PREMESSO CHE
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSSONA E L’ASSOCIAZIONE “SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA VITTORIA XXXX" PER L'INTEGRAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DELLA SCUOLA DA PARTE DEL COMUNE E PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI E RESIDENTI NEL COMUNE DI OSSONA.
Il Comune di Ossona, con sede in Xxxxxx (Xx) - Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 0 (C.F. 86002350154 - P.I. 02937330153, qui rappresentato dal Responsabile dei Servizi Scolastici, Xxxxx Xxxxxx, nata a Legnano (MI) il 28.11.1960, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, la quale agisce in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, e in esecuzione della deliberazione n. 56 del 14.10.2009, esecutiva ai sensi di legge,
e
l’Associazione “Scuola d'Infanzia Paritaria Xxxxxxxx Xxxx", con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxx x. 00 ( C.F 86002370152 - P.1. 08193810150), qui rappresentata dal Presidente pro-tempore Xxx Xxxxxx Xxxxxx, nato a Marcallo con Xxxxxx (MI) il giorno quindici del mese di novembre dell'anno 1947, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, e in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 05.10.2009;
PREMESSO CHE
⮚ la famiglia, prima e principale responsabile dell'educazione dei propri figli, ha diritto alla necessaria collaborazione da parte delle istituzioni pubbliche e private per espletare tale funzione educativa;
⮚ la Legge 18 marzo 1968, n. 444, approvando l'ordinamento della Scuola Materna statale, ha legittimato l'attività delle Scuole di altro tipo, già esistenti, al fine di garantire il diritto all'educazione a tutti i bambini in età prescolare;
⮚ le Scuole d'Infanzia non statali, in sintonia con i principi costituzionali, svolgono una funzione di carattere educativo e sociale secondo gli indirizzi formativi determinati dallo Statuto della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM);
⮚ tali Scuole hanno dunque finalità sociali e di pubblica utilità, non hanno fini di lucro, hanno autonomia didattica ed educativa, e la loro funzionalità didattica è assicurata dalle autorizzazioni e dalla vigilanza delle autorità scolastiche preposte, nel rispetto degli orientamenti per l'attività educativa previsti dal D.M. 3 giugno 1991 e successive modificazioni;
⮚ l'art. 5, titolo 1, della Legge Regionale 20.03.1980 n. 31 "Diritto allo studio: norme di attuazione", prevede la stipula di convenzioni con gli Enti gestori di Scuole d'Infanzia autonome, al fine di generalizzare ed incentivare la frequenza alla scuola prima dell'obbligo, e di garantire un trattamento paritario per le famiglie utenti di tale servizio scolastico;
⮚ a norma della sopra citata Legge Regionale, in particolare degli artt. 2 e 5, e della circolare esplicativa della stessa Xxxxx, tutti gli alunni delle Scuole d'Infanzia, statali e non statali, fruiscono dei servizi previsti dalla Legge stessa;
⮚ da tale normativa discende - tra l'altro - per il Comune l'obbligo di intervenire economicamente per garantire a tutti gli aventi diritto, nell'ambito della programmazione generale dei servizi, anche la frequenza della Scuola;
⮚ la circolare 18.06.1980, n. 188, dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Lombardia, al punto 2.2, "Interventi a favore delle Scuole Materne", prevede che "gli interventi possano essere diretti agli alunni o consistere in contributi di gestione agli Enti che apprestino i servizi necessari";
⮚ anche la Legge Regionale 11.02.1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle Scuole dell'Infanzia autonome", nell'intento di garantire il diritto alla libertà di educazione - nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione - ai fini dell'erogazione dei contributi previsti prescrive l'adozione di apposite convenzioni tra Comuni e Scuole d'Infanzia autonome;
⮚ gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle eventuali diverse Scuole, statali e non statali, funzionanti nel territorio;
⮚ nel Comune di Ossona l'importante servizio della Scuola d'Infanzia è assicurato unicamente dalla "Scuola d'Infanzia paritaria Xxxxxxxx Xxxx", che svolge quindi una funzione indispensabile, tale da rendere necessario l'intervento pubblico di sostegno;
⮚ la stessa ha ottenuto lo status di parità ai sensi della Legge n. 62/2000 ed è quindi parte del sistema-scolastico integrato;
⮚ l'intervento finanziario previsto dalla Legge Regionale da ultimo citata è distinto e integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o derivante da convenzione;
⮚ la "Scuola d'Infanzia paritaria Xxxxxxxx Xxxx" è aperta a tutti i bambini in età prescolare, con priorità per quelli residenti nel Comune di Ossona;
⮚ l'attività della Scuola deve essere condotta secondo i principi di una sana e corretta gestione economica e patrimoniale, e la sua peculiare funzione educativa deve essere di stimolo per favorire momenti di aggregazione sociale ed occasioni di coinvolgimento di soggetti, privati e non, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto dell’Associazione;
⮚ le parti improntano i loro rapporti a principi di collaborazione nella salvaguardia dell'interesse pubblico che sottende la stipula della presente Convenzione;
⮚ la presente Convenzione regola esclusivamente i rapporti fra le parti ai fini della gestione dell'attività amministrativa, rinviando ad altre specifiche convenzioni interventi di altra natura.
Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo, formulano, stipulano e sottoscrivono la seguente:
CONVENZIONE
Art 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
2.1 Il Comune di Ossona si impegna, per il periodo dal 01.09.2009 al 31.08.2012, ad erogare alla "Scuola d'Infanzia paritaria Xxxxxxxx Xxxx" un contributo annuo, finalizzato alla partecipazione ai costi di gestione della medesima ed al conseguente contenimento delle rette a carico delle famiglie.
2.2 Per la prima annualità (01.09.2009 - 31.08.2010) l'entità del contributo viene stabilita in Euro 80.000,00 (Ottantamila//).
2.3 Il contributo così determinato sarà annualmente adeguato secondo l'indice ISTAT rilevato al 31 agosto di ogni anno successivo.
2.4 Per le annualità successive alla prima, le parti valuteranno la necessità di procedere ad eventuali ulteriori adeguamenti – in aumento o in diminuzione - del contributo comunale annuo stabilito, qualora i finanziamenti statali e/o regionali destinati alla Scuola subissero, rispettivamente, una riduzione o, al contrario, un incremento, pari almeno al 10% degli stanziamenti previsti per l'anno scolastico 2008/09. Analogamente, le parti valuteranno la necessità di adeguare l’entità del contributo comunale annuo stabilito nel caso intervenissero aumenti retributivi - conseguenti al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria per il personale scolastico delle Scuole d’Infanzia autonome nel triennio 2010/2012 – incidenti sui costi di gestione in misura superiore al 2%, a decorrere dal 01.01.2010
2.5 Il contributo annuo, determinato secondo i criteri indicati al precedente punto 2.2 per l’anno scolastico 2009/2010, e secondo i punti 2.3 e 2.4 per ciascuna delle due annualità successive, verrà erogato con le seguenti modalità:
⮚ il 50% (1°acconto) entro il 30 Settembre;
⮚ il 40% (2°acconto) entro il 31 Marzo;
⮚ il 10% (saldo) entro il 31 Luglio 2010.
2.6 Nel caso in cui la Scuola intenda attivare un servizio di “Centro Estivo” nel mese di Luglio, il Comune – presa visione del progetto del servizio e del relativo quadro economico entro il 30 Aprile - riconoscerà un contributo aggiuntivo, il cui importo – che costituirà oggetto di apposita e specifica intesa con la Scuola – verrà comunicato alla Scuola stessa entro il successivo 31 Maggio ed erogato entro il 31 Luglio.
2.7 Il Comune di Ossona si impegna altresì ad integrare la quota di contribuzione degli utenti aventi diritto all'accesso agevolato al servizio e a corrispondere integralmente la retta di frequenza dei soggetti esenti, incluso il pagamento dei buoni pasto, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento per l'accesso agevolato ai servizi alla persona, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18.01.2002, e sulla base dell'effettiva frequenza degli alunni, attestata dal Presidente della Scuola.
2.8 Nel caso di inserimento di alunni diversamente abili, il Comune si impegna: a) a sostenere le spese di copertura del personale assistente-educativo a supporto del progetto didattico individualizzato; b) ad integrare il contributo annuo con una quota, il cui importo dovrà essere oggetto di apposita intesa con la Scuola, finalizzata a sostenere progetti educativi-didattici che, nel rispetto delle prescrizioni poste dall’Unità di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera, non richiedano l’intervento del personale previsto al punto a).
2.9 Il Comune di Ossona, infine, garantisce il servizio di trasporto scolastico agli utenti della Scuola d'Infanzia alle medesime condizioni offerte agli alunni delle Scuole dell'obbligo operanti sul territorio comunale.
Art. 3
La "Scuola d'Infanzia paritaria Xxxxxxxx Xxxx" si impegna, salvaguardando la propria autonomia pedagogica e didattica, a garantire per il periodo dal 01.09.2009 al 31.08.2012, il regolare funzionamento della Scuola, ed in particolare:
A. ad accogliere indistintamente e senza discriminazioni tutti i bambini di ambo i sessi, purché in età di ammissione alla Scuola d'Infanzia, dando priorità ai residenti;
B. a costituire sezioni in conformità alle norme di legge vigenti;
C. a trasmettere al Comune, non appena disponibili, e comunque prima dell'inizio di ogni anno scolastico, il calendario di apertura, gli orari di funzionamento e l’elenco degli alunni iscritti residenti in Ossona;
D. a mantenere invariata per tutta la durata della Convenzione la retta attualmente in vigore, eccezion fatta per il caso di eventi che comportino l’accensione di un nuovo mutuo bancario. In questa ipotesi, la Scuola si impegna a comunicare preventivamente al Comune la proposta di aumento.
E. ad applicare il Contratto Nazionale di Lavoro di Categoria per il personale dipendente;
F. ad assicurare la formazione e l’aggiornamento permanente del proprio personale con progetti e percorsi interni alla Scuola stessa e/o con la partecipazione ai corsi organizzati dalla FISM e/o da agenzie formative di settore;
X. a costituire organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale;
H. ad istituire servizi di pre e post-scuola qualora ne faccia richiesta almeno il 10% degli iscritti. Per l'attivazione di tali servizi potrà essere concordata una compartecipazione del Comune, previa intesa sui costi e sulle tariffe, nonché sulle modalità di erogazione dei servizi stessi.
I. ad assicurare la trasmissione al Comune dei bilanci consuntivo e preventivo entro il termine di 15 gg. dall’approvazione degli stessi da parte dell’Assemblea dell’Associazione
J. a trasmettere una situazione contabile infrannuale, tenendo conto dei tempi fissati dalla normativa fiscale per gli aggiornamenti contabili.
L’esame del bilancio preventivo e del rendiconto annuale di gestione della Scuola, nonché il controllo sulla corretta e puntuale applicazione della presente Convenzione, sono demandati alla Commissione Paritetica, che verrà regolamentata – d’intesa con la Scuola – mediante apposito provvedimento successivo. Fino alla costituzione della nuova Commissione, resta in vigore il protocollo operativo approvato con deliberazione G.C. n. 42 del 29.03.2007.
Art. 5
Per tutto ciò che non è contemplato nella presente Convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia. Le soluzioni delle fattispecie non previste dalla presente Convenzione saranno di volta in volta concordate fra gli Enti firmatari.
Art. 6
6.1 La Convenzione dovrà essere esposta, per tutta la sua durata, nella bacheca della Scuola e consultabile da chiunque ne faccia richiesta.
6.2 L'inosservanza di qualsiasi articolo della presente Convenzione costituisce motivo valido per la sua sospensione.
Art.7
La presente Convenzione è da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26/04/1986 n. 131.
Ossona, lì 26 Ottobre 2009
per il per la
COMUNE DI OSSONA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA “VITTORIA XXXX”
Xxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx