CONVENZIONE TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI E L’ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI APS NELL’AMBITO DEL PROGETTO INNOVATIVO E SPERIMENTALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI ESPERIENZE DI RESIDENZIALITÀ E AUTONOMIA DEL DOPO DI NOI
CONVENZIONE TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI E L’ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI APS NELL’AMBITO DEL PROGETTO INNOVATIVO E SPERIMENTALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI ESPERIENZE DI RESIDENZIALITÀ E AUTONOMIA DEL DOPO DI NOI
Con il presente atto l'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 16, del mese di Aprile, nella sede dell’Unione Terre di Castelli, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge
TRA
L’UNIONE TERRE DI CASTELLI, nella persona della Dirigente della Struttura Welfare Locale, dott.ssa XXXXXXXXXX XXXXXXXX, c.f. omissis, domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente situata in Vignola (MO) via G.B. Xxxxxxxx n.1, la quale interviene in forza del decreto del Presidente dell’Unione Terre di Castelli reg. n.21/2019;
E
L’Associazione MAGICAMENTE LIBERI APS con sede in Savignano Sul Xxxxxx, Via X. Xxxxxx n.169/a, nella persona della Legale Rappresentante, Presidente dell'associazione, Xxxxxx Xxxxxxxx, c.f. . omissis
VISTI
-la legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ;
-la legge n. 328/2000 e ss. mm. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di servizi ed interventi sociali”;
-il D.P.C.M. 30 marzo 2001 quale atto di indirizzo e coordinamento dei sistemi di affidamento dei servizi alla persona;
-la legge n. 136/2010 e ss. mm. “Piano straordinario contro le mafie” che all’art. 3 evidenzia l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
-le Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
-la legge n. 106/2016, legge di riforma del Xxxxx Xxxxxxx;
-il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. , “Codice del Terzo Settore”;
-la legge n. 124/2017 e ss. mm. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
-la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm. “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
-la legge regionale n. 15/2018 che punta a favorire la partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche e a rafforzare il senso di cittadinanza attiva, in particolare in occasione di scelte importanti e strategiche per un territorio;
-il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale del triennio 2018/2020 del Distretto di Vignola– comprensivo del programma attuativo 2018 - approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 39 del 26/07/2018;
- il programma attuativo annuale 2019 del Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale del triennio 2018/2020 del Distretto di Vignola approvato con Delibera di Comitato di Distretto n. 10 del 23/05/2019;
- il programma attuativo annuale 2020 del Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale del triennio 2018/2020 del Distretto di Vignola approvato con Delibera di Comitato di Distretto n. 14 del 12/12/2020;
PREMESSO CHE
- il ruolo dell’associazionismo e del volontariato è promosso e ribadito dalla stessa legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” - nonché dalla Legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che stabilisce, all’art. 2, tra i principi generali, la centralità delle comunità locali, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni sociali, nonché il concorso – art. 5 – dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro che “partecipano alla programmazione, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete, nei modi previsti dalla presente legge e dalle leggi di settore”;
- la Legge Regionale n.8 del 2014 "Legge di semplificazione della disciplina in materia di volontariato o di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata del cittadino solidale", prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l’erogazione di prestazioni e stabilisce i criteri di priorità per le convenzioni e la possibilità di stipulare convenzioni
dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse;
- il D.Lgs. 3/07/2017, n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106" all'art.2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- la Delibera di Comitato di Distretto n° 2 del 4 febbraio 2021 “Progetto per l'implementazione di esperienze di residenzialità e autonomia del Dopo di Noi
– Approvazione” ha approvato il Progetto per l’implementazione di residenzialità e autonomia del Dopo di Noi che definisce gli obiettivi cardine, i soggetti coinvolti ed i loro ruoli, le caratteristiche dei partecipanti, i contenuti e le metodologie del progetto di residenzialità, mantenendo come principio base la collaborazione tra soggetti pubblici, associazioni del territorio e comunità locale;
- la programmazione degli interventi a favore delle persone disabili in merito ai temi della Vita indipendente e del Dopo di Noi si è sviluppata ponendo al centro la tematica dell’abitare e dell'autonomia e che in tale direzione si sono sviluppati progetti per la promozione di esperienze di convivenza e di sperimentazione di autonomia per persone con disabilità;
- il percorso si è svolto con la metodologia della co-programmazione e della co-progettazione in collaborazione con Unione, Ausl, Asp e associazioni del territorio che si occupano di disabilità costituite nel Tavolo disabilità distrettuale ed in particolare con l'Associazione di genitori Magicamente
Liberi che opera sul territorio con lo scopo statutario di favorire il raggiungimento delle autonomie sociali e abitative per le persone con abilità differenti;
- per la realizzazione di progetti di residenzialità e di sperimentazione di autonomia si è reso disponibile, attraverso un percorso di individuazione ad evidenza pubblica e successiva ristrutturazione, un alloggio situato presso il Comune Savignano sul Xxxxxx;
- l’Unione Terre di Xxxxxxxx intende procedere alla stipula della seguente convenzione con l’Associazione Magicamente Liberi APS (qualificata da anni di esperienza a contatto con le tematiche legate alla “Vita Indipendente”) per la realizzazione del Progetto innovativo e sperimentale per l'implementazione di esperienze di residenzialità e autonomia del Dopo di Noi;
Tutto ciò premesso e considerato,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione per la realizzazione del Progetto per l’implementazione di esperienze di residenzialità e autonomia del Dopo di Noi.
Le attività, oggetto della presente convenzione, sono tese alla realizzazione del progetto, nell’ottica di accompagnare e sostenere la quotidianità dell’abitare per tutti gli ospiti residenti e per coloro che vivono le diverse esperienze di autonomia.
In particolare l'esperienza del progetto di convivenza é finalizzata alla costruzione di un percorso di vita stabile ed autonoma dell’utente disabile fuori dalla famiglia, a questa collegata. Un abitare assistito che deve essere accompagnato dall’Associazione individuata per la realizzazione quotidiana del progetto, a nome e per conto dei residenti, per la gestione delle spese quotidiane, riferite all’alloggio, ma anche ai singoli residenti.
I singoli residenti contribuiscono con i propri redditi alla gestione delle spese dell’alloggio, dell’assistente familiare, delle spese personali.
Gli introiti derivanti dalla compartecipazione degli utenti “temporanei”, secondo un piano economico conosciuto dagli utenti, devono essere gestiti dall’Associazione nell’ottica della gestione di un budget complessivo.
La realizzazione di tali azioni comporta lo svolgimento delle attività di cui al seguente art.2.
ART. 2 PROGETTO
Il Progetto per l’implementazione di esperienze di residenzialità ed autonomia del Dopo di Noi mira a raggiungere un’effettiva integrazione delle persone disabili nel contesto di appartenenza, che passa attraverso la casa, lo studio o il lavoro, le attività di socializzazione e ricreative, i percorsi riabilitativi.
Gli obiettivi sono:
● consolidare le esperienze di autonomia delle persone disabili nel territorio dell’Unione come politica attiva di welfare, che può vedere diverse realizzazioni sul territorio e diverse tipologie di intervento, nell’ottica di un sistema pubblico
che individua, co-progetta e realizza soluzioni personalizzate per fare fronte a bisogni sempre più diversificati;
● avviare progettazioni per il “Dopo di Noi” come un naturale processo di vita delle persone disabili, non legato necessariamente ad avvenimenti negativi delle famiglie (malattie, morte, ecc);
● avviare un processo di cambiamento, anche culturale delle famiglie, che porti le stesse a vivere la condizione di autonomia del proprio figlio disabile alla pari
rispetto ad un altro figlio non disabile e non improntata alla risposta in una situazione di emergenza, più facilmente non personalizzata e poco personalizzabile;
● promuovere esperienze di convivenza tra 3 persone con disabilità, cui se ne possono affiancare altre 2 per brevi periodi (ad esempio nei week end), fino ad
arrivare ad un assetto completo di 5 persone che convivono stabilmente. Una convivenza che renda possibile la crescita delle autonomie di ciascuno, nel rispetto delle diverse individualità, nella relazione con le famiglie e la comunità territoriale;
● promuovere una cultura dell’accoglienza da parte dello specifico contesto abitativo, ma anche della comunità più ampia, dei diversi contesti ricreativi ed educanti, nella collaborazione forte tra gli occupanti l’appartamento, le
famiglie di provenienza, i servizi sociali, la comunità di appartenenza ed il terzo settore che collabora attivamente per realizzare il progetto;
● favorire nuove forme di gestione economica di questi progetti, che fanno leva sulla collaborazione tra pubblico e privato, e centrate sulla filosofia dell’out of pocket, con l’apporto del terzo settore. L’idea che sottende questo obiettivo é
quella di uscire dal tradizionale assistenzialismo da parte dell’ente pubblico, per collaborare, in primis con gli occupanti l’appartamento e con le loro famiglie, per una gestione che sia il più possibile autonoma, facendo leva sulle risorse economiche dei singoli, con il supporto economico dell’ente pubblico per i servizi specialistici.
ART.3 IMPEGNI DELL’ENTE
L’Unione Terre di Castelli si impegna a sostenere l’operato dell’Associazione Magicamente Liberi APS mediante:
l’individuazione dei possibili partecipanti;
la presa in carico e la definizione dei "progetti di vita" dei singoli soggetti che abitano nell'alloggio, in stretto raccordo con l’Azienda di Servizi alla Persona “Xxxxxxx Xxxxxxxxx” di Vignola e con i servizi sanitari dell’AUSL di Modena Distretto sanitario di Vignola con i quali si provvederà alla definizione di appositi accordi nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia;
la gestione del contratto di locazione dell'alloggio;
lo svolgimento delle funzioni di raccordo con l’Associazione, oltre che di supporto all’Associazione stessa;il sostegno delle spese di: utenze dell'alloggio nei primi due anni di gestione, spese assicurative e spese debitamente documentate dell’Associazione queste ultime fino ad un tetto annuo massimo definito in € 4.000;
il monitoraggio e la complessiva supervisione del progetto.
Art.4 IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si impegna a:
realizzare i compiti a carattere sussidiario del progetto complessivo, relativi all’accompagnamento ed al sostegno nella quotidianità delle persone residenti nell’appartamento e di coloro che parteciperanno ad esperienze d autonomia non a carattere residenziale;
gestire gli introiti derivanti dalla compartecipazione degli utenti anche “temporanei”, sulla base delle decisioni assunte dall’Unione Terre di Castelli, rispetto a criteri, modalità di contribuzione, determinazione e riscossione degli importi per ciascuno dei residenti permanenti o temporanei;
definire assieme agli utenti residenti, sia temporanei che definitivi, un accordo di ingresso;
collaborare con il personale educativo/assistenziale di ASP sulla base di un progetto di intervento a sostegno delle persone residenti nell’appartamento in forma permanente o temporanea che riguarderà sia servizi mirati di carattere professionale in capo all’Asp “Xxxxxxx Xxxxxxxxx” di Xxxxxxx e all’AUSL di Modena – Distretto sanitario di Vignola,(sostegno psicologico, sostegno educativo, sostegno sociale, sostegno quotidiano con personale di adeguata esperienza, maturata nei servizi alla persona) sia la gestione dei bisogni materiali quotidiani della casa e i rapporti con la comunità che saranno svolti dall’Associazione “Magicamente Liberi”.
gestire i bisogni materiali quotidiani della casa, promuovendo e sostenendo contatti ed iniziative con vicini di casa, negozianti,
associazioni, scuole, istituzioni, nell’ottica di promuovere l’integrazione ed il diretto coinvolgimento della comunità di riferimento.
documentare puntualmente le spese sostenute, fino ad un tetto annuo massimo di € 4.000.
ART. 5 VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
L’Unione Terre di Castelli si riserva il monitoraggio periodico delle attività. Ai fini della liquidazione del rimborso delle spese sostenute, l’Ente affidatario è tenuto a rendicontare le spese allegando la documentazione relativa ed inviandola alla Struttura Welfare Locale presso la sede legale dell’Unione Terre di Castelli. L’Associazione si impegna, altresì, a inviare ogni sei mesi una relazione completa di dati dell’attività svolta.
ART. 6 RISORSE UMANE
L’Associazione si impegna, per tutte le attività oggetto della presente convenzione, ad utilizzare propri soci, collaboratori e volontari attivi. L’associazione si impegna inoltre a promuovere l’apporto di ulteriori volontari, nella consapevolezza che il lavoro volontario rappresenta il cardine dello spirito associativo.
L'Associazione garantisce, inoltre, che i volontari inseriti nell'attività convenzionata sono in possesso delle necessarie cognizioni utili allo svolgimento del servizio, fornendo un supporto permanente di formazione e autoformazione.
ART. 7 COPERTURA ASSICURATIVA E OBBLIGHI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
L’Associazione provvede ad assicurare i soci e i volontari attivi (D.Lgs. 3/07/2017, n.117), nonché le persone destinatarie delle attività di accoglienza oggetto della presente convenzione e che su base volontaria partecipano alle iniziative legate al progetto per l’implementazione di esperienze di residenzialità e autonomia del Dopo di Noi, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando l'Unione Terre di Castelli da ogni responsabilità correlata a tali eventi.
L’Associazione si impegna ad applicare le vigenti norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
ART. 8 COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE
L'Associazione, rappresentata dal Presidente, individua un Responsabile per il progetto oggetto della presente convenzione.
L’Associazione opera in rete con i servizi della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli.
Art. 9 VARIAZIONI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
L'Associazione s'impegna, affinché l’attività prevista dalla presente convenzione sia resa con continuità, a dare comunicazione alla Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli o suo delegato, delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire, nonché a comunicare le eventuali variazioni alle modalità di lavoro previste.
L'Unione Terre di Castelli è tenuta a comunicare immediatamente al Responsabile individuato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto e sulla validità della presente convenzione.
ART. 10 RENDICONTAZIONE E SPESE
L’impegno economico dell’Unione Terre di Castelli prevede una cifra massima annua di € 4.000,00. Detta quota sarà rimborsata previa richiesta da parte dell’Associazione accompagnata dalla documentazione delle spese effettivamente sostenute.
ART. 11 VERIFICHE
L'Unione Terre di Castelli verifica la regolare attuazione degli adempimenti previsti in convenzione nei seguenti modi:
1) a fine anno sarà valutata l'attività complessiva attraverso relazione scritta dell'Associazione, eventualmente corredata anche da dati utili per raffigurare i risultati raggiunti;
2) a scadenza trimestrale si prevedono momenti di verifica, tra i referenti dell’Associazione e dell’'Unione Terre di Castelli.
ART. 12 – DURATA
La presente convenzione, in questa prima fase, avrà la durata di 1 anno decorrente dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata per pari periodo.
L'Unione Terre di Castelli può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Associazione in ordine agli impegni assunti nel presente atto, senza oneri a
proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione fino al ricevimento della diffida.
L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte Terre di Castelli degli impegni previsti nel presente atto.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Associazione è designata Responsabile del trattamento dei dati che acquisisce, in ragione dello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione e di cui l’Unione Terre di Castelli è titolare del trattamento. La designazione è operativa a far data dall’approvazione della presente convenzione e l’Associazione è tenuta all’osservanza del Regolamento Europeo 679/2016. L’Associazione deve attenersi a tutte le prescrizioni previste nella presente convenzione ed alle seguenti ulteriori istruzioni:
- non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte dell’Unione delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni ricevute e nella misura ragionevolmente necessaria all’esecuzione dell’accordo, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
• incidenti di sicurezza;
• violazioni dei dati personali (Data Breach);
• ogni violazione delle Misure di sicurezza;
• tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.
L’Associazione si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all’art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente all’Unione, in ragione dell’attività svolta.
ART. 14 CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero sorgere dovranno essere affrontate in forma bonaria tra le parti. Solo nel caso in cui il tentativo di xxxxxxx componimento dovesse risultare infruttuoso, l’eventuale controversia sarà devoluta al Giudice Ordinario del Foro di Modena.
ART. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE P.A.
L’Associazione è tenuta a recepire e a diffondere, ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla convenzione in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), disponibile sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx oni_generali/atti_generali/codice_di_comportamento.htm.
Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, la risoluzione del rapporto convenzionale.
ART.16 IMPOSTA DI BOLLO
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis Tabella B
D.P.R. 26/10/1972 n.642 e ss.mm.ii. Il presente atto composto da numero 13 (tredici) pagine scritte per intero, sarà annotato nell’apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale dell’Unione Terre di Castelli.
Letto, firmato e sottoscritto.
Per l’Unione Terre di Castelli x.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per l’Associazione Magicamente Liberi APS x.xx Xxxxxx Xxxxxxxx