Tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici
Tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici
Di Xxxxxx Xxxxxxx
1. Gli obblighi a carico delle istituzioni scolastiche in materia di tracciabilità dei pagamenti La 13 agosto 2010, n. 136, in vigore dal 7 settembre 2010, ha dettato specifiche disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei contratti pubblici (lavori, servizi e forniture pubbliche). Tale legge però si è rivelata da subito sul piano operativo di difficile applicazione, di fatto ha bloccato i pagamenti in corso stante il regime di incertezza nelle sue modalità applicative. In questo contesto si è reso necessario un intervento da parte del Governo che con il Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 (pubblicato sulla G.U. n. 265 del 12 novembre 2010) ha introdotto alcune disposizioni interpretative ed attuative e nel contempo ha apportato sostanziali modifiche alla predetta L. 136/2010.
La legge in questione si pone l'obbiettivo di impedire le infiltrazioni mafiose così come di arginare il fenomeno evasivo ed elusivo eliminando nel caso di specie qualsiasi possibilità di pagamento in contante, strada peraltro questa già intrapresa dalla cd. Manovra correttiva (D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2010, n. 122) che ha fissato, per la generalità dei contribuenti, il limite all'utilizzo in € 5.000.
I principi intorno ai quali ruota l'efficace attuazione del disposto legislativo sono essenzialmente:
a) L'utilizzo dì conti correnti dedicati sui quali effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
b) Gli strumenti di pagamento devono riportare un codice identificativo di gara (CIG) da acquisire a cura della stazione appaltante dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
c) clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla sua esecuzione.
Gli obblighi derivanti da questa legge riguardano anche le istituzioni scolastiche, sia perché le istituzioni scolastiche rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni; sia perché la legge che istituisce la tracciabilità dei flussi finanziaria si applica a tutti i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.
163/2006, di cui al Titolo II, Parte I del Codice stesso.
Di conseguenza le procedure seguite dalle istituzioni scolastiche per l’acquisizione di beni e servizi rientrano nell’ambito della nuova disciplina.
Pertanto, riguardo ai contratti relativi a forniture di beni e servizi stipulati dalle istituzioni scolastiche d’importo superiore ad Euro 1500,00, l’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/10, impone alle ditte appaltatrici, i due seguenti obblighi perentori:
a. L’utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati (anche se in via non esclusiva), accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;
b. La registrazione di tutti i movimenti finanziari sui predetti conti correnti e l’uso esclusivo, quale metodo di pagamento, del bonifico bancario o postale.
Logicamente, i suddetti obblighi ricorrono solo in presenza di:
• Appalti pubblici, conseguenti all’aggiudicazione di una procedura aperta, ristretta o negoziata previa o senza pubblicazione di bando, quindi anche trattativa privata, quella che normalmente viene effettuata dalle istituzioni scolastiche;
• Cottimi fiduciari;
• Affidamenti diretti per importi superiori ad € 1500,00;
• Subappalti, quando correlati ad appalti pubblici di lavori, servizi o forniture (art. 118 del D.Lgs. n. 163/06);
• Subforniture entro il 2%, quando correlate ad appalti pubblici di lavori, servizi o forniture (art. 118, comma 11 del D.Lgs. n. 163/06).
Relativamente ai rapporti contrattuali con i lavoratori autonomi, in attesa di specifici chiarimenti interpretativi, è possibile distinguere due ipotesi:
a. Se l’attività del lavoratore autonomo è resa all’Ente in virtù di un contratto d’opera, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, il rapporto de quo si deve considerare sottratto all’ambito di applicazione della L. n. 136/10, in quanto non riconducibile alle ipotesi dell’appalto pubblico di lavori, servizi e forniture;
b. Se l’attività del lavoratore autonomo è resa all’Ente in virtù, invece, di un affidamento operato attraverso una delle procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), in questo caso detta fattispecie contrattuale sarà attratta nell’ambito della L. n. 136/2010.
Stante il divieto di pagamento in contanti, sancito dall’art. 3, comma 1, della L. n. 136/10, nel servizio di cassa interno l’uso del contante dovrà essere limitato all’acquisto di soli valori bollati ed al pagamento di tributi di vario genere (ad es. bollo auto, ecc.).
Per le minute spese inferiori o pari ad € 1500,00, per le quali sono ammesse modalità di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, si può valutare l’opportunità dell’utilizzo di carte di credito. Per importi superiori, invece, ad € 1500,00, resta valida, per tutti i pagamenti, la regola generale del bonifico bancario o postale.
Per quanto concerne l’indicazione sui mezzi di pagamento del codice unico di progetto «CUP» e del codice identificativo di gara «CIG», si chiarisce che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico o altro mezzo di pagamento idoneo deve riportare, per ogni transazione effettuata dalla stazione appaltante e da subappaltatori, subcontraenti e concessionari di finanziamenti pubblici il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.
Il CIG deve essere riportato a prescindere dall’importo del contratto e dalla procedura di affidamento prescelta.
Il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento prima dell’indizione della procedura di gara, in quanto il codice va indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta. Il CIG deve poi essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nell’ordinativo di pagamento.
In tutti i casi in cui non vi è, per la stazione appaltante, l’obbligo della contribuzione nei confronti
dell’Autorità, il CIG deve essere indicato, al più tardi nell’ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in via d’urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
Relativamente al Codice unico di progetto (CUP) si chiarisce che questo va indicato ciascuna opera o servizio o commessa pubblica, insieme al CIG, solo nei casi espressamente previsti dall’articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 ( vale a dire, progetti di investimento pubblico).
Pertanto, con le modifiche del D.L. 187/2010 viene abrogata la disposizione che imponeva alle stazioni appaltanti l’obbligo di richiedere il CUP per ogni bando di gara pubblicato (articolo 7, co. 1, lett. a), nn. 4 e 5), D.L. 187/2010).
In buona sostanza, diversamente dalla legge istitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari che prevedeva sempre l'indicazione nei mezzi di pagamento l'indicazione del Codice unico di progetto (Cup) relativo all'investimento pubblico sottostante, il D.L. 187/2010 ha espressamente previsto che gli strumenti di pagamento, posti in essere dai soggetti interessati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice identificativo di gara (Cig) attribuito dall'Autorità di vigilanza e, solo ove obbligatorio, anche il Cup.
L’adempimento del CUP, quindi, non riguarda le istituzioni scolastiche che non operano nel campo degli appalti delle opere pubbliche.
Inoltre, per quanto attiene i pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le Pubbliche amministrazioni loro clienti, l’Avcp ritiene che sia consentito al broker d’incassare i premi per
il tramite del proprio conto separato di cui all’articolo 117 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto dedicato ai sensi della L.. 136/2010, senza richiedere l’accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. In alternativa all’apertura del conto separato, l’articolo 117, co. 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla Pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG.
Operativamente, quindi, per evitare di incorrere nelle conseguenze stabilite dalla legge, occorre verificare:
• In sede di conclusione ed esecuzione del contratto, che sia presente nel capitolato d’appalto, o nel bando di gara o nella lettera d’invito il codice (CIG), nonché la presenza delle seguenti clausole:
1)l’assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;
2)di risoluzione del contratto, di cui all'art. 9 bis Legge n. 136/2010.
• in sede di pagamento, che siano indicati nell’ordinativo di pagamento.
1) gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato comunicato dal soggetto economico di cui all'art. 3 comma 1 della Legge n. 136/2010 su cui verrà effettuata la transazione finanziaria;
2) II codice CIG .
2. La disciplina generale sulla tracciabilità dei flussi finanziari
La legge 13 agosto 2010, n. 136, in vigore dal 7 settembre 2010, come è noto, all'art. 3, ha introdotto alcuni obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nel settore dei finanziamenti pubblici e degli appalti pubblici. Con il D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge 17 dicembre 2010,
n. 217, il legislatore ha introdotto delle disposizioni interpretative e attuative della L. n. 136/2010.
La norma ha lo scopo di prevenire le infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche mediante la tracciabilità dei flussi finanziari dei soggetti economici interessati.
3. Decorrenza
Tra i chiarimenti più attesi uno tra i più importanti è quello relativo alla decorrenza delle nuove norme. Infatti, sebbene la normativa sulla tracciabilità sia entrata in vigore lo scorso 7 settembre, decorsi i 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'assenza di norme transitorie aveva dato adito ad interpretazioni contrapposte in merito alla sua applicazione da parte del Ministero degli Interni e dell'Autorità di vigilanza.
Ne è emerso un dibattito sul fatto che le nuove norme dovessero o meno essere applicate, non solo ai contratti sottoscritti a decorrere dall'entrata in vigore della legge (7 settembre) ma, anche a quelli sottoscritti in precedenza.
Con il D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 217 del 17 dicembre 2010 tutti i dubbi in merito alla decorrenza sull'applicazione della nuova norma sono stati dissipati stabilendo che, per i contratti sottoscritti a decorrere da tale data, trova immediata applicazione le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari mentre, per quelli sottoscritti prima del 7 settembre 2010, la legge di
conversione del decreto legge, ha stabilito una moratoria di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Dunque, tutti I contratti sottoscritti a decorrere dal 7 settembre 2010 sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, anche se relativi a bandi di gara pubblicati antecedentemente.
Per quanto riguarda, i contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della L.
n. 136/2010, l'art. 6 della legge n. 217 del 18 dicembre 2010 ha chiarito che detti contratti sono adeguati alla normativa sulla tracciabilità entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 217; pertanto, tutti i contratti in essere dovranno essere adeguati entro il 27 maggio 2011.
Tuttavia, per i contratti in essere alla data del 7 settembre 2010, non è necessario predisporre atti aggiuntivi di integrazione dei contratti già stipulati al fine di adeguarli alla nuova normativa, poiché la medesima legge n.217/2010 di conversione del Decreto Legge n.187/2010 ha previsto che: “ Ai sensi dell'art. 1374 del codice civile, tali contratti s’intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell’art. 3 della legge n.136 del 2010, e successive modificazioni”.
Pertanto, i contratti s’intendono automaticamente integrati per legge, con tutti i conseguenti obblighi di cui alla legge in esame, il cui inadempimento comporta, quindi, la risoluzione del contratto, come di seguito chiarito e ciò allo scopo di salvaguardare le
pubbliche amministrazioni e gli stessi operatori privati dal rischio della nullità dell’accordo. L'Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, recante "Prime indicazioni sulla
tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, ha fornito i seguenti schemi di clausole, il cui inserimento nei contratti stipulati a decorrere dal 7 settembre 2010 è previsto a pena di nullità assoluta dei contratti stessi:
a) nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
Art. ( )
(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio «territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
b) nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
Art. (...)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n, 136 e successive modifiche.
2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).
4. Soggetti interessati
Con riferimento all'ambito soggettivo, il Decreto Legge n.187/2010 non apporta grandi novità se non quella di chiarire che con l'accezione dell'espressione «filiera delle imprese», ci si riferisce ai subappalti così come definiti dall'art. 118, co. 11, D.Lgs. 17 agosto 2006, n. 163 c.d. Codice dei contratti, ed ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
Xxxxx viene detto dalle disposizioni interpretative contenute nel decreto in merito a quale anello della filiera di ogni appalto scatta l'obbligo della tracciabilità delle movimentazioni finanziarie.
Pertanto, la categoria di soggetti individuati dalla legge restano:
• appaltatori
• subappaltatori
• subcontraenti della filiera delle imprese
• concessionari di finanziamenti pubblici, compresi quelli europei.
Va sottolineato, con riferimento a detti soggetti, che non assumono alcuna rilevanza né la forma giuridica, potendo trattarsi, sia di società che di imprenditori od altro ancora, né il tipo di attività.
5. AMBITO APPLICATIVO
L’ambito di applicazione della nuova normativa sulla tracciabilità, contenuto nella legge istitutiva, resta invariato dal momento che il decreto non ha apportato alcune modifiche a tal proposito.
Pertanto, la nuova disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, dunque anche ai contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti
Quindi, nell'area di applicazione della legge vi rientrano tutti quei soggetti interessati ai:
• lavori;
• servizi;
• forniture pubbliche;
• gestione dei finanziamenti pubblici;
nonché ai pagamenti destinati ai:
• dipendenti;
• consulenti;
• fornitori di beni e servizi;
• provvista di immobilizzazioni tecniche.
Tutti i flussi finanziari generati a seguito di dette attività dovranno transitare attraverso un «conto corrente dedicato» (art. 3).
Secondo quanto espressamente previsto nell'atto di regolazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, al contrario, "non rientrano nell'ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte dì contratti di appalto" quali imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, spese per acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzo di trasporto, di giornali e pubblicazione periodiche.
La nuova normativa ha, infine, stabilito delle deroghe all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in capo ai soggetti economici in parola per i pagamenti in favore di enti previdenziali che possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa (art. 3 com. 3 L. n. 136/2010). Gli ordinativi di incasso di somme versate dai
soggetti economici di cui all'art. 3 comma. 1 sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione dell'art 3 della L. 136/2010.
Vediamo in particolare:
A) SPESE GENERALI
E’ previsto che:
• i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (organizzazione della commessa)
• ed i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche
debbano essere effettuati tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché tali a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se esso non è riferibile esclusivamente alla realizzazione degli interventi.
Come precisato dall’Avcp, devono transitare, in particolare, sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:
− stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
− manodopera (emolumenti a operai);
− spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
− provvista di immobilizzazioni tecniche;
− consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.
Per tali pagamenti di deve utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti pubblici. Il pagamento deve essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto. Ad esempio, se una determinata attrezzatura è utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo pagamento risulterà registrato per l’intero con riferimento solo ad una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre. Allo stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti.
Con riferimento tali pagamenti l’Avcp ritiene che non vada indicato il CIG né il CUP.
B) PAGAMENTI ad ENTI PREVIDENZIALI e ASSICURATIVI ed a FORNITORI di SERVIZI PUBBLICI
I pagamenti (non gli incassi) effettuati a favore di:
a) enti previdenziali, assicurativi e istituzionali,
b) gestori e fornitori di pubblici servizi,
ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere effettuati anche utilizzando strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché siano idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria, fermo restando l’obbligo di documentare la spesa. Si tratta, in particolare, di
− imposte e tasse;
− contributi Inps, Inail, Xxxxx Xxxxx;
− assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;
− gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).
Per tali spese possono essere utilizzate anche le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato.
C) SPESE GIORNALIERE
Per le spese giornaliere, di importo fino a € 1500, relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale (ad es. con carte prepagate) purché idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria, fermi restando:
− il divieto di impiego del contante, nonché
− l’obbligo di documentazione della spesa.
In sede di conversione del decreto legge la spesa giornaliera di importo inferiore o uguale a 500 euro è stata elevata a 1500 euro, inoltre è stato aggiunto un comma nel quale si stabilisce che «L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti».
Come precisato dall’Avcp nella determinazione n. 8/2010, la soglia di € 1500 è riferita all’ammontare di
ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata
D) Spese estranee ai lavori pubblici
Nel caso in cui per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sia necessario ricorrere a somme provenienti da conti correnti dedicati, tali conti possono essere reintegrati successivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità delle operazioni.
6. CONTI CORRENTI DEDICATI
Un ulteriore dubbio interpretativo chiarito dal D.L. n.187/2010 è stato quello relativo all'istituzione dei conti correnti dedicati, vale a dire se, per scoraggiare le infiltrazioni mafiose, da parte dei soggetti
interessati vi fosse l’obbligo di aprire un conto per ogni contratto d’appalta presso banche o la società Poste italiane S.p.a., dove far transitare tutte le movimentazioni finanziarie inerenti il contratto d'appalto. Il D.L. 187/2010 con le disposizioni interpretative ha chiarito che l'espressione «anche non in via esclusiva» debba essere intesa nel senso che ogni operazione finanziaria relativamente a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti, utilizzabili anche promiscuamente per più commesse, a condizione che per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione alla stazione appaltante circa il conto o i conti utilizzati. Inoltre viene anche precisato che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche comunicate.
7. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
Anche con riferimento alle comunicazioni da dare alla stazione appaltante il Decreto ha apportato alcune modifiche di coordinamento ed alcune integrazioni.
Infatti, è stato puntualizzato che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi dì tracciabilità devono comunicare alla stazione appaltante (art. 3, comma 7, come modificato dal DI. n. 187/2010):
• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. L'atto di regolazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha, in proposito, chiarito che l'utilizzazione deve essere intesa nel senso di destinazione alla funzione di conto dedicato.
II legislatore, in sede di conversione del DI. n. 187/2010, ha chiarito che l'espressione «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
Pertanto, la comunicazione dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 comma 7 della
L. n. 136/2010 deve essere effettuata per ciascuna commessa.
In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.
Inoltre, al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali (art. 3, comma 7, L. n. 136/2010) i soggetti tenuti all'obbligo di tracciabilità dei flussi devono inviare copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alla commessa pubblica.
L'atto di regolazione chiarisce che gli operatori economici possono utilizzare come conto corrente dedicato un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni previste per legge.
L'art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010 prevede che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro .
L'obbligo di cui all'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 si deve intendere posto a carico anche della stazione appaltante che deve riportare il CIG (e, ove necessario, il CUP) nei mandati di pagamento all'appaltatore.
8. IL CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG).
L'art. 7, comma 4, D.L. n. 187/2010 ha sostituito l'art. 5, comma 3, della L n. 136/2010 stabilendo che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico o altro mezzo di pagamento idoneo deve riportare, per ogni transazione effettuata dalla stazione appaltante e dai subappaltatori, subcontraenti e concessionari di finanziamenti pubblici il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.
Il CIG è obbligatorio e deve essere riportato a prescindere dall’importo del contratto e dalla procedura di affidamento prescelta.
Il CIG deve essere richiesto dal responsabile del procedimento prima dell’indizione della procedura di gara, in quanto il codice va indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza bando previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.
Il CIG deve poi essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nell’ordinativo di pagamento.
In tutti i casi in cui non vi è, per la stazione appaltante, l’obbligo della contribuzione nei confronti
dell’Autorità, il CIG deve essere indicato, al più tardi nell’ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito, in via d’urgenza, e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
9. IL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)
Relativamente al Codice unico di progetto (CUP) si chiarisce che questo va indicato su ciascuna opera o servizio o commessa pubblica, insieme al CIG, solo nei casi espressamente previsti dall’articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 ( vale a dire, progetti di investimento pubblico).
Pertanto, con le modifiche del D.L. 187/2010 viene abrogata la disposizione che imponeva alle stazioni appaltanti l’obbligo di richiedere il CUP per ogni bando di gara pubblicato (articolo 7, co. 1, lett. a), nn. 4 e 5), D.L. 187/2010).
In buona sostanza, diversamente da quanto stabilito dalla legge istitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari che prevedeva sempre l'indicazione nei mezzi di pagamento Codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante, il D.L. 187/2010 ha espressamente previsto che gli strumenti di pagamento, posti in essere dai soggetti interessati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice identificativo di gara (Cig) attribuito dall'Autorità di vigilanza e, solo ove obbligatorio, anche il Cup.
L’adempimento del CUP, quindi, non riguarda le istituzioni scolastiche che non operano nel campo degli appalti delle opere pubbliche.
10.Clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
La stazione appaltante ha l'onere, a pena di nullità assoluta, di inserire, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori (relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche), un'apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Per quelli invece sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, compete l'obbligo di verificare, a pena di nullità assoluta, l'esistenza di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie. Pertanto, come meglio esplicato dal D.L. 187/2010, nel caso in cui l'appal- tatore, il subappaltatore o il subcontraente ne abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità, ne da immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
L'ultima modifica introdotta dal D.L. 187/2010, è quella di aver eliminato la previsione di una clausola risolutiva espressa per legge e di aver contemplato che la violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari determina la risoluzione di diritto del contratto.
11.Le sanzioni
Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazioni sugli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari sono applicate dal Prefetto della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. L’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.
L’autorità giudiziaria i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità
tipologia | sanzione |
Transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche eseguite senza avvalersi di banche o società Poste italiane S.p.a. | Dal 5% al 20% del valore della transazione |
Transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici eseguite su un conto corrente non dedicato oppure senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. | Dal 2% al 10% del valore della transazione |
Omessa indicazione negli strumenti di pagamento dell'indicazione, ove obbligatorio, del Cup. | |
Reintegro dei conti correnti dedicati per «spese estranee» eseguito con modalità diverse dal bonifico bancario o postale. | Dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito |
Mancata comunicazione alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati degli estremi identificativi dei conti, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. | Da € 500 ad € 3.000 |
Mancata comunicazione alla stazione appaltante, entro 7 giorni dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi del conto corrente già esistente, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. | |
Mancata comunicazione, da parte dei soggetti interessati, di ogni modifica/variazione relativa ai dati trasmessi in merito ai conti correnti, alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. |
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