Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001
CAPITOLO 1 La responsabilità amministrativa degli enti di cui al d. lgs. 231/2001 11
1. La responsabilità amministrativa dipendente da reato delle società: il d. lgs. 231/2001 11
2. Il Modello organizzativo 11
3. I reati presupposto e il sistema sanzionatorio 15
CAPITOLO 2 Daikin Air Conditioning Italy S.p.A 19
1. Daikin Air Conditioning Italy S.p.A 20
2. La presenza sul territorio 20
3. L’identità e i valori di DACI 21
4. Le certificazioni di qualità 22
CAPITOLO 3 L’adozione del Modello da parte di Daikin Air Conditioning Italy S.p.A 23
1. DACI e l’adozione del Modello 23
3. Il Modello 231: funzione 26
4. La struttura del Modello 28
5. Principi di fondo e regole generali di comportamento 30
6. Destinatari del Modello 30
7. La diffusione del Modello e l’attività formativa 31
CAPITOLO 4 L’Organismo di Vigilanza e il Whistleblowing 33
1. L’Organismo di Vigilanza: caratteristiche e funzioni 33
2. L'Organismo di Vigilanza di DACI: composizione 35
3. Autonomia e indipendenza dell’OdV. Cause di ineleggibilità e decadenza 36
CAPITOLO 5 Il sistema disciplinare 46
1. Funzioni del sistema disciplinare 46
2. Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari 48
3. Sanzioni nei confronti dei dipendenti 48
4. Xxxxxxxx nei confronti dei dirigenti 50
5. Sanzioni nei confronti degli amministratori 51
6. Sanzioni nei confronti dei Sindaci 85
7. Sanzioni nei confronti dei membri dell’OdV 52
8. Sanzioni nei confronti dei Collaboratori Esterni 52
PARTE SPECIALE N. 1 Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione 54
1. I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24, 25, 25-decies d. lgs. 231/2001 55
2. Enti e qualifiche pubblicistiche 56
3. Le singole fattispecie presupposto 58
5. Principi generali di comportamento 81
6. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 84
7. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 102
PARTE SPECIALE N. 2 REATI SOCIETARI 104
1. I reati societari di cui all'art. 25-ter d. lgs. 231/2001 105
2. Le attività sensibili 117
3. Principi generali di comportamento 119
4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 121
5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 134
PARTE SPECIALE N. 3 Reati di riciclaggio e reati con finalità di terrorismo 135
1. I reati presupposto di cui all'art. 25-octies e all’art. 25-quater d. lgs. 231/2001 136
2. Le attività sensibili 145
3. Principi generali di comportamento 146
4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 148
5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 155
PARTE SPECIALE N. 4 Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 157
1. I reati presupposto di cui all'art. 25-quinquies e all’art. 25-duodecies d. lgs. 231/2001 158
2. Le attività sensibili 165
3. Principi generali di comportamento 165
4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 167
5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 169
PARTE SPECIALE N. 5 Reati in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 171
1. Le fattispecie presupposto di cui all’art. 25-septies d. lgs. 231/2001 172
2. Le Aree Sensibili di riferimento 177
3. Principi generali di comportamento 178
4. Struttura organizzativa e principi di comportamento specifici nelle singole Aree Sensibili di riferimento 180
5. Flussi informativi nei confronti dell'OdV 192
PARTE SPECIALE N. 6 Abusi di mercato 194
1. Gli abusi di mercato richiamati dall’art. 25-sexies d. lgs. 231/2001 195
2. Risk-assessment e principi fondamentali di comportamento 203
PARTE SPECIALE N. 7 Reati di criminalità organizzata e criminalità transnazionale 205
1. La criminalità organizzata transnazionale di cui alla l. 146/2006 e i reati presupposto di cui all'art. 24-ter d. lgs. 231/2001 206
2. Le attività sensibili 214
3. Principi generali di comportamento 215
4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 217
5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 226
PARTE SPECIALE N. 8 Reati informatici e reati in violazione del diritto d’autore 228
1. Le fattispecie presupposto di cui all’art. 24-bis d. lgs. 231/2001 229
2. I delitti in violazione del diritto d’autore di cui all’art. 25-novies d. lgs. 231/2001 241
3. Le attività sensibili 245
4. Principi generali di comportamento 245
5. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 248
6. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 249
PARTE SPECIALE N. 9 Reati contro l’industria e il commercio e contraffazione 250
1. Le fattispecie presupposto di cui all’art. 25-bis 1 e di cui all’art. 25-bis d. lgs. 231/2001 251
2. Le attività sensibili 260
3. Principi generali di comportamento 261
4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 263
5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 265
PARTE SPECIALE N. 10 Reati ambientali 267
1. Le fattispecie presupposto di cui all’art. 25-undecies d. lgs. 231/2001 268
2. Le Aree Sensibili di riferimento 285
3. Principi generali di comportamento 287
4. Principi di comportamento specifici nelle Attività Sensibili 289
5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 290
PARTE SPECIALE N. 11 Corruzione tra privati 292
1. Il reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. 293
2. Le attività sensibili 297
3. Principi generali di comportamento 299
4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 301
5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 315
PARTE SPECIALE N. 12 Reati tributari 316
1. I reati tributari presupposto e le conseguenze sanzionatorie a carico dell’ente 317
2. Le attività sensibili 326
3. Principi generali di comportamento 327
4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 327
5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 331
PARTE SPECIALE N. 13 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 333
1. I reati presupposto e le conseguenze sanzionatorie a carico dell'ente 334
2. Le attività sensibili 334
3. Principi generali di comportamento 335
4. Flussi informativi nei confronti dell'OdV 335
APPENDICE – Principi Etici di Daikin Air Conditioning Italy S.p.A 336
DEFINIZIONI
Le definizioni che seguono si applicano a tutte le parti, generale e speciali, del Modello di organizzazione, gestione e controllo.
▪ “Agenti”: i soggetti con cui DACI ha instaurato un rapporto di agenzia per l’attività di vendita dei prodotti Daikin.
▪ “Attività Sensibili”: le attività svolte da DACI nell’ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei Reati presupposto.
▪ “CCNL”: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da Daikin (Contratto per il Commercio).
▪ “CdA” o “Consiglio di Amministrazione”: il Consiglio di Amministrazione di DACI.
▪ “Collaboratori Esterni”: gli Agenti, i Consulenti, gli Installatori, i Franchisee e i Fornitori complessivamente considerati.
▪ “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di DACI o con essa collaborano sulla base di un mandato di consulenza.
▪ “Destinatari”: i soggetti cui il presente Modello si applica, individuati al paragrafo
3.6 della Parte Generale.
▪ “Dipendenti”: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società o coloro che svolgono attività lavorativa per la Società in forza di un contratto con la stessa.
▪ “d. lgs. 231/2001” o “decreto 231” o “Decreto”: il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
▪ “Daikin Air Conditioning Italy”, “DACI” o la “Società”: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx (XX), 00000.
▪ “Fornitori”: fornitori di beni e servizi della Società.
▪ “Franchisee”: negozi in franchising attualmente presenti in tutta Italia con insegna Daikin Aerotech.
▪ “Gruppo Daikin” o il “Gruppo”: gruppo societario cui DACI appartiene, facente capo in ultima istanza a Daikin Industries Ltd., con sede in Giappone, e, a livello intermedio, alla holding Daikin Europe N.V., con sede in Belgio.
▪ “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e modificate da ultimo nel 2021.
▪ “Modello” o il “Modello 231”: il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d. lgs. 231/2001 di DACI.
▪ “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo dell’ente cui in base al d. lgs. 231/2001 sono demandate la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e la cura del suo aggiornamento.
▪ “P.A.”: la Pubblica Amministrazione; si intendono tutte le amministrazioni dello Stato (ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, i Ministeri, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché tutti coloro che esercitano pubblici poteri e/o pubbliche funzioni, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
▪ le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
▪ i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
▪ i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
▪ le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
▪ i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
▪ coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
▪ i funzionari di Stati esteri;
▪ le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
▪ “Prodotti” o “Prodotti Daikin”: impianti di climatizzazione e ogni altro prodotto commercializzato da DACI.
▪ “Reati” o “Reati presupposto”: gli illeciti penali che possono determinare la responsabilità amministrativa “da reato” degli enti ai sensi del d. lgs. 231/2001.
▪ “Illeciti amministrativi presupposto”: gli illeciti amministrativi che possono determinare la responsabilità amministrativa “da illecito amministrativo” degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
PARTE GENERALE
CAPITOLO 1
La responsabilità amministrativa degli enti di cui al d. lgs. 231/2001
1. La responsabilità amministrativa dipendente da reato delle società: il d. lgs. 231/2001
Il d. lgs. 231/2001 disciplina la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
A determinate condizioni, anche gli enti collettivi, incluse le società, dal 2001 possono rispondere di selezionati illeciti penali (i cd. reati presupposto) e, in alcuni casi, illeciti amministrativi, che le persone fisiche loro esponenti realizzino nel corso dell’attività lavorativa.
Più nello specifico, i criteri di imputazione della responsabilità amministrativa richiedono in primo luogo, sul piano oggettivo, che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da:
a) soggetti in posizione apicale, cioè persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori, anche di fatto, o direttori generali);
b) sottoposti, cioè persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi (ad esempio, impiegati o altri dipendenti di non alto inquadramento gerarchico).
La responsabilità “da reato” invece non sussiste se viene dimostrato che il reato è stato commesso dalle persone di cui alle cit. lett. a) e b) nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
2. Il Modello organizzativo
In secondo luogo, sul piano soggettivo, vi sono distinti criteri di imputazione della responsabilità amministrativa all’ente collettivo a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da una persona in posizione apicale o da una in posizione sottoposta. In entrambi i casi, la presenza o meno di un Modello di organizzazione, gestione e controllo volto a prevenire reati della specie di quello
verificatosi, è il fattore chiave che può determinare l’esenzione da responsabilità per la persona giuridica. La responsabilità derivante dal d.lgs. n. 231/2001 può infatti venir meno laddove non sussista la c.d. colpa di organizzazione né la colpa nella vigilanza in quanto l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato il suddetto Modello. Ciò tuttavia può non bastare ai fini di escludere la responsabilità dell’ente quando si discute di un reato presupposto commesso da un soggetto apicale.
In particolare, in tali casi l’ente può rispondere anche laddove sia stato adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo, e pertanto non vi sia colpa organizzativa né culpa in vigilando, essendo prevista una rigorosa prova “liberatoria” della responsabilità dell’ente basata sulla elusione fraudolenta del Modello di organizzazione e gestione da parte dell’autore del reato presupposto.
Secondo l’art. 6 del decreto 231, nel caso di reato commesso da soggetto in posizione apicale l’ente non risponde se prova:
a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) di aver affidato ad un organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento;
c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lett. b).
Pertanto, l’ente non risponde laddove dimostri di aver adottato un’efficace organizzazione e un’efficiente vigilanza in linea con le regole cautelari del d.lgs. n. 231/2001 (richiamate di seguito nel presente Modello) e che la commissione del reato è dovuta alla elusione del Modello realizzata dalla persona fisica con modalità fraudolente.
Secondo l’art. 7 del decreto 231, nel caso di reato commesso da soggetto in posizione sottoposta, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Quindi, in questo caso, la responsabilità amministrativa dipende sempre da una colpa organizzativa o nella vigilanza a monte.
Tale inosservanza è però esclusa se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In tal caso, quindi, non può essere dimostrata l’esistenza di una colpa organizzativa o nella vigilanza.
Il decreto 231 prevede, inoltre, che il Modello, nella parte riguardante la prevenzione dei reati commessi dai soggetti apicali (ai sensi dell’art. 6) debba rispondere alle seguenti esigenze che vanno commisurate all’estensione dei poteri delegati ai soggetti che operano nell’ente e al rischio di commissione dei reati all’interno dell’ente stesse:
i. individuare le aree a rischio (dette anche “attività sensibili”) di commissione dei Reati Presupposto;
ii. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni aziendali in relazione ai reati da prevenire (i c.d. protocolli decisionali che costituiscono il cuore del Modello di organizzazione, al quale è dedicata la parte speciale del presente documento);
iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
iv. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello (OdV);
v. adottare un sistema disciplinare interno per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
In seguito all’entrata in vigore della Legge 179/2017 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», che ha modificato l’art. 6 del d. lgs. 231/2001 aggiungendo i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, il Modello organizzativo deve altresì includere, per essere ritenuto idoneo, la previsione di:
▪ uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante (c.d. whistleblower) nelle attività di gestione della segnalazione e almeno
uno di questi deve essere idoneo a garantire tale riservatezza con modalità informatiche;
▪ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
▪ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
▪ nel sistema disciplinare adottato ai sensi del Modello, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
A ulteriore tutela del segnalante, è previsto che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Inoltre, è sancita la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, del mutamento di mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. La posizione del segnalante è anche garantita dall’onere che viene posto in capo al datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa,
Diversamente, il Modello finalizzato a prevenire i reati commessi dai soggetti sottoposti all’altrui direzione (art. 7) deve essere calibrato sulla natura e sulle dimensioni dell’organizzazione, nonché sul tipo di attività svolta dall’ente e deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, con una flessibilizzazione di contenuti rispetto al Modello finalizzato a prevenire i reati commessi dai soggetti apicali (art. 6).
Inoltre, sempre nel caso del Modello riguardante la prevenzione dei reati dei soggetti sottoposti, l’efficace attuazione di esso richiede una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni cautelari ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’ente. È inoltre richiesto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
In entrambe le componenti il Modello (di cui agli artt. 6 o 7) deve altresì restare idoneo in maniera costante nel tempo, vale a dire deve essere aggiornato per rispecchiare le eventuali novità tanto a livello legislativo quanto a livello di organizzazione e di attività aziendale.
In definitiva, qualora nell’ambito di una società sia commesso un reato nel suo stesso interesse o a suo vantaggio da una persona in posizione apicale o sottoposta, e l’ente sia privo di un Modello idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi, ritagliato sulla sua specifica identità organizzativa e imprenditoriale, ed efficacemente attuato, non solo potrà essere punita penalmente la persona fisica autrice del reato, ma potrà essere sanzionata accanto a lei la stessa società, come responsabile amministrativo “da reato”. A date condizioni, tuttavia, la società potrà essere sanzionata ex d.lgs. n. 231/2001 anche qualora abbia adottato e attuato un idoneo Modello, perché la responsabilità in caso di reato presupposto commesso da soggetti apicali prescinde dalla colpa organizzativa o nella vigilanza, ed è in ultima analisi – tecnicamente – oggettiva (cioè senza colpa). D’altro canto, le pronunce della Corte di cassazione che affermano la natura colposa della responsabilità dell’ente ex art. 6 d.lgs. n. 231/2001 appaiono caratterizzate in questo senso da una mera petizione di principio (tanto è vero che, di fatto, non pervengono mai a escludere la responsabilità dell’ente nel caso concreto).
3. I reati presupposto e il sistema sanzionatorio
I reati attualmente compresi nell’elenco dei reati presupposto sono i seguenti:
(i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 come successivamente modificati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e dal d.l. n.13/2022);
(ii) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis introdotto dal d.l. 25 settembre 2001,
n. 350, convertito in l. 23 novembre 2001, n. 409, e successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99);
(iii) i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 25- octies.1, aggiunto dall’art. 1 del D. L.vo 8.11.2021, n. 184, secondo cui, in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia, appunto, di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni: a) per il delitto di cui all’art. 493-ter c.p. – inserito dall’art. 4, c.1 lett. a) del
D. L.vo 1.3.2018, n. 21 – la sanzione pecuniaria va da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all’art. 493-quater c.p. – inserito dall’art. 1 del citato D. L.vo n. 184/21 – e per il delitto di cui all’art. 640-ter c.p., nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. Il comma 2 dell’art. 25-octies.1 stabilisce inoltre, che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a 500 quote, ciò se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, e la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote se il delitto è punito con la pena non inferiore a dieci anni di reclusione. Infine, il terzo comma del citato articolo prevede, come nelle ipotesi affini a queste ultime, che in caso di condanna per uno dei delitti di cui sopra, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, c. 2 del Decreto.
(iv) i reati societari (art. 25-ter introdotto dal d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, successivamente integrato con il reato di “corruzione tra privati” dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e modificato dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 e, da ultimo, dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38);
(v) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-
quater introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7);
(vi) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7);
(vii) i reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies introdotto dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente modificato dalla legge 6 febbraio 2006,
n. 38, dal d. lgs. 4 marzo 2014, n. 39, e, da ultimo, dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199);
(viii) i reati di abuso di mercato (art. 25-sexies introdotto dalla legge 18 aprile 2005,
n. 62) e i corrispondenti illeciti amministrativi (art. 187-quinquies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107);
(ix) i reati “transnazionali” (art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146);
(x) i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies introdotto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dal d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
(xi) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché il reato di autoriciclaggio (art. 25-octies introdotto dal d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, successivamente modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90) ed ulteriormente modificati dal D. Lgs. n. 195/2021 recante “Attuazione della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”. Nello specifico, la portata applicativa dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego e autoriciclaggio è stata estesa nella misura in cui ora ricomprende anche i proventi di contravvenzioni punite con l’arresto (superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) e dei delitti colposi, entrambe le categorie, ovviamente, debbono essere generatrici di proventi illeciti passibili di essere reimmessi in un mercato lecito;
(xii) i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-bis introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, modificato dal d.l. 21 settembre 2019, n. 105, conv. nella legge 18 novembre 2019, n. 133) da ultimo modificati dalla l. 23 dicembre 2021,
n. 238 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge europea 2019-2020”);
(xiii) i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis1 introdotto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99);
(xiv) i reati di criminalità organizzata (art. 24-ter introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94);
(xv) i delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies introdotto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99);
(xvi) il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies introdotto dalla legge 3 agosto 2009,
n. 116 e successivamente modificato dal d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121);
(xvii) i reati ambientali (art. 25-undecies introdotto dal d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e successivamente integrato con l’inserimento di nuovi reati dalla legge 22 maggio 2015 n. 68);
(xvii) il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies introdotto dal d. lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161);
(xviii) i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies introdotto dalla l. 20 novembre 2017, n. 167);
(xix) il reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25- quaterdecies, inserito dalla legge 3 maggio 2019, n. 39);
(xx) i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, inserito dal d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. in l. 19 dicembre 2019, n. 157, modificato dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e, da ultimo, dal D. Lgs. n. 156/2022 recante: “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”;
(xxi) il reato di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, inserito dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75).
Ulteriori fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal d. lgs. 231/2001.
Si rammenta che anche i reati commessi all’estero possono essere portare alla responsabilità amministrativa dell’ente ex decreto 231.
Sono inoltre rilevanti ai sensi del Decreto le ipotesi tentate.
Ancora, costituisce illecito foriero di sanzioni per l’ente l’inosservanza delle sanzioni interdittive che fossero applicate ai sensi del Decreto stesso (cfr. art. 231).
Le singole fattispecie sono descritte in dettaglio nelle rispettive Parti Speciali. Le sanzioni per la società previste dal decreto 231 sono svariate:
comprendono sia sanzioni pecuniarie commisurate per quote a seconda della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, e di importo (variabile da un minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549) fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, sia – per gli illeciti più gravi – sanzioni interdittive, le quali possono andare dal divieto di pubblicizzare beni o servizi, all’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e all’eventuale revoca di quelli già concessi, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
1 Se ne riporta di seguito per praticità il testo: «1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19. 3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate».
un pubblico servizio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, sino alla più grave interdizione dall’esercizio dell’attività. Le sanzioni interdittive hanno una durata determinata dal giudice non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (mentre essa è non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, per i reati contro la pubblica amministrazione indicati dall’art. 25 comma 5 del Decreto se commessi da un soggetto apicale, e non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni, per gli stessi reati se commessi da un soggetto sottoposto); possono essere tuttavia applicate in via definitiva, nel caso in cui vi sia un profitto di rilevante entità e di reiterazione degli illeciti, o nel caso in cui l’ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto. Le sanzioni interdittive possono inoltre essere applicate quali misure cautelari, durante il corso del processo penale e anche nella fase delle indagini preliminari (in presenza di un grave quadro indiziario e qualora ricorra l’esigenza di prevenire la reiterazione dell’illecito). Sanzioni (e misure cautelari) interdittive possono essere sostituite dal commissariamento dell’ente (con un commissario nominato dal giudice incaricato di proseguire l’attività dell’ente) e possono essere escluse in caso di riparazione delle conseguenze del reato (tramite il risarcimento del danno, la riorganizzazione attraverso l’adozione dopo la commissione del reato di modelli di organizzazione idonei e la messa a disposizione del profitto del reato ai fini della confisca), oppure
– dopo la legge n. 3 del 2019 – la loro durata può essere ridotta (nel caso di collaborazione con la giustizia nell’accertamento dei reati contro la pubblica amministrazione).
Completano il quadro sanzionatorio la confisca del prezzo o del profitto del reato, che è sempre prevista, anche nella forma per equivalente, qualora manchino i beni che costituiscono direttamente il prezzo o il profitto del reato (salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede e per la parte che può essere restituita al danneggiato dal reato) e anche nel caso in cui la responsabilità dell’ente al termine del processo penale venga esclusa sul presupposto che il soggetto apicale abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello organizzativo. È inoltre prevista quale sanzione la pubblicazione della sentenza di condanna.
CAPITOLO 2
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A.
1. Daikin Air Conditioning Italy S.p.A.
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. (di seguito anche “DACI”) è una società italiana affiliata del Gruppo Daikin Industries Limited (di seguito “Gruppo Daikin”), gruppo multinazionale sorto in Giappone nel 1924.
DACI è stata costituita in forma di società per azioni nel 2001, con capitale deliberato, sottoscritto e interamente versato pari a euro 10.000.000,00.
La società è controllata al 100% da Daikin Europe N.V. (di seguito “DENV”), con sede in Belgio, ed è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di questa ex art. 2497 ss. c.c.
Il sistema di gestione di DACI è di tipo tradizionale e vede un Consiglio di Amministrazione composto di 3 membri, all’interno del quale è individuato un presidente che è al contempo in questo momento amministratore delegato. Il Collegio Sindacale è composto di 5 membri, di cui tre effettivi tra i quali il presidente, e due supplenti. La società è infine sottoposta alla revisione contabile attualmente di Deloitte & Touche S.p.A.
L’attività di DACI consiste nel commercio, importazione, esportazione e installazione di impianti e ricambi per il riscaldamento e la climatizzazione fissa a marchio Daikin, di tipo sia domestico che professionale, e nella fornitura di servizi di consulenza specialistica, assistenza post-vendita e formazione tecnica.
Nella sua crescita costante, volta a integrare gradatamente protocolli e servizi diversi, DACI ha infatti incorporato tra il 2009 e il 2011 le realtà aziendali Mc Quay Service e Rotex Heating Systems, inglobandone il sapere tecnico.
La sua mission è proporre prodotti all’avanguardia ed altamente efficienti, offrire soluzioni tecnologiche globali e studiate per garantire un elevato comfort ambientale nel massimo rispetto dell’ecosistema.
2. La presenza sul territorio
DACI ha tre sedi sul territorio nazionale che le assicurano una presenza capillare presso la clientela professionale e privata.
La sede principale si trova a Milano. Questa ospita tutte le funzioni direzionali della società.
Ad essa si affiancano Genova, sede principale del Dipartimento Tecnico e di Formazione, e Roma, sede nata per essere più vicina alla realtà del centro-sud.
DACI impiega oggi più di 200 addetti.
La Società opera sul mercato attraverso una rete di vendita costituita da diverse decine di Agenzie di rappresentanza, alcune delle quali dedicate alla distribuzione del canale Eldom (negozi di elettrodomestici).
Si avvale di un servizio assistenza composto da una rete capillare di Centri Servizi Autorizzati (di seguito “CSA”).
DACI si appoggia inoltre ad una catena di negozi in franchising attualmente presenti in tutta Italia con insegna Daikin Aerotech. Si tratta di alcune decine di show-room della climatizzazione che offrono un servizio completo ai clienti: esposizione di prodotti funzionanti, progettazione, vendita, installazione e assistenza.
All’utente finale, DACI si propone anche attraverso la rete distributiva dei Comfort Store - numerosi punti vendita selezionati, per i quali è stata studiata un’immagine coordinata - e numerosi altri Installatori.
La distribuzione dei prodotti Daikin viene effettuata anche attraverso i grossisti di materiale idrotermosanitario ed elettrico presenti in tutta Italia.
3. L’identità e i valori di DACI
DACI impronta la propria attività ai principi di fondo che da sempre contraddistinguono il Gruppo Daikin, coniugando la cultura manageriale giapponese improntata alla condivisione e al rigore con la tradizione imprenditoriale italiana, ed impiegando al suo interno, anche nelle fasce gerarchicamente elevate dell’organizzazione, personale giapponese oltre che italiano.
DACI si muove in linea con le politiche mondiali del Marchio, legate al Rispetto dell’Ambiente, all’attenzione verso la Salute e la Sicurezza, alla Responsabilità Sociale e alla Soddisfazione del Cliente.
La Società fa propri a questi fini i valori fondamentali del Gruppo Daikin, come declinati anche nel Codice Etico del Gruppo Daikin Europeo, recentemente aggiornato, che costituisce parte integrante del presente Modello, pubblicato sul sito xxx.xxxxxx.xx, al link Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx/XXXX-Xxxxxxxx/Xxxxxxxxx_Xxxxxx/Xxxxxx_Xxxxx%000000.xxx al
quale si rimanda. I valori racchiusi nel Codice Etico del Gruppo Daikin Europeo consistono nell’affidabilità assoluta, attraverso l’impegno a costruire relazioni con clienti, colleghi, partner commerciali e con tutta la comunità basato sulla fiducia e sulla disponibilità; nella gestione intraprendente, cioè l’impegno a costruire l’azienda stessa attraverso l’iniziativa e le eccellenze del suo personale; nelle relazioni personali armoniose, l’impegno per un ambiente di lavoro in cui si xxxxxxx insieme con impegno per raggiungere gli obiettivi e le sfide di Daikin.
La Società – in linea con le best practice e i suggerimenti delle associazioni di categoria – ha fatto proprio il Codice Etico del Gruppo Daikin Europeo ed i suoi valori accostando ad essi i propri principi etici in armonia con la sensibilità giuridica e di business ethics nazionale e riportati in appendice al presente documento.
Il sito internet di DACI contiene inoltre ulteriori informazioni sulle iniziative intraprese dalla Società e dal Gruppo per promuovere i propri valori e rafforzare la consapevolezza circa il proprio ruolo sociale. Si vedano ad esempio i Sustainability Report pubblicati annualmente ed il documento su “La politica e l’insieme delle azioni coordinate di Daikin, in materia di impatto ambientale dei refrigeranti”.
4. Le certificazioni di qualità
Nella propria continua ricerca di eccellenza, DACI dispone di diverse certificazioni di qualità.
Ha ottenuto infatti la certificazione Rina Service S.p.A. per il Sistema di Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2015, sistema di gestione della qualità che riguarda i processi di vendita e post-vendita, la consulenza specialistica, l'assistenza post-vendita e i corsi di formazione alla rete.
La Società ha inoltre ottenuto la certificazione Rina Service S.p.A. per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2015. La certificazione ISO 14001 garantisce l'applicazione di un efficace sistema di gestione ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente dall'impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.
DACI ha infine ottenuto la certificazione Rina Service S.p.A. secondo lo schema XX 0000: 2014. Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera.
CAPITOLO 3
L’adozione del Modello da parte di Daikin Air Conditioning Italy S.p.A.
1. DACI e l’adozione del Modello
Nel contesto del più ampio impegno di DACI per costruire un ambiente di lavoro corretto e conforme alla legge, la Società ha ritenuto opportuno dotarsi del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, plasmato sulla propria identità aziendale ed aggiornato alla normativa vigente, alla giurisprudenza e alle best practice aziendali in materia di decreto 231.
L’adozione del Modello è avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017, il Modello è stato quindi sottoposto ad aggiornamento in relazione ai requisiti di cui alla l. 179/2017 in materia di c.d. whistleblowing in data 14 dicembre 2018, poi in data 19 luglio 2019 per riflettere le ulteriori riforme normative verificatesi in Italia, tra cui quelle che hanno rafforzato la lotta alla corruzione (cfr. in particolare la l. 3/2019 in materia, tra l’altro, di misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione) e in data 28 gennaio 2021 per adattarsi alle novelle legislative e alle novità giurisprudenziali nel frattempo sopravvenute, con particolare riguardo all’inserimento dei reati tributari nel catalogo “231” avvenuto con il già ricordato d.l. n. 124/2019, conv. in l. n. 157/2019 (e con il d.lgs. n. 75/2020) e parallelamente alcuni (limitati) cambiamenti occorsi al suo sistema di business. Il Modello è stato ulteriormente aggiornato il 27.7.2022 a seguito delle novità introdotte dal d. lgs. n. 195/2021 (Attuazione della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale) e dalla l. 238/2021 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Legge europea 2019-2020). Da ultimo, il Modello è stato ulteriormente aggiornato il 14 dicembre 2022 a seguito della entrata in vigore del D. Lgs. n. 156/2022 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Unione mediante il diritto penale).
In attuazione a quanto previsto dal Decreto, in data 27.7.2017 la Società ha affidato ad un organismo collegiale l’incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.
Tutte le Attività Sensibili devono pertanto essere svolte in conformità alle leggi vigenti, alle procedure, alle regole e alle policy aziendali e di Gruppo ed in generale a tutte le regole contenute nel presente Modello o dallo stesso richiamate.
Dal momento che il d. lgs. 231/2001 demanda all’organo dirigente l’adozione e l’attuazione del Modello organizzativo, le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del presente Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito l’OdV.
2. Le Linee Guida
Nella stesura del presente Modello, DACI ha fatto riferimento alle Linee Guida elaborate da Confindustria, così come da ultimo aggiornate nel giugno 2021 e dedicate tanto alla parte generale quanto a quella speciale del Modello 231. I punti fondamentali individuati dalle Linee Guida, come da ultimo aggiornate, possono essere così sintetizzati:
• individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale e secondo quali modalità sia possibile la realizzazione dei Reati;
• predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di apposite procedure. Si tratta dei c.d. “protocolli” per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell’ente. La progettazione del sistema di controllo richiede la valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Bisogna inoltre considerare che ridurre un rischio comporta di dover intervenire – congiuntamente o disgiuntamente – su due fattori determinanti: la probabilità di accadimento dell’evento e l’impatto dell’evento stesso
• previsione di una c.d. “gestione integrata del rischio” mediante meccanismi di coordinamento e collaborazione sinergica fra i soggetti aziendali principalmente interessati a migliorare l’efficacia delle attività di compliance, vale a dire, come indicato nelle stesse Linee Guida, il Dirigente preposto, la Compliance, l’Internal Audit, il datore di lavoro, il responsabile AML (laddove previsto), il Collegio sindacale, il Comitato per il controllo interno, la revisione contabile e l’OdV.
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono le seguenti
▪ codice etico (o di condotta) con riferimento ai reati considerati;
▪ sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro;
▪ procedure aziendali;
▪ poteri autorizzativi e di firma;
▪ sistemi di controllo e gestione;
▪ comunicazione e formazione.
Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai principi di seguito riportati:
▪ previsione del divieto di comportamenti in contrasto con le disposizioni legislative e deontologiche nel codice etico;
▪ contrapposizione di funzioni nel sistema organizzativo;
▪ previsione di opportuni punti di controllo nella regolamentazione dello svolgimento delle attività, separazione di compiti nelle procedure manuali e informatiche (cioè nei sistemi informativi), fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di un processo a rischio, con la previsione di un periodico aggiornamento delle procedure aziendali e/o delle prassi operative e di una costante considerazione delle variazioni o novità nei processi aziendali e nel sistema organizzativo; con particolare riferimento all’area della gestione finanziaria, previsione dei consolidati strumenti di controllo nella pratica amministrativa, quali abbinamento firme, riconciliazioni frequenti, supervisione, separazione di compiti con la già citata contrapposizione di funzioni, ad esempio tra la funzione acquisti e quella finanziaria; costante salvaguardia dei principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all’attività aziendale;
▪ attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie e all’assunzione e attuazione delle decisioni, in base ai seguenti criteri: formalizzazione delle deleghe e dei poteri in conformità alle disposizioni di legge applicabili; chiara indicazione dei soggetti delegati, delle competenze richieste ai destinatari della delega e dei poteri rispettivamente assegnati; previsione di limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti; previsione di un controllo sull’esercizio dei poteri delegati; previsione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri
delegati; attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma coerente con il principio di segregazione; nonché con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicate dalla società;
▪ comunicazione al personale (periodicamente ripetuta) riguardante il codice etico, i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione; nonché formazione modulata in funzione dei livelli dei destinatari, con frequenza periodica, obbligatoria partecipazione e controlli di frequenza e qualità sul contenuto dei programmi;
▪ integrazione dei sistemi di controllo, con definizione di opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato e dei processi di risk assessment interni alle singole funzioni aziendali.
Le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono integrarsi organicamente in un’architettura del sistema che rispetti gli ulteriori seguenti principi di controllo:
▪ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
▪ documentazione dei controlli;
▪ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio;
▪ individuazione dei requisiti dell’Organismo di Xxxxxxxxx, riassumibili come segue:
i. autonomia e indipendenza;
ii. professionalità;
iii. continuità di azione.
▪ Obblighi di informazione dell’Organismo di Vigilanza.
3. Il Modello 231: funzione
Il presente Modello 231 rappresenta l’assemblaggio di un sistema strutturato ed organico di linee di comportamento, procedure, flussi informativi e attività di controllo, finalizzato a prevenire e scoraggiare i diversi Reati Presupposto contemplati dal d. lgs. 231/2001.
Elementi chiave del Modello sono la trasparenza, la formalizzazione e la separazione dei ruoli per quanto riguarda l’attribuzione di responsabilità e attività
operative.
In linea generale, il sistema organizzativo della Società si attiene ai requisiti essenziali di chiarezza, formalizzazione, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per ciò che concerne l’attribuzione di responsabilità, rappresentanza, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
L’approdo al presente documento giunge dopo un’attenta analisi dello stato aziendale, condotta con l’ausilio della Società KPMG S.p.A. incaricata di svolgere tale analisi che si è sviluppata dal 28.4.2020 al 27.7.2020, oltre ai successivi aggiornamenti nella valutazione del sistema aziendale, a seguito delle indicate novelle normative. In tale analisi sono state esaminate le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.
In particolare, la Società di consulenza incaricata ha proceduto: a) alla mappatura delle attività di rischio (c.d. “attività sensibili”), con successivi necessitati (dalle novelle normative) aggiornamenti della mappatura; b) alla identificazione delle procedure di controllo già esistenti e tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, integrate con questionari di auto-valutazione, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate; c) al calcolo del rischio residuale per ciascuna attività sensibile (è stato stimato il rischio di commissione dei reati dopo aver considerato il sistema di controllo interno che caratterizza l’attività in questione); d) alla identificazione di principi e regole di prevenzione (sulla base dei risultati delle fasi precedenti, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuati, per prevenire, per quanto ragionevolmente prevedibile e possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società).
E’ stato quindi effettuato un dettagliato risk assessment volto a cogliere i possibili rischi-reato connessi allo svolgimento delle attività aziendali, nelle loro ipotetiche modalità di commissione, attraverso lo studio dell’articolazione organizzativa e imprenditoriale della Società, delle sue attuali procedure e meccanismi di funzionamento, nonché attraverso l’intervista diretta a numerosi esponenti aziendali. Ciò ha permesso di individuare e colmare i gap esistenti, attraverso un confronto con le funzioni coinvolte che ha permesso di identificare le migliori e più efficienti modalità di controllo e prevenzione dei rischi.
La Società inoltre, con il supporto dell’Organismo di Vigilanza, ha cura di monitorare costantemente l’aderenza del Modello alla realtà aziendale ed a quella
normativa, e di modificarne prontamente l’azione qualora queste varino o qualora la sua giornaliera vita operativa ne riveli eventuali inefficienze. Proposte di modifica possono infatti essere presentate dall’Organismo di Vigilanza, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dai responsabili delle diverse aree aziendali.
L’Organismo di Xxxxxxxxx riceve inoltre segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del Modello attraverso appositi canali di whistleblowing.
DACI ha individuato specificatamente le attività sensibili e ha inoltre individuato, e dove necessario integrato, i protocolli di contenimento dei rischi. DACI ha altresì adottato le apposite parti speciali per le aree di reato rilevanti.
4. La struttura del Modello
Il presente Modello si compone di:
(i) una “Parte Generale”, che racchiude l’insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;
(ii) n. 13 “Parti Speciali” contenenti regole e principi di comportamento finalizzati a prevenire le singole fattispecie di reato in esse considerate:
- Parte Speciale 1, dedicata all’area dei delitti contro la Pubblica Amministrazione o che vanno a danno dello Stato o di altro ente pubblico o ancora dell’amministrazione della Giustizia, concernente quindi le fattispecie richiamate agli artt. 24, 25 e 25-decies del decreto 231;
- Parte Speciale 2, dedicata ai reati societari e concernente quindi le fattispecie di cui all’art. 25-ter del decreto 231 (con l’esclusione del reato di “corruzione tre privati”, oggetto dell’autonoma Parte Speciale 11);
- Parte Speciale 3, dedicata all’area dei reati di money laundering, e a quella dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, concernente quindi le fattispecie di cui agli artt. 25-octies e 25-quater del decreto 231;
- Parte Speciale 4, dedicata ai reati contro la personalità individuale e all’impiego di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno regolare, nonché da ultimo il cd. caporalato, e concernente quindi le fattispecie di cui agli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del decreto 231;
- Parte Speciale 5, dedicata ai reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro concernente quindi i reati di cui all’art. 25-septies del decreto 231;
- Parte Speciale 6, dedicata ai reati e agli illeciti amministrativi di abuso di mercato e concernente quindi i reati di cui all’art. 25-sexies del decreto 231 e gli illeciti amministrativi di cui all’art. 187-quinquies d.lgs. n. 58/1998;
- Parte Speciale 7, dedicata ai Reati di criminalità organizzata anche transnazionale e concernente le fattispecie di cui all’art. 24-ter del decreto 231;
- Parte Speciale 8, dedicata ai Reati informatici e Xxxxxxx in violazione del diritto d’autore concernente le fattispecie richiamate agli artt. 24-bis e 25-novies del decreto 231;
- Parte Speciale 9, dedicata ai “Reati in tema di turbata libertà dell’industria e del commercio e falsità in segni di riconoscimento” e concernente quindi le fattispecie richiamate dagli art. 25-bis e 25-bis1 del decreto 231;
- Parte Speciale 10, dedicata ai “Reati ambientali” concernente i reati di cui all’art. 25-undecies del decreto 231;
- Parte Speciale 11, dedicata al reato di “Corruzione tra privati” concernente il reato di cui all’art. 25-ter comma 1 lett. s-bis del decreto 231.
- Parte Speciale 12, dedicata ai “Reati tributari” concernente il reato di cui all’art. 25-quinquiesdecies del decreto 231
- Parte Speciale n. 13, dedicata ai “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.
Le singole Parti Speciali individuano le specifiche regole di condotta cui i Destinatari del Modello, per quanto di competenza, dovranno attenersi per prevenire e contrastare la commissione dei reati da esse considerati.
Tali Parti Speciali, da un lato, dettagliano i principi procedurali che i Destinatari sono chiamati ad osservare per rispettare il Modello, dall’altro, forniscono all’OdV e ai responsabili delle diverse funzioni aziendali che con lo stesso cooperano gli strumenti per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste dal Modello.
Alcune categorie di reato sono state ritenute di rilievo trascurabile alla luce dell’analisi della realtà aziendale di DACI, ciò nondimeno la Società contempla all’interno del Codice Etico del Gruppo Daikin Europeo e della relativa appendice italiana alcuni principi di condotta generali atti a prevenire la commissione anche di tali fattispecie.
5. Principi di fondo e regole generali di comportamento
Il Modello organizzativo di DACI deve essere conosciuto e rispettato da tutti i Destinatari, i quali sono chiamati ad improntare ai suoi valori la propria attività aziendale.
In particolare, poi, nello svolgimento delle Attività Sensibili i Destinatari devono applicare le regole di comportamento, le procedure, le istruzioni nonché rispettare i divieti contenuti nelle singole Parti Speciali.
Il complessivo assetto normativo di DACI, che il Modello integra e richiama, deve parimenti essere rispettato in tutte le sue componenti, a partire dallo Statuto della Società, alle sue regole di governance, ai suoi meccanismi di controllo interno e di reporting.
L’assetto normativo di DACI comprende inoltre le regole di Gruppo, che DACI recepisce ed integra secondo le proprie local execution.
La Società, a tutela della propria integrità, favorisce l’emersione di comportamenti illeciti o violazioni del Modello attraverso appositi canali di segnalazione. Vieta, tanto nel presente Modello quanto nel Codice etico, atti ritorsivi o discriminatori nei confronti dei segnalanti, che tutela anzi nella loro posizione di whistleblowers, garantendone altresì la riservatezza nei termini di legge. Ricorre al proprio potere disciplinare qualora le misure di tutela dei segnalanti siano violate o qualora i segnalanti ricorrano al whistleblowing con dolo o colpa grave effettuando segnalazioni che si rivelino infondate.
6. Destinatari del Modello
Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ha quali destinatari i seguenti soggetti (i “Destinatari”):
a. gli esponenti della Società che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione e controllo della Società, oppure di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
b. le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
c. i dipendenti della Società e le persone comunque sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
d. limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, i collaboratori esterni, quali ad esempio gli agenti, gli Installatori, i franchisee, i consulenti e, in genere, tutti coloro che operano in nome o per conto o comunque nell’interesse della Società.
Il presente Modello viene comunicato ai Destinatari con modalità tali da assicurare la loro effettiva conoscenza del suo contenuto. In particolare sono previste modalità telematiche di invio del Modello tramite email ai soggetti di cui alle lett. a, b e c, sopra enunciate, nonché tramite PEC per i soggetti di cui alla lett. d. Questi soggetti sono tenuti a rispettarne le regole in maniera scrupolosa, seguendo a questo scopo gli appositi corsi di formazione.
L’adesione ai valori ed alle regole del Modello risponde al corretto adempimento dei doveri di diligenza e fedeltà che discendono dal rapporto instaurato con la Società.
7. La diffusione del Modello e l’attività formativa
La Società, completata l’adozione formale del Modello, ha organizzato un’importante attività volta a diffondere i contenuti del Modello, in ogni sua componente, a tutta la popolazione aziendale, grazie ad appositi programmi di formazione e sensibilizzazione alle sue regole di comportamento nonché alle procedure istituite. Il Modello 231 è stato caricato sulla bacheca elettronica aziendale (accessibile da parte di tutti i dipendenti da intranet); è stato altresì caricato sul sito di DACI. Inoltre, due volte all’anno si volge un corso di formazione tenuto da un membro dell’OdV con consegna di un test funzionale a comprendere la corretta ricezione dei contenuti del Modello e con la finale raccolta delle firme dei partecipanti.
XXXX promuove infatti la conoscenza del Modello, del Codice Etico e di tutte le procedure che il Modello integrano e realizzano. Tutti i suoi esponenti e dipendenti sono tenuti a conoscere tale sistema normativo, ad osservarlo e a contribuire alla sua attuazione.
Con le sue iniziative di diffusione e formazione, DACI ribadisce come il rispetto del Modello sia imprescindibile per ogni componente aziendale, senza distinzioni di sorta.
Ogni dipendente, ogni apicale, così come ogni soggetto che agisca per conto di DACI dovrà far proprio il suo sistema normativo ed etico.
Nessuna attività, per quanto vantaggiosa per la Società, può essere svolta se contraria alla legge e/o al presente Modello 231.
DACI crede che solo interiorizzando questo sistema di valori condiviso si creerà un ambiente di lavoro ancor più sano e positivo, tale da spingere naturalmente al rispetto reciproco e a sentirsi fieri della propria appartenenza.
Le iniziative formative intendono sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Attività Sensibili rispetto alla possibilità, in caso di violazioni, di incorrere in responsabilità personali (penali o amministrative) ed al tempo stesso di poterne ingenerare di aziendali, facendo sorgere cioè una responsabilità con la conseguente applicazione di sanzioni in capo alla stessa Società.
Non solo, con la diffusione del Modello la Società intende ribadire che comportamenti illeciti o comunque contrari ai propri principi etici non sono tollerati, neppure se apparentemente per essa proficui, ed anzi sono oggetto dell’apposito sistema disciplinare.
Tale sistema garantisce serietà e efficacia ai presidi adottati dalla Società.
XXXX ritiene infine che il suo monitoraggio costante sulle Attività Sensibili potrà consentirle di prevenire la commissione di illeciti ed anche, se del caso, di contrastarla intervenendo tempestivamente.
Più nello specifico, la Società promuove la conoscenza del Modello e la rapida diffusione dei suoi aggiornamenti. La formazione è gestita dalla funzione Risorse Umane, che si confronta al riguardo con l’OdV.
Le iniziative di comunicazione e formazione comprendono:
• l’inserimento del Modello nel server aziendale, anche in versione inglese, a tutti accessibile;
• la distribuzione del Modello ai nuovi assunti al momento dell’inserimento in azienda;
• la partecipazione a corsi di formazione;
• Compliance tiene periodicamente traccia dei cambiamenti aziendali che si riflettono poi in modifiche del Modello 231.
La partecipazione alle iniziative di formazione è obbligatoria ed è monitorata dalla funzione Risorse Umane, che la pianifica anche per i nuovi assunti al loro ingresso in azienda.
La Società inoltre promuove la conoscenza e il rispetto del proprio Modello anche presso i Collaboratori Esterni e gli interlocutori commerciali, attraverso, ad esempio, le informazioni rese disponibili sul proprio sito internet.
La Società inserisce, in particolare nei contratti con i propri Collaboratori Xxxxxxx, apposite clausole volte a invitare a prendere visione e rispettare il proprio sistema di valori e normativo, ed altresì a prevedere – nei casi di inosservanza – la possibile risoluzione del rapporto negoziale.
Infine, attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società dell’estratto del Modello, DACI ha inteso comunicare in maniera immediata a tutto il pubblico il proprio impegno a rispettare le finalità sottese al d. lgs. 231/2001 e ha inoltre reso prontamente accessibile il documento ai partner commerciali, attuali o potenziali.
CAPITOLO 4
L’Organismo di Vigilanza e il Whistleblowing
1. L’Organismo di Vigilanza: caratteristiche e funzioni.
Come sopra ricordato, elemento chiave di un idoneo Modello di organizzazione e gestione e controllo è, in base all’art. 6 co. 1 lett. b) d. lgs. 231/2001, l’esistenza di un organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, deputato alla vigilanza sul suo funzionamento e sulla sua osservanza, destinatario a questo scopo di flussi informativi e di eventuali segnalazioni di illeciti o violazioni di esso, deputato altresì alla cura del suo aggiornamento. Trattasi dell’Organismo di Vigilanza, di seguito OdV.
Il conferimento di questi compiti all’OdV e il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità “da reato” dell’ente (anche se non sufficienti, dipendendo la pronuncia liberatoria dell’ente dalla dimostrazione dell’elusione fraudolenta del Modello di organizzazione e gestione da parte della persona fisica, apicale, autrice del reato presupposto).
La legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell’OdV. Tuttavia, la scelta tra le varie soluzioni possibili (composizione monosoggettiva oppure plurisoggettiva, con la presenza, nel secondo caso, di soggetti interni oppure esterni all’ente) deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e,
quindi, assicurare l’effettività dei controlli. Come ogni aspetto del controllo, anche la composizione dell’OdV dovrà modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell’ente.
È indispensabile precisare che le attività che l’OdV è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del decreto 231, possono schematizzarsi come segue, riprendendo le menzionate Linee Guida di Confindustria:
• vigilanza sull’effettività del Modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello istituito;
• esame dell’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale – non già meramente formale – capacità di prevenire i comportamenti vietati;
• analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
• cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.
Aspetto, quest’ultimo, che passa attraverso:
- suggerimenti e proposte di adeguamento del Modello agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e della portata degli interventi: le proposte riguardanti aspetti formali o di minore rilievo saranno rivolte alla funzione del Personale e Organizzazione o all’Amministratore, mentre negli altri casi di maggiore rilevanza verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione;
- follow-up: verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.
Tenendo conto dell’estensione applicativa del decreto 231 ai reati colposi, una particolare attenzione deve essere prestata al tema dei rapporti tra il piano della sicurezza e della tutela dell’ambiente e quello del Modello organizzativo “231”, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente e quella dell’OdV. L’autonomia delle funzioni proprie di questi organi non consente di ravvisare una sovrapposizione tra compiti di controllo. I diversi soggetti deputati al controllo svolgono pertanto i propri compiti su piani differenti.
Dall’analisi delle attività che la legge demanda all’OdV si evince che il profilo professionale dell’organismo deve avere una connotazione specialistica e
presuppone la conoscenza di tecniche e strumenti ad hoc, nonché una continuità di azione elevata.
Va inoltre escluso che l’OdV possa coincidere con il CdA.
Peraltro, il massimo vertice societario (nel caso di Daikin, l’Amministratore Delegato), anche dopo l’istituzione dell’OdV, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile. Ad esse, anzi, si aggiunge il compito di adottare ed efficacemente attuare il Modello, nonché di istituire l’OdV, come previsto dall’articolo 6 del decreto 231.
2. L’Organismo di Vigilanza di DACI: composizione
DACI ha deciso di costituire un organismo di vigilanza a composizione collegiale. In particolare, l’Organismo di Vigilanza della Società (di seguito, l’OdV) si compone di tre membri, tra i quali è eletto un Presidente.
I componenti dell’Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti in materia legale, economica, contabile e di gestione e controllo dei rischi aziendali, non dotati di incarichi operativi nella Società e comunque privi di qualunque conflitto di interessi con essa, dotati altresì dei requisiti di onorabilità ].
Tali soggetti devono rivestire caratteristiche di indipendenza e autonomia, e per tale ragione rispondono esclusivamente e direttamente al Consiglio di Amministrazione. Per lo stesso motivo, l’Organismo è dotato annualmente dal CdA di un apposito budget di congruo tenore pari a euro 15.000
L’OdV collegiale di DACI combina risorse diverse e sfaccettate, consentendo punti di vista terzi ,ma al tempo stesso consapevoli delle dinamiche aziendali, e garantendo nel suo complesso ampia professionalità e indipendenza.
La composizione prescelta (si tratta di tre soggetti esterni alla Società) garantisce un bagaglio professionale e di esperienze variegato (economico, aziendale, legale, di controllo e gestione dei rischi aziendali), attento ai controlli interni e esperto in verifiche ispettive, conoscitore delle leggi penali e commerciali e attento agli sviluppi di tutta la normativa di riferimento per il d. lgs. 231/2001.
Il funzionamento dell’OdV di DACI è disciplinato in maniera dettagliata dal Regolamento approvato dallo stesso.
L’OdV si giova inoltre della collaborazione, in particolare, del compliance specialist aziendale.
3. Autonomia e indipendenza dell’OdV. Cause di ineleggibilità e decadenza
Sul piano generale, va ricordato che affinché il Modello organizzativo spieghi efficacia esimente, l’art. 6 co. 1, lett. b) del decreto 231 richiede che “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli [e] di curare il loro aggiornamento” sia stato affidato a “un organismo dell’ente dotato di autonomi poter di iniziativa e di controllo”.
Ciò va inteso nel senso che la posizione dell’OdV nell’ambito dell’ente deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell’ente e, in particolare, dell’organo dirigente. Nel sistema 231, quest’ultimo è uno dei soggetti controllati dall’OdV.
Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha affiancato al requisito dell’autonomia quello dell’indipendenza. Il primo requisito, infatti, sarebbe svuotato di significato se i membri dell’OdV risultassero condizionati a livello economico e personale o versassero in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale. In quest’ottica, DACI ha inserito l’OdV in una posizione gerarchica elevata e prevedendo il “riporto” al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al CdA nel suo complesso. Nella stessa ottica, DACI esclude l’attribuzione di compiti operativi allo stesso XxX (in quanto ciò minerebbe l’obiettività di giudizio dell’OdV).
Alla luce del suddetto quadro normativo, non possono essere eletti membri dell’OdV di DACI e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica coloro che:
i. si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c.
ii. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
iii. sono stati condannati in via definitiva per un qualunque delitto non colposo o per un reato (o illecito amministrativo) per il quale sia prevista la responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001;
iv. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 187-quater TUF (d. lgs. n. 58/1998);
v. coloro che siano membri esecutivi degli organi di gestione e amministrazione della Società;
vi. siano legati da rapporti di coniugio, parentela e/o affinità con soci della Società e/o con membri esecutivi degli organi di gestione e amministrazione;
vii. si trovino in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, per esempio, abbiano prestato fideiussione, garanzie in favore di uno degli amministratori esecutivi (o del coniuge); ovvero abbiano con quest’ultimi rapporti
- estranei all’incarico conferito - di credito o debito.
4. Professionalità
I componenti dell’OdV, come suggerito inter alia dalle Linee Guida di Confindustria, devono possedere un’elevata qualifica professionale, adatta alle funzioni cui sono chiamati.
Complessivamente, l’organismo deve assicurare una competenza poliedrica e, più in particolare, deve vantare conoscenze di tipo legale, in specie penale, deve avere familiarità con tematiche organizzative e aziendali della tipologia che contraddistingue anche DACI, deve infine possedere capacità contabili ed ispettive.
Quanto all’attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, la composizione dell’OdV assicura il possesso di competenze relative – a titolo esemplificativo, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza – al campionamento statistico; alle tecniche di analisi, valutazione e contenimento dei rischi (procedure autorizzative, meccanismi di contrapposizione di compiti, etc.); al flow-charting di procedure e processi per l’individuazione dei punti di debolezza; alla elaborazione e valutazione dei questionari; alle metodologie per l’individuazione di frodi. Tali competenze devono essere utilizzate sia, in via preventiva, per adottare – conformemente al Modello e alle successive modifiche
– le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati (approccio di tipo consulenziale), sia, a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare il reato presupposto (approccio ispettivo).
Per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro, l’OdV si avvale di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP, Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione; ASPP, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; MC, Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d’incendio), nonché delle ulteriori figure previste dalla normativa di settore.
A fronte di un catalogo di Xxxxx Xxxxxxxxxxx particolarmente ampio e sfaccettato, ove necessario, l’OdV potrà fare ricorso ai suoi poteri di spesa per integrare con i punti di vista tecnici necessari il suo piano d’azione.
5. Continuità d’azione
L’OdV di DACI svolge in maniera continuativa la propria attività di vigilanza sul Modello. In particolare, in DACI è previsto un programma di intervento dell’OdV che comporta la fissazione di riunioni mensili per raccogliere tutti i flussi informativi dalla Società. Il CdA viene informato di tali attività con due relazioni a cadenza semestrale.
L’OdV è privo di mansioni operative che possano portare l’OdV stesso ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.
Peraltro, l’OdV sollecita tempestivamente il CdA ad intraprendere gli eventuali interventi correttivi o di aggiornamento che si rendessero necessari a fronte di modifiche organizzative della Società o di innovazioni normative, ovvero nel caso in cui fosse commesso un reato nell’interesse dell’ente, che evidenziasse lacune organizzative o di vigilanza da rimediare attraverso una modifica del Modello. Si può avvalere a tal fine delle articolazioni organizzative dell’ente e di consulenti esterni.
All’OdV non spettano, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.
Le modalità di nomina e revoca dei componenti dell’OdV e la durata in carica, oltre ai requisiti soggettivi dei componenti, sono meglio indicate nel Regolamento ODV approvato il 24.10.2017 che attualmente è oggetto di aggiornamento.
L’OdV è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento o sull’osservanza del Modello organizzativo, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del decreto 231 e, segnatamente, per l’espletamento dei seguenti compiti:
- verifica dell’efficacia del Modello rispetto alla prevenzione e all’impedimento della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- formulazione delle proposte all’organo dirigente (CdA) per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, da realizzare mediante le modifiche e integrazioni rese necessarie da:
• significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
• rilevanti modificazioni dell’assetto interno della società, delle attività d’impresa o delle relative modalità di svolgimento;
• modifiche normative;
• segnalazione all’organo dirigente (CdA), ai fini degli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’ente;
• predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l’esito delle stesse, per l’organo dirigente e, in particolare, per il Comitato per il controllo e rischi.
• trasmissione al Collegio Sindacale della relazione di cui al punto precedente.
Ai suddetti fini, l’OdV documenta gli incontri con gli organi societari cui l’organo riferisce (e custodisce copia della documentazione), per ciò che riguarda la formulazione delle proposte e la segnalazione delle violazioni all’organo dirigente (CdA).
Le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l’organo dirigente (CdA) vigila sull’adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell’efficacia) del Modello organizzativo.
L’OdV rivede ciclicamente la mappatura delle Attività Sensibili.
Svolge inoltre periodicamente attività di natura ispettiva sull’efficacia del Modello e sul suo effettivo rispetto.
L’organismo si coordina con le altre funzioni della Società, approntando un meccanismo di scambio di informazioni volto ad aggiornare, quando opportuno, le Attività Sensibili, a monitorare la prevenzione del rischio reato ed a sollecitare l’intervento del CdA nei casi in cui il Modello richieda modifiche o integrazioni.
Grazie ai flussi informativi dei quali è destinatario, l’OdV monitora in particolare gli eventuali disallineamenti rispetto alle regole di comportamento disciplinate nel Modello. Riceve inoltre le segnalazioni in merito a tali disallineamenti ed agli eventuali illeciti, come meglio dettagliato supra.
L’efficacia dell’azione dell’organismo è garantita inoltre dalla sua possibilità di accesso incondizionato ai dati e agli archivi aziendali, nonché a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, ogni volta che ciò sia necessario per lo svolgimento del proprio lavoro e delle ispezioni e verifiche. A tal fine, l’OdV deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto 231.
L’OdV può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture della società, ovvero di consulenti esterni.
L’OdV dispone di una dotazione adeguata di risorse finanziarie, definita – su proposta dello stesso XxX – nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale da parte dell’organo dirigente (CdA), per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es., consulenze specialistiche, trasferte).
Può chiedere informazioni all’intero personale della Società, così come l’esibizione di documenti.
Nel caso in cui apprenda di un’eventuale violazione del Modello che giudichi fondata ne mette a conoscenza il CdA, cui può altresì proporre l’attivazione della procedura sanzionatoria.
Riferisce in ogni caso periodicamente al CdA (almeno ogni 6 mesi) ed al Collegio Sindacale sull’andamento delle sue verifiche, o quando, in ogni caso, ne ravvisi la necessità.
CdA e Collegio Sindacale possono all’occorrenza convocare l’OdV al fine di riferire sul funzionamento del Modello.
L’OdV può relazionarsi altresì con la società di revisione dell’informazione contabile di DACI per domandarle informazioni utili alle proprie attività di vigilanza in merito alle attività da questa svolta.
L’organismo promuove altresì iniziative di diffusione del Modello e di formazione, relazionandosi con la funzione Risorse Umane.
Infine, raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti sul Modello raccolte nella propria attività. In particolare, l’OdV cura la tracciabilità e la conservazione della documentazione delle attività svolte (verbali, relazioni o informative specifiche, report inviati o ricevuti, etc.).
6. Flussi informativi e Whistleblowing
Ai sensi dell’art. 6 co. 2 d), il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli.
Di conseguenza, il presente Modello prevede un articolato e costante sistema di flussi informativi verso l’OdV, nell’ottica di agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello e di accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile l’eventuale verificarsi di reati.
I flussi in questione sono tanto di tipo periodico (informative cicliche da parte di tutte le funzioni aziendali a rischio reato), quanto ad evento o qualora occorra in ogni caso una informativa immediata dell’Organismo e sono più dettagliatamente individuati in calce ad ogni singola Parte Speciale.
Le informative cicliche date all’OdV dalle funzioni aziendali a rischio reato hanno in specie per oggetto l’attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell’attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, etc.).
Inoltre, tali funzioni aziendali hanno l’obbligo di informare l’OdV sulle anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.
Tali informazioni possono riguardare, ad esempio:
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto 231;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto 231;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- gli esiti dei controlli – preventivi e successivi – che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.
Sono inoltre previsti flussi informativi periodici provenienti dal management. L’amministratore Delegato, in particolare, ha l’obbligo di comunicare semestralmente all’OdV l’esito dei controlli effettuati dal management operativo, da sottoporre alla valutazione dello stesso XxX. Analogo obbligo di comunicazione della reportistica periodica è previsto in capo agli organismi della Società operanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’OdV riceve in ogni caso segnalazioni dal personale DACI e dai collaboratori esterni in merito alle eventuali criticità riscontrate e in particolare rispetto ad ogni violazione o sospetta violazione del Modello, e ad ogni altra circostanza, inerente all’attività aziendale, che esponga la Società al rischio concreto della commissione o del tentativo di commissione, nell’interesse o vantaggio della Società stessa, di uno dei reati previsti dal d. lgs. 231/2001.
Più in particolare, l’OdV è il destinatario delle segnalazioni effettuate dai soggetti in posizione apicale e da quelli sottoposti, come sopra definiti, oltre che dagli altri collaboratori, attraverso i canali di whistleblowing istituiti da DACI. La Società infatti, sulla scorta del d. lgs. 179 del 29 dicembre 2017 in materia di «tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» e della conseguente integrazione dell’art. 6 d. lgs. 231/2001, intende incoraggiare e tutelare coloro che
effettuano segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai fini del d. lgs. 231/2001, nonché violazioni del presente Modello organizzativo. DACI cura invero da sempre misure volte a favorire l’emersione di fattispecie penali e scostamenti dalle regole di comportamento, iscrivibili - con terminologia anglosassone - al concetto appunto di whistleblowing. La pronta segnalazione di comportamenti illeciti può consentire infatti alla Società di intervenire tempestivamente ed evitare che l’eventuale situazione irregolare sia portata a compimento o a peggiori conseguenze, o alla commissione di fatti-reato, nonché di rinforzare, se del caso, i propri presidi anti- reato.
Come previsto dall’art. 6 co. 2-bis d. lgs. 231/2001, i soggetti apicali e i soggetti sottoposti di DACI possono presentare, a tutela dell’integrità di DACI stessa, segnalazioni circostanziate, vale a dire presentate in maniera dettagliata e non generica, circa:
• eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001, dunque anzitutto comportamenti commissivi o omissivi che integrino un reato ricompreso nel raggio di applicazione della normativa in questione o che appaiano prodromiche a tali comportamenti, o spia di essi, segnalazioni che siano a questo riguardo fondate su elementi di fatto precisi e concordanti ;
• violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell’ente, e dunque scostamenti rispetto alle procedure in vigore o comportamenti comunque difformi dai principi etici che reggono l’attività di DACI;
di cui vengano a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Le segnalazioni dovranno contenere, per quanto consentito dalla situazione concreta e con speciale attenzione nel caso si riferiscano alla commissione di illeciti, una descrizione chiara di quanto riscontrato, comprensiva ad esempio dell’indicazione del nominativo dell’autore della presunta violazione o di quant’altro contribuisca ad identificarlo, delle circostanze di luogo e di tempo rilevanti, degli eventuali ulteriori soggetti che possano riferire in merito, o dei documenti o altri elementi a supporto.
Tali segnalazioni possono essere presentate secondo diverse modalità.
Posto che i soggetti sottoposti possono rivolgersi anche al proprio superiore gerarchico, qualora preferiscano muoversi in tal senso, fermo restando che questi canalizzerà poi prontamente le segnalazioni all’OdV, i canali forniti da DACI tanto ai sottoposti quanto agli apicali e altri collaboratori comprendono:
a) missiva cartacea inviata con dicitura riservata/personale all’indirizzo OdV di Daikin Air Conditioning Italy S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx (XX), 00000
b) e-mail all’indirizzo dell’OdV xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx;
c) canale on line reperibile sul sito della Società alla voce «Segnala una non conformità», in particolare al link xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx_xx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxx- daikin.html, la cui struttura informatica consente la riservatezza dell’identità del segnalante;
d) l’indirizzo di posta elettronica XX0000@xxxxxx.xx per segnalare qualsiasi non conformità ai requisiti disciplinati dallo standard SA8000.
Qualunque sia il canale prescelto, sarà garantita la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, conformemente ai termini e limiti di legge affinché le comunicazioni ricevute siano protette e non accessibili a terzi di sorta, e che sia più in generale garantito il rispetto della privacy in conformità alla normativa rilevante e alle linee guida dell’apposita Autorità Garante.
XXXX ha infatti quale suo obiettivo quello di garantire al segnalante la necessaria tranquillità e la fiducia sul fatto che ogni suo report, redatto in conformità al presente Modello, sarà trattato con estrema serietà, con la massima riservatezza, e che non lo esporrà ad alcuna conseguenza negativa.
A questo proposito, la Società vieta qualunque forma di azione ritorsiva, discriminatoria o comunque penalizzante, effettuata tanto in via diretta quanto in via indiretta nei confronti del segnalante e ricorda a tutto il proprio personale che ogni licenziamento, demansionamento, o altra misura ritorsiva o discriminatoria sono nulli per legge e possono essere denunciati all’Ispettorato nazionale del lavoro sia dal segnalante che dall’organizzazione sindacale dallo stesso indicata (art. 6 co. 2- quater e 2-ter d. lgs. 231/2001).
La Società sottopone a sanzione disciplinare, come previsto dall’art. 6 co. 2- bis c) d. lgs. 231/2001, chiunque violi l’impegno di riservatezza nella gestione della segnalazione e le cautele conseguentemente adottate, e si riserva altresì ogni opportuna azione disciplinare e/o legale nei confronti di chi ponga in essere azioni ritorsive o discriminatorie ai danni del segnalante in conseguenza della sua segnalazione.
Qualora il segnalante effettuasse tuttavia segnalazioni che si rivelassero infondate, con dolo o colpa grave, sarà passibile di sanzione disciplinare.
L’OdV esamina le segnalazioni ricevute, effettuando se del caso, con modalità che garantiscano l’opportuna riservatezza e conformemente anche al proprio regolamento, un’istruttoria tempestiva. L’organismo può convocare e conferire con l’autore, con la persona cui l’eventuale violazione del Modello è
attribuita, così come con le eventuali persone in grado di riferire circostanze utili su quanto occorso.
L’OdV informa quindi di quanto emerso il CdA, cui può altresì proporre eventuali azioni disciplinari, e il Collegio Sindacale.
A completamento di quanto detto, nell’ambito delle politiche di Gruppo è previsto un sistema di segnalazione per i dipendenti e le filiali Daikin Europe N.V. costituito dai seguenti canali di Whistleblowing:
a) Coloro che desiderano segnalare casi di non conformità possono presentare un rapporto utilizzando il modulo etico sulla piattaforma Intranet Daikin: xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx_xxxx_xxxx;
b) Supporto interno: per i dipendenti Daikin Europe N.V, è stato istituito un servizio di assistenza interno chiamato "Trust Team". Il 'Trust Team' è composto da dipendenti di Daikin Europe N.V., disponibili per ascoltare e parlare con colleghi che potrebbero avere problemi personali o professionali, ad es. violenza, molestie sessuali o problemi psicosociali. Maggiori informazioni sul "Trust Team" sono reperibili sulla Intranet Daikin.
c) Supporto esterno: Daikin Europe N.V. collabora inoltre con Expolink, provider terzo e indipendente, per fornire una linea di assistenza esterna dove i dipendenti possono segnalare gli incidenti in modo anonimo. I dipendenti possono utilizzare la linea di assistenza esterna componendo il numero 800 920 034 e utilizzando il codice di accesso 32454. Da qui è possibile selezionare la lingua preferita e un traduttore parteciperà alla conversazione mentre si effettua la segnalazione a un gestore di chiamate Expolink. Vi è sempre la possibilità di rivelare il proprio nome o mantenere il rapporto anonimo.
d) Sono inoltre previste altre opzioni per raggiungere la linea di assistenza quali:
• tramite il sito web Expolink: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
• oppure accedendo a xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/ e utilizzando
dakineuropehelpline come codice di accesso.
e) Se non è possibile chiamare o utilizzare la piattaforma web, la linea di assistenza esterna può anche essere contattata tramite e-mail all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx. Tuttavia, si consiglia di inviare un'e- mail solo se non è possibile contattare l'assistenza telefonica Expolink in altro modo.
Anche le segnalazioni pervenute tramite i predetti canali, qualora afferenti l’organizzazione di Daikin Air Conditioning Italy SpA, sono inoltrate all’OdV e trattate con riservatezza e non espongono il segnalante ad alcuna conseguenza ritorsiva o discriminatoria.
CAPITOLO 5
Il sistema disciplinare
1. Funzioni del sistema disciplinare
Elemento indispensabile di un Modello organizzativo idoneo ed efficace, secondo gli artt. 6, co. 2, e) e 7, co. 4, b) del d. lgs. 231/2001, è l’esistenza e la concreta attivazione di un sistema disciplinare che sanzioni le violazioni del Modello.
Il Modello di DACI, nel pieno rispetto dell’indicazione normativa, prevede dunque un apposito sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal Modello, racchiuse o comunque richiamate nel presente documento.
In conformità alle best practice delineate da dottrina, giurisprudenza e associazioni di categoria (Linee Guida di Confindustria), tale sistema è specifico, poiché si riferisce alla violazione delle misure indicate nel Modello, come richiesto dalla lettera della legge, autonomo, poiché affrancato dalle risultanze degli eventuali accertamenti processuali penali o civili, ed autosufficiente rispetto ad essi, e si ispira ai principi fondamentali di proporzione e di rispetto del contraddittorio. Il fine è quello di assicurare l’efficace attuazione del Modello. Infatti, per valersi dell’efficacia esimente del Modello, l’ente deve assicurarsi che questo sia adottato, ma anche efficacemente attuato.
L’inosservanza delle misure previste dal Modello organizzativo porta all’attivazione del meccanismo sanzionatorio, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Infatti, l’apparato disciplinare del Modello è volto a contrastare comportamenti prodromici al reato. Si tratta di un presidio interno all’impresa, che si aggiunge e previene l’applicazione di sanzioni “esterne” da parte dello Stato. Il fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi.
Il sistema rispetta inoltre le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore (CCNL Commercio) e tutte le disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro tra l’interessato e DACI. La decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando l’applicazione della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso.
Ancora, il sistema è calibrato secondo canoni di efficacia, tendendo quindi a garantire una reazione pronta ed effettiva alle violazioni del Modello, e di proporzionalità, in modo da rispondere in maniera consona alla gravità della violazione di volta in volta considerata.
Le sanzioni spaziano da misure conservative, per le infrazioni più tenui, a provvedimenti idonei a recidere il rapporto tra l’agente e l’ente, nel caso di violazioni più gravi. Particolare attenzione rivestono le sanzioni previste per la violazione del Modello da parte delle persone che rivestono funzioni “apicali”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 220 del 1995), l’esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:
- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all’entità dell’atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione dell’addebito, tempestiva e specifica, occorre dagli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.
Sebbene questi principi siano enunciati espressamente solo in relazione al lavoro subordinato (art. 2106 c.c.; art. 7 l. n. 300/1970 recante lo Statuto dei Lavoratori), la giurisprudenza costituzionale ne ha sancito l’applicabilità nello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro, anche autonomo o professionale.
Le condotte illecite, le violazioni del Modello, così come il suo elusivo aggiramento, devono essere immediatamente portati all’attenzione dell’OdV mediante apposite segnalazioni scritte dei Destinatari del Modello, attraverso i canali sopra delineati al paragrafo 4.5 Flussi informativi e whistleblowing. L’esercizio del potere disciplinare resta in capo al datore di lavoro, nonché al CdA per quanto riguarda le violazioni commesse dai soggetti apicali.
La risposta disciplinare che DACI potrà porre in essere dipenderà sia dalla natura della violazione e dall’entità dello scostamento dalle regole di comportamento dettate dal Modello, sia dalla tipologia di rapporto che lega la Società al responsabile della violazione.
Il sistema disciplinare si articola a questo scopo in diverse sezioni, dedicate rispettivamente ai dipendenti, ai dipendenti di grado dirigenziale, agli amministratori, ai sindaci, ai componenti dell’OdV ed infine ai Collaboratori Esterni.
Conformemente alle specificità previste per ciascuna categoria di destinatari dalle sezioni che seguono, DACI sottopone a sanzione disciplinare chiunque
interferisca con, o utilizzi impropriamente, i canali di whistleblowing approntati per la segnalazione di condotte rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello, in particolare: a) violando le misure a tutela del segnalante; b) effettuando con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. La Società può porre inoltre in essere ogni opportuna azione disciplinare e/o legale nei confronti di chi ponga in essere azioni ritorsive o discriminatorie ai danni del segnalante in conseguenza della sua segnalazione.
La segnalazione di una violazione del Modello di organizzazione di DACI, sia essa proveniente dal canale di whistleblowing o da canali diversi, se fondata, sfocia nella applicazione della sanzione disciplinare da parte del CdA.
2. Procedimento d’irrogazione delle sanzioni disciplinari.
A seguito della segnalazione della violazione delle procedure del Modello 231 o del Codice etico effettuata all’OdV, quest’ultimo compie, per il tramite degli organi di controllo della Società, ogni accertamento reputato necessario, anche acquisendo documenti ed informazioni dalle persone informate dei fatti, che intendano renderle, oltre che, eventualmente, dall’autore della violazione segnalata, garantendo sempre la riservatezza sulla identità del segnalante e sul contenuto della segnalazione.
All’esito degli accertamenti svolti, l’OdV predispone una relazione al CdA su tutta l’attività svolta.
3. Sanzioni nei confronti dei dipendenti
Le sanzioni ed i provvedimenti irrogabili nei confronti dei dipendenti sono quelli previsti dal CCNL di riferimento, il CCNL Commercio.
L’applicazione di essi avviene nel rispetto dell’iter procedurale di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori e delle eventuali normative speciali applicabili.
Il sistema disciplinare aziendale della Società è quindi costituito dalle norme del codice civile in materia e dalle norme pattizie previste dal CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.
Assumono rilievo gli illeciti disciplinari derivanti da:
▪ mancato rispetto delle procedure e delle regole comportamentali contenute nel Modello o da esso richiamate, ivi incluse le prescrizioni del Codice Etico;
▪ alterazione della documentazione rilevante o altro tipo di ostacolo all’esercizio dei meccanismi di controllo od alla vigilanza posta in essere dall’OdV;
▪ omessa informativa al superiore gerarchico o all’OdV in merito alle violazioni del Modello riscontrate;
▪ violazione delle misure poste a tutela dei whistleblower che segnalano condotte rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 o infrazioni del Modello;
▪ effettuazione attraverso i canali di whistleblowing con dolo o colpa grave di segnalazioni infondate.
Per il personale dipendente, in applicazione del CCNL, si prevedono le seguenti sanzioni (da applicarsi nei termini di cui allo stesso CCNL e degli eventuali accordi sindacali in essere):
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
Ove i dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all’esterno la Società, l’irrogazione della sanzione della multa e/o della sospensione e/o del licenziamento con preavviso, comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.
È assicurata un’adeguata pubblicità preventiva alle fattispecie sanzionabili, mediante inclusione nel codice disciplinare e affissione del codice nelle bacheche, salva comunque la sanzionabilità delle violazioni che, per la loro gravità, fondano il proprio disvalore “non già nelle fonti collettive o nelle determinazioni dell’imprenditore, bensì nella coscienza sociale quale minimum etico” (Cass., 13 settembre 2005, n. 18130) e che comunque portano alla sanzione del licenziamento per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c. e non dell’art. 7 dello Statuto.
4. Sanzioni nei confronti dei dirigenti
Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel Modello ed il loro specifico ruolo volto a sollecitarne il rispetto da parte della popolazione aziendale è considerato elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che da questi ultimi dipendono gerarchicamente.
Le sanzioni applicabili ai dirigenti sono individuate ed applicate conformemente alle previsioni di legge e contrattuali previste dal CCNL per il Commercio e del CCNL per i dirigenti delle aziende industriali.
Assumono rilievo gli illeciti disciplinari derivanti da:
▪ mancato rispetto delle procedure e delle regole comportamentali contenute nel Modello o da esso richiamate, ivi incluse le prescrizioni del Codice Etico;
▪ elusione dei controlli operati dall’OdV o comunque ostacolo all’esercizio dei suoi poteri di vigilanza o di altri presidi di controllo;
▪ omesso monitoraggio sul rispetto del Modello da parte dei propri sottoposti e collaboratori; omessa informativa all’OdV in merito alle violazioni del Modello riscontrate;
▪ violazione delle misure poste a tutela dei whistleblower che segnalano condotte rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 o infrazioni del Modello;
▪ effettuazione attraverso i canali di whistleblowing con dolo o colpa grave di segnalazioni infondate.
Per i dirigenti sono previste le seguenti sanzioni (da applicarsi nei termini di cui allo stesso CCNL e degli eventuali accordi sindacali in essere):
a) richiamo scritto mediante comunicazione dell’amministratore delegato;
b) sospensione temporanea;
c) decadenza/revoca dalla carica sociale eventualmente ricoperta, ed eventuale licenziamento.
Per le violazioni meno gravi, è prevista la comunicazione ai vertici societari dell’impresa (Amministratore Delegato), per l’adozione delle decisioni più adeguate, tenendo conto dell’inapplicabilità ai dirigenti delle sanzioni conservative (Cass., Sez. Un., 29 maggio 1995, n. 6041).
5. Sanzioni nei confronti degli amministratori
DACI valuta con rigore le infrazioni al Modello, incluse le previsioni in materia di whistleblowing, poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne proiettano l’immagine verso dipendenti, azionisti, clienti, fornitori, partner commerciali, autorità e pubblico in generale. DACI è fermamente convinta che i propri valori di affidabilità e trasparenza debbano essere in primo luogo fatti propri e rispettati da chi guida le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.
Gli amministratori sono inoltre tenuti a promuovere quando necessario l’aggiornamento e le modifiche del Modello e a curarne l’adeguatezza nel tempo.
Le violazioni delle procedure e misure previste dal Modello e dal Codice etico, da parte dei membri del CdA, devono essere comunicate tempestivamente dall’OdV al presidente del CdA (o al CdA) ed al Collegio Sindacale.
L’OdV procede agli accertamenti necessari, secondo il procedimento di cui sopra e propone al CdA la sanzione disciplinare ritenuta più idonea. Valuta poi l’infrazione e assume i provvedimenti più idonei nei confronti dell’autore della violazione. Tali provvedimenti possono consistere nella revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché nella convocazione dell’Assemblea dei soci per disporre l’eventuale sostituzione.
Il CdA delibera sulla proposta dell’OdV a maggioranza assoluta dei componenti, escluso l’amministratore autore della violazione, previa acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante del Collegio Sindacale.
Le sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori sono la revoca delle deleghe o dell’incarico e, nel caso in cui l’amministratore sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il licenziamento.
6. Sanzioni nei confronti dei Sindaci
In caso di violazione delle regole del Modello, incluse quelle a tutela del whistleblowing e del Codice Etico, da parte di un sindaco, l’OdV svolge gli accertamenti previsti sopra, sempre redigendo una relazione destinata al CdA in ordine all’attività svolta a seguito della segnalazione della violazione. L’OdV informa, altresì, il Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di conflitto di interessi, il Membro effettivo più anziano del Collegio Sindacale.
Il CdA adotta – ove ne ricorrano i presupposti anche alla luce delle disposizioni del codice civile – i necessari provvedimenti, inclusa la proposta all’Assemblea di revoca per giusta causa.
In caso di inattività del CdA e del Collegio Sindacale, l’OdV potrà relazionare direttamente l’Assemblea.
7. Sanzioni nei confronti dei membri dell’OdV
I provvedimenti da adottare nei confronti dei componenti dell’OdV, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione delle regole del Modello, delle procedure aziendali, del Codice Etico, nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull’attuazione, sul rispetto e sull’aggiornamento del Modello stesso, ovvero ancora delle misure a tutela della riservatezza dei segnalanti nella gestione dei canali di whistleblowing sono di competenza del CdA, sentito il Collegio Sindacale.
8. Sanzioni nei confronti dei Collaboratori Xxxxxxx
Ogni comportamento posto in essere dai soggetti esterni (i collaboratori, gli agenti, i franchisee, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori e i partner, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello incluse le previsioni in materia di whistleblowing, o tale comunque da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal d. lgs. 231/01, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la sospensione o la risoluzione del rapporto contrattuale.
Per le violazioni meno gravi è irrogata, quale sanzione, una penale o la diffida al puntuale rispetto del Modello.
Per rendere vincolanti nei confronti dei terzi contraenti i principi etico- comportamentali attesi e legittimare l’applicazione di eventuali misure in caso di loro violazione o mancata attuazione, vengono inserite nel contratto apposite clausole, volte a prevedere la dichiarazione della controparte di xxxxxxxsi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal decreto 231, nonché l’impegno a prendere visione delle misure definite dall’ente
XXXX si adopera affinché le prescrizioni del Modello siano messe a conoscenza della controparte, in modo trasparente e tracciato.
PARTE SPECIALE N. 1
Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione
1. I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24, 25, 25-decies d. lgs. 231/2001
La presente Parte Speciale si riferisce ad alcuni reati, considerati dagli artt. 24, 25, 25-decies del d. lgs. 231/2001, accomunati dal loro impatto sulIa P.A., e comunque dal fatto di scaturire proprio nei rapporti con questa. I reati in discorso sono ricompresi all’interno del codice penale nel titolo relativo ai “delitti contro la Pubblica Amministrazione”, in quello relativo ai “delitti contro il patrimonio” ed infine in quello inerente i “delitti contro l’Amministrazione della Giustizia”.
Nello specifico le fattispecie considerate dall’art. 24 d. lgs. 231/2001 sono le seguenti:
• art. 316-bis c.p., malversazione a danno dello Stato;
• art. 316-ter c.p., indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
• art. 356 c.p., frode nelle pubbliche forniture (fattispecie introdotta nel catalogo “231” dal d.lgs. n. 75/2020);
• art. 640, comma 2, n. 1, c.p., truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
• art. 640-bis c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
• art. 640-ter c.p., frode informatica quando commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
Le fattispecie considerate dall’art. 25 d. lgs. 231/2001 sono invece quelle di seguito riportate:
• art. 314 c.p., xxxxxxxx (fattispecie introdotta dal d.lgs. n. 75/2020);
• art. 316 c.p., peculato mediante profitto dell’errore altrui (fattispecie introdotta dal d.lgs. n. 75/2020);
• art. 317 c.p., concussione;
• art. 318 c.p., corruzione per l’esercizio della funzione;
• art. 319 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, anche aggravata ai sensi dell’art. 319-bis c.p.;
• art. 319-ter c.p., corruzione in atti giudiziari;
• art. 319-quater c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità;
• art. 320 c.p., corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
• art. 322 c.p., istigazione alla corruzione;
• art. 322-bis c.p., peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, da ultimo modificato dal d. lgs. n. 156/2022;
• art. 323 c.p., abuso di ufficio (fattispecie introdotta dal d.lgs. n. 75/2020);
• art. 346-bis c.p., traffico di influenze illecite.
Infine, l’art. 25-decies d. lgs. 231/2001 richiama la seguente fattispecie:
• art. 377-bis c.p., induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
• art. 2 l. n. 898/1986, in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (fattispecie introdotta dal d.lgs. n. 75/2020);
2. Enti e qualifiche pubblicistiche
Prima di descrivere brevemente le fattispecie ora elencate, è opportuno soffermarsi sul concetto di P.A. e sulla definizione delle figure che caratterizzano tali illeciti, in particolare il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio.
Come si ricava dall’art. 357 del codice penale, nella nozione va ricompreso l’intero apparato statale e quindi ci si riferisce agli organi titolari di funzioni amministrative, legislative e giudiziarie. Gli interessi tutelati dalle norme che prevedono i delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare, sono quelli del buon andamento e dell’imparzialità dell’attività amministrativa (peraltro tutelati dall’art. 97 della Costituzione).
A titolo esemplificativo si possono indicare quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:
• amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo (ad es. Ministeri, Camera, Senato, Agenzie delle Entrate, Magistratura ecc.);
• autorità di vigilanza (Consob, Banca d’Italia, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
Autorità per l’energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, ecc.);
• Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
• enti pubblici non economici (ad es. INAIL, INPS ecc.);
• autorità doganali;
• istituzioni pubbliche europee (ad es. Parlamento europeo, Corte di Giustizia dell’Unione Europea; Corte dei Conti Europea ecc.);
• magistrati.
Nell’ambito degli enti pubblici rilevano ai fini delle fattispecie considerate, in primo luogo, i pubblici ufficiali, definiti all’art. 357 c.p. come «coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa». Lo stesso articolo precisa che «agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».
Le prime due funzioni evocate dalla norma non sono da questa definite, ma sono nondimeno agevolmente identificabili.
La funzione legislativa è svolta dagli organi pubblici, quali ad es. il Parlamento o le Regioni, che secondo la Costituzione hanno il potere di emanare atti aventi forza di legge.
La funzione giudiziaria, quella cioè chiamata ad applicare la legge alle fattispecie concrete, è svolta dagli organi giudiziari civili, penali e amministrativi, nonché dai loro ausiliari (cancellieri, commissari giudiziari, periti ecc.). Si pensi inoltre ai soggetti privati che svolgono temporaneamente le medesime attività (ad es., giudici onorari, popolari, di pace, vice procuratori onorari).
La terza funzione è invece espressamente tratteggiata dall’art. 357 c.p. La funzione amministrativa pubblica, infatti, secondo la disposizione, è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi della P.A. e si contraddistingue inoltre per il suo potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (si pensi all’attività di sindaci o membri di giunte comunali, o di commissioni di gare pubbliche, ma anche di dirigenti di aziende pubbliche ecc.), o per il fatto di esplicarsi attraverso poteri autoritativi, che comportano l’esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini, attraverso cioè
veri e propri comandi (ad esempio, attività poste in essere dalle forze dell’ordine, o dai funzionari di Autorità di vigilanza ecc.), oppure attraverso poteri certificativi, cioè la capacità di redigere o attestare documentazione cui l’ordinamento giuridico riconosce particolare efficacia probatoria (si pensi all’attività notarile).
Figure rilevanti sono in secondo luogo gli incaricati di pubblico servizio, descritti ai fini della legge penale dall’art. 358 c.p. come «coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio», pubblico servizio da intendersi a sua volta quale «attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».
Anche in questo caso, quindi, sono norme di diritto pubblico a disciplinare l’attività, ma gli incaricati, pur non svolgendo compiti meramente materiali, sono privi dei poteri autoritativi, certificativi o di espressione della volontà P.A. che contraddistinguono invece i pubblici ufficiali.
La giurisprudenza ha negli anni individuato alcuni indici sintomatici della pubblicità, che sarebbero indicativi della ricorrenza di una pubblica funzione amministrativa, riconnettendovi spesso, ad es., l’attività di società per azioni a partecipazione pubblica. Tra questi indici rivelatori compaiono la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; la presenza di una convenzione o di una concessione con la P.A.; l’apporto finanziario da parte dello Stato; l’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.
3. Le singole fattispecie presupposto
Quanto alle fattispecie richiamate all’art. 24 d. lgs. 231/2001, ricorre anzitutto il reato di malversazione a danno dello Stato di cui all’art. 316-bis c.p. che recita:
«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come “attribuzioni di denaro a fondo perduto o
caratterizzati da un’onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato” (v., da ultimo, Cass., Sez. II, 21.5.2019, n. 22192).
La fattispecie punisce la condotta di chi, ottenuta dallo Stato o da altro ente pubblico una sovvenzione o altro tipo di contributo destinato alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse, destini – anche solo parzialmente – ad altri scopi tali somme. Il reato è punito a titolo di dolo generico ed è perseguibile d’ufficio. Rileva, quindi, non solo l’utilizzazione delle risorse pubbliche per finalità diverse da quelle cui mirava il finanziamento, ma anche la semplice inutilizzazione del finanziamento stesso e, ovviamente, la sua mera appropriazione.
Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316-ter c.p., come modificato nel 2019, recita:
«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».
Si tratta di una fattispecie residuale rispetto alla truffa ai danni dello Stato, che punisce a titolo di dolo generico l’indebito ottenimento di erogazioni pubbliche conseguite mediante l’impiego di dichiarazioni o documenti difformi dal vero o che omettano le informazioni dovute. Secondo una diffusa lettura giurisprudenziale, il reato in esame si differenzia da quello di truffa a danno dello Stato, finalizzata al conseguimento di pubbliche erogazioni, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell’ente regolatore, il quale si limita a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere
un’autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva (Cass., Sez. Fer., 6.8.2019, n. 44878).
Il reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 c.p. recita: “Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o
nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente”.
A sua volta, l’art. 355 c.p. dispone quanto segue:
“Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
La pena è aumentata se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2) cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura”.
Va osservato che, ai fini della configurabilità del reato di frode nelle pubbliche forniture, è sufficiente il dolo generico, costituito, secondo la giurisprudenza, dalla “consapevolezza di consegnare cose in tutto o in parte difformi (per origine,
provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione ‘aliud pro alio’ in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso” (Cass., Sez. VI, 25.10.2016, n. 6905, ove si è anche precisato che la nozione di frode si riferisce ad ogni condotta che, nei rapporti con la P.A., viola il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, sancito dall’art. 1375 c.c., e, trattandosi di un fatto oggettivo che danneggia l’interesse pubblico, sono irrilevanti le condizioni psicologiche dei contraenti, ma contano soltanto le modalità di presentazione del bene in relazione a quanto oggettivamente convenuto o disposto con legge o con atto amministrativo).
Il reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. recita:
«Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a
1549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o
dell’Unione europea o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;
2bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5 [che, a sua volta, è integrata dall’“avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”].
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente [vale a dire ai n. 1, 2 e 2-bis] o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7 [integrata dall’“avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità”].
La fattispecie di truffa, quando commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, costituisce reato presupposto ai sensi dell’art. 24 d. lgs. 231/2001.
Essa si realizza quando attraverso artifici o raggiri si tragga in inganno l’ente pubblico, il quale effettui di conseguenza un atto di disposizione patrimoniale a favore dell’agente o di altri con proprio danno. L’elemento centrale del reato è quindi l’induzione in errore, che deve essere stata determinata nel soggetto passivo con il mezzo degli artifici e dei raggiri, con consequenziale ingiusto profitto dell’agente.
Secondo la giurisprudenza la fattispecie può essere realizzata anche in forma omissiva quando si serbi un silenzio malizioso su aspetti tali da condizionare la volontà negoziale dell’ente interessato. Inoltre, è importante sottolineare soprattutto nel contesto della responsabilità amministrativa da reato della società ex “231”, che il reato sussiste anche in caso di diversità fra il soggetto passivo del raggiro (soggetto ingannato) e soggetto passivo del danno, ma in tal caso deve sussistere “un nesso di causalità tra i raggiri o artifici posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore e il danno patrimoniale patito dal truffato” (Cass., Sez. II, 6.10.2015, n. 2281), e sempre che il terzo (soggetto raggirato) “abbia la gestione degli interessi patrimoniali del titolare e la possibilità di compiere atti aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita” (Cass., Sez. V, 18.1.2017, n. 18968).
Il reato è punito, dal punto di vista soggettivo, a titolo di dolo generico.
Segue immediatamente alla truffa, nel codice penale, la previsione relativa alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis c.p., secondo la quale:
«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».
L’ipotesi in questione, inasprita a livello sanzionatorio tramite la legge n. 161 del 2017, rappresenta secondo la giurisprudenza di legittimità una circostanza aggravante della truffa (Cass., Sez. II, 28.11.2019, n. 48394), e trova applicazione nel caso in cui il beneficio patrimoniale conseguito dal reo consista in contributi, finanziamenti, mutui agevolati o comunque altre forme di erogazioni pubbliche abusivamente captate.
Va poi richiamata la fattispecie di cui all’art. 2 della legge n. 898 del 1988, introdotta nel catalogo “231” a seguito dell’interpolazione del comma 2-bis nell’art. 24 ad opera del d.lgs. n. 75/2020.
L’art. prevede quanto segue:
“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’art. 640-bis c.p., chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell’art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
Con la sentenza il giudice determina altresì l’importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all’amministrazione che ha disposto l’erogazione di cui al comma 1”.
L’ultima fattispecie considerata dall’art. 24 d. lgs. 231/2001 è quella di frode informatica di cui all’art. 640-ter c.p., quando commessa in danno dello Stato di altro ente pubblico o (a seguito del d.lgs. n. 75/2020) dell’Unione Europea, così descritta dal codice penale:
«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a
1.549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell’art. 640 [v. sopra], ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro
3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti [ipotesi introdotta con il d.l. n. 93/2013, conv. in l. n. 119/2013].
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 [quest’ultima pure sopra menzionata]».
La fattispecie ripropone solo parzialmente lo schema della truffa, dal momento che non agisce sull’inganno di una vittima in carne ed ossa, ma interviene su di un sistema informatico. La previsione colpisce infatti la condotta fraudolenta che, comunque realizzata, consista in un’alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico o in un intervento non autorizzato su dati, informazioni e programmi. Potrebbe quindi costituire un intervento punibile anche la duplicazione non consentita di informazioni contenute in una banca dati, successivamente cedute a terzi. Poiché l’intervento sui dati deve avvenire “senza diritto”, il reato va invece escluso in presenza dell’eventuale consenso del soggetto titolare o del responsabile del sistema. L’alterazione o il funzionamento devono generare un ingiusto profitto per l’autore dell’illecito e un correlativo danno a carico dell’ente interessato.
Per i menzionati reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode delle pubbliche forniture, l’art. 24 co. 1 d.lgs. n. 231/2001 prevede l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Inoltre, se in seguito alla commissione di uno dei delitti anzidetti, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Si applicano in ogni caso (non necessariamente in modo cumulativo, ma in base ai criteri di scelta di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 231/2001, richiamati nella parte generale del Modello) le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (lett. c dell’art. 9 del d.lgs. n. 231/2001), dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell’eventuale revoca di quelli già concessi (lett. d) e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Passando ora ai reati contro la P.A. enumerati all’art. 25 d. lgs. 231/2001, occorre sottolineare che questi, disciplinati nel codice penale al titolo II del libro II, sono stati oggetto di un’importante riforma con la l. 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’integrità nella Pubblica Amministrazione (entrata poi in vigore il 28 novembre 2012). La cd. legge
anticorruzione ha impresso un cambiamento significativo alla tutela della P.A., ripensandone complessivamente il sistema, al fine di rendere più efficace la lotta alla corruzione nel nostro Paese.
Ulteriori modifiche in questo campo si sono registrate nel 2015, con la l. 69 del 27 maggio, Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, che ha inasprito in vari casi il trattamento sanzionatorio previsto per le diverse fattispecie, introdotto una nuova misura premiale volta ad incentivare la cooperazione dei soggetti corrotti e corruttori dopo il reato (art. 323-bis c.p.), e inserito altresì una serie di disposizioni di natura sia sostanziale che processuale finalizzate a consentire il recupero delle utilità illecite percepite dai soggetti pubblici.
In seguito, la l. 9 gennaio 2019 n. 3, «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», più nota con l’espressione giornalistica “Spazza-corrotti”, ha ulteriormente inciso sulla normativa italiana in materia di corruzione, aggravando ancora il trattamento sanzionatorio, sia dal lato delle persone fisiche (intervenendo sulle pene principali ma anche, ed in maniera molto significativa, su quelle accessorie) che dal lato delle persone giuridiche, ha inoltre inserito il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) tra i reati presupposto, e ha introdotto altresì disposizioni volte a incentivare il ravvedimento e la collaborazione alle indagini giudiziarie (art. 323-ter c.p.), oltre a svariati meccanismi di potenziamento degli strumenti di indagine e a diverse ulteriori disposizioni di natura più prettamente processuale. Sotto quest’ultimo profilo, è importante sottolineare che la legge n. 3/2019 (c.d. “Spazza corrotti”) ha altresì innovato il testo dell’art. 25 del d.lgs. n. 231/2001, introducendo il nuovo comma 5-bis, dove è previsto un meccanismo di collaborazione con la giustizia e di riparazione delle conseguenze del reato direttamente da parte dell’ente, che è valevole per i soli reati di cui al menzionato art. 25 e che si affianca al congegno di cui all’art. 323-ter c.p..
Le stesse sanzioni amministrative si applicano all’ente in relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 2 x. x. 000/0000 (x. il nuovo comma 2-bis dell’art. 24 d.lgs. n. 231/2001).
Sulla materia ha da ultimo inciso il d.lgs. n. 75/2020, che ha modificato sia le previsioni incriminatrici contenute nel codice penale, sia, direttamente, le previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2001.
Il reato di peculato è previsto dall’art. 314 c.p., che recita:
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.
Va al riguardo tracciata la distinzione del reato in esame rispetto alla truffa ai danni dello Stato. È utile sul punto richiamare la giurisprudenza secondo cui “integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, aggravato dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del pubblico agente che, non avendo la disponibilità materiale o giuridica del denaro, ne ottenga la indebita erogazione esclusivamente per effetto degli artifici o raggiri posti in essere ai danni del soggetto cui compete l’adozione dell’atto dispositivo” (Cass., Sez. VI, 11.7.2019, n. 13559, fattispecie in cui è stata qualificata quale truffa aggravata la condotta del pubblico dipendente che, essendo esclusivamente incaricato di predisporre le buste paga, induceva in errore il funzionario deputato al servizio di tesoreria, indicando fraudolentemente due distinti conti correnti ed in tal modo conseguendo l’erogazione di un doppio accredito stipendiale). Il presupposto del reato è pertanto l’appropriazione implicante disponibilità del bene. Tale concetto comprende anche la “disponibilità giuridica” del bene, sussistente, secondo la giurisprudenza, qualora, nell’ambito di procedure complesse, l’atto dispositivo è frutto dell’intervento di più pubblici ufficiali, ciascuno dei quali chiamato a svolgere una diversa funzione nel complesso iter procedimentale (Cass., Sez. VI, 4.7.2018,
n. 43900, fattispecie relativa a determina dirigenziale di indebita liquidazione di incentivo, materialmente non erogato dall’imputato ed a seguito del parere di conformità tecnica reso da altro pubblico ufficiale).
Il reato viene ravvisato anche nella condotta del pubblico agente che faccia un uso continuativo e sistematico dell’autovettura di servizio per finalità attinenti alla vita privata, atteso che l’appropriazione consegue anche all’esercizio di un potere “uti dominus” non corrispondente al titolo per il quale la cosa è nella disponibilità dell’agente, tale da sottrarla alla sfera di appartenenza della pubblica amministrazione (Cass., Sez. VI, 27.9.2019, n. 39832).
L’art. 316 c.p. prevede invece il peculato mediante profitto dell’errore altrui. L’art. prevede:
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.
Come riconosce la giurisprudenza, il reato in discorso si può configurare solo nel caso in cui l’agente profitti di un errore preesistente, in cui il soggetto passivo spontaneamente versi, ed indipendentemente dalla condotta del soggetto attivo (Xxxx., Sez. VI, 15.12.2015, n. 6658, fattispecie in cui la Corte aveva ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto al delitto di peculato, e non a quello previsto dall’art. 316 c.p., la condotta di appropriazione delle somme portate da libretti di risparmio ricevuti dall’imputato per finalità istituzionali del suo dirigente, escludendo di poter attribuire rilievo alla circostanza che quest’ultimo, per errore, non avesse richiesto la restituzione dei titoli).
Il reato di concussione previsto all’art. 317 c.p., come riformulato nel 2012 e da ultimo sostituito dalla l. n. 69/2015, recita:
«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».
Si tratta della fattispecie più grave tra quelle contro la Pubblica Amministrazione e colpisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio i quali costringano, con l’abuso della propria qualità o dei propri poteri, taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro od altra utilità. A seguito della riforma, la concussione è dunque solamente quella che avviene per costrizione (quell’attività cioè tale da determinare una coazione psichica relativa, in base alla quale il privato, a fronte della prospettazione di un male ingiusto, aderisce alla richiesta del soggetto pubblico), mentre invece la forma per induzione, un tempo anch’essa prevista dall’art. 317 c.p., esula ora dalla fattispecie, per ricadere nell’art. 319-quater, di cui si dirà oltre. La costrizione (costitutiva della concussione) può infatti consistere in una minaccia idonea a coartare la volontà del privato portandolo a una prestazione indebita per il timore di un male antigiuridico (Cass., Sez. III, 17.9.2019, n. 364), minaccia che può essere anche implicita e che è da valutare
caso per caso in relazione alle modalità ampiamente discrezionali di esercizio del potere da parte del pubblico ufficiale (Xxxx., Sez. Fer., 8.8.2017, n. 47602).
Si colpisce quindi lo stato di timore sul quale fa leva il soggetto pubblico in forza della sua posizione per coartare la volontà altrui ottenendo utilità nella forma più varia, essendo peraltro indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione (Cass., Sez. Fer., 8.8.2019, n. 38658). Il reato vede il soggetto privato concusso quale vittima, contrariamente a quanto accade nei reati di corruzione ex artt. 319 e 319-ter c.p. e di induzione indebita ex art. 319- quater c.p., nei quali questi è parte attiva del reato.
Volgendo lo sguardo alle fattispecie più strettamente corruttive, va premesso che queste contemplano la punizione, come anticipato, tanto del soggetto pubblico quanto di quello privato: l’art. 321 c.p., pene per il corruttore, estende infatti al corruttore le pene stabilite per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio dalle singole previsioni.
Occorre inoltre ricordare che ai fini “231” rileva anche la fattispecie di istigazione alla corruzione, di cui all’art. 322 c.p., che colpisce l’offerta o la promessa di utilità non dovute ad un soggetto pubblico quando l’offerta o la promessa non siano accettate.
Iniziando dalla fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione, l’art.
318 prevede:
«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni».
L’ipotesi in questione, denominata anche corruzione impropria, a seguito della riforma del 2012 mira a colpire l’asservimento della funzione pubblica, e non più quindi tanto o solo del singolo atto d’ufficio, agli interessi privati, in forza di un’indebita ricezione da parte del pubblico ufficiale o della promessa a suo favore di denaro o altra utilità. Si contrasta così il fenomeno del soggetto pubblico “a libro paga” del corruttore, che si ha quando la promessa o dazione indebita di somme di denaro o di altre utilità in favore del pubblico ufficiale sia sinallagmaticamente connessa all’esercizio della funzione, a prescindere dal compimento di uno specifico atto e dalla sua contrarietà o meno ai doveri del pubblico agente (Xxxx., Xxx. VI, 26.4.2019, n. 33828), mentre nel caso in cui la messa a disposizione della funzione
abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio sarà integrato il più grave reato di corruzione propria di cui all’art. 319 c.p. (Cass., Sez. VI, 29.1.2019,
n. 4486). La pena prevista per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 c.p. è stata innalzata nei termini riportati con la l. 3/2019 (“Spazza- corrotti”).
La corruzione propria è invece disciplinata all’art. 319 c.p. con la rubrica di
corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, il quale dispone:
«Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».
La fattispecie, modificata dalla riforma del 2012 solo a livello sanzionatorio, con un incremento della cornice edittale, e ulteriormente inasprita con la riforma del 2015, ha ad oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio.
Il reato attiene al patto illecito che si instaura tra pubblico ufficiale e soggetto privato mediante il quale il primo riceve denaro o altra utilità oppure ne accetta la promessa da parte del privato al fine di omettere o di ritardare un atto del proprio ufficio oppure di compierne uno contrario ad esso. Parimenti vi sarà corruzione propria nel caso di stabile asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali di un privato che si traduca nel sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorché non predefiniti, né specificamente individuabili “ex post”, in quanto il più lieve delitto di corruzione per l’esercizio della funzione postula che il mercimonio abbia ad oggetto la funzione o i poteri o, comunque, uno o più atti conformi ai doveri di ufficio (Cass., Sez. VI, 13.7.2018, n. 51765).
È inoltre dettata una particolare disciplina per le circostanze aggravanti di cui all’art. 319-bis c.p., articolo che così dispone:
“La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.
Come evidenziato dal novellato art. 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), le previsioni di cui agli artt. 318 e 319 si
applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio, ma le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
E’ reato presupposto anche la corruzione in atti giudiziari, così disciplinata dall’art. 319-ter c.p.:
«Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».
Si tratta com’è evidente di una fattispecie (speciale rispetto a quelle di corruzione per esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d’ufficio) che il legislatore considera di accentuata gravità, riservandole un trattamento sanzionatorio particolarmente severo, dal momento che la corruttela è volta a interferire con l’Amministrazione della Giustizia.
Il reato si configura infatti quando gli atti corruttivi siano posti in essere nei confronti ad esempio di un magistrato, ma anche di un cancelliere o di un altro funzionario della Giustizia, al fine di favorire o di danneggiare una parte nel corso di un procedimento giudiziario. Si noti che non è necessario che la Società (nel cui interesse sia stato commesso il suddetto reato presupposto) sia parte del procedimento in questione.
Giungendo ora alla nuova fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità, l’art. 319-quater c.p. (inserito dalla l. n. 190/2012 e modificato dalla l. n. 69/2015) prevede:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».
Il reato, introdotto nel 2012 nell’occasione dell’espunzione della concussione per induzione dalla sfera del già ricordato art. 317 c.p., si pone in una discussa posizione a cavallo tra concussione e corruzione. Punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato dei suoi servizi che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca un soggetto privato a dare o promettere denaro o altra utilità.
Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2013, la condotta del reato in questione, a differenza della costrizione considerata dal reato di concussione, si configura «come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico» (Cass. pen., SS. UU., 24 ottobre 2013, n. 12228). Xxxxx, quindi, il requisito del danno evitato dalla vittima del reato, che aderisce alla richiesta “costrittiva” del concussore, e ricorre l’elemento indebitamente perseguito, come riconosce la Corte di cassazione, quando afferma che integra il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità e non quello di concussione, la condotta del componente di un collegio giudicante che prospetti al ricorrente l’esito sfavorevole del giudizio in caso di mancato pagamento di una somma di denaro, in quanto quest’ultimo, aderendo alla richiesta, non intende evitare un danno, bensì procurarsi un possibile vantaggio e si pone, pertanto, in posizione paritaria rispetto al proponente (Xxxx., Sez. VI, 29.11.2018, n. 12203).
Anche il soggetto privato è punito, diversamente da quanto accade all’art. 317 c.p., ma con un trattamento sanzionatorio meno severo di quello riservato al soggetto pubblico, disciplinato al comma 2.
Bisogna anche richiamare la fattispecie di abuso di ufficio, prevista dall’art.
323 c.p. che recita:
“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno xxxxxxxx è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.
Quanto al requisito per l’integrazione del reato dato dalla violazione di legge, esso è riscontrabile in tutte le situazioni di contrasto tra il provvedimento e le disposizioni normative contenute in fonti di rango primario o secondario che definiscono i profili vincolati, formali o sostanziali, del potere e non, invece, l’eccesso di potere, sotto forma dello sviamento, che ricorre quando nei provvedimenti discrezionali il potere viene esercitato per un fine diverso da quello per cui è attribuito (Xxxx., Xxx. V, 5.12.2019, n. 49485). Si tratta anche delle norme costituzionali, come riconosce la giurisprudenza quando afferma che integra il reato di abuso di ufficio il demansionamento di un dipendente comunale attuato con intento discriminatorio o ritorsivo, atteso che tale condotta determina l’inosservanza dei doveri costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., nonché la violazione del dovere di adempiere con disciplina ed onore all’esercizio di funzioni pubbliche previsto dall’art. 54 Cost. (Cass., Sez. VI, 21.2.2019, n. 22871, secondo cui le suddette norme costituzionali dettano regole di immediata portata precettiva ed esprimono il divieto per i pubblici agenti di comportamenti connotati da ingiustificate preferenze e favoritismi).
Il presupposto del reato è d’altra parte l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato (c.d. “doppia ingiustizia”), e ciò anche nel caso di violazione dell’obbligo di astensione (Cass., Sez. VI, 6.2.2020, n. 12075, fattispecie relativa all’omessa astensione di un sindaco che aveva preso parte alla delibera di giunta di riconoscimento di un debito fuori bilancio in favore di un’impresa, dalla quale era stato convenuto in giudizio, ai sensi dell’art. 191 TUEL, per il soddisfacimento di un credito derivante dall’effettiva esecuzione di lavori pubblici, risultati utili per il comune). La nozione di danno ingiusto, si noti, secondo la giurisprudenza “non ricomprende le sole situazioni giuridiche attive a contenuto patrimoniale e i corrispondenti diritti soggettivi, ma è riferita anche agli interessi legittimi, in particolare quelli di tipo pretensivo, suscettibili di essere lesi dal diniego o dalla ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, sempre che, sulla base di un giudizio prognostico, il danneggiato avesse concrete opportunità di conseguire il provvedimento a sé favorevole, così da poter lamentare una perdita di ‘chances’” (Xxxx., Sez. VI, 18.7.2019, n. 44598, fattispecie in cui il direttore generale di un’azienda ospedaliera conferiva incarico di responsabile del procedimento per l’esecuzione di lavori ingegneristici ad un soggetto esterno, anziché al tecnico di ruolo interno all’azienda il quale vantava un’aspettativa concreta a ricevere tale incarico, in ragione del ristrettissimo numero dei legittimi aspiranti e della circostanza
che, in un momento successivo, quella funzione sarebbe stata assegnata proprio a lui).
Inoltre, la stessa giurisprudenza riconosce che l’ingiustizia del danno non può essere desunta implicitamente dall’illegittimità della condotta, in quanto il requisito della doppia ingiustizia presuppone l’autonoma valutazione degli elementi costitutivi del reato (Cass., Sez. VI, 25.9.2018, n. 58412).
Il reato, inoltre, essendo caratterizzato dal dolo intenzionale, deve escludersi laddove l’interesse pubblico perseguito costituisca l’obiettivo principale dell’agente, mentre l’intenzionalità del dolo non sarebbe esclusa dalla mera compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale (Cass., Sez. VI, 17.9.2019,
n. 51127, secondo cui, nel primo caso, il dolo di danno o di vantaggio sarebbe degradato da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto o eventuale). L’elemento soggettivo è quindi integrato dalla coscienza e volontà della condotta e dall’intenzionalità dell’evento, nel senso che il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto devono costituire l’obiettivo perseguito e non solo genericamente incluso nella sfera di volontà dell’agente (Xxxx., Sez. VI, 8.1.2020, n. 12974, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la configurabilità del reato nei confronti di un sindaco che aveva illegittimamente sospeso l’attività di una discarica, nonostante la conclamata insussistenza dei presupposti e delle ragioni di urgenza, avendo questi agito essenzialmente per finalità ritorsive nei confronti del gestore della discarica).
È infine importante sottolineare un profilo rilevante sul piano della eventuale responsabilità amministrativa dell’ente da abuso d’ufficio, attinente al concorso nel reato di abuso d’ufficio dell’extraneus. L’abuso di ufficio è infatti un reato proprio, cioè imputabile al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, ma anche a soggetti privi di tali qualifiche a titolo di concorso. Si è affermato in giurisprudenza, in tema di abuso di ufficio determinativo di un danno ingiusto nei confronti di terzi, che per configurare il concorso dell’extraneus nel reato deve essere provata l’intesa intercorsa col pubblico funzionario o la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad influenzarlo, desumibili dal contesto fattuale, dai rapporti personali tra le parti o da altri elementi oggettivi, non essendo a tal fine sufficiente la sola domanda del privato volta ad ottenere un atto illegittimo (Xxxx., Sez. VI, 20.12.2018, n. 15837, fattispecie in cui l’intesa collusiva è stata dedotta dal fatto che il privato presentava plurime denunce con le quali sollecitava il Comune all’annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato ad un terzo ed il responsabile dell’ufficio tecnico comunale adottava il richiesto provvedimento, nonostante fosse in palese conflitto di interessi, avendo operato quale consulente tecnico del privato denunciante per le medesime vicende).
Completa il quadro delle fattispecie considerate dall’art. 25 d. lgs. 231/2001 quella di cui all’art. 322-bis c.p., rubricata peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, che dispone, dopo la novella apportata dal d. Lgs. n. 156/2022 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione
«Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma e 323, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo xxxxx, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».
Rispetto a talune tipologie di reati contro la Pubblica Amministrazione, il novero dei pubblici agenti è stato esteso anche a determinati pubblici agenti stranieri, comunitari (ed eurounitari) e internazionali. Così come è stata estesa la portata della norma includendo, da ultimo, con il menzionato D. Lgs. n. 156/2022, il richiamo al reato di abuso di ufficio. Con l’art. 322-bis c.p. il legislatore italiano ha infatti inteso adempiere ad obblighi di incriminazione assunti dal nostro Paese con l’adesione ad alcune convenzioni internazionali, colpendo così anche quei comportamenti corruttivi che interessino soggetti pubblici non italiani. In base al co. 2, come recentemente riformulato ed esteso, commette inoltre induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione attiva e istigazione attiva alla corruzione passiva anche il privato che corrompe o tenta di corrompere pubblici agenti comunitari o di organizzazioni internazionali, come elencati al co. 1, nonché soggetti che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
La l. 3/2019 cd. “spazza-corrotti” ha introdotto un nuovo delitto contro la Pubblica Amministrazione fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta del traffico di influenze illecite, introdotto per la prima volta nel 2012, quindi con l’ultima riforma del 2019 riformulato ed esteso alle società. L’art. 346-bis c.p. dispone:
«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319- ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra
utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere,
a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».
La fattispecie, che ingloba oggi anche l’ipotesi originariamente prevista all’art.
346 c.p. come “millantato credito” (articolo abrogato dalla l. 3/2019), colpisce chiunque, sfruttando relazioni (ad esempio di amicizia, professionali ecc.) effettivamente esistenti con soggetti pubblici, oppure vantando relazioni simili, tuttavia soltanto asserite e in realtà insussistenti, si faccia dare o promettere un’utilità indebita (denaro o altri benefici, anche non patrimoniali) come prezzo per la propria intermediazione, oppure per remunerare i soggetti pubblici per l’esercizio delle loro funzioni o poteri.
Si tratta quindi di un reato che colpisce condotte prodromiche alla corruzione (ponendosi fuori dal concorso in tale reato), solitamente poste in essere da “faccendieri” e simili mediatori che si interpongono – realmente o per millanteria – fra pubblico e privato, e ottengono indebiti benefici.
La fattispecie deriva dall’osservazione della realtà attuale, nella quale spesso, in contesti burocratici già molto complessi, la dinamica corruttiva coinvolge più soggetti: non più le sole due parti tradizionali, quella pubblica e quella privata, ma in
particolare anche coloro che appunto asseriscono un potere di influenza sulla parte pubblica.
Chiaramente il reato non colpisce attività legittime di lobbying: al contrario colpisce le ipotesi in cui, attraverso contatti e relazioni, il reo operi per condizionare indebitamente le decisioni dei pubblici poteri o comunque per ottenere utilità indebite.
Il reato, nella nuova formulazione entrata in vigore il 31 gennaio 2019, non punisce soltanto il mediatore, ma anche chi dia o prometta a questi l’utilità indebita. Resta peraltro ferma la differenza strutturale del delitto in esame, rispetto alle fattispecie di corruzione, per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l’opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte essere destinato all’agente pubblico (Xxxx., Sez. VI, 14.12.2016, n. 4113, in una fattispecie in cui l’imputata aveva ottenuto il versamento di una somma di denaro e si era adoperata per promuovere un accordo corruttivo, non perfezionato, diretto ad alterare l’esito di una prova selettiva mediante l’intervento di soggetti interni alla procedura concorsuale).
Si noti che la fattispecie è aggravata qualora i fatti siano commessi in relazione al compimento di attività pubbliche di natura giudiziaria, oppure per remunerare il soggetto pubblico per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, oppure per l’omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio.
Sul piano del trattamento sanzionatorio, vanno distinti i delitti di corruzione per esercizio della funzione (art. 318), istigazione alla corruzione per l’esercizio della funzione (art. 322 commi 1 e 3) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), per i quali l’art. 25 comma 1 d.lgs. n. 231/2001 prevede l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria fino a duecento quote, dai delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 1 c.p.), istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 322 commi 2 e 4 c.p.), per i quali l’art. 25 comma 2 d.lgs. n. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote, nonché dai delitti di concussione (art. 317), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319, aggravato ai sensi dell’art. 319-bis (v. sopra) quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, corruzione in atti giudiziari nelle ipotesi di cui all’art. 319-ter comma 2 (v. ancora sopra), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), per i quali l’art. 25 comma 3 d.lgs. n. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
Le sanzioni pecuniarie previste per tutti questi delitti (menzionati nei commi da 1 a 3 dell’art. 25), si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 (in caso di corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio) e 322-bis c.p.
Il d.lgs. n. 75/2020 ha da ultimo interpolato l’art. 25 d.lgs. n. 231/2001 (modificando anche la rubrica dell’articolo come segue: “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”), aggiungendo il secondo periodo del comma 1, che prevede l’applicazione della medesima sanzione prevista per i delitti di cui agli artt. 318, 321, 322 commi 1 e 3, 000-xxx x.x. (xxxx la sanzione pecuniaria fino a duecento quote), “quando il fatto offende gli interessi finanziai dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale”. Quindi anche fatti di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui e abuso di ufficio possono provocare la responsabilità amministrativa da reato dell’ente, sempre che ledano gli interessi finanziari eurounitari.
Sono inoltre previste le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 d.lgs. n. 231/2001 (quindi l’intero apparato di sanzioni amministrative interdittive) nei soli casi di condanna per i delitti menzionati dai commi 2 e 3 dell’art. 25. Tali sanzioni hanno una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato presupposto è stato commesso dai soggetti c.d. apicali (v. art. 5 comma 1, lett. a), mentre hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato presupposto è stato commesso dai soggetti c.d. subordinati (v. art. 5 comma 1, lett. b).
Si è del resto anticipato come la legge n. 3/2019 abbia introdotto uno speciale regime di riparazione delle conseguenze del reato e di collaborazione con la giustizia direttamente riguardante l’ente, nel nuovo comma 5-bis dell’art. 25 d.lgs. n. 231/2001. Ebbene, in forza di tale regime, un particolare trattamento sanzionatorio “di favore” è riservato all’ente che realizzi alcune condotte prima della sentenza di primo grado. L’ente, in primo luogo, deve essersi efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. In secondo luogo, l’ente deve aver eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In presenza di tali condotte collaborative e, a un tempo, risarcitorie e riorganizzative, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’art. 13 comma 2 (vale a dire non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni). Quindi, per i reati
contro la p.a. menzionati dall’art. 25 del d.lgs. n. 231/2001, si avrà un minor beneficio sul piano del trattamento sanzionatorio, rispetto a quello previsto in generale dall’art. 17: l’ente non potrà evitare l’applicazione delle sanzioni interdittive, in presenza delle relative condizioni di cui all’art. 13 del decreto.
Passando ora al delitto contro l’Amministrazione della Giustizia rubricato induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, l’art. 377-bis c.p., richiamato dall’art. 25-decies d. lgs. 231/2001, dispone:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».
La norma è stata introdotta nell’ambito della legislazione sul giusto processo, e tutela la genuinità nella formazione della prova in giudizio, e più in generale l’interesse al corretto svolgimento dell’Amministrazione della Giustizia.
La fattispecie può essere commessa da chiunque: si tratta, infatti, di un reato comune. La condotta consiste nell’indurre a non rendere dichiarazioni o a renderne di mendaci una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità Giudiziaria e che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere (ad esempio un coimputato del medesimo reato o in un imputato in procedimento connesso o di reato collegato). L’attività induttiva deve necessariamente svolgersi attraverso violenza o minaccia, oppure mediante promessa di denaro o altra utilità.
L’elemento psicologico è rappresentato dal dolo generico.
È previsto che all’ente si applichi la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote.
4. Le attività sensibili
Pur a fronte di una frequenza non elevata dei rapporti di DACI con la P.A. in sede commerciale, a fronte della sopra ricordata ampiezza degli enti collocabili nella sfera pubblica, il risk-assessment condotto, alla base del presente Modello, ha preso in considerazione non solo le aree più direttamente a rischio corruttivo, ma anche
quelle che possono essere strumentali alla concretizzazione di tale rischio, o che possano fungere da opportunità per condotte illecite prodromiche ad atti corruttivi. Di conseguenza, le attività sensibili individuate grazie al risk-assessment sono le seguenti:
a) gestione dei rapporti infragruppo;
b) gestione dei rapporti con gli istituti di credito, gestione di pagamenti e incassi e gestione dei conti correnti bancari; gestione della piccola cassa;
c) gestione dei rimborsi spese;
d) gestione delle visite ispettive; ottenimento di autorizzazioni o licenze da parte della P.A.; adempimenti nei confronti di enti appartenenti alla P.A;
e) gestione dei rapporti con la dogana per importazione, esportazione di impianti e ricambi;
f) gestione di contenziosi xxxxxx e passivi e conclusione di accordi transattivi;
g) gestione dei contratti;
h) gestione amministrativa del personale;
i) selezione, assunzione e valutazione del personale, nonché gestione delle controversie sui luoghi di lavoro;
j) acquisti indiretti; attività di locazione passiva;
k) ottenimento di visti;
l) acquisti no core business (dalla fase di selezione e qualifica del fornitore, alla negoziazione, all’apertura dell’anagrafica del fornitore e alla gestione del contratto di acquisto);
m) acquisti core business, quali ad esempio prodotti e servizi destinati alla vendita e accessori, logistica, assistenza tecnica e formazione (dalla fase di selezione e qualifica del fornitore, alla negoziazione, all’apertura dell’anagrafica del fornitore e alla gestione del contratto di acquisto);
n) gestione delle consulenze;
o) gestione delle cessioni gratuite;
p) gestione delle sponsorizzazioni;
q) selezione e gestione dei franchisee;
r) organizzazione di viaggi per soggetti terzi;
s) selezione e gestione di partner commerciali (ad es. installatori);
t) selezione e gestione degli agenti;
u) gestione delle trattative commerciali e delle attività di vendita;
v) gestione del customer care;
w) gestione delle gare con clienti della pubblica amministrazione;
x) gestione delle attività di primo avviamento.
All’interno del medesimo documento di risk-assessment, base del presente Modello, sono state individuate in dettaglio le associazioni logiche tra singola attività sensibile e reati presupposto, i presidi di controllo esistenti e quelli aggiunti o integrati. Nei paragrafi seguenti si illustreranno i principi generali che devono ispirare il comportamento dei Destinatari, ed in seguito i principali presidi volti alla specifica prevenzione del rischio reati nel corso dei rapporti con la P.A. nelle singole Attività Sensibili, mediante descrizione o rinvio alle procedure facenti parte del sistema normativo della Società.
5. Principi generali di comportamento
Il rafforzato contrasto alla corruzione avviato dal legislatore italiano con le recenti riforme di cui si è detto sopra è un obiettivo condiviso anche da DACI. Invero, l’intero Gruppo Daikin ha recentemente potenziato il proprio approccio anti- corruzione: DENV ha recepito l’invito della casa madre giapponese a far proprie e a sviluppare le apposite linee guida redatte for preventing bribery e ha diffuso un’apposita policy di gruppo, cui ha fatto seguito un’implementazione integrata alle specificità normative nazionali da parte delle diverse società locali, inclusa DACI.
In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli espressi divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare i reati contro la P.A. o che comunque su di essa impattano.
In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono e debbono applicarsi anche ai Collaboratori Esterni coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili identificate.
Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai
principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati e infine alle linee guida e policy di gruppo, tra le quali in particolare quelle anti-bribery, e alle loro local execution.
I Destinatari della presente Parte Speciale devono:
• improntare i rapporti con la P.A. a criteri di correttezza, trasparenza e tracciabilità;
• attenersi alle apposite procedure e policy anti-corruzione, tra le quali la Company Rule for Preventing Bribery of Public Officials e l’Execution Company Rule for Preventing Bribery of Public Officials;
• verificare la tipologia di soggetto con cui si ha a che fare, per comprendere se si tratti di soggetto pubblico, utilizzando tra l’altro gli esempi forniti, per l’Italia e per i Paesi esteri, nella List of People considered as Public Officials, declinata per singolo Stato;
• prestare particolare cautela nel relazionarsi con la P.A. di Paesi considerati ad alto tasso di corruzione, come ad esempio mappati dall’Indice di Percezione di Transparency International e riportati nella presentazione Anti-Bribery;
• tenere sempre a mente lo schema comportamentale di fondo, denominato “Flusso”, fornito nell’ambito della regola di Gruppo in materia di Anti-Bribery, e volto ad accompagnare passo dopo passo ogni collaboratore, consentendogli di decidere se proseguire o meno con una determinata operazione;
• segnalare al proprio superiore gerarchico o all’OdV ogni impropria sollecitazione o pressione ricevuta da un soggetto pubblico o da “faccendieri” o altri mediatori volta a corrispondere utilità finalizzate ad ottenere benefici per la Società;
• evitare nell’esercizio dell’attività aziendale ogni conflitto di interessi rispetto alla
P.A. nella selezione di dipendenti e collaboratori in generale, fornitori, consulenti o partner commerciali;
• nella fase di contrattualizzazione, utilizzare accordi scritti secondo standard contrattuali validati dalla funzione legale e specificanti tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche; inserire nei contratti apposite clausole di richiamo alla
conoscenza ed al rispetto del Modello e più in generale dei valori cui si ispira la Società;
• prevedere un’adeguata segregazione di compiti e responsabilità nella selezione e poi nella gestione dei rapporti con dipendenti, clienti, fornitori e partner commerciali/finanziari, curando in particolare la determinazione in maniera trasparente di prezzi, offerte, sconti e termini di pagamento;
• sostenere spese di rappresentanza, donazioni, liberalità e sponsorizzazioni esclusivamente nel rispetto di budget predefiniti e di apposite linee di autorizzazione, oltre che nel rispetto della eventuale normativa specifica di settore (ad es. codici di condotta della P.A. ecc.), evitando ogni dazione, anche indiretta (ad es. anche mediante “faccendieri” o altri mediatori), a soggetti pubblici al fine di influenzarne le decisioni o comunque per conseguire un trattamento di favore, e registrare come previsto dalle procedure aziendali le spese sostenute;
• richiedere ed ottenere rimborsi spese, concedere l’utilizzo di beni o servizi aziendali in conformità ad apposite policy aziendali;
• seguire le apposite procedure nell’utilizzo delle risorse finanziarie e monitorare periodicamente la regolarità delle transazioni finanziarie.
La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:
• offrire o promettere a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre istituzioni pubbliche italiane, straniere o sovranazionali, direttamente o per mezzo di terzi, denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione per il compimento di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società, ottenere l’esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio, o ancora ottenere una generale disponibilità del soggetto pubblico agli interessi della Società, inclusi pagamenti definibili come facilitatori;
• più nello specifico, promettere o offrire a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, a loro familiari o a persone comunque loro associate, a “faccendieri” o altri mediatori, qualunque vantaggio o utilità volta a influenzarne l’attività o comunque ad ottenere benefici per la Società;
• instaurare rapporti commerciali, di consulenza o di lavoro con soggetti vicini alla P.A. al fine di influenzare l’esercizio della funzione o del servizio pubblico ed ottenere benefici per la Società o effettuare allo stesso scopo pagamenti ingiustificati o promettere i medesimi;
• concedere omaggi che vadano oltre normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti a influenzare decisioni o ottenere benefici per la Società, e di importo in ogni caso non modico e comunque superiore a quelle indicate negli eventuali codici di condotta delle P.A. di volta in volta interessate e/o a quella indicata nell’apposita policy anti-bribery;
• assecondare eventuali richieste o pressioni da parte di soggetti pubblici, dirette o mediate, volte a trasmettere o promettere loro utilità al fine di ottenere benefici per la Società;
• rilasciare dichiarazioni, produrre documenti o dati non veritieri o alterati od omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate dallo Stato o da altri enti pubblici italiani, stranieri o sovranazionali;
• utilizzare contributi, sovvenzioni o altre erogazioni pubbliche eventualmente ricevute in maniera difforme dagli scopi per cui sono state corrisposte;
• accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla P.A. o altre istituzioni pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società;
• nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, inter alia inducendo nel processo penale la persona chiamata a rendere dichiarazioni di non rendere alcuna dichiarazione o di renderne di mendaci.
6. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili
In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le procedure di riferimento per ogni Attività Sensibile elencata al paragrafo precedente.
In relazione a ciascuna delle Parti Speciali del presente Modello, si procederà alla descrizione dei principi specifici di comportamento che, laddove ineriscano ad attività sensibili rilevate in relazione a più reati, debbono essere di volta in volta intesi come integralmente richiamati ai principi specifici di comportamento già descritti in altra Parte Speciale.
a) Gestione dei rapporti infragruppo
Al fine di attuare i principi generali di comportamento sopra descritti, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:
• esegue, con il dipartimento Finance and Accounting, e monitora ciclicamente, con il supporto della società di revisione contabile, le riconciliazioni intercompany;
• verifica periodicamente l’utilizzo del conto di Cash Pooling;
• ha cura che nei contratti di service infragruppo siano applicati prezzi congrui;
• inserisce nei contratti di service clausole che richiedono il riconoscimento e l’accettazione da parte della controparte del Modello di DACI, incluso il suo Codice Etico;
• dispone di specifiche procedure contabili di dettaglio per la gestione e la registrazione delle movimentazioni intercompany;
• archivia tutta la documentazione contabile inerente la prestazione di servizi
intercompany presso il dipartimento Finance and Accounting.
b) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito, gestione di pagamenti e incassi e gestione dei conti correnti bancari; gestione della piccola cassa
Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n.
5, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:
• è dotata di un sistema organizzativo e autorizzativo che definisce i ruoli e le responsabilità delle persone coinvolte nei rapporti con gli istituti di credito o assicurativi;
• attraverso il dipartimento Finance and Accounting predispone la documentazione necessaria all’apertura di nuovi rapporti presso gli istituti di credito e assicurativi e la verifica ciclicamente, in condivisione con il CFO;
• verifica mensilmente le riconciliazioni bancarie;
• procede ai pagamenti solo dopo la verifica in SAP che ordine, entrata merci e fattura corrispondano;
• individua all’esito di attenta selezione i fornitori di servizi bancari e assicurativi, verificandone i requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità, utilizzando a questo scopo, tra l’altro, gli indicatori della normativa antiriciclaggio di cui al d. lgs. 231/2007, ed escludendo ogni rapporto con i soggetti presenti nelle blacklist redatte su impulso della normativa antiterrorismo;
• assicura la tracciabilità dei contatti con gli istituti di credito e assicurativi;
• non accetta pagamenti in contanti;
• appone la dicitura non trasferibile sugli assegni;
• dispone i pagamenti solo ai conti correnti concordati con la controparte in sede contrattuale o comunicati da essa successivamente per iscritto;
• attraverso sindaci e revisori verifica periodicamente i flussi finanziari;
• ricorre all’uso della piccola cassa solamente per specifiche tipologie di spesa previamente identificate e nel rispetto dei limiti di cui all’apposita procedura aziendale dedicata alle “Spese correnti”, verifica i giustificativi ed effettua infine mensilmente le riconciliazioni in SAP;
• archivia la documentazione presso il dipartimento Finance and Accounting.
c) Gestione dei rimborsi spese
Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n.
5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:
• ha adottato un’apposita e dettagliata regola denominata “Spese Correnti”;
• dispone che le note spese vengono predisposte dai Dipendenti utilizzando appositi moduli dettagliatamente preimpostati e corredate dei relativi giustificativi;
• incarica il responsabile gerarchico di verificare il merito e la congruità dei rimborsi spese presentati dai lavoratori allo stesso sottoposti;
• individua delle linee indicative di spesa e/o dei tetti massimi di spesa consentita;
• incarica altresì il dipartimento Finance and Accounting di eseguire controlli formali e di merito sulle note spese;
• prevede un flusso comunicativo sugli importi concretamente accreditabili tra la funzione Finance and Accounting, quella Risorse Umane e gli Affari Generali;
• demanda alle figure impegnate in attività di controllo interno un controllo a campione di periodicità semestrale sui contenuti delle note spese, oltre che sulla loro esistenza formale;
• archivia tutta la documentazione presso il dipartimento Finance and Accounting.
d) Xxxxxxxx di visite ispettive; ottenimento di autorizzazioni o licenze da parte della P.A.; adempimenti nei confronti di enti della P.A.
Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n.
5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:
• conferisce apposite deleghe formali ai rapporti con la P.A. ad almeno due rappresentanti aziendali;
• dispone di apposita procedura finalizzata a gestire correttamente e in maniera tracciata le eventuali visite ispettive, in base alla quale la persona alla reception prende nota dei nominativi e dei badge o documenti identificativi dei funzionari intervenuti e informa prontamente l’ufficio competente al fine di garantire a tali funzionari l’assistenza e collaborazione necessaria, è comunque assicurata la presenza di dirigenti aziendali e se del caso sono prontamente contattati i consulenti legali esterni;
• dispone che in caso di visite ispettive siano comunque presenti almeno due rappresentanti aziendali formalmente delegati, istruiti a osservare la massima correttezza nei rapporti con i soggetti pubblici intervenuti ed a esaminare attentamente per poi sottoscrivere i verbali da questi redatti, chiedendo le integrazioni, precisazioni o rettifiche eventualmente necessarie, confrontandosi altresì con la funzione Legal e se del caso con consulenti legali
esterni ai fini di identificare la documentazione eventualmente richiesta; dispone inoltre che i rappresentanti aziendali partecipanti all’ispezione informino prontamente, oltre all’ufficio competente, la funzione Legal, e all’amministratore delegato, l’Organismo di Xxxxxxxxx, cui trasmettono altresì i verbali sottoscritti alla fine dell’ispezione; prevede in ogni caso che tutti gli esponenti coinvolti rispettino rigorosamente la policy anti-bribery;
• dispone che nel caso in cui la Società si rivolga alla P.A. per l’ottenimento di erogazioni, rimborsi o contributi, oppure per la richiesta di licenze o autorizzazioni, il flusso di comunicazioni sia completamente tracciato; le istanze e richieste seguano l’iter individuato dalle leggi di riferimento; la documentazione necessaria sia raccolta ed elaborata, in maniera corretta e mediante una rappresentazione fedele dei dati societari di volta in volta pertinenti, ad opera del personale della funzione Risorse Umane – Affari Generali, sia verificata dal responsabile di tale funzione, sottoscritta dall’amministratore delegato e indi trasmessa all’Amministrazione competente per mezzo dei rappresentanti aziendali formalmente delegati ai rapporti con la P.A.;
• dispone che in ogni caso, nel curare gli adempimenti nei confronti delle diverse Pubbliche Amministrazioni di volta in volta interessate, la documentazione raccolta ed elaborata sia verificata dal personale del dipartimento Finance and Accounting, e che il responsabile di tale dipartimento, o in alternativa l’amministratore delegato, la sottoscrivano prima dell’invio;
• dispone che analoghi criteri di correttezza, trasparenza e tracciabilità siano seguiti nel caso di eventuali negoziazioni dirette o indirette con la P.A. per l’assegnazione di commesse, criteri particolarmente rigorosi nel caso di partecipazione a gare pubbliche, nel qual caso sarà individuato un responsabile interno deputato a monitorare tutte le fasi di gara dandone formale evidenza;
• monitora, nel caso di ricezione di erogazioni pubbliche o di altri contributi, l’effettiva corrispondenza tra l’uso effettuato delle risorse ottenute e quello alla base della pubblica attribuzione;
• archivia la documentazione presso ciascun dipartimento per competenza.
e) Gestione dei rapporti con la dogana per importazione, esportazione di impianti e ricambi
Le pratiche di importazione sono gestite dalla Casa Madre, perché tutte le macchine e i pezzi di ricambio importati entrano in Italia nel magazzino di Daikin Europe. Le rare importazioni di proprietà di Daikin Air Conditioning Italy S.p.a. vengono gestite con il supporto di un fornitore incaricato da Daikin Europe.
f) Gestione di contenziosi xxxxxx e passivi e conclusione di accordi transattivi
Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n.
5, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:
• attribuisce all’area Legale il compito di sovrintendere alla gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
• vieta espressamente a ogni Destinatario del Modello qualunque comportamento, diretto o indiretto, volto a ottenere un indebito comportamento professionale dalle controparti coinvolte, dai loro legali o consulenti, così come ogni indebita influenza sulle persone chiamate a rendere dichiarazioni, e vieta inoltre agli stessi Destinatari qualunque comportamento menzognero nel corso del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
• consente il ricorso a legali esterni e consulenti tecnici previa verifica della effettiva necessità in capo alla Società;
• assegna, nella persona dell’amministratore delegato, mandati difensivi e di consulenza all’esterno previa verifica della professionalità ed onorabilità dei soggetti interessati, nonché, al superamento di determinate fasce pre- individuate nelle apposite procedure di dettaglio, previa comparazione di più offerte tecnico-economiche da parte di studi o professionisti adeguatamente qualificati (cfr. i principi di comportamento nell’attività di acquisti indiretti cui alla lett. i e la procedura “Acquisto prodotti e servizi”);
• attribuisce alle funzione Finance and Accounting ed a quella Legale il compito di identificare e verificare la documentazione necessaria, nonché di proporre all’amministratore delegato il ricorso a consulenti legali o tecnici esterni;
• affida alla funzione Legale, con il supporto del CFO, l’individuazione delle linee strategiche da seguire e ne demanda l’approvazione, inclusa l’eventuale stipulazione di accordi transattivi, all’amministratore delegato;
• con specifico riferimento alla stipulazione di accordi transattivi, attribuisce alla Funzione Finance and Accounting ed a quella Legale la gestione delle trattative, di concerto con le funzioni specificamente interessate e con l’amministratore delegato;
• inserisce nei contratti con consulenti legali e tecnici apposite clausole mediante le quali questi (i) dichiarano la propria familiarità con il corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti giudiziari o di pendenze per reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello della Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale;
• archivia la documentazione presso la funzione Finance and Accounting ed a quella Legale.
g) Gestione dei contratti
Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n.
5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:
• dispone che l’unità che abbia richiesto la fornitura di beni o servizi verifichi la conformità di quanto ricevuto a quanto ordinato e in caso contrario azioni l’apposita segnalazione di non conformità con l’attivazione, secondo quanto dettagliato nelle apposite procedure di controllo, delle funzioni Risorse Umane
– General Xxxxxxxxxx & Affairs Section, Legale, Finance and Accounting;
• garantisce tracciabilità nell’assunzione di responsabilità circa la convalida dell’entrata dei beni o servizi richiesti;
• attribuisce alla funzione Risorse Umane – General Purchasing & Affairs Section la registrazione in SAP delle forniture ricevute, e alla funzione Finance and Accounting la ricezione e la registrazione delle fatture ed il pagamento mediante home banking, salva la riattivazione delle procedure di controllo in caso di anomalie, con l’attivazione, ciascuna per quanto di competenza, delle funzioni menzionate al punto inziale;
• garantisce il principio di segregazione delle funzioni assegnando alla funzione interessata la selezione del fornitore e alle funzioni Risorse Umane – General Xxxxxxxxxx & Affairs Section e Legale la gestione contrattuale del rapporto con lo stesso;
• la redazione dei contratti deve utilizzare standard contrattuali validati dalla funzione legale, dettagliati, specialmente quanto a condizioni economiche, e
inclusivi di una clausola dedicata all’impegno al rispetto del Modello, che consenta di risolvere il rapporto in caso di sua violazione;
• archivia la documentazione presso i dipartimenti Finance and Accounting, Risorse Umane – General Affairs.
h) Gestione amministrativa del personale; Selezione, assunzione e valutazione del personale
Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n.
5, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:
• ai sensi dell’apposita procedura “Assunzione”, dispone che la richiesta di una risorsa lavorativa sia effettuata da parte del Dipartimento che la necessita alla funzione Risorse Umane, la quale, a seguito di verifica, la sottopone - in caso di approvazione - alla firma dell’amministratore delegato;
• dispone inoltre che all’assunzione si faccia luogo solo dopo apposito processo di selezione e dopo colloqui con i candidati, con la partecipazione del responsabile del Dipartimento interessato e della funzione Risorse Umane;
• nel corso del processo di selezione garantisce la tracciabilità delle valutazioni effettuate attraverso la compilazione di appositi moduli;
• prevede in ogni caso che la selezione discenda necessariamente dal riscontro dell’effettivo bisogno della Società, dalla definizione del profilo cercato e dalla coerente selezione del candidato, nella quale sono verificati requisiti di professionalità ed onorabilità (a mezzo anche di certificati quali ad esempio quello del casellario giudiziale o autodichiarazioni), volti tra l’altro ad accertare e valutare preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la P.A. o altri soggetti o enti, anche privati, tali da poter comportare conflitti di interesse o comunque esporre a rischi corruttivi;
• nell’ambito del rapporto con il personale assunto, la Società ne valuta annualmente la performance lavorativa secondo criteri prestabiliti oggettivi e trasparenti, a fronte di apposite riunioni tra i manager del Dipartimento e della funzione Risorse Umane e quindi con l’interessato; il Management valuta di conseguenza l’eventuale erogazione di bonus o promozioni;
• archivia la documentazione presso il dipartimento Risorse Umane – General Affairs.
j) Acquisti indiretti; attività di locazione passiva
Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n.
5, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:
• prevede apposite procedure per la gestione in SAP delle richieste di acquisto di prodotti o servizi da parte delle singole unità di DACI, che vedono la necessaria autorizzazione dei responsabili delle unità richiedenti e l’intervento per la gestione della richiesta della funzione Risorse Umane – General Affairs;
• individua il fornitore più confacente agli interessi della Società attraverso valutazioni tecniche ed economiche, oltre che di onorabilità, affidate quando possibile a funzioni diverse (cfr. la procedura “Acquisto prodotti e servizi”);
• predispone un Albo di fornitori qualificati, a seguito di verifica della loro idoneità tecnica, commerciale e della loro onorabilità (cfr. le apposite procedure “Qualifica fornitori” e “Valutazione fornitori”);
• a seconda della tipologia e dell’entità di acquisto necessaria, la funzione Risorse Umane – General Affairs attinge all’apposito Albo dei fornitori qualificati oppure ricorre ad una procedura di comparazione di più offerte monitora l’effettiva esecuzione della fornitura concordata;
• prevede apposite clausole contrattuali nei rapporti con i fornitori attraverso le quali questi (i) dichiarano la propria familiarità con il corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti giudiziari o di pendenze per reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello della Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale;
• affida la sottoscrizione di ogni contratto all’amministratore delegato;
• qualora necessiti della locazione di un nuovo immobile, incarica la funzione Risorse Umane – General Affairs delle attività propedeutiche e negoziali, con il coinvolgimento della funzione legale per la valutazione delle condizioni contrattuali; attribuisce la firma del contratto di locazione all’amministratore delegato o al soggetto autorizzato secondo le procure in vigore;
• archivia la documentazione presso il dipartimento Risorse Umane – General Affairs.
k) Ottenimento di visti
Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n.
5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:
• incarica della corretta elaborazione e raccolta della documentazione necessaria all’ottenimento dei visti il personale della funzione Risorse Umane
– Affari Generali, con il supporto di un consulente legale esterno;
• assegna al responsabile della funzione Risorse Umane – Affari Generali la verifica della documentazione elaborata e raccolta, e ne attribuisce la firma agli esponenti autorizzati in base al sistema di deleghe e procure formalizzato in essere, prima dell’invio agli uffici competenti;
• archivia la documentazione presso il dipartimento Risorse Umane – General Affairs.
l) Acquisti no core business (dalla fase di selezione e qualifica del fornitore, alla negoziazione, all’apertura dell’anagrafica del fornitore e alla gestione del contratto di acquisto)
• contatta fornitori presenti nell’Albo fornitori della Società
• effettua gare di appalto coinvolgendo sia i fornitori presenti nell’Albo suddetto sia altri eventuali nuovi fornitori per procedere ad acquisti di valore superiore o uguale a euro 50.000 seleziona l’offerta conveniente e accettabile da parte del fornitore prescelto di concerto fra l’ufficio richiedente e l’Ufficio del General Affair
• presenta l’eventuale fornitore scelto all’Amministratore Delegato legittimato a fornire l’approvazione finale
• redige il contenuto del contratto con la supervisione del Legal e della Compliance
m) Acquisti core business, quali ad esempio prodotti destinati alla vendita e accessori, logistica, assistenza tecnica e formazione (dalla fase di selezione e qualifica del fornitore, alla negoziazione, all’apertura dell’anagrafica del fornitore e alla gestione del contratto di acquisto)
• seleziona il fornitore in base alle specifiche tecniche, alla capacità di supporto pre-vendita e post vendita, al prezzo, alle sue certificazioni disponibili, alla sua solidità finanziaria, alla capacità produttiva, alla ubicazione e ai costi di analisi logica
• l’ufficio marketing raccoglie le esigenze di business dal mercato ed effettua una valutazione che, in caso di interesse, viene discussa in termini di costi e benefici (business plan) con il GM di competenza.
• Se il General Manager di competenza e il Managing Director approvano, l’ufficio Marketing (Product & System Development Section) presenta il progetto al SBU di competenza della nostra Casa Madre.
• Ricevuta l’approvazione da parte dei colleghi della casa Madre, l’ufficio Marketing coinvolge la Supply Section e procede con l’attività di scouting
• ufficio marketing e ufficio logistica valutano le caratteristiche del fornitore risultato più adeguato per sottoporlo poi all’approvazione finale dell’Amministratore Delegato
• redige il contenuto del contratto con la supervisione del Legal e della
Compliance
n) Gestione delle consulenze ad esempio legali o fiscali;
Per offerte di valore pari o superiore a euro 15.000 seleziona, nelle persone del Responsabile del Dipartimento richiedente il consulente e del FAD Department Manager, il consulente più adeguato nell’ambito di una cerchia di almeno tre candidati valutando se si tratti di consulente già noto alla Società, che gode di buona reputazione nella comunità scientifica e professionale di riferimento e la convenienza economica del preventivo offerto
• sottopone all’Amministratore Delegato il consulente ritenuto più adeguato, in base ai criteri suddetti, per l’approvazione finale
• redige il contenuto del contratto con la supervisione del Legal e della
Compliance
o) Gestione delle cessioni gratuite
Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n.
5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:
• dispone di un’apposita procedura per la cessione di “Unità – ricambi a titolo gratuito”;
• nell’ambito di tale procedura pre-individua un budget per ogni dipartimento finalizzato alla distribuzione annuale di materiale promozionale o di unità o ricambi a titolo gratuito; prevede la compilazione di appositi moduli per tale distribuzione, da indirizzare alla sezione Sales Administration, e sottoposti all’autorizzazione di manager individuati dettagliatamente nella procedura; affida alla funzione Finance and Accounting la verifica circa l’opportunità dell’assegnazione ai singoli destinatari;
• effettua periodicamente un controllo di merito sulle gratuità concesse a terze parti e sull’effettivo rispetto del budget assegnato, affidandolo alla funzione Sales Administration; definisce una soglia massima di valore di beni concedibili gratuitamente per singolo dipartimento e prevede l’individuazione e la registrazione di ogni cessione gratuita per singolo progetto e cliente; richiede la necessaria autorizzazione dell’Amministratore Delegato in caso di superamento di tale soglia;
• dispone che le cessioni a titolo gratuito siano in ogni caso prestate in buona fede e comunque non interpretabili da un terzo imparziale come volte a conseguire un’indebita influenza sul destinatario;
• archivia la documentazione presso il dipartimento Planning.
p) Gestione delle sponsorizzazioni
Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:
• dispone che le sponsorizzazioni siano effettuate esclusivamente a scopi promozionali, culturali, filantropici e sportivi in linea con i principi del Gruppo Daikin, il Codice Etico e le Procedure Aziendali;
• convinta dell’importanza, per ogni cittadino così come per ogni ente privato, della partecipazione attiva alla vita sociale, prevede che in speciali occasioni, di fronte a eventi di particolari proporzioni storico-sociali, siano possibili anche dazioni in denaro, in termini trasparenti e tracciabili e al di fuori di ogni possibile conflitto di interessi, al fine di contribuire attivamente alla gestione delle eventuali emergenze della collettività;
• assoggetta in ogni caso sponsorizzazioni e donazioni ai propri principi etici e di comportamento, tra cui in particolare la policy anti-bribery;
• preliminarmente alla concessione di sponsorizzazioni e/o donazioni effettua opportune verifiche sulla sussistenza dei requisiti formali delle singole operazioni, nonché sulle caratteristiche degli enti beneficiari;
• dispone inoltre che le sponsorizzazioni e donazioni siano effettuate attraverso processi decisionali e meccanismi formali completamente tracciabili, che registrano tra l’altro la descrizione del prodotto assegnato e del suo valore, e prevedono l’emissione di fatture o ricevute da parte dei beneficiari nonché la tracciabilità dell’attività sostenuta dal beneficiario della sponsorizzazione;
• attribuisce la gestione e il controllo delle sponsorizzazioni e donazioni al dipartimento Marketing e ne subordina comunque l’approvazione e l’effettiva corresponsione alle autorizzazioni del responsabile del dipartimento Planning e dell’amministratore delegato, il quale sottoscrive altresì i contratti o atti necessari;
• archivia la documentazione presso il dipartimento Marketing e i contratti presso la funzione Risorse Umane – General Purchasing & Affairs Section.
q) Selezione e gestione dei franchisee
Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n.
5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:
• seleziona i franchisee che operano con insegna Daikin Aerotech verificandone – con l’ausilio dei responsabili AirCo Route Sales Division, Professional Sales Route Department, Heating Division e Marketing Department – la professionalità e l’onorabilità, con particolare riguardo per sentenze di condanna in sede penale che possano compromettere la reputazione di DACI, nonché accertando e valutando preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il potenziale franchisee e la
P.A. o altri soggetti o enti, anche privati, tali da poter comportare conflitti di interesse o comunque esporre a rischi corruttivi;
• prevede apposite clausole contrattuali nei rapporti con i franchisee attraverso le quali questi (i) dichiarano la propria familiarità con il corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti giudiziari o di pendenze per reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello della Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale;
• attribuisce un contributo in co-marketing ai franchisee in base a proporzioni e secondo modalità prestabilite e trasparenti, previa verifica dell’opportunità delle iniziative co-finanziate;
• prevede la redazione di un contratto standard sottoscritto dal legale rappresentante della società selezionata in qualità di Franchisee e dall’amministratore delegato di DACI;
• archivia la documentazione presso la funzione Legal.
r) Organizzazione di viaggi per soggetti terzi
Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n.
5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:
• prevede delle soglie di valore massimo per tipologia di viaggio;
autorizza la spesa solo qualora possa dirsi effettuata in buona fede, e questa appaia ad un osservatore terzo come legittima e tale da non condizionare alcuno;
• incarica la funzione Marketing che in accordo con la funzione Planning stabilisce un budget dettagliato per tipologie di attività;
• verifica periodicamente l’opportunità e la congruità della spesa per mezzo della funzione Marketing, sottopone la spesa all’Amministratore delegato, monitora la pratica con l’ausilio della funzione Planning;
• dispone che l’unità richiedente si rivolga al responsabile del dipartimento Marketing e che la prenotazione sia gestita con l’ausilio di un’agenzia esterna la quale trasmette mensilmente un report di quanto organizzato;
• archivia la documentazione presso il dipartimento Marketing.
• La società ha creato una procedura ad hoc per la gestione dei viaggi. Tale procedura rispetta tutte le regole anti bribery, privacy, GDPR e anticorruzione.
s) Selezione e gestione di partner commerciali
Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n.
5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:
• individua i propri diversi partner commerciali, attraverso un processo di selezione sviluppato per fasi progressive e in particolare avviato dall’agenzia competente per territorio, proseguito dai dipartimenti Sales e dai rispettivi manager e quindi concluso con accordo sottoscritto dal Sales Manager
competente e dall’amministratore delegato, con infine accordo sottoscritto con il partner dall’esponente DACI autorizzato secondo le procure in vigore;
• nella selezione valuta, secondo criteri obiettivi e trasparenti predefiniti nelle apposite procedure di dettaglio, la professionalità e l’onorabilità dei candidati;
• accerta anche e valuta preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il potenziale partner e la P.A. o altri soggetti o enti, anche privati, tali da poter comportare conflitti di interesse o comunque esporre a rischi corruttivi;
• prevede apposite clausole contrattuali nei rapporti con i partner attraverso le quali questi (i) dichiarano la propria conoscenza approfondita del corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti condanne o di pendenze di processi per reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello della Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale;
• imposta politiche commerciali dettagliate e concordate per iscritto in relazione agli sconti praticabili ai singoli partner;
• archivia la documentazione presso i dipartimenti Sales coinvolti.
t) Selezione e gestione degli agenti
Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:
• individua gli agenti attraverso un processo di selezione sviluppato per fasi progressive, che inizia con una prima analisi - secondo criteri obiettivi quali, in particolare, valutazione del territorio e del potenziale fatturato - da parte del personale Sales, prosegue con la valutazione dei candidati selezionati da parte dei responsabili Sales e con la loro proposta dei profili più confacenti all’amministratore delegato, termina infine con la verifica e l’eventuale approvazione da parte di quest’ultimo;
• include i requisiti di onorabilità tra quelli necessariamente verificati ai fini della selezione definitiva dei candidati, con particolare riguardo per sentenze di condanna in sede penale che possano compromettere la reputazione di DACI; a questo scopo la Società accerta tra l’altro e valuta preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il potenziale agente e la Pubblica Amministrazione o altri soggetti o enti, anche privati, tali da poter comportare conflitti di interesse o comunque esporre a rischi corruttivi;
• prevede inoltre apposite clausole contrattuali nei rapporti con gli agenti attraverso le quali questi (i) dichiarano la propria conoscenza approfondita del corpo
normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti condanne o di pendenze di processi per reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello della Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale;
• disciplina l’azione degli agenti norme contrattuali precise e dettagliate, e incarica i responsabili dei singoli canali di prodotto del monitoraggio del loro operato;
• prevede la redazione di un contratto standard sottoscritto dal legale rappresentante della società selezionata in qualità di agente e dall’amministratore delegato di DACI;
• prevede che le proposte d’ordine siano raccolte dall’agente su appositi moduli predefiniti in maniera dettagliata e siano registrate in SAP;
• effettua il pagamento all’agente in base a parametri fissi, legati a quanto effettivamente incassato dallo stesso e solo a fronte di una verifica di coerenza tra fatture registrate e dati contrattuali effettuata dal dipartimento Finance and Accounting; non prevede infine rimborsi spese agli agenti;
• archivia la documentazione presso la funzione Finance & Accounting.
u) Gestione delle trattative commerciali e delle attività di vendita
Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:
• definisce la propria politica commerciale ed il proprio listino prezzi in maniera chiara e trasparente, a questi si attengono le divisioni Sales, nonché le singole agenzie, nel negoziare accordi commerciali;
• registra la clientela in una apposita anagrafica;
• attribuisce ai responsabili delle divisioni Sales la verifica e l’approvazione delle condizioni contrattuali negoziate;
• assegna ai responsabili di canale e di prodotto la responsabilità della marginalità e incarica l’amministratore delegato dell’approvazione di condizioni contrattuali che superino specifiche soglie predeterminate nelle apposite procedure di dettaglio;
• garantisce la tracciabilità di ogni richiesta d’ordine e monitora a mezzo di controlli automatici in SAP ogni inserimento o ogni variazione effettuata, anche manualmente, nonché il rispetto delle condizioni concordate contrattualmente; in particolare, nel caso di modifiche manuali alle posizioni registrate, prevede un sistema di blocco automatico della fattura nell’ordine coinvolto, la contestuale notifica ai manager del dipartimento Planning, della sezione Sales Administration, e ai sistemi IT, e abilita questi solamente all’eventuale sblocco, dopo apposite verifiche;