DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 3 agosto 2020, n. 186
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 3 agosto 2020, n. 186
Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Approvazione procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” - Qualità garantita dalla Regione Puglia e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”.
Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile della Posizione Organizzativa “Qualificazioni delle produzioni agroalimentari”, riferisce quanto segue:
VISTI gli artt. 4, 5, e 6 della L.R. n.7 del 4 febbraio 1997 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28 luglio 1998 “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture amministrative regionali”;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.1518 del 31/07/2015 e il consequenziale D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015, “Adozione del modello organizzativo - MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.1176 del 29/07/2016 di conferimento degli incarichi di Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n.443/2015;
VISTO l’art.18 “principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici” del D.Lgs n.169/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)2016/679 (RGPD);
VISTO l’art. 32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
VISTA la Deliberazione di giunta regionale n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia;
VISTA la nota AOO_022-569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta regionale ha trasmessole le “Linee guida perla gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”;
VISTO il Regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1076 del 05/06/2012;
CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l’11/06/2012 all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) – Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi, la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti di Qualità”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1271 del 26/06/2012 che ha riconosciuto il Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” quale sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il certificato di registrazione Marchio “Prodotti di Qualità” n. 010953875 rilasciato il 15/11/2012 dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 “Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” con la quale è stato riconosciuto il Regime di Qualità Regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013”, pubblicata nel BURP n. 48 del 09/04/2014;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 con la quale la Regione Puglia ha approvato la Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, in seguito alla notifica
n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE” pubblicata nel BURP n. 22 del 04/03/2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente di Sezione n. 71 del 02/05/2016, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di Qualità”. Disciplinari di produzione. Approvazione”, pubblicato nel BURP n. 60 del 26/05/2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente di Sezione n. 73 del 03/05/2016, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di Qualità”. Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione”, pubblicato nel BURP n. 60 del 26/05/2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente di Sezione n. 74 del 03/05/2016, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di Qualità”. Procedura utilizzo del logo. Approvazione”, pubblicato nel BURP n. 60 del 26/05/2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente di Sezione n. 77 del 03/05/2016, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di Qualità”. Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione”, pubblicato nel BURP n. 60 del 26/05/ 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente di Sezione n. 187 del 07/12/2016, “Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”. Approvazione”, pubblicato nel BURP n. 144 del 15/12/2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente di Sezione n. 168 del 26/09/2017, “Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”. Modifiche”, pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017;
VISTA la Determinazione del Dirigente di Sezione n. 206 del 14/11/2017 “Istituzione dell’Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015” pubblicato nel BURP n. 133 del 23/11/2017 e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 16, par. 1, lettera b) del vigente Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul “sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio”, in forza del quale è stato istituito il Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”;
CONSIDERATO che il Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine animale, inclusi i prodotti ittici, quelli florovivaistici e le produzioni tradizionali regionali di qualità non riconosciute come DOP o IGP, ai sensi del l’art. 16, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, con specificità di processo e di prodotto e caratteristiche qualitativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
RAVVISATA la necessità di semplificare la procedura di adesione al RQR - Qualità garantita dalla Regione Puglia e di concessione d’uso del Marchio “PdQ”, allegato “A” al presente atto, in sostituzione di quelle approvate dalle sopracitate Determinazioni dirigenziali n.187 del 07/12/2016 e n. 168 del 26/09/2017, in un’ottica di miglioramento e armonizzazione della procedura alle disposizioni europee e nazionali e nel rispetto delle esigenze organizzative regionali;
CONSIDERATO che la suddetta procedura, disciplina modalità e tempistiche dell’adesione al RQR, dei controlli, della concessione d’uso del Marchio “PdQ”, anche attraverso il sistema informatizzato implementato a tal fine, nonché dell’attività di vigilanza;
PROPONE
- di approvare, per i motivi indicati in premessa la procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” - Qualità garantita dalla Regione Puglia e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”, Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce le precedenti procedure di adesione al RQR e di concessione d’uso del Marchio “PdQ” adottate con Determinazione dirigenziale n.187 del 07/12/2016 e con Determinazione dirigenziale n. 168 del 26/09/2017;
Verifica ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003 GARANZIE ALLA RISERVATEZZA
La pubblicazione dell’atto sul BURP o sul sito istituzionale o all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente ad interim del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. Qualificazioni delle produzioni agroalimentari (Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx)
Il Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e la relativa sottoscrizione;
VISTA la Legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
- di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla P.O. “Qualificazioni delle produzioni agroalimentari” della medesima Sezione, che qui di seguito si intende integralmente trascritta;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa la procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” - Qualità garantita dalla Regione Puglia e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”, Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce le precedenti procedure di adesione al RQR e di concessione d’uso del Marchio “PdQ” adottate con Determinazione dirigenziale n.187 del 07/12/2016 e con Determinazione dirigenziale n. 168 del 26/09/2017;
Il presente provvedimento firmato digitalmente:
a) è composto da n.5 (cinque) pagine e dall’ Allegato “A”, composto da n. 34 pagine;
b) sarà disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx, sezione “Trasparenza”;
c) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili;
e) è redatto in un unico originale, che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, copia conforme all’originale sarà inviata al Segretario della Giunta Regionale, copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Il presente allegato è composto da n. 34 pagine
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Firmato da:Xxxxx Xxxxxx
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
ALLEGATO “A”
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EE DDII CCOONNCCEESSSSIIOONNEE DD’’UUSSOO DDEELL MMAARRCCHHIIOO
Data: 03/08/2020 15:09:18
“PRODOTTI DI QUALITÀ”
Qualità garantita dalla Regione Puglia Riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
Sommario
PREMESSA 1
RIFERIMENTI NORMATIVI 1
IL LOGO 2
I SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE L’ADESIONE al RQR e CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO 2
L’ADESIONE AL REGIME 3
GLI OBBLIGHI CHE SCATURISCONO DALL’ADESIONE 3
LA PROCEDURA di ADESIONE al RQR - Qualità garantita dalla Regione Puglia - e di CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO “PQ” 5
Gli OBBLIGHI del CONCESSIONARIO 6
I CONTROLLI 6
LE NON CONFORMITÀ AL REGIME E SUE CLASSIFICAZIONI 7
GLI EFFETTI DELLA NON CONFORMITÀ 8
CONSEGUENZE DELLA NON CONFORMITÀ SULL’USO DEL MARCHIO 9
a) In caso di SOSPENSIONE 9
b) In caso di REVOCA 9
RECESSO 10
RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI 10
VIGILANZA 10
TUTELA, MONITORAGGIO, PROMOZIONE 11
RINVIO 11
DEFINIZIONI 11
MODULISTICA 14
ANAGRAFICA AZIENDA PER ADESIONE AL RQR 16
LETTERA DI IMPEGNI PER ADESIONE 18
FAC-SIMILE/SCHEMA di ACCORDO DI FILIERA 21
FAC-SIMILE/SCHEMA ACCORDO DI CONFERIMENTO 26
FAC-SIMILE/SCHEMA ACCORDO DI FORNITURA 30
PREMESSA
La Regione Puglia, con il fine di contribuire a qualificare le produzioni agricole e agroalimentari di qualità regionali, consentire un ampliamento degli sbocchi di mercato delle aziende agricole del proprio territorio e valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato, ha istituito il REGIME DI QUALITA’ REGIONALE “PRODOTTI DI QUALITA’” (in sigla RQR) in conformità dell’articolo 16 par. 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, notificato alla Comunità Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE (numero notifica 2015/0045) e avente per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine animale (inclusi i prodotti ittici), quelli florovivaistici e le produzioni tradizionali regionali di qualità non riconosciute come DOP o IGP, con specificità di processo e di prodotto e caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale o caratteristiche specifiche dei processi di produzione.
Il controllo per i prodotti che partecipano al RQR è eseguito da organismi di controllo indipendenti, abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti in un apposito Elenco regionale degli Organismi di Controllo. Il RQR assicura la tracciabilità completa dei prodotti, e consente altresì l’accesso agli aiuti comunitari della programmazione europea dello sviluppo rurale.
Il Regime di Qualità è identificato dal Marchio collettivo comunitario “Prodotti di Qualità” registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 con l’indicazione “Qualità garantita dalla Regione Puglia”. La concessione dell’utilizzo del Marchio è disciplinata dal regolamento d’uso del Marchio.
Seguono le modalità per l’adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e la concessione d’uso del Marchio.
La presente procedura include tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvato con DGR n.1076 del 05/06/2012.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Di seguito i riferimenti normativi che afferiscono alla materia:
✓ Regolamento (UE) n. 1305 adottato il 17 dicembre 2013 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’UE “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio”;
✓ Deliberazione di Giunta regionale n.1076 del 05/06/2012 di Approvazione del logo e del regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” - deposito e registrazione all’Ufficio europeo per l’armonizzazione del mercato interno(UAMI)”;
✓ Deliberazione di Giunta regionale n. 1271 del 26/06/2012 riconoscimento del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” quale sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
✓ Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 di “Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” con la quale è stato riconosciuto il regime di qualità regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013”;
✓ Deliberazione di Giunta regionale n. 2678 del 16/12/2014 di “Notifica ai sensi della Direttiva 98/34/CE della procedura tecnica del regime di qualità regionale Prodotti di Qualità approvata dalla Regione Puglia con DGR n. 534 del 24/03/2014, ai sensi dei Reg. (UE) n. 1305/2013 con la quale è stato incaricato il Servizio Alimentazione di provvedere alla trasmissione all’Unita
Centrale di notifica 98/34, il progetto di regole tecniche ai fini della sua comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 98/34/CE;
✓ Deliberazione di Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 di Approvazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” in seguito della procedura di notifica 2015/0045/I ai Servizi della Commissione europea direttiva 98/34/CE”;
✓ Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.206 del 14/11/2017 e ss.mm.ii., di “Istituzione dell’Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”.
IL LOGO
Il Regime di Qualità regionale è identificato dal Marchio “Prodotti di Qualità” registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875, ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009, seguito dall’indicazione “Qualità garantita dalla Regione Puglia”, che ne fa parte integrante. La concessione dell’utilizzo del Marchio è disciplinata dal regolamento d’uso del Marchio.
I SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE L’ADESIONE al RQR e CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO
Possono richiedere l’adesione al RQR e la concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”, per quei prodotti regolati da disciplinari di produzione approvati con provvedimento della Regione, diventando prima aderenti e poi concessionari del marchio i seguenti soggetti:
- le imprese agricole in forma singola e associata, che producono e/o trasformano e commercializzano prodotti iscritti nel registro del marchio di cui all’art.7 del regolamento d’uso del marchio;
- le imprese agroalimentari di trasformazione, che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese agricole di cui al precedente punto, per i prodotti iscritti nel registro del marchio (l’utilizzo del marchio è concesso esclusivamente per le produzioni provenienti dai produttori inclusi nell’accordo di filiera e assoggettati al sistema di controllo);
- le imprese del commercio, che sottoscrivono un accordo di filiera/fornitura con le imprese di cui ai precedenti punti, per i prodotti iscritti nel registro del marchio(l’utilizzo del marchio è concesso esclusivamente per le produzioni provenienti dai produttori inclusi nell’accordo di filiera e assoggettati al sistema di controllo).
I prodotti agricoli e agroalimentari per i quali viene richiesta l’adesione al RQR e la concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”, devono essere conformi ai disciplinari di produzione approvati dalla Regione Puglia.
L’ADESIONE AL REGIME
L’adesione può essere:
SINGOLA: quando una singola impresa agricola e/o agroalimentare che produce, trasforma e commercializza il prodotto, richiede l’adesione al RQR e la concessione d’uso del marchio;
COLLETTIVA: quando un’impresa agroalimentare di trasformazione e/o commercializzazione ha sottoscritto un accordo di filiera, di conferimento o di fornitura con altre imprese agricole produttrici di materia prima, decide di aderire al RQR e la concessione d’uso del marchio.
In particolare si precisa che:
l’Accordo di Filiera, è un accordo sottoscritto tra l’impresa agroalimentare di trasformazione/commercializzazione (cd. capofiliera) e le imprese agricole produttrici della materia prima, nel quale è formalizzato l’impegno fra le parti al rispetto dei disciplinari di produzione e della presente procedura, nonché ulteriori eventuali attività. Il capofiliera concessionario può utilizzare il Marchio esclusivamente per le produzioni che provengono dai produttori inclusi nell’accordo di filiera e quindi assoggettati al sistema di controllo;
l’Accordo di Conferimento, è un accordo sottoscritto da cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, organizzazioni di produttori e consorzi, al fine di aderire al Regime di qualità, che implica la realizzazione coordinata di attività, adempimenti e obblighi scaturenti dal RQR e uso del Marchio. Al RQR partecipano esclusivamente le produzioni conferite dai soci conferitori inclusi nell’accordo di conferimento e quindi assoggettati al sistema di controllo;
l’Accordo di Fornitura, è un accordo tra un’impresa agroalimentare di trasformazione e/o del commercio che utilizza la materia prima o il prodotto semilavorato già controllato e certificato nell’ambito del RQR, con imprese agricole/zootecniche/ittiche, fornitrici di materia prima già aderenti al RQR e concessionarie del Marchio.
Con Determinazione dirigenziale n. 71 del 02/05/2016 pubblicata sul BURP n. 60 del 26/05/2016, la Regione Puglia ha approvato per tipologia di prodotto, i disciplinari di produzione che prevedono criteri e specifiche tecniche tali da garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle generali istituite dalla legislazione europea o nazionale. Ciascun disciplinare di produzione, approvato per macrocategoria di prodotto, riporta l’elenco dei prodotti a cui si applica.
GLI OBBLIGHI CHE SCATURISCONO DALL’ADESIONE
L'ADERENTE ha l'obbligo di:
1. rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene, di sanità, di benessere degli animali e di salute delle piante conformemente alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;
2. applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione a tempo determinato e indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda;
3. rispettare quanto previsto dalla procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla procedura di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
4. assoggettarsi al piano di controlli adottato da un OdC regolarmente iscritto nell'elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei
disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (RQR);
5. rispettare i requisiti previsti dal disciplinare di produzione approvato per il prodotto per cui si chiede l'adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità" e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
6. definire un piano di autocontrollo per la gestione del prodotto “PQ”, applicarlo e tenere le registrazioni per almeno 3 anni. Il piano di autocontrollo deve comprendere almeno:
- modalità di gestione;
- frequenza delle verifiche interne;
- frequenza dei controlli analitici;
- metodi di analisi;
- gestione delle non conformità;
- utilizzo del logo;
- gestione della rintracciabilità;
- bilanci di massa.
7. conservare tutta la documentazione e le relative registrazioni necessarie a fornire adeguata evidenza della conformità del prodotto ai documenti di riferimento;
8. assicurare che la documentazione e le registrazioni siano tali da dare evidenza di conformità dell'intero ciclo produttivo della filiera ai disciplinari di produzione, e delle eventuali trasformazioni/commercializzazioni dei prodotti identificati dal Marchio “PQ”;
9. adottare e implementare un sistema di rintracciabilità in grado di dimostrare che la materia prima provenga da operatori aderenti al Regime di Qualità Regionale e sia conforme ai disciplinari di produzione di riferimento e alle schede tecniche approvate dalle Regione Puglia;
10.comunicare alla Regione Puglia e all'OdC eventuali non conformità essenziali rilevate in fase di autocontrollo;
11.entro il 28 febbraio di ogni anno inviare:
- all'OdC e alla Regione, il programma annuale di produzione (che deve contenere l'elenco degli operatori di filiera). Eventuali variazioni del programma annuale di produzione comunicati entro 15gg;
- all'OdC, informazioni relative alla quantità di prodotto conforme ai disciplinari di riferimento ottenuto nell'anno precedente (1 gennaio-31 dicembre) e la quantità di prodotto venduto;
12.aggiornare gli accordi di filiera, di conferimento e di fornitura (in tutti i casi in cui si renda necessario: nuovi aderenti, espulsione di operatori, variazione di superfici, di prodotti etc.) e darne immediata comunicazione all'OdC e alla Regione Puglia;
13.pagare la quota di concessione al Regime di Qualità Regionale stabilita, nella misura che la Regione riterrà di applicare.
LA PROCEDURA di ADESIONE al RQR - Qualità garantita dalla Regione Puglia - e di CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO “PQ”
Il richiedente provvede a compilare online la domanda di adesione al RQR e di concessione d’uso del Marchio tramite sistema informatizzato.
La domanda, dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti inseriti nel portale:
1. anagrafica azienda per adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) “Prodotti di Qualità” e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” (allegato 1);
2. lettera di impegni sottoscritta dal legale rappresentante (allegato 2);
3. comunicazione di assoggettamento al controllo dell’OdC (allegato 3);
4. (Eventuale) Accordo di filiera/conferimento/fornitura per la concessione d'uso del marchio (allegato 4);
5. documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
6. copia del pagamento della quota di concessione d’uso del Marchio, da effettuare su x/x xxxxxxx x. 00000000, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale e Ambientale, causale: Quota di concessione uso del Marchio “PQ”, (da allegare a seguito del rilascio del certificato di conformità da parte dell’OdC).
Copia cartacea della domanda, rilasciata dal portale, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, provvista di documento di riconoscimento e di marca da bollo, dovrà altresì essere inviata tramite posta elettronica certificata alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Servizio Associazionismo Qualità e Mercati-Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia - Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx x.00/00 - 00000 Xxxx.
A seguito di ricezione di detta documentazione per il tramite del portale, l’OdC prescelto procede con la verifica della idoneità della documentazione presentata comunicando al richiedente e all’ufficio regionale competente gli esiti, della presa in carico o del rigetto della domanda (allegato 5).
Con la presa in carico da parte dell’OdC, la Regione provvede ad inserire il richiedente in un elenco temporaneo di aderenti al RQR.
L’iscrizione temporanea nell’elenco degli aderenti, non consente l'utilizzo del Marchio, il cui utilizzo è possibile esclusivamente a seguito del rilascio del certificato di conformità dei prodotti al disciplinare di produzione da parte dell'Organismo di Controllo e della concessione d'uso del Marchio da parte della Regione.
L’ADESIONE al Regime di Qualità ha validità di due anni, decorsi i quali, se non si è ottenuto il certificato di conformità, decade.
Resta ferma, sempre, la possibilità per il richiedente di ripresentare una nuova domanda di adesione.
Solo a seguito del rilascio del certificato di conformità da parte dell’OdC, la Regione invita il rappresentante legale dell’azienda al pagamento della quota di concessione d’uso del Marchio e alla sottoscrizione della convenzione e provvede al rilascio della concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” accompagnato dall’indicazione “Qualità garantita dalla Regione Puglia” che deve, inoltre, essere utilizzato nelle forme e nei modi previsti dalle procedure di utilizzo del logo.
Chi ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio, viene iscritto nel registro delle aziende concessionarie del Marchio.
Il registro del Marchio è articolato in due sezioni:
- la prima contiene l’elenco dei prodotti validati per la concessione del Marchio, con i relativi disciplinari e l’elenco degli organismi di controllo designati;
- la seconda comprende i nominativi delle imprese concessionarie con indicazione della specifica classe di prodotto e gli estremi del provvedimento di concessione d’uso del Marchio.
Le informazioni contenute nel Registro del Marchio sono pubbliche e ad esse è consentito libero accesso anche per via telematica. L’aggiornamento del Registro del Marchio è curato dal Servizio preposto della Regione Puglia.
Gli OBBLIGHI del CONCESSIONARIO
Il CONCESSIONARIO durante il periodo di validità della concessione:
1. deve mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione;
2. è responsabile della conformità della produzione e/o trasformazione secondo il disciplinare di produzione;
3. rispettare quanto previsto dal regolamento d’uso del Marchio e dalla relativa procedura di utilizzo del Marchio;
4. indicare nelle fatture di vendita, il prodotto venduto a Marchio “Prodotti di Qualità”;
5. comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica che intende apportare alle condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione;
6. pagare entro il 31 gennaio di ciascun anno, la quota annuale d’uso del marchio stabilita dalla Regione Puglia;
7. partecipare a programmi di promozione concordati con la Regione Puglia
Il mancato rispetto degli impegni comporta la sospensione o la revoca della concessione ai sensi dell’art.14 del regolamento d’uso del marchio “Prodotti di Qualità”.
Tutte le spese relative alle attività da porre in essere sono a carico del concessionario; ad esso non spetta alcuna indennità, risarcimento o compenso anche in caso di risoluzione, cessazione per qualsiasi motivo della licenza d’uso, e/o in conseguenza dell’uso del marchio concesso in licenza.
I CONTROLLI
I prodotti a Marchio “Prodotti di Qualità” - Qualità garantita dalla Regione Puglia” e quindi in Regime di Qualità Regionale, sono sottoposti a controlli periodici e continui. I controlli, sono eseguiti da Organismi di Controllo esterni ed indipendenti, abilitati secondo le vigenti norme europee e nazionali, ed iscritti nell’Elenco Regionale degli Organismi di Controllo, nel rispetto dei piani di controllo predisposti dagli stessi OdC sulla base dei Disciplinari di Produzione della filiera di riferimento e delle Linee Guida per la predisposizione dei piani di controllo approvati dalla Regione Puglia.
Ogni OdC iscritto nell’elenco regionale, invia alla Regione Puglia il piano dei controlli. A seguito e solo dopo formale approvazione del piano dei controlli da parte della regione, gli OdC possono espletare le relative attività di verifiche ispettive. Se la Regione ha già approvato piani di controllo per una filiera di interesse, l’OdC può adottarlo come proprio piano dei controlli. In quest’ultimo caso, l’OdC comunica alla Regione di essersi avvalso di tale opzione.
Consequenzialmente alla richiesta di assoggettamento ai controlli dell’aderente questo dovrà rilasciare formale dichiarazione di presa visione e accettazione del piano dei controlli.
Le attività di controllo consistono in verifiche ispettive di certificazione (adesione e sorveglianza), con una frequenza almeno annuale, salvo esigenze di controlli supplementari. In particolare tali attività consistono nella verifica della:
- conformità al disciplinare di produzione per i prodotti per i quali è stata richiesta l’adesione al RQR e concessione d’uso del Marchio;
- conformità dei quantitativi di prodotto identificati dal Marchio rispetto alla capacità produttiva;
- provenienza delle materie prime dalle imprese nell’ambito di un accordo di filiera;
- provenienza delle produzioninel caso di cooperative e OP, dai soci conferitori, indicate nell’accordo di filiera/fornitura o conferimento allegati alla domanda di adesione;
- procedura di rintracciabilità utilizzata dall’impresa;
- rispetto delle norme di difesa integrata regionali, ove previste;
- modalità di utilizzo del logo, che dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nella procedura di utilizzo del logo.
L'OdC, a seguito dell’assoggettamento dell’azienda, provvede ad effettuare le opportune verifiche ispettive, propedeutiche al rilascio del certificato di conformità e del provvedimento di concessione da parte della Regione. Le verifiche ispettive da parte dell’OdC, sono altresì previste, con cadenza annuale, presso i concessionari del Marchio del Regime di Qualità Regionale e presso i soggetti aderenti nel caso di adesione collettiva, secondo i criteri definiti nei piani di controllo adottati.
Alle non conformità (NC)rilevate, notificate sia all’Ufficio regionale competente che all’aderente o al concessionario, si applicano le disposizioni contenute nei piani di controllo.
È fatta salva sempre la possibilità per il concessionario di presentare, controdeduzioni alle NC rilevate, reclami e/o ricorsi secondo le procedure previste dal regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”.
LE NON CONFORMITÀ AL REGIME E SUE CLASSIFICAZIONI
L’inadempienza ai requisiti valorizzanti previsti dai documenti di riferimento, è classificata come Non Conformità, ovvero come mancato soddisfacimento di uno o più requisiti.
Essa si classifica in:
1) NON CONFORMITÀ ESSENZIALE (E) che a sua volta si declina in 2 tipologie:
a) violazione dei regolamenti, delle procedure attuative o della normativa vigente che concernono il sistema di rintracciabilità del prodotto ovvero la stessa non è individuabile, non è indicata o è erronea in etichetta;
b) violazione, inosservanza, irregolarità, dei parametri merceologici e chimico fisici previsti dai disciplinari di riferimento o non conformità che influisce sul prodotto finale da renderlo non conforme ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione e/o dalla documentazione di riferimento del RQR e del Marchio "PQ".
Tale inosservanza comporta il declassamento del prodotto e la sospensione dell'uso del Marchio.
Entro 15 giorni, l’aderente ha la possibilità di avanzare una proposta di azione correttiva per la risoluzione della non conformità; se l’Odc la ritiene efficace darà seguito ad una successiva verifica ispettiva supplementare per accertarne l’idoneità.
Entro 90 giorni, in assenza di una risoluzione della non conformità, l'OdC revoca il certificato di conformità, comunicandolo sia al concessionario che alla Regione, la quale provvede alla REVOCA DELLA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO.
2) NON CONFORMITÀ IMPORTANTE (I) che a sua volta può essere di3 tipi:
a) irregolarità che riguardano il sistema di rintracciabilità e/o i requisiti stabiliti dai disciplinari e documentazione di riferimento; anche se la non rispondenza è parziale;
b) irregolarità dovuta ad una non corrispondenza del disciplinare del prodotto, ne non pregiudica immediatamente la conformità ma potrebbe comprometterla nel tempo determinandone una non conformità essenziale;
c) errori formali che non riguardano informazioni errate in etichetta.
Entro 15 giorni, l’aderente ha la possibilità di avanzare una proposta di azione correttiva per la risoluzione della non conformità; se l’Odc la ritiene efficace, ne rilascia l’idoneità e detta risoluzione verrà accertata in occasione della verifica di sorveglianza successiva.
3) NON CONFORMITÀ MARGINALE (M) riguardano carenze di requisiti, che:
a) non causano effetti negativi sul prodotto, pur se nell'area del processo produttivo;
b) non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato alla concessione;
c) non hanno effetti sulla identificazione del prodotto interessato dal Marchio e sul Regime di Qualità Regionale in etichetta.
La risoluzione delle NC viene accertata dall'OdC in occasione della verifica di sorveglianza successiva.
Entro 15 giorni, l’aderente ha la possibilità di avanzare una proposta di azione correttiva per la risoluzione della non conformità; se l’Odc la ritiene efficace, ne rilascia l’idoneità e detta risoluzione verrà accertata in occasione della verifica di sorveglianza successiva.
GLI EFFETTI DELLA NON CONFORMITÀ
La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia, in caso di violazioni delle disposizioni del regolamento d’uso del marchio di qualità, procederà a seconda della fattispecie verificata a sospendere e/o revocare la concessione d'uso, in ragione della gravità delle infrazioni constatate e irrogare una sanzione pecuniaria.
In particolare la violazione può essere di due tipologie:
a) GRAVE: quando la non conformità non può essere sanata. Rientrano in questa categoria le NON CONFORMITÀ ESSENZIALI.
b) LIEVE: quando la non conformità può essere recuperata e/o corretta. Rientrano in questa categoria le NON CONFORMITÀ IMPORTANTI e le NON CONFORMITÀ MARGINALI.
IN CASO DI INFRAZIONE GRAVE è stabilita la revoca definitiva della licenza d’uso del marchio. Le infrazioni gravi riguardano il contravvenire alle caratteristiche del prodotto, alle normative vigenti, ai
regolamenti, alla mancanza totale del rispetto degli obblighi del regolamento d’uso, ed altresì tutte le casistiche previste nel paragrafo precedente.
IN CASO DI INFRAZIONE LIEVE è stabilita la sospensione temporanea della licenza d’uso del marchio fino al ripristino della piena conformità, con ritiro del prodotto dal mercato. Le infrazioni lievi riguardano errori formali nella compilazione delle schede aziendali e di altri documenti relativi al controllo riscontrati non conformi, violazione dei disciplinari di produzione di cui all’art. 6 del regolamento d’uso e delle norme vigenti, ecc. ed altresì tutte le casistiche previste nel paragrafo precedente.
CONSEGUENZE DELLA NON CONFORMITÀ SULL’USO DEL MARCHIO
Conseguenti agli effetti della non conformità, sono la sospensione e/o la revoca della licenza d’uso del marchio ai sensi dell’art.14 del Regolamento del marchio.
La sospensione o la revoca della licenza d’uso del marchio, sono annotate nel registro dei concessionari.
La competenza della tenuta, aggiornamento del Registro del Marchio è del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati–della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia.
La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari– Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati a seguito degli esiti di suoi accertamenti o di quelli dell’Odc e/o di altra autorità competente, notifica con motivazione, via PEC e/o con raccomandata al concessionario, l’infrazione rilevata, comunicando la contestuale sospensione o revoca della licenza d’uso. Nel caso di sospensione o revoca, il concessionario del marchio, deve:
- cessare la commercializzazione del prodotto marchiato;
- cessare l'utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale di qualsiasi genere che si riferisca al marchio;
- consegnare i documenti relativi all’utilizzo del marchio su richiesta del competente Ufficio regionale.
In particolare:
a) In caso di SOSPENSIONE
La sospensione ha effetto immediato dalla rilevazione delle non conformità; essa è disposta in caso di non conformità lieve, come sopra declinata tanto nei casi stabiliti dai rispettivi disciplinari quanto se:
a) sia stato accertato un uso improprio del marchio;
b) il concessionario abbia rifiutato senza giustificato motivo le visite di controllo;
c) sia stato emanato un provvedimento cautelare da parte dell’autorità giudiziaria;
d) non sia stato versato l’importo annuale per usufruire del marchio;
e) risultino inosservanze concernenti uno degli obblighi in capo al concessionario previsti dal regolamento d’uso.
b) In caso di REVOCA
La revoca della licenza d’uso, è disposta in caso di non conformità grave, come sopra declinata.
Può essere disposta anche in caso di constatazione di più di tre infrazioni lievi nell’arco del medesimo anno solare.
A seguito della revoca, il concessionario è cancellato dal registro del marchio e cessa altresì da ogni diritto all’utilizzo del Marchio.
Al concessionario non è riconosciuto alcun rimborso della somma versata nel corso dell’anno cui si riferisce la revoca.
Le sanzioni per gravi non conformità possono prevedere, a discrezione della Sezione, la pubblicazione del relativo provvedimento su un quotidiano o una rivista specializzata, a cura e a spese del concessionario.
RECESSO
Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione d’uso del marchio.
A tal fine deve inviare una comunicazione di recesso via PEC presso il Servizio competente. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.
Al concessionario non è riconosciuto alcun rimborso della somma versata nel corso dell’anno cui si riferisce il recesso, ma è tenuto comunque al pagamento della quota annuale di spettanza nel quale è stato concessionario del marchio.
A seguito del recesso il concessionario è cancellato dal Registro del marchio e cessa da ogni utilizzo e/o diritto proveniente dalla concessione.
Egli infatti, deve:
- cessare immediatamente la commercializzazione del prodotto marchiato;
- cessare immediatamente l'utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento al marchio;
- consegnare i documenti relativi all’utilizzo del marchio su richiesta della Sezione competente.
RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI
Per i reclami, ricorsi e contenziosi si applica quanto previsto e statuito dall’art.15 e 16 del Regolamento d’Uso.
VIGILANZA
La Regione Puglia svolge attività di vigilanza nell’ambito del RQR, tramite:
- l’accertamento della corretta applicazione della procedura tecnica del RQR, dei disciplinari di produzione approvati, dei piani di controlli, e della presente procedura;
- il controllo del mantenimento dei requisiti degli OdC iscritti nell’elenco regionale;
- il monitoraggio dell’attività di controllo mediante la verifica a campione delle imprese concessionarie del marchio del RQR (ed eventualmente anche delle imprese inserite nell’accordo di filiera/conferimento/fornitura);
- la verifica della corretta identificazione dei prodotti e la conformità degli stessi al RQR, mediante un controllo a campione dei prodotti nei punti vendita; ecc. e tutto ciò che può ritenere utile ai fini di una attività di vigilanza. Le strutture da sottoporre a vigilanza sono quelle iscritte nel registro marchio.
Annualmente e sulla base di un’analisi di rischio, sono sorteggiate imprese destinatarie di ispezione supplementare, senza preavviso tra tutte le concessionarie del Marchio.
TUTELA, MONITORAGGIO, PROMOZIONE
La Regione Puglia svolge altresì attività di tutela del RQR e del suo Marchio “Prodotti di Qualità”, al fine di:
- verificare il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento d’uso del Marchio e dalle procedure collegate presso la rete distributiva e i punti vendita;
- accertare la rispondenza tra la quantità dei prodotti certificati sottoposti al controllo dell’OdC incaricato e quella immessa sul mercato;
- vigilare su prodotti simili, che possano portare confusione nei consumatori finali;
- controllare pubblicità ingannevoli e/o illecite su stampa, TV, internet, ecc.
- La Regione Puglia promuove le produzioni in Regime di Qualità Regionale, mediante attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del RQR.
RINVIO
Per tutto quanto non previsto nelle presenti linee esplicative si applicano le disposizioni regolamentari e nazionali vigenti e disposizioni regionali.
DEFINIZIONI
RICHIEDENTE: soggetto che richiede alla Regione Puglia l’adesione al RQR e concessione d'uso del Marchio.
ADERENTE: il soggetto che a seguito della presentazione dell'apposita domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale è inserito in un elenco provvisorio di imprese aderenti al RQR successivo al riscontro dell’OdC al rilascio di dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo.
CONCESSIONARIO: il soggetto che ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio da parte della Regione Puglia a seguito di sottoscrizione della convenzione e pagamento dell'importo annuale dovuto. L'utilizzo del Marchio sui prodotti è subordinato al rilascio del provvedimento autorizzatorio di concessione da parte della Regione.
REGIME DI QUALITÀ REGIONALE “PRODOTTI DI QUALITÀ” “Qualità Garantita dalla Regione Puglia”
(RQR): regime di qualità regionale riconosciuto ai sensi del Reg. (Ue) n.1305/2013.
MARCHIO “PRODOTTI DI QUALITÀ” (PQ): marchio collettivo comunitario registrato all’UAMI n.010953875 del 15/11/2012 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009.
ORGANISMO DI CONTROLLO: organo autorizzato ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR) e iscritto nell’elenco regionale approvato con D.D.S. n.206 del 14/11/2017.
DOMANDA DI ADESIONE AL RQR E DI CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO “PRODOTTI DI QUALITÀ”
– Qualità garantita dalla Regione Puglia: adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) e concessione d’uso del Marchio ai sensi dell’art.16 comma 1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTAMENTO AL SISTEMA DI CONTROLLO: comunicazione all'Odc inviata dal richiedente l'adesione al Regime di Qualità Regionale e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità".
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ: documento rilasciato dall’Odc iscritto nell'Elenco Regionale di attestazione della conformità del prodotto al disciplinare di riferimento, a seguito di verifiche ispettive e controlli analitici.
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO: documento rilasciato dalla Regione Puglia che riporta il numero di concessione, la ragione sociale e la sede legale del concessionario, il/i prodotto/i oggetto di concessione, la data del rilascio.
REQUISITI VALORIZZANTI: requisiti definiti dai e nei disciplinari di produzione approvati e pubblicati sul BURP della Regione Puglia (per es. per la filiera dei prodotti ortofrutticoli sono: tecniche di coltivazione; varietà e caratteristiche qualitative; caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dei prodotti; rintracciabilità, ecc.).
SCHEDA TECNICA: documento approvato dalla Regione Puglia che riporta le caratteristiche dei Prodotti Tradizionali Regionali.
PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI REGIONALI: prodotti individuati dalla Regione, inclusi in un apposito elenco, istituito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono consolidate nel tempo secondo regole e tradizioni locali definiti dal D.M. n. 350 del 08 settembre 1999.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: documento predisposto dalla Regione che definisce requisiti, criteri e procedure per garantire una specificità del processo produttivo o una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti aderenti a quelle istituite dalla legislazione europea e/o nazionale.
PIANO DEI CONTROLLI: documento che definisce le modalità e le frequenze di verifiche ispettive e controlli analitici effettuati dagli OdC iscritti nell’ elenco della Regione Puglia e finalizzate ad accertare la conformità dei prodotti ai disciplinari di riferimento.
PIANO DI AUTOCONTROLLO AZIENDALE: documento di autodiagnosi dell'aderente/concessionario, che definisce le modalità di autoverifica dei requisiti di conformità relativi ad un prodotto agroalimentare registrato direttamente da parte dei soggetti della filiera.
Nel caso di adesione singola il piano di autocontrollo interessa la struttura oggetto di certificazione mentre nel caso di adesione collettiva il piano di autocontrollo deve considerare tutti gli operatori aderenti.
RINTRACCIABILITÀ: contenuta nel Reg. (CE) 178/2002 sulla sicurezza alimentare, è la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Lo scopo è quello di far sì che tutto ciò che entra nella catena alimentare (mangimi, animali vivi destinati al consumo umano, alimenti, ingredienti, additivi ecc.) conservi traccia della propria storia, seguendone il percorso che va dalle materie prime fino alla erogazione al consumatore finale.
CONTROLLO DI CONFORMITÀ: accertamento mediante il quale l'OdC verifica il rispetto della conformità di un prodotto agroalimentare al relativo disciplinare di produzione al Regime di Qualità Regionale.
NON CONFORMITÀ: mancato soddisfacimento di un requisito o una deviazione rispetto alle specifiche di riferimento. Le non conformità possono riferirsi al prodotto, al sistema, ad un processo o ad una procedura, ecc.
DECLASSAMENTO: assegnazione a una classe inferiore o esclusione del prodotto, sia esso materia prima, semilavorato o prodotto finito, dal sistema di qualità per non conformità essenziali riscontate in fase di autocontrollo o in fase di controllo da parte dell'OdC.
ACCORDO DI FILIERA: contratti stipulati tra i soggetti della stessa filiera agroalimentare che partono dalla produzione agricola e si sviluppano nei diversi segmenti della filiera agroalimentare, intesa come insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Nell’accordo di filiera, sottoscritto tra l’impresa agroalimentare di trasformazione/commercializzazione (capofiliera) e le imprese agricole produttrici della materia prima, è formalizzato l’impegno fra le parti al rispetto di quanto previsto nei disciplinari di produzione, alla normativa nazionale e regionale, al regolamento d’uso del marchio, nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti.
I produttori della materia prima, inclusi nell’accordo devono assoggettarsi al sistema di controllo. Il Marchio potrà essere utilizzato esclusivamente per le produzioni conferite dalle aziende produttrici della materia prima risultate conformi dall’OdC incaricato. Il capofiliera concessionario può utilizzare il Marchio esclusivamente per le produzioni che provengono dai produttori inclusi nell’accordo di filiera e quindi assoggettati al sistema di controllo;
ACCORDO DI CONFERIMENTO: contratto intercorrente tra la cooperativa agricola di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori, consorzi, impresa agroalimentare di trasformazione e/o del commercio e i soci conferenti, con il quale si formalizza un rapporto di conferimento di una tipologia di prodotto aderente al Marchio “Prodotti di Qualità”. Il predetto accordo implica un coordinamento di tutte le attività per gli adempimenti e gli obblighi connessi al RQR e all’uso del Marchio. Al RQR partecipano esclusivamente le produzioni conferite dai soci conferenti sottoscrittori dell’accordo di conferimento ovvero assoggettati al sistema di controllo. Solo il prodotto di cui sopra potrà essere identificato dal Marchio “Prodotti di Qualità”.
ACCORDO DI FORNITURA: contratto intercorrente tra l’impresa agroalimentare di trasformazione e/o di commercializzazione e il fornitore della materia prima o del prodotto semilavorato, già controllato e certificato nell’ambito del RQR e già aderente al RQR e concessionaria del Marchio PQ.
MODULISTICA
- Domanda di adesione al RQR
- Anagrafica azienda (allegato 1)
- Lettera di impegno (allegato 2)
- Richiesta di assoggettamento (allegato 3)
- Accordo di filiera per la concessione d’uso collettiva (allegato 4)
- Accordo di conferimento per la concessione d’uso collettiva (allegato 4 bis)
- Accordo di fornitura (allegato 4 tris)
- Presa in carico OdC (allegato 5)
BOLLO
Spett. Regione Puglia
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
Xxxxxxxxx X. Xxxxx, 00/00
00000 Xxxx PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx
OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE AL RQR “PRODOTTI DI QUALITÀ” - Qualità Garantita dalla Regione Puglia– E CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO “PRODOTTI DI QUALITÀ”.
Il/La sottoscritto/a nato/a a
residentein Prov. via/piazza n°
, documento n° ,rilasciato
da in qualità di Legale Rappresentante p.t.
dell'azienda , con sede legale in ,via n°_ ,
CUAA _,P.IVA: ,PEC_ ;
CHIEDE
DI ADERIRE AL RQR “PRODOTTI DI QUALITÀ”- QUALITÀ GARANTITA DALLA REGIONE PUGLIA
Allo scopo trasmette con la presente, la seguente documentazione inserita nel portale:
1. anagrafica azienda per adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) “Prodotti di Qualità” e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” (allegato 1);
2. lettera di impegni sottoscritta dal legale rappresentante (allegato 2);
3. comunicazione di assoggettamento a controllo all’OdC (allegato 3);
4. (Eventuale) accordo di filiera/conferimento/fornitura per la concessione d'uso collettiva del marchio (allegato 4);
5. documento di Riconoscimento in corso di validità;
Data
Firma rappresentante legale
(allegato 1)
ANAGRAFICA AZIENDA PER ADESIONE AL RQR “PRODOTTI DI QUALITÀ”
QUALITÀ GARANTITA DALLA REGIONE PUGLIA e CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO “PRODOTTI DI QUALITÀ”
IMPRESA: | |
DATI ANAGRAFICI: | |
Indirizzo | Comune |
Ragione sociale | Partita IVA |
C.U.A.A. | Recapiti |
Tel: ; | |
Iscrizione CCIAA (n. REA) | Pec: ; |
Email: ; | |
Xxxxxx Xxxxxxx rappresentante legale | Nominativo rappresentante legale |
INFORMAZIONI: | |
Organismo di controllo scelto: | Iscritto nell’elenco regionale al n° Dal |
Tipologia adesione | ☐singola ☐collettiva |
Eventuale ACCORDO | ☐filiera ☐fornitura ☐conferimento |
SEDE LEGALE
N. | Indirizzo | CAP | Comune |
SEDI OPERATIVE
N. | Indirizzo | CAP | Comune |
PRODOTTI PER CUI SI RICHIEDE L’USO DEL MARCHIO
N. | Prodotto | Disciplinare RQR di riferimento | Quantità richiesta a Xxxxxxx |
Filiera/e |
CONFERENTI MATERIA PRIMA
N. | Denominazione | Indirizzo | Prodotto | Quantità | UM |
Luogo - data firma del legale rappresentante
(allegato 2)
LETTERA DI IMPEGNI PER ADESIONEAL REGIME DI QUALITA’
“PRODOTTI DIQUALITÀ” – Qualità garantita dalla Regione Puglia
Il/La sottoscritto/a (documento
n° e C.F.: ) in qualità di legale rappresentante della
ditta con sede in
via , P.IVA iscritta alla CCIAA
di , PEC: ;
DICHIARA
di aderire al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”e allo scopo si obbliga a:
1. rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene, di sanità, di benessere degli animali e di salute delle piante conformemente alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;
2. applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione a tempo determinato e indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda;
3. rispettare quanto previsto dalla procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla procedura di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
4. assoggettarsi al piano di controlli adottato da un OdC regolarmente iscritto nell'Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (RQR);
5. rispettare i requisiti previsti dal disciplinare di produzione approvato per il/i prodotto/i per cui si chiede l'adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità" e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
6. definire un piano di autocontrollo per la gestione del prodotto PQ, applicarlo e tenere le registrazioni per almeno 3 anni (il piano di autocontrollo deve comprendere almeno: modalità di gestione; frequenza delle verifiche interne; frequenza dei controlli analitici; metodi di analisi; gestione delle non conformità; utilizzo del logo; gestione della rintracciabilità; bilanci di massa);
7. conservare tutta la documentazione e le relative registrazioni necessarie a fornire adeguata evidenza della conformità del prodotto ai documenti di riferimento;
8. assicurare che la documentazione e le registrazioni siano tali da dare evidenza di conformità dell'intero ciclo produttivo della filiera ai disciplinari di produzione e delle eventuali trasformazioni/commercializzazioni dei prodotti;
9. adottare e implementare un sistema di rintracciabilità in grado di dimostrare che la materia prima provenga da operatori aderenti al Regime di Qualità Regionale e conformi ai disciplinari di produzione di riferimento e alle schede tecniche approvate dalle Regione Puglia;
10. comunicare alla Regione Puglia e all'OdC eventuali non conformità essenziali rilevate in fase di autocontrollo;
11. entro il 28 febbraio di ogni anno inviare:
- alla Regione-Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari e all’Odc, il programma annuale di produzione (che deve contenere l'elenco degli operatori di filiera);
- all'OdC informazioni relative alla quantità di prodotto conforme ai disciplinari di produzione di riferimento, ottenuto nell'anno precedente (1gennaio – 31dicembre) e la quantità di prodotto venduto;
12. aggiornare gli accordi di filiera, di conferimento e di fornitura in tutti i casi in cui si renda necessario: nuovi aderenti, espulsione di operatori, variazione di superfici, di prodotti ecc., e darne immediata comunicazione all'OdC e alla Regione Puglia;
13. allegare, a seguito del rilascio del certificato di conformità da parte dell’OdC, la ricevuta del pagamento della quota di concessione d’uso del Marchio stabilita dalla Regione Puglia.
Ed ancora, il sottoscritto legale rappresentante dell’azienda
DICHIARA
di essere informato che la presente adesione al Regime di Qualità Regionale è atto preliminare all’avvio della procedura di richiesta per il conseguimento del certificato di conformità, che sarà rilasciato dall’OdC prescelto, solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche ispettive;
di essere consapevole che, i dati aziendali relativi alle colture e alle superfici di coltivazione presenti nel fascicolo aziendale, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), saranno acquisiti tramite il sistema informatizzato, al momento della compilazione della domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale;
che la comunicazione di assoggettamento a verifica inviata all’OdC non consente l'utilizzo del Marchio Regionale, che sarà concesso esclusivamente dopo la sottoscrizione con la Regione Puglia della convenzione di concessione d'uso del Marchio a seguito del rilascio del certificato di conformità al disciplinare di produzione.
Con l’invio della comunicazione della DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTAMENTO al sistema di controllo, e a seguito della comunicazione della presa in carico dell’OdC, l’aderente è inserito dall’Ufficio regionale competente, in un “elenco di aziende aderenti al RQR”, non concessionarie, in regime di transitorio.
Il/La Sig./Sig.ra , legale rappresentante dell’impresa come sopra indicata
AUTORIZZA
espressamente, ai sensi della normativa sulla Privacy 2016/679 (GDPR) la Regione Puglia-Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia (Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari) al trattamento dei dati e delle informazioni, anche mediante pubblicazione sui siti internet istituzionali, Burp, ecc. nell’ambito delle finalità della presente procedura e delle proprie attività istituzionali.
Data Firma
(allegato 3)
Spett. ORGANISMO DI CONTROLLO
Via ; Città CAP ; PEC :
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTAMENTO AL SISTEMA DI CONTROLLO PER IL REGIME DI
QUALITÀ REGIONALE (RQR) “PRODOTTI DI QUALITÀ” Qualità garantita dalla Regione Puglia E CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO “PRODOTTI DI QUALITÀ”- COMUNICAZIONE.
Il/La sottoscritto/a
nato a
residente
in Prov. via/piazza n° ,
documento n° ,rilasciato da in
qualità di Legale Rappresentante p.t. dell'azienda , con xxxx xxxxxx xx ,xxx xx ,
XXXX ,X.XXX: ,XXX ;
DICHIARA
DI ASSOGGETTARSI AL SISTEMA DI CONTROLLO PER L’ADESIONE AL RQR “PRODOTTI DI QUALITÀ”-Qualità
Garantita dalla Regione Puglia per il/i prodotto/i:
.;
Allo scopo trasmette la seguente documentazione, già inserita nel portale:
1. Domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) “Prodotti di Qualità” e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;
2. Anagrafica Azienda (Allegato 1);
3. Lettera di impegni sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato 2);
4. Eventuale - Accordo di filiera/conferimento/fornitura per la concessione d'uso del marchio (Allegato 4);
5. Documento di Riconoscimento in corso di validità.
Data,
Firma rappresentante legale
(allegato 4)
FAC-SIMILE/SCHEMA di ACCORDO DI FILIERA
PER L’ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE “PRODOTTI DI QUALITÀ”-Qualità garantita dalla Regione Puglia - E CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO “PRODOTTI DI QUALITÀ”-
Premesso che:
− la Regione Puglia ha istituito il Regime di Qualità Regionale (in sigla RQR) e il Regolamento d’Uso del Marchio “Prodotti di Qualità”-, ai sensi del Reg. UE 1305/2013;
− Il RQR è identificato dal Marchio “Prodotti di Qualità” di proprietà della Regione Puglia, registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e dalla indicazione “Qualità Garantita dalla Regione Puglia”.
− la Regione Puglia ha previsto la possibilità di concessione d’uso del Marchio a seguito di sottoscrizione di accordo di filiera fra le imprese agroalimentari di trasformazione/commercializzazione/distribuzione e le aziende agricole/zootecniche di produzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra i seguenti soggetti (sottoscrittori del presente accordo):
− l’impresa (specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede) denominato CAPOFILIERA - ovvero richiedente l’adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”
E
− l’impresa (specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede) imprese di produzione primaria agricole o del settore zootecnico o ittico in forma singola o associata;
− l’impresa (specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede) imprese di trasformazione.
SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO:
Articolo 1 – Oggetto e finalità dell’accordo
Il presente accordo ha la finalità di sancire la cooperazione tra i suddetti soggetti della filiera
nella realizzazione coordinata di tutte le attività, adempimenti ed obblighi connessi al RQR e all’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale e della procedura di adesione al RQR e concessione d’uso del Marchio, nonché le seguenti ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti:
(descrizione sintetica delle attività che si intendono realizzare ed ulteriori eventuali elementi che caratterizzano i rapporti tra le parti)
Articolo 2 - Obblighi del Capofiliera
Si individua quale Xxxxxxxxxxx richiedente l’adesione al RQR e la concessione d’uso collettiva del Marchio “Prodotti di Qualità” l’impresa (nome e forma giuridica societaria prescelta) in persona del legale rappresentante p.t. (nome e cognome). Competono al Capofiliera la presentazione della domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità- Qualità garantita dalla Regione Puglia”, corredata dalla documentazione richiesta nel rispetto degli impegni previsti dalla procedura e l’invio alla Regione Puglia del modello di adesione all’accordo di filiera di tutte le imprese di produzione primaria in forma singola o associata e di trasformazione e/o commercializzazione e/o distribuzione aderenti al presente accordo di filiera.
Il capofiliera si impegna a:
1. rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene, di sanità, di benessere degli animali e di salute delle piante conformemente alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;
2. applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione a tempo determinato e indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda;
3. rispettare quanto previsto dalla procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla procedura di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
4. assoggettarsi al piano di controlli adottato da un OdC regolarmente iscritto nell'Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (RQR);
5. rispettare i requisiti previsti dal disciplinare di produzione approvato per il prodotto per cui si chiede l'adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità" e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
6. definire un piano di autocontrollo per la gestione del prodotto PQ, applicarlo e tenere le registrazioni per almeno 3 anni;
7. conservare tutta la documentazione e le relative registrazioni necessarie a fornire adeguata evidenza della conformità del prodotto ai documenti di riferimento;
8. assicurare che la documentazione e le registrazioni siano tali da dare evidenza di conformità dell'intero ciclo produttivo della filiera ai disciplinari di produzione, e delle eventuali trasformazioni/commercializzazioni dei prodotti identificati dal Marchio PQ;
9. adottare e implementare un sistema di rintracciabilità in grado di dimostrare che la materia prima provenga da operatori aderenti al Regime di Qualità Regionale e conformi ai disciplinari di produzione di riferimento e alle schede tecniche approvate dalle Regione Puglia;
10. comunicare alla Regione Puglia e all'OdC eventuali non conformità essenziali rilevate in fase di autocontrollo;
11. aggiornare l’accordo di filiera, nuovi aderenti, espulsione di operatori, variazione di superfici, di prodotti etc.) e darne immediata comunicazione all'OdC e alla Regione Puglia;
12. pagare la quota di concessione d’uso del Marchio stabilita nella misura di €20,00 o diverso importo che la Regione riterrà di applicare;
13. partecipare a programmi di promozione concordati con la Regione Puglia inerenti i prodotti per i quali si è richiesto l’adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione dell’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;
14. comunicare tempestivamente l’esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull’adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e sulla concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;
15. utilizzare il Marchio esclusivamente per le produzioni che provengono dai fornitori inclusi nell’accordo di filiera”;
16. indicare, nelle fatture di vendita, il prodotto venduto a Marchio “Prodotti di Qualità”;
17. di operare in conformità al disciplinare di produzione approvato per il prodotto per cui si chiede l’adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) “Prodotti di Qualità” e la concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;
18. di adottare un sistema di rintracciabilità di filiera;
19. rispettare gli accordi sui prezzi delle materie prime fornite dalle imprese di produzione associate, eventualmente fissati nel presente accordo o da accordi collettivi definiti dai rappresentati delle Organizzazioni Professionali e riconosciuti dalla Regione Puglia;
20. etichettare il prodotto finito oggetto del presente accordo con il Marchio “Prodotti di Qualità”.
Articolo 3 – Obblighi delle imprese di produzione primaria partecipanti all’accordo
Le imprese di produzione primaria agricole o del settore zootecnico o ittico come sopra dette,sottoscrittrici del presente accordo relativamente alla produzione di (specificare la/le materia/e prima/e) devono rispettare quanto previsto dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015), dalla Procedura di adesione al RQR e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” e del Regolamento d’Uso del Marchio; ed in particolare rispettare i seguenti obblighi:
- produrre e/o fornire al capofiliera i prodotti sopra indicati rispettando le norme specifiche previste dal disciplinare di produzione;
- assoggettarsi al controllo dell’OdC indicato dal capofiliera come previsto dal “Piano dei Controlli”;
- indicare, nelle fatture di vendita, il quantitativo di prodotto conferito a Marchio “Prodotti di Qualità”;
- rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità e rintracciabilità;
- comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti le informazioni fornite con l’adesione all’accordo di filiera;
- partecipare a programmi di promozione concordati con la Regione Puglia inerenti i prodotti per i quali si è richiesto l’adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione dell’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”.
Articolo 4 – Obblighi delle imprese di trasformazione partecipanti all’accordo di filiera
Le imprese di trasformazione come sopra citate e sottoscrittrici del presente accordo devono rispettare quanto previsto dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015), dalla Procedura di adesione al RQR e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” e del Regolamento d’Uso del Marchio; ed in particolare rispettare i seguenti obblighi:
- produrre e/o confezionare e/o etichettare i semilavorati che rientrano nel ciclo di produzione del prodotto a Marchio “Prodotti di Qualità”, nel rispetto dei quantitativi previsti nel presente accordo e delle norme specifiche previste dal disciplinare di produzione;
- utilizzare, nella produzione dei semilavorati, esclusivamente materia prima proveniente dalle imprese firmatarie del presente accordo;
- rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità e rintracciabilità richieste dal sistema informatizzato regionale;
- indicare, nelle fatture di vendita, il prodotto conferito a Marchio “Prodotti di Qualità”;
- assoggettarsi al controllo dell’OdC indicato dal “capofiliera”, come previsto dal “Piano dei Controlli”;
- comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti le informazioni fornite con l’adesione all’accordo di filiera.
Articolo 5 –Conferimenti
Le parti convengono che le materie prime, i semilavorati (se presenti) ed i prodotti finiti di cui al presente accordo costituiscono quantitativi di riferimento per la filiera (specificare la filiera) cui l’accordo stesso è firmato e qui riepilogati:(indicare tutte le materie prime, semilavorati e tutti i corrispondenti prodotti finiti)
Descrizione delle materie prime | Quantitativo complessivo |
Totale |
Descrizione dei semilavorati | Quantitativo complessivo |
Totale |
In particolare per la Materia prima:
al fine di concorrere alla quantificazione della materia prima su definita, le imprese di produzione primaria agricole e/o le imprese del settore zootecnico o ittico che sottoscrivono il presente accordo, si impegnano al conferimento all’impresa/imprese di trasformazione e/o commercializzazione e/o distribuzione dei seguenti quantitativi di materia prima:
Impresa agricola conferente | Tipologia di prodotto | Quantitativo (x.xx) | % rispetto alla propria produzione media annua | Impresa di trasformazione/ commercializzazione/ distribuzione destinataria |
Per i Prodotti semilavorati (se presenti)(per le imprese di trasformazione che hanno ottenuto tramite conferimento di materia prima e che conferiscono prodotti lavorati all’impresa capofiliera).
L’impresa di trasformazione (specificare ragione sociale) si obbliga a conferire all’impresa capo filiera capofiliera che accetta, i quantitativi di prodotti semilavorati di seguito indicati:
Imprese di trasformazione | Tipologia di prodotto | Quantitativo (x.xx) |
Articolo 6– Durata
La durata del presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione fino alla durata della concessione d’uso del marchio, salvo la possibilità di recedere nei modi previsti dalla procedura.
Articolo 7– Foro competente
Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di sottoscrizione del presente accordo.
Articolo 8 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile.
Luogo, data
Firma
Capofiliera
Partecipante
Partecipante
Partecipante
Partecipante
NOTA BENE
Il modello qui riportato costituisce un fac- simile contrattuale non vincolante, ma solo indicativo; resta fermo che le parti nell’adozione di qualsiasi schema contrattuale dovranno sottoscriverlo nel rispetto della Procedura di adesione al RQR e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità, della Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015), del Regolamento d’uso del Marchio, che ne costituiscono contenuto obbligatorio.
(allegato 4 bis)
FAC-SIMILE/SCHEMA ACCORDO DI CONFERIMENTO
PER L’ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE - Qualità garantita dalla Regione Puglia-
E CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO “PRODOTTI DI QUALITÀ”
Premesso che:
− la Regione Puglia ha istituito il Regime di Qualità Regionale (in sigla RQR) e suo Regolamento d’Uso Marchio “Prodotti di Qualità”-Qualità garantita dalla Regione Puglia”, ai sensi del Reg. UE 1305/2013;
− Il RQR è identificato dal Marchio “Prodotti di Qualità” di proprietà della Regione Puglia, registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e dalla indicazione “Qualità Garantita dalla Regione Puglia”.
− la Regione Puglia ha previsto la possibilità di concessione d’uso del Marchio a seguito di sottoscrizione di accordo di conferimento fra le imprese agroalimentari di trasformazione/commercializzazione/distribuzione e le aziende agricole/zootecniche/ittiche di produzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra i seguenti soggetti sottoscrittori del presente accordo:
− L’impresa OP/cooperativa/consorzio richiedente l’adesione al Regime di Qualità Regionale e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” (specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede)
− Impresa denominata associata
− Impresa
E
di produzione agricola o del settore zootecnico/ittico di produzione
di produzione agricola o del settore zootecnico/ittico di produzione
denominata associata (specificare, sotto forma di elenco, ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede)
SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO
Articolo 1 – Oggetto e finalità dell’accordo
Il presente accordo riguarda la OP/Cooperativa/Consorzio e le imprese conferenti associate, aderenti al RQR “Prodotti di Qualità” ed implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, adempimenti ed obblighi connessi alla richiesta di adesione al RQR e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”, in riferimento alla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015), procedura di adesione al RQR e di concessione d’uso del Marchio, al regolamento d’uso del Marchio, nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti:
…….…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (laddove esistenti - descrivere sinteticamente le attività che si realizzeranno nonché eventuali ulteriori accordi che caratterizzano la prestazione del servizio e/o rapporti tra le parti).
Articolo 2 – Obblighi del richiedente
Competono alla OP/Cooperativa/Consorzio richiedente l’adesione al RQR e la concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”, la presentazione della domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale e concessione dell’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”, corredata dalla documentazione richiesta nel rispetto degli impegni previsti dalla procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015), dalla procedura di adesione al RQR e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” e dell’invio alla Regione Puglia della stessa documentazione.
In particolare il richiedente si impegna a:
1. rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene, di sanità, di benessere degli animali e di salute delle piante conformemente alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;
2. applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione a tempo determinato e indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda;
3. rispettare quanto previsto dalla procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla procedura di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
4. assoggettarsi al piano di controlli adottato da un OdC regolarmente iscritto nell'Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (RQR);
5. rispettare i requisiti previsti dal disciplinare di produzione approvato per il prodotto per cui si chiede l'adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità" e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
6. definire un piano di autocontrollo per la gestione del prodotto PQ, applicarlo e tenere le registrazioni per almeno 3 anni;
7. conservare tutta la documentazione e le relative registrazioni necessarie a fornire adeguata evidenza della conformità del prodotto ai documenti di riferimento;
8. assicurare che la documentazione e le registrazioni siano tali da dare evidenza di conformità dell'intero ciclo produttivo della filiera ai disciplinari di produzione, e delle eventuali trasformazioni/commercializzazioni dei prodotti identificati dal Marchio PQ;
9. adottare e implementare un sistema di rintracciabilità in grado di dimostrare che la materia prima provenga da operatori aderenti al Regime di Qualità Regionale e conformi ai disciplinari di produzione di riferimento e alle schede tecniche approvate dalle Regione Puglia;
10. comunicare alla Regione Puglia e all'OdC e ai conferitori, eventuali non conformità essenziali rilevate in fase di autocontrollo;
11. aggiornare l’accordo di conferimento e darne immediata comunicazione all'OdC e alla Regione Puglia;
12. pagare la quota di concessione d’uso del Marchio stabilita nella misura di €20,00 o diverso importo che la Regione riterrà di applicare;
13. partecipare a programmi di promozione concordati con la Regione Puglia inerenti i prodotti per i quali si è richiesto l’adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione dell’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;
14.comunicare tempestivamente l’esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull’adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e sulla concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;
15.utilizzare il Marchio esclusivamente per le produzioni che provengono dai fornitori inclusi nell’accordo di conferimento;
16. indicare, nelle fatture di vendita, il prodotto venduto a Marchio “Prodotti di Qualità”;
17. di operare in conformità al disciplinare di produzione approvato per il prodotto per cui si chiede l’adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) “Prodotti di Qualità” e la concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;
18. di adottare un sistema di rintracciabilità di filiera;
19. rispettare gli accordi sui prezzi delle materie prime fornite dalle imprese di produzione associate, eventualmente fissati nel presente accordo o da accordi collettivi definiti dai rappresentati delle Organizzazioni Professionali e riconosciuti dalla Regione Puglia;
20.etichettare il prodotto finito oggetto del presente accordo con il Marchio “Prodotti di Qualità”.
Articolo 3 – Obblighi degli associati
Le imprese di produzione agricole o del settore zootecnico/ittico associate,che hanno aderito al presente accordo di conferimento alla OP/Cooperativa/Consorzio, relativamente alla/e produzione/i di
,(specificare la/le materia/e prima/e) da conferire, per i prodotti a Marchio “Prodotti di Qualità- Qualità garantita dalla Regione Puglia” devono rispettare quanto previsto dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015), quella di adesione al RQR e concessione del Marchio “Prodotti di qualità” e il Regolamento d’Uso del Marchio. In particolare devono osservare i seguenti obblighi:
– rispettare i quantitativi di conferimento previsti nel presente accordo e le norme specifiche previste dal disciplinare di produzione;
– rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità e rintracciabilità;
– indicare, nei documenti di conferimento, il prodotto conferito per l’adesione al RQR e la concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;
– assoggettarsi a quanto previsto dal “Piano dei Controlli” dell’Organismo di Controllo individuato dalla OP/Cooperativa/Consorzio;
– comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti le informazioni fornite con l’adesione all’accordo di conferimento;
– partecipare a programmi di promozione concordati con la Regione Puglia inerenti i prodotti per i quali si è richiesto l’adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione dell’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;
Articolo 4 – Conferimenti
Le imprese di produzione primaria associate, sottoscrittrici il presente accordo, si impegnano a conferire alla OP/Cooperativa/Consorzio richiedente l’adesione al RQR i quantitativi di materia prima/prodotto semilavorato come di seguito dettagliati:
Impresa agricola socio conferente | Tipologia di prodotto | % rispetto alla produzione media annua | Quantitativo (x.xx) |
Articolo 5 – Durata
L’efficacia del presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione fino alla durata della concessione d’uso del marchio, salvo la possibilità di recedere nei modi previsti dalla procedura.
Articolo 6 – Foro competente
Le parti concordano che per controversie derivanti dall’esecuzione del presente, la competenza è nel Foro di sottoscrizione dell’accordo.
Articolo 7 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile.
Luogo, data
Firme:
OP/Cooperativa/Consorzio
Gli Associati:
NOTA BENE
Il modello qui riportato costituisce un fac-simile contrattuale non vincolante, ma solo indicativo; resta fermo che le parti nell’adozione di qualsiasi schema contrattuale dovranno sottoscriverlo nel rispetto della Procedura di adesione al RQR e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità, della Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015), del Regolamento d’uso del Marchio, che ne costituiscono contenuto obbligatorio.
(allegato 4 tris)
FAC-SIMILE/SCHEMA ACCORDO DI FORNITURA
PER L’ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE - Qualità garantita dalla Regione Puglia -
E CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO “PRODOTTI DI QUALITÀ”
Premesso che:
− la Regione Puglia ha istituito il Regime di Qualità Regionale (in sigla RQR) e il suo Regolamento d’Uso, ai sensi del Reg. UE 1305/2013;
− Il RQR è identificato dal Marchio comunitario “Prodotti di Qualità” di proprietà della Regione Puglia, registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e dalla indicazione “Qualità Garantita dalla Regione Puglia”.
− la Regione Puglia ha previsto la possibilità di concessione d’uso del Marchio a seguito di sottoscrizione di accordo di fornitura fra le imprese agroalimentari di trasformazione e/o commercializzazione e/o distribuzione e le aziende agricole e/o zootecniche di produzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra i seguenti soggetti sottoscrittori del presente accordo:
− L’impresa RICHIEDENTE l’adesione al RQR e concessione d’uso del Marchio
“Prodotti di Qualità- Qualità garantita dalla Regione Puglia”(specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede)
E
− L’impresa , (specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede,
ecc.) FORNITRICE e già concessionaria del Marchio (concessione n° ) della materia prima e/o semilavorato del prodotto per il quale si richiede l’adesione al RQR e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità- Qualità garantita dalla Regione Puglia”;
SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO
Articolo 1 – Oggetto e finalità dell’accordo
Il presente accordo, riguarda la fornitura di materia prima o di prodotto semilavorato a Marchio “Prodotto di Qualità”, per la produzione dei prodotti di cui alla richiesta di adesione al RQR e di concessione d’uso del Marchio, con la finalità di sancire il rapporto commerciale di fornitura tra il richiedente la concessione d’uso del Marchio ed il fornitore di materia prima e/o semilavorato a Marchio “Prodotti di Qualità”, per le tipologie e quantitativi di prodotti specificati nel successivo art. 2.
Articolo 2 – Obblighi del richiedente
Il richiedente l’adesione al RQR si impegna ad acquistare la seguente/i materia/e prima/e e/o il/i semilavorato/i,per la produzione del prodotto per cui è stata presentata istanza di adesione al RQR e concessione d’uso del Marchio,
Tipologia di prodotto | Quantitativo (UM) |
Inoltre il richiedente ha l’obbligo di accertare l’avvenuto pagamento della quota annuale di concessione d’uso del Marchio da parte dei propri fornitori, per il quale ne risponde in solido.
Articolo 3 – Obblighi del fornitore
Il fornitore, si impegna a fornire i quantitativi indicati nel precedente articolo, rispettare quanto previsto dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015), dalla Procedura di adesione al RQR e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”,ed in particolare ad essere osservante dei seguenti obblighi:
− rispettare le specifiche riportate nel disciplinare di produzione per le materie prime, i prodotti, i semilavorati ecc. forniti (specificare xx/xx xxxxxxx/x xxxxx/x x/x xx/x xxxxxxxxxxxx/x);
− garantire l’adesione al sistema di tracciabilità e rintracciabilità, rendendo disponibili tutte le informazioni necessarie;
− indicare nella fattura di vendita il prodotto a Marchio “Prodotti di Qualità”;
− comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti le informazioni fornite con l’adesione all’accordo di fornitura.
Articolo 4 – Durata
L’efficacia del presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione fino alla durata della concessione d’uso del marchio, salvo la possibilità di recedere nei modi previsti dalla procedura.
Articolo 5 – Modalità di consegna e pagamento
Per la consegna e il pagamento le parti stabiliscono:
,
Articolo 6 – Foro competente
Le parti concordano che per controversie derivanti dall’esecuzione del presente, la competenza è nel Foro di sottoscrizione dell’accordo.
Articolo7 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile.
Luogo, data
Firme:
Il richiedente Il fornitore
NOTA BENE
Il modello qui riportato costituisce un fac-simile contrattuale non vincolante, ma solo indicativo; resta fermo che le parti nell’adozione di qualsiasi schema contrattuale dovranno sottoscriverlo nel rispetto della Procedura di adesione al RQR e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità, della Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015), del Regolamento d’uso del Marchio, che ne costituiscono contenuto obbligatorio.
(allegato 5)
CARTA INTESTATA ORGANISMO DI CONTROLLO
Spett. Impresa
Xxx , xx Xxxxx - XXX Xxx
X p.c.: Spett. Regione Puglia Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
Xxxxxxxxx X. Xxxxx, 00/00
00000 Xxxx Pec: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI PRESA IN CARICO O RIGETTO - ASSOGGETTAMENTO AL SISTEMA DEI CONTROLLI- PER IL RQR “PRODOTTI DI QUALITÀ” - QUALITÀ GARANTITA DALLA REGIONE PUGLIAE CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO “PRODOTTI DI QUALITÀ”.
In riscontro alla comunicazione di assoggettamento al sistema dei controlli pervenuta via Pec, in data
dopo aver controllato la seguente documentazione trasmessa:
□ Domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) “Prodotti di Qualità” e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;
□ Anagrafica Azienda per adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) “Prodotti di Qualità” e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;
□ Documento di Riconoscimento in corso di validità;
□ Lettera di impegni sottoscritta dal legale rappresentante;
□ (Eventuale) Accordo di filiera/conferimento/fornitura per la concessione d'uso del marchio,
l’Organismo di Controllo , , verificata la completezza documentale e l’adeguatezza delle informazioni contenute
COMUNICA
□ LA PRESA IN CARICO DELLA AZIENDA RICHIEDENTE per il/i prodotto/i:
□ IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI ADESIONE per i seguenti motivi:
Data
Firma OdC