Contract
411791 29/03/2018 09:49:05
Accordo Quadro con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi alla produzione e gestione editoriale, promozione e distribuzione delle versioni cartacee e digitali delle opere monografiche e miscellanee della collana scientifica dell’INVALSI connesso alle attività istituzionali di ricerca e ai progetti “Valu.E Valutazione/Autovalutazione esperta”, “Misurazione diacronica-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti”, per il periodo 2015-2023 nell'ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" e “Prodis – Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del dirigente scolastico” (CODICE: 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1) finanziato a valere sul Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FSE/FESR-2014IT05M2OP001.
TRA
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con sede in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxx n. 35 - c.a.p. 00153, codice fiscale 92000450582, rappresentato dal Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 5 gennaio 1955 – codice fiscale XXXXXX00X00X000X - domiciliato per la carica presso l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, d’ora in poi denominato INVALSI
E
La Società FrancoAngeli s.r.l., sede legale in Xxxxx Xxxxx 000 - 00000 - Xxxxxx, P. IVA e CF 04949880159 domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxx Xxxxx 000 - 00000 - Xxxxxx, in persona del legale rappresentante Xxxxxx Xxxxxx, (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO CHE
a) l'INVALSI, Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in qualità di ente in house del MIUR è affidatario dei progetti “Valu.E Valutazione/Autovalutazione esperta”, “Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti” e “Prodis – Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del dirigente scolastico” nell’ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” nell'ambito della programmazione europea 2014 - 2020;
b) l'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, consente alle Stazioni Appaltanti di concludere Accordi Quadro con un solo operatore economico, basando i contratti affidati su tali Accordi entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro;
c) l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
d) in esecuzione di quanto precede, l'INVALSI, in qualità di stazione appaltante ha indetto una procedura
negoziata sotto soglia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 5 4 del D.Lgs.n.50/2016, con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi alla produzione e gestione editoriale, promozione e distribuzione delle versioni cartacee e digitali delle opere monografiche e miscellanee della collana scientifica dell’INVALSI;
e) il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura negoziata sotto soglia e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi specifici contratti;
f) la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'INVALSI nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa all'affidamento dei successivi singoli specifici contratti, nei quali verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di servizi da fornire, le quantità, la tempistica, ecc;
g) i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra l'INVALSI ed il Fornitore risultato aggiudicatario, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
h) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compresa la lettera di invito ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta che ritiene, pertanto, remunerativa;
i) la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'INVALSI, a quantitativi minimi o predeterminati di fornitura;
j) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla società Allianz SpA per un importo di Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) a garanzia dell’adempimento degli impegni contrattuali assunti con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei successivi singoli specifici contratti, nonché della serietà delle offerte presentate per ciascun profilo;
k) le Parti hanno sottoscritto il Patto di Integrità che si allega al presente Accordo;
l) il Fornitore non risulta avere controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione;
m) il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la lettera di invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro. In particolare: il Capitolato Tecnico e l’offerta Economica del Fornitore).
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente documento, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'INVALSI da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai singoli specifici contratti da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Fornitore: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura negoziata di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
c) Direttore dell’esecuzione: la persona preposta al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione dell’ordine di attivazione del servizio;
d) Servizio: la prestazione oggetto del presente appalto, comprensiva dei servizi accessori indispensabili;
e) Opere monografiche: pubblicazioni complete non seriali in uno o più volumi a carattere scientifico su supporto cartaceo o in formati digitali;
f) Opere collettanee o miscellanee: pubblicazioni complete non seriali contenenti scritti di un solo Autore o di più autori su un unico argomento (es.: atti di convegni) o di vario argomento (es. pubblicazioni in onore) su supporto cartaceo o in formati digitali;
g) Servizi accessori indispensabili: servizi che l’Appaltatore deve inderogabilmente prestare all’INVALSI e che non possono essere modificati in sede di offerta;
h) Ordine di esecuzione del servizio: il singolo ordinativo di esecuzione del servizio che l’Amministrazione appaltante affiderà al Fornitore per fruire delle prestazioni nell’accordo quadro in argomento
Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs.n.50/2016;
c) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Pubbliche;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
e) dal Codice Etico dell'INVALSI.
2. L’ordine di esecuzione del servizio sarà regolato dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nella Richiesta.
3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta contenga, a giudizio dell'INVALSI, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
4. Le clausole dell’Accordo Quadro e dei singoli ordini di esecuzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei singoli ordini di esecuzione da esso discendenti e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i singoli ordini di esecuzione, l'INVALSI, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’ accordo quadro ha per oggetto la realizzazione in modalità Open Access dei servizi di redazione, produzione e gestione editoriale delle versioni cartacee e digitali, promozione e distribuzione delle sole versioni digitali delle opere monografiche e miscellanee della Collana Scientifica dell’INVALSI. Esso definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte dell’INVALSI dei singoli ordinativi di esecuzione del servizio e, conseguentemente, delle prestazioni oggetto degli stessi.
2. Le opere saranno selezionate tramite blind peer review curata dal Comitato scientifico dell’INVALSI.
3. L’affidamento, effettuato per mezzo di accordo quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., impegna l’operatore economico a eseguire tutte le prestazioni specificamente richieste dalla stazione appaltante entro il limite massimo di importo previsto e entro il periodo di validità dell’accordo stesso. La conclusione dell’appalto non impegna in alcun modo l’INVALSI ad affidare i servizi previsti; essa, infatti,non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
4. Le condizioni stabilite nel presente documento resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e regoleranno le prestazioni che saranno eventualmente richieste.
5. I servizi affidati mediante gli ordinativi di cui sopra saranno remunerati applicando i prezzi offerti. Gli ordinativi, contenenti la descrizione della prestazione, saranno inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’operatore economico affidatario.
ARTICOLO 5
DESCRIZIONE, MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Le prestazioni minime richieste prevedono:
− la progettazione e il coordinamento editoriale, in formato cartaceo e digitale, di opere monografiche e miscellanee;
− la progettazione grafica, l’editing, l’impaginazione, la revisione e la realizzazione, in formato cartaceo e digitale, di opere monografiche e miscellanee;
− la predisposizione di una piattaforma web dedicata, basata sul software Open Monograph Press, per la gestione, in forma anonima, del processo di revisione a doppio cieco e per la tracciabilità del processo di valutazione;
− la gestione dei prodotti editoriali realizzati in formati digitali su una piattaforma di pubblicazione in rete secondo la modalità del Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate CC BY- NC-ND 3.0;
− la gestione della distribuzione delle opere mediante la piattaforma di pubblicazione in rete ad accesso aperto. Ciò al fine di garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA (come DOAB - Directory of Open Access Books, OAPEN Library, SSRN e JURN, nonché OpenAIRE nel caso di pubblicazioni che utilizzino fondi legati a progetti europei) e l'integrazione con il catalogo editoriale (cartaceo e/o online) dell’appaltatore al fine di massimizzarne la visibilità e favorirne la facilità di ricerca.
− la produzione delle quantità minime richieste delle versioni cartacee fuori commercio delle opere e la stampa on- demand di ulteriori copie ritenute necessarie.
2. Le prestazioni sopra indicate e di seguito descritte, saranno commissionate in base alle esigenze dell’Amministrazione appaltante, che potrà richiedere tutte, alcune o solo una delle attività sopra indicate.
3. Tutte le opere prodotte (anche quelle in formato digitale) riporteranno in frontespizio il logo dell’INVALSI. Sul verso del frontespizio, in seconda di copertina, dovrà essere indicata la forma di licenza adottata per la pubblicazione: copyright, accesso aperto, creative commons, ecc. Le opere appartenenti alla Collana riporteranno inoltre in copertina la dicitura «Collana scientifica dell’INVALSI».
4. Le edizioni digitali delle opere dovranno essere realizzate nei formati ePub, OeB, pdf, xml e, ove possibile e su precisa richiesta dell’INVALSI anche in formato ePub3, con le specifiche tecniche indicate dagli standard al momento della realizzazione. L’INVALSI si riserva di richiedere la realizzazione delle opere in formati diversi.
5. L’Appaltatore si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
A. PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO EDITORIALE, IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE, DI OPERE MONOGRAFICHE E MISCELLANEE
1. Coordinamento editoriale: progettazione della veste grafica della collana; realizzazione e gestione di volumi cartacei e digitali da inserire nel catalogo editoriale sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione appaltante.
Realizzazione di un sistema di gestione del flusso editoriale che preveda il controllo delle diverse fasi di lavorazione delle opere dall’acquisizione dei contenuti, alla lavorazione, al controllo della distribuzione.
B. PROGETTAZIONE GRAFICA, EDITING, IMPAGINAZIONE, REVISIONE E REALIZZAZIONE, IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE, DI OPERE MONOGRAFICHE E MISCELLANEE
1. Managing editing completo: recupero dei materiali e loro organizzazione per avviare il processo produttivo.
Gestione dell’organizzazione operativa e tempistica delle fasi di lavorazione. Verifica della qualità delle singole fasi di produzione. Gestione dei rapporti con la tipografia per revisione definitiva e ‘visto si stampi’, controllo qualità, rispetto tempistica e consegne. Gestione e archiviazione dei materiali di produzione (cartaceo, file). Predisposizione dei file per la produzione (edizioni cartacee e digitali) e la distribuzione (edizioni digitali).
2. Editing: verifica e controllo qualità del testo.
Applicazione del controllo ortografico elettronico. Correzione automatica refusi (doppi spazi, punteggiatura separata da spazi, ecc.). Correzione refusi ortografici e grammaticali. Adeguamento ai criteri editoriali e uniformazione (lineette, virgolette, didascalie, titoli di paragrafo, ecc.). Adeguamento bibliografie ai criteri editoriali. Preparazione e adeguamento ai criteri di collana dell'indice per i volumi inseriti in Collana. Verifica e controllo della qualità del testo con controllo semantico e sintattico. Riscrittura delle bibliografie e apparato note per adeguamento ai criteri specificati dal Comitato editoriale.
3. Impaginazione pagina semplice: composizione di pagina costituita da testo e note a piè di pagina.
Comprende: Realizzazione impaginato di prima bozza. Inserimento correzioni dell'autore o del redattore (da considerarsi come correzioni di refusi, imprecisioni nel testo, piccole modifiche generali, eventuali errori d'impaginazione). Realizzazione impaginato per la stampa. Consegna dei materiali all'Appaltatore: testi in formato Word o RTF, con suddivisione in capitoli e/o parti e con i singoli file numerati e denominati in modo univoco.
4. Impaginazione pagina complessa: composizione di pagina costituita da testo, note a piè di pagina, tabelle, immagini e formule.
Comprende: Realizzazione impaginato di prima bozza. Inserimento correzioni dell'autore o del redattore (da considerarsi come correzioni di refusi, imprecisioni nel testo, piccole modifiche generali, eventuali errori d'impaginazione). Realizzazione impaginato per la stampa. Per le immagini: eventuale estrazione dell'immagine da file di Word, eventuale conversione da formati diversi da TIF, EPS, PDF, eventuale conversione da colore a scala di grigi, modifica della risoluzione, regolazione di tonalità e contrasto. Consegna dei materiali all'Appaltatore: testi in formato Word o RTF, con suddivisione in capitoli e/o parti e con i singoli file numerati e denominati in modo univoco; tabelle incluse nel testo (tabelle di Word) o in file separato (Excel); immagini in TIF, EPS o PDF (in colore o toni di grigio secondo il tipo di stampa); formule in EPS o PDF. Le didascalie e/o riferimenti alle tabelle, immagini, formule sono inseriti nel testo. Le immagini (e le tabelle, se separate dal testo) saranno composte in modo idoneo per la stampa per dimensioni, risoluzione e caratteristiche del colore, con i singoli file numerati e denominati in modo univoco e con riferimenti precisi
rintracciabili all'interno del testo.
5. Produzione PDF e formato .xml: produzione dei PDF e dei file .xml previsti dalla filiera di produzione (stampa, online, “intero, parti e indici” e distribuzione).
6. Inserimento correzioni editing extra giro di bozza: inserimento di correzioni dell'autore che superino quelle previste dai giri di bozze.
7. Scansione immagini/riproduzioni: scansione immagini mediante scanner professionale con risoluzione non inferiore a 300 dpi, raddrizzamento e eventuale conversione da colore a scala di grigi, modifica della risoluzione, regolazione di tonalità e contrasto.
8. Allestimento e stampa di copertina brossurata in quadricromia in base a uno studio grafico personalizzato, previa approvazione della bozza da parte della stazione appaltante.
C. GESTIONE DEI PRODOTTI EDITORIALI REALIZZATI IN FORMATO DIGITALE SU UNA PIATTAFORMA DI PUBBLICAZIONE IN RETE, CON SISTEMI DI PROTEZIONE (DRM)
1. Creazione istanza e gestione completa del primo anno: creazione dell'istanza sulla piattaforma di pubblicazione.
Impostazione operativa in coordinamento con l’Amministrazione appaltante per l’uso del sistema di workflow interno riguardante: contenuti informativi; aspetto grafico; definizione delle figure di redazione; servizi di gestione e di accesso di lettori, autori, modalità di accesso dei contenuti;
2. Gestione istanza (annuale): informazione sulle nuove funzionalità derivanti da aggiornamenti software.
Modifiche e aggiornamenti sui contenuti, funzionalità, servizi previste nella creazione dell'istanza. Impostazione di funzionalità e servizi precedentemente non utilizzati. Consulenza e assistenza completa per l'utilizzo della piattaforma.
D. PRODUZIONE DELLE QUANTITÀ MINIME RICHIESTE DELLE VERSIONI CARTACEE FURI COMMERCIO, CORREDATE DA EVENTUALI CD/DVD ALLEGATI SE PREVISTI, DELLE OPERE E LA STAMPA ON-DEMAND DI ULTERIORI COPIE RITENUTE NECESSARIE
1. Produzione della versione cartacea delle opere, corredate da eventuali CD/dvd allegati se previsti, per una tiratura di 200 copie da consegnare all’Appaltatore x.xx spese di trasporto/consegna.
2. Ciascuna pubblicazione in formato cartaceo sarà prodotta secondo le seguenti specifiche tecniche:
− Formati: 15,5 x 23 cm
Interno (testo): carta U.M. gr/mq 90/100;
− Interno (riproduzioni fuori testo): patinata xxxx xx/mq 115 (riproduzioni fuoritesto);
− Copertina: carta patinata matt gr/mq 300; stampa in quadricromia;
− Testo: stampa in bianco/nero;
− Allestimento: brossura fresata.
Le copie cartacee richieste dall’INVALSI tramite il sistema di gestione editoriale dovranno essere consegnate entro i tempi previsti.
E. SUPPORTO ALLA PROMOZIONE E AL MARKETING DELLA COLLANA
1. L’Appaltatore elaborerà un piano di pubblicizzazione e promozione mediante i canali più idonei alla
diffusione sulla base delle caratteristiche editoriali e di accesso alle opere. Il sito dell’appaltatore dovrà disporre di un motore di ricerca e di tutte le funzionalità indispensabili ad una semplice e completa fruizione e al reperimento dei contenuti (ad esempio: scheda catalografica, titolo, indici, abstract, ricercanelsito perparole chiavee/o argomenti, ecc.).
F. GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE OPERE SECONDO I CANALI TRADIZIONALI E MEDIANTE LA PIATTAFORMA DI PUBBLICAZIONE IN RETE
1. Ogni opera potrà essere distribuita mediante l’utilizzo di licenze di accesso aperto (open access) o creative commons. La modalità adottata sarà comunicata ad avvio di lavorazione dall’Amministrazione appaltante e gestita mediante il sistema informativo editoriale.
2. Le opere realizzate saranno distribuite secondo i canali elettronici. La distribuzione di ciascuna opera avverrà sul sito/catalogo di cui al punto E) del presente articolo.
3. L’Appaltatore si impegna a fornire report periodici – o su specifica richiesta dell’Amministrazione appaltante – relativi al servizio di download.
4. L’operatore economico si impegna ad effettuare per conto dell’INVALSI il deposito di ogni opera realizzata in versione cartacea ai sensi di legge e tutti gli adempimenti connessi alla gestione della licenza adottata per la singola opera, ivi compresa la registrazione delle opere mediante assegnazione dei codici identificativi standard (a titolo esemplificativo ma non esaustivo ISBN). Il costo dell’assegnazione di tali codici, dell’attribuzione e dell’apposizione dei bollini SIAE ove richiesti e di ogni analogo adempimento saranno a carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a fornire tutto il necessario supporto all’inserimento delle opere realizzate nei database nazionali ed internazionali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo XXX- Xxxxxxxx, Scopus, Google Scholar, ecc.) e ad agevolare la trasmissione dei materiali editi (pdf) ad organismi di valutazione nazionali ed internazionali (ANVUR, ecc.).
ARTICOLO 6
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo Quadro ha la durata massima di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla stipula dell’Accordo Quadro medesimo. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con ordinativi emessi dall’INVALSI, esso si intenderà prorogato del tempo utile per l’ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà al Fornitore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dell’offerta, che comprendono e compensano ogni relativo onere. Non potranno essere emessi ordinativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente accordo. L’Accordo Xxxxxx avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse stata affidata alcuna attività, senza che ciò comporti alcun diritto da parte del Fornitore di chiedere compensi a qualsiasi titolo. Qualora l’importo dell’Accordo Quadro venga esaurito prima della scadenza naturale l’Accordo Quadro si intende automaticamente concluso.
ARTICOLO 7
VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo Quadro ha un valore di € 130.000,00 (euro centotrentamila/00), al netto degli oneri
fiscali per la durata di 4 (quattro) anni. Nel corso della durata dell’accordo al Fornitore sarà corrisposto l’importo determinato sulla base delle effettive prestazioni eseguite.
ARTICOLO 8 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Fornitore indica quale referente, responsabile della corretta esecuzione del servizio, la dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx.
2. Il referente è incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio appaltato e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
b. adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze informatiche necessarie per l’esecuzione del servizio;
c. possesso dei poteri necessari per l’esecuzione della fornitura e dei servizi accessori;
d. reperibilità almeno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (GMT + 1h) dei giorni lavorativi.
3. L’INVALSI si rivolgerà direttamente al referente per ogni problema che dovesse insorgere durante l’espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate al Fornitore ai sensi e per gli effetti di legge.
4. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Fornitore.
5. In caso di impedimento o assenza del responsabile del servizio, il Fornitore dovrà darne tempestiva notizia all’INVALSI, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
6. Il referente dell’INVALSI è il Direttore dell’Esecuzione che assicura la regolare esecuzione da parte del Fornitore, verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità e, a tal fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice dei contratti, nonché tutte la attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
ARTICOLO 9
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI ORDINATIVI
1. L’invio degli ordini di esecuzione del servizio sarà effettuato dall’INVALSI in relazione alle proprie specifiche esigenze. L’INVALSI si riserva la facoltà di ordinare al Fornitore anche l’esecuzione di più prestazioni all’interno di un singolo ordinativo. Per la trasmissione degli ordinativi le parti utilizzeranno la posta elettronica certificata con le modalità di seguito indicate:
FASE 1 – ASSEGNAZIONE ORDINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’affidamento degli eventuali ordini di esecuzione sarà attivato mediante specifiche note di richiesta e successivamente gestite dal direttore dell’esecuzione. In esse saranno specificati:
• l’oggetto;
• le specifiche tecniche;
• il termine entro cui produrre il progetto, il preventivo e il cronoprogramma.
FASE 2 – TRASMISSIONE PROGETTO, PREVENTIVO E CRONOPROGRAMMA
Entro il termine fissato nella nota di richiesta, il Fornitore trasmette il progetto, il preventivo comprensivo dei
costi e il cronoprogramma.
FASE 3 – ACCETTAZIONE/RIGETTO
Nel seguito l’INVALSI si esprime circa l’accettazione o il rigetto del progetto, del preventivo e del cronoprogramma. L’INVALSI può:
A. Accettare senza prescrizioni. In tal caso si procede con l’adozione del provvedimento amministrativo di affidamento e all’emissione dell’ordine. Il termine fissato per l’ultimazione sarà quello indicato dal Fornitore nel cronoprogramma.
B. Accettare con prescrizioni. In tal caso saranno prescritte delle modifiche ai documenti presentati. La sottoscrizione di tali prescrizioni da parte del Fornitore equivale all’accettazione senza riserva alcuna delle stesse. Si procederà, conseguentemente, con l’adozione del provvedimento amministrativo di affidamento e all’emissione dell’ordine. Il termine fissato per l’ultimazione sarà quello indicato dal Fornitore nel cronoprogramma tenuto conto delle modifiche apportate.
C. Rigettare con richiesta di modifiche. In questo caso si richiederà al Fornitore di modificare i documenti presentati indicandone le motivazioni. Il Fornitore avrà un massimo di 5 giorni lavorativi per ripresentare la documentazione. Si riparte, quindi, dalla fase 2.
D. Rigettare senza richiesta di modifiche. In tal caso la procedura avviata con la richiesta di cui alla fase 1 sarà chiusa senza che venga richiesta l’esecuzione di alcuna prestazione. In tale evenienza nulla è dovuto al Fornitore che non potrà avanzare alcuna pretesa di compenso, neanche per le spese sostenute per redigere i documenti di cui sopra.
2. Nel caso in cui siano riscontrate difformità rispetto alla prestazione dovuta o difetti nella stessa, l’INVALSI formalizzerà una contestazione al Fornitore, il quale sarà tenuto a rimediare all’inadempienza.
ARTICOLO 10
OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, nonché ogni attività si rendesse necessaria al corretto e completo adempimento delle stesse. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti e delle modalità e termini indicati negli ordini di esecuzione del servizio. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno a carico del Fornitore intendendosi remunerati dal corrispettivo contrattualmente definito.
2. Il Fornitore deve provvedere a sua cura e spese e senza diritto di compenso alcuno ai seguenti adempimenti:
− l’utilizzo di tutti i macchinari e personale munito di preparazione professionale e di conoscenza tecnica necessaria per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro;
− il pagamento delle imposte, tasse, diritti e contributi di qualunque genere inerenti o conseguenti alla stipula del contratto ed all'esecuzione del servizio;
− il trasporto e consegna del materiale;
− l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati, nonché la fornitura del materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e s. m.i.;
− l’applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle prescritte dai vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili;
− il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate all’allegato X al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ARTICOLO 11
ESECUZIONE, CONCLUSIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’INTERVENTO
1. Il Fornitore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti. L’esecuzione del servizio dovrà uniformarsi strettamente, oltre che al Capitolato Speciale di Appalto, anche all’intera documentazione di gara ivi compresa l’offerta, nonché alle eventuali istruzioni e prescrizioni dell’INVALSI che saranno impartite in relazione ai singoli interventi.
2. Ogni ordine di esecuzione del servizio sarà trattato come una prestazione indipendente e avrà, pertanto, propri termini di ultimazione, una specifica contabilità, verifica di conformità, ecc.
3. A chiusura del singolo intervento, assegnato con specifico ordine, il direttore dell’esecuzione verificherà la conformità delle prestazioni eseguite alle specifiche tecniche richieste e alle prescrizioni contrattuali. Qualora, a seguito del controllo, il servizio dovesse risultare non conforme, il Fornitore deve provvedere a rimediare all’inadempienza rilevata con le modalità e nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall’INVALSI, garantendo comunque la prestazione del servizio alle condizioni ottimali e senza oneri aggiuntivi per l’INVALSI, pena l’applicabilità delle penali di cui al successivo art. 12.
4. Ove ciò non fosse possibile o non conveniente per l’INVALSI, si provvederà a quantificare l’importo delle prestazioni non eseguite e l’eventuale maggior danno causato all’INVALSI, che verrà portato in detrazione dal pagamento in prima scadenza. In alternativa è facoltà dell’INVALSI rivolgersi a soggetti terzi, ponendo ogni maggior spesa a carico dell’inadempiente.
5. In caso di reiterato inadempimento, l’amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, dandone avviso al Fornitore a mezzo PEC.
6. L’INVALSI si riserva il diritto di affidare la continuazione del servizio oggetto del presente affidamento ad altro operatore economico, addebitando al Fornitore inadempiente ogni eventuale maggior onere e qualsiasi altro danno che possa derivare alla stazione appaltante.
ARTICOLO 12 PENALITA’
1. L’INVALSI procede all’accertamento della conformità delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste e alle prescrizioni contrattuali. Qualora il Fornitore non dovesse rispettarle, sarà tenuto, nei confronti dell’INVALSI, al pagamento di penali, nonché dei danni conseguenti e delle maggiori spese eventualmente sostenute.
In particolare:
• in caso di mancato rispetto dei tempi fissati negli ordini di esecuzione del servizio (ad esempio per l’editing completo, per la consegna delle copie cartacee, per l’immissione delle opere nel circuito di distribuzione, ecc.), l’INVALSI applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari a € 50 (euro cinquanta/00);
• nell’ipotesi di irregolarità della prestazione, che non comporti l’applicazione di quanto precedentemente indicato (ad esempio per difformità relative alla promozione e al marketing, alla distribuzione delle opere, alla produzione delle quantità minime richieste, ecc.), l’INVALSI applicherà una penale pari al 5% dell’importo della singola commessa.
2. Le penali di cui al presente articolo saranno proposte nel limite massimo del 10% dell’importo del singolo ordine di esecuzione del servizio, fatto salvo l’accertamento del maggior danno. Qualora le
penali superino il limite massimo del 10% l’INVALSI ha facoltà di risolvere il contratto in danno del Fornitore ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti derivanti dall’accordo quadro o, se mancanti o insufficienti, sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
4. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all’applicazione di penali dovranno essere contestati, mediante PEC, al Fornitore che dovrà comunicare all’amministrazione appaltante le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora tali controdeduzioni non pervengano nel termine anzidetto o non siano idonee a giustificare l’inadempimento, saranno applicate le penali oggetto della contestazione.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è risultato inottemperante.
ARTICOLO 13 INADEMPIMENTI E PENALITA’
1. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal Capitolato tecnico, dal presente Accordo Quadro e dai singoli specifici ordini di esecuzione, il Direttore dell'esecuzione di ciascun singolo contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 12, e specificate nei singoli contratti specifici, verranno contestati al Fornitore dell'Accordo Quadro per iscritto dal Direttore dell'esecuzione di ciascun singolo contratto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, l’INVALSI provvederà a recuperare l’importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
4. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
ARTICOLO 14 DEPOSITO CAUZIONALE
1. Il Fornitore, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall’Appaltante, ha provveduto a costituire ed a consegnare all’INVALSI un deposito cauzionale a mezzo fideiussione assicurativa, per un importo pari al 50% del prezzo di aggiudicazione, IVA ed imposte escluse, ed avente decorrenza dalla data di stipula del contratto.
2. La garanzia a copertura dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli specifici ordini di esecuzione, rilasciata in favore dell’INVALSI, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione dell’Accordo quadro e degli specifici ordini di esecuzione.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’INVALSI ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell’esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e degli specifici ordini di esecuzione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte dell’INVALSI verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell’INVALSI.
8. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’INVALSI ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e, del pari, l’ordine di esecuzione derivante dall’affidamento dell’Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.
10. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli ordini di esecuzione, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, l’INVALSI procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate.
ARTICOLO 15 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una
grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
d. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
e. qualora il Fornitore, in esecuzione di uno specifico ordine di esecuzione, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte;
f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI;
g. nei casi di cui agli articoli 11 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 18 (Trasparenza), 19 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 24 (Codice Etico), 25 (Danni, responsabilità civile);
h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici;
i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso
in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA.
5. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei singoli ordini di fornitura, l’INVALSI assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
8. In caso di risoluzione anche di uno solo ordini di esecuzione, l’INVALSI si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli ordini di esecuzione a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli ordini di esecuzione, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di esecuzione il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
10. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e degli ordini di esecuzione, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
11. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.
ARTICOLO 16 RECESSO
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l’INVALSI ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo ordine di esecuzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa;
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
• in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’INVALSI delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di esecuzione, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti di esecuzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
3. L’INVALSI potrà recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo ordine di esecuzione, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando il Fornitore espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Qualora l’INVALSI receda dall’Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Contratti di esecuzione.
ARTICOLO 17 PREVIDENZA E SICUREZZA SUL LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli ordini di esecuzione le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro e dei singoli ordini di esecuzione.
ARTICOLO 18 TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d. dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e. si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell’INVALSI di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
ARTICOLO 19 RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INVALSI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo ordine di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’INVALSI.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
ARTICOLO 20 DIVIETO DI CESSIONE
1. L’Accordo Quadro e il singolo ordine di esecuzione non possono essere ceduti, a pena di nullità.
ARTICOLO 21
MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo offerto, il Fornitore potrà emettere fattura secondo le modalità che verranno indicate nei singoli specifici contratti.
2. Il pagamento delle fatture avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto.
3. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie dell’INVALSI e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge.
4. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
- Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI);
- Codice fiscale: 92000450582
- Codice Univoco: UF9XRE;
- numero di protocollo e data dell’Accordo Quadro e dell’ordine di fornitura;
- tipologia di servizio;
- CIG;
- CUP.
6. Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta
dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse.
8. L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
9. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
11. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 22 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).
12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla il Fornitore potrà pretendere per ritardato pagamento.
ARTICOLO 22
OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l’INVALSI, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
3. In ogni caso, si conviene che l’INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all’INVALSI e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all’articolo 13, D.Lgs.
n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. L’INVALSI tratta i dati relativi all’Accordo Quadro ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle
osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
ARTICOLO 24 CODICE ETICO
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet dell'INVALSI e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a tali obblighi, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro.
ARTICOLO 25
DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da dipendenti o da parte di terzi.
ARTICOLO 26 SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’operatore economico tutte le spese dell’Accordo Quadro, compresi diritti e registrazioni, e tutte le altre spese inerenti l’Accordo Quadro stesso e conseguenti.
ARTICOLO 27 FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’INVALSI inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 28 NORME FINALI
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli ordini di esecuzione non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli ordini di esecuzione (o di parte di essi) da parte dell’INVALSI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell’Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti ordini di esecuzione continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei ordini di esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
INVALSI Il Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx | IL FORNITORE Il legale Rappresentante Xxxxxx Xxxxxx |
Firmato digitalmente da:Xxxxx Xxxxxxx Motivo:Per competenza
Luogo:Roma Data:29/03/2018 10:38:56