R E L A Z I O N E
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SUI PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE, FATTO A BRUXELLES IL 18 DICEMBRE 2013.
R E L A Z I O N E
Contesto dell’Accordo
Per la prestazione di servizi GNSS (Global Navigation Satellite Systems) la Commissione Europea ha lanciato, di concerto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), un programma europeo di posizionamento globale satellitare costituito dalla componente GALILEO - sistema di posizionamento globale satellitare - e dalla componente EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System), che si inserisce in maniera complementare nei sistemi dedicati alla navigazione globale già esistenti, migliorandone e diffondendone i dati.
GALILEO è un sistema basato su una costellazione di satelliti artificiali in grado di fornire, con estrema precisione, le coordinate geografiche (longitudine, latitudine, quota) e la velocità di qualsiasi mezzo fisso o mobile in ogni punto in prossimità della superficie Terra e nell'atmosfera, con continuità temporale. Esso è un programma strategico per l’Unione Europea, con potenzialità di impiego in quasi tutti i settori, suscettibile di consentire all’UE di posizionarsi sul mercato della radionavigazione via satellite e di mantenerne una quota rilevante.
Il presente Accordo intende formalizzare ed approfondire la stretta integrazione della Svizzera nei programmi europei GNSS. Per motivi tecnologici, geografici e finanziari, infatti, la Svizzera riveste un ruolo importante nell'ambito dei programmi europei GNSS.
Paese terzo rispetto alla UE - di cui è partner attraverso un elevato numero di Accordi settoriali - la Svizzera collabora al programma GALILEO fin dai suoi inizi ed ha fornito un contribuito politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi del programma in quanto membro dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), nonché attraverso la sua partecipazione, a livello informale, alle strutture comunitarie di governance specifiche del programma. La Svizzera fornisce, d’altronde, tecnologia fondamentale per il programma GALILEO: ad esempio, gli orologi al MASER di idrogeno (“Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation”) utilizzati per la sincronizzazione dei satelliti di GALILEO nella gestione dei segnali, per il tagging temporale e per la sincronizzazione dei riferimenti di frequenza, nonché per le altre applicazioni civili ove è necessaria la marcatura temporale certificata.
Il presente Accordo è diretto a stabilire i principi alla base della cooperazione tra le Parti in molteplici settori, quali lo spettro radio, la ricerca e formazione scientifiche,
lo sviluppo del mercato, la cooperazione industriale e gli appalti, la standardizzazione e certificazione, lo scambio di informazioni classificate e gli scambi di personale. L'Accordo consente, inoltre, all’UE di fissare dei principi generali, fra cui misure di salvaguardia, in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni.
Le Parti sono impegnate ad improntare la cooperazione nei suddetti ambiti nel rispetto dei principi di reciproco vantaggio su una base di parità di diritti ed obblighi, di scambio tempestivo di informazioni, di adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, di libertà nel fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle Parti stesse, nonché di commercio senza restrizioni dei prodotti GNSS.
Iter procedurale dell’Accordo
L'Accordo, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013, è stato negoziato sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 29 giugno 2010. L'art. 4, paragrafo 5, e l'art. 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 683/2008 del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO), concedono ai Paesi terzi la possibilità di fornire finanziamenti aggiuntivi ai programmi europei GNSS a norma delle condizioni previste dagli Accordi di cui all'art. 218 del Trattato sul Funzionamento dell'UE.
L’Accordo appare in linea con i compiti assegnati all’UE dall’art. 29 “Accordi internazionali” del Regolamento UE n. 1285/2013 dell’11 dicembre 2013 relativo all’attuazione ed all’esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite. Detto Accordo è altresì conforme ai principi generali indicati al cap. IV del citato Regolamento UE in materia di “Aspetti di sicurezza dell’Unione Europea o degli Stati Membri”.
Da parte svizzera, il Consiglio Federale ha approvato l’Accordo di cooperazione a seguito dei risultati emersi dalla consultazione con le parti sociali e politiche (Cantoni, formazioni politiche, imprenditori e associazioni di categoria) ed ha inoltre trasmesso alle Camere Federali il testo di revisione della Legge sul controllo dei beni a duplice impiego.
Finalità dell’Accordo
Il presente Accordo è diretto a stabilire i principi alla base della cooperazione in generale ed i diritti e gli obblighi della Svizzera in settori quali la sicurezza e il controllo delle esportazioni. Esso regolerà la cooperazione della Svizzera nel quadro del programma GALILEO in modo da disciplinare i principi di futura collaborazione e le disposizioni complementari nel campo della sicurezza, della standardizzazione e della certificazione.
L’Accordo è limitato agli aspetti necessari per permettere una stretta collaborazione con la Svizzera. La costruzione e la gestione di XXXXXXX e di EGNOS, in quanto programmi estesi a tutta l'UE, evidenziano infatti la necessità di adottare impostazioni e metodi di lavoro comuni tra tutti gli Stati Membri dell’UE ed alcuni Paesi terzi, come la Norvegia (con cui un analogo Accordo è già stato sottoscritto il 22 settembre
2010) e la Svizzera. Le regole relative a queste aree devono essere stabilite dai Governi ed applicate in modo coerente in tutta l’Europa. La Commissione Europea, in quanto gestore del programma per conto dell'UE, proprietaria del sistema, deve adottare tutte le misure possibili al fine di garantire la suddetta coerenza.
Esame delle disposizioni
L’Accordo si compone di 27 articoli, ordinati in una Parte I (Disposizioni Generali - dall’art. 1 all’art. 3), una Parte II (Disposizioni sulla Cooperazione - dall’art. 4 all’art. 17), una Parte III (Disposizioni Finanziarie - art. 18) e una Parte IV (Disposizioni finali - dall’art. 19 all’art. 27), nonché di 2 allegati, che formano parte integrante dell’Accordo stesso.
Articolo 1
Definisce l’obiettivo dell’Accordo, volto a rafforzare la cooperazione tra le Parti nel campo della navigazione satellitare.
Articolo 2
Illustra la terminologia dell’Accordo, al fine di assicurarne la comprensione.
Articolo 3
Definisce i principi cui deve ispirarsi l’attività di cooperazione: reciproco vantaggio, reciproca possibilità di avviare attività di cooperazione, scambio di informazioni, tutela dei diritti di proprietà intellettuale, libertà di fornire servizi e commercio.
Articolo 4
Definisce i settori coinvolti nell’attività di cooperazione: spettro radio, ricerca e formazione scientifiche, appalti, cooperazione industriale, diritti di proprietà intellettuale, controllo delle esportazioni, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, sicurezza, scambio di informazioni classificate, scambi di personale e accesso ai servizi.
Articolo 5
Riguarda lo spettro radio e la cooperazione sulle questioni ad esso attinenti nell’ambito dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).
Articolo 6
Riguarda la promozione di attività di ricerca e formazione comuni.
Articolo 7
Si riferisce agli appalti, nel quadro degli Accordi sottoscritti in materia.
Articolo 8
Definisce le modalità di cooperazione industriale.
Articolo 9
Riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali più rigorose.
Articolo 10
Tratta della politica di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente i programmi europei GNSS.
Articolo 11
Riguarda lo sviluppo del commercio e degli investimenti e le misure adeguate per agevolare tale espansione.
Articolo 12
Tratta della certificazione e delle misure di regolamentazione delle Parti, per consentire un utilizzo completo di XXXXXXX nei territori soggetti alla loro rispettiva giurisdizione.
Articolo 13
Tratta della sicurezza e delle misure da adottare dalle Parti a garanzia dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori.
Articolo 14
Disciplina lo scambio di informazioni classificate, in conformità agli accordi che la Svizzera ha sottoscritto a tal fine.
Articolo 15
Disciplina le modalità di accesso della Svizzera ai servizi GNSS.
Articolo 16
Disciplina la partecipazione della Svizzera all’Agenzia del GNSS europeo, alle condizioni che dovranno essere stabilite in un Accordo tra l'UE e la Svizzera.
Articolo 17
Disciplina la partecipazione della Svizzera ai Comitati del programma GNSS, in qualità di osservatrice e senza diritto di voto.
Articolo 18
Disciplina il contributo svizzero al finanziamento dei programmi europei GNSS.
Articolo 19
Tratta della (non) responsabilità della Svizzera derivante dalla (non) proprietà del GNSS.
Articolo 20
Tratta dell’istituzione di un Comitato Misto, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’Accordo.
Articolo 21
Prevede consultazioni e regolari scambi di informazioni tra le Parti.
Articolo 22
Prevede misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione.
Articolo 23
Tratta della risoluzione delle controversie inerenti l’interpretazione o applicazione dell’Accordo mediante consultazione in sede di Comitato Misto.
Articolo 24
Si riferisce agli allegati, che costituiscono parte integrante dell’Accordo.
Articolo 25
Prevede la possibilità di revisione dell’Accordo.
Articolo 26
Disciplina le modalità di denuncia dell’Accordo, attraverso la notifica dio tale decisione all'altra Parte.
Articolo 27
Disciplina l’entrata in vigore dell’Accordo.
ALLEGATI
I Procedura di arbitrato
Definisce le linee guida per il ricorso alla procedura arbitrale.