L’ACCORDO DI GINEVRA.
L’ACCORDO DI GINEVRA.
Quello che segue è la traduzione integrale del testo dell’Accordo di Ginevra, pubblicato in esclusiva dal giornale israeliano Haaretz.
Indice:
Preambolo
Relazioni, implementazione e territorio Sicurezza
Gerusalemme Rifugiati
Strade, luoghi religiosi e prigionieri
Schema di Accordo per lo status permanente Preambolo
Lo Stato di Israele (di seguito "Israele") e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (di seguito "Olp"), in rappresentanza del popolo palestinese (di seguito indicate come le "Parti"):
Riaffermando la loro determinazione di porre fine a decenni di confronto e conflitti, di vivere in un clima di pacifica coesistenza, mutua dignità e sicurezza basate su una giusta, duratura e generale pace realizzando una storica conciliazione;
Riconoscendo che la pace richiede di passare da una logica di guerra e di confronto a una logica di pace e di cooperazione, e che le azioni e i discorsi propri dello stato di guerra non sono né adeguati né accettabili in un’era di pace;
Affermando la loro profonda convinzione che la logica della pace richiede compromessi e che l’unica soluzione praticabile è quella di due-stati basata sulle Risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
Affermando che questo accordo rappresenta il riconoscimento del diritto del popolo ebraico alla propria entità statuale e il riconoscimento del diritto del popolo palestinese alla propria entità statuale, senza pregiudicare gli uguali diritti per i cittadini di entrambe le Parti;
Riconoscendo che dopo anni di vita contrassegnati dalla paura e dall’insicurezza reciproca, entrambi i popoli sentono il bisogno di aprire un’era di pace, sicurezza e
stabilità, e di impegnarsi in tutte le azioni necessarie per garantire la realizzazione di questa era;
Riconoscendo il reciproco diritto a una esistenza pacifica e sicura in confini riconosciuti e sicuri liberi da minacce o atti di forza;
Determinati a stabilire relazioni fondate sulla cooperazione e sull’impegno a vivere fianco a fianco in un rapporto di buon vicinato, aspirando ciascuna Parte, separatamente e congiuntamente, a contribuire al benessere dei rispettivi popoli;
Riaffermando il loro impegno ad agire in conformità alle norme delle leggi internazionali e della Carta delle Nazioni Unite;
Confermando che il presente accordo è compreso nel quadro del Processo di pace in Medio Oriente avviato a Madrid nell’ottobre del 1991, della Dichiarazione di Principi del 13 settembre 1993, dei successivi accordi comprendenti l’Accordo ad interim del settembre del 1995, del Memorandum di Wye River di ottobre 1998, del Memorandum di Sharm El-Sheikh del 4 settembre del 1999, del Negoziato sullo status permanente compreso il Summit di Camp Xxxxx del luglio del 2000, delle Idee di Xxxxxxx del dicembre del 2000 e dei Negoziati di Taba del gennaio 2001;
Rinnovando il loro rispetto delle Risoluzioni 242, 338 e 1397 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e confermando il loro convincimento che questo Accordo è basato su, porterà a, rappresenterà – con la sua applicazione – la piena attuazione di quelle risoluzioni e la soluzione del conflitto israelo-palestinese in tutti i suoi aspetti;
Dichiarando che l’Accordo costituisce la realizzazione dello status di una pace duratura delineato nel discorso del Presidente Xxxx del 24 giugno del 2002 e nel processo delineato dalla Road Map promossa dal Quartetto.
Dichiarando che questo accordo suggella una storica riconciliazione fra palestinesi e israeliani e apre la strada alla riconciliazione fra il Mondo arabo e Israele in accordo con gli specifici paragrafi della Risoluzione di Beirut della Lega araba del 28 marzo 2002; e
Risoluti a perseguire l’obiettivo di raggiungere una larga pace nella regione, così contribuendo alla stabilità, alla sicurezza, allo sviluppo e alla prosperità dell’intera regione;
Xxxxx concordato quanto segue:
Articolo 1 – Scopi dell’Accordo sullo status permanente
1. L’Accordo sullo Status permanente (di seguito "questo Accordo") pone fine a un’era di conflitto e introduce a una nuova era basata sulla pace, la cooperazione e relazioni di buon vicinato fra le Parti.
2. L’attuazione di questo Accordo risolverà tutte le contese sorte fra le Parti per eventi precedenti la sua firma. Non può essere sollevato dalle Parti nessun ulteriore contenzioso per eventi precedenti la firma del presente Accordo.
Articolo 2 – Relazioni fra le Parti
1. Lo Stato di Israele riconoscerà lo Stato della Palestina (di seguito “Palestina”) una volta che sarà costituito. Lo Stato della Palestina riconoscerà immediatamente lo Stato di Israele.
2. Lo Stato della Palestina succederà all’Olp con tutti i conseguenti diritti e doveri.
3. Israele e Palestina stabiliranno immediatamente piene, reciproche relazioni diplomatiche e consolari e si scambieranno ambasciatori permanenti, entro un mese dal rispettivo riconoscimento.
4. Le Parti riconoscono reciprocamente la Palestina e Israele come patria dei rispettivi popoli. Le Parti si impegnano a non interferire nei rispettivi affari interni.
5. Questo Accordo sostituisce tutti i precedenti Accordi fra le Parti.
6. Senza pregiudizio per gli impegni assunti con questo Accordo, le relazioni fra Israele e Palestina saranno fondate sulle norme fissate dalla Carta delle Nazioni Unite.
7. Nel corso del processo per il miglioramento delle relazioni fra i due popoli, Palestina e Israele coopereranno nelle aree di comune interesse. Queste aree comprendono - ma l’elenco di seguito non è esaustivo - dialogo fra i due organi legislativi e le strutture pubbliche, cooperazione fra le omologhe autorità locali, cooperazione per la promozione della società civile non governativa, programmi congiunti e scambi nelle aree della cultura, dei media, della gioventù, della scienza, dell’educazione,
dell’ambiente, della salute, dell’agricoltura, del turismo e della prevenzione del crimine. Il Comitato di cooperazione israelo-palestinese sovrintende a questa cooperazione secondo quanto definito all’Articolo 8 di questo Accordo.
8. Le Parti coopereranno nelle aree di comune interesse economico, per meglio sviluppare le potenzialità umane dei rispettivi popoli. A questo proposito, opereranno bilateralmente, regionalmente e con la comunità internazionale per massimizzare i vantaggi della pace a favore di fasce più larghe delle rispettive popolazioni. Per raggiungere questo scopo le Parti dovranno dar vita a specifiche strutture permanenti.
9. Le Parti stabiliranno solide modalità per la cooperazione nel campo della sicurezza e avvieranno un largo e ininterrotto sforzo per porre fine al terrorismo e alla violenza diretti contro ogni persona, proprietà, istituzione o territorio. Questo sforzo proseguirà ininterrottamente e dovrà essere messo al riparo da ogni possibile crisi o da qualunque problema che sorga nelle relazioni fra le Parti.
10. Israele e Palestina lavoreranno congiuntamente e distintamente con altre parti della regione per migliorare e promuovere la cooperazione e il coordinamento fra i paesi della regione nei settori di comune interesse.
11. Le Parti stabiliranno un Alto Comitato direttivo israelo-palestinese a livello ministeriale per guidare, monitorare e agevolare il processo per la realizzazione dell’Accordo, secondo quanto definito nel successivo articolo 3.
Articolo 3 - Gruppo per l’applicazione e la verifica
1. Costituzione e composizione
(a) Sarà costituito un Gruppo per l’applicazione e la verifica (Gav) con lo scopo di agevolare, assistere, salvaguardare, monitorare e risolvere le dispute relative
all’attuazione dell’Accordo.
(b) Del Gruppo per l’applicazione e la verifica faranno parte gli Usa, la Federazione russa, l’Ue, l’Onu e, di comune accordo di Israele e Palestina, altre parti sia dell’area che internazionali.
(c) Il Gruppo per l’applicazione e la verifica opererà coordinandosi con l’Alto comitato direttivo israelo-palestinese definito nel Punto 11 dell’Articolo 2 e di conseguenza con il Comitato di cooperazione israelo-palestinese (Ccip) definito nel successivo Articolo 8.
(d) Le strutture, le procedure e le modalità del Gruppo per l’applicazione e la verifica
sono definite di seguito e dettagliate nell’Annesso X.
2. Strutture
(a) Un Gruppo di contatto al più alto livello politico (Gruppo di contatto) composto da tutti i membri del Gruppo per l’applicazione e la verifica, sarà la più alta autorità del Gruppo per l’applicazione e la verifica.
(b) Il Gruppo di contatto, in consultazione fra le parti, nominerà, un Rappresentante speciale che sarà la massima autorità esecutiva sul terreno. Il Rappresentante speciale dirigerà i lavori del Gruppo per l’applicazione e la verifica e manterrà un contatto costante con le Parti, con l’Alto comitato direttivo israelo-palestinese e con il Gruppo di contatto.
(c) Il quartier generale permanente e il segretariato del Gruppo per l’applicazione e la verifica avranno la propria sede in un punto concordato di Gerusalemme.
(d) Il Gruppo per l’applicazione e la verifica darà vita a proprie strutture secondo quanto previsto da questo Accordo e ad altre strutture che saranno necessarie. Queste strutture saranno parte integrante e sotto l’autorità del Gruppo per l’applicazione e la verifica.
(e) La Forza multinazionale (Fm), definita al successivo Articolo 5, sarà parte integrante del Gruppo per l’applicazione e la verifica. Il Rappresentante speciale
nominerà, con l’approvazione delle Parti, il Comandante della Forza multinazionale che sarà responsabile delle operazioni della Forza multinazionale. I dettagli sul ruolo del Rappresentante speciale e del Comandante della Forze multinazionali sono specificati nell’Annesso X.
(f) Il Gruppo per l’applicazione e la verifica definirà una procedura per i territori oggetto di dispute in accordo con quanto previsto all’Articolo 16.
3. Coordinamento con le Parti
Sarà creato un Comitato trilaterale composto dal Rappresentante speciale e dall’Alto comitato direttivo israelo-palestinese che si riunirà di norma almeno una volta al mese per verificare l’attuazione dell’Accordo. Il Comitato trilaterale si riunirà entro 48 ore su richiesta di una delle tre parti rappresentate.
4. Funzioni
Oltre alle funzioni specificate altrove in questo stesso Accordo, il Gruppo per l’applicazione e la verifica:
(a) Prenderà misure adeguate sulla base dei rapporti che riceverà dalla Forza multinazionale,
(b) Assisterà sul campo le Parti nell’attuazione dell’Accordo, preverrà e prontamente medierà nelle dispute che dovessero sorgere.
5. Termini
Con i progressi nell’attuazione di questo Accordo e, ove il Gruppo per l’applicazione e la verifica abbia assolto a una determinata funzione prevista specificamente in questo accordo, il Gruppo per l’applicazione e la verifica cesserà di operare in questa determinata funzione. Il Gruppo per l’applicazione e la verifica continuerà ad esistere a meno di diverso accordo fra le Parti.
Articolo 4 – Territori
1. I confini internazionali fra gli Stati di Palestina e Israele
(a) In accordo con le Risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, i confini fra gli stati di Palestina e Israele saranno fissati lungo la linea del 4 giugno 1967 con scambi di territori sulla base del principio 1:1 secondo quanto definito nella Mappa 1.
(b) Le Parti riconoscono i confini fra i due Stati, fissati nella annessa Mappa 1, come confini internazionali permanenti, sicuri e riconosciuti.
2. Sovranità e inviolabilità
(a) Le Parti reciprocamente riconoscono e rispettano la sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza politica, così come l’inviolabilità di ogni altro elemento del territorio, comprese le acque territoriali e lo spazio aereo. Le Parti rispetteranno questa inviolabilità secondo quanto previsto nel presente Accordo, la Carta delle Nazioni Unite, e ogni altro obbligo derivante dalle leggi internazionali.
(b) Le parti riconoscono reciprocamente i diritti nelle loro esclusive zone economiche in accordo con le leggi internazionali.
3. Ritiro israeliano
(a) Israele si ritirerà nei modi definiti all’Articolo 5
(b) La Palestina assumerà la sovranità nelle aree dalle quali Israele si ritirerà.
(c) Il trasferimento dell’autorità da Israele alla Palestina avverrà secondo quanto definito nell’Annesso X.
(d) Il Gruppo per l’applicazione e la verifica monitorerà, verificherà e faciliterà l’attuazione di questo Articolo.
4. Demarcazione
(a) Una Commissione tecnica congiunta per i confini (Commissione), composta dalle due Parti, sarà addetta a definire la demarcazione tecnica dei confini in accordo con questo Articolo.
Le procedure che guideranno il lavoro di questa Commissione sono definite nell’Annesso X.
(b) Ogni divergenza nella Commissione dovrà essere riferita al Gruppo per l’applicazione e la verifica secondo quanto definito nell’Annesso X.
(c) La demarcazione fisica dei confini internazionali sarà completata dalla
Commissione non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore di questo Accordo.
5. Insediamenti
(a) Lo Stato di Israele sarà responsabile del reinsediamento degli Israeliani al di fuori di quei territori che ricadranno sotto la sovranità della Palestina.
(b) Il reinsediamento verrà completato secondo i tempi definiti all’Articolo 5.
(c) Le sistemazioni attuali, nella Cisgiordania (West Bank, ndr.) e nella Striscia di Gaza riguardanti gli insediamenti e i coloni israeliani, rimarranno in forze in ciascuno degli insediamenti fino alla data prescritta nel calendario per il completamento
dell’evacuazione degli specifici insediamenti.
(d) Le modalità per il passaggio delle responsabilità sugli insediamenti ai Palestinesi sono definiti nell’Annesso X. Il Gruppo per l’applicazione e la verifica risolverà ogni disputa che può sorgere nel corso della sua attuazione.
(e) Israele manterrà intatti i beni immobili, le infrastrutture e i servizi degli insediamenti israeliani che verranno trasferiti sotto sovranità palestinese. Le Parti stenderanno congiuntamente e con il Gruppo per l’applicazione e la verifica un
inventario prima che venga completata l’evacuazione secondo l’Annesso X.
(f) Lo Stato della Palestina avrà potere esclusivo su tutti i terreni e su ogni edificio, servizio, infrastruttura o altra proprietà rimasta negli insediamenti alla data prevista nel calendario per il completamento dell’evacuazione.
6. Corridoio
(a) Gli Stati di Israele e di Palestina definiranno un corridoio che collega la Cisgiordania alla Striscia di Gaza. Il corridoio:
i. Sarà sotto sovranità israeliana
ii. Sarà permanentemente aperto
iii. Sarà sotto amministrazione palestinese secondo quanto previsto dall’Annesso X di questo Accordo. Le persone che useranno il corridoio saranno sotto la legislazione palestinese, lo stesso dicasi per le procedure nell’uso del corridoio.
iv. Non dovrà essere usato per procurare danneggiamenti ai trasporti e alle reti infrastrutturali israeliane, all’ambiente, alla pubblica sicurezza o alla pubblica salute. Ove necessario saranno studiate soluzioni tecniche per evitare tali danni.
v. Garantirà i necessari collegamenti delle infrastrutture fra la Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Le infrastrutture comprenderanno, fra l’altro, oleodotti, cavi elettrici e telefonici e attrezzature connesse come specificato nell’Annesso X.
vi. Non dovrà essere usato per alcun atto che contravvenga a questo Articolo.
(b) Saranno realizzate barriere difensive lungo il corridoio e i palestinesi non entreranno in Israele, né israeliani entreranno in Palestina da questo corridoio.
(c) Le Parti cercheranno l’assistenza della comunità internazionale per garantire il finanziamento necessario alla realizzazione del corridoio.
(d) Il Gruppo per l’applicazione e la verifica garantirà la realizzazione di quanto previsto in questo Articolo in accordo all’Annesso X.
(e) Ogni controversia fra le Parti rispetto all’uso del corridoio sarà risolta secondo quanto previsto all’Articolo 16.
(f) L’insieme delle intese previste in questo titolo può decadere o essere rivista da un accordo fra le Parti.
Articolo 5 – Sicurezza
1. Disposizioni generali sulla sicurezza
(a) Le parti riconoscono che la mutua comprensione e cooperazione nelle materie connesse alla sicurezza rappresenterà una parte importante delle relazioni bilaterali e migliorerà inoltre la sicurezza nell’intera regione. Palestina e Israele fonderanno le loro relazioni sulla sicurezza, sulla cooperazione, sulla fiducia reciproca, sul buon vicinato e sulla protezione dei loro comuni interessi.
(b) Tanto la Palestina quanto Israele:
i. Riconoscerà e rispetterà il diritto dell’altro a vivere in pace dentro frontiere sicure e riconosciute, liberi dalla minaccia di atti di guerra, terrorismo e violenza;
ii. Si asterrà dalla minaccia o dell’uso della forza contro l’integrità territoriale o contro l’indipendenza politica dell’altra Parte e risolverà tutte le dispute che dovessero sorgere fra loro per via pacifica;
iii. Si asterrà dall’unirsi, assistere, promuovere o cooperare con qualunque coalizione, organizzazione o alleanza di carattere militare o di sicurezza, i cui obiettivi o le cui attività prevedano l’aggressione o qualunque atto ostile contro l’altra Parte;
iv. Si asterrà dall’organizzare, incoraggiare, o permettere la formazione di forze irregolari o bande armate, comprese milizie e truppe mercenarie entro i rispettivi territori e ne preverrà il loro insediamento. A questo proposito ogni forza irregolare o banda armata esistente dovrà essere sciolta e dovrà esserne impedita in futuro la ricostituzione;
v. Si asterrà dall’organizzare, sostenere, consentire o partecipare ad atti di violenza sul proprio territorio rivolti contro l’altra Parte o dare tacito consenso ad attività dirette alla realizzazione di atti simili.
(c) Per una ulteriore cooperazione nella sicurezza, le Parti costituiranno un Comitato di sicurezza congiunto ad alto livello che si riunirà almeno una volta al mese. Il Comitato di sicurezza congiunto avrà un ufficio unico permanente e potrà dar vita a sub-
comitati secondo le esigenze, compresi sub-comitati per la risoluzione immediata di tensioni locali.
2. Sicurezza regionale
i. Israele e Palestina lavoreranno insieme ai paesi dell’area e alla Comunità internazionale per costruire un Medio Oriente sicuro e stabile, libero da armi di distruzione di massa, sia convenzionali che non convenzionali, nel contesto di una pace larga, definitiva e stabile, caratterizzata dalla riconciliazione, dalla buona volontà, e dalla rinuncia all’uso della forza.
ii. A questo proposito le Parti lavoreranno insieme per costruire un clima di sicurezza nell’intera regione.
3. Caratteristiche della difesa dello Stato Palestinese
(a) Nessuna forza armata potrà essere istituita o stazionare nella Palestina, se non espressamente specificata in questo Accordo.
(b) La Palestina sarà uno stato non militarizzato, con una forte forza di polizia. Di conseguenza, le limitazioni delle armi che possono essere acquistate, possedute o usate dalla Forza di sicurezza palestinese (Fsp) o fabbricate in Palestina saranno specificate nell’Annesso X. Ogni proposta per modificare quanto contenuto
nell’Annesso X sarà esaminata da un comitato trilaterale composto dalle due parti e dalla Forza multinazionale. Se non si raggiunge un accordo nel Comitato trilaterale, il Gruppo per l’applicazione e la verifica può avanzare proprie proposte.
i. In Palestina né persone né organizzazioni, oltre alla Forza di sicurezza palestinese e agli organi della Gruppo per l’applicazione e la verifica compresa la Forza multinazionale, possono acquisire, possedere, trasportare o usare armi eccetto per quanto previsto dalla legge.
(c) La Forza di sicurezza palestinese:
i. Manterrà il controllo della frontiera;
ii. Manterrà la legge e l’ordine e svolgerà funzioni di polizia;
iii. Svolgerà funzioni di intelligence e sicurezza;
iv. Preverrà il terrorismo
v. Condurrà missioni di soccorso ed emergenza; e
vi. Fornirà, quando necessario, servizi essenziali alle comunità.
4. Terrorismo
(a) Le Parti rifiutano e condannano il terrorismo e la violenza in tutte le forme e perseguiranno congiuntamente coerenti politiche per combatterli. Inoltre, le Parti si asterranno da azioni e politiche che possano alimentare l’estremismo e creare condizioni che favoriscano il terrorismo a danno dell’altra Parte.
(b) Le Parti condurranno sforzi congiunti e unilaterali, per i rispettivi territori, continui e di vasta portata contro tutte le forme di violenza e di terrorismo. Questi sforzi comprenderanno la prevenzione e la "pre-emption" (termine usato dagli Stati uniti nella cosiddetta "dottrina Bush" che indica la possibilità di attaccare militarmente un altro paese se si ritiene che quest’ultimo possa colpirlo con armi di distruzionidi massa, ndr.) di tali atti, e l’incriminazione dei loro autori.
(c) A tal fine, le Parti manterranno consultazioni continue, le loro rispettive forze di sicurezza coopereranno e si scambieranno informazioni.
(d) Sarà formato un Comitato di sicurezza trilaterale composto dalle due Parti e dagli Stati Uniti per assicurare l’applicazione di questo Articolo. Il Comitato di sicurezza trilaterale definirà linee politiche generali e indirizzi per combattere il terrorismo e la violenza.
5. Istigazione
(a) Senza pregiudizio per la libertà di espressione e altri diritti umani internazionalmente riconosciuti, Israele e Palestina promulgheranno leggi per
prevenire l’istigazione all’irredentismo, al terrorismo e alla violenza e per combattere con determinazione questi fenomeni.
(b) Il Gruppo per l’applicazione e la verifica assisterà le Parti per definire gli indirizzi per l’attuazione di questa clausola, e monitorerà il rispetto delle Parti su quanto stabilito.
6. Forza multinazionale
(a) Sarà costituita una Forza multinazionale (Fm) per fornire le garanzie di sicurezza alle Parti, svolgere opera di deterrenza, e sorvegliare l’attuazione di quanto previsto in questo Accordo.
(b) La composizione, la struttura e la consistenza della Forza multinazionale è definita nell’Annesso X.
(c) Per svolgere le funzioni specificate nell’Accordo, la Forza multinazionale sarà dispiegata nello Stato della Palestina. La Forza multinazionale definirà con lo Stato della Palestina un apposito Accordo sullo status della forza multilaterale (Asfm).
(d) Coerentemente con l’Accordo, e come dettagliato nell’Annesso X, la Forza multinazionale:
i. Data la natura non militarizzata dello Stato della Palestina, proteggerà l’integrità territoriale dello Stato della Palestina.
ii. Avrà compiti di deterrenza contro attacchi esterni che potrebbero minacciare entrambe le Parti;
iii. Dispiegherà, durante il ritiro delle truppe israeliane, osservatori nelle aree adiacenti alla linea del ritiro in accordo all’Annesso X.
iv. Dispiegherà osservatori per monitorare le frontiere terrestri e marittime dello Stato di Palestina, come specificato al Punto 13 dell’Articolo 5.
v. Svolgerà i compiti previsti dal Punto 12 dell’Articolo 5 ai varchi della frontiera internazionale palestinese.
vi. Svolgerà i compiti specificati al Punto 8 dell’Articolo 5 alle Stazioni di primo allarme.
vii. Svolgerà i compiti specificati al Punto 3 dell’Articolo 5
viii. Svolgerà i compiti specificati al punto 7 dell’Articolo 5.
ix. Svolgerà i compiti specificati all’Articolo 10.
x. Aiuterà nella messa a punto di misure anti-terrorismo.
xi. Aiuterà nell’addestramento la Forza di sicurezza palestinese.
(e) In relazione a quanto sopra, la Forza multinazionale, riferirà e aggiornerà il Gruppo per l’applicazione e la verifica secondo quanto definito nell’Annesso X.
(f) La Forza multinazionale si ritirerà o cambierà funzioni solo a seguito di un accordo fra le Parti.
7. Evacuazione
(a) Israele ritirerà tutto il proprio personale militare e di sicurezza e ogni equipaggiamento, comprese le mine, tutte le persone impegnate a sostenerlo, e tutte le installazioni dal territorio dello Stato di Palestina, eccetto quanto fissato
nell’Annesso X.
(b) I ritiri programmati cominceranno immediatamente dopo l’entrata in vigore di questo Accordo e avverranno in accordo con il calendario e le modalità definite
nell’Annesso X.
(c) I ritiri programmati dovranno seguire i seguenti principi:
i. Necessità di garantire una chiara e immediata contiguità nel controllo del territorio e di facilitare la rapida attuazione dei piani di dispiegamento palestinesi.
ii. Capacità di Israele di ricollocare, alloggiare e assorbire i coloni. Se costi e disagi saranno inevitabili in questo processo, si dovranno evitare inutili sofferenze.
iii. Necessità di definire e rendere operative le frontiere fra i due paesi.
iv. Introduzione ed effettivo funzionamento della Forza multinazionale, in particolare sui confini orientali dello territorio palestinese.
(d) Conseguentemente, il ritiro sarà attuato nei seguenti stadi:
i. Il primo stadio comprenderà le aree del territorio della Palestina, come definito nella
Mappa X, e sarà completato in 9 mesi.
ii. Il secondo e terzo stadio comprenderà il rimanente del territorio palestinese e sarà completato entro 21 mesi dalla fine del primo stadio.
(e) Israele completerà il suo ritiro dal territorio palestinese entro 30 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, e secondo quanto previsto in quest’Accordo.
(f) Israele manterrà una piccola presenza militare nella Valle del Xxxxxxxx sotto
l’autorità della Forza multinazionale e soggetta alla Forza multinazionale SOFA come definito nell’Annesso X per ulteriori 36 mesi. Il periodo definito può essere rivisto dalle Parti a seguito di importanti sviluppi nella regione e può essere modificato con il consenso delle Parti.
(g) In accordo con l’Annesso X, la Forza multinazionale monitorerà e verificherà la conformità con questo punto.
8. Stazioni di primo allarme
(a) Israele può mantenere due Stazioni di primo allarme nella parte Nord e nella parte centrale della Cisgiordania nelle località specificate all’Annesso X.
(b) Le Stazioni di primo allarme avranno la minima presenza necessaria di personale israeliano e potranno occupare lo spazio minimo necessario per le operazioni previste come da Annesso X.
(c) L’accesso alle Stazioni di primo allarme sarà garantita e sorvegliata dalla Forza multinazionale.
(d) La sicurezza interna alle Stazioni di primo allarme sarà sotto responsabilità israeliana. La sicurezza dell’area della Stazioni di primo allarme sarà sotto responsabilità della Forza multinazionale.
(e) La Forza multinazionale e la Forza di sicurezza palestinese manterranno una presenza di collegamento nella Stazione di primo allarme. La Forza multinazionale monitorerà e verificherà che la Stazione di primo allarme svolga i compiti stabiliti da questo Accordo e specificati nell’Annesso X.
(f) Quanto stabilito in questo Articolo sarà soggetto a revisione nell’arco di 10 anni e ogni modifica avverrà di mutuo accordo. Quindi, vi saranno verifiche quinquennali ove le intese definite in questo articolo potranno essere estese con il mutuo consenso.
(g) Se durante il periodo prima specificato si stabilirà un regime di sicurezza nella regione, allora il Gruppo per l’applicazione e la verifica potrà richiedere che le Parti prendano in esame se continuare o modificare le funzioni della Stazioni di primo allarme alla luce di questi sviluppi. Ogni cambiamento dovrà avere il consenso di ambo le Parti.
9. Spazio aereo
(a) Aviazione civile
i. Le Parti riconoscono reciprocamente come validi i diritti, i privilegi e gli obblighi
previsti dai loro accordi multilaterali per l’aviazione civile dei quali sono entrambi parti, particolarmente per la Convenzione dell’Aviazione civile internazionale (Convenzione di Chic ago) e l’Accordo internazionale sul trasporto aereo del 1944.
ii. Inoltre, le Parti, a seguito dell’entrata in vigore di questo Accordo, daranno vita a un Comitato trilaterale composto dalle due Parti e dal Gruppo per l’applicazione e la verifica per designare il più efficace sistema di gestione per l’aviazione civile, compresi gli aspetti specifici del sistema di controllo del traffico aereo. In caso non si raggiunga il consenso il Gruppo per l’applicazione e la verifica può avanzare proprie proposte.
(b) Formazione
i. La Forza aerea israeliana sarà autorizzata a usare lo spazio aereo palestinese per la formazione del personale in accordo con l’Annesso X, che sarà soggetta ai regolamenti della Forza aerea israeliana per lo spazio aereo israeliano.
ii. Il Gruppo per l’applicazione e la verifica monitorerà e verificherà l’osservanza di questa clausola. Entrambe le Parti possono sottoporre un reclamo il Gruppo per l’applicazione e la verifica la cui decisione sarà inappellabile.
iii. Quanto stabilito in questa clausola sarà soggetto a revisione ogni 10 anni, e può essere modificato o abolito dall’accordo fra le Parti.
10. Fascia elettromagnetica
(a) Una Parte non potrà interferire con l’uso della fascia elettromagnetica dell’altra.
(b) L’Annesso X dettaglierà le intese relative all’uso della fascia elettromagnetica.
(c) Il Gruppo per l’applicazione e la verifica monitorerà e verificherà l’applicazione di questa clausola e dell’Annesso X.
(d) Ciascuna delle Parti potrà sottoporre una reclamo al Gruppo per l’applicazione e la verifica le cui decisioni saranno inappellabili.
11. Applicazione delle leggi
Le strutture palestinesi e israeliane incaricate del rispetto della legalità coopereranno nel combattere il traffico illegale di stupefacenti, traffico illegale di reperti archeologici e oggetti artistici, crimini transfrontalieri, compresi furti e frodi, crimine organizzato, traffico di donne e minori, contraffazioni, stazioni radio e Tv pirata, ed altre attività illegali.
12. Attraversamento della frontiera internazionale
(a) Le seguenti intese saranno applicate all’attraversamento dei confini fra lo Stato di Palestina e il Xxxxxxxx, lo Stato di Israele e l’Egitto, così come agli aeroporti e ai porti della Palestina.
(b) Tutti gli attraversamenti dei confini saranno monitorati da teams congiunti composti da membri della Forza di sicurezza palestinese e dalla Forza multinazionale.
Questi teams eviteranno che entri in Palestina arma, materiale o attrezzatura in contrasto con quanto definito in questo Accordo.
(c) Rappresentanti della Forza multinazionale e della Forza di sicurezza palestinese avranno, congiuntamente e separatamente, l’autorità di bloccare l’entrata in Palestina di questi materiali. In qualunque momento sorga una contrasto riguardante l’ingresso di beni o materiali fra rappresentanti della Forza multinazionale e rappresentanti della Forza di sicurezza palestinese, quest’ultima può sottoporre il problema al Gruppo per l’applicazione e la verifica, le cui conclusioni vincolanti saranno rese note entro 24 ore.
(d) Dopo cinque anni questa intesa sarà verificata dal Gruppo per l’applicazione e la verifica per stabilirne la sua prosecuzione, modifica o cessazione. In seguito, la Parte palestinese può richiedere tale verifica ogni anno.
(e) Nei terminal per passeggeri, per trenta mesi, Israele potrà mantenere una presenza resa non visibile in un luogo ben definito, ove stazioneranno elementi della Forza multinazionale e di Israele, dotati di appropriate tecnologie. La parte Israeliana può richiedere che la Forza multinazionale-Forza di sicurezza palestinese conduca ulteriori ispezioni e intraprenda eventuali adeguate iniziative.
(f) Per i successivi due anni questa sorveglianza proseguirà da un preciso luogo in Israele con appropriate tecnologie. Non dovranno essere causati ritardi per
l’applicazione delle procedure definite in questa clausola.
(g) Nei terminal per cargo, per trenta mesi, Israele, potrà mantenere una presenza resa non visibile in un luogo ben definito ove stazioneranno elementi della Forza multinazionale e di Israele, con appropriate tecnologie. La parte israeliana può richiedere che la Forza multinazionale-Forza di sicurezza palestinese conduca ulteriori ispezioni e intraprenda le iniziative necessarie. Se la Parte israeliana non è soddisfatta dall’azione della Forza multinazionale-Forza di sicurezza palestinese, potrà chiedere che il cargo venga trattenuto su decisione di un ispettore della Forza multinazionale. Le decisioni degli ispettori della Forza multinazionale saranno vincolanti e definitive e dovranno essere pronunciate entro 12 ore dal ricevimento del reclamo israeliano.
(h) Per i successivi tre anni, questa sorveglianza proseguirà da un preciso luogo di Israele con appropriate tecnologie. Non dovranno essere causati ritardi per
l’applicazione delle procedure definite in questa clausola.
(i) Un Comitato trilaterale ad alto livello composto da Palestina, Israele e Gruppo per l’applicazione e la verifica si riunirà regolarmente per monitorare l’applicazione di queste procedure e per correggere ogni irregolarità e potrà riunirsi anche su richiesta.
(j) I dettagli di quanto sopra sono definiti nell’Annesso X.
13. Controllo delle frontiere
(a) La Forza di sicurezza palestinese mantiene il controllo delle frontiere come definito nell’Annesso X.
(b) La Forza multinazionale monitorerà e verificherà il mantenimento del controllo delle frontiere da parte della Forza di sicurezza palestinese.
Articolo 6 – Gerusalemme
1 Importanza religiosa e culturale
(a) Le Parti riconoscono il valore universale storico, religioso, spirituale e culturale di Gerusalemme e il suo carattere di luogo sacro per la religione giudaica, cristiana e islamica. Nel riconoscimento di questo status, le Parti riaffermano il loro impegno per la salvaguardia del carattere sacro e per la libertà di culto nella città e per il rispetto della divisione esistente delle funzioni amministrative e delle pratiche religiose fra le differenti fedi.
(b) Le Parti daranno vita a un Gruppo inter-religioso costituito da rappresentanti delle tre religioni monoteistiche, che funzioni come gruppo consultivo per le Parti su materie connesse al valore religioso della città e per promuovere la comprensione interreligiosa e il dialogo. La composizione, le procedure e le modalità per questo Gruppo sono definite nell’Annesso X.
2 Capitale di due stati
Le Parti riconosceranno reciprocamente Gerusalemme come capitale sotto le loro rispettive sovranità.
3 Sovranità
La sovranità su Gerusalemme è definita secondo la Mappa 2. Quanto stabilito non pregiudicherà né sarà di pregiudizio per gli accordi definiti di seguito.
4. Regime dei confini
Il regime dei confini sarà definito secondo quanto previsto all’Articolo 11 tenendo conto delle specifiche esigenze di Gerusalemme (es. movimento dei turisti e intensità del passaggio dei confini comprese le misure per gli abitanti della città) e delle misure definite in questo Articolo.
5. Al-Haram al-Sharif/ Monte del Tempio (Area)
(a) Gruppo internazionale
i. Sarà costituito un Gruppo internazionale composto dal Gruppo per l’applicazione e la verifica e da altre parti, compresi membri della Organizzazione della conferenza islamica (Oci), da concordarsi con Israele e Palestina, per monitorare, verificare e assistere nell’applicazione di questa clausola.
ii. A questo fine, il Gruppo internazionale stabilirà una Presenza multinazionale
sull’Area, la cui composizione, struttura, mandato e funzioni sono fissati nell’Annesso X.
iii. La Presenza multinazionale avrà distaccamenti impegnati per la sicurezza e la conservazione. La Presenza multinazionale stilerà rapporti periodici al Gruppo internazionale sulla conservazione e la sicurezza. Questi rapporti saranno resi pubblici.
iv. La Presenza multinazionale si impegnerà a risolvere immediatamente ogni problema che dovesse sorgere e potrà riportare al Gruppo internazionale ogni disputa che verrà affrontata secondo quanto previsto all’Articolo 16.
v. Le Parti in qualunque momento potranno chiedere chiarimenti o sottomettere reclami al Gruppo internazionale che indagherà immediatamente e prenderà le opportune misure.
vi. Il Gruppo internazionale definirà disposizioni e regolamenti per mantenere la sicurezza sulla conservazione dell’Area. Ciò comprenderà una lista di armi e attrezzature consentite nell’area.
(b) Disposizioni riguardanti l’Area
i. Dato il valore religioso dell’Area e alla luce del suo carattere unico per il popolo
ebraico, non saranno fatti sterri, scavi o costruzioni nell’Area senza l’accordo delle due parti. Le procedure per la manutenzione e le riparazioni di emergenza nell’Area saranno definite dal Gruppo internazionale dopo consultazione delle parti.
ii. Lo Stato della Palestina sarà responsabile per il mantenimento della sicurezza dell’Area e garantirà che non venga usato per atti ostili verso israeliani o aree
israeliane. Le sole armi consentite nell’Area dovranno essere trasportate dal personale di sicurezza palestinese e il distaccamento di sicurezza della Presenza multinazionale.
iii. Alla luce del valore universale dell’Area, nel rispetto delle considerazioni di sicurezza e della necessità di non distruggere oggetti di culto o beni del sito secondo quanto stabilito dal Waqf, i visitatori avranno acceso al sito senza alcuna discriminazione e rispettando per quanto possibile le pratiche tradizionali.
(c) Trasferimento dell’autorità
i. Alla fine del periodo del ritiro definito al Punto 7 dell’Articolo 5, lo Stato di Palestina assumerà la sovranità sull’Area.
ii. Il Gruppo internazionale e i suoi organi sussidiari continueranno a esistere e ad assolvere in pieno a tutte le funzioni definite in questo Articolo a meno di diverso accordo fra le Parti.
6. Il Muro del pianto
Il Muro del pianto rimarrà sotto sovranità israeliana.
7. La Città vecchia
(a) Valore della Città vecchia
i. Le Parti si riferiscono alla Città vecchia come un unicum. Le Parti concordano che la preservazione di questo carattere unico, insieme alla salvaguardia e alla promozione del benessere dei suoi abitanti, dovrebbe guidare l’amministrazione della Città vecchia.
ii. Le Parti agiranno nel rispetto della Lista dei beni culturali patrimonio dell’umanità
nella quale la Città vecchia viene considerata come unico sito.
(b) Il ruolo del Gruppo per l’applicazione e la verifica nella Città vecchia
i. Il patrimonio culturale
1. Il Gruppo per l’applicazione e la verifica monitorerà e verificherà la preservazione del patrimonio culturale nella Città vecchia in accordo con quanto previsto nella Lista dei beni culturali patrimonio dell’umanità dell’Unesco. A questo fine, il Gruppo per l’applicazione e la verifica avrà libero accesso, senza impedimenti, ai siti, ai documenti e alle informazioni connesse con l’espletamento delle sue funzioni.
2. Il Gruppo per l’applicazione e la verifica lavorerà in stretto coordinamento con il Comitato della Città vecchia del Comitato per il coordinamento e lo sviluppo di Gerusalemme (CcsG), anche nella definizione del piano per il restauro e la preservazione della Città vecchia.
ii. Ordine pubblico
1. Il Gruppo per l’applicazione e la verifica darà vita a un’Unità di polizia della Città vecchia (Up) per collegare, coordinare e assistere le forze di polizia israeliane e palestinesi nella Città vecchia, per sciogliere le tensioni localizzate e aiutare a risolvere le dispute e realizzare i compiti propri in particolari luoghi e in accordo alle procedure previste e dettagliate nell’Annesso X.
2. L’Unità di polizia relazionerà periodicamente al Gruppo per l’applicazione e la verifica.
iii. Entrambe le Parti potranno sottoporre reclami in relazione a questa clausola al Gruppo per l’applicazione e la verifica che si pronuncerà prontamente in accordo all’Articolo 16.
(c) Libertà di movimento nella Città vecchia
Il movimento nella Città vecchia sarà libero e senza impedimenti, soggetto agli obblighi di questo articolo e a leggi e regolamenti specifici per i diversi luoghi santi.
(d) Ingresso nella/uscita dalla Città vecchia
i. I punti di ingresso e di uscita della Città vecchia saranno gestiti, a meno di altre specificazioni, dalle autorità dello Stato sotto la cui sovranità ricade quel punto, con la presenza di membri dell’Unità di polizia.
ii. Per facilitare il movimento dentro la Città vecchia, ciascuna Parte prenderà ai varchi nel suo territorio le misure necessarie ad assicurare la preservazione della sicurezza
nella Città vecchia. L’Unità di polizia monitorerà le operazioni ai varchi.
iii. I cittadini di entrambe le Parti non possono usare le uscite dell’altra Parte a meno che non ne siano espressamente autorizzati. I turisti possono lasciare la Città vecchia solo nel territorio sul quale gli è stata data l’autorizzazione per entrare.
(e) Sospensione, termine ed espansione
i. Entrambe le Parti possono sospendere in caso di emergenza per una settimana la validità degli accordi di cui al Paragrafo iii del Punto 7 dell’Articolo 6. L’estensione di questa sospensione per più di una settimana dovrà essere successiva a una
consultazione con l’altra Parte e con il Gruppo per l’applicazione e la verifica al
Comitato trilaterale definito al Punto 3 dell’Articolo 3.
ii. Questa clausola non può essere applicata agli accordi definiti al Paragrafo vi del Punto 7 dell’Articolo 6.
iii. Tre anni dopo il trasferimento dell’autorità sulla Città vecchia, le Parti rivedranno queste intese che potranno decadere solo per accordo fra le Parti.
iv. Le Parti esamineranno la possibilità di estendere queste intese sulla Città vecchia e possono accordarsi su tale estensione.
(f) Intese speciali
i. Lungo la linea tracciata sulla Mappa X (da Giaffa alla Porta di Sion) si stabiliranno intese permanenti e garantite per l’accesso riguardanti gli israeliani, per la libertà di movimento e la sicurezza come definito nell’Annesso X.
1. Il Gruppo per l’applicazione e la verifica sarà responsabile per l’applicazione di queste intese.
ii. Senza pregiudizio per la sovranità palestinese, l’amministrazione israeliana della
Cittadella viene definita nell’Annesso X.
(g) Codice di colori della Città vecchia
Nella Città vecchia sarà applicato un codice di colori per denotare le aree di sovranità delle rispettive parti.
(h) Funzioni di polizia
i. Un numero concordato di elementi della polizia israeliana costituirà il Distaccamento della polizia israeliana della Città vecchia ed eserciterà la responsabilità di mantenere l’ordine e le funzioni quotidiane di polizia nell’area sotto sovranità israeliana.
ii. Un numero concordato di elementi della polizia palestinese costituirà il Distaccamento della polizia palestinese della Città vecchia ed eserciterà la responsabilità di mantenere l’ordine e le funzioni quotidiane di polizia nell’area sotto sovranità palestinese.
iii. Tutti i membri dei rispettivi distaccamenti israeliano e palestinese della Città vecchia seguiranno una particolare formazione, comprese esercitazioni congiunte, che sarà gestita dall’Unità di polizia.
iv. Una speciale Sala congiunta, sotto la direzione dell’ Unità di polizia e comprendenti membri della polizia israeliana e palestinese della Città vecchia, agevolerà il
coordinamento su tutte le materie riguardanti l’ordine pubblico e la sicurezza nella Città vecchia.
(i) Armi
A nessuna persona sarà consentito trasportare o possedere armi nella Città vecchia, con l’eccezione delle Forze di polizia previste in questo accordo. Inoltre, ogni Parte potrà ottenere speciali permessi per possedere o trasportare armi nell’area sotto la sua sovranità.
(j) Intelligence e sicurezza
i. Le Parti stabiliranno una intensa cooperazione sul piano dell’intelligence per la Città vecchia, compresa l’immediata condivisione delle informazioni su eventuali minacce.
ii. A sostegno di questa cooperazione sarà formato un Comitato trilaterale composto dalle due Parti e da rappresentanti degli Stati uniti.
8. Cimitero del Monte degli ulivi
(a) L’area definita nella Mappa X (il cimitero ebraico sul Monte degli ulivi) sarà sotto amministrazione israeliana; la legge e i regolamenti israeliani saranno applicati alle persone in quest’area secondo l’Annesso X.
i. Sarà definita una strada che consenta l’accesso libero, illimitato e senza ostacoli al cimitero.
ii. Il Gruppo per l’applicazione e la verifica monitorerà l’applicazione di questa clausola.
iii. Questi accordi possono decadere solo per accordo fra le Parti.
9. Intese particolari sul Cimitero
Si stabiliranno intese speciali sui due cimiteri segnati nella Mappa X (Cimitero del Monte Sion e Cimitero della colonia tedesca), per facilitare e garantire la continuazione delle tradizionali usanze di visite e commemorazione dei defunti,
compresa la facilitazione dell’accesso.
10. Il Tunnel del Muro occidentale
(a) Il Tunnel del Muro occidentale definito nella Mappa X sarà sotto l’amministrazione israeliana, comprendendo:
i. Accesso senza restrizioni per gli israeliani e diritto di culto e di pratiche religiose.
ii. Responsabilità per la preservazione e la manutenzione del sito secondo quanto previsto in questo Accordo e senza danneggiare le strutture precedenti, sotto la supervisione del Gruppo per l’applicazione e la verifica.
iii. Funzioni di polizia israeliana
iv. Monitoraggio del Gruppo per l’applicazione e la verifica
v. L’uscita nord del Tunnel sarà usata solo a questo fine e può essere chiusa solo in caso di emergenza come definito al Punto 7 dell’Articolo 6.
(b) Questa intesa può decadere solo per accordo fra le Parti.
11. Coordinamento municipale
(a) Le due municipalità di Gerusalemme potranno dar vita a un Comitato di coordinamento e di sviluppo di Gerusalemme (CcsG) per verificare la cooperazione e il coordinamento fra la municipalità palestinese e la municipalità israeliana di Gerusalemme. Il Comitato di coordinamento e di sviluppo di Gerusalemme e suoi sub- comitati saranno composti da un uguale numero di rappresentanti della Palestina e di Israele. Ciascuna Parte nominerà i membri del Comitato di coordinamento e di sviluppo di Gerusalemme e dei suoi sub-comitati secondo opportune modalità.
(b) Il Comitato di coordinamento e di sviluppo di Gerusalemme assicurerà il coordinamento delle infrastrutture e i servizi per servire al meglio gli abitanti di Gerusalemme e promuovere lo sviluppo economico della città a beneficio di tutti. Il Comitato di coordinamento e di sviluppo di Gerusalemme opererà per incoraggiare il dialogo fra le comunità e la riconciliazione.
(c) Il Comitato di coordinamento e di sviluppo di Gerusalemme avrà i seguenti sottocomitati:
i. Un Sotto-comitato per la pianificazione e la suddivisione in zone: per garantire concordemente le regole per la pianificazione e la suddivisione in zone delle aree definite nell’Annesso X.
ii. Un Sotto-comitato per le infrastrutture idriche: per governare le materie riguardanti la fornitura dell’acqua potabile, le acque di scarico e la loro raccolta e trattamento.
iii. Un Sotto-comitato per i trasporti: per coordinare le principali connessioni e compatibilità dei due sistemi viari e altri problemi connessi ai trasporti.
iv. Un Sotto-comitato per l’ambiente: per affrontare i problemi ambientali che influenzano la qualità della vita nella città, compreso lo smaltimento dei rifiuti solidi.
v. Un Sotto-comitato per l’economia e lo sviluppo: per formulare piani per lo sviluppo economico nelle aree di comune interesse, compresa l’area dei trasporti, cooperazione commerciale nelle aree confinanti, e il turismo.
vi. Un Sotto-comitato per i servizi di polizia e di emergenza: per coordinare le misure per il mantenimento dell’ordine pubblico e la prevenzione del crimine e la fornitura dei servizi di emergenza.
vii. Un Sotto-comitato per la Città vecchia: per pianificare e coordinare strettamente e congiuntamente le necessità di importanti servizi municipali e altre funzioni fissate nel Punto 7 dell’Articolo 6.
viii. Eventuali altri comitati saranno concordati nel Comitato di coordinamento e di sviluppo di Gerusalemme.
12. Residenza israeliana di abitanti palestinesi di Gerusalemme
I palestinesi di Gerusalemme che hanno il loro Luogo di residenza permanente in Israele perderanno questo status qualora l’area nella quale risiedono passerà sotto sovranità Palestinese.
13. Trasferimento di autorità
Le Parti applicheranno in certe sfere socio-economiche misure ad interim per assicurare il concordato e ordinato trasferimento dei poteri e degli obblighi di Israele alla Palestina. Ciò sarà fatto in modo da preservare i diritti socio-economici maturati dai residenti di Gerusalemme Est.
Articolo 7 – Rifugiati
1. Importanza del problema dei rifugiati
(a) Le Parti riconoscono che, nel contesto di due stati indipendenti, Palestina e Israele, che vivono fianco a fianco in pace, è necessario raggiungere una intesa per risolvere il problema dei rifugiati per ottenere una giusta, larga e duratura pace fra i due popoli.
(b) Questa risoluzione sarà inoltre fondamentale per costruire la stabilità e lo sviluppo della regione.
2. Risoluzione n. 194 dell’Assemblea generale dell’Onu (Rago), Risoluzione n. 242 del Consiglio di sicurezza dell’Onu (RcsO) e Iniziativa di Pace araba
(a) Le Parti riconoscono che la Risoluzione n. 194 dell’Assemblea generale dell’Onu, la Risoluzione n. 242 del Consiglio di sicurezza dell’Onu n.242 e l’Iniziativa di pace araba (Articolo 2.ii) sui diritti dei rifugiati palestinesi rappresentano le basi per risolvere il problema dei rifugiati e concordano che questi diritti vengano soddisfatti con quanto contenuto nell’Articolo 7 di questo Accordo.
3. Compensazioni
(a) I rifugiati hanno diritto a compensazione per il loro stato di rifugiati e per la perdita delle proprietà. Questo non pregiudica o non è di pregiudizio per il luogo di residenza permanente dei rifugiati.
(b) Le Parti riconoscono il diritto a una ricompensa per quei paesi che hanno ospitato rifugiati palestinesi.
4. Scelta del luogo di residenza permanente (Lrp)
La soluzione del problema di un Luogo di residenza permanente dei rifugiati comporterà un atto di scelta informata da parte dei rifugiati da esercitarsi nell’ambito delle opzioni e le modalità definite in questa intesa. Le opzioni sul Luogo di residenza permanente sui quali i rifugiati possono esercitare la loro scelta sono come segue:
(a) Lo stato di Palestina secondo quanto definito al successivo paragrafo i.
(b) Le aree in Israele che vengono trasferite alla Palestina nello scambio di territori, con l’assunzione di sovranità palestinese, secondo quanto definito al successivo paragrafo i.
(c) Paesi Terzi , secondo quanto definito al successivo paragrafo ii.
(d) Lo Stato di Israele secondo quanto definito al successivo paragrafo iii.
(e) Gli attuali Stati ospitanti, secondo quanto definito al successivo paragrafo iv.
i. Tutti i rifugiati palestinesi hanno diritto a scegliere le opzioni (a) e (b) per il Luogo di residenza permanente in accordo con le leggi dello Stato della Palestina.
ii. L’opzione (c) sarà a discrezione di ogni paese terzo che fisserà il numero complessivo di palestinesi che potranno scegliere questa opzione, questo numero sarà proposto dal paese terzo alla Commissione internazionale. Questo numero rappresenterà il massimo di rifugiati palestinesi che il quel paese terzo accetterà.
iii. L’opzione (d) sarà a discrezione di Israele che fisserà il numero complessivo di palestinesi che potranno scegliere questa opzione, questo numero sarà proposto alla Commissione internazionale. Questo numero rappresenterà il massimo di rifugiati palestinesi che Israele accetterà. Come riferimento Israele considererà la media del numero proposto dai diversi paesi terzi alla Commissione internazionale.
iv. L’opzione (e) sarà a discrezione della sovranità degli attuali stati ospitanti. Dove esercitata questa sarà nel contesto di pronti e intensivi programmi di sviluppo e riabilitazione per le comunità dei rifugiati.
5. Scelta libera e informata
Il processo attraverso il quale i rifugiati palestinesi esprimeranno la scelta del loro Luogo di residenza permanente sarà fondato su una decisione libera e informata. Le stesse Parti sono impegnate e incoraggeranno parti terze per facilitare la libera scelta dei rifugiati per esprimere la loro preferenza e per far fronte a ogni ostacolo o interferenza o pressione organizzata sul processo di scelta. Questo non porterà pregiudizio al riconoscimento dello Stato della Palestina come raggiungimento
dell’autodeterminazione dei palestinesi e la realizzazione della loro entità statuale.
6. Fine dello stato di rifugiato
La condizione di rifugiato palestinese cesserà con la definizione per ciascun rifugiato del Luogo di residenza permanente come determinato dalla Commissione internazionale.
7. Fine delle rivendicazioni
Questo accordo comporterà la permanente e completa risoluzione del problema dei rifugiati palestinesi. Nessuna rivendicazione potrà essere sollevata eccetto per quelle relative all’applicazione di questo accordo.
8. Ruolo della Comunità internazionale
Le Parti inviteranno la Comunità internazionale a partecipare pienamente alla generale risoluzione del problema dei rifugiati secondo questo Accordo compreso, fra l’altro, la costituzione di una Commissione internazionale e il Fondo internazionale.
9. Compensazione delle proprietà
(a) I rifugiati saranno compensati per la perdita delle proprietà derivante dal loro reinsediamento.
(b) La somma totale della compensazione della proprietà sarà calcolata come segue:
i. Le Parti richiederanno alla Commissione internazionale di nominare un Gruppo di esperti per stimare il valore delle proprietà dei palestinesi al momento di cui ne sono stati allontanati.
ii. Il gruppo di esperti fonderà il suo lavoro sui dati dell’UNCCP [United Nations Conciliation Commission for Palestina] (Commissione delle Nazioni unite per la riconciliazione in Palestina), i dati del Custodia delle proprietà degli Assenti, e ogni altro dato che risulterà rilevante. Le Parti metteranno i loro dati a disposizione del Gruppo.
iii. Le Parti nomineranno esperti per assistere e consigliare il Gruppo nel suo lavoro.
iv. In sei mesi, il Gruppo sottoporrà le sue stime alle Parti.
v. Le parti concorderanno su un moltiplicatore economico da applicarsi per le stime, per raggiungere un adeguato valore complessivo della proprietà.
(c) Il Valore complessivo concordato dalle Parti sarà fornito da parte di Israele in una somma forfetaria come contributo al Fondo internazionale. Nessuna altra rivendicazione finanziaria potrà essere avanzata da rifugiati palestinesi contro Israele.
(d) Il contributo di Israele sarà realizzato secondo quanto definito alla Lista X.
(e) Il Valore dei beni che rimarranno intatti e di proprietà dei coloni e trasferiti allo stato palestinese saranno dedotti dal contributo dovuto da Israele al Fondo internazionale. Una stima di questo valore sarà fatto dal Fondo internazionale, tenendo conto della valutazione dei danni causati dagli insediamenti stessi.
10. Compensazione per la condizione di rifugiato
(c) Sarà stabilito un Fondo per la condizione di rifugiato per risarcire le persone alle quali viene riconosciuta la condizione di rifugiato. Il Fondo, al quale Israele contribuirà per una parte, sarà sotto l’autorità della Commissione internazionale. La struttura e il finanziamento del Fondo sono definiti nell’Annesso X.
(d) I fondi verranno assegnati alle comunità dei rifugiati nelle aree già di operazione dell’UNRWA, e saranno a disposizione per lo sviluppo comunitario e per la
commemorazione dell’esperienza di rifugiato. La Commissione internazionale metterà
a punto adeguati meccanismi con i quali le comunità di rifugiati saranno messe in grado di determinare e amministrare l’uso di questo Fondo.
11. La Commissione internazionale (Commissione)
(a) Mandato e composizione
i. Una Commissione internazionale stabilirà e avrà piena ed esclusiva responsabilità per l’applicazione di tutti gli aspetti di questo Accordo riguardanti i rifugiati.
ii. Oltre a loro medesime, le Parti possono chiamare a farne parte le Nazioni unite, gli Stati Uniti, l’UNRWA, i paesi arabi ospitanti, l’Unione europea, la Svizzera, il Canada, la Norvegia, il Giappone, la Banca mondiale, la Federazione russa e altri.
iii. La Commissione:
1. Dirigerà e gestirà il processo attraverso il quale viene determinato lo status dei rifugiati e verrà definito il Luogo di residenza permanente dei rifugiati palestinesi.
2. Dirigerà e gestirà, in stretto rapporto con gli stati ospitanti, i programmi di riabilitazione e sviluppo.
3. Raccoglierà e assegnerà i fondi come previsto.
iv. Le Parti metteranno a disposizione della Commissione tutta la documentazione necessaria e i materiali di archivio in loro possesso utili per il funzionamento della Commissione stessa e dei suoi organi. La Commissione può richiedere tale materiale da ogni altra parte e corpo rilevante, compresi, fra l’altro, UNCCP e UNRWA.
(b) Struttura
i. La Commissione sarà gestita da un Comitato esecutivo (Esecutivo) composto da rappresentanti delle Parti componenti della Commissione.
ii. L’Esecutivo sarà la massima autorità della Commissione e prenderà le principali decisioni politiche coerentemente con questo Accordo.
iii. L’Esecutivo definirà le procedure che regoleranno il lavoro della Commissione
coerentemente con questo Accordo.
iv. L’Esecutivo dirigerà il lavoro dei vari comitati della Commissione. I detti Comitati
riferiranno all’Esecutivo secondo le procedure previste.
v. L’Esecutivo costituirà un Segretariato e ne nominerà un suo Dirigente. Il Dirigente e il Segretariato cureranno le attività quotidiane della Commissione.
(c) Comitati specifici
i. La Commissione formerà i Comitati tecnici di seguito definiti.
ii. A meno di disposizioni diverse in questo Accordo, l’Esecutivo definirà le strutture e le procedure dei Comitati.
iii. Le Parti, ove necessario, potranno dar vita a sottogruppi dei Comitati.
iv. I Comitati definiranno meccanismi per la risoluzione di dispute sorte per
l’interpretazione o l’applicazione degli obblighi di questo Accordo rispetto ai rifugiati.
v. I Comitati funzioneranno secondo quanto previsto da questo Accordo e assumeranno concordemente decisioni vincolanti.
vi. I rifugiati hanno il diritto di ricorrere in appello per le decisioni che li riguardano secondo i meccanismi definiti da questo Accordo e dettagliati nell’Annesso X.
(d) Comitato per la determinazione dello status
i. Il Comitato per la determinazione dello status sarà responsabile della verifica della condizione di rifugiato.
ii. La registrazione all’UNRWA potrà essere (prima facie) rifiutata come documentazione per il riconoscimento dello stato di rifugiato.
(e) Comitato di compensazione
i. Il Comitato di compensazione sarà responsabile per la gestione dell’applicazione delle compensazioni dovute.
ii. Il Comitato verserà le compensazioni per le proprietà individuali secondo le seguenti modalità:
1. un premio per capita fissato per le proprietà rivendicate secondo un preciso valore. Questo richiederà al reclamante di provare solo il titolo e sarà trattato secondo una procedura veloce; o
2. Un premio basato sulla rivendicazione eccedente un valore specificato per immobili e altri beni. Questo richiederà al reclamante di provare sia il titolo che il valore delle perdite subite.
iii. L’Annesso X definirà i dettagli compresi, ma non limitato a, problemi relativi alle prove e l’uso dell’UNCCP, Custodia delle proprietà degli assenti e i dati dell’UNRWA, come ogni altro dato rilevante.
(f) Comitato per la ricompensa per gli stati ospitanti
Vi saranno ricompense per gli stati ospitanti
(g) Comitato per il Luogo di residenza permanente (Comitato Srp) Il Comitato per il Luogo di residenza permanente:
i. Svilupperà con tutte le parti rilevanti programmi dettagliati per la realizzazione delle opzioni sul Luogo di residenza permanente secondo il Punto 4 dell’Articolo 7 precedente.
ii. Assisterà i richiedenti nel compiere scelte informate rispetto alle opzioni del Luogo di residenza permanente.
iii. Riceverà domande dai rifugiati rispetto il Luogo di residenza permanente. I richiedenti dovranno indicare un numero di preferenze in accordo con quanto previsto al precedente Punto 4 dell’Articolo 7. Le richieste dovranno essere presentate non
oltre due anni dall’inizio delle attività della Commissione internazionale. I rifugiati che non faranno domanda entro il periodo di due anni perderanno il loro status di rifugiati.
iv. Determinerà, in accordo con il Punto (a) del Punto precedente, il Luogo di residenza permanente dei richiedenti, tenendo conto delle preferenze individuali e del mantenimento dell’unità familiare. I richiedenti che non accettano le determinazioni del Comitato per il Luogo di residenza permanente perderanno la loro condizione di rifugiati.
v. Fornirà ai richiedenti un’adeguata assistenza legale e tecnica.
vi. Il Luogo di residenza permanente dei rifugiati palestinesi sarà definito entro cinque anni dall’inizio delle operazioni della Commissione internazionale.
(h) Comitato del Fondo per la condizione di rifugiato
Il Comitato del fondo per la condizione di rifugiato metterà in pratica quanto previsto al Punto 10 dell’Articolo 7 come definito nell’Annesso X.
(i) Comitato per la riabilitazione e lo sviluppo
Coerentemente con i fini di questo Accordo, e tenendo in conto dei programmi per i Luoghi di residenza permanente, il Comitato per la riabilitazione e lo sviluppo lavorerà a stretto contatto con la Palestina, i Paesi ospitanti e altre specifiche parti terze nel perseguimento dell’obiettivo della riabilitazione e dello sviluppo della comunità.
Questo comprenderà programmi e piani per garantire agli ex rifugiati le opportunità per lo sviluppo individuale e comunitario, abitazione, educazione, sanità, formazione e altre necessità da integrarsi nei piani generali di sviluppo.
12. Il Fondo internazionale
(a) Il Fondo internazionale (Fondo) sarà tale da ricevere i contributi indicati in questo Articolo e ulteriori contributi da parte della comunità internazionale. Il Fondo fornirà contributi alla Commissione per permettere lo svolgimento delle funzioni definite. Il Fondo svolgerà attività di audit sul lavoro della Commissione.
(b) La struttura, la composizione e l’attività del Fondo sono definite nell’Annesso X.
13. UNRWA
(a) L’UNRWA cesserà di operare in ogni paese ove oggi opera, con la fine della presenza in quel paese di persone con lo status di rifugiato.
(b) L’UNRWA potrebbe cessare di esistere cinque anni dopo l’inizio delle attività della
Commissione. La Commissione definirà un piano per la cessazione delle attività dell’UNRWA e faciliterà il passaggio delle funzioni dall’XXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
00. Programmi di riconciliazione
(a) Le Parti incoraggeranno e promuoveranno lo sviluppo della cooperazione fra le loro principali istituzioni e la società civile per creare fora per scambiare la riflessione e il racconto delle vicende storiche e migliorare la comprensione specifica rispetto al passato.
(b) Le Parti incoraggeranno e faciliteranno scambi per diffondere una più ricca conoscenza delle rispettive vicende storiche, nel campo dell’educazione formale e informale, favorendo contatti diretti fra scuole, istituti educativi e la società civile.
(c) Le Parti potranno prendere in considerazione programmi culturali trasversali nelle comunità per promuovere l’obiettivo della conciliazione in rapporto alle loro rispettive storie.
(d) Questi programmi possono comprendere lo sviluppo di appropriate iniziative per commemorare i villaggi e le comunità che vivevano in quel territorio prima del 1949.
Articolo 8 – Comitato di cooperazione israelo-palestinese (Ccip)
1. Le parti definiranno un Comitato di cooperazione israelo-palestinese
immediatamente dopo l’entrata in vigore di questo Accordo. Il Comitato di cooperazione israelo-palestinese sarà un organo a livello ministeriale con co-presidenti a livello ministeriale.
2. Il Comitato di cooperazione israelo-palestinese svilupperà e assisterà l’applicazione di politiche per la cooperazione nelle aree di comune interesse compreso, ma non limitato a, cooperazione municipale sui transiti frontalieri, parchi industriali di frontiera, programmi di scambio, sviluppo delle risorse umane, sport e giovani, scienza, agricoltura e cultura.
3. Il Comitato di cooperazione israelo-palestinese opererà per allargare le sfere e i fini della cooperazione fra le parti.
Articolo 9 – Accordi per l’uso di strade definite
1. Le seguenti intese a fini di uso civile per gli israeliani saranno applicate a definite strade della Palestina come dettagliato nella Mappa X (Strada 443, da Gerusalemme a Tiberiade via Valle del Gio rdano e Gerusalemme-Ein Gedi).
2. Queste intese non pregiudicheranno la giurisdizione palestinese sopra quelle strade, compreso il pattugliamento da parte della Forza di sicurezza palestinese.
3. Le procedure per le intese sulle strade definite saranno più precisamente dettagliate nell’Annesso X.
4. Gli israeliani possono avere permessi per l’uso delle strade definite. Documenti di autorizzazione saranno esibiti all’ingresso alle strade definite. Le parti possono prendere in esame la possibilità di regolare l’uso delle strade tramite l’installazione di un sistema di carte elettroniche.
5. Le strade definite saranno pattugliate in ogni momento dalla Forza multinazionale. La Forza multinazionale fisserà con gli Stati di Israele e di Palestina accordi per la cooperazione in caso di evacuazione di Israele per ragioni sanitarie.
6. Nel caso di qualunque incidente che coinvolga cittadini israeliani e richiedenti attività di indagine civile o penale, vi sarà piena cooperazione fra le autorità israeliane e palestinesi secondo le intese da definirsi come parte della cooperazione legale fra i due stati. Le Parti potranno rivolgersi al Gruppo per l’attuazione e la verifica per essere assistiti rispetto a questi eventi.
7. Gli israeliani non potranno usare le strade definite come mezzo per entrare in Palestina senza le necessarie documentazione e autorizzazione.
8. Nel caso di una pacificazione nella regione, potranno essere concordate e diventare effettive intese per l’uso civile palestinese di strade definite in Israele.
Articolo 10 – Siti di importanza religiosa
1. Le Parti stabiliranno intese speciali per garantire l’accesso a siti di importanza
religiosa come dettagliato nell’Annesso X. Queste intese varranno, fra l’altro, per le
Tombe dei Patriarchi a Hebron e per la Tomba di Xxxxxxx a Betlemme e Xxxx Xxxxxx.
2. L’accesso e l’uscita dai siti saranno serviti da particolari servizi di navetta dai punti di passaggio di frontiera ai siti e viceversa.
3. Le Parti si accorderanno sulle condizioni e le procedure per ottenere licenze per autorizzare servizi privati di navetta.
4. Le navette e i passeggeri saranno soggetti alle ispezioni della Forza multinazionale.
5. Le navette verranno scortate dalla Forza multinazionale sulla strada fra il passaggio del confine e i siti e viceversa.
6. Le navette seguiranno le leggi e le disposizioni della Parte a cui appartiene la sovranità del territorio che stanno attraversando.
7. Intese per l’accesso ai siti in giorni particolari e nelle festività sono dettagliati nell’Annesso X.
8. La Polizia palestinese e la Forza multinazionale saranno presenti in questi siti.
9. Le Parti stabiliranno un corpo congiunto per l’amministrazione religiosa di questi siti.
10. Nel caso di un qualunque incidente che coinvolga cittadini israeliani e che richieda un procedimento civile o penale, vi sarà piena cooperazione fra autorità israeliane e palestinesi secondo gli accordi sottoscritti. A questo proposito le Parti potranno
richiedere l’assistenza del Gruppo per l’attuazione e la verifica.
11. Gli israeliani non useranno le navette come mezzo per entrare in Palestina senza le necessarie autorizzazioni.
12. Le Parti proteggeranno e preserveranno i siti di importanza religiosa definiti nell’Annesso X e agevoleranno le visite ai cimiteri definiti nell’Annesso X.
Articolo 11 – Regime delle frontiere
1. Vi sarà un regime delle frontiere fra i due stati, per cui i movimenti attraverso esse saranno soggetti alle leggi di ognuna delle Parti e agli obblighi di questo Accordo come definito nell’Annesso X.
2. Il movimento attraverso la frontiera avverrà solo in definiti posti di attraversamento.
3. Saranno definite procedure per l’attraversamento delle frontiere per agevolare i grandi traffici commerciali e le relazioni economiche, compreso il movimento della manodopera fra le Parti.
4. Ciascuna delle Parti, nei rispettivi territori, prenderà le misure ritenute necessarie per garantire che nessuna persona, veicolo o bene entri illegalmente nel territorio dell’altra Parte.
5. Speciali intese sui confini in Gerusalemme saranno definiti in accordo con il precedente Articolo.
Articolo 12 – Acqua: ancora da definire
Articolo 13 – Relazioni economiche: ancora da definire Articolo 14 – Cooperazione legale: ancora da definire Articolo 15 – Prigionieri e detenuti palestinesi
1. Nel contesto di questo Accordo sullo status permanente fra Israele e Palestina, la fine del conflitto, la cessazione della violenza, e le forti intese sulla sicurezza definite in questo Accordo, tutti i prigionieri palestinesi e arabi detenuti nel quadro del conflitto israelo-palestinese prima della data di questo Accordo, GG/MM/2003, saranno
rilasciati secondo l’appartenenza alle categorie di seguito specificate e dettagliate nell’Annesso X.
(a) Categoria A: tutte le persone imprigionate prima della applicazione della Dichiarazione dei principi del 4 maggio 1994, detenuti per reati amministrativi e minori così come donne e prigionieri in precarie condizioni di salute saranno rilasciati immediatamente all’entrata in vigore di questo Accordo.
(b) Categoria B: tutte le persone imprigionate dopo il 4 maggio 1994 e prima della firma di questo Accordo saranno rilasciati non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore di questo Accordo, eccetto per quelli compresi nella Categoria C.
(c) Categoria C: Casi eccezionali – persone il cui nome sia compreso nell’Annesso X – saranno rilasciati entro trenta mesi dal completamento di ogni aspetto territoriale di questo Accordo come previsto dal Paragrafo del Punto 7 dell’Articolo 5.
Articolo 16 – Meccanismo per la risoluzione delle dispute
1. Le dispute sull’interpretazione o sull’applicazione di questo Accordo saranno risolte tramite negoziati condotti dall’Alto Comitato direttivo dentro un quadro bilaterale da convenirsi.
2. Se le dispute non saranno prontamente risolte in questo modo, entrambi le Parti possono sottoporsi a una mediazione e a una conciliazione con i meccanismi previsti dal Gruppo per l’applicazione e la verifica secondo l’Articolo 3.
3. Le dispute che non possano essere risolte da negoziati bilaterali e/o tramite la procedura di riconciliazione del Gruppo per l’applicazione e la verifica saranno affrontati da una procedura di conciliazione da concordarsi fra le Parti.
4. Le dispute che non possano essere risolte mediante le procedure definite ai punti precedenti potranno essere sottoposte a un Collegio arbitrale. Ciascuna Parte nominerà uno dei tre membri che comporranno il Collegio. Le Parti sceglieranno un terzo arbitro da una lista concordata di arbitri definita nell’Annesso X o con il consenso o, in caso di dissenso, per rotazione.
Articolo 17 – Clausola finale
Comprendente una clausola finale per una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni unite/Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite che faccia proprio l’Accordo e assorba le precedenti risoluzioni dell’Onu.
Sarà considerata versione ufficiale di questo testo quella in lingua inglese.
(Traduzione dall’inglese di Xxxxx Xxxxx Di Grazia, rivista da XxxxxxXxxxxxxxxxx.xx)