Contract
Le presenti condizioni generali di contratto regolamentano e condizionano l’accordo concluso da e tra l’utente finale (Licenziatario) e la società CDM Tecnoconsulting S.p.A., così come identificati nel documento titolato “End User Order Form” (EUOF) ai sensi del quale il Licenziatario ha effettuato il proprio ordine per le licenze dei Software Oggetto di Licenza.
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Nel presente contratto i termini sotto elencati rivestono i significati di seguito specificati:
Software: software, nel formato di Codice Oggetto, di cui al documento UEOF; il Software ha natura di standard e comprende i Files di aiuto on-line nonché eventualmente, solo laddove facente parte dello standard, le utilità di supporto correlate, i programmi e le librerie di run time, la descrizione su supporto cartaceo o informatico (quest’ultima di seguito indicata come “Documentazione”); il Software, per sua natura, contiene bugs, difetti e malfunzionamenti;
Autrice: società, indicata nell’ UEOF, che ha creato il Software;
Embedded software: software\s o parti di software creati da terzi, diversi dall’Autrice, eventualmente inclusi nel Software;
Software Terzo: software in uso al Licenziatario e diverso da quelli di cui sopra;
Problemi: difficoltà incontrate dal Licenziatario nell’utilizzo delle funzioni del Software, bugs, difetti e malfunzionamenti;
Files di aiuto on line: funzionalità presenti nella maschera di avvio del software che guidano nell’uso di esso, cosiddetto help on line;
Codice Sorgente: il codice sorgente (di seguito “Sorgente”) è un insieme di istruzioni appartenenti ad un determinato linguaggio di programmazione, utilizzato per realizzare il Software;
Xxxxxx Xxxxxxx (o file oggetto o eseguibile): traduzione del sorgente in linguaggio macchina (binario), eseguibile dall'elaboratore;
Chiave: programma destinato alla tutela e\o verifica del rispetto da parte del Licenziatario dei limiti del diritto di uso del Software; esso può impedire, in tutto o in parte, il funzionamento del Software medesimo: ad esempio, la Chiave può, segnalare accessi eccedenti quelli licenziati bloccando il Software ecc.;
Aggiornamento: correzione o integrazione (compresa l’eliminazione di bugs, difetti e malfunzionamenti, adeguamenti tecnologici e migliorie funzionali), del Software, che venga\no eventualmente immessa\e sul mercato dall’Autrice e destinata\e ai titolari di diritto d’uso sul Software nella versione di cui all’UEOF;
Sms: è il Software Maintenance Support
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I CDM concede al Licenziatario, che accetta, per una durata illimitata, il diritto non esclusivo e non trasferibile di uso sul Software, come descritto nei Files di aiuto on-line ed esclusivamente nella forma di Codice-Oggetto: è escluso qualsiasi diritto comunque inerente al Codice Sorgente del Software.
Si intende per uso il caricamento, l’utilizzo secondo le funzioni standard nonché, nei limiti strettamente necessari ai suddetti utilizzi e caricamenti, la memorizzazione o visualizzazione del Software mediante copiatura o trasferimento dello stesso Software nell’apparecchiatura del Cliente.
II CDM potrà recedere senza conseguenza di sorta dal presente contratto qualora l’Autrice, se diversa da CDM stessa, non accetti di cedere la licenza di cui al presente.
III Il Licenziatario dà atto che Software presenta alta complessità tecnica.
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Il Licenziatario non ha diritto, tra l’altro, a:
I trasferire o cedere a qualsiasi titolo, concedere in licenza o in sub-licenza e comunque in uso o godimento, possesso o detenzione, il Software o il relativo supporto.
II decompilare, disassemblare o decodificare il Software, in tutto o in parte, salvo che nei limiti in cui ciò sia consentito al Licenziatario da norme inderogabili di legge.
III permettere l’accesso al Software da parte di qualunque soggetto al di fuori di quelli di cui alla clausola 7 (sette) ed indicati nell’UEOF.
IV modificare, adattare, tradurre, elaborare il Software, scrivere o sviluppare eventuale software derivato o altro programma software basato sul Software o su qualsivoglia informazione relativa al Software, salvo quanto stabilito da norme inderogabili di legge e salvo il diritto del Licenziatario relativo ai tools di cui alla clausola 8.
V usare il Software per fornire a terzi un servizio di elaborazione dati o di locazione, o per qualsiasi forma di utilizzo congiunto anche indiretto o gratuito dello stesso.
VI qualsiasi titolo fornire, rivelare, divulgare, rendere disponibile o permettere l’uso del Software a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di CDM.
VII riprodurre (salvo quanto alla clausola 2), duplicare, fare copie del Software diverse da quella di sicurezza; qualora CDM autorizzasse per iscritto l’esecuzione di copie o di riproduzioni di
Software, in queste dovranno essere indelebilmente riprodotti il marchio, le diciture inerenti al diritto d’autore ed ogni segno distintivo del Software, dell’Autrice e di CDM.
VIII modificare od eliminare dal Software (e copie) segni distintivi dell’Autrice e CDM o comunque parti atte a indicarne la provenienza o inserire nel Software elemento di sorta.
IX ricevere o comunque prendere conoscenza del codice sorgente o copia di esso.
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Il Software su cui viene qua trasferito il diritto d’uso sarà sostanzialmente conforme ai Files di aiuto on-line; è quindi escluso ogni obbligo ulteriore di CDM, anche, ad esempio, avente ad oggetto qualità, caratteristiche tecniche o funzionalità del Software non espressamente descritte nei suddetti Files, ovvero avente ad oggetto l’idoneità a soddisfare lo scopo del Software o esigenze o aspettative o fini del Cliente, l’assenza di Problemi, il buon funzionamento, la rispondenza al livello medio di qualità, l’impossibilità di interruzioni dell’uso.
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Il Licenziatario dichiara di aver esaurientemente ed approfonditamente esaminato il Software di aver partecipato a dimostrazioni dell’uso di esso, nonché di aver svolto in autonomia ogni valutazione in ordine ad esso (anche in relazione all’idoneità a proprie esigenze, ferma l’estraneità di queste al presente contratto).
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I L’Embedded software potrà venire utilizzato dal Licenziatario solo e strettamente nei limiti in cui ciò sia previsto dalle procedure standard del Software ai fini dell’uso del Software medesimo nonchè solo e strettamente secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti da tali procedure. Tale uso sarà soggetto alle previsioni di cui alle condizioni generali praticate dal relativo produttore o distributore allegate al presente; in difetto di tale allegato, od in caso di invalidità od incompletezza di parti di questo sarà efficace, anche a favore dell’Autrice, la disciplina di cui al presente contratto relativo al Software.
II In ogni caso, salve norme inderogabili di legge, il Licenziatario si impegna ad esercitare ogni azione relativa all’Embedded software direttamente nei confronti del produttore di questo, rinunciando ad ogni relativi diritto ed azione nei confronti di CDM, ferme comunque, in caso di contrarie norme di legge inderogabili, le disposizioni del presente in tema di responsabilità.
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Il diritto d’uso concesso con il presente contratto potrà essere esercitato solo secondo le procedure previste dal Software, nell’ambito ed ai fini dell’attività tipica del Licenziatario e delle procedure interne di questi nell’ambito della struttura aziendale del Licenziatario medesimo.
Fermi in ogni caso i limiti di cui alle presenti condizioni contrattuali, il diritto d’uso potrà essere esercitato, solo, tramite un numero diverso di utenti a seconda del tipo di licenza scelto dal Licenziatario ed individuato nell’UEOF: qualora la Licenza sia di tipo Server, essa consentirà al Licenziatario di utilizzare il Software senza limitazioni concernenti il numero e le generalità degli utenti a cui è consentito accedere al Software; qualora la licenza sia di tipo Utenti Nominali, essa consentirà l’accesso al Software ad un numero massimo di utenti individuati per nome e cognome, secondo lista da memorizzarsi dal Licenziatario nel Software all’atto dell’installazione, a prescindere dalla simultaneità o meno della connessione da parte di tali utenti essi; qualora la licenza sia di tipo Utenti Simultanei o Concorrenti, essa consentirà l’accesso simultaneo al Software ad un numero massimo di utenti tra i soggetti individuati per nome e cognome secondo lista da memorizzarsi dal Licenziatario nel Software all’atto dell’installazione.
Il Licenziatario assegnerà, all’atto dell’installazione ad ogni utente (che si tratti di un Utente Nominale o di un Utente Simultaneo) un profilo identificativo univoco, restando inteso che ogni accesso da utente diverso da quelli così identificati, fermo quanto stabilito alla clausola 18, comporterà l’obbligo del Licenziatario di pagare a CDM il corrispettivo di una licenza del tipo di quella qui acquistata, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
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Eventuali tools di sviluppo indicati nell’UEOF A potranno venire utilizzati dal Licenziatario conformemente alla precedente clausola per la scrittura e sviluppo nei limiti previsti dal Software.
Ogni elaborato e, comunque, risultato, di qualsivoglia natura, derivante dall’utilizzo del\i tool\s costituirà, senza esborso alcuno da parte di CDM e dell’Autrice, oggetto di esclusivo diritto d’autore di CDM (o dell’Autrice, ove ciò venga da CDM dichiarato), essendo il Cliente, in ordine ad esso, titolare solo un diritto d’uso non esclusivo e non trasferibile sottoposto alla disciplina del diritto d’uso sul Software di cui al presente contratto.
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CDM potrà, con frequenza ragionevole verificare presso qualsiasi luogo ed in qualsivoglia modo, il rispetto degli obblighi assunti dal Licenziatario con le clausole precedenti nonché con le clausole nn. 13 e 18; il Licenziatario dovrà porre in essere ogni comportamento necessario ed opportuno a consentire a CDM il pieno esercizio del detto diritto di verifica, anche consentendo l’accesso ai luoghi, alle attrezzature (compreso l’hardware) ed ai documenti che CDM ritenga di verificare e rilasciando copie, o consentendone la realizzazione da parte CDM, su qualsivoglia supporto.
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I La prestazione dovuta da CDM in forza dell’UEOF e delle presenti condizioni contrattuali si intenderà eseguita con la consegna materiale presso la sede del Licenziatario del supporto contenente una copia del Software o quando CDM abbia autorizzato per iscritto il Licenziatario a scaricare il Software via internet.
II Deve essere considerata estranea e non ricompresa nell’accordo tra le parti, ogni ulteriore prestazione, quali, ad esempio, il caricamento, lo scaricamento via internet, l’installazione, l’implementazione del Software: tali prestazioni saranno svolte a cura e spese del Licenziatario o, eventualmente, da CDM nell’ambito di accordo autonomo e distinto dal presente.
III La consegna avverrà orientativamente entro la fine del mese della data del presente contratto.
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I Il corrispettivo del trasferimento del diritto d’uso del Software ammonta alla somma di cui all’UEOF e dovrà essere versato entro il termine, o i termini, essenziali di cui al citato allegato.
II I corrispettivi di cui sopra non potranno in alcun caso essere oggetto di compensazione da parte del Cliente.
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I Qualora il Licenziatario non effettui entro ciascun termine pattuito il pagamento di tutto o parte del suddetto corrispettivo, il presente contratto si risolverà di diritto ed il Licenziatario dovrà corrispondere a CDM, a titolo di penale, l’intero corrispettivo della licenza, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno oltre al diritto agli interessi di cui alla clausola 12.II.
II In ogni caso, venga o meno esercitata la risoluzione di diritto, il ritardato pagamento di quanto dovuto, a titolo di corrispettivo o penale a CDM, comporterà l’obbligo per il Licenziatario di corrispondere a CDM gli interessi sulla somma capitale pari al tasso ex D.lgs. 231\02.
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Il Cliente, indipendentemente dal tipo di licenza indicata nell’UEOF, sarà tenuto a fornire, in qualsiasi momento, a CDM e\o all’Autrice, su richiesta di uno di questi, l’elenco dei soggetti che utilizzano il Software od hanno accesso a questo.
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Il Licenziatario metterà in atto, costantemente, le procedure volte a proteggere ogni informazione allo stesso utile e ad attivare i mezzi hardware di back up, in modo da evitare la perdita di dati o qualsiasi altro danno, anche in caso di Problemi: tra l’altro, quindi, il Licenziatario dovrà conservare una copia corrente di back-up di tutti i programmi e dati.
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I Fermo quanto sopra, CDM, salve norme inderogabili di legge, sarà responsabile per inadempimento in relazione ad ogni obbligo derivante dal presente contratto o per garanzia o ex art 2043 c.c. o per qualsivoglia titolo o ragione connessi al presente contratto solo qualora, in presenza degli altri requisiti di legge, sussista imputabilità a CDM a titolo di dolo o colpa grave da dimostrarsi da parte del Cliente.
II E ‘altresì escluso qualsiasi obbligo di risultato a carico di CDM.
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Il Licenziatario dichiara di avere in corso e si impegna a mantenere efficaci contratti che assicurino, a spese del cliente, i tempestivi e costanti aggiornamenti, correzione e relativa installazione nonché congrua assistenza sul Software Terzo in uso al Licenziatario stesso.
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Il Licenziatario dichiara di avere in corso e si impegna a mantenere un efficace contratto che assicuri la tempestiva riparazione dell’hardware su cui opererà il Software e dell’hardware con il quale il Software sia comunque collegato.
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Il Licenziatario garantisce la compatibilità con il Software del Software Terzo al primo collegato e\o da collegarsi e si impegna a provvedere per il mantenimento di tale compatibilità.
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I CDM e l’Autrice hanno diritto a mantenere e\o ad inserire nel Software e\o nel sistema informatico del Licenziatario una o più Chiavi ed il Licenziatario dovrà procurare in ogni modo l’esercizio di tali diritti nonché astenersi da qualsiasi accesso o intervento su dette Chiavi.
III Il Licenziatario riconosce che, al fine del funzionamento del Software, può essere necessario, a discrezione di CDM, una (“Chiave”) installata da CDM e\o dall’Autrice.
II La Chiave “temporanea” ha durata fino alla scadenza dei termini di pagamento dei corrispettivi di cui all’accordo contrattuale, dei corrispettivi iniziali dei servizi SMS e dei corrispettivi delle prestazioni di implementazione del Software eventualmente oggetto di distinto contratto tra le parti: il mancato pagamento nei detti termini di tutti gli elencati corrispettivi o di parte di ciascuno di essi determinerà automaticamente l’impossibilità di funzionamento del Software.
III A seguito dell’integrale pagamento dei corrispettivi di cui sopra, CDM e\o l’Autrice installeranno nel Software la Chiave “definitiva” che dovrà rimanere installata ed attiva per l’intera durata del diritto d’uso del Software oggetto dell’accordo contrattuale
IV In ogni caso di avvenuta o tentata rimozione od alterazione della Chiave, il presente contratto si risolverà di diritto e il Licenziatario dovrà corrispondere a CDM a titolo di penale, oltre alle somme oggetto di diritti di credito maturati, la somma di euro 50.000,00.
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I Salve norme inderogabili di legge, il Licenziatario rinuncia ad ogni diritto ed azione, anche per responsabilità contrattuale (inclusa la responsabilità per garanzia) e comunque connesse al Software, nei confronti di CDM ed eserciterà i propri diritti ed azioni direttamente nei confronti dell’Autrice.
II All’Autrice si applicano comunque tutte le limitazioni di responsabilità previste per CDM dalle presenti condizioni contrattuali.
I Salve norme di legge inderogabili, CDM garantisce, per un anno dalla consegna (computato il giorno della consegna medesima), in aggiunta a quanto alle clausole n. 22 e n.29, esclusivamente la sostanziale conformità del Software ai Files di aiuto on line, senza ulteriore obbligo di sorta in capo a CDM stessa: a titolo di esempio, dunque, CDM non garantisce l’assenza di Problemi, il buon funzionamento, la rispondenza al livello medio di qualità, la presenza di qualità e la ricorrenza di caratteristiche non espressamente descritte nei detti Files di aiuto on line, l’idoneità al suo scopo od allo scopo del Licenziatario od a aspettative o esigenze di questi, l’assenza di virus, l’impossibilità di interruzioni dell’uso.
II Indipendentemente dalla conformità di uso od installazione ad istruzioni o indicazioni da parte di CDM o dell’Autrice o dal fatto che CDM abbia, in esecuzione di eventuale autonomo contratto, provveduto all’installazione, il Licenziatario rimane l’unico responsabile delle conseguenze di qualsiasi operazione che coinvolga, anche in parte, internet: il Licenziatario dà atto di essere informato del fatto che internet è un mezzo non sicuro, per sua natura inaffidabile, soggetto ad interruzioni o disturbi nonché idoneo a permettere violazioni, volontarie e non, della sicurezza del Licenziatario e conseguenze dannose sul Software e sul sistema informatico; nessuna prestazione inerente alle suddette operazioni e le conseguenze di queste è dovuta da CDM e nessuna inerente responsabilità potrà venirle imputata.
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CDM, a condizione che i supporti del Software siano usati correttamente, garantisce inoltre, per un periodo di novanta (90) giorni dalla consegna, che detti supporti siano esenti da difetti di materiale.
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Le responsabilità di cui alle clausole precedenti dal numero 20 in poi sono subordinate alla concorrenza di tutte le seguenti condizioni:
a)-il Software sia stato installato correttamente;
b) il Software sia stato costantemente usato in conformità con le istruzioni d’uso fornite dall’Autrice ed con i Files di aiuto on line;
c) il Software non sia stato sottoposto a modifiche, alterazioni od integrazioni da parte di persone non incaricate od autorizzate da CDM;
d) la difformità rispetto ai Files di aiuto on line non sia stata richiesta dal Cliente.
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Il Licenziatario precisa, a titolo di esempio, che, fermo quanto stabilito dal presente e salve norme inderogabili di legge, non integrano la fattispecie dell’inadempimento o dell’obbligo di garanzia o di responsabilità di sorta, le situazioni derivanti, in tutto od in parte, da caso fortuito, forza maggiore, sollecitazioni fisiche, elettriche o elettromagnetiche, negligenza e uso scorretto o difforme da quello indicato da CDM o dall’Autrice da parte del Cliente, mancanza o fluttuazioni dell’alimentazione elettrica, difetti negli apparecchi di aria condizionata o di quelli di controllo dell’umidità, guasto di supporti software salvo quanto alla clausola
20, riscaldamento eccessivo, incendio e danni da fumo, utilizzo del Software con altri supporti software mezzi e interfacce hardware, software o di telecomunicazione che non corrispondono o non sono mantenuti secondo le specifiche del costruttore o rispetto ai quali il Licenziatario non ha adempiuto le obbligazioni di cui al presente contratto, cause imputabili all’utilizzo difforme dall’uso ordinario, presenza od immissione di virus, installazione inadeguata da parte del Cliente, modifica, personalizzazione, alterazione o integrazione del Software o interventi su questo intrapresi da terzi o dal Licenziatario o installazione od uso di programmi software approntati dal Licenziatario o da altri, ritardi e mancata consegna del Software ove questi dipendano dall’Autrice o dal soggetto incarico della consegna.
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I Fermo tutto quanto sopra e salva l’applicazione delle norme inderogabili di legge, nel caso di responsabilità contrattuale o extracontrattuale ascrivibile a CDM, (compresa quella per garanzia), quest’ultima sarà tenuta esclusivamente a rimuovere il fatto fonte di responsabilità, rimanendo escluso ogni obbligo di risarcimento dei danni o riduzione dei corrispettivi; ove detta rimozione non sia possibile secondo la media diligenza e perizia o comporti costo, secondo il listino CDM in quel momento in uso, superiore al prezzo della relativa prestazione, il contratto si risolverà di diritto a seguito di comunicazione scritta di CDM e questa sarà tenuta esclusivamente a restituire il corrispettivo ricevuto.
II Ove, secondo le sopra richiamate norme inderogabili, dovesse ricorrere responsabilità, contrattuale od extra contrattuale, per risarcimento danni di CDM, in nessun caso questa sarà responsabile dei danni che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta del fatto costituente inadempimento od illecito o oggetto di garanzia (rimanendo conseguentemente esclusa, a titolo di esempio, ogni responsabilità per interruzione di attività, lucro cessante, perdita di dati, perdite economiche ecc.) ed in nessun caso il risarcimento potrà eccedere la somma ricevuta a titolo di corrispettivo del Software al quale si riferisca l’evento dannoso.
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A pena di decadenza del Licenziatario da ogni diritto ed azione, i fatti integranti inadempimento od oggetto di obbligo di garanzia dovranno venire denunciati per iscritto dal Licenziatario entro dieci giorni dalla scoperta e, pure a pena di decadenza, la relativa azione dovrà venire esercitata entro sei mesi dalla denuncia.
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Il contratto in essere tra le parti si risolverà di diritto, fermi i diritti maturati da CDM, qualora il Cliente: a) sospenda o termini la propria attività; b) si trovi nelle condizioni di cui all’art.1186 c.c.; c) venga sottoposto a procedura concorsuale, chieda un concordato preventivo od un accordo di ristrutturazione dei debiti; d) proponga alla generalità o maggioranza dei creditori chirografari un pagamento inferiore al dovuto.
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Entro quattordici (14) giorni dalla data di risoluzione per qualsivoglia motivo, il Licenziatario restituirà il Software, compreso ogni lavoro comunque derivato da esso o di sviluppo di esso (anche non autorizzato) o comunque realizzato tramite tools, che rimarrà di esclusiva titolarità di CDM, rimanendo altresì escluso qualsiasi diritto del Licenziatario o di chicchessia a corrispettivo per detto lavoro. Il Licenziatario restituirà contestualmente tutte le copie del Software e dei suddetti lavori, la Documentazione e qualsiasi altro supporto di informazioni in suo possesso. Il Licenziatario fornirà a CDM una dichiarazione firmata da un dirigente del Licenziatario in cui questi ed il Licenziatario attestino, a pena di responsabilità solidale dei sottoscrittori, che quanto sopra è stato eseguito.
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I CDM garantisce di avere diritto a trasferire la licenza oggetto di accordo contrattuale.
II Fermo quanto in precedenza stabilito circa le responsabilità di CDM, eventuali contestazioni, verbali o scritte, o azioni davanti qualsiasi autorità giudiziaria od altro organo, posto in essere da parte di qualunque soggetto nei confronti del Licenziatario per pretese violazioni di diritti d’autore o segreto industriale integrate dal Software dovranno dal Licenziatario medesimo venire immediatamente comunicate per raccomandata con ricevuta di ritorno a CDM ed all’Autrice.
In ogni caso CDM o l’Autrice potranno, a propria discrezione, provvedere, a propria cura (compresa la scelta dei consulenti e legali ) e spese, alla difesa del Licenziatario e saranno libere di agire o resistere in giudizio e comunque di assumere qualsiasi iniziativa di legge nonché di transigere, conferendo a tali fini il Licenziatario fin d’ora ampio mandato ed impegnandosi a prestare ogni collaborazione, comprese la fornitura di informazioni e documenti, la sottoscrizione di atti e deleghe a CDM, all’Autrice e a legali e consulenti, anche per atti giudiziari.
Il Licenziatario non potrà assumere alcuna iniziativa, anche giudiziaria, o transigere senza autorizzazione scritta di CDM e dell’Autrice.
III Qualora a seguito di transazione o provvedimento esecutivo seguiti all’esercizio dei poteri di cui sopra, il Licenziatario non possa utilizzare il Software, CDM o l’Autrice interverranno sul Software medesimo affinché il Licenziatario possa riprenderne l’uso o, ove ciò non sia possibile a giudizio di CDM, sostituiranno il Software o la parte di esso interessata dalle contestazioni con altro analogo: è escluso ogni diritto ulteriore del Licenziatario di qualsiasi natura (incluso quello al risarcimento di danni), salve norme inderogabili di legge.
IV L’obbligo di tenere indenne il Licenziatario non si applica se ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la violazione di cui al primo comma riguardi l’Embedded software;
b) la violazione di cui sopra derivi da modifiche o interventi sul Software da parte di soggetti diversi da CDM ovvero dalla combinazione del Software con software terzi o altri prodotti in assenza di approvazione di CDM;
c) il Licenziatario sia inadempiente a propri obblighi di pagamento nei confronti di CDM;
d) il Licenziatario rifiuti la richiesta di CDM di installare una diversa versione del Software;
e) non sia avvenuta la tempestiva comunicazione delle contestazioni di cui sopra.
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Ciascuna parte si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni, che non siano di pubblico dominio, inerenti all'organizzazione, i metodi di lavoro ed ogni altro dato riguardante l’altra parte nonché i contenuti di questo contratto e tutti i suoi Allegati, le eventuali appendici del presente sottoscritto da entrambe le parti, il Software e tutta la relativa documentazione, i listati del Software, informazioni, dati, disegni, prove di comparazione, specifiche, segreti industriali e copie del codice oggetto e del codice eseguibile del Software, codice sorgente (ove il Licenziatario ne abbia avuto conoscenza nonostante il divieto di cui alla clausola due) oltre che qualsiasi altra informazione indicata come «informazione confidenziale» di cui tale parte venga a conoscenza.
Il suddetto obbligo si estinguerà trascorsi dieci anni dall’estinzione del presente contratto.
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I Né le presenti condizioni contrattuali, né alcuno dei diritti scaturenti dall’accordo contrattuale in essere tra le parti potranno essere ceduti o comunque trasferiti dal Cliente, in tutto o in parte, in forza di qualsiasi contratto, negozio, atto o fatto, in via gratuita od onerosa, a titolo particolare od universale, volontariamente o per effetto di legge, anche in caso di cessione d’azienda o ramo d’azienda, fusione, scissione o altro, senza il preventivo consenso scritto di CDM.
II In caso di violazione di uno dei suddetti divieti, l’accordo contrattuale in essere tra le parti si risolverà di diritto e l’intero corrispettivo di cui al presente contratto sarà dovuto a CDM a titolo di penale dal Cliente, e in via solidale, dall’acquirente il contratto, il diritto ecc.
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Qualora tra le parti contrattuali vengano conclusi accordi inerenti all'hardware in uso al Licenziatario o prestazioni sul Software diverse da quelle di cui al UEOF (comprese, tra tali diverse prestazioni, ad esempio, l’installazione, il caricamento, l’assistenza, l’ottimizzazione, anche se inerenti Problemi) o prestazioni su qualsiasi altro oggetto, le presenti condizioni devono intendersi del tutto autonome da detti accordi, dando atto il Licenziatario che la presente regolamentazione presenta proprie autonome cause giuridiche ed utilità e che è stato dal Licenziatario stesso concluso indipendentemente dalla stipula di detti accordi.
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Fermo quanto alla precedente clausola, qualora, dopo la sottoscrizione del EUOF le parti concordino il trasferimento di ulteriore\i licenze su Software, anche di tipo diverso da quello di cui all’allegato, il relativo autonomo rapporto sarà disciplinato dalle presenti condizioni e dal documento di forma uguale all’UEOF compilato e sottoscritto dalle parti con espresso richiamo al presente contratto.
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Le presenti condizioni generali di contratto insieme all’allegato, completano ed esauriscono l’accordo raggiunto dalle parti e sostituiscono tutte le comunicazioni, dichiarazioni, proposte, intese ed accordi precedenti, sia orali che scritti, raggiunti tra le Parti in merito all’oggetto stesso, tranne per quanto riguarda gli obblighi di segretezza che avranno ad oggetto anche tutti gli atti e fatti precedenti il presente.
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Le condizioni contrattuali ed gli accordi sottoscritti tra le parti potranno essere modificati solamente previo consenso scritto tra le parti, a pena di nullità della modifica.
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Qualsiasi controversia inerente al presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Parma.
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I Ove ciò sia previsto dall’UEOF, il Licenziatario avrà diritto alla consegna, ai sensi della clausola 10, degli Aggiornamenti del Software che l’Autrice immetta eventualmente sul mercato ed all’accesso via web access al data base gestito da CDM di raccolta malfunzionamenti del Software.
II Il Licenziatario dovrà corrispondere in ogni caso, quale corrispettivo del diritto di cui sopra, il corrispettivo periodico anticipato che è indicato nell’UEOF alla voce “SMS” entro il termine essenziale di cui all’allegato medesimo.
III Il rapporto di manutenzione è disciplinato da tutte le clausole di cui al presente documento (intendendosi la parola “Software” sostituita dalla parola “Aggiornamento”), incluse quelle di seguito elencate ai fini dell’art. 1341 c.c. ed escluse solo quelle di seguito derogate, ferma l’autonomia tra contratto di licenza e contratto di manutenzione avente anch’esso causa ed utilità economica autonoma.
IV La durata del contratto di manutenzione è stabilita all’UEOF: alla scadenza di ciascun periodo di durata, il contratto di manutenzione si rinnoverà automaticamente ove ciò sia stabilito nell’allegato medesimo e secondo quanto in questo regolato, salvo recesso da comunicarsi per raccomandata R.R. all’altra parte almeno 90 giorni prima della detta scadenza: il recesso non pregiudicherà il diritto di CDM al pagamento del canone relativo al periodo di durata in corso.
V Il corrispettivo dovuto in via anticipata per i periodi di durata successivi al primo sarà pari al corrispettivo del periodo di durata precedente incrementato con l’importo maggiore tra aggiornamento di esso secondo l’indice ISTAT di riferimento ed incremento del corrispondente corrispettivo praticato dall’Autrice.
VI Xxx l’allegato contenga ulteriori pattuizioni o descrizioni inerenti agli Aggiornamenti che contraddicano al presente contratto, quest’ultimo prevarrà.