ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Tra
L’ENTE Club Alpino Italiano C.A.I. con sede legale in xxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxx nella persona del proprio Presidente, legale rappresentante pro tempore avv. Xxxxxxxx Xxxxx
e
AINEVA - Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe, con sede legale in Vicolo dell’Adige, 27 a Trento nella persona del proprio Presidente, legale rappresentante pro tempore Xxxxxxx Xxxxxxx
di seguito definiti come le Parti.
Premesso che
- la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d’Aosta, la Regione Lombardia, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Marche si sono riunite nell’AINEVA al fine di: promuovere lo scambio di informazioni, notizie, dati concernenti la neve e le valanghe; favorire l’adozione di mezzi e strumenti di informazione uniformi, anche nel campo del trattamento elettronico dei dati; promuovere la sperimentazione di mezzi ed attrezzature nello specifico settore; curare e diffondere pubblicazioni sulle materie oggetto di studi; curare l’aggiornamento e la informazione dei tecnici del settore e in particolare organizzare e gestire i corsi tecnico-specialistici nell’ambito della neve e delle valanghe;
- il CAI, ai sensi della Legge 26 gennaio 1963, n. 91 e s.m.i. (Legge 776/85 e Legge 6/89), nell’ambito delle proprie finalità statutarie, provvede a favore sia dei propri Soci sia di altri, alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di idonee iniziative per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e demanda al Servizio Valanghe Italiano (SVI), sua Struttura Operativa, l’attività inerente la neve e le valanghe, e il perseguimento, in ambito nivo- valanghivo, degli obiettivi indicati dalla norma di legge;
Tenuto conto che
- l’interesse generale di AINEVA e CAI rende auspicabile l’instaurarsi di una efficace collaborazione al fine di ottimizzare le risorse disponibili nel campo della prevenzione dei rischi da valanga nella pratica di attività in montagna;
si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 Finalità dell’accordo
Con il presente accordo le parti si impegnano reciprocamente alla collaborazione finalizzata
alla prevenzione dei rischi da valanghe nella pratica di attività in montagna attraverso la programmazione e la gestione di iniziative comuni nei settori dell’informazione, della pubblicistica e della formazione.
In particolare, la collaborazione riguarda le seguenti tematiche:
- organizzazione e gestione di progetti e campagne di informazione e prevenzione rivolte ai frequentatori della montagna invernale;
- produzione e diffusione di materiale didattico e divulgativo (depliant, audiovisivi, pubblicazioni);
- realizzazione e gestione di strumenti di formazione e addestramento attrezzati (campi ARTVA, percorsi didattici ecc.);
- momenti di coinvolgimento reciproco e attività congiunta nell’ambito delle rispettive attività formative
Articolo 2 Iniziative nel settore della formazione interna al CAI
AINEVA si rende disponibile a supportare i corsi di formazione, aggiornamento o seminari di studio in ambito CAI, rivolti a Sezioni, strutture operative e organi tecnici centrali del CAI, per le tematiche connesse alla neve, alle valanghe o alla meteorologia o per altre iniziative specifiche nel campo della prevenzione, raccordandosi in ogni caso con lo SVI CAI nella relativa organizzazione e gestione, eccezion fatta per gli ambiti delle Sezioni Nazionali (AGAI, CNSAS, CAAI), con modalità ed oneri da stabilirsi di volta in volta.
Articolo 3 Requisiti di ingresso ai corsi professionali
Il personale istruttore delle Strutture Operative e degli Organi Tecnici Centrali del CAI che intende accedere ai corsi di livello 2 AINEVA, potrà essere esonerato dal frequentare il modulo avanzato di “tecniche di autosoccorso e soccorso organizzato in valanga – 2a3” ed al relativo test se l’utente possiede già crediti formativi certificati e l’attestato di superamento di un test pratico finale relativi a tale argomento, previa presentazione delle certificazioni adeguate quali, ad titolo d’esempio, Istruttori Regionali e Nazionali del CAI, Istruttori SVI-CAI, Tecnico CNSAS.
Articolo 4 Attuazione delle iniziative
Le iniziative di cui al presente accordo potranno essere proposte dall’una all’altra parte o in modo congiunto e la loro attuazione è subordinata all’approvazione da parte dei rispettivi organi decisionali.
I contraenti si impegnano a definire, di volta in volta, le risorse di personale ed economiche che potranno essere messe a disposizione per lo sviluppo e la realizzazione delle singole iniziative.
Il CAI provvede all’attuazione del presente accordo attraverso il Servizio Valanghe Italiano.
Articolo 5 Responsabili dell’accordo
AINEVA indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Coordinatore pro tempore del Comitato Tecnico Direttivo o suo delegato.
Il CAI indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Presidente generale CAI o suo delegato.
Articolo 6 Copertura assicurativa e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Le coperture assicurative del personale e degli eventuali collaboratori delle parti nonché le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute saranno definite negli accordi attuativi del presente accordo.
Ciascuna parte provvederà autonomamente alle coperture assicurative e alle forme di prevenzione e tutela della salute del proprio personale o dei collaboratori impegnati nelle attività comuni.
Articolo 7 Durata dell’accordo e facoltà di recesso
Il presente accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula ed è escluso il rinnovo tacito.
Al termine dell’accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione intervenuta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.
Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC da inviarsi all’altra parte con un preavviso di almeno 6 mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetto sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, al cui completamento restano vincolate.
Articolo 8 Trattamento dei dati personali
Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal X.X.xx. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).
Le parti dichiarano infine di esser informate sui diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e da ogni altra normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 9 Legge applicabile e Foro esclusivo
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
Le parti convengono che per ogni eventuale controversia relativa al presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con esclusione di ogni altro Foro, alternativo o concorrente.
Articolo 10 Registrazione e spese
Il presente accordo è soggetto a registrazione pro quota e solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE AINEVA IL PRESIDENTE CAI
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxx Data: 06/05/2021 16:04:25
XXXXX XXXXXXXX 14.05.2021
14:13:02 UTC