchiature di vigilanza è una procedura complessa che coinvolge più soggetti;
h. Per quel concerne articolo otto “obblighi convenzionali relativamente alle attività extrascolastiche” si sottolinea che, pur comprendendo l’intento di tale articolo che si presume sia quello di fornire alle scuole e ai soggetti esterni che si rivolgono alle scuole per la concessione dei locali uniformità di criteri e di modalità di accesso e di garantire tutta una serie di passaggi affinché tale assegnazione sia coerente rispetto alla normativa vigente sul piano della sicurezza e della gestione del patrimonio pubblico, il tono dell’articolo sembra introdurre nella procedura di assegnazione una competenza della Provincia che la normativa vigente non prevede. Inoltre sembra necessario chiarire che cosa si intende con il termine attività didattica, chiarimento che dovrebbe servire a stabilire il discrimine tra attività che debbono esser garantite senza costi da parte della Provincia e attività che prevedono un rimborso spese. A tal proposito si precisa che la scuola utilizza i locali per finalità scolastiche e il significato di finalità scolastica è molto ampio. A chiarire cosa si intenda per finalità scolastica, può richiamarsi il DPR n. 567/1996 il quale dispone all’art. 1 (nel testo risultante dalle modifiche apportate prima con DPR n. 156/1999 e poi con successivo DPR
n. 105/2001): “Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali. 1-bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola, in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento”. Inoltre si ricorda che le attività scolastiche della scuola sono organizzate sulla base di un documento, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che prevede oltre le attività didattiche curricolari, anche attività di formazione obbligatorie per i docenti, attività di alternanza scuola lavoro, attività di gruppo sportivo, progetti di varia natura, riunioni
collegiali (Consiglio di Istituto, Comitato di valutazione, Consigli di classe, Collegio dei docenti Comitati dei genitori e degli studenti, Assemblee degli studenti e dei genitori, Organo di garanzia), di gruppi di lavoro, commissioni. Sulla base di ciò si si pensa di poter individuare nelle attività che non hanno una finalità scolastica solo le attività organizzate da soggetti esterni alla scuola, con la partecipazione di destinatari diversi dalle varie componenti dell’istituzione scolastica, comprese le famiglie, che hanno presentato una specifica istanza di concessione dei locali. Si sottolinea inoltre che la concessione dei locali costituisce un atto interno alla gestione amministrativa della scuola il cui riferimento normativo è rappresentato dall’art. 50 del D.I. 44 del 1/2/2001 sulla base del quale i locali possono essere concessi a terzi come utilizzazione temporanea dei locali della Scuola forniti dall’Ente Locale competente (“1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi. 2. Con l’attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. 3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.”), previa deliberazione da parte del Consiglio di istituto dei “criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle attività negoziali” di cui all’art. 33 comma 2 lett. c) dello stesso decreto 44/2001, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione a compiti educativi e formativi. Da ciò si evince che soltanto il consiglio di istituto e il dirigente scolastico sono responsabili dell’assegnazione dei locali. Inoltre sono da tener presenti gli artt. 96 e ss D.Lgs. n 297/1994 in cui è indicata la procedura per l’utilizzazione extrascolastica dell’edificio e delle attrezzature della scuola e per la loro concessione a terzi che prevedono al comma 4 “Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale (non più esistente)”. La normativa vigente prevede quindi che anche l’ente locale proprietario dei locali deve chiedere l’autorizzazione all’uso degli stessi al consiglio d’istituto nel caso in cui voglio organizzare proprie iniziative. Una convenzione non può modificare norme di legge pertanto solo il consiglio d’istituto è responsabile di fornire criteri per la concessione dei locali ed è il dirigente scolastico a gestire la procedura. Alla Provincia spetta il rimborso delle spese di gestione relativamente alle risorse consumate durante la concessione dei locali che possono essere concordate preventivamente all’interno della presente convenzione. La normativa vigente non prevede quindi alcuna forma di controllo su tale procedura se non quella relativa ai costi in quanto la Provincia sosterrà, sulla base della presente convenzione, le spese per la fornitura di luce elettrica, di gas e di acqua. Si ricorda inoltre che il costo della concessione dei locali non si esaurisce nel consumo di risorse energetiche ma può riguardare anche l’apertura della vigilanza (che può essere affidata solo a personale dell’istituzione scolastica anche perché è necessario gestire i codici dell’allarme) e la pulizia (che potrebbe essere effettuata anche da personale interno nel caso in cui l’utilizzo dei locali sia occasionale). Pertanto si sottolinea che l’indicazione di suddividere il canone di concessione 60% alla provincia 40% dell’Istituto non può riguardare i costi sostenuti per istituzione scolastica. Sarebbe più logico un tariffario di rimborso spese per la Provincia, lasciando all’Istituzione scolastica, nell’ambito delle procedure di negoziazione, il compito di individuare il costo totale della concessione d’uso in base agli accordi presi con il soggetto cui è stata concesso l’uso dei locali.
Per riassumere in relazione alla concessione per uso temporaneo si possono sintetizzare le seguenti osservazioni:
1) l’utilizzo extrascolastico dei locali deve essere funzionale ad una finalità pubblica (della scuola o dell’ente locale) ed è il consiglio di istituto a determinare i criteri;
2) nel caso di concessione a terzi, l’uso deve essere autorizzato dalle istituzioni scolastiche (che ha la disponibilità prioritaria dell’edificio scolastico) anche nel caso in cui la richiesta provenga dall’ente locale;
3) gli utilizzatori dell’edificio per tali finalità extrascolastiche possono essere direttamente gli enti locali, previa richiesta di autorizzazione al consiglio di istituto, ovvero soggetti terzi che debbono presentare richiesta al dirigente scolastico che gestirà la procedura sulla base dei criteri e dei limiti fissati dal consiglio di istituto;
4) devono essere indicate alla scuola le modalità di utilizzazione dell’edificio e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio: dispone infatti l’art 96, quinto comma, del D.Lgs n. 297/1994 che “le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio”;
5) la Provincia stabilirà un tariffario che riguarderà esclusivamente il rimborso spese relativo al consumo di energia.
i. Sempre all’articolo otto si ritiene opportuno precisare che la concessione gratuita le scuole statali deve riguardare anche la concessione gratuita per le attività organizzate dalle reti di scuole, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalle sue strutture periferiche in quanto tutti soggetti che fanno parte del MIUR.
j. Ancora all’articolo otto è da precisare che l’agenzia formativa può svolgere attività legate all’alternanza scuola lavoro che costituiscono, dopo l’approvazione della legge 107 del 2015, un’attività curricolare e obbligatoria. Anche in questo caso le attività degli istituti scolastici svolte in veste di agenzia formativa quando sono rivolte all’alternanza scuola lavoro sono da considerarsi attività proprie dell’istituzione scolastica. Lo stesso criterio è da utilizzare nel caso in cui l’agenzia formativa organizzi corsi per il rilascio di attestazioni e certificazioni riconosciuti quali crediti scolastici per i propri studenti (ad esempio certificazioni ECDL).
k. La precisazione successiva sempre all’interno dell’articolo otto secondo la quale l’Istituto deve garantire le condizioni organizzative e l’attività amministrativa connesse all’utilizzo delle strutture e il fatto che nell’atto della concessione deve essere specificato quale è il soggetto che si occupa della pulizia dei locali e il soggetto responsabile dell’apertura e della chiusura della scuola se utilizzata in orario extrascolastico, sembra anch’essa ridondante in quanto ogni caso è la scuola responsabile di tali aspetti e della relazione da instaurarsi con il soggetto terzo come sopra già evidenziato.
l. All’articolo nove non è corretto il punto in cui si dice che il consiglio d’istituto individua la tipologia di erogazione del servizio e gestisce la successiva fase di riduzione della ditta dell’attrice il servizio. La gestione della fase successiva è competenza diretta del dirigente scolastico nel rispetto del codice degli appalti che ha inserito la concessione dei servizi tra le procedure gestite sulla base delle norme in esso contenute.
m. Sempre all’interno dell’articolo nove si precisa che la distribuzione di alimenti freschi durante l’intervallo non prevede alcun consumo di energia e di acqua, pertanto tale servizio non ricade tra quelli da rendicontare al fine di individuare il rimborso delle spese da versare alla Provincia. La richiesta di prevedere le modalità e l’orario di accesso dei locali nel piazzale di pertinenza della scuola da parte del concessionario del servizio è una richiesta superflua in quanto già prevista dalla normativa vigente in tema di sicurezza. Non è chiaro sulla base di quale normativa l’Amministrazione provinciale debba esercitare una forma di controllo sui contenuti di una convenzione che riguarda solamente l’istituzione scolastica e
il soggetto concessionario non avendo la Provincia alcuna responsabilità nei confronti della distribuzione di merende durante l’intervallo. Altra cosa invece è l’installazione dei distributori e ancor più installazione di un servizio di ristoro permanente interno quale ad esempio un bar. In tal caso è evidente che occorrono procedure e momenti di condivisione che possono tranquillamente esser inseriti in una convenzione. Si ricorda in ogni caso che eventuali contributi versati dai concessionari sono utilizzati dalla scuola per realizzare il Piano dell’Offerta formativa (e quindi per migliorare la qualità del servizio scolastico) se non utilizzati per altri per rispondere ad altri bisogni prioritari alcuni dei quali di competenza dell’ente locale.
n. I versamenti dei rimborsi spese dei concessionari infine potrebbero esser unificati in un’unica soluzione annuale, limitando il numero delle scadenze e semplificando in tal modo il lavoro delle segreterie; tali versamenti potrebbero essere effettuati in parallelo con i rimborsi di cui al punto e) in modo da effettuare contemporaneamente versamenti delle scuole e i rimborsi da parte della Provincia dato che non è possibile effettuare operazioni a compensazione come ricordato.
Sulla base di quanto sopra esposto confermo la mia intenzione di sottoscrivere la convenzione e di concordare contemporaneamente un allegato tecnico che fornisca indicazioni più precise e condivise con i funzionari della Provincia sugli aspetti segnalati nella presente comunicazione e in quelle degli altri dirigenti scolastici.
Massa, 20 febbraio 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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