Stipulata tra: PROVINCIA DI SIENA
ALLEGATO A.1
alla domanda di partecipazione
POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI
Stipulata tra: PROVINCIA DI SIENA
e
Compagnia …...……..
Agenzia di ……………………
( di seguito denominata Società )
Dalle ore 24.00 del : | 31/12/2006 |
Alle ore 24.00 del : | 31/12/2007 |
Scadenza annuale : 31.12
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Contraente: l'Impresa o l'Ente che stipula la polizza;
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Beneficiario: il soggetto cui, in caso di morte dell'Assicurato, deve essere pagata la somma garantita;
- per Società: l'impresa di assicurazione;
- per Premio: la somma dovuta alla Società;
- per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
- per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
ART. 2 - Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
ART.3 – Decorrenza dell’assicurazione – Pagamento e regolazione del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.
Previa comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni.
Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l’assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Premesso che il premio è convenuto in parte in base ad elementi di rischio variabili (numero degli assicurati), esso viene anticipato in via presuntiva nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nel numero degli assicurati.
A tale scopo, se muta il numero degli assicurati, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
La Contraente è dispensata dal comunicare di volta in volta le variazioni intervenute sulle persone assicurate, in quanto l’assicurazione è prestata in forma non nominativa ed in base al numero degli assicurati.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ART. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.
ART. 5 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.)
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
ART. 6 – Recesso del contratto in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.
In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.
Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al precedente comma da parte della Società, il Contraente potrà richiedere alla Società stessa di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi che, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
ART. 7 – Durata e proroga dell’assicurazione
La polizza decorrerà dalle ore 24.00 del 31/12/2006 e terminerà irrevocabilmente alle ore 24.00 del 31/12/2007. La presente assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un ulteriore periodo di un anno.
Qualora la Società non conceda la proroga di cui al precedente comma, la stessa si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.
ART. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.
ART. 9 - Oggetto dell’Assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli Amministratori (n. 1 Presidente, n. 8 Assessori e n. 24 consiglieri di cui 1 anche Presidente del Consiglio Provinciale) durante la guida e/o circolazione con mezzi propri e/o di proprietà ed in uso all’Assicurato per fatti e circostanze connesse con la carica di Amministratore o Rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Siena, nonché durante la partecipazione a sedute del Consiglio Provinciale, della Giunta Provinciale, delle varie Commissioni consiliari e miste ed altre riunioni per incarichi conferiti a singoli o a più consiglieri e/o Assessori, durante manifestazioni organizzate dall’Ente, per partecipazione a manifestazioni o iniziative di varia natura in rappresentanza dell’Ente, sia in ottemperanza a quanto disposto dai competenti organi dell’Ente. Sono altresì compresi tutti gli infortuni che hanno luogo durante viaggi di trasferimento necessari per l’espletamento delle predette funzioni, effettuati a piedi, con uso dei normali mezzi di locomozioni, anche di proprietà del singolo assicurato, mezzi pubblici e/o motocicli e cicli.
E' considerato "infortunio" l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o un’invalidità permanente.
E' considerata "invalidità permanente" la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
E' considerata "morte" anche lo stato dichiarato di "coma irreversibile" conseguente ad infortunio. Sono considerati infortuni anche i seguenti eventi:
- l'asfissia per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze in genere;
- le infezioni od avvelenamenti derivanti da morsi o punture in genere;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole, di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le forze della natura compresi movimenti tellurici, maremoti, eruzioni, vulcaniche, alluvioni, frane, smottamenti, valanghe e slavine.
Si precisa inoltre che la garanzia vale anche per gli infortuni più sotto indicati in via esemplificativa e non limitativa derivanti all'Assicurato:
- durante la guida e/o uso di autoveicoli, imbarcazioni, motocicli, cicli di qualsiasi cilindrata;
- durante la salita e la discesa dai mezzi di locomozione;
- per imprudenze, negligenze o colpa grave, in stato di malore, incoscienza e vertigini;
- in occasione di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti od aggressioni in genere, con l'esclusione della partecipazione diretta dell’Assicurato agli eventi.
ART. 10- Massimali e casi assicurati
- Caso morte : Euro 260.000,00
- Caso di invalidità permanente Euro 260.000,00
- Caso di invalidità temporanea Euro 50,00 al giorno
- Diaria da ricoveroEuro 50,00 al giorno
I suddetti massimali sono riferiti a ciascun Assicurato.
ART.11 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione;
b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultra leggeri), salvo quanto disposto dall'art. 12;
c) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
d) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
e) da guerre o insurrezioni;
f) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), o conseguenze dirette e indirette di contaminazioni nucleari, chimiche e battereologiche.
ART. 12 - Rischio volo
L'assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
- da Società/Azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi:
per persona:
- € 1.550.000,00 per il caso di Morte
- € 1.550.000,00 per il caso di Invalidità Permanente
per aeromobile:
- € 5.200.000,00 per il caso di Morte
- € 5.200.000,00 per il caso di invalidità Permanente
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contatti.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
ART. 13 - Limite di età
Sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati a prescindere dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dall'art. 16) del presente Capitolato (Criteri di indennizzabilità).
L'assicurazione non vale per le persone di età superiore a 75 anni.
Per le persone che raggiungano tale limite di età l'assicurazione avrà termine alla prima scadenza annuale del premio.
La Contraente è esonerata dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici, o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.
ART. 14 - Estensioni territoriali
La presente polizza s’intende operante nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti in Italia ed in maniera corrente.
ART. 15 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi
La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo determinarono, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata alla Società, anche a mezzo telefax, entro il 30 giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui la Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato prima possibile avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
ART. 16 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure per il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
ART. 17 - Morte
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche se successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente, ma se entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
ART. 18 - Invalidità permanente
a) Invalidità Permanente Assoluta
Se ad un infortunato in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta una invalidità permanente e questa si verificherà - anche successivamente alla scadenza di polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:
si considera invalidità permanente assoluta unicamente la perdita totale, definitiva ed irrimediabile dei due occhi o di tutte e due le braccia o le mani, di tutte e due le gambe o di ambo i piedi, la perdita contemporanea di un arto superiore e di uno inferiore, come pure lo stato d'insanabile alienazione mentale che renda l'Assicurato incapace di accudire, per tutta la sua vita, a qualunque lavoro od occupazione. Quando sia provato che l'infortunio ha causato l'invalidità permanente assoluta, la Società corrisponde all'Assicurato l'intera somma prevista per questo caso.
b) Invalidità Permanente Parziale
L’indennità per invalidità permanente parziale – fermi i criteri di franchigia operanti – verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base alle percentuali previste dalla
“TABELLA INAIL” di cui al D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale di più organi o arti, comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Per le falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto la asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà mentre per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulta compresa in garanzia l'indennità è stabilita come segue:
- se l'ernia è operabile: fino a trenta giorni di indennità per inabilità temporanea, se tale indennità è contemplata in polizza;
- se non risulta operabile: indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.
Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.
Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
MORTE PRESUNTA
La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, nonché in caso di scomparsa per qualsiasi altra causa, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto il risarcimento previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente Convenzione.
Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite da questa Convenzione.
ART. 19 - Inabilità temporanea
L'indennizzo per inabilità temporanea è dovuto dal quarto giorno successivo a quello dell’infortunio regolarmente denunciato ed è dovuto:
a) integralmente, per ogni giorno in cui l’assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle proprie occupazioni;
b) al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere anche in parte alle proprie occupazioni.
L’indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni. L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuti per morte e invalidità permanente.
ART. 20 - Diaria da ricovero
Se in conseguenza ad infortunio indennizzabile a termini di polizza l'assicurato viene ricoverato in Istituto di cura legalmente riconosciuto, la Società corrisponde l'indennità giornaliera assicurata, pattuita per ogni giorno di ricovero, per un periodo massimo di 365 giorni.
La diaria viene liquidata dietro presentazione di copia della cartella clinica completa di dichiarazione dell'Istituto di cura attestante la durata del ricovero.
L'indennizzo per diaria da ricovero è cumulabile con quelli dovuti per morte, invalidità permanente e inabilità temporanea.
ART. 21 - Liquidazione dell’indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato morisse per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.
Inoltre, se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato morisse, la società corrisponderà la differenza fra l'indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di morte - ove questa fosse superiore - e non chiederà il rimborso nel caso contrario.
L'indennità viene corrisposta in Italia ed in valuta corrente.
ART. 22 - Modalità di valutazione del danno - Controversie
Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea o sulla liquidabilità della diaria, nonchè sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 16 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Società ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per la metà delle spese e competenza per terzo medico.
E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
ART. 23 - Assicurazione per conto altrui
Poichè la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.
ART. 24 - Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i Terzi responsabili dell'infortunio.
ART. 25 – Danni estetici
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro un limite massimo di € 5.200,00 per evento.
ART. 26 – Rientro sanitario (valido in Italia e all'estero)
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio o malattia che lo colpiscono nel corso di una missione di lavoro disposta dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia fino al limite di € 2.600,00 per persona assicurata.
ART. 27 – Rimpatrio della salma (valido in Italia ed all'estero)
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione di lavoro disposta dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e fino alla concorrenza di € 2.600,00 per persona assicurata.
ART. 28 - Rischio guerra
A parziale deroga dell'art.11 del presente capitolato, la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.
Limitatamente al rischio aeronautico, l'assicurazione si intende estesa agli eventi conseguenti a rischio guerra con esclusione di sorvoli o soste nei paesi in stato di guerra.
ART. 29 - Rimborso spese mediche da infortunio
In caso di prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 5.200,00 per persona assicurata.
Tale somma risarcirà, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurato per le spese sostenute in occasione di:
§ Onorari dei chirurghi e dell'equipe medica
§ Uso della sala operatoria
§ Rette di degenza in ospedali o cliniche
§ Medicinali prescritti dal medico curante
§ Onorari dei medici
§ Accertamenti diagnostici
§ Trasporto dell'Assicurato in ospedale o clinica o presidio medico più vicino
§ Esami di laboratorio
§ Cure e visite mediche
§ Cure di rieducazione, riabilitazione ecc.
La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione in originale delle relative notule, distinte, fatture e ricevute debitamente quietanzate.
Le spese sostenute all'estero saranno rimborsate in Italia, in moneta corrente al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall'Assicurato.
ART. 30 - Esonero denuncia infermità e difetti fisici
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità, le mutilazioni o i difetti fisici da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.
ART. 31 – Imposte e diritti
Le spese di bollo, tasse, imposte e diritti dipendenti dalla presente assicurazione sono a carico della Contraente o dell'Assicurato e suoi aventi diritto, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 32 – Foro competente
Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'art. 22 e relative all'interpretazione e applicazione della presente polizza sarà competente esclusivamente il foro di Siena.
ART. 33 – Responsabilità del Contraente
Qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari o soltanto qualcuno di essi non accettino, a completa tacitazione per l’infortunio, l’indennità dovuta ai sensi del presente contratto e avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Qualora l’infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti, l’indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese di causa sostenute dal Contraente.
ART. 34 – Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non espressamente menzionato e disciplinato dalla presente Convenzione si farà riferimento a quanto previsto dal Codice Civile.
ART. 35 - Validità delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
ART. 36 – Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l’andamento del rischio Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio ed in qualsiasi momento a semplice richiesta, la Società si impegna a fornire al Contraente I dati afferenti l’andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri/premi riferito all’esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle società offerenti, in ipotesi di gara di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
Art.37 – Coassicurazione e delega (opzionale)
L'assicurazione può essere ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa la responsabilità solidale, ma la Delegataria risponde di eventuali inadempimenti delle coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso l’incasso dei premi di polizza.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 del c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
ART. 38 – Anticipazione indennizzo
In tutti i casi in cui l’infortunio dia luogo ad una invalidità permanente, la Compagnia assicuratrice si obbliga a riconoscere all’assicurato, dietro presentazione dei documenti giustificativi e previa visita da parte del medico fiduciario della Compagnia assicuratrice stessa, un’anticipazione parziale per l’indennizzo, e ciò non prima che siano trascorsi 90 (novanta) giorni dal giorno dell’evento infortunistico. L’anticipazione ha luogo nel caso in cui il grado di invalidità permanente superi l’aliquota del 10% (dieci per cento) ed è limitata nella misura massima di un terzo dell’indennizzo valutabile allo stato, con riserva di successiva revisione e conguaglio.
ART. 39 – Termine di pagamento dell’indennizzo dovuto ai sensi di polizza
II pagamento sull’indennizzo si effettua:
a) in caso di morte: non oltre 30 giorni dopo il compimento delle formalità e l’invio dei documenti indispensabili,
b) in caso di invalidità permanente: non oltre 30 giorni dopo l’accordo delle parti in merito al grado di invalidità;
c) in caso di invalidità temporanea: non oltre 30 giorni dopo l’accordo delle parti in merito all’importo dovuto.
ART. 40 – Identificazione delle persone assicurate
Per l’identificazione delle persone assicurate e l’effetto della garanzia farà fede, per tutte le categorie, la documentazione conservata dalla Contraente.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’