CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI
DI STUDI PROFESSIONALI CONTABILI
Premessa
La LAIT, di concerto con la CONFTERZIARIO e d’intesa con le controparti sindacali, ha promosso il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da studi professionali contabili, ritenendolo momento qualificante della sua azione politica, tesa all’aggiornamento dell’attuale normativa sulle libere professioni che la vede impegnata da tempo nel portare avanti le legittime istanze dei professionisti contabili non ancora regolamentati.
Questo strumento contrattuale si inserisce in un insieme di azioni che, in modo sinergico e nel rispetto delle normali autonomie, mirano alla realizzazione di uno strumento idoneo ad ampliare l’area di rappresentazione e tutela del mondo delle professioni.
Nel presente momento di confronto, le XX.XX. hanno colto l’occasione per dare vita ad uno strumento contrattuale che, nel recepire le innovazioni legislative e normative presenti nello scenario del nuovo mercato di lavoro, comprenda i diritti dei lavoratori quali in massima parte sono i dipendenti di studi professionali, operanti in realtà non del tutto previste dallo Statuto dei Lavoratori.
Ecco quindi, che a giudizio di tutte le parti sottoscrittrici del presente Contratto collettivo, il momento di confronto permanente, rappresentato dall’Ente Bilaterale, potrà assolvere il ruolo di tutela per i lavoratori che, nell’attuale contesto, molto spesso non vedono concretizzarsi le opzioni altrimenti previste in analoghi contratti di settore.
Le Parti, nel richiamare la assoluta validità del presente contratto di lavoro, riaffermano la loro posizione politico-associativa che ravvisa nella mancanza di idonei strumenti normativi per la tutela delle professionalità acquisite nell’accesso alla formazione, uno dei principali problemi di sistema nel comparto dei Professionisti Contabili.
Nel siglare il presente contratto, le Parti richiamano, per le indubbie valenze politico-sindacali che ne derivano, gli analoghi strumenti contrattuali del Terziario e del Turismo che si collocano nel più completo sistema contrattuale rivolto all’insieme delle piccole-medie imprese.
LAIT –CONFTERZIARIO –CONFEDERAZIONE ITALIANA UNIONQUADRI CIU - CONFLAVORATORI
CCNL PER I DIPENDENTI
DI STUDI PROFESSIONALI CONTABILI
SINTESI APPLICATIVA
Parti contrattuali | Stipula | Decorrenza | Scadenza | |
Economica | Normativa | |||
- LAIT - ConfTerziario - Confederazione Italiana del Terziario e della Piccola e Media Impresa - Confederazione Italiana Unionquadri CIU - ConfLavoratori | 24 luglio 2004 | 1° settembre 2004 | 31 luglio 2006 | 31 maggio 2008 |
PAGHE CONTRATTUALI | |
Qualifiche | Paga base contrattuale |
Quadri * | € 1.650,00 |
I livello | € 1.450,00 |
II livello | € 1.300,00 |
III livello | € 1.200,00 |
IV livello | € 1.120,00 |
V livello | € 1.050,00 |
VI livello | € 1.000,00 |
* Quadri +Indennità di funzione per 14 mensilità | € 100,00 |
MENSILITA’ AGGIUNTIVE | |
Tredicesima | In occasione delle festività natalizie l’azienda dovrà corrispondere una mensilità |
Quattordicesima | Il 1° luglio di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere una mensilità |
PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI | |||
Numero Mensilità | Coefficiente giornaliero | Coefficiente orario per settimanale da 40 ore | Orario normale di lavoro settimanale ordinario |
14 | 26 | 170 | 40 ore |
GESTIONE RAPPORTO | ||||
Periodo di prova | Preavviso – 5 anni | Preavviso + 5 anni | Scatti anzianità | |
Quadri: | giorni 180 | giorni 150 | giorni 180 | € 37,00 |
I livello | giorni 150 | giorni 120 | giorni 150 | € 32,00 |
II livello | giorni 120 | giorni 90 | giorni 120 | € 28,00 |
III livello | giorni 90 | giorni 60 | giorni 90 | € 25,00 |
IV livello | giorni 60 | giorni 30 | giorni 60 | € 22,50 |
V livello | giorni 45 | giorni 15 | giorni 30 | € 20,00 |
VI livello | giorni 30 | giorni 15 | --------------- | automatismo dopo 12 mesi |
Giorni di calendario | Il preavviso non coincide con ferie, congedo matrimoniale e malattia - Si calcola dal 1° e dal 16° giorno di ciascun mese | Scatti triennali |
LAVORO SUPPLEMENTARE | ||
Massimo 72 ore annue | Per intensificazione attività lavorativa | Per particolari difficoltà organizzative |
Maggiorazione sulla paga base oraria: + 35% | ||
ASPETTATIVA | ||
Stato di tossicodipendenza | Possibilità di conservazione del posto di lavoro fino ad un massimo di 3 anni non retribuiti. | |
Stato di alcolismo |
APPRENDISTATO | ||||
Durata massima 4 anni | ||||
Livello | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Quarto anno |
III livello | 75% | 80% | 85% | 90% |
IV livello | 75% | 80% | 85% | ------------- |
V livello | 75% | 80% | ------------- | ------------- |
VI livello | 75% | 80% | ------------- | ------------- |
Minimi Retributivi | ||||
III livello | € 975,00 | € 1.040,00 | € 1.105,00 | € 1.170,00 |
IV livello | € 900,00 | € 960,00 | € 1.020,00 | ----------- |
V livello | € 840,00 | € 896,00 | ------------ | ------------ |
VI livello | € 787,50 | € 840,00 | ---------- | ---------- |
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE |
Per ragioni legate a esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, l’azienda potrà rivolgersi a Agenzia del Lavoro, di cui al Dlgs 368/01, per attivare I seguenti contratti: |
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO |
- punte di intensa attività - per esecuzione di un’opera o un servizio definito o predeterminato - specializzazioni e professionalità differenti da quelli in forza - per professionalità eccezionali o presenti unicamente su mercati locali |
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO |
- per servizi di assistenza e consulenza del settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti - per servizi di pulizia, custodia e portineria - per servizi di trasporto persone, da e per lo studio - per assistenza alla certificazione, programmazione risorse, sviluppo organizzativo, ricerca, selezione e gestione del personale - per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale. |
OBBLIGO INFORMATIVO |
l’impresa deve comunicare alle R.S.U. o alle XX.XX numero e motivazioni di ricorso a contratti di Somministrazione |
CONTRATTO LAVORO INTERMITTENTE |
AMBITO DI APPLICAZIONE (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) |
- per prestazione di carattere discontinuo o intermittente - per prestazioni rese da soggetti disoccupati con meno di 25 o più di 45 anni, iscritti alle liste di mobilità (in via sperimentale) - per prestazioni rese nei fine settimana, nelle ferie estive, nelle vacanze natalizie e pasquali |
Indennità di disponibilità pari al 25% della retribuzione mensile |
CONTRATTO LAVORO RIPARTITO | |||
E’ un contratto mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. | |||
Discrezionalità di organizzazione nella sostituzione dei turni di lavoro | |||
Le dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori comporta l’estinzione dell’intero vincolo | |||
SOGLIE NUMERICHE (lavoratori somministrati presso un’impresa utilizzatrice non potranno superare i seguenti limiti) | |||
Lavoratori dipendenti | Contratti flessibili | Lavoratori dipendenti | Contratti flessibili |
da 0 a 5 DA 11 A 15 da 31 a 50 | 4 contratti flessibili 8 contratti flessibili 25 contratti flessibili | DA 6 A 10 DA 16 A 30 Oltre i 50 | 7 contratti flessibili 14 contratti flessibili max 22% dei lavoratori assunti |
Per le controversie sui contenuti del contratto, l’attore invierà all’Ente Bilaterale, la richiesta di nomina di un collegio arbitrale |
DECLARATORIA DEL PERSONALE | |
Livelli | |
Quadri | Lavoratori che in assoluta autonomia operativa e con capacità di indirizzare, coordinare e gestire il lavoro di altri dipendenti in completa responsabilità. |
I livello | Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale o con responsabilità di direzione esecutiva |
II livello | Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi con funzioni di coordinamento e controllo |
III livello | Lavoratori che svolgono lavori di concetto o che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza |
IV livello | Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche |
V livello | Lavoratori che eseguono lavori qualificati con normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche |
VI livello | Lavoratori che eseguono lavori con semplici conoscenze pratiche |
LAVORO STRAORDINARIO | ||
Maggiorazione da calcolare sulla quota oraria eccedente la normale retribuzione | ||
15% | Per prestazioni che eccedono la 48° ora settimanale o le 8 giornaliere | |
30% | Lavoro straordinario festivo | |
45% | Lavoro straordinario notturno | |
60% | Lavoro straordinario notturno festivo | |
Le percentuali di cui sopra sono cumulabili tra di loro | Il limite massimo di straordinario è di 200 ore/annue |
FESTIVITA’ | |
Festività | Oltre a quelle di legge il Santo Patrono |
Durante il periodo di malattia o infortuni, il datore di lavoro dovrà integrare la quota dell’istituto fino ad arrivare al 75% della retribuzione di fatto | |
Ferie | 26 giorni lavorativi |
Congedo matrimoniale | 15 giorni consecutivi di calendario – deve essere richiesto con un anticipo di 10 giorni e deve essere documentato entro 30 giorni dalla fine del congedo. |
Servizio militare | Entro 30 giorni dalla data del congedo, il lavoratore deve riprendere servizio |
Missioni | Rimborso spese sostenute per il viaggio, il trasporto del bagaglio, il vitto, l’alloggio, postali, telefoniche ed altra spese sostenute per conto dello studio |
Trasferimenti | Rimborso spese + indennità giornaliera + rimborso spese trasporto mobilio e bagaglio ed eventuale perdita di pigione + diaria fissa di € 40,00 per trasferimenti superiori ai 30 gg. |
Sospensione lavoro | Se indipendente dalla volontà del lavoratore, la sospensione deve essere regolarmente retribuita. Non ha efficacia nei casi di calamità, eventi atmosferici straordinari, scioperi o forza maggiore |
FORMAZIONE | |
Congedi per lavoratori studenti | Previa presentazione della documentazione per ogni esame sostenuto, sarà retribuito il giorno dell’esame più altre 50 ore lavorative annue per la preparazione |
MALATTIA | |||
APPRENDISTI | |||
Tipologia | Quantificazione | ||
Giorno di malattia + 3 giorni (carenza) | 60% della paga giornaliera | ||
ALTRI LAVORATORI | |||
Conservazione del posto per un massimo di 180 giorni per anno solare | |||
Trattamento economico | Durata | Della retribuzione giornaliera | |
a carico del datore di lavoro | Primi 3 giorni | Indennità al 100% | |
Per i giorni dal 4° al 20° giorno | Integrazione indennità al 75% | ||
Dal 21° giorno in poi | Integrazione indennità al 100% | ||
a carico INPS | Per i giorni dal 4° al 20° giorno | Indennità pari al 50% | |
Dal 21° giorno in poi | Indennità pari ai 2/3 | ||
Il trattamento economico a carico del datore di lavoro non è dovuto se l’INPS non corrisponde alcuna indennità | |||
INFORTUNIO | |||
Obbligo del | |||
Datore di lavoro | alla tenuta di un registro cronologico infortuni che comporti l’assenza del lavoratore di almeno 1 giorno | ||
Alla copertura assicurativa del dipendente presso l’INAIL | |||
Lavoratore | A dare immediata comunicazione di qualsiasi infortunio al datore di lavoro, previo esonero di quest’ultimo da qualsiasi responsabilità di mancata comunicazione all’INAIL | ||
Trattamento economico | Durata | Della retribuzione giornaliera | |
a carico del datore di lavoro | Giorno dell’evento | Indennità al 100% | |
Inoltre il datore di lavoro dovrà integrare l’indennità corrisposta dall’INAIL | Per i giorni dal 1° al 3° da 4° in poi | 60% 75% | |
Apprendisti | 1° giorno | 100% | |
Dal 2° al 4° | 60% |
FONDO PENSIONI INTEGRATIVO | |
Assistenza integrativa | L’Ente Bilaterale (EBSC) ha la delega alla gestione degli adempimenti connessi alla creazione ed attivazione di un fondo pensionistico. |
NORME DISCIPLINARI | |
Assenze | Le assenze devono essere giustificate per iscritto |
Obbligo del datore di lavoro di affissione delle norme disciplinari L’inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente, comporta i seguenti provvedimenti: | |
Richiamo verbale | Per mancanze lievi |
Richiamo inflitto per iscritto | Per mancanze lievi ma recidive |
Multa di 4 ore | - Ritardi senza giustificazione - Negligenza nel lavoro - Assenze fino a 3 giorni ingiustificate |
Sospensione retribuzione per massimo 10 giorni | - Danni a cose ricevute - Si presenti al lavoro in stato di ubriachezza - Recidivo per tre volte annue su infrazioni che prevedano la multa |
Licenziamento disciplinare | - Assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare - infrazione alle norme di legge circa la sicurezza dati privacy - abuso di fiducia e/o la concorrenza sleale - concorrenza con l'attività dell'azienda, in conto proprio o di terzi, fuori dell'orario - recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione |
CONTROVERSIE | |
Commissione conciliazione paritetica nazionale | Sono attivate le commissioni nazionali e territoriali per derimere le controversie sull’interpretazione e la corretta gestione degli accordi nazionali e locali |
Commissioni conciliazione paritetiche territoriali |
SICUREZZA SUL LAVORO | |
Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con riferimento agli art. 18, 19 e 20 del Dlgs 626/94 e successive modifiche. | - Obbligo del Datore di lavoro di rendere visibile a tutti gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio |
- Obbligo di elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle Aziende con più di 15 dipendenti del suddetto contratto |
TUTELA DIGNITA’ PARITA’ LAVORATORI | |
Lavoratrici madri Genitori di portatori di handicap | Le aziende riconosceranno una preferenza nella concessione delle ferie e nella trasformazione del rapporto di lavoro |
Uomo-donna | Pari opportunità all’accesso, alla formazione, alle mansioni direttive e alla rimozione degli ostacoli che non consentano l’effettiva pari opportunità nel lavoro |
Mobbing e Molestie | Le parti stipulanti riconoscono la gravità del fenomeno riconosciuto come Mobbing ed intendono contrastarlo con ogni mezzo. Le aziende si adopereranno per eliminare qualsiasi comportamento e coercizione della persona umana, in particolare per la sfera delle molestie sessuali. L’Ente Bilaterale è delegato a studiarne gli strumenti di prevenzione e formazione |
Lavoratori stranieri | Ai lavoratori non di lingua italiana saranno favoriti nell’utilizzazione di appositi corsi di formazione sulla conoscenza basica della lingua italiana. Nella programmazione delle ferie saranno raggruppati i giorni al fine di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi Paesi di origine |
RELAZIONI SINDACALI | |
Relazioni nazionali, territoriali e RSU | Recepiti integralmente i dettami della legge 300/70 e sottoscritto il regolamento elettorale allegato al CCNL |
Deleghe sindacali | I lavoratori potranno rilasciare delega ai lavoratori per effettuare la trattenuta sindacale pari all’1% della paga base |
COVELCO | Il Contributo Vertenze Lavoro Collettive (COVELCO), è istituito al fine di garantire la funzionalità delle relazioni sindacali con l’attivazione di una trattenuta pari allo 0,20% della retribuzione lorda ripartita: a carico del datore di lavoro pari allo 0,10% e a carico del lavoratore dello 0,10% |
ENTE BILATERALE | ||
EBSC (Ente Bilaterale Studi Contabili) | L’Ente Bilaterale avrà la finalità di gestire contratti di formazione lavoro, incrementare l’occupazione, di osservatorio del mondo del lavoro, emanare pareri di congruità e di merito, costituire un fondo di previdenza, di realizzare iniziative di carattere sociale, promuovere la formazione continua e la riqualificazione professionale, istituire un comitato nazionale di vigilanza, favorire azioni formative di cui la legge 125/91 | |
Finanziamento EBSC | Versamento di un contributo all’Ente con l’attivazione di una trattenuta pari allo 0,20% della retribuzione lorda ripartita: a carico del datore di lavoro pari allo 0,10% e a carico del lavoratore dello 0,10% | |
La suddetta quota è parti integrante del CCNL – l’azienda che omette tale quote dovrà corrispondere un EDR pari al 0,10% della retribuzione direttamente in busta paga con la dicitura “mancata adesione Ente Bilaterale del contratto” – comunicare con raccomandata r.r. al CST competente | ||
PARTI SPECIALI | ||
Formazione speciale | Le Parti, definiranno con apposito protocollo la formazione professionale e continua | |
Telelavoro | ||
Lavoro Intermittente |