Comune di CODROIPO
Comune di CODROIPO
Provincia di UDINE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI
(di cui ai commi 816 – 847, art.1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
SOMMARIO
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 Oggetto del canone
Art. 2 Presupposto ed ambito di applicazione del canone Art. 3 Soggetti passivi e soggetti attivi
Art. 4 Criteri generali per la valutazione e determinazione del canone Art. 5 Suddivisione del territorio
Art. 6 Modalità di dichiarazione e versamento del canone Art. 7 Tariffe
Art. 8 Riscossione coattiva
Art. 9 Rimborsi
Art. 10 Contenzioso
Art. 11 Trattamento dei dati personali
TITOLO II CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI
Art. 12 Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità Art. 13 Criteri e modalità di determinazione del canone
Art. 14 Esenzioni del canone
Art. 15 Riduzioni e maggiorazioni del canone
TITOLO III CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE
Art. 16 Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità
Art. 17 Criteri e modalità di determinazione del canone Art. 18 Esenzioni del canone
Art. 19 Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del canone
TITOLO IV PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE
Art. 20 Concessioni ed autorizzazioni. Principi generali. Art. 21 Avvio del procedimento amministrativo
Art. 22 Termini per la definizione del procedimento amministrativo Art. 23 Istruttoria
Art. 24 Conclusione del procedimento
Art. 25 Rilascio della concessione o autorizzazione Art. 26 Contenuto ed efficacia del provvedimento
Art. 27 Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione Art. 28 Revoca, modifica e rinuncia
Art. 29 Decadenza
Art. 30 Estinzione
Art. 31 Rimozione
Art. 32 Subentro nell’attività Art. 33 Rinnovo
TITOLO V LE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 34 Gestione del servizio
Art. 35 Impianti di proprietà del comune Art. 36 Canone sul servizio affissione Art. 37 Tariffe e maggiorazioni
Art. 38 Riduzioni
Art. 39 Esenzioni
Art. 40 Modalità del servizio Art. 41 Vigilanza
TITOLO VI MERCATI – CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI
Art. 42 Oggetto
Art. 43 Presupposto
Art. 44 Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni Art. 45 Versamento del canone
Art. 46 Subentro, cessazioni, rimborsi
TITOLO VII OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI ED INDENNITÀ
Art. 47 Attività di accertamento
Art. 48 Occupazioni e diffusione di messaggi abusivi Art. 49 Sanzioni ed indennità
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 50 Norme transitorie e finali
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 Oggetto del canone
1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del Testo Unico degli Enti Locali L. 267/2000, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, dal comma 816 al comma 847, con riguardo alle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell’ambito del territorio comunale. Detto «canone», sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del territorio comunale. Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salva diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
Art. 2 Presupposto e ambito di applicazione del canone
Il canone si applica:
1) Alle occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive o senza titolo, delle aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Presupposto per l’applicazione del canone, sono altresì:
a. Le occupazioni sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti collegati direttamente due o più strade comunali. Tra le costituzioni di servitù di pubblico passaggio è integrata anche quella della “dicatio ad patriam” dove il proprietario mette volontariamente a disposizione della collettività il proprio bene. Al fine della valutazione dell’uso pubblico sono considerati anche l’uso continuo, autonomo ed indiscriminato del bene stesso da parte della collettività e l’eventuale manutenzione, illuminazione pavimentazione sul bene stesso a carico dell’ente.
b. L’utilizzo di suolo comunale o di apposite strutture anche coperte destinate alla gestione delle soste a pagamento, dei mercati comunali ed attività similari;
c. La libera disponibilità dell’area antistante al passo carrabile, ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con il segnale di divieto di sosta;
d. Le occupazioni di suolo e spazi pubblici la cui area sia da commisurare tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma, comunque sottratti all’uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell’occupazione. A tali spazi si applica la tariffa relativa all’occupazione principale;
e. Le occupazioni realizzate su strade provinciali, statali o regionali all’interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell’articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
f. La disponibilità di aree e spazi per l’occupazione ed a prescindere dall’effettiva occupazione degli stessi;
2) Alla diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, mediante mezzi pubblicitari ed insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, dell’intero territorio comunale, nonché all’esterno di veicoli adibiti a uso
pubblico o ad uso privato. Ai fini dell’applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l’attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l’immagine del soggetto pubblicizzato. Presupposto e regole per l’applicazione del canone, sono altresì:
a. I messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b. I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività;
c. Tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, un bene, una persona, o un’organizzazione pubblica o privata;
d. Le immagini anche esclusivamente decorative che richiamano, in ogni modo, all’attività esercitata;
e. Non si considerano rilevanti ai fini dell’applicazione del canone, le semplici cornici perimetrali, aventi funzionalità strumentali o di supporto e che non siano estensioni del mezzo o del messaggio;
f. La mera disponibilità del mezzo, potenzialmente idoneo alla diffusione dei messaggi ed a prescindere dall’effettiva presenza o diffusione degli stessi;
g. Non si fa luogo all’applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati, salvo i casi espressamente previsti ed ad esclusione della distribuzione di materiale pubblicitario quali manifestini, volantini e similari nonché alla pubblicità sonora, il cui canone viene determinato secondo specifiche disposizioni;
h. L’applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, esclude l’applicazione del canone per l’occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie impositiva calcolata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente;
i. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
j. Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per i quali, le stesse, abbiano istituito il canone di cui alla lettera
a) del comma 819.
Art. 3 Soggetti passivi e soggetti attivi
1) Soggetti passivi:
a. Per le occupazioni di suolo, il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, in proporzione alla superficie sottratta all’uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l’intero al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso;
b. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione ovvero, anche in mancanza del titolo, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato. L’amministrazione può richiedere il versamento del canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà il diritto di rivalsa verso gli altri;
c. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione il canone è indivisibile e deve essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’articolo 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso;
d. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell’amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell’art. 1131 del Codice Civile, in mancanza dell’amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia solidarietà passiva. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune ed al suo concessionario, se la riscossione è affidata a terzi, la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
2) Soggetti attivi:
a. Il Comune;
b. Il Comune, ai sensi dell’articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;
3) In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;
4) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale, come disciplinato dal regolamento di organizzazione degli uffici.
Il Comune, in caso di affidamento della concessione per l’applicazione, la riscossione e l’accertamento a terzi, attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza al comma 179, art. 1, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.
Art. 4 Criteri generali per la valutazione e determinazione del canone
1) Ai fini dell’applicazione delle tariffe, le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell’ente, considerano la popolazione residente al 31 dicembre dell’ultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
2) I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a. Individuazione delle strade e degli spazi pubblici, solo ai fini delle occupazioni, in ordine di importanza, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone come da allegato al presente regolamento;
b. Entità dell’occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore per quanto riguarda le occupazioni di suolo/sottosuolo/soprasuolo pubblico e arrotondamento al mezzo metro quadrato superiore per quanto riguarda la componente pubblicitaria;
c. Durata dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
d. Graduazione in relazione alla tipologia, finalità, beneficio ritratto, sacrificio imposto alla collettività dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, anche con riferimento al valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, all’impatto ambientale, paesaggistico e di arredo urbano con previsione di specifici coefficienti moltiplicatori, per
determinate attività in relazione alle modalità di occupazione/esposizione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area;
e. Il coefficiente moltiplicatore deve essere determinato tra i valori di 0,1 e 15.
f. Eventuale graduazione in relazione al periodo dell’anno in cui avviene la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei e l’occupazione di suolo pubblico giornaliera.
3) Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee;
a. Sono annuali, o permanenti, quelle la cui durata, risultante dall’atto di concessione o autorizzazione, si protragga per l’intero anno solare con carattere stabile, 24 ore su 24, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b. Sono temporanee quelle la cui durata, risultante dall’atto di concessione o autorizzazione, si protragga per un periodo inferiore all’anno solare e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;
4) I criteri generali di calcolo per la determinazione del canone di occupazione o esposizione pubblicitaria sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, o permanenti, il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;
b. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;
c. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base della specifica fattispecie prevista, le riduzioni sono cumulabili.
5) Il canone, salvo i casi espressamente previsti, è commisurato ai metri quadrati relativi all’occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, e si arrotonda all’unità superiore per quanto riguarda le occupazioni di suolo/sottosuolo/soprasuolo pubblico mentre si arrotonda al mezzo metro quadrato superiore per quanto riguarda la componente pubblicitaria, salvo il limite di esenzione previsto dalla lettera g) comma 2 dell’art. 2;
6) Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione;
7) In ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di Enti pubblici territoriali ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.
8) La misura complessiva del canone dovuto, per le occupazioni di suolo pubblico temporanee e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, è determinata dalla tariffa standard di cui all’articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori, maggiorazioni o riduzioni previsti dal presente regolamento. La misura del canone dovuto, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari, salvo diversa ed espressa disposizione regolamentare.
Art. 5 Suddivisione del territorio
1) Ai fini dell’applicazione del canone, esclusivamente per le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo, il territorio comunale è suddiviso in zone, cui ciascuna corrisponde una distinta tariffa, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità
abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico veicolare e/o pedonale e del beneficio economico ritraibile:
a. ZONA 1 - Per le occupazioni, così come recepite dalla precedente disciplina in materia di occupazioni e ora adottate nel presente Regolamento;
b. ZONA 2 - Per le occupazioni, così come recepite dalla precedente disciplina in materia di occupazioni e ora adottate nel presente Regolamento;
c. ZONA 3 - Per le occupazioni, così come recepite dalla precedente disciplina in materia di occupazioni e ora adottate nel presente Regolamento.
2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari non si applica la suddivisione in zone di cui al comma 1.
3) Il Comune, al fine dell’applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, riserva in
determinate aree, l’applicazione di una categoria speciale con una maggiorazione della tariffa base del 150%. Vengono calcolati all’interno della categoria speciale tutti i mezzi pubblicitari situati dal ciglio della strada fino a 10 metri dallo stesso verso l’esterno (sia sul lato destro che sul lato sinistro).
Al fine della sua determinazione si è tenuto conto delle particolarità della zona con riferimento al flusso turistico, al traffico veicolare o pedonale e alla concentrazione di attività commerciali.
Appartengono alla categoria speciale le seguenti vie:
a) Tutta la Xxxxxx Xxxxxxx x. 000 (Xxxxxxxxxxx) ricadente nel territorio comunale (dalla rotatoria di Zompicchia fino al Km. 2+800)
b) Tutta la Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 ricadente nel territorio Comunale suddivisa nelle seguenti Vie:
Xxx Xxxxxxxxxx
x Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxx
x Xxx Xxxxxxxxx
x Xxx Xxxxx (dall’innesto con Via Cavalcavia verso Udine fino al limite del territorio comunale
Viale Venezia
4) Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione insista su spazi di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla zona con tariffazione maggiore.
Art. 6 Modalità di dichiarazione e versamento del canone
1) Prima di iniziare la diffusione pubblicitaria, il soggetto passivo, è tenuto a presentare al Comune o al suo eventuale concessionario, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal concessionario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e, pena improcedibilità, l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Comune o comunque dei termini di conclusione con esito favorevole della fase istruttoria di cui all’art. 24, comma 1 del presente Regolamento.
2) Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti è dovuto, quale obbligazione autonoma, per anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria.
3) Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito e dimostrato prima della consegna o ritiro della concessione/autorizzazione. La validità della dichiarazione è subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
4) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, l’accredito del versamento del canone deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5) Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti, aventi inizio nel corso dell’anno ma dopo la data del 30/9, l’importo del canone viene determinato in base all’effettivo utilizzo con applicazione, per ogni mese o frazione, della tariffa annuale divisa in dodicesimi.
6) Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie annuali, permanenti o a carattere ricorrente il canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata cessazione entro la data del 31 gennaio dell’anno di riferimento. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.
7) Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Qualora l’importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/9. Il mancato versamento od il versamento in ritardo, anche di una sola rata, rappresenta motivo di decadenza dal beneficio della rateazione. Restano salve le applicazioni di indennità, sanzioni e le disposizioni in merito disciplinate in seguito.
8) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un’unica soluzione prima del rilascio dell’autorizzazione/concessione o della presentazione, in deroga, della relativa dichiarazione per le fattispecie per le quali è esplicitamente prevista, e comunque prima dell’inizio dell’occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
9) Per le sole occupazioni temporanee superiori a 60 giorni, è consentita la rateazione entro la fine di ciascun mese solare con rate di uguale importo qualora il canone dovuto sia pari o superiore ad € 3.000,00. Il pagamento della prima rata deve avvenire in ogni caso prima dell’occupazione e l’ultima entro la fine dell’occupazione.
10) Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, entro il 30/04 di ogni anno, con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata, è tenuto a comunicare il numero complessivo delle utenze risultante al 31/12 dell’anno precedente ed eseguire il versamento del canone dovuto entro il 30/04 di ogni anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
11) Il versamento del canone è arrotondato all’Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
12) Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
13) Le richieste, il rilascio di documenti, il pagamento ed in genere ogni comunicazione devono essere trasmessi in modo telematico. Rimangono valide le altre forme di invio. Analogamente, ed al fine di favorire i contribuenti e lo snellimento dell’azione amministrativa, non si rendono più necessarie forme di vidimazione in uso precedentemente (timbro su locandine e manifesti). In caso di affidamento della gestione a terzi per la riscossione del canone, il concessionario promuoverà in autonomia quanto previsto alla presente lettera.
Art. 7 Tariffe
1) La deliberazione tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2) Sono previste le due seguenti tipologie tariffarie, salvo le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare, classificate secondo la durata:
a. annua o permanente: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore all’anno solare; in casi eccezionali la tariffa annua può essere frazionata mensilmente.
b. giornaliera o temporanea: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare.
3) Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza concessione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, in aggiunta alla tariffa prevista per il canone, si applicherà anche la tariffa giornaliera per la riscossione della tassa rifiuti giornaliera nel rispetto disposizioni regolamentari vigenti.
Art. 8 Riscossione coattiva
1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge al tempo vigenti. In particolare mediante l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all’art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e ss.mm.ii.
2) Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3) Si applicano le procedure del Regolamento generale delle Entrate del Comune.
Art. 9 Rimborsi
1) I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a € 12,00, al netto degli interessi maturati.
3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell’eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
4) Il rimborso, se dovuto, deve essere eseguito entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda.
5) La rimozione effettuata su iniziativa del titolare delle occupazioni e/o dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
Art. 10 Contenzioso
1) Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
1) I dati acquisiti al fine dell’applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati “RGPD”) e ss.mm.ii.
TITOLO II CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI
Art. 12 Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità
1) Le concessioni, al solo fine dell’applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di occupazioni secondo la seguente classificazione:
a. Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, serbatoi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
b. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo;
c. Chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
d. Tagli strada, manomissioni, lavori e scavi del suolo pubblico;
e. Occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
f. Passi e accessi carrabili;
g. Ponteggi, steccati e simili per occupazioni edili;
h. Mezzi pubblicitari e simili;
i. Aree per spettacoli viaggianti;
j. Occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
k. Occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
l. Tende, tendoni, ombrelloni e similari;
m. Occupazioni generiche;
n. Occupazioni per esposizioni di merce ed offerta servizi;
o. Occupazione autostradali con viadotti e simili, qualora i beni siano affidati in concessione a terzi;
p. Occupazioni con griglie e intercapedini;
q. Occupazioni con stalli in superficie e/o struttura per parcheggi / soste a pagamento il cui servizio sia stato affidato in concessione dal Comune;
r. Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico;
s. Occupazioni con impianti di ricarica veicoli e/o velocipedi elettrici.
Art. 13 Criteri e modalità di determinazione del canone
1) Criteri di determinazione del canone:
a. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all’articolo 1, comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160, così come sostituito dall’art. 1, comma 848 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il canone è comprensivo degli
allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete;
b. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore.
c. Per le occupazioni, l’arrotondamento è unico, qualora all’interno della medesima area di riferimento, siano presenti delle superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato e che in questo caso occorre sommare ed arrotondare unicamente la loro superficie complessiva. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente;
d. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all’area della proiezione verticale dell’oggetto sul suolo medesimo, purchè non intralci la circolazione, diversamente la superficie da assoggettare sarà determinata in quella della maggior area del mezzo;
e. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale; Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;
f. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell’ambito dell’attività edilizia, per motivi di viabilità, decoro urbano ed architettonico, ed al fine di incentivare le ultimazioni delle opere nel minor tempo possibile, sono da considerare comunque temporanee, con applicazione della tariffa giornaliera, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni o all’anno solare. La superficie occupata e soggetta a canone viene calcolata tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all’uso pubblico in conseguenza diretta dell’occupazione principale;
g. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad 1/4;
h. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard è ridotta ad ¼ e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, alla tariffa è applicato un aumento di ¼ ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;
i. Per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione;
j. Nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone si determina con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo.
k. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.
l. Per le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi, il canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno comunque nella disponibilità del pubblico;
m. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune con il rilascio di regolare concessione, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati;
n. Nel caso di occupazioni affidate in concessione per lo sfruttamento dei beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune (ad esempio per i parcheggi a pagamento), il canone è commisurato alla superficie destinata alla prestazione del servizio.
Art. 14 Esenzioni del canone
1) Sono esenti dal canone:
a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato ed ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b. Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a 4 ore consecutive e per una superficie massima di mq. 20, intendendosi per spazio occupato l’intera area sottratta all’uso pubblico;
d. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e. Le occupazioni di aree cimiteriali;
f. Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
g. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purchè non recanti messaggi pubblicitari;
h. Le occupazioni con elementi d’arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini lanterne, lampade, lampioni) poste all’esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purchè non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
i. Le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l’effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
j. I passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
k. I passi carrabili;
l. Le occupazioni con tende fisse o retrattili;
m. Le occupazioni effettuate con balconi, le verande, i bow window, le mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale ed i gradini;
n. Le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
o. Le occupazioni con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
p. Le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
q. Le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;
r. A norma dell’art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m., il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.
s. Le occupazioni in occasione di manifestazioni ed eventi promossi dal Comune finalizzati allo sviluppo sociale ed economico della Città con esclusione delle occupazioni effettuate da operatori economici;
t. Le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, valutate dalla Giunta Comunale, anche congiuntamente a terzi, con esclusione delle occupazioni di attività chiaramente commerciali anche se collaterali all’iniziativa patrocinata;
u. Le occupazioni temporanee, di durata non superiore a 48 ore, realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive, anche per gli spazi adibiti ad attività di vendita e somministrazione di cibi o bevande, purché gestiti dall’organismo richiedente e finalizzati allo scopo sociale dell’associazione o ente richiedente;
v. Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 48 ore, effettuate in occasione di iniziative di aggregazione e del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che comporti anche somministrazione, esclusa la vendita, di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da comitati, enti e associazioni che non perseguono fine di lucro;
w. Le occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette;
x. Le occupazioni temporanee e permanenti del commercio fisso per esposizione di merce da alienare fino ad un massimo di mq. 3,00;
y. Le occupazioni permanenti realizzate con griglie e bocche di lupo.
Art. 15 Riduzioni e maggiorazioni del canone
1) Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, come di seguito e per le occupazioni delle seguenti attività:
a. Occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale, avente efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente, purché effettuate senza attività economica;
b. Occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti;
c. Occupazioni realizzate per attività edilizie;
d. Occupazioni soprastanti con gru e mezzi similari;
e. Occupazioni che comportano manomissioni stradali o comunque del demanio pubblico;
f. Occupazioni di spazi sottostanti o soprastanti il suolo, comprese tende fisse o retrattili, ombrelloni e similari;
g. Occupazioni di interi tratti stradali, anche alla sola circolazione veicolare;
h. Occupazioni realizzate da pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande;
i. Occupazioni per la sosta di veicoli ad uso esclusivo;
j. Occupazioni di suolo pubblico da parte di venditori ambulanti in occasione di eventi a pagamento che oltrepassino il nr. di 1000 persone;
k. Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive realizzate e promosse da soggetti che non hanno scopo di lucro;
l. Occupazioni temporanee realizzate da operatori che vendono direttamente il loro prodotti.
2) Per le occupazioni temporanee aventi durata superiore ai 30 giorni è applicata una riduzione del 50%.
TITOLO III CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DÌ MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE
Art. 16 Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità
1) Le autorizzazioni, o relativa dichiarazione in deroga, ed al solo fine dell’applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di diffusione di messaggi pubblicitari o l’installazione di mezzi o insegne, secondo la seguente classificazione:
a. Mezzi di pubblicità e diffusioni pubblicitarie varie, tra cui rientrano tutti quelli non elencati di seguito;
b. Insegne di esercizio: si definisce insegna di esercizio, ai soli fini dell’applicazione del canone, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta - o non luminosa. Per insegne di esercizio si intendono comunque quelle contenenti il nome, la ragione sociale, gli indirizzi, le descrizioni delle attività, le indicazioni generiche dei beni venduti e dei prodotti offerti, loghi, stemmi, affreschi ed immagini relative all’attività esercitata, con esclusione di marchi o prodotti specifici di terzi. Non sono considerate insegne di esercizio quelle apposte al di fuori delle sedi effettive dell’impresa, intendendo per sedi effettive i luoghi in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti;
c. Le insegne di cui al punto b), quando contengano anche pubblicità di altri soggetti, si definiscono insegne miste, ed al fine dell’applicazione del canone rientrano tra le insegne di esercizio quando installate nella sede dell’attività;
d. Striscioni e similari che attraversano strade o piazze;
e. Impianti a messaggio variabile;
f. Veicoli: per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Il canone è sempre commisurato con tariffa ad anno solare. Il canone non è trasferibile ad altri veicoli;
g. Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui attraverso veicoli e/o velocipedi pubblicitari (ad esempio “Camion Vela”) appositamente adibiti e circolanti nel territorio comunale. Sono considerati come dei mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, nel caso di sosta oltre l’ora è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, altrimenti tali impianti verranno considerati stabili e sottoposti alla procedura impositiva prevista per gli impianti fissi;
h. Distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliants, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
i. Pubblicità sonora;
j. Pubblicità con proiezioni;
k. Mezzi e messaggi atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l’attività, anche se riferiti ad indicazioni di pubblica utilità, purchè riferiti ad attività commerciali, (ad esempio frecce direzionali, preinsegne e similari).
l. Le pubbliche affissioni, di cui al titolo V.
Art. 17 Criteri e modalità di determinazione del canone
1) Criteri e modalità di determinazione del canone:
a. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte o immagini, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni di esso al mezzo metro quadrato superiore indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
b. Per i messaggi pubblicitari non inseriti all’interno di un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
c. Per i mezzi ed esposizioni bifacciali, ovvero a facciate contrapposte, si procede all’applicazione del canone autonomamente per ogni singolo lato, con arrotondamento indipendente al metro quadrato per ciascuna di esse;
d. Solo per la pubblicità effettuata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa o mezzi similari e qualora promuovano il medesimo prodotto o la
stessa ditta commerciale, possono considerarsi un’unica inserzione, nell’ambito dello stesso carrello, con applicazione dell’arrotondamento per ciascun carrello.
e. Si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;
f. Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;
g. Per i mezzi e diffusioni pubblicitarie polifacciali, il canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi;
h. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base all’area della superficie complessiva del mezzo stesso;
i. Per i mezzi, fascioni e similari che per caratteristiche, grafica, forma, colori, anche se privi di messaggi, rappresentino una continuità o rafforzamento di altri mezzi o messaggi o che comunque richiamano in ogni modo il soggetto passivo o la sua attività, si calcola la superficie aggiungendola, se presente, agli altri mezzi considerati;
j. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescere l’efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;
k. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario, purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa;
l. Per mezzi, insegne e la diffusione di singoli messaggi, anche se ciascuno inferiore a 300 centimetri quadrati, esposti in connessione logica tra loro, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi;
m. I messaggi, mezzi ed insegne aventi caratteristiche od uso diversi o senza contiguità fisica o logica, non possono essere assoggettati al canone con calcolo della superficie complessiva;
n. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni di esposizione nello stesso anno solare, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
o. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuati in deroga al rilascio dell’autorizzazione, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali ai fini della tariffazione.
Art. 18 Esenzioni del canone
1) Sono esenti dal canone:
a. I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
b. I messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all’attività esercitata dall’impresa di trasporto, purchè prive di pubblicità riferita a soggetti terzi;
c. Le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
d. Le insegne di esercizio, come definite all’art. 16, di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati, si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo autonomamente identificato come insegna od insegna mista;
e. Le indicazioni relative al marchio di fabbrica, ad eccezione delle esposizioni pubblicitarie, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1. Fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2. Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3. Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
Qualora la raffigurazione esuli dall’individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, troverà applicazione il canone previsto per le esposizioni pubblicitarie. Non si considerano macchine da cantiere silo e similari adoperati per la produzione dei miscelati di intonaci, malte, vernici e simili;
f. Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
g. I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
h. I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti e visibili solo all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. La pubblicità in tal caso è esente se esposta esclusivamente in concomitanza dell’evento sportivo considerato escludendo, comunque, dalla nozione di evento qualunque altra attività od utilizzo quali, ad esempio, gli allenamenti;
i. I mezzi pubblicitari situati all’interno dei locali inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
j. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali.
Art. 19 Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del canone
1) Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, come di seguito e per le esposizioni delle seguenti attività:
a. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, qualora effettuate in forma luminosa o illuminata, viene applicata una maggiorazione del 100% della relativa tariffa;
b. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, pari o superiori a 5,50 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 50%;
c. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, superiori a 8,50 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 100%. L’applicazione di questo coefficiente assorbe quello di cui alla lettera b) precedente;
d. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, può essere stabilita nel tariffario una maggiorazione, tramite coefficiente moltiplicatore diversificato, uno per superfici fino ad 1,00 metro quadrato ed uno per superfici oltre 1,00 metro quadrato;
e. Alle esposizioni temporanee di manifesti, locandine, cartelli e mezzi similari, la misura di tariffa è pari ad 1/12 della tariffa standard annuale ed è commisurata al mese solare, o frazione di esso, al quale corrisponde un’autonoma obbligazione;
f. Alla distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliants, volantini, manifestini e similari, oppure mediante persone circolanti con cartelli o mediante distributore fisso a disposizione del pubblico, si applica la tariffa per il numero di persone impiegate o numero di distributori utilizzati per i giorni di distribuzione, indipendentemente dalla quantità del materiale distribuito o dalla misura dei mezzi, ovvero anche se di superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. L’importo minimo del canone comunque dovuto è pari ad € 12,00;
g. All’esposizione di striscioni e mezzi similari che attraversano strade o piazze;
h. Alla pubblicità sonora la tariffa del canone è applicata a giorno per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. L’importo minimo del canone comunque dovuto è pari ad € 12,00. Non si applica la misura in metri quadrati;
i. Alla pubblicità con proiezioni luminose si applica un canone giornaliero minimo comunque dovuto pari ad € 20,00. Non si applica la misura in metri quadrati.
j. Ai veicoli che espongono pubblicità annuale per conto proprio e su veicoli di proprietà dell’impresa è applicato un canone annuo indipendentemente dalla superficie utilizzata. Il canone è commisurato e distinto per: autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg, autoveicoli con portata inferiore ai 3.000 kg, motoveicoli ed altri veicoli non ricompresi precedentemente. Per i veicoli circolanti con rimorchio pubblicizzato il canone è raddoppiato;
k. Alle diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro si applica una riduzione del 50% purché non contenenti anche pubblicità di soggetti commerciali;
l. Alle diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel comune, purché effettuate senza fini economici e senza l’organizzazione o partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50%;
m. Alle pubblicità realizzate con spettacoli viaggianti si applica una riduzione del 50%.
TITOLO IV PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE
Art. 20 Concessioni ed autorizzazioni. Principi generali.
1) Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all’occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.
2) Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di cui all’articolo 2 comma 1, che comportino o meno la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute dal rilascio di una concessione da parte del Comune. Devono essere precedute da una concessione anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
3) Le occupazioni occasionali, come definite dall’art. 14 comma 1 lett. C), e quelle di cui alle lettere g), h), p) e q) sono soggette a comunicazione che deve pervenire al protocollo comunale almeno 7 giorni prima;
4) Le occupazioni di cui all’art. 14 c. 1 lett. i) non sono soggette a concessione o comunicazione, se effettuate con le modalità indicate nei relativi regolamenti;
5) Tutte le esposizioni pubblicitarie non ricomprese nell’autorizzazione di cui all’articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), se visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del
territorio comunale, devono essere comunicate al Comune (o, qualora il servizio di riscossione sia affidato in concessione,) al concessionario secondo la disciplina del presente regolamento.
6) Le convenzioni che attribuiscono al Comune l’amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell’ente che ha l’amministrazione del bene.
7) Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
8) Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune o, qualora il servizio di riscossione sia affidato in concessione, le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
9) In deroga, come previsto dal comma 821, lett. e), art. 1 della Legge n. 160/2019, la domanda non è prevista e risulta assolta da una comunicazione o richiesta, da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell’inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
a. locandine;
b. pubblicità sui veicoli;
c. volantini, depliants;
d. mezzi ed esposizioni pubblicitarie all’interno dei locali o comunque non visibili da luogo pubblico;
e. vetrofanie temporanee;
f. affissioni del servizio pubblico;
g. pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone, ove non esente;
h. tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell’art. 23 del Codice della Strada
D.P.R. 285/1992.
10) In caso di necessità ed urgenza, per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità l’occupazione o l’esposizione può essere effettuata senza la necessità di uno specifico atto concessorio/autorizzatorio. L’interessato ha tuttavia l’obbligo di darne immediata comunicazione al Comune indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata e le motivazioni di necessità ed urgenza. Nelle successive 48 ore, e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, la domanda di concessione/ autorizzazione deve essere presentata con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura normale. Alla domanda è allegato l’eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest’ultima si riterrà abusiva. In ogni caso, resta fermo l’obbligo per l’interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione o esposizione.
11) Per l’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d’atto della denuncia d’inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche di codesto Comune;
12) La collocazione, temporanea o permanente, di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di ordine tecnico ed ambientale comprese quelle del Codice della Strada.
Art. 21 Avvio del procedimento amministrativo
1) Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione per l’occupazione di spazi pubblici o autorizzazione per l’esposizione pubblicitaria inizia con la presentazione della domanda al Comune da inviarsi, di norma per via telematica, in alternativa da consegnarsi presso l’ufficio protocollo o inviare tramite servizio postale.
2) La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione o esposizione pubblicitaria che si intende realizzare. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
3) La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere:
x. Xxx caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso, telefono, mail e pec;
b. Nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso nonchè le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda, telefono, mail e pec;
c. Nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall’Amministratore; nel caso di assenza dell’Amministratore, la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
d. L’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta di occupazione o di installazione del mezzo pubblicitario, oppure, qualora l’installazione avvenga su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l’esposizione pubblicitaria. L’ubicazione del luogo esatto dell’occupazione o di collocazione dell’esposizione deve essere individuato e definito sulla cartografia comunale.
e. L’entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, dell’occupazione o esposizione pubblicitaria oggetto del provvedimento amministrativo;
f. La tipologia dell’occupazione o di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria oggetto della richiesta;
g. Il contenuto del messaggio pubblicitario;
h. L’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;
i. La descrizione particolareggiata dell’occupazione qualora consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto o dell’installazione / esposizione pubblicitaria da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno, corredata da documentazione fotografica od immagini;
j. L’eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi un’attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell’area su cui si svolgerà tale attività;
4) Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
5) Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l’autorizzazione alla effettuazione dell’esposizione pubblicitaria.
6) Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l’indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
7) Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o esposizione pubblicitaria.
Art. 22 Termini per la definizione del procedimento amministrativo
1) Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni (30) dalla data di protocollazione della domanda.
2) In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.
Art. 23 Istruttoria
1) L’ufficio comunale competente al rilascio della concessione / autorizzazione, ricevuta la domanda o la comunicazione di esposizione pubblicitaria avvia il corrispondente procedimento istruttorio, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2) Ove la domanda risulti incompleta il responsabile formula all’interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3) L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4) La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l’integrazione richiesta è presentata all’ufficio.
5) Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell’amministrazione ove, per la tipologia dell’occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri.
Art. 24 Conclusione del procedimento
1) Il responsabile del procedimento nel caso di concessione od autorizzazione determina l’ammontare del canone oppure ne chiede la determinazione all’eventuale Concessionario. L’importo oggetto di determinazione deve essere comunicato al richiedente con l’avvertenza
che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l’archiviazione della pratica. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all’ufficio competente che potrà quindi procedere all’emissione del provvedimento di concessione o autorizzazione. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell’avvenuto pagamento autorizza l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria.
2) Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione/ autorizzazione l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’occupazione di suolo pubblico o afferenti l’esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell’osservanza del piano stabilito.
3) Per i relativi adempimenti, la copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’Ufficio competente al rilascio, all’eventuale soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
Art. 25 Rilascio della concessione o autorizzazione
1) Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all’assolvimento dei seguenti obblighi:
a. Pagamento, se dovute, dell’imposta di bollo ed ogni altra imposta per l’atto;
b. Pagamento dei diritti relativi all’atto, ovvero delle altre spese relative;
c. Rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall’amministrazione;
d. Versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall’ufficio;
e. Pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2) Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L’entità della cauzione è stabilita dall’ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell’occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita nei termini stabiliti dal provvedimento autorizzatorio/concessorio.
3) La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un’altra garanzia, prevista dalla legge.
4) Le concessioni od autorizzazioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del titolare di autorizzazione o concessione di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell’occupazione o pubblicità potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
Art. 26 Contenuto ed efficacia del provvedimento
1) Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
a. la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell’occupazione;
b. la misura ed indicazione dell’area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
c. la durata dell’occupazione
d. l’uso specifico cui la stessa è destinata;
e. gli eventuali obblighi specifici in aggiunta a quelli da regolamento;
f. l’importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone disciplinato dal presente Regolamento.
2) Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
a. La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
b. La misura ed indicazione dell’area pubblica o privata su cui si possa effettuare l’installazione;
c. La durata dell’autorizzazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata;
d. Gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
e. L’importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone disciplinato dal presente Regolamento.
3) La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro solamente previo l’avvenuto pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone dovuto.
Art. 27 Obblighi del titolare di concessione od autorizzazione
1) Il titolare ha i seguenti obblighi:
a. Rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;
b. Non può mutare l’uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
c. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione;
d. Di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l’assetto dell’area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
e. Utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
f. Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibire la richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all’amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
g. Comunicare preventivamente la successiva variazione del messaggio pubblicitario. La mera variazione del messaggio infatti non è soggetta a nuova autorizzazione, ma deve in ogni caso essere comunicata allegando il relativo bozzetto.
h. Mantenere in ottimo stato l’installazione autorizzata, a conservarne l’uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
Art. 28 Revoca, modifica e rinuncia.
1) L’amministrazione può revocare d’ufficio o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, nei seguenti casi:
a. Se non è stato corrisposto, anche parzialmente, il canone previsto;
b. In caso di doppia violazione, nel periodo di validità, per occupazione o esposta pubblicità in misura maggiore rispetto a quella concessa o autorizzata o di altre prescrizioni imposte nel titolo od obblighi di legge o regolamento;
c. Se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi rispetto da quelli per il quale esso è stato concesso;
d. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione o l’installazione pubblicitaria, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti;
e. Per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell’area da parte del Comune. In tal caso, qualora non sia possibile trasferire la concessione / autorizzazione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
f. Qualora il Comune lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell’insanabile pregiudizio a diritti o interessi generali.
2) Se l’occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all’atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento prevista alla lettera e) del precedente comma.
3) Il concessionario può rinunciare all’occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all’amministrazione. La sola interruzione dell’occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4) Se l’occupazione o esposizione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa, ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
Art. 29 Decadenza
1) Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
a) Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive;
b) Il mancato ritiro della concessione/autorizzazione ovvero la mancata occupazione o attivazione della pubblicità richiesta entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe espresse che potranno essere concesse unicamente qualora l’intestatario della concessione/autorizzazione ne faccia richiesta scritta e motivata;
c) La chiusura dell’unità locale o cessazione dell’attività per gli impianti pubblicitari costituiti da insegne di esercizio.
2) L’ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone o il concessionario comunale, qualora il servizio sia affidato in concessione, comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà dichiarato decaduto dalla concessione o autorizzazione. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L’occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
3) La decadenza dalla concessione o autorizzazione è automatica al perfezionarsi del comportamento descritto nella norma. Il Comune per fini di trasparenza dei rapporti giuridici può comunicarla senza formalità particolari con una dichiarazione.
Art. 30 Estinzione
1) Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
a. La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l’avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
b. La sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
c. Il trasferimento a terzi dell’attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria, decorsi trenta giorni dall’avvenuto trasferimento.
Art. 31 Rimozione
1) Il Comune invita, senza formalità, alla rimozione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie abusive, il soggetto che ne sia tenuto.
2) Nel caso di inottemperanza all’invito, il Comune, ai sensi dell’art. 1 c. 822 della L. 160/2019, procede alla rimozione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca. Il costo della rimozione o copertura è posto per legge a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni, l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3) Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto nella misura e con le indennità per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie abusive fino alla completa rimozione.
4) Oltre a quanto previsto dal successivo art. 49 comma 2, lettera a, restano applicabili le sanzioni amministrative per violazione delle normative vigenti.
Art. 32 Subentro nell’attività
1) Il provvedimento di concessione o autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all’esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2) Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l’attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all’amministrazione una domanda con corredata dagli elementi previsti.
3) Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l’attività o l’oggetto trasferito.
4) Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5) Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L’ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
Art. 33 Rinnovo
1) Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2) La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall’Articolo 21 del presente Regolamento.
3) Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4) Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5) Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6) Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.
TITOLO V LE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 34 Gestione del servizio
1) Con decorrenza dal 01/12/2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l’ordine ed il decoro urbano.
2) Gli introiti del canone sulle pubbliche affissioni devono coprire in ogni caso il costo del servizio, la manutenzione e l’installazione di nuovi impianti affissionali.
3) Il servizio delle pubbliche affissioni, è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, diffusi nell’esercizio di attività economiche.
4) Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.
Art. 35 Impianti di proprietà del Comune
1) La superficie minima complessiva è pari a mq 688 come dal Piano generale degli Impianti.
2) L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità, ed è allegato al presente regolamento.
3) Gli impianti esistenti sul territorio rispondono alle effettive esigenze attuali.
4) Qualora non esista una ripartizione degli impianti distinta tra affissioni di natura commerciale e quelle aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica, il servizio avrà comunque cura di destinare, ove possibile, separatamente le varie affissioni, affinchè non si crei eventuale disagio.
Art. 36 Canone sul servizio affissione
1) Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2) La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per periodi di esposizione di 7 giorni, frazione o multipli, è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge n. 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni e/o riduzioni eventualmente previste ed individuate per le diverse tipologie;
3) La tariffa applicabile all’affissione di manifesti è quella standard giornaliera a cui viene applicato un coefficiente moltiplicatore.
4) Il servizio consiste nell’affissione di fogli cartacei, la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
5) Il periodo minimo di esposizione, ai soli fini della tariffazione, è pari a 7 giorni. Ulteriori periodi di esposizioni devono comunque essere multipli del primo periodo.
6) La misura minima di canone comunque dovuto è pari ad € 15,00.
Art. 37 Tariffe e maggiorazioni
1) E’ dovuta una maggiorazione del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.
2) E’ dovuta una maggiorazione del 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è invece applicata una maggiorazione del 100%.
3) E’ dovuta una maggiorazione del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi da lui prescelti.
4) Alle pubbliche affissioni, può essere stabilito nel tariffario un coefficiente moltiplicatore suddiviso per superfici fino ad 1 metro quadrato ed oltre un metro quadrato;
Art. 38 Riduzioni
1) È applicata una riduzione del 50% del canone sul servizio pubbliche affissioni nei seguenti casi:
a. I manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali intendendo per via esclusiva l’assenza di ulteriori soggetti sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
b. I manifesti riguardanti in via esclusiva comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per via esclusiva l’assenza di ulteriori soggetti con scopo di lucro sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
c. I manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purchè privi di soggetti commerciali;
2) Per l’applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile è riconducibile al solo ente promotore. Nel caso in cui l’ente non sia l’unico o principale promotore dell’evento e appaia, invece, evidente dall’impostazione grafica del manifesto, il concorso di società e/o sponsor commerciali le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell’ente promotore, tale requisito non si considera
soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3) Per l’applicazione della riduzione di cui al presente articolo, in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di Enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.
Art. 39 Esenzioni
1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b. gli annunci mortuari affissi nelle bacheche specifiche a ciò destinate e gestite direttamente dalla imprese di pompe funebri;
c. i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
x. x manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Art. 40 Modalità del servizio
1) Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall’ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:
a. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
b. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l’ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
c. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l’ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
d. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
e. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;
f. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;
g. L’ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell’eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
h. Per l’esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è
applicato un canone per diritto di urgenza pari al 20% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 35,00 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato;
i. L’ufficio affissione mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
j. Le affissioni vengono eseguite con cadenza di massimo una volta alla settimana, salvo l’affissione sia richiesta con pagamento dell’urgenza, e sarà cura dell’ufficio comunicare le relative date;
k. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.
Art. 41 Vigilanza
1) L’ufficio affissioni o il Concessionario, qualora il servizio sia gestito in tale forma, oltre alla Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2) Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso compete al comune o al concessionario, se lo stesso esegue le rimozioni, un’indennità pari al doppio del canone.
3) Ai fini della contestazione della violazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.
TITOLO VI I MERCATI – CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI.
Art. 42 Oggetto
1) Ai sensi dell’art.1, comma 837 e seguenti della L.160/2019, il titolo VI del presente Regolamento, disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati Comunali anche in strutture attrezzate.
2) Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 114/98 e del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica, nonché la normativa in materia in vigore.
Art. 43 Presupposto
1) Per l’occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall’occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
2) Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal presente regolamento.
3) La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l’occupazione, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
4) La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.
5) Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.
6) Le tariffe base da applicare sono approvate dalla Giunta Comunale;
7) Per quanto non specificatamente regolamentato in questo titolo si applicano, per quanto compatibili, le altre disposizioni generali del Regolamento Comunale e quelle per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.
Art. 44 Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni
1) L’importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per tipologia, per la durata del periodo di occupazione ed in base alla misura giornaliera di tariffa vigente ed in relazione alle ore di occupazione consentite ed effettuate, secondo la seguente durata ed i seguenti criteri:
a. Fino a 9 ore giornaliere di occupazione si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 0,9 sulla tariffa giornaliera;
b. Oltre le 9 ore giornaliere e fino alle 24 ore si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1 sulla tariffa giornaliera.
c. Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali titolari di posto fisso, è applicato un coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
d. Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), è applicato un coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
e. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, è applicata una maggiorazione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
f. Esclusivamente per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento come definito dal coefficiente moltiplicatore del tariffario.
g. Per le occupazioni dei mercati la cui occupazione si protragga per l’intero anno solare è dovuta una tariffa annuale, da moltiplicare per i metri quadrati di occupazione.
h. Al fine dell’individuazione delle zone, si fa esplicito riferimento a quanto disciplinato dall’art. 4 del presente regolamento;
i. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
Art. 45 Versamento del canone
1) Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un’unica soluzione qualora l’importo dovuto per i giorni di occupazione dell’anno solare in corso sia inferiore a euro 300,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09 qualora l’importo dovuto sia superiore a € 300,00.
2) Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio-consegna della concessione/autorizzazione.
3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato con accredito entro il 31 gennaio di ogni anno.
4) Gli ambulanti spuntisti, qualora non occupino aree già concesse, dovranno eseguire un versamento preventivo sul conto corrente comunale pari alle presenze volute e che verranno decurtate in base alle presenze effettuate fino ad esaurimento degli importi versati e, una volta esaurito, il castelletto dovrà essere nuovamente reintegrato per poter usufruire di nuove occupazioni. È facoltà del Comune stabilire, eventualmente, altri termini e modalità.
Art. 46 Subentro, cessazioni, rimborsi
1) Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l’attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L’ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
2) Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3) Nel caso in cui il titolare della concessione rinuncia alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.
TITOLO VII OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI ED INDENNITÀ’
ART. 47 Attività di accertamento
1) All’accertamento delle violazioni dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Locale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 179 il Responsabile degli uffici competenti o il Concessionario, qualora il servizio sia stato affidato in concessione, e ai quali, con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2) L’avviso di accertamento emesso a seguito di una rilevazione fatta da un soggetto, comunque incaricato dal Comune o dall’eventuale Concessionario, diverso dalle figure individuate al comma 1, rimane a tutti gli effetti valido purchè venga redatto sulla base della rilevazione svolta e della documentazione che questo avrà prodotto (immagini fotografiche etc.).
3) Copia dei verbali redatti dall’organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
4) Il Comune o il Concessionario provvede, nell’ambito dell’attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all’applicazione dell’indennità sostitutiva per le occupazioni o esposizioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute redatto dal Responsabile dell’entrata e con invito ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla stessa notifica.
5) Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.
Art. 48 Occupazioni e diffusione di messaggi abusivi
1) Sono abusive le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie:
a. Realizzate senza la concessione / autorizzazione comunale o con destinazione d’uso diversa o comunque difforme da quella prevista nella concessione / autorizzazione;
b. Occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell’Autorità;
c. Eccedenti lo spazio di occupazione concesso o esposizione pubblicitaria autorizzata;
d. Protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o autorizzazione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
e. Mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
f. Attuate e mantenute in opera durante periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione dell’attività cui sono connesse;
g. Effettuate da persona diversa dal concessionario salvi i casi di subingresso regolarmente avvenuti;
h. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano annuali o permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee tutte le altre. Per le occupazioni annuali o permanenti, la decorrenza si presume comunque effettuata, ai fini della tariffazione, indennità o sanzione, dal primo giorno dell’anno in cui è stata rilevata. Per quelle temporanee a tariffa giornaliera la decorrenza si presume comunque effettuata dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento mentre per quelle temporanee a tariffa mensile la decorrenza si presume comunque effettuata dal primo giorno dell’anno.
i. Il pagamento del canone in nessun modo sana l’occupazione abusiva.
j. Il pagamento del canone in nessun modo sana la diffusione di messaggi non autorizzata.
Art. 49 Sanzioni ed indennità
1) Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (quali l’obbligo di rimozione delle opere abusive e riduzione in pristino dello stato delle cose) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell’osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della Legge n. 160/2019.
2) Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all’articolo 21 del presente regolamento, l’obbligo di corrispondere al Comune:
a. Un’indennità sostitutiva nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%;
b. La sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’indennità di cui alla lettera a);
c. Le sanzioni stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3) In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace all’indennità e alla sanzione di cui al precedente comma del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l’esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
a. Al pagamento delle somme dovute;
b. Alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
c. All’eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
4) Per le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento, comprese le violazioni delle prescrizioni della concessione od autorizzazione, si applica la sanzione pecuniaria compresa fra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 250,00.
5) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento, alla cui determinazione provvede l’ufficio competente o il Concessionario per i servizi affidati in gestione, dandone notizia all’interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all’articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione.
6) L’omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell’importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all’articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.
7) L'omesso versamento del canone comporta la decadenza della concessione come previsto dall’art. 29 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l’occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e, come tali, soggette all’applicazione delle indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti.
8) Resta ferma l’applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell’autorizzazione/concessione.
9) Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di un punto percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
10) L’ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
11) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
12) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell’indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
13) Il pagamento dell’indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l’occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 50 Norme transitorie e finali
1) Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio comunale.
2) In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, come disciplinato dal comma 846, art.1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la gestione dell’accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone di cui al presente regolamento, viene affidata in concessione all’attuale concessionario della riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite in accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni e comunque a condizioni più favorevoli al comune.
3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
4) I mezzi e le diffusioni pubblicitari e le occupazioni esistenti, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, in contrasto con questo regolamento, dovranno essere regolarizzati entro la data del 31/12/2021.
5) In deroga, solo per il primo anno di applicazione del canone e del relativo versamento, e fermo restando le regolarizzazioni di cui al punto precedente, si riterranno valide le occupazioni annuali o ricorrenti e le esposizioni pubblicitarie permanenti precedentemente a ruolo relative le entrate soppresse con il presente regolamento, se ed in quanto compatibili.
6) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti.
7) I regolamenti Cosap e Icp restano applicabili con riferimento alle norme relative all’accertamento, alla riscossione coattiva ed al sistema sanzionatorio per le imposte e tasse/canone dovute fino al 31/12/2020.
ALLEGATO A
PRIMA CATEGORIA
Vie e Piazze comprese nel seguente perimetro:
xxx 0 xxxxxxxx - xxx Xxxx - via X. Xxxxxx - via X. Xxxxx fino a X.xx Dante - via Balilla - via Carducci -via X. Xxxxxxxx - X.xx X. Xxxxxxxxx - xxxxx X. Xxxxxxxxx - via S. M. Maggiore - vicolo Cortina - vicoloTraverso - vicolo Fossalat via Giardino - via Piave (dall'angolo farmacia fino angolo negozio Guaran) -X.xx della Legna - Via Candotti (fino incrocio con via 4 novembre).
SECONDA CATEGORIA
E' la zona compresa nel seguente perimetro:
xxx xxxxx Xxxx (xxxx'xxxxxxxx xxx xxx X.X. Xxxxxxxx - via 4 novembre) fino all'incrocio con via Isonzo – via Isonzo - X.xx Giardino - via M.te Canin, costeggia la ferrovia ed interseca xxxxx Xxxxxxxx - xxxxx Xxxxxxxx -xxx Xxxxxxx - via Mazzini.
TERZA CATEGORIA
Alla terza categoria appartiene il rimanente territorio: tutte le altre vie del capoluogo e rimanente territorio del Comune comprese le frazioni e nuclei abitati.