BONIFICA AREA SUPERFICIALE DELL’EX STABILIMENTO INDUSTRIALE ISOCHIMICA
BONIFICA AREA SUPERFICIALE DELL’EX STABILIMENTO INDUSTRIALE ISOCHIMICA
LOCALITA' PIANODARDINE - AVELLINO - AREA ASI
- 2° LOTTO FUNZIONALE – RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI
COMUNE DI AVELLINO
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
(articolo 43 del regolamento D.P.R. 207/2010)
euro | |||
a) b) c) | Importo lavori (soggetto a ribasso) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza Oneri supplementari della sicurezza | € € € | 1.957.255,96 2.707,06 299.397,14 |
1) | Totale (a + b + c) | € | 2.259.360,16 |
d) | Somme a disposizione dell’amministrazione | € | 682.074,12 |
2) | Totale progetto (1 + d) | € | 2.941.434,28 |
Responsabile del Procedimento Progettisti
ing. Xxxxx X. X. Cicalese arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Sommario
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI E SERVIZI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 6
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 6
Art. 2 - Ammontare dell’appalto 7
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto 7
Art. 4 - Categorie dei Servizi e lavori 8
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 8
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 8
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 8
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 8
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ed obblighi dell’appaltatore 9
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore 10
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore - direttore tecnico 10
Art. 11 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini 11
Art. 12 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 11
CAPO 3 -TERMINI PER L’ESECUZIONE 11
Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori 11
Art. 14 -Termini per l'ultimazione dei lavori 12
Art. 15 – Proroghe 12
Art. 16 - Sospensioni dei Lavori 12
Art. 17 - Penali in caso di ritardo 13
Art. 18 – Programma esecutivo della prestazione 13
Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 14
Art. 20 - Risoluzione del contratto 14
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI 15
Art. 21 – Servizi e Lavori “a misura” 15
Art. 22 – Servizi e Lavori “a corpo” 15
Art. 23 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 16
CAPO 5 -DISCIPLINA ECONOMICA 16
Art. 24 – Anticipazione 16
Art. 25 - Pagamenti in acconto 16
Art. 26 - Pagamenti a saldo 17
Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 17
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 18
Art. 28 - Cauzione provvisoria, obblighi assicurativi e garanzie per la partecipazione alla procedura 18
Art. 29 - Garanzia definitiva 19
Art. 30 – Riduzione delle garanzie 20
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 20
Art. 31 Variazione dei lavori 20
Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi servizi e lavori e nuovi prezzi 21
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 21
Art. 33 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 21
Art. 34 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 22
Art. 35 - Piano sostitutivo delle misure di sicurezza 22
Art. 36 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza 23
Art. 37 - Piano operativo di sicurezza 23
Art. 38 - Piano di lavoro 23
Art. 39 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 24
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 24
Art. 40 - Subappalto 24
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 25
Art. 41 - Accordo bonario 25
Art. 42 - Definizione delle controversie 25
Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 25
Art. 44 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 26
Art. 45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 27
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER LE VERIFICA DI CONFORMITÀ 27
Art. 46 - Verifiche, ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 27
Art. 47 - Termini per l’accertamento della regolare esecuzione 28
Art. 48 - Collaudo 28
Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati 29
CAPO 12 - NORME FINALI 29
Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 29
Art. 51 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 30
Art. 52 - Custodia del cantiere 30
Art. 53 - Cartello di cantiere 31
Art. 54 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 31
Art. 55 - Tracciabilità dei pagamenti 31
Art. 56 – Spese contrattuali, imposte, tasse 31
Art. 57 - Trattamento dei dati personali 32
CAPO 13 - NORME GENERALI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E SERVIZI 32
Art. 58 - Prescrizioni relative ai lavori in genere 32
Art. 59 - Personale dell’Appaltatore 32
Art. 60 -Osservanza delle leggi, dei regolamenti e della normativa tecnica 33
Art. 61 - Danni di forza maggiore 33
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE 34
CAPO 14 – DESCRIZIONE DEI LAVORI E SERVIZI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI 34
Art. 62 - Descrizione sommaria dei lavori e servizi 34
Art. 63 – Modalità di svolgimento dei lavori e servizi 34
CAPO 15 - PRESCRIZIONI PER l’ESECUIZIONE DI NOLI E TRASPORTI 34
Art. 64 - Prescrizioni Tecniche per l'esecuzione di Noli e Trasporti 34
Art. 65 – Tecnica del glove-bag 35
Art. 66 – Smaltimento rifiuti 36
Art. 67 – Modalità di allontanamento dei “RCA” dall'area di lavoro 36
Art. 68 – Incapsulamento permanente dei rifiuti contaminati da amianto 37
Art. 69 – Geomembrana in polietilene ad alta densita’ (PEAD/HDPE) in fogli lisci 37
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti (decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici – d’ora in avanti “Regolamento generale”, per la parte ancora in vigore;
- d.P.R. n. 34 del 2000: decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 200, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici -19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI SERVIZI E LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e servizi (d’ora in avanti “Lavori”) necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “BONIFICA AREA SUPERFICIALE DELL’EX STABILIMENTO INDUSTRIALE ISOCHIMICA, LOCALITA' PIANODARDINE, COMUNE DI AVELLINO, AREA ASI - 2° LOTTO FUNZIONALE – RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI”. CUP G38C16000080003.
b) ubicazione: Comune di Avellino – Zona ASI, località Pianodardine.
3. L’appalto è finanziato con Fondi Regionali di cui al Delibera della Giunta Regionale Campania n. 471 del 15/10/2014 «Interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dell'area dello Ex stabilimento Isochimica - Approvazione schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, tra Regione Campania e Comune di Avellino – Determinazioni». L’importo complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, ammonta ad € 2.259.360,16 oltre I.V.A., di cui € 302.104,20, per costi relativi della sicurezza, stimati ed individuati ai sensi del Tit. IV, capo 1, del D. lgs. n°81/2008, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi del pt.4.1.4. dell’all. XV del medesimo D. Lgs.
4. L’intervento dovrà essere realizzato in un sito probabilmente contaminato da amianto censito, con codice sito 4008C502, nell’anagrafe dei Siti da Bonificare (ASB) del Piano Regionale di Bonifica, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013 e pubblicato sul BURC n. 30/2013;
5. Il Comune di Avellino non è proprietario dell’area dell’ex opificio industriale Isochimica e risulta ancora in corso una controversia giudiziaria tra Curatela Fallimentare ed ASI per la definizione della proprietà. Pertanto i predetti lavori verranno realizzati in danno a detti soggetti.
6. Con atto, notificato in data 17/06/2013 dal Corpo Forestale dello Stato presso la sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Avellino, il Sindaco del Comune di Avellino veniva nominato custode giudiziario dell’area ex Isochimica. In seguito la Procura della Repubblica, con nota prot. 1082/UDCP/Gab./VCG del 04/03/2014, nominava quale custode giudiziario dell’area, in aggiunta al Sindaco di Avellino, anche il Presidente della Giunta Regionale Campania.
7. Gli interventi da effettuare, compiutamente descritti negli elaborati tecnici allegati, saranno eseguiti in danno al “Soggetto obbligato” dal “Soggetto attuatore”; che, ai sensi dell’articolo 3 - Criteri, indirizzi ed obblighi del Comune di Avellino – dell’Accordo tra Comune di Avellino e Regione Campania approvato con Delibera della Giunta Regionale Campania n. 471 del 15/10/2014, è individuato nel Comune di Avellino. Pertanto, in attuazione di detto Accordo, il Settore Ambiente del Comune di Avellino, ha predisposto gli atti necessari per l’attivazione e l’esecuzione delle attività previste.
8. Lo stabilimento si estende su un’area di circa 42.000 mq di cui circa 20.000 sono coperti. Per la descrizione dettagliata degli edifici e delle strutture che contraddistinguono l’ex stabilimento, nonché dell’assetto geolitologico ed idrogeologico si rimanda al documento “Piano di caratterizzazione dell’Ex Area Industriale Isochimica” redatto dal gruppo Ingegneria Ambientale dell’ARPAC nel Marzo 2004 di cui all’Allegato 2 del Piano di Caratterizzazione Integrativo.
9. L’attività dell’ex opificio, entrato in funzione nell’anno 1983, era finalizzata alla produzione e messa in opera di isolamenti chimici termo-acustici in sostituzione dei materiali a base di amianto e lana di vetro provenienti da vecchie carrozze ferroviarie. A seguito della delibera della Giunta Municipale di Avellino, n. 2746 del 09/09/1988, l’azienda Ex Isochimica S.p.A. viene definita insalubre di 1° classe e, successivamente, con Ordinanza Sindacale n. 4396 viene sospesa temporaneamente l’attività dello stabilimento iniziata nel 1982. In seguito, con perizia tecnica del 1989, viene accertato un indebito
smaltimento di rifiuti tossici e nocivi non autorizzati. Attualmente sull’area, abbandonata, non si svolge alcuna attività produttiva.
10. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori e le elaborazioni tecniche necessarie per realizzare le opere di progetto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste negli elaborati di progetto, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
11. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole tecniche di settore e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 (Integrazione del contratto) del codice civile.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito come segue:
Importi in euro | Colonna 1) | Colonna 2) | Colonna 1) + 2) | ||
N. A corpo a) Importo esecuzione servizi b) Importo esecuzione lavori | A misura € 0 € 1.957.255,96 | TOTALE | |||
TOTALE (a + b) | € | 1.957.255,96 | |||
c) | Oneri per attuazione piani di sicurezza | € 2.707,06 | |||
d) | Oneri supplementari della sicurezza | € 299.397,14 | |||
TOTALE (c + d) | € 302.104,20 | ||||
IMPORTO TOTALE (a + b + c + d) | € | 2.259.360,16 |
2. L’importo contrattuale è costituito dal Totale (a + b) indicato nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, aumentato degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (c + d), non soggetto a ribasso ai sensi di quanto previsto dal pt. 4.1.4 dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.
3. Il costo della manodopera risulta essere di € 577.881,53 (pari al 29,484 %).
4. L’importo posto a base di gara è determinato, sulla base del prezziario Regione Campania 2018, mediante apposito computo estimativo, e relativo elenco dei prezzi unitari contenente la descrizione dei singoli elementi costituenti la complessiva prestazione, con l’indicazione del relativo prezzo unitario.
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 2, pt. 2.2 del Disciplinare di Gara.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice e le condizioni previste dal presente capitolato.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi unitari di progetto.
Art. 4 - Categorie dei Servizi e lavori
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 7 e 8 del Regolamento DPR n. 207/2010 sono riportati di seguito:
Lavorazione | Ctg. | Cl. | Qualific. ob - bligatoria (si/ no) | Importo ( €) | % | Prevalente o scorporabile | Subap- paltabile |
Rimozione rifiuti | OG12 | IV | Si | 2.259.360,16 | 100,00 | Prevalente | Si |
2. Ai sensi dell’art. 61 del Regolamento generale D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto DPR, i lavori sono classificati nel seguente modo:
CATEGORIA PREVALENTE: OG 12: “opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”.
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. La categoria di cui all’art. 4 comma 2 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al d.P.R. n. 207 del 2010.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale;
c) gli elaborati scritto-grafici costituenti il “Piano di rimozione dei rifiuti abbandonati nell’area dell’ex Stabilimento Isochimica – 2° lotto funzionale”, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XV allo stesso decreto;
e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
f) l’elenco dei prezzi unitari;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui all’art. 103 del Codice dei contratti e ss.mm.ii..
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n. 50/2016;
b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010;
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) le tabelle di riepilogo dei lavori, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e dell’eventuale subappalto (ove e se consentito dalla legge) e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei servizi e lavori, nei limiti e nel rispetto dell’art. 311 del DPR n. 207/2010 e, se e per quanto applicabile, dell’art. 106 del Codice dei contratti;
b) le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ed obblighi dell’appaltatore
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore con la sottoscrizione del presente Capitolato dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. Ai sensi dell’art. 100 del Codice i soggetti partecipanti al presente bando devono obbligatoriamente presentare una dichiarazione di disponibilità, resa da uno o più impianti autorizzati allo smaltimento di materiali contenenti e/o contaminati da amianto, ad accettare presso gli stessi tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni oggetto del presente bando.
4. Ai sensi del comma 5, dell’articolo 212 D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, è requisito obbligatorio per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. In particolare, data la tipologia e l’importo dell’intervento è necessaria l’iscrizione presso il Registro Ambientale alla categoria 10B classe C.
5. L’aggiudicatario dell’appalto si impegna ad eseguire i lavori di rimozione dei rifiuti, le analisi necessarie post rimozione, la compilazione di apposite schede, e tutto quanto necessario secondo quanto disposto dalle linee guida per i Comuni in materia di rimozione dei rifiuti abbandonati abusivamente e per gli interventi di dissuasione e prevenzione del fenomeno dei roghi tossici approvate dall’ARPA Campania con Delibera n. 355 del 29/4/2013 e dalla Regione Campania con Delibera della Giunta Regionale n. 169 del 03/06/2013 pubblicata sul Burc n. 35 del 24 giugno 2013.
6. Ai sensi dell’art. 13 dell’Accordo sottoscritto tra regione Campania e Comune di Avellino, approvato dalla Regione con Deliberazione Giunta Regionale n. 471 del 15/10/2014 e dal Comune di Avellino con Delibera di
Giunta Comunale n. 359 del 06/11/2014, il soggetto aggiudicatore della gara dovrà impegnarsi a rispettare i dettami e le prescrizioni contenute nel Protocollo di Legalità, sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007 e pubblicato sul Burc del 15/10/2007 n. 54, nonché a quanto stabilito nella legge
n. 190/2012; norme che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
7. Ai sensi dell’art. 256 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro da sottoporre alla compente ASL al fine di acquisirne il nulla osta.
8. Tutte le eventuali analisi, ed i relativi costi, necessari al piano di campionamento di tutti i rifiuti da trasferire in discarica e delle matrici suolo, sedimento ed acque superficiali al fine della classificazione e/o dell’attribuzione del codice CER per il successivo conferimento a discarica e/o per l’attestazione di restituibilità delle aree sono a totale e completo carico della ditta aggiudicataria. Con la sottoscrizione del presente atto, che è parte integrante del contratto da sottoscrivere con l’Ente aggiudicante, la ditta aggiudicatrice dichiara di accettare integralmente il presente disposto.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei contratti.
2. Qualora si venisse a conoscenza di situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relativamente ad un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 dello stesso Decreto non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione potrà essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto. Dette disposizioni si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.
Qualora la mandante risulti oggetto di informativa antimafia essa può essere sostituita, senza coinvolgere l’intero raggruppamento, solo prima della stipula del contratto.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore - direttore tecnico
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto e secondo le indicazioni del disciplinare di gara; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, unitamente alla trasmissione del conto dedicato relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari normativa antimafia (legge 136/10 e DL 187/2010) e ss.mm.ii..
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Art. 12 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
CAPO 3 -TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 5 del DM n. 49 del 07.03.2018 dopo la stipula del contratto l’avvio della prestazione è disposta dal Direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, con la redazione di apposito verbale di cui al comma 2 dell’art. 5 del DM n. 49 del 07.03.2018, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presentasse per la sottoscrizione del predetto verbale di avvio dell’esecuzione del contratto la Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma ogni altra azione al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. In questo caso la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare i servizi, lavori e forniture al secondo in graduatoria o, eventualmente, di indire una nuova procedura per l’affidamento dell’appalto nell’ambito della quale l’aggiudicatario è escluso in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del DM n. 49 del 07.03.2018 non appena divenuto efficace il provvedimento di
aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Art. 14 -Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 200 (DUECENTO) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’area.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e/o ordinari impedimenti che possono influire sull’andamento dell’appalto.
Art. 15 – Proroghe
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattualmente previsto, può richiedere la concessione di una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 15 giorni alla scadenza, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardiva richiesta.
3. La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata da una relazione e dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dell’esecuzione.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P., entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dell’esecuzione se questi non si esprime entro 5 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dell’esecuzione se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 15 giorni e di 5 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 7 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
Art. 16 - Sospensioni dei Lavori
1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 10 del DM n. 49 del 07.03.2018 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1,del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei
mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del MD n. 29 del 07.030.2018, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate delle prestazioni oggetto del contratto.
Art. 17 - Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione della prestazione oggetto del contratto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio della prestazione rispetto alla data fissata nel verbale di cui all’art. 5 del DM n. 49 del 07.03.2019, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di recedere dal contratto;
b) nella ripresa della prestazione contrattuale seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dell’esecuzione con l’apposito verbale;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dell’esecuzione per la ripetizione di parti della prestazione ritenute non accettabili o non conformi alle clausole contrattuali.
Art. 18 – Programma esecutivo della prestazione
1. Ai sensi dell’art. 5 del DM n. 49 del 07.03.2019, entro massimo 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dell’esecuzione, l'appaltatore predispone e consegna al direttore dei lavori, avendo quale riferimento il Cronoprogramma riportato nel progetto, un proprio programma esecutivo dei lavori da espletare, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali e propria organizzazione lavorativa; tale programma, coerente con i tempi contrattualmente previsti per l’ultimazione, deve riportare, per ogni parte della prestazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento economico.
2. Il programma così predisposto deve essere approvato dalla direzione dell’esecuzione, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
3. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione della prestazione, e, in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte e/o laboratori estranei al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento della prestazione, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sulle aree comunque interessate dalle attività; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione
appaltante;
d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento, eventualmente integrato ed aggiornato.
Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio della prestazione, della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della sua ritardata ultimazione:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell’esecuzione, o dal RUP o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore stesso, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
e) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dell’esecuzione, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del Contratto.
Art. 20 - Risoluzione del contratto
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. Trovano applicazione gli artt. da 108 a 110 del Codice dei contratti, relativamente a tutte le cause di risoluzione, obblighi e provvedimenti consequenziali alla risoluzione, procedure di affidamento in caso di fallimento e/o risoluzione.
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI
Art. 21 – Servizi e Lavori “a misura”
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali di cui all’articolo 3 del presente capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, come evidenziati al rigo c) della tabella per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 22 – Servizi e Lavori “a corpo”
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, può essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 8, comma 5 del Regolamento di cui al DM n. 49 del 07.03.2019. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 2, rigo c), sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di
progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
5. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 2, colonna c), sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 23 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 5 -DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 24 – Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 25 - Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00).
2. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del DM n. 49 del 07.03.2019 che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 14, comma 1 lett. d) del DM n. 49 del 07.03.2019, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale
4. Ai sensi dell’articolo 14 del Dm n. 49/2018 qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
5. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
6. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d);
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 10 (dieci) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008,
n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
Art. 26 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore costituisca apposita cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'articolo 103, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 235 del Regolamento generale.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 28 - Cauzione provvisoria, obblighi assicurativi e garanzie per la partecipazione alla procedura
1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 1, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il garante nel corso della procedura dovrà, su richiesta della stazione appaltante, procedere a rinnovare la garanzia per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia dovrà coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo viene ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Inoltre, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico dichiara, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
8. La stazione appaltante, all’atto della comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari provvederà, contestualmente nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al presente comma1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
Art. 29 - Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
2. L'appaltatore, ai sensi del predetto comma, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.
3. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
4. La presente stazione appaltante hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Inoltre si potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La mancata costituzione della garanzia, di cui ai comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei commi 1 e 2 del presente Capitolato, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La garanzia di cui al comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
9. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente punto, ai sensi del comma 8 dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, deve essere stipulata in modo da assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale ed è pari al cinque per cento della somma assicurata trattandosi di opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
10. Le fideiussioni dovranno essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
11. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 30 – Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie, così come da indicarsi nel bando di gara e relativo disciplinare, conformemente alle norme di legge.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 31 Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 8 del DM n. 49/2018 e dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs n. 50/2016 non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza di cui al Capo 8 con i conseguenti adempimenti.
Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi servizi e lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3 del presente Capitolato.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del predetto articolo 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 8 dell’articolo 14 del DM n. 49 del 07.03.2019.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 33 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di avvio delle prestazioni se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) il piano sostitutivo delle misure di sicurezza;
d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere.
3. In base all’articolo 256 del D.lgs 81/2008 l’impresa esecutrice, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta IL PIANO DI LAVORO, se ricorrono gli estremi previsti dalla normativa vigente, alla competente ASL al fine dell’acquisizione del relativo nulla osta.
4. In relazione alla forma giuridica dell’appaltatore gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere assolti dai soggetti a ciò obbligati ai sensi di legge.
Art. 34 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle prestazioni affidate;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare le attività se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 39, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 41, 42, 43 o 44.
5. L’appaltatore nel caso ricorresse la necessità di presentare il Piano di Lavoro alla competente Asl è tenuto a rispettare pedissequamente tutte le indicazioni e prescrizioni in esso contenute. Inoltre, dovrà acconsentire che, periodicamente, secondo quanto disposto dal direttore dei lavori, vengano effettuate visite in cantiere da parte di ASL e Dipartimento Arpac di Avellino.
Art. 35 - Piano sostitutivo delle misure di sicurezza
1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro quindici giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifica la presenza di pluralità di imprese per cui si rende obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, si procederà alla redazione dei necessari POS.
Art. 36 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza
1. L’appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
Art. 37 - Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dell’esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi del Decreto n. 81/2008 l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo cui all'articolo 41, deve essere aggiornato se è successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
Art. 38 - Piano di lavoro
1. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori, predispone un piano di lavoro ai sensi dell’articolo 256 del D.Lgs. n. 81/2008 e del precedente art. 8, coma 7, relativo alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
3. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254 del D.Lgs. n. 81/2008, delle misure di cui all'articolo 255 del predetto decreto, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
j) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
4. Copia del piano di lavoro dovrà essere inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.
5. L'invio della documentazione di cui al comma 3 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250 del D. Lgs 81/2008.
6. Copia del Piano di Xxxxxx approvato dalla competente ASL dovrà essere consegnata al Comune di Avellino prima dell’avvio delle operazioni comprese nel documento stesso.
7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
8. La mancata ed incerta osservanza delle norme fondamentali suddette, qualora comporti la emissione di parere negativo degli organi competenti all’approvazione del documento di cui sopra, con conseguente ritardo nell’ avvio dei lavori programmato, equivarrà alla constatazione di assoluta incapacità della impresa a condurre i lavori, e in base a ciò potrà essere liquidata per imperizia, a giudizio insindacabile della D.L.
Art. 39 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 40 - Subappalto
1. Nell’ambito delle distinte parti dell’appalto l’eventuale subappalto, ove consentito, è comunque regolato dalle norme di cui all’art. 105 del Codice dei contratti.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 41 - Accordo bonario
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e può dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n.50 del 2016.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
3. L’appaltatore che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l’avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo anche qualora siano decorsi i termini di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n.50 del 2016 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Art. 42 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 43 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Tribunale di Avellino competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione della quota di lavori oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se le prestazioni sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se le prestazioni sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dell’esecuzione, per suo tramite il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale degli eventuali subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 44 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL INPS
- XXXXX XXXXX, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 30 del dlgs 50/2016, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
4. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore non risulti in regola, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione dello stesso. In caso di permanenza dell’irregolarità del DURC la Stazione appaltante pronuncierà la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
5. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del compenso spettante all’appaltatore trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
Art. 45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni di cui al contratto;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione delle attività affidate o mancata ripresa delle stesse da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dell’attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli obiettivi del servizio nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell’esecuzione, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza ove nominato;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
m) nei casi di cui al precedente art. 20 del presente capitolato speciale d’appalto.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108 e 109, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER LE VERIFICA DI CONFORMITÀ
Art. 46 - Verifiche, ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. Nel corso delle lavorazione l’Amministrazione può in ogni momento, anche con il supporto di ASL, ARPAC o altri Enti e/o istituzioni, procedere ad una verifica della correttezza delle lavorazioni.
2. Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori, procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Detto accertamento potrà avvenire anche mediante l’ausilio della competente ASL ed Xxxxx ai quali l’impresa appaltatrice dovrà fornire tutte le attrezzature, DPI, strumenti e prove richieste.
Entro 30 giorni dal sopralluogo, effettuato in seguito alla richiesta dell’impresa, il direttore dei lavori redige la relazione di conclusione dei lavori e la trasmette all’organo di collaudo al fine di procedere con le attività di competenza.
3. Tutte le spese inerenti le analisi, le indagini e gli accertamenti da effettuarsi prima, durante e dopo i lavori, come disciplinato dall’art. 8 del presente Capitolato, verranno assolte dalla ditta aggiudicataria dei lavori.
4. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
5. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, e deve essere garantito per la durata minima di almeno 12 mesi.
Art. 47 - Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
1. La relazione di conclusione delle lavorazioni dovrà essere emesso entro 30 giorni dall’esecuzione del sopralluogo finale richiesto dalla ditta aggiudicataria.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Art. 48 - Collaudo
1. Ai sensi dell’art. 102 - comma 2 - del D.Lgs 50/2016, il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
2. L’eventuale collaudo dovrà essere effettuato secondo quanto disposto dal Titolo X - Collaudo dei lavori del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, artt. da 215 a 238.
2. Decorso il termine fissato dalla Legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della Legge e dell'articolo 101
del Regolamento.
3. Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dell’esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, richiedendo al direttore dell’esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle opere o dai computi. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’e- secuzione di aggiunte o variazioni non ordinate per iscritto con le modalità di legge;
b) movimenti di terra da eseguire con tutti i più moderni e perfezionati impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, con ogni apprestamento utile in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni a termini di contratto;
d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
e) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
f) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
g) osservare le prescrizioni delle vigenti normative in materia di:
- esecuzione di analisi di laboratorio atte ad effettuare il monitoraggio ambientale e la caratterizzazione delle matrici ambientali;
- i laboratori da utilizzare per l’esecuzione delle analisi devono avere specifico accreditamento;
- caratterizzazione dei rifiuti, rimozione e trasporto in discarica autorizzata;
- Per il campionamento e la caratterizzazione dei rifiuti si dovrà procedere secondo il protocollo tecnico-scientifico elaborato dal C.U.G.R.I. e riportato come Elaborato 1.1;
- provvedere alla confezione ed all’invio di campioni, per le controanalisi che dovranno essere effettuati dalle Autorità Competenti;
h) corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
i) rilasciare dichiarazione alla Stazione Appaltante di aver sottoposto tutti i lavoratori dipendenti a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano.
2. la ditta aggiudicataria, inoltre, si obbliga ad effettuare tutte le operazioni di seguito descritte ed a sostenere i costi da esse derivanti. In particolare:
a) ai sensi dell’art. 100 del Codice i soggetti partecipanti al presente bando devono obbligatoriamente presentare una dichiarazione di disponibilità, resa da uno o più impianti autorizzati allo smaltimento di materiali contenenti e/o contaminati da amianto, ad accettare presso gli stessi tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni oggetto del presente bando.
b) ai sensi del comma 5, dell’articolo 212 D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, è requisito obbligatorio per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. In particolare, data la tipologia e l’importo dell’intervento è necessaria l’iscrizione presso il Registro Ambientale alla categoria 10 B in classe C.
c) si impegna ad eseguire i lavori di rimozione dei rifiuti, le analisi necessarie post rimozione, la compilazione di apposite schede, e tutto quanto necessario secondo quanto disposto dalle linee guida per i Comuni in materia di rimozione dei rifiuti abbandonati abusivamente e per gli interventi di dissuasione e prevenzione del fenomeno dei roghi tossici approvate dall’ARPA Campania con Delibera n. 355 del 29/4/2013 e dalla Regione Campania con Delibera della Giunta Regionale n. 169 del 03/06/2013 pubblicata sul Burc n. 35 del 24 giugno 2013.
d) ai sensi dell’art. 13 dell’Accordo sottoscritto tra regione Campania e Comune di Avellino, approvato dalla Regione con Deliberazione Giunta Regionale n. 471 del 15/10/2014 e dal Comune di Avellino con Delibera di Giunta Comunale n. 359 del 06/11/2014, il soggetto aggiudicatore della gara dovrà impegnarsi a rispettare i dettami e le prescrizioni contenute nel Protocollo di Legalità, sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007 e pubblicato sul Burc del 15/10/2007 n. 54, nonché a quanto stabilito nella legge n. 190/2012; norme che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
e) ai sensi dell’art. 256 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro da sottoporre alla compente ASL al fine di acquisirne il nulla osta.
f) le eventuali analisi, ed i relativi costi, necessari al campionamento delle matrici suolo, rifiuti, sedimento e acque superficiali al fine dell’attestazione di restituibilità delle aree sono a totale e completo carico della ditta aggiudicataria.
Art. 51 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dell’esecuzione, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al Direttore dell’esecuzione le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dell’esecuzione.
Art. 52 - Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 53 - Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
3. Apposizione di cartellonistica di sicurezza lungo tutta la recinzione sterna del sito ex Stabilimento Isochimica evidenziante il PERICOLO AMIANTO ed il DIVIETO DI ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI.
Art. 54 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art. 55 - Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 21, comma 4.
2. In tutti i casi di inadempienza trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge, nonché, nelle fattispecie previste dalla norma, la facoltà di risoluzione del contratto.
Art. 56 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione del contratto;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
e) le spese inerenti l’eventuale predisposizione del piano di lavoro con tutti i conseguenti oneri;
f) le spese inerenti i DPI da fornire oltre che a tutti i soggetti che prenderanno parte ai lavori anche alla
direzione dei lavori, al responsabile per la sicurezza, ecc. ed a ogni altro soggetto autorizzati dalla D.L. per l’ingresso al cantiere;
g) le spese inerenti tutti i prelievi e le analisi;
h) le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20).
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni oggetto dell'appalto.
5. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 57 - Trattamento dei dati personali
1. Ai fini e per gli effetti della Legge 675/96 e il D.Lgs 196/2003 la stazione Appaltante si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.
2. L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
CAPO 13 - NORME GENERALI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E SERVIZI
Art. 58 - Prescrizioni relative ai lavori in genere
1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica e saranno uniformati alle prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli del presente Capitolato, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione dell’esecuzione.
2. L’Impresa, per la tutela del proprio tornaconto, può proporre, previa acquisizione del nulla osta della Direzione dei Lavori, di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più opportuno, salvo il rispetto delle prescrizioni capitolari, compatibilmente con la durata dei lavori e con quanto stabilito dall’organigramma dei lavori, da essa redatto, controllato ed approvato preventivamente all’inizio dei lavori stessi dalla Direzione dell’esecuzione.
Art. 59 - Personale dell’Appaltatore
1. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’entità delle prestazioni da eseguire ed ai termini di esecuzione stabiliti dal programma dei lavori. Dovrà altresì essere formato ed informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
2. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
3. L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
4. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.
5. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.
6. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
Art. 60 -Osservanza delle leggi, dei regolamenti e della normativa tecnica
1. L’appaltatore è tenuto alla piena osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative in materia di igiene, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) del protocollo ISPRA INAIL avente ad oggetto “Valutazioni del rischio associato all’inalazione di polveri e vapori, in ambienti aperti o confinati, nei siti di bonifica”;
f ) delle leggi e normative in materia di gestione dei rifiuti;
g) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
h) delle Tavole di progetto;
i) di tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Disciplinare di Gara.
Art. 61 - Danni di forza maggiore
1. Qualora si verifichino danni di forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, pena decadenza, entro cinque giorni dal loro verificarsi.
2. L’indennizzo per i danni è limitato al ripristino delle opere danneggiate valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto, oltre quegli oneri, valutati con prezzi di mercato al momento del verificarsi dell’evento dannoso, indispensabili per il predetto ripristino.
3. Le misurazioni delle opere avverranno con le modalità di cui al Capitolato Generale, art. 20, comma 5. Non sarà corrisposto alcun indennizzo se i danni sono provocati da concorso dell’Appaltatore o dal suo personale dipendente o di cui è tenuto a rispondere.
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 14 – DESCRIZIONE DEI LAVORI E SERVIZI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI
Art. 62 - Descrizione sommaria dei lavori e servizi
1. I lavori e servizi, meglio illustrati negli elaborati di progetto, si possono riassumere come di seguito descritto salvo più precise indicazioni che, all’atto dell’esecuzione, potranno essere impartite dalla direzione Lavori:
a) Attività preliminari, sistemazione dell’area;
b) Rimozione e smaltimento dei rifiuti con eventuali contaminazioni in amianto presenti nell’aera;
c) Relazione descrittiva.
Tutte le attività dovranno essere svolte secondo i più moderni e perfezionati strumenti e mezzi meccanici, di produttività e numero tale da assicurare la tempestiva ultimazione delle prestazioni richieste eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni stabilite nelle presenti Specifiche Tecniche.
Le attività oggetto delle presenti Specifiche Tecniche dovranno essere eseguite da personale specializzato ed opportunamente istruito utilizzando strumentazione e procedure di sicurezza adeguate alle attività da svolgersi che dovranno essere contenute e descritte nel P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) e nel Piano di Xxxxxx che l’Affidatario dovrà, prima dell’avvio delle attività, redigere e consegnare agli organi competenti e al Committente per l’approvazione.
Art. 63 – Modalità di svolgimento dei lavori e servizi
1. Per le modalità di svolgimento dei lavori l’appaltatore deve rigorosamente attenersi a quanto riportato negli elaborati di progetto che qui si intende integralmente riportato e da considerarsi parte integrante del presente capitolato.
Prima di dar corso alle attività deve essere allestita un’area di cantiere secondo quanto riportato nel piano di sicurezza allegato.
L’Affidatario dovrà provvedere a predisporre, se necessaria, una recinzione provvisoria intorno all’area logistica di cantiere; tale recinzione dovrà essere realizzata con pannelli in rete elettrosaldata e appoggio in blocchi di cls prefabbricato e resterà sul sito per il tempo necessario allo svolgimento delle attività.
All’esterno della recinzione provvisoria intorno all’area logistica di cantiere dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza prevista per legge.
Preliminarmente all’inizio delle attività di campo si dovrà inoltre verificare l’accessibilità a tutte le zone di indagine. In relazione allo stato di fatto l’Affidatario dovrà procedere all’eventuale realizzazione di piste di accesso, anche tramite eventuale decespugliamento e successiva gestione e smaltimento degli sfalci prodotti.
CAPO 15 - PRESCRIZIONI PER l’ESECUIZIONE DI NOLI E TRASPORTI
Art. 64 - Prescrizioni Tecniche per l'esecuzione di Noli e Trasporti
1. Noleggi. I noleggi rientrano tra gli oneri generali a carico dell'Appaltatore. Le macchine, gli attrezzi, i materiali, devono essere in perfetto stato di efficienza e completi degli accessori per il loro impiego.
2. I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni. Per quanto concerne le attrezzature ed i macchinari l'Appaltatore dovrà curare la loro omologazione secondo le norme e leggi vigenti sia per quanto riguarda l'utilizzo che per quanto concerne le verifiche ed i collaudi. Per quanto riguarda i ponteggi d'opera e strutturali, devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative e leggi in materia di sicurezza.
3. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza. Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.
4. Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi. I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.
5. Trasporti. Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo funzionante. Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell'automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo. Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente. Per le norme generali riguardanti il trasporto dei materiali si veda il d.P.R. 7 gennaio 1956, capo VII e successive modificazioni.
6. Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibile utilizzando mezzi adeguati ai diametri alle lunghezze dei tubi da movimentare, evitando rotture, crinature, lesioni o danneggiamenti dei materiali.
Art. 65 – Tecnica del glove-bag
Questa tecnica si caratterizza per eventi critici, pertanto, deve essere eseguita con la massima attenzione e da personale altamente qualificato ed esperto, per evitare le probabilita di accadimento dell’evento negativo. Prima di utilizzare la tecnica di glove-bag, si dovra procedere ad una accurata pulizia dei manufatti da scoibentare, mediante aspiratori portatili. Nell’immediata vicinanza del glove-bag dovranno essere presenti:
• attrezzature supplementari da utilizzare in caso di emergenza (rottura delle celle, fuoriuscita anomala di materiale e conseguente rilascio di fibre);
• maschere in numero sufficiente per tutti gli operatori che svolgono attività di supporto nello stesso ambiente;
• aspiratore portatile con filtro ad alta efficienza;
• attrezzatura per la nebulizzazione di liquidi incapsulanti.
Se il coibente risulta essere molto degradato (al primo contatto si sbriciola), la tecnica di glove-bag non può essere utilizzata: deve, dunque, essere attuata la bonifica mediante rimozione in area confinata. Nel caso di tubazioni aeree, ove risulti molto difficile, se non impossibile, la realizzazione di confinamenti statici e dinamici, si può provvedere al sezionamento delle stesse e al successivo invio presso l’area di bonifica specializzata. La bonifica di tubazioni coibentate, di piccole dimensioni e consentita solo se:
- l’amianto e friabile e non e in contatto diretto con il tubo che resta in sito dopo la bonifica; l’area di bonifica va confinata (senza prova statica ne dinamica) al fine di limitare una possibile contaminazione da fibre in caso di rottura della bag. Durante i lavori si valutera se eseguire dei controlli periodici in M.O.C.F. che saranno ripetuti al termine degli interventi, prima della rimozione del confinamento.
- l’amianto e in matrice compatta ed e in contatto diretto con il tubo ma non cementato con il tubo stesso. La zona di bonifica va confinata laddove possibile (senza prova statica ne dinamica), comunque stendendo dei teli di polietilene sulla pavimentazione, al fine di limitare una possibile contaminazione da fibre in caso di rottura della bag. Durante i lavori si valutera se eseguire dei controlli periodici in M.O.C.F. che saranno ripetuti al termine degli interventi, prima della rimozione del confinamento. Si ritiene necessario effettuare una prova visiva al fine di verificare la totale bonifica della tubazione.
- l’amianto e in matrice compatta e non e in contatto diretto con il tubo; la zona di bonifica va confinata laddove possibile (senza prova statica ne dinamica), comunque stendendo dei teli di polietilene sulla pavimentazione, al fine di limitare una possibile contaminazione da fibre in caso di rottura della bag. Durante i lavori si valuterà se eseguire dei controlli periodici in MOCF che saranno ripetuti al termine degli interventi, prima della rimozione del confinamento Criteri per la certificazione della restituibilità di ambienti bonificati da amianto friabile Le operazioni di certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall’amianto, effettuate per assicurare che le aree interessate alla bonifica possano essere rioccupate con sicurezza, devono essere eseguite dall’ASL competente per il territorio. Le spese relative al sopralluogo ispettivo e ai campionamenti dell’aria sono a carico della ditta. I locali confinati sono restituiti a fronte dell’acquisizione di certificazione
attestante l’esecuzione, nei locali bonificati, di verifica della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante l’uso della microscopia elettronica a scansione (SEM).
Art. 66 – Smaltimento rifiuti
Il materiale di risulta, proveniente da scavi o materiali contenenti amianto da edifici o impianti in genere, in base alla classificazione di pericolosità, finalizzata alla raccolta e allo smaltimento differenziato del rifiuto, può essere suddiviso in tre principali tipologie:
L'amianto floccato, fanghi di filtrazione, liquidi contenenti fibre; raccolta differenziata Stante la natura "sciolta" del rifiuto, i contenitori e gli imballaggi devono essere tali da evitare il pericolo di rilascio di fibre, per rotture accidentali o chiusura inadeguata, in tutte le fasi di smaltimento dal cantiere alla discarica. Tutti i materiali devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore. Il primo contenitore deve essere un sacco di materiale impermeabile (polietilene), di spessore adeguato (almeno 0.15-0,20 mm);
I sacchi vanno riempiti per non più di due terzi in modo che il peso del sacco pieno non ecceda i 30 kg, peso che consente di poter essere agevolmente trasportato senza trascinamenti.
Subito dopo il riempimento e l'eliminazione dell'aria in eccesso con un aspiratore a filtri assoluti, i sacchi devono essere chiusi ermeticamente preferibilmente con termosaldatura oppure mediante legature di sicura efficacia quali le fascette stringicavo con bloccaggio automatico in plastica.
L'uso del secondo contenitore è importante, in quanto il primo sacco, nel quale l'amianto viene introdotto appena rimosso nel cantiere, è inevitabilmente contaminato. Il secondo contenitore non deve mai essere portato all'interno dell'area di lavoro, ma solo nei locali puliti dell' U.D. dei materiali.
Come secondo contenitore possono essere utilizzati sacchi o fusti rigidi ( in discarica questi contenitori possono essere smaltiti oppure riutilizzati previa decontaminazione).
II. indumenti a perdere contaminati, filtri degli estrattori, teli di polietilene del confinamento, materiale di consumo vario (bombole spray adesivo), ecc. ;
le modalità di imballaggio sono simili a quelle del punto precedente; diversa, invece, è la destinazione in discarica del tipo di rifiuto.
III. laterizi provenienti da demolizioni di porzioni di pareti, divisori, ecc.; manufatti rigidi integri o in pezzi, taglienti e non, quali elementi e intelaiature delle controsoffitature, condotte di areazione, tubazioni, ecc.; si tratta, in sostanza, di tutti quei materiali per i quali non è possibile o è problematica la decontaminazione da ogni residuo di amianto.
Questi materiali, se necessario, vanno ridotti in pezzi di dimensioni che ne consentano un'agevole raccolta e confezionamento. L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali, i materiali taglienti o acuminati devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento, avvolti con teli di polietilene e nastrati. Tutti i contenitori devono essere etichettati, con l'indicazione del contenuto, secondo quanto previsto dal DPR 215/88.
Gli oneri di smaltimento dei rifiuti, ad esclusione di quelli compresi nei prezzi delle lavorazioni indicate nel computo metrico estimativo (Elaborato 02), saranno pagati, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali, secondo quanto disposto dalla Delibera di G. R. Campania n. 508 del 04.11.2011.
Per il campionamento e la caratterizzazione dei rifiuti si dovrà procedere secondo il protocollo tecnico-scientifico elaborato dal C.U.G.R.I. e riportato come Elaborato 1.1.
Art. 67 – Modalità di allontanamento dei “RCA” dall'area di lavoro
L’allontanamento di eventualii rifiuti contenenti amianto (RCA) dal cantiere di bonifica è sicuramente una delle fasi più rischiose per quanto riguarda la possibilità di disperdere fibre all’esterno dell’area di lavoro, pertanto deve essere effettuato adottando tutte le cautele necessarie per evitare una contaminazione di amianto all'esterno dell'area di lavoro.
A tal fine il materiale viene insaccato nell'area di lavoro e i sacchi, dopo la chiusura e una prima pulizia della superficie, vanno portati nell'unità di decontaminazione. Come già detto, quando ciò sia possibile è
preferibile che venga installata una distinta U.O. destinata esclusivamente al passaggio dei materiali. Questa deve essere costituita da almeno tre locali: il primo è utilizzato per il lavaggio dei sacchi; il successivo è destinato al secondo insaccamento; nell'ultimo i sacchi vengono depositati per essere successivamente allontanati dall'area di lavoro.
* allontanamento mediante U.D. materiali:
All'interno dell'unità operano due distinte squadre di lavoratori: la prima provvede al lavaggio, al secondo insaccamento ed al deposito dei sacchi; la seconda entra dall'esterno nell'area di deposito e porta fuori i rifiuti.
La presenza di due squadre è necessaria per impedire che i lavoratori provenienti dall'area di lavoro escano all'esterno indossando indumenti contaminati, provocando cosi un'inevitabile dispersione di fibre. Nessun operatore deve mai utilizzare questo percorso per entrare o uscire dall'area di lavoro. A tal fine e opportuno che l'uscita dei sacchi avvenga in un'unica fase, al termine delle operazioni di rimozione e che, fino al quel momento, il percorso rimanga sigillato.
* uscita attraverso la U.D. del personale:
qualora per l'evacuazione dei materiali venga utilizzata l'U.D. destinata agli operatori il lavaggio dei sacchi, già puliti con xxxxxxx, deve avvenire nel locale doccia, il secondo insaccamento nella chiusa d'aria, mentre il locale incontaminato sarà destinato al deposito. In tali casi dovranno essere previste tre squadre di operatori: la prima introduce i sacchi dall'area di lavoro nell'unità, la seconda esegue le operazioni di lavaggio e insaccamento all'interno dell'unità, la terza provvede all'allontanamento dei sacchi. In entrambi i casi tutti gli operatori, tranne quelli addetti all'ultima fase di allontanamento, devono essere munii di mezzi di protezione e seguire le procedure di decontaminazione per uscire dall'area di lavoro.
I sacchi vanno movimentati evitando il trascinamento; è raccomandato l'uso di un carrello chiuso. Ascensori e montacarichi, eventualmente utilizzati, vanno rivestiti con teli di polietilene, in modo che possano essere facilmente decontaminati nell'eventualità il sacco si rompa. Il percorso dal cantiere all'area di stoccaggio in attesa del trasporto in discarica deve essere preventivamente studiato, cercando di evitare, per quanto possibile, l’attraversamento di aree occupate dell'edificio.
Art. 68 – Incapsulamento permanente dei rifiuti contaminati da amianto
L’Incapsulamento permanente dei manufatti in amianto dovrà essere realizzato con un ciclo a tre riprese, previa asportazione manuale di eventuali depositi di varia natura, il tutto senza scalfire le superfici. Prezzo dell'intervento comprensivo delle seguenti lavorazione provviste:
A) Applicazione di sigillante verniciabile, monocomponente, TIXOTROPICO a base di COPOLIMERI acrilici in dispersione acquosa, allo scopo di sigillare eventuali imperfezioni, giunti, fessure nei pressi di chiambrane, serramenti strutture diverse, ecc..
B) applicazione a pennello, o rullo, o spruzzo di fondo acorante eposiddico all'acqua, bicomponente, di colore neutro, in ragione di 0,250 LT/MQ.
C) Applicazione a pennello o rullo, o spruzzo di rivestimento incapsulante polimerico monocomponente in dispersione acquosa, addittivato con cariche silicee lamellari e pigmenti autoestinguenti, impermeabili all'acqua e permeabili al vapore acque, certificato in classe 1 di reazione al fuoco, in ragione di 0,200LT/MQ.
D) Applicazione al pennello o rullo, o spruzzo di pittura protettiva di finitura a base di resine acriliche in dispersione acquosa, monocomponente, colore a scelta, in regione di 0,200 LT/MQ.
E) Raccolta e imballaggio in sacchetti di polipropilene di adeguato spessore e smaltimento dell'eventuale materiale rimosso o residuale venuto a contatto con materiale contenenti amianto.
F) Trasmissione alla Direzione Lavori delle schede tecniche attestanti le caratteristiche dei materiali impegnati.
Art. 69 – Geomembrana in polietilene ad alta densita’ (PEAD/HDPE) in fogli lisci
La fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE, atta all'utilizzo di discariche di RSU, per impermeabilizzare fondo, sponde, argini interni, sotto pozzi, attraversamento tubi ecc. dovrà avere uno spessore pari ad almeno 2,5 mm.
Dovrà essere una membrana in polietilene ad alta densità (con entrambe le superfici lisce) fabbricata mediante processo di estrusione con resine di polietilene di massima qualità controllate in continuo in modo da rispettare gli standard di produzione per gli usi specifici e più rigorosi. La geomembrana dovrà essere caratterizzata da eccellente flessibilità e proprietà meccaniche che la rendono adatta alle applicazioni di
impermeabilizzazione. Sarà costituita da polimero vergine (non meno del 97%), antiossidanti e stabilizzatori termici tra cui “carbon black” (meno del 3%). La membrana non dovrà contenere additivi che possano migrare o dar luogo a fenomeni di fragilità nel tempo. Le membrane dovranno essere prodotte in conformità agli standard nazionali ed internazionali secondo un rigoroso controllo di qualità certificato ISO 9001.
Le saldatura dovranno essere a doppia pista interposta. Sono compresi tutti gli oneri per la fornitura e posa in opera, trincea di ancoraggio e loro rinterro, con la sola esclusione della preparazione del piano di posa, piano o inclinato. Si precisa che il prezzo unitario è applicato alla misura della superficie netta (inclusa quella per l'ancoraggio) misurata a fine posa.