PATTO DI INTEGRITA’
PATTO DI INTEGRITA’
relativo alla procedura ……..
tra
…………… e
VISTO
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato da ultimo con delibera n. 1064/19 (Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA), con cui il Consiglio dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e, trasparenza e diffusione di informazioni da parte elle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- il protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, per quanto incidente;
- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall'Autorità Nazionale dell’Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
- l’art. 83 bis L. 159/11, inserito dall’art. 3, comma 7 L. 120/20. PREMESSO
1. che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno
anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
2. che con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
3. che al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità ogni interessato potrà rivolgersi per effettuare segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Il preambolo e le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.
Art. 2
Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione della Stazione Appaltante e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, consistente, tra l'altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della Stazione Appaltante.
Art. 3
Il presente Patto d’Integrità stabilisce la formale obbligazione dell’operatore economico che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si è impegnato:
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara in oggetto; ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.
Art. 4
L’operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- esclusione del concorrente dalla gara;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto.
Art. 5
Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014:
• l’operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;
• la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti dì cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile.
Nei casi di cui al presente articolo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale dell'Anticorruzione. L’Ente, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al D.L. n. 90/2014.
Art. 6
Il contenuto del Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Xxxxx, richiamato dal contratto d’appalto quale allegato allo stesso onde formare parte integrante, sostanziale e pattizia, deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario.
Art. 7
Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito e quindi della definizione contrattuale, anche in esito ad eventuali proroghe o rinnovi.
Art. 8
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Luogo e data…..