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Oggetto: CONVENZIONE TRA AREU E CNSAS LOMBARDO PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO NEL TERRITORIO MONTANO, NELL'AMBIENTE IPOGEO E NELLE ZONE IMPERVIE DEL TERRITORIO DI REGIONE LOMBARDIA - PROVVEDIMENTI
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 243 / 2020 del 30/06/2020
OGGETTO: CONVENZIONE TRA AREU E CNSAS LOMBARDO PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO NEL TERRITORIO MONTANO, NELL'AMBIENTE IPOGEO E NELLE ZONE IMPERVIE DEL TERRITORIO DI REGIONE LOMBARDIA - PROVVEDIMENTI
vista la seguente proposta di deliberazione n. 292/2020, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
• la L.R. n. 33 del 30.12.2009 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” come modificata dalla L.R. 11 agosto 2015 n.23 e dalla L.R. n. 22 del 10.12.2019 “Seconda legge di semplificazione 2019” la DGR 2701 del 23.12.2019 “Costituzione Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), ha affidato all’Azienda Regionale Emergenza Urgenza il compito, tra gli altri, di garantire su tutto il territorio regionale il coordinamento e il monitoraggio dell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
• la Legge 74/2001 reca disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico riconoscendo il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del CNSAS, nonché affida al CNSAS competenza relativamente al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale ed individua nel strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo;
• con DGR n. 1478 del 30.03.2011, la Giunta Regionale della Lombardia ha affidato ad AREU il compito di stipulare e attivare i protocolli convenzionali con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo (CNSAS) ex L. n. 74/2001, per l’attività di soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo;
• con deliberazioni AREU n. 126 del 14.07.2011, n. 194 del 14.07.2014, n. 83 del 21.03.2017, n. 52/2020 del 21.02.2020 e 76/2020 del 10.03.2020 sono state approvate per gli anni dal 2011 al 30.06.2020, le convenzioni tra l’AREU e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS – Servizio Regionale Lombardo stabilendo le modalità e le condizioni per il supporto allo svolgimento dei relativi interventi;
RILEVATO che:
• AREU riconosce nell’attività del CNSAS il perseguimento di un interesse di carattere generale e di pubblica utilità, in ragione di quanto disposto dall’art. 1 della L. 74/2001 e dalla Legge Regionale n. 5 del 17 marzo 2015;
• in attuazione a quanto sopra AREU, per lo svolgimento dell’attività di soccorso sanitario in ambiente montano, ipogeo e ostile nel territorio della Regione Lombardia intende avvalersi della collaborazione del CNSAS Lombardo, il quale:
o dispone di un’ampia base di volontari qualificati, nonché di tecnici e figure professionali specialistiche previste dalla Legge n. 74/2001, addestrati alla movimentazione e al soccorso in ambiente montano, ipogeo e ostile;
o intende mettere a disposizione di AREU nell’ambito della propria attività istituzionale di soccorso degli infortunati, dei pericolanti e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio
(comma 2, art. 1 della Legge n. 74/2001);
• nell’ambito dell’organizzazione del sistema dell’emergenza-urgenza AREU può possono essere stipulare convenzioni con il CNSAS volte a disciplinare i servizi di soccorso ed elisoccorso, la quale può – seppur in via sussidiaria e ausiliaria – esercitare attività di carattere commerciale;
CONSIDERATI:
• la possibilità di ricondurre nell’alveo del rapporto convenzionale anche tali servizi resi dietro riconoscimento di un corrispettivo) discende, in conclusione, da un lato, dal fatto che le stesse siano funzionali all’espletamento di attività di soccorso ed elisoccorso in emergenza-urgenza, in ragione del quale l’art. 2, comma 3, legge 74/2001, consente appunto la stipula di convenzioni;
• l’art. 30 della legge n. 383/2000 che non distingue, nell’ambito delle attività che possono essere dedotte nelle convenzioni con la APS quelle prestate dalle associazioni verso il pagamento di un corrispettivo – prestazioni che le APS, seppur con i limiti di cui si è detto, sono legittimate a rendere – da quelle rese a fronte del rimborso delle spese effettivamente sostenute.”;
RILEVATO CHE:
• nel periodo dall’anno 2011 all’anno 2020 la collaborazione tra AREU e CNSAS è sempre stata proficua;
• si rende necessario procedere all’aggiornamento del rapporto convenzionale tra AREU e CNSAS attualizzandolo, ove necessario, proponendo una parziale revisione dei rapporti economici e operativi tra le parti, con necessità di adottare un nuovo testo di convenzione aggiornato e in linea con le nuove esigenze organizzative del servizio;
DATO ATTO CHE:
• XXXX conferma di riconoscere il ruolo di pubblico servizio svolto dal CNSAS, così come richiamato nelle premesse, nelle attività di soccorso degli infortunati, dei pericolanti e nel recupero dei caduti in Ambiente Ostile, e pertanto, anche nel rispetto delle normative nazionali e regionali richiamate in premessa e intende:
a. avvalersi del supporto del CNSAS Lombardo per interventi d’urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso avanzato con o senza medico, nonché per il recupero di persone incolumi in difficoltà, in luoghi che risultano inaccessibili ai mezzi di soccorso di base (MSB) tramite viabilità ordinaria, in Ambiente Ostile e per il trasporto dal luogo dell’evento al primo mezzo di soccorso contestualmente inviato dalla SOREU, effettuati da personale in possesso della qualificazione di carattere sanitario prevista all’Allegato N.5 (“Formazione per il Soccorso Sanitario in ambiente Impervio”)che forma parte integrante e sostanziale della convenzione;
b. avvalersi delle competenze e capacità delle figure professionali specialistiche individuate e riconosciute dalle scuole Nazionali del CNSAS per:
1. le prestazioni di servizi e l’organizzazione di interventi di supporto tecnico, operativo e logistico alle attività di elisoccorso (secondo quanto disciplinato dall’ALLEGATO N. 3 “Protocollo generale per attività di elisoccorso”);
2. l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione rivolti sia agli operatori CNSAS, sia agli operatori sanitari di AREU, in merito alla specifica formazione
tecnico-specialistica per il mantenimento delle competenze, delle Unità cinofile e sanitaria in ambiente impervio, connessi alle attività di soccorso e/o di prevenzione degli infortuni che accadono durante l’esercizio di attività proprie all’ambiente montano e ipogeo (secondo quanto disciplinato dall’Allegato n. 5 (“Formazione per il Soccorso Sanitario in ambiente Impervio”);
3. le attività di supporto alla Centrale Regionale Elisoccorso (CRELi) di AREU ed alla SOREU ALPINA, come previste nel “Protocollo Generale per l’attività di Elisoccorso” (ALLEGATO 3) e dall’allegato “Attività di supporto tecnico in SOREU ALPINA” (ALLEGATO 4), nonché per le attività previste dal “Protocollo intervento del CNSAS LOMABARDO” (ALLEGATO 2);
• AREU riconosce e sostiene le Scuole regionali del CNSAS Lombardo quali organismi professionali in ambito di ricerca dispersi e soccorso in Ambiente Ostile e si avvale del CNSAS Lombardo quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per l’individuazione di esperti nelle materie individuate dalla Legge n. 74/2001 da nominare in organismi regionali o di Enti locali della Regione Lombardia presso i quali la stessa è necessario designare propri rappresentanti;
• provvedere, in quanto soggetto individuato dalla Regione, alla formazione specifica degli operatori del CNSAS Lombardo nell’ambito del Soccorso Sanitario di concerto con il CNSAS Lombardo svolto in Ambiente Ostile, provvedendo ai necessari programmi formativi e alle valutazioni finali certificative, ai sensi della vigente normativa;
EVIDENZIATO CHE il CNSAS Lombardo, nell’ambito delle proprie competenze, collabora altresì alle attività di ricerca di persone scomparse come previsto dei piani provinciali predisposti dalle competenti Prefetture;
STABILITO CHE:
• per le attività di cui all’art. 3 comma 1 let. a) della convenzione AREU riconosce annualmente al CNSAS Lombardo un contributo, nei limiti degli importi preventivati da AREU stessa e approvati in ossequio alle norme di legge, a copertura delle seguenti tipologie di spesa, documentate e dettagliate in sede di verifica e approvazione del rendiconto consuntivo:
a. costi di competenza dell'esercizio direttamente riconducibili allo svolgimento delle attività istituzionali di soccorso, al mantenimento della formazione (sanitaria, tecnica, cinofila) e addestramento, alla prevenzione ed educazione proprie del CNSAS Lombardo e alla formazione connessa all’attività di elisoccorso;
b. costi di competenza dell’esercizio per la gestione e il mantenimento dell'efficienza dell'organizzazione;
c. costi di competenza dell'esercizio riconducibili agli acquisti correnti di immobilizzazioni durevoli;
d. costi per la realizzazione di specifici Progetti di investimento, anche pluriennali, o di miglioramento dell'organizzazione approvati preventivamente anche da AREU. I progetti presentati da CNSAS sono sottoposti alle componenti tecniche di AREU per l’espressione delle valutazioni di competenza. La durata dei
Progetti non deve essere superiore a quella della presente convenzione. Le spese sostenute per la realizzazione dei Progetti dovranno essere documentate e dettagliate utilizzando specifici prospetti di rendicontazione (ALLEGATO N.6 “Schemi di rendicontazione spese sostenute per i progetti di investimento pluriennali”).
• tutti i costi vengono rimborsati nei limiti complessivi del preventivo approvato da AREU, fermo restando che l'assegnazione economica annuale effettuata dallo Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ad AREU per il CNSAS Lombardo rappresenta un vincolo insuperabile;
• AREU non rimborsa i costi il cui onere risulti già a carico di altri Enti pubblici o soggetti privati o il cui importo non risulti congruo rispetto alle finalità della presente convenzione;
• il contributo riconosciuto da AREU al CNSAS Lombardo si configura quale rimborso delle spese a copertura dei costi sostenuti dal CNSAS Lombardo, finalizzato a garantire la realizzazione delle finalità istituzionali di interesse generale e di pubblica utilità attribuite al CNSAS Lombardo dalla L. n. 74/2001. Tale contributo non viene corrisposto in ragione di un rapporto sinallagmatico, ma in funzione del mantenimento dell’attività istituzionale del CNSAS Lombardo;
STABILITO ULTERIORMENTE CHE per le attività di cui all’art. 3 comma 1 let. b) della convenzione AREU rimborsa gli oneri economici connessi a dette attività garantite dal CNSAS Lombardo; le tariffe per il riconoscimento economico di dette attività saranno definite, in contraddittorio tra le parti, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione;
DATO ATTO CHE con provvedimento deliberativo n. 100/2020 del 20.03.2020, AREU ha approvato, eccezionalmente e al fine di non compromettere il buon funzionamento del servizio di emergenza urgenza extraospedaliero che il CNSAS Lombardo supporta per le attività di competenza, il pagamento entro il 31.03.2020 di una quota peri ad € 400.000,00, da considerarsi quale acconto sulle spese di mantenimento sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione per il periodo 01.01.2020-30.04.2020, riservandosi di verificare in sede di approvazione del rendiconto consuntivo 2020 la documentazione che il CNSAS produrrà a sostegno delle spese sostenute per le attività oggetto di convenzione, tra cui quelle sostenute in virtù dell’importo approvato con il predetto provvedimento;
DATO ATTO CHE la convenzione tra AREU e CNSAS Lombardo ha durata dal 01.07.2020 e sino al 31.12.2024;
PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:
1. di approvare la convenzione tra l’AREU e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico CNSAS – Servizio Regionale Lombardo, con sede in Xxxxxxx (XX) Xxx Xxxx x. 000, nella quale sono definite, tra l’altro, le modalità e le condizioni di collaborazione tra le parti per il supporto allo svolgimento degli interventi d’urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso avanzato con o senza medico, nonché il recupero di persone incolumi in difficoltà, e il trasporto dal luogo dell’evento al primo mezzo di soccorso di AREU;
2. di stabilire che la predetta convenzione ha durata dal 01.07.2020 e sino al 31.12.2024, con esclusione del tacito rinnovo;
3. di dare atto che il finanziamento della convenzione per il periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2024 viene garantito nell’ambito del finanziamento regionale assegnato ad AREU in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per gli esercizi di riferimento;
4. di dare atto che gli oneri economici stimati derivanti dal presente provvedimento, per il periodo dal 01.07.2020 sino al 31.12.2024, sono contabilizzati nel bilancio preventivo di ogni singolo esercizio di interesse al conto 30.20.22.90 (“Rimborso servizio soccorso alpino e speleologico (CNSAS), come di seguito indicati:
TIPOLOGIA SPESA | IMPORTO 2020 (dal 01.07.2020) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
SPESE DI MANTENIMENTO | 921.500,00 | 1.843.000,00 | 1.843.000,00 | 1.843.000,00 | 1.843.000,00 |
PROGETTI | 77.500,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
COMMERCIALI (IVA inclusa) | 1.051.000,00 | 2.102.000,00 | 2.102.000,00 | 2.102.000,00 | 2.102.000,00 |
TOTALE | 2.050.000,00 | 4.120.000,00 | 4.120.000,00 | 4.070.000,00 | 4.070.000,00 |
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è Dott.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Dirigente SC Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).
La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:
Il Direttore Amministrativo Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Il Direttore Sanitario Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxx
Il/La proponente del provvedimento Xxxxxx Xxxxxxxx
CONVENZIONE TRA AREU E CNSAS LOMBARDO PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO NEL TERRITORIO MONTANO, NELL'AMBIENTE IPOGEO E NELLE ZONE IMPERVIE DEL TERRITORIO DI REGIONE LOMBARDIA
TRA
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede operativa in Milano, via Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 6, C.F. e P.IVA 03128170135, in atto rappresentata dal dr. Xxxxxxx Xxxx, legale rappresentante pro tempore, in qualità di Direttore Generale;
E
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Lombardo (di seguito per brevità CNSAS Lombardo), con sede in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxx 000, C.F. 02202060139, P.IVA 03686290135, struttura operativa regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito per brevità CNSAS), in atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxx, legale rappresentante pro tempore, in qualità di Presidente Regionale.
Congiuntamente definite “Parti”.
PREMESSO CHE
• la Legge 21 marzo 2001 n. 74 reca disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. In particolare:
- All’art. 1 c. 1 riconosce “il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del CNSAS”;
- All’art. 1 c. 2 affida al CNSAS competenza relativamente “al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale”;
- Sempre all’art. 1 c. 2 attribuisce al CNSAS il ruolo di coordinamento in caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni;
- All’art. 2 c.3 definisce che “il CNSAS contribuisce alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi;
- All’art. 1 c. 3 stabilisce che “le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
………, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo” ed, in forza del riconoscimento delle competenze e del ruolo di servizio pubblico attribuito al CNSAS “le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e elisoccorso”;
• la DGR n. VII/6994 del 02/04/2008 “Attivazione dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), in attuazione della legge regionale n. 32/2007”, dispone la costituzione
di un soggetto deputato allo svolgimento dei compiti relativi all'emergenza urgenza; la Legge Regionale 33/2009, all’art. art. 16, dispone che “L’Azienda regionale emergenza urgenza (AREU) è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile. Rientra tra gli enti del servizio sanitario regionale e, nell’ambito dei LEA, garantire su tutto il territorio regionale lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all’indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera, il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione, nonché le ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale. Sono in capo all’AREU il convenzionamento per l’attività di soccorso sanitario extraospedaliero e i relativi controlli secondo modalità operative definite con deliberazione della Giunta regionale.”;
• AREU riconosce nell’attività del CNSAS il perseguimento di un interesse di carattere generale e di pubblica utilità e, in ragione di quanto disposto dall’art. 1 della L. 74/2001 e dalla Legge Regionale n.5 del 17 marzo 2015;
• in attuazione a quanto sopra AREU per lo svolgimento dell’attività di soccorso sanitario in ambiente montano, ipogeo e ostile nel territorio della Regione Lombardia intende avvalersi della collaborazione del CNSAS Lombardo, il quale dispone di un’ampia base di volontari qualificati, nonché di tecnici e figure professionali specialistiche previste dalla Legge n. 74/2001, addestrati alla movimentazione e al soccorso in ambiente montano, ipogeo e ostile che intende mettere a disposizione di AREU nell’ambito della propria attività istituzionale di soccorso degli infortunati, dei pericolanti e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio (comma 2, art. 1 della Legge n. 74/2001), definite di seguito per brevità “Ambiente Ostile”.
VISTI E CONSIDERATI
• L’art. 80 della L. 289 del 27/12/2002;
• La DGR n. 37434 del 17/07/1998 e la DGR 45819 del 22/10/1999 come successivamente modificate e integrate anche dalla DGR n. 18577 del 05/08/2004;
• Xx X.X. x. 00 xxx 00/00/0000 “Istituzione dell’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza, modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 luglio 1997, n.31 (Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali”);
• L’art. 16 della L.R. n. 33 del 30.12.2009 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” come modificata dalla L.R. 11 agosto 2015 n.23 e dalla L.R. n. 22 del 10.12.2019 “Seconda legge di semplificazione 2019” la DGR 2701 del 23.12.2019 “Costituzione Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)”;
• La DGR n. VII/6994 del 02/04/2008 “Attivazione dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) in attuazione della legge regionale n. 32/2007”, con la quale AREU è stata attivata;
• La DGR n. IX/1478 del 30.03.2011 “Determinazioni in ordine all’organizzazione del soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo in attuazione della L.R. n. 32/2007” e successive modificazioni.
PRESO ATTO CHE
• è competenza non esclusiva del CNSAS il soccorso in Ambiente Ostile;
• è responsabilità di AREU il soccorso sanitario e gli interventi di soccorso sanitario, se effettuati in Ambiente ostile, possono necessitare del supporto tecnico con componenti sanitarie che le strutture territoriali del CNSAS sono in grado di assicurare, come previsto dalla normativa sopra richiamata;
• le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS sono i soggetti di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario in Ambiente montano e ipogeo.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1- PREMESSE
1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.
2. Le Parti prendono atto che dal momento in cui XXXX, presumibilmente a decorrere dall’anno 2021, modificherà la propria natura giuridica, attraverso la trasformazione da Azienda in Agenzia, verrà attuata una nuova modalità di computo, al pari tutte le altre funzioni in capo ad AREU, del finanziamento connesso alla presente convenzione.
3. Il Regolamento e gli Allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale alla stessa. Eventuali modifiche agli stessi vengono condivise e approvate esclusivamente tramite scambio di idonea corrispondenza tra le Parti senza necessità di modificare il testo della convenzione.
Art. 2- CONTESTO OPERATIVO
1. L'estensione del territorio montuoso Lombardo risulta essere, rispetto ad altre regioni, particolarmente rilevante con un'area montuosa di 780.000 ettari, ipoteticamente divisa in due fasce orizzontali: a nord le Alpi Retiche ed al centro la fascia prealpina che degrada, a Sud, nella pianura padana. Le Retiche corrispondono esclusivamente alle province di Sondrio e Brescia, con un territorio prevalentemente granitico e ricco di estesi ghiacciai confinanti a N/O con la Svizzera e a N/E con il Trentino e Alto Adige.
2. Sia le alte quote (gruppi del Bernina e Adamello) sia la fascia prealpina rendono il territorio estremamente impervio e particolarmente interessante dal punto di vista alpinistico. Inoltre la relativa vicinanza di queste montagne alla fascia centrale padana e la varietà delle attività che vi si possono praticare, tra cui sport emergenti (canyoning, mountain bike, parapendio, ecc.), facilitano il forte afflusso di alpinisti, escursionisti e turisti provenienti dai centri urbani e metropolitani.
3. I bacini carsici della fascia prealpina, le cui cavità raggiungono anche profondità di oltre
1.300 metri e con sviluppo di oltre 50 km, suscitano l’interesse di speleologi provenienti sia dalla Lombardia sia da tutte le regioni italiane, ma anche di specialisti provenienti da diversi Paesi europei.
4. In tutta la fascia alpina, prealpina e collinare è marcata la presenza di insediamenti abitativi in zone non servite da strade carrabili, baite di montagna, alpeggi, attività lavorative turistiche e agro-silvo-pastorali.
5. La complessità del territorio e le numerose attività ricreative - alpinistiche, escursionistiche e speleologiche - e lavorative in esso praticate presuppongono, nei casi di incidente, una diversificazione degli interventi di soccorso, riconducibili a tre macro scenari operativi:
a. infortuni o malori in Ambiente Ostile: emergenze sanitarie risolvibili con l’impiego di elisoccorso o con autoveicoli di soccorso speciali o con squadre di terra; la squadra di soccorso è composta e da una componente tecnica con qualificazione di carattere sanitario e se disponibile, da una componente sanitaria addestrata alla movimentazione in tali ambienti, specializzata a muoversi in autonomia anche di notte e in condizioni meteo avverse e/o in ambienti ipogei;
b. interventi di soccorso non sanitario in Ambiente Ostile: emergenza non sanitaria, che necessita dell’impiego di un adeguato numero di soccorritori tecnicamente addestrati alla movimentazione e al soccorso nel predetto ambiente;
c. interventi di soccorso su piste da sci (attività non esclusivamente svolta dal CNSAS): interventi di soccorso sanitario, che necessitano di squadre che devono possedere sia la formazione di base dei soccorritori sanitari sia l’addestramento tecnico specifico adatto alla movimentazione in sicurezza sulle piste da sci.
Art. 3- OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. AREU riconosce il ruolo di pubblico servizio svolto dal CNSAS, così come richiamato nelle premesse, nelle attività di soccorso degli infortunati, dei pericolanti e nel recupero dei caduti in Ambiente Ostile, e pertanto, anche nel rispetto delle normative nazionali e regionali richiamate in premessa, intende:
a. avvalersi del supporto del CNSAS Lombardo per interventi d’urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso avanzato con o senza medico, nonché per il recupero di persone incolumi in difficoltà, in luoghi che risultano inaccessibili ai mezzi di soccorso di base (MSB) tramite viabilità ordinaria, in Ambiente Ostile e per il trasporto dal luogo dell’evento al primo mezzo di soccorso contestualmente inviato dalla SOREU, effettuati da personale in possesso della qualificazione di carattere sanitario prevista all’Allegato N.5 (“Formazione per il Soccorso Sanitario in ambiente Impervio”)che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
b. avvalersi delle competenze e capacità delle figure professionali specialistiche individuate e riconosciute dalle scuole Nazionali del CNSAS per:
• le prestazioni di servizi e l’organizzazione di interventi di supporto tecnico, operativo e logistico alle attività di elisoccorso (secondo quanto disciplinato dall’ALLEGATO
N. 3 “Protocollo generale per attività di elisoccorso”);
• l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione rivolti sia agli operatori CNSAS, che agli operatori sanitari di AREU, in merito alla specifica formazione tecnico- specialistica per il mantenimento delle competenze, delle Unità cinofile e sanitaria
in ambiente impervio, connessi alle attività di soccorso e/o di prevenzione degli infortuni che accadono durante l’esercizio di attività proprie all’ambiente montano e ipogeo (secondo quanto disciplinato dall’Allegato n. 5 (“Formazione per il Soccorso Sanitario in ambiente Impervio”);
• le attività di supporto alla Centrale Regionale Elisoccorso (CRELi) di AREU ed alla SOREU ALPINA, come previste nel “Protocollo Generale per l’attività di Elisoccorso” (ALLEGATO 3) e dall’allegato “Attività di supporto tecnico in SOREU ALPINA” (ALLEGATO 4), nonché per le attività previste dal “Protocollo intervento del CNSAS LOMABARDO” (ALLEGATO 2);
Per l’attività di elisoccorso, il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS Lombardo avrà il ruolo di coordinamento delle diverse organizzazioni coinvolte e sarà l’unico responsabile della sicurezza a terra dei soccorritori e delle persone soccorse, così come disciplinato dall’art. 1 comma 2 della Legge n. 74/2001. Le modalità di concorso del CNSAS Lombardo all’attività di elisoccorso sono disciplinate nel Regolamento attuativo della presente convenzione (ALLEGATO N. 1 “Regolamento attuativo”) quale parte integrante della presente convenzione.
2. AREU riconosce e sostiene le Scuole regionali del CNSAS Lombardo quali organismi professionali in ambito di ricerca dispersi e soccorso in Ambiente Ostile e si avvale del CNSAS Lombardo quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per l’individuazione di esperti nelle materie individuate dalla Legge n. 74/2001 da nominare in organismi regionali o di Enti locali della Regione Lombardia presso i quali la stessa è necessario designare propri rappresentanti.
3. AREU, individuata dalla Regione, è il soggetto preposto alla formazione specifica degli operatori del CNSAS Lombardo nell’ambito del Soccorso Sanitario di concerto con il CNSAS Lombardo svolto in Ambiente Ostile, provvedendo ai necessari programmi formativi e alle valutazioni finali certificative, ai sensi della vigente normativa (ALLEGATO N.5)
4. Il CNSAS Lombardo, nell’ambito delle proprie competenze, collabora altresì alle attività di ricerca di persone scomparse come previsto dei piani provinciali predisposti dalle competenti Prefetture.
Art. 4 - CONTRIBUTO ECONOMICO RICONOSCIUTO DA AREU AL CNSAS LOMBARDO PER
LE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ ART. 3 comma 1 lettera a)
1. AREU riconoscerà annualmente al CNSAS Lombardo un contributo, nei limiti degli importi preventivati e dalla stessa approvati e in ossequio alle norme di legge, a copertura delle seguenti tipologie di spesa, documentate e dettagliate in sede di verifica e approvazione del rendiconto consuntivo:
a. costi di competenza dell'esercizio direttamente riconducibili allo svolgimento delle attività istituzionali di soccorso, al mantenimento della formazione (sanitaria, tecnica, cinofila) e addestramento, alla prevenzione ed educazione proprie del CNSAS Lombardo e alla formazione connessa all’attività di elisoccorso;
b. costi di competenza dell’esercizio per la gestione e il mantenimento dell'efficienza dell'organizzazione;
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c. costi di competenza dell'esercizio riconducibili agli acquisti correnti di immobilizzazioni durevoli;
d. costi per la realizzazione di specifici Progetti di investimento pluriennale o di miglioramento dell'organizzazione approvati da AREU. I progetti presentati da CNSAS vengono sottoposti alle componenti tecniche diAREU per l’espressione delle valutazioni di competenza. La durata dei Progetti non deve essere superiore a quella della presente convenzione. Le spese sostenute per la realizzazione dei Progetti devono essere documentate e dettagliate utilizzando specifici prospetti di rendicontazione (ALLEGATO N.6 “Schemi di rendicontazione spese sostenute per i progetti di investimento pluriennali”).
2. Tutti i costi sono rimborsati nei limiti complessivi del preventivo approvato da AREU, fermo restando che non potrà comunque essere superata l'assegnazione economica annuale effettuata dallo Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ad AREU per il CNSAS Lombardo.
3. AREU non rimborsa i costi il cui onere risulti già a carico di altri Enti pubblici o soggetti privati o il cui importo non risulti congruo rispetto alle finalità della presente convenzione.
4. Il contributo riconosciuto da AREU al CNSAS Lombardo si configura quale rimborso delle spese a copertura dei costi sostenuti dal CNSAS Lombardo, finalizzato a garantire la realizzazione delle finalità istituzionali di interesse generale e di pubblica utilità attribuite al CNSAS Lombardo dalla citata L. n. 74/2001. Tale contributo non viene corrisposto in ragione di un rapporto sinallagmatico, ma in funzione del mantenimento dell’attività istituzionale del CNSAS Lombardo.
Art. 5- PAGAMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO DAL CNSAS LOMBARDO PER LE ATTIVITA’ DI
CUI ALL’ART. 3 comma 1 lettera b)
1. AREU paga le attività svolte dal CNSAS Lombardo per le attività indicate all’art. 3, comma 1, lettera b) della presente convenzione; le tariffe onnicomprensive per il riconoscimento economico delle attività saranno definite, nel contraddittorio tra le parti, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. La fattispecie di cui al presente articolo si configura, pertanto, quale prestazione a contenuto corrispettivo, nella quale avviene lo scambio di reciproche prestazioni, tale da attribuire alle somme erogate la natura di corrispettivo a fronte del servizio affidato al CNSAS Lombardo.
2. Il corrispettivo dei servizi di cui al precedente comma può essere rideterminato, con accordo scritto definito dalle Parti.
Art. 6 - MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DI CUI ALL’ART. 4
1. Al fine di poter ottenere il rimborso delle spese sostenute in attuazione della presente Convenzione, il CNSAS Lombardo è tenuto a:
a. Presentare entro il 31 ottobre di ciascun anno di validità della convenzione, il preventivo delle spese per l’esercizio successivo, articolato secondo le categorie di spese definite nel regolamento allegato;
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b. Presentare entro il 30 aprile di ciascun anno di validità della convenzione, il rendiconto consuntivo delle spese dell’anno precedente e trasmettere, una volta approvato dall’Assemblea regionale, il bilancio d’esercizio1 composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, accompagnato dal verbale dell’Assemblea regionale e dal verbale dell’Organo di revisione del CNSAS Lombardo.
c. Presentare, entro 20 giorni dalla richiesta di XXXX, le informazioni e i dati richiesti a giustificazione delle spese rendicontate di cui al successivo punto 2.b; eventuali rettifiche sul contributo riconosciuto da AREU saranno contabilizzate nell’anno successivo.
2. AREU si impegna a:
a. Approvare entro il mese di dicembre di ciascun anno di validità della convenzione il preventivo delle spese presentato dal CNSAS Lombardo e darne tempestiva comunicazione al CNSAS Lombardo stesso;
b. Trasmettere al CNSAS Lombardo entro 20 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute e del bilancio d’esercizio di cui al precedente punto 1.b la richiesta dei documenti giustificativi da presentare a supporto delle spese rendicontate ed eventuali richieste di chiarimento.
c. Approvare, entro il mese di luglio dell’esercizio successivo, il rendiconto consuntivo delle spese presentato dal CNSAS Lombardo.
3. L’erogazione del contributo di XXXX, al netto delle somme relative ai costi per Progetti di cui all’art.4 al punto 1 lettera d, avverrà con le seguenti modalità:
a. Un primo acconto pari al 40% contestualmente all’approvazione del preventivo, entro 30 giorni dalla presentazione del relativo documento fiscale (ricevuta) da parte del CNSAS Lombardo
b. Un secondo acconto pari al 40% a partire dal 1° giugno dell’anno di riferimento; entro 30 giorni dalla presentazione da parte del CNSAS Lombardo del relativo documento fiscale (ricevuta);
c. Il saldo in sede di approvazione del rendiconto consuntivo, una volta acquisito il Bilancio d’Esercizio definitivo, nei limiti delle spese effettivamente sostenute e verificate, ovvero sino alla concorrenza degli importi approvati a preventivo, entro 30 giorni dall’emissione del relativo documento fiscale (ricevuta) da parte del CNSAS Lombardo;
d. L’erogazione del contributo relativo ai costi per Progetti di cui all’art.4 al punto 1 lettera d, avverrà, nel limite dei preventivi di progetto approvati dalla stessa e annualmente ammessi a finanziamento, saranno erogati entro 30 giorni
1 La redazione del Bilancio dovrà fondarsi sulle assunzioni della continuità gestionale del CNSAS Lombardo e della competenza economica, così come meglio precisato nei seguenti documenti:
a. atto di indirizzo approvato dal Consiglio dell’Agenzia per il terzo settore dell’11 febbraio 2009, relativo alla “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”;
b. principio contabile n. 1 per gli enti non profit, avente a oggetto: “Quadro sistematico per la preparazione e la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit” approvato nel maggio 2011 dal CNCDEC;
c. indicazioni fornite da AREU relativamente al trattamento di specifiche fattispecie contabili (es. acquisto di immobilizzazioni e rilevazione dell’ammortamento, finanziamento di investimenti su più esercizi, ecc.).
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dall’emissione del relativo documento fiscale (ricevuta) nella misura dell’80% all’approvazione del progetto e per il residuo 20% alla conclusione del progetto, nei limiti delle spese effettivamente sostenute e rendicontate;
4. Nel caso di progetti particolarmente onerosi, le parti potranno concordare per scritto modalità alternative di riconoscimento delle spese e di erogazione degli acconti. Se, alla scadenza della convenzione, eventuali progetti non fossero stati realizzati o ultimati, il CNSAS Lombardo dovrà fornire dettagliate motivazioni ad AREU.
Art. 7- MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI CUI ALL’ART. 5
1. Il CNSAS Lombardo, con cadenza bimestrale, trasmette ad AREU il prospetto delle attività effettuate e dei rispettivi costi. Una volta conclusi i necessari e opportuni controlli da parte di AREU, il CNSAS emette il relativo documento fiscale il cui pagamento avviene entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Art. 8 - RESPONSABILITA’ PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Il mancato rispetto delle condizioni che regolano il rapporto convenzionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera b) e degli atti che ne formano parte integrante viene contestato formalmente da AREU al CNSAS Lombardo. Quest’ultimo deve fornire, entro 10 giorni dalla comunicazione, le proprie argomentazioni in ordine alla fondatezza delle problematiche rilevate, accompagnate da documentazione idonea a garantirne la soluzione.
2. Il CNSAS Lombardo riconosce ad AREU la facoltà di trattenere dal pagamento delle prestazioni effettuate previsto dall’art. 5 della presente convenzione una somma di denaro da un minimo di Euro 500,00 a un massimo di Euro 10.000,00 in funzione della gravità di quanto contestato e documentato. Tale somma potrà essere raddoppiata in caso di reiterazione delle mancanze.
Art. 9- DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La convenzione ha durata dalla data del 01.07.2020 sino al 31.12.2024.
2. È escluso il rinnovo tacito della convenzione.
3. Alla scadenza del termine convenuto le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, a parità di condizioni, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza.
Art. 10- RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Ricorrendo gravi e giustificati motivi, entrambe le Parti posso recedere dal presente accordo con un preavviso scritto di almeno 120 giorni, da trasmettere tramite posta elettronica certificata.
2. A fronte del recesso espresso dalla convenzione è fatto salvo il diritto delle Parti di definire i rapporti economici per tutte le attività effettuate e i costi sostenuti sino al giorno del recesso.
3. La convenzione è risolta di diritto da parte di AREU nel caso in cui il CNSAS Lombardo richieda compensi all’utente a fronte di soccorsi prestati in attuazione della convenzione stessa.
4.
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Art. 11- CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie dovessero insorgere tra le parti e derivanti dall’applicazione o interpretazione della presente convenzione saranno preventivamente oggetto di risoluzione in via amichevole. Qualora le stesse non venga in tal senso risolte, saranno devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura presso l’Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 28/2010. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Art. 12- SPESE
1. Tutte le pratiche e le conseguenti spese per la concessione di autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione sono a carico del CNSAS Lombardo.
2. Eventuali oneri fiscali sono a carico del CNSAS Lombardo, fatte salve esenzioni previste dalla normativa specifica in materia.
3. La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo, da regolarsi ai sensi del D.P.R.
n. 642/72, assolta da AREU in via virtuale, per entrambe le Parti. CNSAS rimborsa i relativi costi e trasmette ad AREU quietanza pagamento.
4. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art. 5 del DPR n. 131/86.
Art. 13- RIFERIMENTI NORMATIVI
1. La presente convenzione è stipulata ai sensi della normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale, secondo quando disposto dal D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi e collegati. Laddove ancora in vigore verrà altresì fatto riferimento alla Legge 388/2000 e alla Legge Regionale n. 1/2008.
Art. 14- COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
1. Tutte le comunicazioni connesse all’attuazione della presente Convenzione devono essere trasmesse ai seguenti recapiti:
a. per AREU: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx
b. per il CNSAS Lombardo: xxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx
Art. 15- PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Le Parti sono tenute, in virtù della presente convenzione, al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili,
se adottati, sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto.
Art. 16 – RISERVATEZZA
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento(UE) 679/2016 e dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., nonché dai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento(UE) 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Art. 17- MODIFICHE
1. Qualsiasi modifica o integrazione alla presente convenzione, agli ALLEGATI alla stessa, compreso l’inserimento di nuovi allegati, deve avvenire con scambio di idonea corrispondenza scritta tra le Parti.
Letto, confermato e sottoscritto, data dell’ultima firma digitale posta. Per AREU, il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxx
Per CNSAS Lombardo, il Presidente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le Parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo 11 relativo alla competenza del Foro per le controversie.
Per AREU, il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxx
Per CNSAS Lombardo, il Presidente
Allegato 1
“REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA AREU E CNSAS LOMBARDO PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO
NEL TERRITORIO MONTANO, NELL'AMBIENTE IPOGEO E NELLE ZONE IMPERVIE DEL TERRITORIO DI REGIONE LOMBARDIA”
Art. 1 - PREMESSE
1. L’attività del CNSAS Lombardo è svolta, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dalla Convenzione tra AREU e CNSAS lombardo per gli interventi di soccorso nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio della Regione Lombardia (di seguito per brevità Convenzione), a favore di tutte le persone presenti sul territorio regionale e, in casi particolari, sul territorio delle regioni limitrofe, senza alcun onere a carico delle persone assistite.
2. Al fine di assicurare il miglior coordinamento delle attività di soccorso sanitario a vantaggio degli infortunati e pericolanti, oggetto della Convenzione, il CNSAS Lombardo si astiene dal ricevere e gestire in proprio le chiamate di soccorso sanitario e si attiverà affinché l’utenza si rivolga direttamente al numero unico di emergenza attivo sul territorio regionale. A tal fine il CNSAS Lombardo si impegna anche a non pubblicare il proprio recapito telefonico come interlocutore dell’urgenza sanitaria e a informare la SOREU territorialmente competente dell’uscita di proprie squadre per interventi cui è tenuto per legge, di cui ricevesse richiesta direttamente, chiedendone la preventiva attivazione per gli interventi sanitari.
Art. 2- INTERVENTI DI SOCCORSO TERRESTRE
1. Il CNSAS Lombardo, attraverso le proprie zone V Bresciana, VI Orobica, VII Valtellina e Valchiavenna, XIX Lariana e IX Speleologica, su richiesta delle Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza 118 (di seguito per brevità SOREU), si impegna a cooperare, per quanto di propria competenza, agli interventi di soccorso sanitario sopra richiamati, anche fuori dal proprio ambito territoriale, mettendo a disposizione soccorritori tecnicamente addestrati e dotati delle qualificazioni sanitarie richieste da AREU. Su richiesta avanzata delle SOREU in base alle difficoltà tecniche, ambientali e metereologiche segnalate dal CNSAS Lombardo, quest’ultimo può mettere a disposizione anche proprie componenti sanitarie.
2. L’effettuazione degli interventi di soccorso è assicurata a qualsiasi ora e con qualsiasi condizione meteorologica, salvo ipotesi di forza maggiore e in ogni caso previa valutazione delle condizioni di sicurezza dei soccorritori, così come definite sul luogo dal responsabile delle operazioni del CNSAS Lombardo.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la capacità operativa del CNSAS Lombardo comprende i seguenti interventi:
• soccorso in Ambiente Alpino e Speleologico;
• soccorso in parete;
• soccorso in valanga;
• ricerca in superficie;
• soccorso su impianto a fune (funivie, seggiovie, etc.);
• soccorso su ghiaccio (cadute in crepaccio);
• soccorso in forra (canyon, fiumi, etc.);
• recuperi in laghi alpini e risorgenze;
• soccorso in grotta o negli ambienti ipogei;
• soccorso su piste da sci.
4. Le modalità di attivazione del CNSAS Lombardo sono definite da specifici protocolli operativi previsti da AREU, definiti in collaborazione con il CNSAS Lombardo stesso, mentre le modalità di effettuazione degli interventi sono stabilite nel Protocollo di attivazione e intervento del CNSAS Lombardo, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente Regolamento.
5. Gli interventi saranno effettuati da personale qualificato secondo un percorso formativo obbligatorio, come previsto all’art. 4 seguente.
6. La SOREU di riferimento territoriale dovrà inserire nel proprio sistema informatico il riconoscimento dell’xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXXXX Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx XXXXX Xxxxxxxx il numero di servizio e il codice colore della missione.
7. Durante le operazioni di soccorso il CNSAS Lombardo, fatti salvi oggettivi impedimenti, dovrà fornire alla SOREU territorialmente competente con le modalità definite negli specifici protocolli di AREU tutti i dati riferiti alla partenza e all’arrivo sul luogo dell’intervento delle proprie squadre, alla presa in carico ed eventuale imbarellamento degli infortunati/pericolanti, alla partenza dal luogo dell’intervento e al termine delle operazioni, con la consegna degli infortunati/pericolanti al mezzo di soccorso sanitario inviato, se necessario, dalla SOREU stessa.
8. Durante le operazioni di soccorso, le decisioni in ordine a qualsiasi prestazione sanitaria saranno assunte dal personale sanitario in servizio presso la SOREU territorialmente competente se contattabile, sentito il personale sanitario del CNSAS Lombardo qualora presente sul luogo dell’evento.
9. Relativamente all’eventuale necessità di mezzi aerei per la risoluzione dell’operazione di soccorso, il CNSAS Lombardo si dovrà attenere alle disposizioni contenute nel REGOLAMENTO 28 DI AREU “ATTIVITA’ DI ELISOCCORSO SANITARIO CON ELICOTTERO IN REGIONE LOMBARDIA” e successive modificazioni e integrazioni.
10. Su richiesta del CNSAS Lombardo e compatibilmente con le contingenti situazioni in atto, le SOREU forniranno adeguato supporto aereo per il trasporto delle squadre territoriali e/o di specialisti del CNSAS Lombardo sul luogo dell’intervento e per il relativo rientro. In caso di indisponibilità dei mezzi aerei di AREU, la stessa potrà attivare velivoli di altri enti e di privati laddove necessario per garantire l’accesso al luogo di intervento e il rientro delle squadre.
11. Per l’attività di ricerca dispersi in Ambiente Ostile, intesa come situazione in cui una persona versi in stato di necessità o sia a rischio per la salute a causa dell'ambiente e debba essere salvata, AREU concorre alla disponibilità di mezzi aerei anche per l’attività
di ricognizione, tenendo conto delle informazioni disponibili relative ai dispersi e di quelle fornite dal CNSAS Lombardo.
Art. 3 - INTERVENTI DI XXXXXXXXXXX
1. Statisticamente la maggior parte degli interventi di soccorso in Ambiente Alpino e Speleologico può essere risolta in tempi notevolmente minori, con maggiore efficacia e minore esposizione al rischio dei tecnici del CNSAS Lombardo grazie all’utilizzo del mezzo aereo. Peraltro l’operatività del mezzo aereo in Ambiente Ostile presuppone che la componente aeronautica e la componente sanitaria a bordo del velivolo siano integrate da una componente tecnica in grado di garantire sia la sicurezza a terra della componente sanitaria sia il recupero in sicurezza delle persone assistite in Ambiente Ostile.
2. Pertanto il CNSAS Lombardo contribuisce all’attività di elisoccorso di AREU con i propri Tecnici di Elisoccorso (T.E.) e Unità Cinofile da valanga, secondo le modalità disciplinate nel Protocollo generale per l’attività di elisoccorso allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (ALLEGATO N. 3).
3. Il personale sanitario di AREU impiegato in attività di elisoccorso dovrà essere addestrato all’utilizzo dei materiali e delle attrezzature tecniche di cui al punto 2 del successivo art. 6, secondo piani formativi concordati con il CNSAS Lombardo.
ll personale tecnico del CNSAS dovrà essere in possesso del certificato di Soccorritore Sanitario in Ambiente Impervio (SSAI), come meglio dettagliato nell’ALLEGATO N. 5 della presente convenzione
Art. 4 - FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE E DEL PERSONALE SANITARIO DI AREU
La formazione tecnico-alpinistica di base degli operatori sanitari del Servizio Sanitario Regionale coinvolti nelle attività di elisoccorso è demandata al CNSAS Lombardo in esecuzione dell’art. 2 commi 2 e 3 e dell’art. 4 comma 3 della Legge n. 74/2001, secondo uno standard formativo (ALLEGATO N.5) programma e un calendario concordati con AREU almeno 2 mesi prima dell’avvio delle attività. Le attività formative, per la parte di competenza, saranno gestite da istruttori tecnici del CNSAS Lombardo, sotto la responsabilità di un Direttore tecnico individuato dal CNSAS Lombardo, che partecipa per conto dello stesso alla predisposizione del programma e del calendario della formazione. I materiali e le attrezzature tecniche necessarie per le attività formative, che non rientrano nel corredo personale degli operatori sanitari, vengono forniti dal CNSAS Lombardo, mentre i materiali e le attrezzature sanitarie potranno essere fornite da AREU compatibilmente alle esigenze formative del CNSAS Lombardo (ALLEGATO N.5).
Art. 5 – DOTAZIONI TECNICHE SANITARIE
Il CNSAS Lombardo utilizzerà propri automezzi (il cui elenco è allegato al citato Protocollo di intervento del CNSAS Lombardo) e attrezzature tecniche specifiche, nonché materiale sanitario e presidi sanitari adeguati alle esigenze di intervento. L’acquisizione
e l’utilizzo dei materiali e presidi sanitari verrà disciplinato da un Protocollo redatto annualmente per l’acquisizione e l’utilizzo di materiali e presidi sanitari.
Il personale sanitario di AREU avrà in dotazione materiali e attrezzature tecniche le cui caratteristiche tecniche saranno definite in collaborazione con il CNSAS Lombardo.
Il CNSAS Lombardo utilizzerà altresì la propria rete radio per il collegamento fra le squadre in operazione e i propri centri operativi oltre che, ove possibile, con la SOREU di riferimento. AREU garantirà le comunicazioni su frequenze del CNSAS Lombardo per gli elicotteri in servizio, durante le attività di soccorso che coinvolgono squadre a terra e/o centri operativi del CNSAS Lombardo.
Art. 6 OBBLIGHI DEL CNSAS LOMBARDO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
Il CNSAS Lombardo si impegna ad osservare tutti gli obblighi normativi applicabili in materia contrattuale, assicurativa, previdenziale e di salute e sicurezza sul lavoro per il proprio personale, intendendo come tale ogni soggetto coinvolto nelle attività gestionali, amministrative e di soccorso sia a titolo di volontariato che sulla base di un rapporto di lavoro dipendente o di carattere professionale. AREU ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, anche per il tramite delle proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT), il rispetto degli obblighi normativi in parola.
In particolare il CNSAS Lombardo provvede agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa sul lavoro, secondo le modalità definite nel Protocollo di sorveglianza/controllo sanitario allegato al presente regolamento.
In relazione all’attività di elisoccorso, AREU, il CNSAS Lombardo e le componenti aeronautiche redigono e tengono aggiornati i rispettivi Documenti per la valutazione dei rischi (DVR) e collaborano alla stesura di un unico documento integrato nel quale sono evidenziate la descrizione dei rischi di competenza sanitaria, tecnica e aeronautica, le procedure di sicurezza da seguire, le attività di formazione da prevedere e la descrizione dei DPI richiesti. Tali documenti vengono inviati ai datori di lavori delle rispettive componenti. XXXX si farà parte attiva presso gli enti titolari delle Basi di elisoccorso affinché trasmettano al CNSAS Lombardo i rispettivi Documenti di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), aggiornati sulla base anche delle specifiche informazioni fornite dal CNSAS Lombardo.
Art. 7 - PRINCIPI DI TRASPARENZA E CONTROLLO DELLE SPESE
Il CNSAS Lombardo adotta procedure gestionali, amministrative e contabili atte a perseguire una gestione trasparente e il corretto controllo delle spese. In particolare il CNSAS Lombardo si è dotato, in accordo con AREU, di una Procedura di gestione degli acquisti del CNSAS Lombardo (ALLEGATO 6BIS), che stabilisce le modalità di effettuazione degli ordini garantisce la trasparenza delle spese attraverso la separazione delle responsabilità tra chi effettua gli ordini, chi dispone i pagamenti.
Il CNSAS Lombardo si impegna ad attuare i seguenti principi:
a. i rimborsi delle spese sostenute dai propri volontari, collaboratori e dipendenti per le missioni devono essere effettuati nei limiti della legge di riferimento e comunque limitatamente alle missioni effettuate nell’ambito dell’attività svolta dal CNSAS Lombardo;
b. le spese di rappresentanza, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché le erogazioni liberali a terzi devono essere legate ad attività connesse a competenze proprie del CNSAS Lombardo, ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità istituzionali e sviluppati in settori di competenza del CNSAS Lombardo; le stesse possono essere dirette a promuovere la conoscenza da parte della collettività dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi che sono oggetto delle attività del CNSAS Lombardo.
Art. 8- POLIZZE ASSICURATIVE
Il CNSAS Lombardo si impegna a presentare ad AREU, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e ogni qualvolta richiesto, le copie delle polizze assicurative previste dalla normativa applicabile e le copie delle quietanze di pagamento.
Art. 9 - ESERCITAZIONI CONGIUNTE E COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI E ORGANIZZAZIONI
Il CNSAS Lombardo, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e nell’ottica del miglioramento della propria capacità operativa, partecipa a esercitazioni congiunte con altri enti e organizzazioni, finalizzate a verificare l’efficienza del coordinamento delle attività di soccorso e di protezione civile e collabora a eventi e attività programmati da altri enti e organizzazioni. Tali partecipazioni e collaborazioni saranno concordate per iscritto e almeno 10 giorni lavorativi prima dell’evento preventivamente concordate con XXXX per scritto ed anche qualora non venga richiesto il rimborso spese. Per attività non concordate preventivamente sulla base del presente documento e della Convenzione, i connessi costi verranno riconosciuti previa valutazione e su facoltà di AREU dalla stessa al CNSAS Lombardo e sempre nell’ambito del budget totale previsto per lo svolgimento di tali attività.
Art. 10 - RISERVATEZZA E RAPPORTI CON I MEDIA
Il CNSAS Lombardo, a fronte della particolare attività di soccorso prestata, potrà trasmettere agli Organi competenti e ai media informazioni sugli interventi effettuati nell’ambito della presente convenzione solo ed esclusivamente in riferimento alle attività svolte dalle proprie squadre, rispettando in ogni caso quanto contenuto nella normativa vigente in materia di tutela della riservatezza.
Il CNSAS Lombardo e XXXX si impegnano a citare sempre vicendevolmente le rispettive strutture nel caso di operazioni congiunte.
Allegato 2
“PROTOCOLLO INTERVENTO DEL CNSAS LOMBARDO”
Le squadre territoriali del CNSAS Lombardo sono composte da volontari e sono attivabili 24 ore al giorno 7 giorni su 7.
Gli interventi di soccorso, siano essi di carattere sanitario o non sanitario, sono condotti dal CNSAS Lombardo con modalità e tempistiche correlate alle diverse specialità:
a) per il soccorso alpino nelle singole Zone in cui è articolata la struttura operativa del CNSAS Lombardo:
• entro 30 minuti una squadra pronta a partire dalla Stazione o Centro operativo territorialmente competente con anche un medico o infermiere del CNSAS Lombardo, se disponibile;
• entro 40 minuti una unità cinofila da valanga e/o da ricerca in superficie pronta a partire dalla Stazione o Centro operativo territorialmente competente;
• entro 50 minuti una ulteriore squadra pronta a supportare la prima squadra per gli interventi più complessi;
• entro un’ora risorse provenienti anche da altre Stazioni in numero sufficiente a fornire i necessari ricambi di squadra e a gestire anche gli interventi più complessi e protratti nel tempo, come le ricerche in valanga e di persone disperse.
In interventi di ricerca dispersi, entro 2 ore viene istituito un Centro operativo mobile nel luogo dell’evento, gestito da specialisti Coordinatori delle Operazioni di Ricerca e/o Tecnici delle Operazioni di Ricerca, anche con funzioni di coordinamento delle risorse eventualmente disponibili di altri enti e organizzazioni.
b) per il soccorso speleologico in tutta la Regione:
• entro 60 minuti attivazione della prima squadra;
• entro 90 minuti disponibilità di un medico o infermiere speleologo e attivazione di una seconda squadra;
• entro 50 minuti una ulteriore squadra pronta a supportare la prima squadra per gli interventi più complessi;
• entro 2 ore circa invio della Direzione Operativa dello speleo soccorso sul luogo dell’evento per supportare la prima squadra con personale e attrezzature sufficienti e con il Centro Operativo Mobile anche in tempi successivi se necessario.
Se l’intervento dovesse risultare particolarmente complesso e lungo potranno rendersi disponibili ulteriori squadre, anche aviotrasportate, provenienti da tutto il territorio nazionale entro le 5/8 ore.
c) per il soccorso speleo-subacqueo in tutta la Regione:
• entro 60 minuti attivazione della prima squadra speleologica;
• entro 3 ore attivazione di una squadra di speleo-subacquei.
Se l’intervento dovesse risultare particolarmente complesso e lungo potranno rendersi disponibili specialisti speleo-subacquei, anche aviotrasportati, provenienti da tutto il territorio nazionale entro le 10/15 ore.
ALLEGATO 3
“PROTOCOLLO GENERALE PER L’ATTIVITA’ DI ELISOCCORSO”
Nell’effettuazione degli interventi di soccorso oggetto della Convenzione, l’elisoccorso rappresenta spesso l’unica possibilità per raggiungere gli infortunati/pericolanti in Ambiente Ostile in tempi rapidi e l’unica possibilità di intervento quando vi siano condizioni di pericolo che non consentono l’avvicinamento e/o l’evacuazione delle persone via terra.
XXXX individua la componente tecnica dell’equipaggio di elisoccorso nella figura professionale specialistica del Tecnico di elisoccorso del CNSAS Lombardo, così come definiti e riconosciuti dalle scuole Nazionali del CNSAS in conformità con gli artt. 5 e 6 della Legge n. 74/2001. Il Tecnico di Elisoccorso può avvalersi del supporto di squadre di terra e/o richiedere l’imbarco di tecnici del CNSAS Lombardo qualora lo ritenga necessario per l’effettuazione dell’intervento.
Al fine inoltre di monitorare la rispondenza alle normativa D.lgs. 81/2008 e
s.m.i. è istituita la figura del "responsabile regionale " delle basi di elisoccorso, individuato dal CNSAS e scelto tra professionisti abilitati all'erogazione di servizi e prestazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Per ogni Base di elisoccorso è prevista la presenza di un Tecnico di Elisoccorso negli orari indicati da AREU e, nel periodo invernale, anche di una unità cinofila sulla base della tabella più sotto riportata.
L’unità cinofila da valanga sarà presente nelle basi secondo un calendario, trasmesso ad AREU, definito sulla base delle diverse situazioni ambientali locali e tenendo conto anche del Bollettino Valanghe elaborato dal Centro Nivometeorologico di ARPA Lombardia.
Si evidenzia nella tabella sottoesposta la presenza del personale del CNSAS Lombardo nelle basi di elisoccorso AREU della Regione Lombardia:
BASE DI ELISOCCORSO SUPPORTO CNSAS Lombardo
Base di Elisoccorso Medico di Bergamo n. 1 tecnico di soccorso per 365 giorni/anno
n. 1 unità cinofila per un massimo di 60 giorni/anno dall’alba al tramonto negli orari di operatività dell’elicottero
Base di Elisoccorso Medico di Brescia n. 1 tecnico di soccorso per 365 giorni/anno
n. 1 tecnico di soccorso per periodo effemeridi
n. 1 unità cinofila per un massimo di 60 giorni/anno dall’alba al tramonto Base di Elisoccorso Medico di Como n. 2 tecnico di soccorso H24/anno
n. 1 unità cinofila per un massimo di 60 giorni/anno dall’alba al tramonto
Base di Elisoccorso Medico di Milano n. 1 tecnico di soccorso per 365 giorni/anno dall’alba al tramonto negli orari di operatività dell’elicottero
Base di Elisoccorso Medico di Sondrio n. 1 tecnico di soccorso per 365 giorni/anno
n. 1 unità cinofila per un massimo di 135 giorni/anno dall’alba al tramonto negli orari di operatività dell’elicottero
Eventuali modifiche organizzative e dell’operatività diurna e notturna del servizio di elisoccorso definite da AREU in corso d’anno e tempestivamente comunicate al CNSAS Lombardo, che comportino maggiori oneri a carico del CNSAS Lombardo rispetto a quanto preventivato, comporteranno un corrispondente adeguamento del contributo di AREU da riconoscere, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, in sede di consuntivazione.
I tecnici del CNSAS Lombardo che compongono le équipe di elisoccorso operano sulla base di protocolli operativi definiti da AREU in collaborazione con il CNSAS Lombardo.
Durante il periodo convenzionale qualora AREU apportasse modifiche organizzative ed operative al servizio di elisoccorso dovrà darne tempestiva comunicazione al CNSAS lombardo. Se tali modifiche comportassero maggiori oneri a carico dello stesso, rispetto a quanto preventivato, sarà concordato un adeguamento del contributo riconosciuto da AREU che, previe opportune verifiche, verrà corrisposto in fase di consultivo.
I tecnici del CNSAS Lombardo che compongono le équipe di elisoccorso operano sulla base di indicazioni operative definite da AREU in collaborazione con il CNSAS Lombardo.
Per ogni Base di elisoccorso della Regione Lombardia il CNSAS Lombardo individua un Responsabile Tecnico di comprovata e riconosciuta esperienza che collabora con il Responsabile Sanitario AREU della Base e con il Pilota Responsabile della società affidataria del servizio, per tutte le problematiche organizzative e operative che dovessero presentarsi, secondo le rispettive competenze.
ALLEGATO 4
“ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO IN SOREU ALPINA”
Premessa
L’attività della SRA è caratterizzata dalla gestione della quasi totalità del territorio alpino e prealpino della Lombardia: questo comporta una significativa incidenza di richieste di soccorso provenienti da tali territori. La particolarità di queste richieste è rappresentata da un’alta percentuale di problematiche di localizzazione e dalla specificità di gestione del soccorso che richiede l’impegno di risorse appartenenti all’Ente del CNSAS. Questa tipologia di soccorsi comporta necessariamente tempi di gestione maggiori rispetto alla media degli interventi in area urbana e quindi un maggior impegno per gli operatori della Soreu. Ciò dipende anche dalla non puntuale conoscenza, da parte del chiamante, del luogo in cui si è verificato l’evento e dalla peculiarità legata alle modalità di attivazione del personale del CNSAS presente in più stazioni distribuite su tutto l’arco alpino e prealpino.
Inoltre la SRA gestisce la Consolle Regionale Elisoccorso (CRELi) che ha come compito principale l’individuazione e l’assegnazione ai richiedenti del vettore aereo più competitivo sia in termini di tempistica che di specificità. Considerato il contemporaneo largo impiego degli elicotteri in ambiente montano/impervio e la presenza in equipaggio del Tecnico di elisoccorso CNSAS (TE) è opportuna un’attività di supporto tecnico al coordinamento delle operazioni di soccorso. Tale attività è quindi svolta da una figura tecnica competente, con specifiche conoscenze delle problematiche connesse all’ambiente impervio, e abilitata ad utilizzare all’interno della SRA la specifica tecnologia (cartografia, frequenze radio e applicativi gestionali) del CNSAS.
In riferimento a quanto sopra descritto, visto il frequente impiego del vettore elicottero, un importante ruolo di supporto all’operatore tecnico della CRELi nella gestione delle comunicazioni radio terra-bordo deve essere svolto dal tecnico del CNSAS.
Pertanto al fine di facilitare la gestione dei soccorsi in ambiente montano/impervio, è avviata, in fase sperimentale per almeno 12 mesi, una
presenza costante, in orario giornaliero, di un tecnico qualificato appartenete al CNSAS (OT-CNSAS).
Al termine del periodo sperimentale AREU valuterà le risultanze dell’attività svolta e le ricadute sull’operatività della SRA ed in particolare nella gestione delle richieste di soccorso provenienti dai territori sopra indicati e nell’espletamento degli interventi.
Modalità di selezione
Si prevede una prima fase di reclutamento del personale tecnico da parte del CNSAS con le modalità ritenute più opportune, considerando le specificità connesse al ruolo che dovrà essere rivestito, concordate con AREU.
Il personale reclutato dal CNSAS sarà valutato, per gli aspetti specifici connessi all’operatività della SOREU/CRELi, da AREU con le modalità che si riterranno più opportune in ragione della particolare funzione richiesta e del contesto operativo in cui l’operatore sarà inserito. Al termine del percorso di valutazione AREU provvederà ad identificare massimo otto candidati da avviare a specifico percorso formativo che prevede due differenti percorsi come successivamente declinati.
AREU vincola l’accesso all’attività ai seguenti criteri: - il candidato al momento dell’accesso al percorso formativo, non deve aver compiuto il cinquantesimo anno di età. In via transitoria per il 2020, anno di prima applicazione, al fine di non ridurre eccessivamente il numero dei candidati, il limite di età viene fissato a 55 anni non compiuti - il candidato deve dichiarare di possedere una buona capacità di utilizzo dei sistemi informatici, - il candidato deve essere in possesso di una buona capacità di utilizzo dei sistemi di comunicazione (radio, telefoni); - il candidato deve possedere una buona capacità di utilizzo dei sistemi cartografici, sia convenzionali che digitali.
Al termine del percorso di valutazione AREU provvede ad identificare massimo otto candidati da avviare a specifico percorso formativo che prevede due differenti percorsi come successivamente declinati.
Al fine di mantenere un’adeguata competenza, nell’ambito della CRELI, AREU richiede che ciascun Operatore selezionato, svolga obbligatoriamente,
pena esclusione dall’attività, un minimo di 40 (quaranta) turni da 12 ore annui, con un vincolo di almeno 10 turni a trimestre.
Attività richiesta:
le funzioni richieste all’OT CNSAS sono così riassumibili:
a) supporto all’attività degli operatori addetti alla funzione di “receiver” nelle richieste di soccorso provenienti da aree montane/impervie;
b) supporto all’attività degli operatori addetti alla funzione “flotta” nella fase di attivazione delle squadre del CNSAS e nel coordinamento logistico delle squadre impiegate nelle operazioni di soccorso sanitario in ambiente montano e impervio;
c) supporto all’attività dell’operatore CRELi sia per gli aspetti legati a:
1) individuazione del vettore più competitivo ed idoneo per lo specifico intervento;
2) comunicazioni radio terra-bordo-terra;
3) coordinamento logistico in riferimento alle tempistiche e alle modalità di svolgimento delle operazioni di soccorso da parte delle squadre del CNSAS e al possibile coinvolgimento di figure appartenenti ad altro Ente di soccorso;
d) nei periodi di minor incidenza di richieste che pervengano dall’ambito alpino, supporto nella funzione di Receiver quando gli operatori sono già impegnati.
Dipendenza funzionale
Il personale del CNSAS durante lo svolgimento delle funzioni sopra descritte deve attenersi a quanto previsto dalla presente convenzione e relativi allegati parte integrante della stessa, dalla documentazione AREU (IOP, Regolamenti, ecc), dalle indicazioni ricevute dal personale di SOREU e dalle eventuali disposizioni ricevete dal medico presente in SOREU. Per gli aspetti organizzativi e gestionali l’unica figura di riferimento è il Responsabile operativo della SOREU Alpina.
Monitoraggio dell’attività svolta:
• riduzione dei tempi di localizzazione degli eventi che si svolgono in ambiente montano impervio;
• riduzione dei tempi di individuazione e di attivazione delle squadre di soccorso del CNSAS;
• riduzione dei gap comunicativi tra la CRELi e gli equipaggi presenti sui vettori impiegati nelle operazioni di soccorso;
• riduzione delle criticità connesse al coordinamento con le figure appartenenti ad altri Istituzioni/Enti di Soccorso;
Formazione Competenze (ALLEGATO 5)
Per l’attività di supporto tecnico si prevedono due differenti percorsi formativi:
• il primo svolto e a carico del CNSAS, per gli aspetti specifici legati all’ambito delle proprie attività e tecnologie impiegate all’interno della SOREU/CRELi;
• il secondo svolto e a carico di AREU, per gli aspetti legati alla funzione richiesta e alla tecnologia in dotazione alla SOREU/CRELi.
Attrezzature del CNSAS utilizzate in SRA:
Per l’attività di supporto tecnico richiesta al CNSAS si ritiene necessario l’impiego dei seguenti supporti tecnologici:
• software cartografico e mappe specifiche per il territorio montano regionale;
• dotazione di stazione radio comprensiva di tutte le frequenze in uso al CNSAS regionale;
• interfaccia allertamento squadre CNSAS (già un uso alle SOREU dei Laghi e Alpina).
L’hardware informatico necessario allo svolgimento dell’attività e le connessioni di rete saranno messe a disposizione da AREU
Responsabilità riservatezza e privacy
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento(UE) 679/2016 e dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., nonché dai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento(UE) 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Si riassume nella tabella sottostante il supporto tecnico richiesto al CNSAS Lombardo presso la SOREU Alpina:
SOREU ALPINA | Presenza dell’OT-CNSAS Lombardo |
Supporto tecnico alle funzioni: “receiver”, “flotta” e “CRELi” | n. 1 tecnico presente: • nel periodo invernale (novembre – marzo) dalle ore 8 alle ore 20 • nel periodo estivo (aprile – ottobre) dalle ore 9 alle ore 21 |
ALLEGATO 5
“FORMAZIONE PER SOCCORSO SANITARIO IN AMBIENTE IMPERVIO”
Premesse
Il Progetto formativo teorico-pratico CNSAS per la parte del Soccorso sanitario prevede la formazione di figure in grado di fornire un soccorso in ambiente impervio, con lo stesso livello di quello attualmente presente in Regione Lombardia nelle aree urbanizzate. La condivisione del Progetto di AREU direttamente con il CNSAS, ha dunque permesso di evidenziare gli ambiti formativi propri del soccorritore che non opera su mezzi di soccorso su gomma, ma in condizioni ambientali particolari.
Per gli Operatori di Soccorso Alpino (OSA), al momento del loro ingresso nel CNSAS, è stato previsto un percorso formativo di 35 ore, strutturate tra teoria e pratica e in parte già inserite nel corso di formazione tecnica. La conclusione di questa prima fase prevede un esame finale e il conseguimento dell’attestato di “Primo Soccorso in Ambiente Impervio” (P.S.A.I.); lo scopo di questa prima fase è rendere il soccorritore alpino di “base” informato sulle tecniche e i materiali utilizzati in ambiente impervio per il soccorso sanitario e fornire le nozioni di base per una prima valutazione e una corretta prima comunicazione con le SOREU.
Tutti gli operatori che otterranno la qualifica “P.S.A.I.” al fine di completare il loro percorso formativo in ambito sanitario saranno tenuti entro 24 mesi a partecipare e completare il percorso con il secondo modulo della durata di 50 ore (tra teoria e addestramento pratico). In questa fase si andranno a trattare con specifici approfondimenti e un’accurata formazione tutti gli aspetti necessari ad un soccorso sanitario negli ambienti impervi e ostili, in cui il CNSAS si trova ad operare: ambienti boschivi e sentieri di montagna, valanga, pareti rocciose, cascate di ghiaccio, forra, ecc. Il completamento di questo percorso formativo e il superamento della verifica finale permetterà di conseguire la qualifica di “Soccorritore Sanitario in Ambiente Impervio (S.S.A.I.)”.
Obiettivo per il CNSAS è arrivare al termine della convenzione ad aver formato e mantenere costantemente formato dal punto di vista sanitario l’80% dei tecnici e operatori CNSAS.
La condivisione degli obiettivi convenzionali, nonché dei percorsi di formazione si realizza tra le Parti anche mediante la trasmissione annuale da parte di CNSAS (entro il mese di febbraio di ciascun anno) dei piani
formativi, nonché nella previsione della possibilità per AREU di partecipare ad Audit sui corsi di formazione di CNSAS.
Di seguito lo sviluppo e i contenuti dei moduli formativi.
PRIMO MODULO:
CORSO PRIMO SOCCORSO in AMBIENTE IMPERVIO (PSAI) | ||||
ORE | T | P | ||
1 | Introduzione e premesse al Corso | 0,5 | 0,5 | |
Ruolo e Responsabilità | 0,5 | 0,5 | ||
Organizzazione dei Sistemi di Soccorso | 1,0 | 1,0 | ||
Cenni di Gestione eventi maggiori | 1,0 | 1,0 | ||
3,0 | 3,0 | 0,0 | ||
2 | Cenni di ANATOMIA | 1,0 | 1,0 | |
Valutazione Primaria di Base (ABCDE) | 3,0 | 1,0 | 2,0 | |
- Autoprotezione | 0,5 | 0,5 | ||
- Valutazione della Scena | 0,5 | 0,5 | ||
Trattamento primario | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
7,0 | 4,0 | 3,0 | ||
3 | Le principali EMERGENZE MEDICHE | 5,0 | 3,0 | 2,0 |
o Malore | ||||
o Dolore toracico | ||||
o Difficoltà respiratoria | ||||
o Evento neurologico (crisi convulsive, ictus, ecc..) | ||||
o Stati d’ansia | ||||
o Cenni di emergenza in età pediatrica | ||||
5,0 | 3,0 | 2,0 | ||
4 | Le principali emergenze traumatiche | |||
o Valutazione dell’evento traumatico | 0,5 | 0,5 | 0,0 | |
o Cenni di valutazione e gestione (mobilizzazione): | 5,0 | 2,0 | 3,0 | |
▪ Trauma Cranico e Xxxxxxx vertebrale | ||||
▪ Trauma toracico e addominale | ||||
▪ Trauma Arti e bacino | ||||
▪ Gestione emorragie non controllabili | ||||
▪ Cenni di trauma in età pediatrica | ||||
o Conoscenza dei principali sistemi di immobilizzazione | 4,0 | 1,0 | 3,0 | |
o Cenni di Soccorso in Valanga | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
11,5 | 4,5 | 7,0 | ||
5 | BLSD per Operatori Laici | 5,0 | 1,0 | 4,0 |
6 | VALUTAZIONE FINALE teorico-pratica | 3,5 | 1,0 | 2,5 |
TO TALE | 35,0 | 16,5 | 18,5 |
SECONDO MODULO:
CORSO SOCCORITORE SANITARIO IN AMBIENTE IMPERVIO (S.S.A.I.) | ||||
Argomento | Te oria | Pratica | ||
1° | 5,0 | Introduzione e presentazione del corso | 1,0 | |
Ruolo e responsabilità del Soccorso Impervio | ||||
Esercitazione ripasso (ABCDE) | 1,0 | |||
Cenni di Epidemiologia del trauma | 1,0 | |||
Valutazione della scena (in ambiente impervio) | ||||
Valutazione Primaria ABCDE (approfondimenti) | 1,0 | |||
Valutazione secondaria | ||||
Esercitazione T | 1,0 | |||
2° | 5,0 | Lesione della colonna vertebrale | 1,0 | |
Immobilizzazione atraumatica | ||||
Lesioni delle parti molle e ossee | ||||
Addestramento utilizzo presidi immobilizzazione | 3,0 | |||
Trauma cranico | 1,0 | |||
Trauma toracico | ||||
3° | 5,0 | Le lesioni dell'addome | 2,0 | |
Le ustioni | ||||
Trauma bambino, anziano e donna gravida | ||||
Scenari di simulazione emergenze mediche | 2,0 | |||
Urgenze ostetriche ginecologiche | 1,0 | |||
4° | 5,0 | Patologie cardiovascolari (approfondimenti) | 3,0 | |
Principali patologie mediche (approfondimenti) | ||||
Urgenze pediatriche (approfondimenti) | ||||
Scenari di simulazione emergenze traumatiche | 2,0 | |||
5° | 4,5 | Specifiche Emergenze in ambiente impervio e acquatico | 1,5 | |
Esercitazioni-addestramento pratico | 3,0 | |||
6° | 8,0 | BLSD + Ostruzioni vie aeree Adulto | 1,5 | 3,0 |
PBLSD + Ostruzioni vie aeree PED | 1,5 | 2,0 | ||
7° | 5,0 | Le principali reazioni del soccorritore durante il soccorso | 1,0 | |
I bisogni del paziente in situazioni di urgenza | ||||
Esercitazioni-addestramento (tecniche immobilizzazione in ambiente impervio) | 2,0 | |||
Scenari di simulazione in ambiente impervio | 2,0 | |||
8° | 6,0 | La gestione della Maxiemergenza | 3,0 | |
Il ruolo del MSB, il triage, e i codici colore | ||||
Aspetti psicologici nelle maxiemergenze | ||||
Esercitazione Maxi | 3,0 | |||
9° | 3,5 | La compilazionde della relazione di soccorso | 1,0 | |
Esercitazioni (scenari in ambiente impervio) | 1,0 | |||
Ripasso e valutazione dell'apprendimento | 1,5 | |||
10° | 3,0 | Certificazione FINALE | 1,0 | 2,0 |
50,0 | 23,0 | 27,0 | ||
50,0 |
MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL’ “INTEGRAZIONE FORMATIVA” PER L’ACQUISIZIONE E IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI “SOCCORRITORE SANITARIO IN AMBIENTE IMPERVIO”
Al fine di uniformare la formazione e le certificazioni attualmente presenti a livello sanitario nel SASL si prevede di procedere come segue:
- Operatore/Tecnico CNSAS senza alcuna formazione di tipo sanitario/Emergenza-urgenza:
Frequentazione entro 36 mesi dall’inizio del Corso OSA del 1° e del 2° modulo (PSAI+SSAI) e superamento dell’esame finale di entrambi i percorsi. Per il mantenimento della qualifica dovrà poi partecipare ai momenti di formazione/aggiornamento proposti di carattere tecnico e sanitario del CNSAS come previsto da piano formativo per l’ottenimento dei crediti formativi e il mantenimento delle qualifiche tecniche e sanitarie. Dovrà partecipare ai retraining obbligatori per il BLSD Laico (ogni 24 mesi, come da normativa vigente) e alle verifiche anche di carattere sanitario che verranno organizzate con cadenza triennale come per la parte tecnica.
- Operatore/Tecnico CNSAS con qualifica di “Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero” - SSE (DGR n. X/5165/2016) in corso di validità e mantenuta attiva nelle Articolazioni Locali dei CeFRA, in conformità con Reg. AREU n. 34/2017.
Nessuna integrazione, in quanto titolo superiore e conforme al fabbisogno. Dovrà partecipare ai momenti di formazione/aggiornamento di carattere tecnico e sanitario del CNSAS, come previsto da piano formativo per l’ottenimento dei crediti formativi e il mantenimento delle qualifiche tecniche e sanitarie. La partecipazione ai retraining BLSD fatti nelle articolazioni locali dei CeFRA (tramite i CEFRA Regionali riconosciuti) saranno considerate valide con la presentazione di attestazione di partecipazione e superamento della prova. L’Operatore/Tecnico CNSAS sarà esentato dalle verifiche di carattere sanitario, che verranno organizzate con cadenza triennale come per la parte tecnica, purché abbia ottenuto i crediti formativi per la partecipazione ad eventi formativi e di aggiornamento sanitario come previsto da piano formativo. Dovrà comunque seguire quanto previsto dal Reg.34 per mantenere operativa la qualifica anche nel Soccorso Sanitario Extraospedaliero.
- Operatore/Tecnico CNSAS in possesso della qualifica SSE, che NON svolge attività di Soccorso in Ambulanza su MSB.
Nessuna integrazione, in quanto titolo superiore e conforme al fabbisogno (se acquisito entro 5 anni dalla data dell’iscrizione al Corso OSAo comunque conseguito entro 5 anni con una qualifica tecnica già attiva). Decidendo di passare alla qualifica S.S.A.I. dovrà partecipare ai momenti di formazione/aggiornamento di carattere tecnico e sanitario del CNSAS come previsto da piano formativo per l’ottenimento dei crediti formativi e il mantenimento delle qualifiche tecniche e sanitarie. Dovrà partecipare ai retraining obbligatori per il BLSD laico e alle verifiche anche di carattere sanitario che verranno organizzate con cadenza triennale come per la parte xxxxxxx.Xx ritorno alla certificazione S.S.E. dovrà seguire l’iter di integrazione formativa di seguito descritto.
Se il candidato possiede la Certificazione di Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero (o titolo equipollente) e NON è in attività da oltre 5 anni dimostrabile, dovrà necessariamente effettuare entrambi i percorsi formativi proposti (PSAI – SSAI).
- Operatore/Tecnico CNSAS in possesso dell’ attestato “soccorritore esecutore”, modulo specifico di 75 ore.
Al fine di uniformare l’attestato e la formazione dovrà partecipare entro 36 mesi ad un aggiornamento proposto dal CNSAS, in accordo con AREU, e successivamente svolgere l’’esame Teorico/Pratico per l’ottenimento dell’attestato S.S.A.I. Per il Mantenimento della qualifica dovrà partecipare ai momenti di formazione/aggiornamento di carattere tecnico e sanitario del CNSAS, come previsto da piano formativo per l’ottenimento dei crediti formativi e il mantenimento delle qualifiche tecniche e sanitarie. Dovrà partecipare ai retraining obbligatori per il BLSD e alle verifiche anche di carattere sanitario che verranno organizzate con cadenza triennale come per la parte tecnica.
MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL’ “INTEGRAZIONE FORMATIVA” PER L’ACQUISIZIONE E IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI “SOCCORRITORE SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO”
- Operatore/Tecnico CNSAS in possesso della qualifica SSAI che intende svolgere attività di Soccorso in Ambulanza su MSB in Regione Lombardia.
Il passaggio per l’ottenimento dell’attestato SSE prevede, oltre naturalmente all’iscrizione ad una Articolazione Locale di CeFRA, l’obbligo di frequentazione del seguente percorso:
o Partecipazione al Corso “Addetto al Trasporto Sanitario” (T.S.), in ottemperanza alla DGR 5165/2016 di 42 ore + 4 per il Modulo “J” ( con superamento dell’esame finale)
o Tirocinio operativo di 60 ore sui Mezzi di Soccorso di Base di un’Associazione convenzionata con AREU (come da DGR n. 5165/2016)
o Superamento dell’esame di Certificazione “Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero” – SSE (secondo normativa DGR 5165/2016)
o Xxxxx aggiuntivi previsti per la gestione del soccorso extraospedaliero proposti da AREU: Emmaweb, ECG 12D, Inprimis ecc.
Tutta la formazione e il mantenimento per la qualifica di Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero nell’ambito dei MSB, seguirà i regolamenti specifici emanati da AREU (Reg. AREU n. 34 e s.m.i.)
- Tecnico di Elisoccorso (T.E.)
Il T.E. del CNSAS che opera attivamente sugli Elicotteri HEMS della Regione Lombardia, deve obbligatoriamente possedere la Certificazione di “Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero” (SSE), così come da DGR n. 5165/2016 e come tale, deve essere soggetto allo specifico Regolamento AREU n. 34/2017. Per coloro che hanno ottenuto questa Certificazione (o equipollenza) da più di 5 anni, si dovrà svolgere la Riqualificazione (vedi Reg. 34/2017) entro e non oltre il termine perentorio di 12 mesi dalla firma della presente convenzione.
Rimane inteso che vige l’obbligo, anche per il T.E., come “Addetto S.S.E.”, di acquisire la ricertificazione BLSD Soccorritori ogni 24 mesi (termine perentorio) come da normativa regionale e nazionale vigente. Tale ricertificazione verrà svolta presso le AAT di riferimento della Delegazione alla quale è iscritto lo stesso T.E.
MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE PER LA QUALIFICA DI
“SOCCORRITORE SANITARIO IN AMBIENTE IMPERVIO” (S.S.A.I.)
La formazione Sanitaria in ambiente impervio, proprio per la specificità degli ambienti in cui si opera, non potrà essere svolta da istruttori regionali afferenti ai CeFRA (Istruttori-Soccorritori, secondo la DGR n. 5165/2016), se non in possesso della preparazione tecnica necessaria a questi ambienti e quindi operativi nel CNSAS, con comprovata esperienza. Al fine di permettere quindi questa formazione, si prevede di utilizzare infermieri e medici già operativi nel CNSAS (IRSan e INSan), afferenti al sistema AREU e allineati alla Formazione Soccorritori e riconosciuti dallo stesso come “formatori”, che potranno essere affiancati da Istruttori Regionali “Laici” sempre riconosciuti e formati da AREU. Potranno essere utilizzati istruttori regionali afferenti ai CEFRA (a seguito di preventivo accordo da stipulare con eventuali associazioni disponibili a fornirli) solo per la parte formativa svolta in aula o comunque per argomenti non inerenti specificatamente l’ambiente impervio/ostile.
Per mantenere la qualifica di S.S.A.I., l’operatore del CNSAS dovrà obbligatoriamente partecipare agli aggiornamenti sulle tematiche di soccorso sanitario proposte annualmente dalle Delegazioni, in accordo con la SC Formazione AREU per conto della sua Direzione Sanitaria. Ogni
5 anni l’operatore deve essere soggetto ad una valutazione pratica chiamata “Riqualificazione”, che prevede una sessione specifica per la valutazione di uno scenario di urgenza “medico” e uno “traumatico”.
Ogni 5 anni l’Operatore CNSAS deve aver partecipato ad almeno 3 aggiornamenti obbligatori annuali su tematiche di urgenza medico- traumatiche specifiche. Il totale delle ore di aggiornamento nell’ambito del S.S.A.I. pre-riqualificazione non deve essere inferiore alle 10 ore.
Per l’ottenimento dei “crediti formativi” per il mantenimento della qualifica per la parte sanitaria, oltre agli istruttori tecnici sarà necessaria la presenza di un istruttore sanitario che avrà il compito di valutare le capacità sotto questo aspetto. Si prevede, anche in questo caso, di utilizzare infermieri e medici già operativi nel CNSAS (IRSan e INSan), afferenti al sistema AREU e allineati alla Formazione Soccorritori e riconosciuti dallo stesso come “formatori” o Istruttori Regionali “Laici” del CNSAS sempre riconosciuti e formati da AREU. AREU si impegna ad “allineare” tali istruttori del CNSAS, secondo Programmi e metodologie proposte nell’ambito della formazione soccorritori.
La formazione sanitaria per la parte pratica/addestrativa, verrà in parte inserita nei moduli formativi tecnici e verrà svolta soprattutto in “ambiente” e con gli ausili/presidi che sono in possesso delle squadre del CNSAS.
Le Delegazioni CNSAS che organizzeranno i due percorsi formativi (PSAI e SSAI), si dovranno interfacciare con le AAT afferenti per competenza territoriale e dovranno formalmente notificare con almeno 30 giorni di anticipo l’inizio del Corso. Tale comunicazione dovrà essere effettuata via mail anche alla SC Formazione AREU che, di concerto con la AAT di riferimento, sarà comunque garante di questo percorso.
Le stesse Delegazioni CNSAS, avranno l’obbligo di:
- Fornire ai candidati un Programma formativo per la parte di formazione al Soccorso, come da allegati (PSAI – SSAI)
- registrare la presenza dei candidati sui diversi percorsi
- Mantenere Verbale della Valutazione finale agli atti (su specifico format) e a disposizione di AREU, qualora fosse necessario
Sarà quindi compito del Direttivo della scuola regionale tecnica (in cui è presente il referente regionale sanitario) strutturare la formazione, gli aggiornamenti, le verifiche inserendo anche la parte sanitaria come previsto dalle tabelle sopra esposte.
Alle verifiche finali per il conseguimento della qualifica, dovrà essere presente un Istruttore Sanitario del CNSAS (IRSAN o INSAN) che affiancherà gli istruttori tecnici al fine di valutare la gestione sanitaria dell’evento e del paziente. Le AAT competenti per territorio, preventivamente avvisate almeno 20 giorni prima della Valutazione finale, invieranno un proprio rappresentante, che farà parte della Commissione. La notifica della Certificazione (giorno esame), dovrà essere fatta anche alla SC Formazione AREU, che assegnerà un codice di riferimento per l’Attestato specifico.
ALLEGATO 6
“SCHEMI DI RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE PER I PROGETTI DI INVESTIMENTO PLURIENNALI”
TABELLA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER PROGETTI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE | ||||||
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO | FINANZIAMENTO ANNO 2014 | Titolo del progetto: | ||||
Progetto: XX/(anno) | ||||||
Sede legale: Xxx Xxxx, 000 - Xxxxxxx (XX) | C.F. 02202060139 | Finanziamento autorizzato: Euro | ||||
PERIODO DI RENDICOTAZIONE dal al | Richiesta saldo del | Acconti già erogati: Euro | ||||
n. | Società intestataria / Fornitore | Descrizione | Estremi documento fiscale | Importo totale | Data pagamento | |
Numero | Data | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
TOTALE |
La relativa documentazione originale (fatture, bonifici bancari) è conservata ed è a disposizione presso (sede, via)
* * *
L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, se necessario, potrà eventualmente fornire al CNSAS un supporto informatizzato (in formato Excel) per facilitare la compilazione degli schemi di rendicontazione sopra rappresentati.
XXXX potrà aggiornare in accordo con il CNSAS, successivamente alla sottoscrizione della convenzione triennale, la struttura degli schemi di rendicontazione come anche il dettaglio dei conti relativi alle spese ed ai proventi.
Tali modifiche potranno essere attuate per esigenze informative di AREU ed in relazione allo sviluppo del sistema contabile economico patrimoniale del CNSAS.
ALLEGATO 7
PROCEDURA PER LA GESTIONE
ACQUISTI
Con la presente vengono descritte le procedure da seguire per l’effettuazione delle seguenti attività:
1. Qualificazione dei fornitori, al fine della corretta registrazione nel sistema informativo del CNSAS Lombardo;
2. Emissione ordini, richiesta di preventivi in funzione delle soglie di spesa e deleghe di firma;
3. Acquisti centralizzati;
4. Conferimento di incarichi per prestazioni professionali e per prestazioni di servizi e lavori presso le sedi del CNSAS Lombardo.
Le presenti direttive sono da considerarsi vincolanti con effetto immediato.
Consapevole della complessità di alcune delle azioni previste nella presente, la procedura viene applicata in via sperimentale e potrà, nel tempo, subire modifiche dettate dalle esperienze acquisite. Si specifica che alcuni processi, in particolare quelli relativi all’assegnazione di incarichi per prestazioni di servizi e lavori, sono necessari per gestire correttamente, e in conformità con le norme vigenti, le tematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In linea generale, la gestione della tematica acquisti segue i seguenti principi:
- Permettere la raccolta e l’archiviazione della documentazione necessaria a rendere tracciabile il processo di selezione dei fornitori e assegnazione degli incarichi di acquisto beni/servizi.
- Gestire in modo adeguato le tematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Riferimenti:
- RSPP del CNSAS Lombardo (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione): Xxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx ( ).
- ASPP del CNSAS Lombardo (Addetto Servizio Prevenzione e Protezione): P.i. Xxx. Xxxxxx Xxxxx ( ).
- Ufficio Acquisti per gestione albo fornitori e documentazione contrattuale: Xxxxxxx Xxxxxxxx ( ).
- Ufficio Acquisti per emissione ordini di competenza regionale e di competenza delle delegazioni: Xxxxxxx Xxxxxxxx - ( ).
- Segreterie di Delegazione per emissione ordini di competenza delle delegazioni, per importi inferiori a €1000,00 IVA inclusa.
1. Qualificazione dei fornitori, al fine della corretta registrazione nel sistema informativo del CNSAS Lombardo
L’acquisizione della idoneità tecnico professionale di un fornitore del CNSAS Lombardo è il primo passo da eseguire per consentire la successiva emissione di un ordine, sia di beni che di servizi.
Per la documentazione da richiedere ai fornitori, al fine di quanto sopra, varia in funzione della tipologia di ditta e dell’attività svolta, si rimanda alla Procedura di qualifica fornitori (Allegato 2).
2. Emissione ordini, richiesta di preventivi in funzione delle soglie di spesa e deleghe di firma
Per l’emissione degli ordini deve essere seguita la seguente procedura generale:
- Verificare che la ditta o il professionista sia qualificato nell’albo dei fornitori del CNSAS Lombardo;
- Richiedere il corretto numero di preventivi in funzione delle soglie descritte di seguito:
− Fino a 40.000,00 euro IVA inclusa: almeno 1 preventivo
− Sopra a 40.000,00 euro IVA inclusa: almeno 3 preventivi
- Acquisiti i preventivi, la Direzione regionale valuta I preventivi pervenuti e deliberano al riguardo.
- Per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad euro 40.000,00 iva inclusa, previa valutazione del/dei preventivo/i, gli ordini di acquisto sono firmati rispettivamente dal Delegato di Zona nel caso in cui l’acquisto riguardi la singola Delegazione e da parte del Presidente del CNSAS Lombardo nel caso in cui l’acquisto riguardi il Regionale;
- Per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore a euro 40.000,00 iva inclusa, previa valutazione dei preventivi, gli ordini sono firmati dal Presidente del CNSAS Lombardo
- Predisporre l’ordine su standard CNSAS Lombardo (Allegato 4) o specifico contratto se necessario.
- Archiviare nel modo appropriato l’ordine i preventivi richiesti e tutto ciò che possa rendere visibile il processo di scelta svolto.
Controllo delle Spese
- Gli ordini relativi agli acquisti di beni e/o servizi firmati dal Delegato (nel caso di acquisti effettuati da ciascuna Delegazione), e dal Presidente (per quanto concerne gli acquisti a livello Regionale), saranno concretamente effettuati dall’Ufficio acquisti regionale (xxxxxxxx@xxxx.xx).
- Le Delegazioni potranno effettuare in autonomia, gli ordini relativi alle spese di mantenimento e/o gestione, per importi inferiori ad € 1.000,00, fermo restando che ogni ordine effettuato dovrà essere comunque comunicato all’Ufficio acquisti regionale.
- Le proposte di manutenzione straordinaria degli automezzi devono essere sempre preventivamente valutate.
3. Acquisti centralizzati
Gli acquisti di:
- attrezzatura tecnica e sanitaria
- apparati radio
- macchine d’ufficio
- abbigliamento
indipendentemente dall’importo, sono centralizzati a livello regionale, a meno di specifiche e limitate necessità che devono essere comunque comunicate all’Ufficio Acquisti.
4. Conferimento di incarichi per prestazioni professionali e per prestazioni di servizi e lavori
A. INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (servizi di natura intellettuale):
Per la richiesta di assegnazione di incarichi professionali si rimanda alla Procedura di qualifica fornitori (Allegato 2).
Preventivamente alla richiesta di uno o più preventivi, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2, deve essere verificata la necessità o meno di approfondimento della qualificazione del fornitore con documentazione aggiuntiva che può consistere, per esempio, in iscrizioni ad Albi di categoria, attestati di corsi formativi, abilitazioni o certificazioni di vario tipo richieste dalla legge in relazione alla specifica attività.
Una volta verificata la presenza dei suddetti documenti si può procedere ad emettere l’ordine.
B. INCARICHI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E SVOLGIMENTO LAVORI DA PARTE DI IMPRESE E/O LAVORATORI AUTONOMI PRESSO LE SEDI DEL CNSAS LOMBARDO
Per la richiesta di assegnazione di incarichi per lo svolgimento di servizi o lavori presso le sedi del CNSAS Lombardo da parte di imprese e/o lavoratori autonomi si rimanda alla Procedura di qualifica fornitori (Allegato 2).
- Verificare aggiornamento qualificazione delle possibili ditte come da indicazioni precedenti.
- Richiedere uno o più preventivi, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2 e selezionare il fornitore.
- Inviare con congruo anticipo (almeno 10 giorni lavorativi) una comunicazione contenente le informazioni riportate nella seguente tabella:
- a
gione sociale fornitore | |
scrizione dettagliata del lavoro | |
ogo dove verrà svolto | |
l luogo vi è presenza di dipendenti del CNSAS Lombardo ? | |
un luogo ove sono presenti terzi o di proprietà di terzi? | |
umero di imprese coinvolte | |
umero di lavoratori autonomi coinvolti (chiedere al fornitore) | |
xxxxx Xxxxxx Xxxxxx* previsti nell’anno (chiedere al fornitore) |
e
e
*) UOMINI GIORNO – UG. Per poter valutare la durata dei lavori da affidare; è un’entità presunta rappresentata dalla somma delle giornate lavorative necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi e forniture, considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori (es: UG=5 può significare presenza di 5 lavoratori per 1 giorno, oppure 1 per 5 giorni, e così via).
- In funzione delle informazioni sopra riportate il RSPP comunicherà le azioni che è necessario effettuare precedentemente all’emissione dell’ordine di lavoro.
- L’Ufficio Acquisti, riferimento per gestione albo fornitori e documentazione contrattuale, si occuperà della raccolta dei documenti necessari, di concerto con il RSPP .
- Il RSPP provvederà ad emettere i documenti di competenza del CNSAS Lombardo.
- Una volta raccolti e verificati i documenti (da parte del RSPP), potrà essere emesso l’ordine da parte dell’Ufficio Acquisti, secondo le deleghe di firma indicate precedentemente.
ELENCO ALLEGATI:
Allegato 1: modulo Privacy
Allegato 2: Procedura di qualifica fornitori Allegato 3: elenco lavori a rischio
Allegato 4: standard ordine CNSAS Lombardo Allegato 5: elenco lavori edili o di ingegneria civile
PROPOSTA DI DELIBERA N. 292/2020 |
Oggetto: CONVENZIONE TRA AREU E CNSAS LOMBARDO PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO NEL TERRITORIO MONTANO, NELL'AMBIENTE IPOGEO E NELLE ZONE IMPERVIE DEL TERRITORIO DI REGIONE LOMBARDIA - PROVVEDIMENTI |
Attestazione Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all’oggetto. La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all’oggetto. Milano, 30/06/2020 Il/La proponente del provvedimento XXXXXXXX XXXXXX (La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) |
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