ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI ASTI, L’AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE E IL COMUNE DI CELLARENGO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ADDUZIONE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI CELLARENGO
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI ASTI, L’AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE E IL COMUNE DI CELLARENGO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ADDUZIONE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI CELLARENGO
- PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021.
La Provincia di Asti (C.F. 80001630054), rappresentata da
;
l’Agenzia della Mobilità Piemontese (C.F. 97639830013), rappresentata da
;
e
il Comune di Cellarengo (C.F. 80003230051), rappresentato da
;
PREMESSO CHE
• La legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e ss.mm.ii., ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l’altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell’ambito regionale, la costituzione di un consorzio tra Enti denominato “Agenzia della mobilità piemontese”;
• l’articolo 8 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. prevede che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti e, in particolare, quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti;
• la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012, ha suddiviso il territorio regionale in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l’efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell’art. 3 bis D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come modificato dall’art. 53 del D.L. 83/2012;
• l’Agenzia della mobilità piemontese, consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega, ai sensi della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. ha, quindi, assunto il ruolo di Ente di Governo di ciascuno dei quattro bacini ottimali, individuati dalla D.G.R. n. 17–4134 del 12 luglio 2012;
• l’Assemblea dell’Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione n. 5/2015 del 23 luglio 2015, ha preso atto dei testi definitivi dello Statuto e della convenzione costitutiva dell’Agenzia, rimettendo agli enti consorziati ed ai nuovi enti aderenti al consorzio, gli atti per l’approvazione nei rispettivi organi;
• con X.X.X. x. 00-0000 xxx 00 xxxxxxxxx 0000, xx Xxxxxxx Xxxxxxxx ha approvato lo Statuto e la convenzione costitutiva dell’Agenzia della mobilità piemontese;
• il vigente Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese prevede, all’articolo 3, che il consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l’altro:
⮚ al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territo- riali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
⮚ alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programma- zione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
⮚ alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in pro- prio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;
• l’articolo 10, comma 4 bis, della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che gli Enti soggetti di delega stipulano con l’Agenzia apposite Convenzioni per il trasferimento dei contratti di servizio in essere;
• la D.G.R. Piemonte n. 17-4134/2012, ha individuato il bacino ottimale n. 4 del
“sud-est”, comprendente i territori delle province di Asti ed Alessandria;
• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30/11/2016, l’Agenzia della mobilità piemontese ha approvato lo schema della Convenzione per il trasferimento della titolarità della gestione dei contratti di servizio degli Enti afferenti il Bacino sud-est e sottoscritti della Provincia di Asti;
• in data 14/12/2016 è stata sottoscritta la Convenzione riguardante il trasferimento dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale della Provincia di Asti direttamente all'Agenzia della mobilità piemontese, con decorrenza ed effetto dal 01 novembre 2016;
• l’art. 9, comma 5, della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. prevede, tra l’altro, che l’Agenzia stipuli Accordi di programma con i Comuni e le Comunità Montane (ora Unioni Montane) per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi, di cui ai punti precedenti, nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed in aree “a domanda debole”;
• il Comune di Cellarengo, titolare di apposita concessione, ha gestito il servizio di trasporto pubblico locale, sul proprio territorio comunale, come segue:
a) linea scolastica “Scuola secondaria di I grado” di Montà (CN), mediante sub-concessione alla ditta di autonoleggio, con conducente, CASETTA TOURS di Casetta E. & C. s.n.c., con sede legale in MONTA’ (CN), Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x. 00, Xxxxxxx XXX 00000000000;
b) linea scolastica “Scuola primaria” di Cellarengo (AT), mediante sub- concessione alla ditta di autonoleggio, con conducente, SEIA Piero - ditta individuale, con sede legale in XXXXXXXXXX (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x.00, Partita IVA 00231140054;
c) linea scolastica “Scuola per l’infanzia” di Valfenera (AT), mediante sub- concessione alla ditta di autonoleggio, con conducente, SEIA Piero - ditta individuale, con sede legale in XXXXXXXXXX (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x. 00, Partita IVA 00231140054;
• la Provincia di Asti e il Comune di Cellarengo hanno mantenuto, ognuno per le parti di propria competenza, per il triennio 2016/2018, il servizio comunale di adduzione al trasporto pubblico urbano nel Comune di Cellarengo, sulle seguenti linee, per la produzione chilometrica annua programmata e contribuita, a fianco specificata:
a) linea scolastica ”Scuola per l’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado”, per 18.000 vetture*Km.
• l’ultimo Accordo, in ordine di tempo, è l’”Accordo di Programma per i servizi comunali di adduzione al trasporto pubblico locale, di cui all’art. 5 della L.R. 1/2000, nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018”, con il quale la Provincia di Asti si è impegnata a versare al Comune di Cellarengo la somma di €. 11.700,00;
• lo schema del presente Accordo di Programma, è stato approvato dal Presidente della Provincia di Asti, con decreto n. 000 del 00/00/0000, dall’Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 00 del 00/00/0000, dal Comune di Cellarengo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 00 del 00/00/000
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 (Premesse)
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2 (Oggetto)
Oggetto del presente accordo è la definizione degli impegni dei sottoscrittori per l’efficiente ed efficacie erogazione del servizio comunale di adduzione al trasporto pubblico locale nel Comune di Cellarengo, così sinteticamente descritto:
a) linea scolastica ”Scuola per l’infanzia, Scuole primaria e Scuola secondaria di I grado”, per 19.462,50 vetture*Km. (dati preventivo anno
2019).
Articolo 3 (Durata)
Il presente Accordo è relativo al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021, essendo in fase di approvazione il Programma Triennale dei Servizi di T.P.L. 2019/2020/2021 da parte della Regione Piemonte, i cui indirizzi, approvati con D.G.R. n. 32 - 8086 del 14/12/2018, confermano l’ammontare delle risorse regionali da destinare al finanziamento dei servizi di TPL.
Articolo 4 (Impegni del Comune di Cellarengo)
Il Comune di Cellarengo si impegna, per la durata del presente Accordo, a:
1. gestire il servizio di trasporto pubblico locale, sul proprio territorio comunale, come segue:
a) linea scolastica “Scuola secondaria di I grado” di Montà (CN), mediante sub-concessione alla ditta di autonoleggio, con conducente, CASETTA TOURS di Casetta E. & C. s.n.c., con sede legale in MONTA’ (CN), Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x. 00, Xxxxxxx XXX 00000000000, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 44 del 05 settembre 2018 ed al relativo programma di esercizio (P.E.A.), che si allega in copia;
b) linea scolastica “Scuola primaria” di Cellarengo (AT), mediante sub- concessione alla ditta di autonoleggio, con conducente, SEIA Piero - ditta individuale, con sede legale in XXXXXXXXXX (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x.00, Partita IVA 00231140054, per l’anno scolastico 2018/2019, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 47 del 12 settembre 2018 ed al relativo programma di esercizio (P.E.A.), che si allega in copia;
c) linea scolastica “Scuola per l’infanzia” di Valfenera (AT), mediante sub- concessione alla ditta di autonoleggio, con conducente, SEIA Piero - ditta individuale, con sede legale in XXXXXXXXXX (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x. 00, Partita IVA 00231140054, per l’anno scolastico 2018/2019, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 47 del 12 settembre 2018 ed al relativo programma di esercizio (P.E.A.), che si allega in copia;
2. effettuare il servizio di trasporto con veicoli idonei, utilizzando per la salita/discesa dei passeggeri dagli autobus esclusivamente fermate autorizzate per il servizio di trasporto pubblico;
3. rendicontare alla Provincia di Asti ed all’Agenzia della mobilità piemontese i servizi effettivamente svolti, nonché il numero dei passeggeri trasportati, con riferimento a ogni singola corsa, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
4. trasmettere alla Provincia di Asti ed all’Agenzia della mobilità piemontese
il preventivo annuale, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento;
5. assolvere alla rendicontazione del servizio, nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Piemonte, al fine di adempiere agli obblighi informativi derivanti dalla D.G.R. del 06.02.2017, n. 7-4621;
Articolo 5 (Impegni dell’Agenzia della mobilità piemontese)
L’Agenzia della mobilità piemontese, in seno al presente accordo, assume l’impegno di:
1. versare, per i servizi effettivamente svolti, direttamente al Comune di Cellarengo il relativo importo annuale massimo, pari ad euro 12.650,00 (dodicimilaseicentocinquanta/00), in funzione della produzione annua vetture*Km. ed il contributo di 0,65 €/Km.;
2. erogare una percentuale, pari all’80% dell’importo massimo dovuto, entro il 30 giugno di ogni anno e la restante quota - a saldo - al ricevimento della rendicontazione del servizio, di cui al precedente articolo 4;
3. supportare, se necessario, nella progettazione dei servizi sperimentali, verificandone lo stato di attuazione al fine di apportare eventuali correttivi;
4. attuare, a proprio carico, il monitoraggio a distanza delle flotte tramite sistemi in rete.
Articolo 6 (Impegni della Provincia di Asti)
La Provincia di Asti, in seno al presente accordo, assume l’impegno di:
1. monitorare l’intera struttura del servizio effettuato (modalità di affidamento, esigenze di mobilità, modifiche orari, variazione percorsi, ecc.), ma anche il suo regolare espletamento;
2. monitorare le reali esigenze del proprio territorio, condividendone trimestralmente le risultanze con tutti i soggetti sottoscrittori del presente accordo, al fine di apportare gli adeguati correttivi al quadro dell’offerta;
3. caricare, come da indicazioni della Regione Piemonte, il Programma di Esercizio Aziendale (PEA) sul programma Omnibus;
4. promuovere, con gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuno, l’offerta del servizio pubblico ed in particolar modo le eventuali sperimentazioni che si andranno ad attuare.
Articolo 7 (Esigenze specifiche)
Nel caso dovessero verificarsi esigenze specifiche o a seguito di riduzioni delle risorse regionali in materia di trasporto pubblico locale, i servizi di cui all’articolo 2 potranno, comunque, essere modificati in accordo tra le parti.
Qualora le riduzioni delle risorse in materia di trasporto pubblico locale fossero così rilevanti da determinare, come conseguenza, una riorganizzazione complessiva dei servizi di trasporto, tale da comportare la soppressione del servizio di trasporto pubblico urbano in oggetto, gli obblighi a carico dei sottoscrittori, di cui agli articoli precedenti, si estingueranno.
Articolo 8 (Tariffe)
Per la gestione dei servizi effettuati, il Comune di Cellarengo s’impegna ad applicare le tariffe regionali, approvate dalla Regione Piemonte, con propria D.G.R. 04.11.2013, n. 13-6608.
Articolo 9 (Variazioni)
Qualora, a causa di sopraggiunte modificazioni alla vigente normativa, il contenuto del presente accordo meritasse di conseguenti variazioni, la Provincia di Asti e l’Agenzia della mobilità piemontese comunicheranno, tempestivamente, tali esigenze al Comune di Cellarengo.
Articolo 10 (Disposizioni finali)
Il presente accordo, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è sottoscritto digitalmente nelle forme ivi previste.
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16 della tabella