SCHEMA DI
Piano annuale degli interventi per la cultura 2022 – DGR 719/2022
Promozione e sviluppo di attività di spettacolo dal vivo professionistico attraverso progetti strategici, anche pluriennali, realizzati prevalentemente in un’ottica di rete
(Azione 4.3_C – Intervento A)
Regione del Veneto Giunta Regionale
SCHEMA DI
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRIENNALE
Progetto “Titolo del progetto”
sottoscritto con
Nome del soggetto beneficiario
Schema di Accordo di collaborazione tra
la Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da , nella persona del Presidente, o suo delegato;
e
il soggetto beneficiario , con sede a , C.F., rappresentato da , nella persona del Legale
rappresentante, o suo delegato;
PREMESSO CHE
la Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, individua, all’art. 4, quale ambito di intervento di interesse e rilevanza regionale, tra le altre, le attività di spettacolo (teatrali, musicali, coreutiche e cinematografiche), prevedendo inoltre, all’art. 35, che la Giunta regionale promuova e sostenga le attività dello spettacolo dal vivo;
la citata LR n. 17/2019 prevede altresì che la Regione si doti di un programma triennale, strumento per la programmazione degli interventi in materia di cultura, nonché di uno o più piani annuali che individuino interventi, criteri, modalità e strumenti di attuazione di tali interventi;
il Consiglio Regionale, con propria deliberazione n. 17 del 22.02.2022, su proposta della Giunta regionale, ha approvato il primo Programma triennale della Cultura per il triennio 2022-2024. Tra le linee di intervento delineate da tale Programma risultano quelle a favore dell'attività di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, delle residenze artistiche e delle imprese culturali e creative, nell'ottica dello sviluppo, dell'innovazione, della creatività, dell’attenzione ai giovani e del rafforzato dialogo con il pubblico;.
il successivo Piano annuale degli interventi per la cultura 2022, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 719 del 14.06.2022, in conformità alla LR n. 17/2019 e al citato Programma, nell’ambito delle azioni prioritarie in materia di spettacolo, creatività e impresa culturale, ha individuato l’azione “Promozione e sostegno delle attività di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo professionistico” (4.3_C), e tra gli interventi che concorrono ad attuarla “La promozione e sviluppo di attività di spettacolo dal vivo attraverso progetti strategici, anche pluriennali, realizzati prevalentemente in un’ottica di rete” (Intervento A).
per realizzare detto intervento in data è stato pubblicato, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. del , uno specifico Avviso per l’anno in corso, volto al sostegno finanziario di progetti strategici anche triennali relativi alle discipline della musica, del teatro, della danza, del circo contemporaneo e alla multidisciplinarietà, rivolto agli enti locali e ad altri enti pubblici, nonché agli enti, associazioni, fondazioni, ecc.,. operanti nell’ambito delle attività di spettacolo dal vivo, con sede legale e/o operativa nel territorio regionale;
in esito al citato Avviso è stata individuata e ammessa a contributo regionale, con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. del , per un importo pari a complessivi Euro , la seguente progettualità triennale dal titolo presentata da ;
VISTI:
la L.R. 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”;
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17/2022 che approva il Programma Triennale della Cultura 2022- 2024;
la DGR n. 719 del 14/06/2022 recante “Piano annuale degli interventi per la cultura 2022”;
il progetto presentato da , con nota del , acquisita al prot. reg. il
al n. ;
la deliberazione n. del con cui la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di approvare lo schema del presente Accordo di collaborazione (Allegato B),
il DDR n. del ;
sottoscrivono l’Accordo di collaborazione nei termini che seguono:
ARTICOLO 1
(denominazione dell’Accordo)
Il presente Accordo di collaborazione (di seguito Accordo) è denominato “Accordo per il progetto ”.
ARTICOLO 2
(obiettivi)
L’iniziativa è diretta a promuovere e sostenere azioni particolarmente significative relative allo spettacolo dal vivo professionistico, di respiro triennale, al fine di favorire il pluralismo delle forme di espressione artistica, il rafforzamento del “sistema veneto” della cultura, lo sviluppo del settore e un’offerta culturale differenziata e di rilevante qualità.
ARTICOLO 3
(ruolo dei soggetti partecipanti)
Il presente Accordo è sottoscritto dalla Regione del Veneto e dal soggetto beneficiario , e si attua mediante un’azione concertata, nell’ambito della quale la Regione ha un ruolo di sostegno e promozione dell’iniziativa, mentre al soggetto beneficiario è affidata la funzione di realizzazione della stessa, secondo quanto indicato nella proposta presentata e ammessa al finanziamento regionale.
L’Accordo sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
ARTICOLO 4
(contributo concesso)
In esito all’Avviso pubblicato in data e recante “ ” la progettualità triennale denominata “ ”, presentata dal soggetto beneficiario è stata ammessa al contributo regionale di Euro e la relativa spesa è stata impegnata con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. del :
ARTICOLO 5
(contenuto dell’Accordo e impegni del soggetto beneficiario)
Il soggetto beneficiario , in applicazione del presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto denominato , che prevede:
1) per l’anno 2022 le seguenti attività, in dettaglio:
;
2) per l’anno 2023 le seguenti attività ;
3) per l’anno 2024 le seguenti attività
ARTICOLO 6
(impegni della Regione)
La Regione del Veneto si impegna a:
- promuovere la progettualità attraverso i propri mezzi di comunicazione istituzionali;
- liquidare la somma impegnata pari a Euro ,a saldo, previo inoltro, da parte del soggetto beneficiario, entro il 31.12.2022, della rendicontazione relativa alla progettualità e verifica della stessa.
ARTICOLO 7
(modalità e tempi di attuazione)
La realizzazione del contenuto del progetto, di cui all’articolo 5, è così stabilita:
attuazione del progetto a cura del soggetto beneficiario ;
realizzazione delle attività progettuali previste nel 2022, secondo il programma stabilito per l’anno 2022, comunicato alla Regione;
evidenza della partecipazione regionale al progetto, mediante inserimento in tutto il materiale di promozione dell’evento, del logo della Regione e dell’indicazione che l’iniziativa viene realizzata nell’ambito dell’Accordo di collaborazione Regione del Veneto – soggetto beneficiario e secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali;
rendicontazione economica del progetto a cura del soggetto beneficiario da inviare con le modalità sotto indicate:
1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata - ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 - dal legale rappresentante, in relazione alle informazioni necessarie a identificare il dichiarante, le attività svolte, e altri elementi utili riportati nel modello appositamente predisposto;
2. relazione illustrativa del progetto oggetto del rimborso spesa regionale nell’entità prevista dal presente accordo;
3. prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto oggetto del rimborso spesa regionale;
4. prospetto riepilogativo delle entrate riferite al progetto oggetto del rimborso spesa regionale;
5. copia fotostatica (fronte e retro) di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
ARTICOLO 8
(durata dell’Accordo)
L’Accordo ha durata dalla data di sottoscrizione al 31.12.2024.
ARTICOLO 9
(inadempimento)
In caso di mancata o parziale realizzazione del progetto da parte del soggetto beneficiario la Regione potrà procedere alla revoca o alla riduzione proporzionale del sostegno finanziario regionale concesso.
ARTICOLO 10
(definizione delle controversie)
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via bonaria. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Venezia.
ARTICOLO 11
(trattamento dei dati personali)
Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo è effettuato in conformità alla vigente normativa in materia.
ARTICOLO 12
(norme finali)
Le parti, di comune accordo, stabiliscono di richiedere la registrazione del presente atto soltanto in caso d’uso; l’eventuale registrazione sarà a carico del richiedente.
Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
per la Regione del Veneto per il soggetto beneficiario