Schema di Atto di Accordo ai sensi dell’articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241
Schema di Atto di Accordo ai sensi dell’articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241
e dell’articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20
a valere tra
Comune di Modena, con sede in Modena (MO) alla xxx Xxxxxxx 00, codice fiscale 00221940364, agente in persona del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale dott. xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Modena (MO) il 27 giugno 1974, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù di delega Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Modena n. del
, agli atti del Comune e da aversi qui integralmente richiamata e trascritta, nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come "Comune", da una parte
e
Abinvest s.p.a., con sede in 00000 Xxxxxx (XX) alla strada Cave di Ramo 2, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Modena, codice fiscale e partita iva 01671330361, numero REA MO - 234427, agente in persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Modena (MO) il 15 novembre 1957, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, domiciliata per la carica presso la sede della società che rappresenta, alla sottoscrizione del presente atto autorizzata in virtù dei poteri conferitile dallo Statuto della società nonché da delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data , nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "Proprietario" o "Abinvest",
nonché
Bricoman Italia s.r.l., con sede in 00000 Xxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita iva 05602670969, numero REA MI - 1833919, agente in persona del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Foggia il 12/03/1978, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, Responsabile Sviluppo Immobiliare Nord-Est Italia, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, alla sottoscrizione del presente atto autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con Procura Speciale del 4 aprile 2016 a n. 200254 Rep. Notaio Xxxxxxx Xxxxxxx in Milano, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "Operatore Economico " o "Bricoman",
Abinvest e Bricoman, ove considerate unitariamente, indicate anche come "Proponente", dall'altra parte
dato atto
1. che Abinvest è esclusiva proprietaria, di terreno con sovrastanti fabbricati a destinazione produttiva, siti in Modena alla via Xxxxxx Ovest n. 1014, censiti al catasto fabbricati del
Comune di Modena (codice F257) come segue, per una superficie catastale complessiva pari a metri quadrati 20.725 (ventimilasettecentoventicinque), nel seguito per brevità, indicati anche come "Immobili":
Foglio | Particella | Zona Cens. | Sub | Categoria | Rendita |
65 | 54 | 3 | 1 | D/7 | 127.230,71 |
Foglio | Particella | Zona Cens. | Sub | Categoria | Rendita |
65 | 54 | 3 | 2 | D/7 | 27.558,14 |
Foglio | Particella | Zona Cens. | Sub | Categoria | Rendita |
65 | 54 | - | 3 | Bene comune non censibile | |
Foglio | Particella | Zona Cens. | Sub | Categoria | Rendita |
65 | 54 | - | 5 | Bene comune non censibile | |
Foglio | Particella | Zona Cens. | Sub | Categoria | Rendita |
65 | 54 | 3 | 6 | D/7 | 714,00 |
l’estratto di mappa catastale si allega al presente Atto di Accordo quale ALLEGATO A;
2. che gli Immobili, già sede industriale e amministrativa di Arbe Industrie Grafiche s.p.a., a seguito della cessazione dell'attività produttiva nonché della sua sottoposizione a procedura concorsuale, a far data dagli ultimi mesi dell'anno 2014 non ospitano più alcuna realtà produttiva e sono completamente dismessi;
3. che gli Immobili, da tempo non più oggetto di interventi manutentivi, versano in stato di notevole e progressivo degrado;
dato altresì atto
4. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 in data 22 dicembre 2003 il Comune, a sensi dell'articolo 43 comma 5 e 6 bis nonché degli articoli 28, 29 e 30 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, ha stabilito quali previsioni dell'allora vigente PRG costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
5. che, per effetto di quanto disposto con delibera di Consiglio Comunale n. 36 in data 31 marzo 2014, gli Immobili sono attualmente classificati dagli strumenti urbanistici approvati dal Comune all'interno del "V Ambito Specializzato per attività produttive. a01-Aree di rilievo comunale situate in prossimità della via Emilia-Zona Elementare 1501 (ex Zona Territoriale Omogenea D) – Ubicazione: Zona Industriale Modena Ovest Parte Nord" e sono assoggettati alle seguenti prescrizioni: "Area 01. Disciplinata dal RUE - Disciplinata da Piano Particolareggiato. Adottato con delibera di Consiglio comunale n. 505 del 24 luglio 1972";
considerato
6. che con deliberazione di Giunta Comunale n. 599 in data 2 dicembre 2013, il Comune ha individuato gli obiettivi e il percorso procedimentale funzionali alla attuazione di interventi con particolare riguardo agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita di rilevanza
comunale, introducendo, da subito, la possibilità, per gli operatori economici interessati, di formulare proposte di variante finalizzate alla introduzione negli strumenti urbanistici, tra il resto ,"di ulteriori aree per medie strutture non alimentari nelle localizzazioni potenzialmente idonee". Le suddette proposte sono state acquisite procedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico, con il fine ulteriore di verificare singolarmente e complessivamente la compatibilità degli impatti territoriali, ambientali, viabilistici dei nuovi insediamenti;
7. che Abinvest, in qualità di proprietario degli Immobili, e Bricoman, in qualità di Operatore Economico interessato, nell'ambito della procedura ad evidenza originata dall'avviso pubblico di cui al precedente punto 6, mediante atto ricevuto dal Comune in data 16 maggio 2014 al n. 5979 di protocollo, hanno richiesto la attivazione del procedimento per la verifica di compatibilità per l’insediamento di una media struttura commerciale non alimentare, ad insegna Bricoman, avente una superficie di vendita pari a mq 2.499 (duemilaquattrocentonovantanove);
dato atto
8. che con delibera di Consiglio Comunale n. 81 in data 13 novembre 2014, il Comune ha approvato una variante normativa al POC e al RUE avente ad oggetto "Nuova Regolamentazione del Commercio per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita di rilevanza comunale", variante che apporta numerose modifiche ad alcune disposizioni contenute nel Capo XX "Disciplina dell'uso" dalle Norme di PSC - POC - RUE;
9. che, per quanto qui di interesse, la variante di cui al precedente punto 8 apporta modifiche al testo dell'articolo 20.5 "Insediamento di medie strutture di vendita (RUE)", disponendo, ai comma 6 e seguenti: "6. La richiesta di inserimento nella disciplina delle aree elementari, della possibilità di insediamento di medie strutture di vendita alimentari e/o non alimentari per la realizzazione e/o l'ampliamento di unità immobiliari da destinare all'insediamento di medio piccole (alimentari) e medie strutture (non alimentari), è ammessa, previa valutazione di compatibilità ambientale, e previo accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 14.1, solo nei seguenti ambiti del PSC: (…) nel caso di medie strutture di vendita non alimentari: (…) d) in tutti gli ambiti inclusi nel territorio urbanizzato all'interno dell'anello delle tangenziali di Modena, via Nuova Estense, via Contrada e via Giardini, ; 7. (…) Per le medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare il limite massimo di superficie di vendita, riferito sia al singolo esercizio che alle aggregazioni commerciali di cui alla D.C.R. 1253/99 e s.m., coincide con quello delle medie strutture ed è pari a 2500 mq. 8. L'insediamento di medio grandi strutture di vendita, anche qualora avvenga per cambio d'uso di edifici preesistenti, è consentito solo previa approvazione di un piano urbanistico attuativo (o progetto di valorizzazione commerciale) o variante a un piano urbanistico vigente, che valuti i possibili impatti sull'ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e privati preesistente e che disciplini le azioni e le opere di mitigazione degli eventuali impatti provocati. 9. La compatibilità della previsione di medie strutture di vendita va valutata in relazione alla zonizzazione acustica del territorio (…) 10. L'insediamento di medie strutture di vendita di entrambi i settori merceologici deve essere sempre preceduto da verifica di conformità rispetto alle prescrizioni stabilite dalla DCR 1253/99 per le aggregazioni commerciali, al fine di individuare la corretta tipologia; i relativi impatti urbanistici complessivi dovranno essere verificati in fase attuativa";
10. che l'articolo 14.1 delle Norme di PSC - POC - RUE, richiamato dal comma 6 dell'articolo
20.5 di cui al precedente punto 9, nella sezione "assegnazione/trasferimenti di potenzialità edificatoria o modifiche di destinazioni d'uso - accordi ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (POC)", per quanto qui di rilievo, dispone: "2. In tutti i casi in cui vengono attribuite maggiore potenzialità edificatoria o più vantaggiose destinazioni d'uso edilizio rispetto alle precedenti previsioni di PRG, è comunque dovuta una compensazione economica (monetizzazione), aggiuntiva rispetto al contributo di costruzione dovuto per la realizzazione dell'intervento, commisurata ad ½ del maggior valore economico generato da tali modifiche. Tale compensazione è utilizzata per la realizzazione di opere e servizi pubblici, o per l'acquisizione di aree per tali opere e servizi. 3. Le modalità di calcolo e corresponsione di detta compensazione sono state stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale";
11. che la disciplina attuativa e integrativa del disposto dell'articolo 14.1 richiamato al precedente punto 10. è definita dal Comune mediante il "Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell'art. 14.1 del testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 16 giugno 2008, e modificato nel testo attualmente vigente con delibera del Consiglio Comunale n.43 del 22/04/2015; mentre i valori medi degli immobili da utilizzare sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 685 del 30/11/2010, e da ultimo modificato nel testo attualmente vigente con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 19/04/2016, il contenuto, di entrambi gli atti, deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
considerato
12. che la disciplina prevista dagli strumenti di pianificazione approvati nel tempo dal Comune è coerente con il più recente orientamento del legislatore, sia nazionale che regionale, volto ad incentivare fortemente, gli interventi di riqualificazione e rigenerazione del tessuto urbano esistente, perseguendo il duplice obiettivo della riduzione del consumo di suolo e del progressivo recupero di situazioni di degrado, potenziali o in atto;
13. che l'interesse pubblico sotteso alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente è sancito da una pluralità di interventi normativi, sia nazionali che regionali, succedutisi nel corso degli ultimi anni e ripresi, con propri provvedimenti espliciti, da parte del Comune;
14. che l'articolo 5 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, nella sezione "costruzioni private", comma da 9 a 14, dispone: "9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ... le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: …
c) l'ammissione delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; … 11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380 (la norma che disciplina il rilascio del permesso di costruire in deroga; n.d.e.)";
15. che la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha disciplinato l'attuazione dei principi inerenti la riqualificazione incentivata dalle aree urbane tramite l'articolo 39 della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 19, ove si dispone tra il resto: "1. I principi definiti dall'articolo 5, comma 9, del
decreto – legge 13 maggio 2011, n. 70 ... sulla riqualificazione incentivata delle aree urbane si intendono recepiti e regolati nell'ordinamento regionale dell'Xxxxxx Xxxxxxx attraverso le seguenti disposizioni della legge regionale 06 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio): a) l'articolo 16, il quale introduce nella legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) l'articolo 7-ter (Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente); b) l'articolo 48, il quale introduce nell'allegato della legge regionale n. 20 del 2000 l'articolo A-14- bis (Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive); 2. Nella elaborazione e nella
variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, i Comuni assicurano l'applicazione degli incentivi volumetrici e delle altre forme di premialità per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale n. 20 del 2000";
16. che l'articolo 7ter della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, ai comma 1 e 2, dispone: "la pianificazione urbanistica persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente 2. A tale scopo la pianificazione urbanistica stabilisce incentivi volumetrici e
altre forme di premialità progressive e parametrate ai livelli prestazionali raggiunti, per realizzare i seguenti obiettivi di interesse pubblico: a) promuovere la riqualificazione urbana, anche attraverso interventi edilizi che qualifichino i tessuti urbani e, nel contempo, disincentivare la diffusione insediativa e il consumo di suolo; f)
realizzare la semplificazione e la celerità delle procedure abilitative, pur assicurando lo svolgimento dei necessari controlli sui progetti, sulle opere in corso d'opera e su quelle realizzate";
17. che l'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013 n. 15, nel disciplinare il permesso di costruire in deroga dispone: "1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale. 2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie, di accessibilità e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica. 3. Ai fini del presente articolo, si considerano di interesse pubblico gli interventi di riqualificazione urbana e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per i quali è consentito richiedere il permesso in deroga fino a quando la pianificazione urbanistica non abbia dato attuazione all'articolo 7-ter della legge regionale 20 del 2000 e all'articolo 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19";
18. che con gli articoli 17 e 25 del d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, il legislatore nazionale ha introdotto ulteriori modifiche al x.xx 6 giugno 2001 n. 380, orientate anch'esse alle semplificazione delle procedure in materia edilizia, tra il resto attraverso la ridefinizione della nozione di "mutamento d'uso urbanisticamente rilevante" (articolo 23 ter del TUE) nonché attraverso la disciplina del "permesso di costruire convenzionato" (articolo 28 bis del TUE), il cui rilascio è reso possibile nelle ipotesi in cui "le esigenza di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata" e la cui convenzione "specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi"; ed inoltre attraverso l’ampliamento delle condizioni di deroga ammesse nel permesso di costruire (articolo 14 comma 1-bis del TUE) nonché con la introduzione del concetto di Contributo Straordinario, in relazione “alla valutazione del maggior valore generato da
interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso” (articolo 16 comma 4-bis del TUE)
dato atto
19. che, declinando opportunamente il quadro normativo sopra richiamato, il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 in data 18 dicembre 2014, ha approvato il documento di indirizzo denominato "Sblocca Modena, riqualificazione e riuso per l'occupazione" (nel seguito indicato anche come "Documento Sblocca Modena"), il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
20. che il Documento Sblocca Modena, tra il resto:
20.1 valorizza l'utilizzo dello strumento del permesso di costruire in deroga e richiama i presupposti normativi che delimitano l'estensione del potere di deroga;
20.2 detta i criteri generali per l'applicazione dei principi della deroga, individuando l’ammissibilità delle valutazioni in deroga, tra cui, in particolare: per gli interventi di trasformazione ricadenti negli ambiti “V - Ambiti specializzati per attività produttive”,… per gli interventi di trasformazione attuati mediante ristrutturazione edilizia finalizzati espressamente al rinnovo o alla sostituzione degli edifici esistenti, anche con riferimento alle unità produttive, ecc.:
20.3 con riferimento agli "insediamenti commerciali (Medie strutture di vendita)" detta i seguenti indirizzi: "una prima risposta va data con riguardo all'avviso di selezione di proposte per la qualificazione della rete commerciale esistente, attraverso cui l'Amministrazione ha di fatto manifestato un interesse pubblico, in tutto e per tutto analogo a quanto avviene in una procedura concorsuale all'interno della formazione di un POC. Se ne deduce pertanto che le proposte pervenute, ove ammissibili rispetto alle indicazioni del presente documento, possano trovare una attuazione semplificata all'interno di una procedura in deroga allo strumento urbanistico, a prescindere dall'ambito urbanistico di appartenenza. In analogia ai casi precedenti, si immagina pertanto di procedere autorizzando in deroga le proposte ritenute ammissibili, che si attuino attraverso operazioni di recupero e riqualificazioni dell'esistente, - con ristrutturazione edilizia e senza aumento della superficie coperta esistente, nel caso di interventi attuati fuori da Ambiti di riqualificazione o Piani di Recupero;
22.4 definisce le modalità di calcolo del Contributo Straordinario, di cui al sopracitato punto 18.
considerato
21. che, dando applicazione, tra il resto, ai principi e ai criteri desumibili dalle disposizioni provvedimentali e normative sopra richiamate, il Settore Pianificazione Territoriale e Trasformazioni Edilizie del Comune di Modena (nel seguito indicato anche, per brevità, come "Settore") ha condotto l'istruttoria preliminare in ordine all'istanza presentata dal Proponente di cui al sopraesteso punto 7;
22. che con atto prot. 28-3113/2015 in data 4 marzo 2015 il Settore ha comunicato al Proponente l’esito positivo della fase istruttoria richiamando la valutazione di coerenza della
proposta con gli obiettivi e le linee di azione perseguiti dall'Amministrazione e invitando il medesimo Proponente a procedere nel percorso di dialogo e di confronto al fine di approfondire e meglio definire i diversi profili sottesi;
23. che il Comune e il Proponente, pertanto, hanno dato corso ad un confronto in contraddittorio tra loro, anche nel corso di incontri convocati ai sensi dell'articolo 11 comma 1 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di valutare appieno la praticabilità di una intesa e le implicazioni ad essa sottese;
24. che il Comune, tenuto conto dell’opportuno equilibrio tra le esigenze di tutela e la necessità di sviluppo del territorio, ha individuato, indicandoli al Proponente, i seguenti principali temi oggetto di necessario approfondimento ai fini del corretto sviluppo di una ipotesi di accordo:
24.1 studio, elaborazione e predisposizione di un Progetto di Valorizzazione Commerciale di area urbana, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 1999 n. 14, che affronti analiticamente, tra i diversi aspetti, le questioni inerenti la sostenibilità ambientale e territoriale dell'intervento, indichi le opere infrastrutturali e di arredo urbano ecc…;
24.2 studio della accessibilità del sito in relazione alle funzioni proposte e definizione delle infrastrutture necessarie per garantire adeguati livelli di mobilità in entrata e in uscita;
24.3 individuazione degli elementi di compensazione ambientale e territoriale connessi all'attuazione dell'intervento nonché definizione degli interventi dotazionali sui quali far confluire parte delle risorse generate dall'attuazione dell'Intervento;
24.4 analisi dello stato di esecuzione dei pregressi impegni convenzionali assunti tempo per tempo in relazione all'attuazione del comparto e individuazione di un percorso di riallineamento e superamento delle criticità connesse all'emersione di un loro non completo adempimento;
24.5 studio di fattibilità dell'intervento proposto che ne evidenzi i profili rilevanti dal punto di vista architettonico ed edilizio nonché approfondimento in merito ad eventuali profili di attenzione inerenti la tutela del manufatto in ragione della sua genesi progettuale;
24.6 approfondimento dei profili di carattere economico-finanziario dell'intervento e verifica dei livelli di sostenibilità;
24.7 approfondimento dei profili giuridico-amministrativi connessi all'utilizzo dell’istituto dell’accordo di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e all'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20;
25. che, in particolare, per quanto attiene le azioni di cui al precedente punto 24.4 il Comune ha evidenziato, come mediante la stipula, in data 8 febbraio 1972, della convenzione per l’attuazione del comparto di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 505 del 24 luglio 1972, l'allora lottizzante A.R.B.E. di Bertolini & C. s.n.c. avesse, tra il resto assunto l'obbligo di cessione gratuita, in favore del Comune, a semplice richiesta, delle aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché delle opere medesime una volta realizzate, in conformità a quanto riportato in apposito elaborato grafico che si allega al presente Atto di Accordo a costituirne ALLEGATO B;
26. che l'obbligo di cessione gratuita delle aree di cui al precedente punto 25., individuate al foglio 65 mappale 52 e mappale 53 del Catasto Fabbricati del Comune di Modena, è stato, ad oggi, adempiuto soltanto in parte, con la conseguente necessità di estinguere detta obbligazione tramite il suo integrale adempimento ovvero la sua novazione;
dato atto
27. che, per quanto attiene gli approfondimenti di cui al capoverso 24.5 del sopraesteso punto 24., il Proprietario, con atto in data 16 marzo 2015, ha inoltrato specifica istanza alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio competente per territorio, mettendo in evidenza che l'edificio industriale insistente sulle aree di cui al sopraesteso punto 1 è stato, a suo tempo, edificato su progetto dell'architetto Xxxxxxx Xxxxxx e richiedendo se il medesimo dovesse considerarsi meritevole di tutela quale bene culturale;
28. che, con atto in data 15 maggio 2015 prot. 3975, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Bologna ha dato riscontro alla richiesta comunicando quanto segue: “l'immobile in oggetto di proprietà privata non possiede comunque i requisiti temporali previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 per poter essere sottoposto alla Parte II del medesimo D.Lgs.; risulta infatti realizzato non prima del 1972 e quindi non oltre i 50 anni ”;
29. che, definito nei termini di cui al precedente punto 28. l'approfondimento preliminare di cui al comma 24.5, le Parti hanno aperto un confronto in ordine alle questioni, parimenti preliminari, di cui ai sopraestesi punti 25. e 26.;
ritenuto
30. che il Comune, anche alla luce dei parametri di cui all'articolo A-26 comma 7 dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, ha considerato, in ragione della già intervenuta integrale attuazione, nell'ambito interessato, delle dotazioni territoriali nelle quantità minime richieste e necessarie, sia prioritaria l'acquisizione di risorse finanziarie da destinare all'ammodernamento e alla riqualificazione delle dotazioni esistenti, dando corso alla novazione delle obbligazioni di cui alla convenzione 8 febbraio 1972 ad oggi non adempiute e sostituendo ad esse l'obbligo di procedere alla monetizzazione delle aree originariamente previste in cessione;
31. che, ottenuta dichiarazione di disponibilità da parte di Abinvest a procedere nella direzione della monetizzazione di cui al precedente punto 30. il Comune ha individuato, tramite Verbale di Perizia redatta dal Servizio Patrimonio, in data 02/03/2016 e acquisito al protocollo n. 30332 in data 02/03/2016, il valore di monetizzazione delle aree di cui ai sopraestesi punti 24 e 25, valore, condiviso dal Proponente, determinato in euro 242.000,00 (duecentoquarantaduemila/00);
dato atto
32. che, all'esito del percorso, sviluppato in contraddittorio tra le Parti, di approfondimento progettuale, tecnico e giuridico, il Proprietario e l'Operatore Economico hanno elaborato e trasmesso al Comune, con atto ricevuto in data 17/12/2015 al n. 175856 di protocollo,
redatto ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990, una Proposta per la stipula di Atto di Accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 241/1990 e dell'articolo 18 della legge regionale 20/2000 (nel prosieguo del presente atto indicata anche, per brevità, come "Proposta") avente ad oggetto "intervento per la realizzazione di una media struttura di vendita non alimentare articolata come centro commerciale ad insegna Bricoman tramite ristrutturazione dell'immobile denominato "Ex Arbe";
33. che la Proposta vede tra i propri elaborati costitutivi, come ALLEGATO C, il Progetto di Valorizzazione Commerciale (PVC) di cui al comma 24.1 del sopraesteso punto 24, PVC che, tra gli aspetti progettuali contenuti, valuta gli effetti dell'inserimento della struttura commerciale a marchio Bricoman nel contesto urbano di riferimento, gli effetti in riferimento alla mobilità e complessiva del contesto di riferimento nonché di accessibilità al sito, il rapporto della prevista nuova struttura con la rete commerciale esistente, evidenzia le positive ricadute derivanti dall'esclusività del format e dalla caratterizzazione merceologica propria dell'Operatore Economico;
34. che gli obiettivi individuati dal PVC sono rivolti anche ad azioni di recupero, valorizzazione e promozione del cosiddetto “Villaggio Artigiano” tramite l'erogazione di un contributo finanziario dedicato da parte del Proponente;
35. che, in estrema sintesi, la Proposta prevede quanto segue:
35.1 Impegno da parte del Comune a predisporre gli atti necessari e opportuni affinché il Consiglio Comunale sia posto nelle condizioni di deliberare, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 15/2013 in merito al rilascio, in favore del Proponente, di permesso di costruire in deroga convenzionato per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia tramite integrale demolizione degli edifici esistenti e loro ricostruzione (senza aumento di volume) su sedime parzialmente diverso, intervento funzionale all'insediamento di una media struttura di vendita non alimentare con Superficie di Vendita pari a 2.499 (duemilaquattrocentonovantanove) mq.
35.2 Impegno da parte del Comune a recepire, nell'ambito del percorso avviato di revisione del Piano Regolatore Generale (PRG) alla modifica della disciplina vigente sugli Immobili oggetto del presente Accordo che recepisca e confermi i contenuti della deroga di cui al precedente capoverso 35.1.
35.3 Accettazione, da parte del Proprietario, della determinazione nella somma di euro 478.220,40 (quattrocentosettantottomiladuecentoventi/40) della monetizzazione quale Contributo Straordinario, previsto dal Documento Sblocca Modena in attuazione di quanto disposto dalla legislazione vigente come riportato al sopracitato punto 18.; (compensazione economica aggiuntiva rispetto al contributo di costruzione) derivante dalla deroga alla destinazione d'uso degli Immobili oggetto della deliberazione di cui al sopracitato comma 35.1.
35.4 Novazione della obbligazione, per la parte ad oggi non adempiuta, inerente la cessione di aree di urbanizzazione in favore del Comune di cui ai sopraestesi punti 25 e 26, sostituendo altra obbligazione avente ad oggetto la monetizzazione delle aree predette. Accettazione, da parte del Proprietario, della determinazione nella somma di euro 242.000,00 (duecentoquarantaduemila/00) degli oneri di monetizzazione delle aree
conseguenti alla predetta novazione.
35.5 Determinazione, condivisa tra le Parti, nella somma di euro 100.000,00 (centomila/00) del contributo finanziario del Proprietario alla valorizzazione commerciale dell'Ambito, in conformità a quanto previsto dal PVC.
35.6 Impegno del Proprietario alla progettazione e realizzazione a propria cura e integralmente a proprie spese, sulla base di quanto previsto dall'Atto di Accordo e dalla Convenzione accessoria al permesso di costruire in deroga, delle dotazioni territoriali interne al comparto inerenti parcheggi e viabilità pubblica, in conformità al computo metrico estimativo costituente parte integrante della Proposta, computo che conclude nell'importo di euro 486.084,40 (quattrocentottantaseimila ottantaquattro/40). Condivisione in ordine al fatto che dette opere siano realizzate a scomputo, sino a concorrenza, degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 15/2013, calcolati nell'importo di euro 252.813,68 (duecentocinquantaduemilaottocentotredici/68). Impegno alla cessione di tali opere nella configurazione che verrà definita in sede di rilascio del permesso di costruire convenzionato; nonché impegno alla assunzione degli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di dette opere in conformità a quanto verrà definito dalla Convenzione accessoria al permesso di costruire.
35.7 Impegno del Proprietario alla progettazione e alla realizzazione, a propria cura e integralmente a proprie spese, sulla base delle indicazioni impartite dai competenti uffici comunali, delle opere di urbanizzazione generale descritte dalla Relazione Tecnica Illustrativa e dal relativo Computo Metrico Estimativo, individuati come ALLEGATO D costituente parte integrante della Proposta, opere in detti documenti denominate "nuova rotatoria via Xxxxxx/via Rossini e sistemazione dei tratti stradali circostanti". Impegno alla cessione gratuita al Comune delle opere predette e delle relative aree di sedime per la parte che non sia già in proprietà del Comune. Le Parti danno atto che dette opere insisteranno su area già nella disponibilità del Proprietario o in proprietà del Comune di Modena e, di conseguenza, non coinvolgeranno aree in proprietà di terzi. Il Proprietario si assume inoltre l'obbligo di realizzare a propria cura e spese tutte le opere accessorie necessarie per assicurare, in ogni fase di cantiere, la corretta funzionalità ed accessibilità a tutte le proprietà eventualmente interferite dal cantiere stesso. Il Proprietario si impegna a realizzare le predette opere di urbanizzazione generale per un importo complessivo pari a euro 852.008,31 (ottocentocinquantaduemilaeotto/31), come risultante dal Computo Estimativo ricompreso nella Relazione Tecnica Illustrativa parte integrante della Proposta. In virtù dell'utilità generale riconosciuta all'opera infrastrutturale, dagli oneri sostenuti dal Proprietario per la realizzazione dell'intervento di urbanizzazione generale di cui al presente comma 35.7 verrà scomputato sino a concorrenza l'importo di euro 478.220,40 (quattrocentosettantottomiladuecentoventi/40) di cui al sopraesteso punto 35.3, dovuto dal Proprietario a titolo di monetizzazione quale contributo straordinario (compensazione economica aggiuntiva rispetto al contributo di costruzione).
36. Contestualmente alla proposta di cui ai punti precedenti il Proponente ha depositato, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, in atti prot. n 3241 del 22/12/2015 richiesta di avvio dell'iter procedimentale per il rilascio, tramite autorizzazione unica, del permesso di costruire in deroga convenzionato per la realizzazione di una media struttura di vendita non alimentare tramite ristrutturazione dell'immobile denominato "Ex Arbe" ricompreso nella Zona elementare 1501 – Zona Industriale Xxxxxx Xxxxx parte nord, ubicato in Comune di Modena, via Xxxxxx Ovest 1014, catastalmente identificato al foglio n. 65, particella 54";
37. Da, ultimo, il Proponente ha depositato, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, in atti prot. n. 3266 del 23/12/2015 richiesta di avvio dell'iter procedimentale per il rilascio del permesso di costruire convenzionato finalizzato alle opere di urbanizzazione generale, comprensivo degli elaborati all'uopo necessari ai sensi della vigente disciplina normativa regionale e nazionale, dei vigenti strumenti di pianificazione e regolamentari, delle disposizioni del presente Atto di Accordo, ivi compresa la bozza della Convenzione di cui all'articolo 28 bis del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380
considerato
38. che il Comune, ricevuta la Proposta, ha dato corso ad ulteriori approfondimenti, funzionali a verificarne la compatibilità con le previsioni e i principi sottesi al disposto dell'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, rilevando quanto segue.
38.1 Per quanto attiene il rispetto dei "principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento", la Regione Xxxxxx Xxxxxxx con propria circolare 1 febbraio 2010 P.G./2010/23900 avente ad oggetto "indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009", ha chiarito, in merito, che "tale principio di parità di trattamento degli operatori non comporta la necessità in tutti i casi di attivare procedure concorsuali, in quanto l'amministrazione è chiamata a valutare discrezionalmente, da una parte, le rilevanti ragioni d'interesse pubblico che sottendono alla proposta progettuale d'intervento del privato, anche avanzando nella negoziazione, proposte, soluzioni e ulteriori esigenze di interesse pubblico; dall'altra, se ricorrano o meno le caratteristiche della proposta di intervento, sotto specificate, che possono richiedere il ricorso alla preventiva procedura ad evidenza pubblica. In particolare, qualora il progetto o l'intervento del proponente si caratterizzi per la sua unicità e specificità, fornisca soluzione a specifici problemi o esigenze relative ad un certo ambito territoriale e si connoti per il rilevante interesse pubblico dell'iniziativa, appare evidente che in questo caso l'accordo non può che essere negoziato e sottoscritto con il solo soggetto proponente". Nel caso di specie risulta evidente l'unicità e la specificità del progetto sotteso alla Proposta formulata dal Proprietario, unicità e specificità che escludono la necessità e anche la stessa possibilità di attuare qualsivoglia procedura comparativa.
38.2 Per quanto attiene il rilevante interesse pubblico per la comunità locale si rilevano:
38.2.1 gli importanti effetti, sotto il profilo occupazionale, che si prefigura derivino dall’intervento, effetti stimati dalla Relazione, costituente parte integrante della Proposta, e confermati da Bricoman con comunicazione prot. 59110 del
20/04/2016, in 80 nuovi posti di lavoro, con possibilità di incremento sino a 100/110 unità nell'arco dei 5 anni successivi all'insediamento dell'attività;
38.2.2 il prioritario interesse pubblico, normativamente riconosciuto come tale, connesso ad interventi di riqualificazione, rifunzionalizzazione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente;
38.2.3 l'integrale recupero di un'area industriale dismessa, esposta ad notevoli e progressivi fenomeni di degrado che affaccia lungo via Emilia ovest, una delle principali vie di accesso alla città di Modena;
38.2.4 la realizzazione di un'importante opera dotazionale di interesse generale, funzionale al miglioramento sia della accessibilità alle strutture insediative esistenti in loco, sia della mobilità complessiva sull'asse della via Emilia;
38.2.5 la previsione di un idoneo concorso da parte del Proprietario all'adeguamento del sistema delle dotazioni territoriali, sia sotto il profilo delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento, sia sotto il profilo delle dotazioni funzionali a consentire il migliore inserimento delle strutture realizzande nel contesto urbano in cui si collocano;
38.2.6 la valorizzazione commerciale oggetto di apposito Programma, funzionale ad azioni riferibili al contesto del "Villaggio Artigiano", per la riqualificazione degli spazi pubblici esistenti, a sviluppare attività di promozione e valorizzazione delle eccellenze locali.
38.3 Per quanto attiene la coerenza con gli obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione, è sufficiente il richiamo agli atti di cui ai sopraestesi punti da 4 a 11, 19 e 20 in relazione ai quali la piena coerenza delle linee guida che hanno orientato la successiva formulazione della Proposta è già stata valutata positivamente dal Settore Pianificazione Territoriale e Trasformazioni Edilizie all'esito dell'istruttoria conclusasi con gli atti di cui ai sopraestesi punti 21 e 22.
38.4 Per quanto attiene il rispetto della legislazione vigente, le disposizioni richiamate ai precedenti punti da 12 a 18 confermano l'assoluto favore del legislatore nazionale nei confronti di interventi di riqualificazione che valgano a diminuire il consumo di suolo, a riqualificare aree di degrado, a recuperare contenitori esistenti dismessi.
38.5 Per quanto attiene l'assenza di pregiudizio a diritti di terzi, l'intervento oggetto della Proposta verrà ad insistere esclusivamente su aree di proprietà del Comune o del Proprietario, non coinvolgendo in alcun modo il diritto o proprietà o comunque diritti soggettivi di terzi;
38.6 Da ultimo, in riferimento al rispetto delle norme di settore in materia commerciale vigenti, il Comune di Modena con atto prot. n 20679 in data 11/02/2016 ha inoltrato specifica richiesta di parere alla Regione Xxxxxx-Romagna, la quale ha fornito riscontro con atto in data 31/03/2016 prot.46745;
39. che gli approfondimenti di cui al precedente punto 36. consentono al Comune di ritenere integrati i presupposti per la stipula di Atto di Accordo ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20;
40. che è pertanto intenzione delle Parti definire con il presente atto le condizioni tutte delle intese di cui ai punti precedenti nelle forme dell'Atto di Accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, fatte salve in ogni caso le competenze del Consiglio Comunale, da esercitarsi nel corso del procedimento di autorizzazione al rilascio di permesso di costruire in deroga che verrà avviato ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013 n. 15 nonché nel corso del successivo procedimento di revisione degli strumenti urbanistici generali;
tanto premesso, considerato e ritenuto,
tra il Comune da una parte, Abinvest e Bricoman Italia dall'altra parte,
ai sensi dell'articolo 11 della legge 07.08.1990 n. 241 nonché dell'articolo 18 della legge 24 marzo 2000 n. 20 e comunque ai sensi di legge,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo A - Conferma delle premesse. Dichiarazione delle Parti.
A.1 Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 codice civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione del presente Atto di Accordo.
Articolo B – Impegni assunti dal Proprietario e dal Comune in ordine alla predisposizione, progettazione e successiva attivazione di procedimenti di autorizzazione al rilascio di permesso di costruire convenzionato in deroga.
B.1 Il Comune e il Proprietario dichiarano e danno atto che gli elaborati progettuali e planivolumetrici, i computi e la Relazione che si allegano al presente Atto di Accordo a costituirne parte integrante quale ALLEGATO D, aventi ad oggetto "intervento per la realizzazione di una media struttura di vendita non alimentare articolata come centro commerciale ad insegna Bricoman tramite ristrutturazione dell'immobile denominato "Ex Arbe" ricompreso nella Zona elementare 1501 – Zona Industriale Xxxxxx Xxxxx parte nord, ubicato in Comune di Modena, via Xxxxxx Ovest 1014, catastalmente identificato al foglio n. 65, particella 54" (nel seguito indicati anche, per brevità, come "Progetto"), sono funzionali sia alla corretta integrazione dell'intervento di riqualificazione con il tessuto urbano esistente, alla realizzazione del layout commerciale proposto, nonché ad obiettivi di salvaguardia e incremento dell'occupazione.
Il Comune, anche per mezzo della deliberazione di Giunta Comunale che ha approvato il presente Atto di Accordo, dichiara e dà atto che nell'intervento prefigurato dal Progetto ricorrono i requisiti tutti di cui alle disposizioni normative richiamate ai punti da 12 a 18 della sopraestesa premessa e che, di conseguenza, sussistono i presupposti normativi per la attivazione del procedimento volto a demandare al Consiglio Comunale la valutazione in ordine alla autorizzazione al rilascio di permesso di costruire in deroga convenzionato di cui al sopraesteso punto 36. per l'esecuzione dell'intervento di cui al medesimo Progetto, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013 n. 15 e dell'articolo 28 bis del D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380.
Il Comune, per mezzo della Giunta Comunale, si impegna pertanto a sottoporre al Consiglio Comunale il Progetto e il presente Atto di Accordo, entro 30 giorni di calendario dalla data di sottoscrizione dello stesso, ai fini della assunzione della deliberazione di competenza in merito all’autorizzazione al rilascio di permesso di costruire in deroga, convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013 n. 15 e dell'articolo 00 xxx xxx x.x.x. 0
xxxxxx 0000 x. 000.
B.2 La deliberazione del Consiglio Comunale per la autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga convenzionato avrà ad oggetto l’attuazione di un intervento di ristrutturazione edilizia, mediante integrale demolizione e ricostruzione su sedime parzialmente diverso dei fabbricati esistenti, funzionali a consentire, in deroga agli usi previsti dalla vigente disciplina urbanistica, l’insediamento di una media struttura di vendita non alimentare con Superficie di Vendita pari a mq. 2.499 (duemilaquattrocentonovantanove);
B.3 Le parti danno atto che in data 22/12/2015 prot. 3241 è stata depositata dal proponente, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, istanza con richiesta di avvio dell'iter procedimentale per il rilascio, tramite autorizzazione unica, del permesso di costruire in deroga convenzionato di cui ai sopraestesi comma B.1 e B.2, comprensivo del progetto delle dotazioni territoriali interne al comparto, inerenti parcheggi e viabilità pubblica di cui ai successivi punti D; corredato degli elaborati all'uopo necessari ai sensi della vigente disciplina normativa regionale e nazionale, dei vigenti strumenti di pianificazione e regolamentari, delle disposizioni del presente Atto di Accordo, ivi compresa la bozza della Convenzione di cui all'articolo 28 bis del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380.
B.4 In ragione delle specifiche ragioni di pubblico interesse sottese alla massima possibile anticipazione dell'intervento di riqualificazione e rigenerazione previsto del presente Atto di Accordo, il Proprietario è autorizzato alla presentazione della richiesta di cui al precedente comma B.3 anche in periodo antecedente la deliberazione da parte del Consiglio Comunale di cui al sopraesteso comma B.2. Il Comune darà corso, in anticipazione, all'istruttoria in ordine agli elaborati e alla richiesta presentati dal Proprietario acquisendo i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è normativamente subordinato il titolo abilitativo ai sensi del successivo comma B.5. Il Comune e il Proprietario concordemente danno atto e dichiarano che il procedimento così attivato verrà concluso con il provvedimento finale soltanto in momento successivo alla deliberazione da parte del Consiglio Comunale in merito alla autorizzazione al rilascio di permesso di costruire in deroga convenzionato di cui al sopraesteso comma B.2. e contestuale approvazione degli schemi di convenzione urbanistica;
B.5 L'efficacia delle obbligazioni assunte dalle Parti di cui ai successivi articoli del presente Atto di Accordo, è sospensivamente condizionata alla autorizzazione, da parte del Consiglio Comunale, al rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi del presente articolo B2.
Articolo C – Impegni assunti dal Comune in ordine alla revisione degli strumenti generali di pianificazione urbanistica.
C.1 Il Comune dà atto e dichiara di avere attivato il percorso procedimentale volto ad una
complessiva revisione degli strumenti urbanistici generali attualmente vigenti e alla elaborazione e approvazione di un nuovo strumento di pianificazione in adeguamento alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 e smi.
C.2 Il Comune si impegna a recepire, confermare e affinare, nell'ambito della programmata revisione del PSC e del RUE di cui al precedente comma C.1, i contenuti della autorizzazione alla deroga di cui al precedente articolo B, provvedendo a modificare in conformità la disciplina vigente relativa al "V Ambito Specializzato per attività produttiva – Area 01 – Aree di rilievo commerciale situate in prossimità della via Emilia – Zona Elementare n. 1501".
C.3 I contenuti della revisione degli strumenti urbanistici di cui ai precedenti comma C.1 e C.2 sono graficamente evidenziati dalla Scheda Urbanistica che si allega al presente Atto di Accordo a costituirne parte integrante quale ALLEGATO E. L'Area 01 della ZE 1501 verrà assoggettata alle seguenti prescrizioni: "Area 01 Disciplinata dal RUE. La realizzazione dell'intervento è regolata dalle modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 14.1 del Testo coordinato delle norme di PSC, POC e RUE e dall'Accordo ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 20/2000 e s.m., stipulato in data xx/xxx/20xx rep. n. xxxxx/20xx, ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. xx del xx/xx/20xx, al quale si rinvia. L'edificabilità dell'area rimane condizionata dall'avvenuto versamento della compensazione economica al Comune, nei termini di cui all'accordo precitato. E' ammesso l'insediamento di medie strutture di vendita. Settori merceologici ammessi: Non alimentare. Destinazioni ammesse: C/1 C/2 C/3 D/8a. Altezza Massima per Funzioni Produttive : 3 p+pt. Capacità Insediativa per Funzioni Produttive: 7200 mq".
C.4 In conformità a quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, l'efficacia degli impegni assunti dal Comune con il presente articolo C è subordinata alla condizione sospensiva del recepimento dei contenuti del medesimo articolo C nella delibera di adozione degli strumenti di pianificazione di cui al sopraesteso comma C.2 e della conferma delle sue previsioni nei Piani approvati. Le Parti confermano che la condizione sospensiva di cui al presente comma C.4 è riferita solo e soltanto agli impegni di cui al presente articolo C, non interferendo essa sull'efficacia delle previsioni contenute negli ulteriori articoli del presente Atto di Accordo.
Articolo D – Impegni assunti dal Proprietario per il periodo successivo all'avverarsi della condizione sospensiva di cui al comma B.5 del sopraesteso articolo B. Novazione di obbligazioni e obbligo di pagamento di somme di denaro. Impegni inerenti il contenuto della convenzione afferente il permesso di costruire in deroga convenzionato. Obbligo di realizzazione a propria cura e spese di opere costituenti dotazione territoriale di interesse generale
D.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14.1 delle vigenti Norme di PSC-POC-RUE nonché del relativo "Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell'articolo 14.1 del testo coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE" di cui ai punti 10 e 11 della sopraestesa premessa, il Proprietario, in ragione della attribuzione delle più vantaggiose destinazioni d'uso edilizio di cui al sopraesteso articolo B, si obbliga a corrispondere al Comune, a titolo di monetizzazione del contributo straordinario (compensazione economica aggiuntiva rispetto
al contributo di costruzione dovuto per la realizzazione dell'intervento), una somma di denaro complessivamente pari a euro 478.220,40 (quattrocentosettantottomila duecentoventi/40).
D.2 La somma di denaro di cui al precedente comma D.1 verrà portata in compensazione, sino a concorrenza, con gli oneri che verranno sostenuti dal Proprietario per la realizzazione dell'opera pubblica di interesse generale di cui al successivo punto D8.
D.3 Le Parti del presente Atto di Accordo dichiarano, ai sensi dell'articolo 1230 e dell'articolo 1235 codice civile, di novare, oggettivamente e soggettivamente, le obbligazioni, per la parte ad oggi non adempiuta, inerenti la cessione di aree di urbanizzazione in favore del Comune poste a carico del soggetto attuatore della lottizzazione della convenzione 8 febbraio 1972 di cui ai punti 25 e 26 della sopraestesa premessa, sostituendo ad esse, con liberazione dell'originario debitore, una nuova obbligazione avente ad oggetto la monetizzazione, da parte del Proprietario, delle aree di urbanizzazione predette. Per effetto della novazione oggettiva e soggettiva disciplinata dal presente comma D.3, il Proprietario è obbligato al pagamento in favore del Comune della complessiva somma di euro 242.000,00 (duecentoquaraduentamila/00), corrispondente agli oneri di monetizzazione delle aree suddette. Il Proprietario è obbligato a corrispondere al Comune la somma predetta in un’unica rata, preliminarmente all'atto della stipula della Convenzione afferente il medesimo Permesso di Costruire convenzionato.
D.4 Il Proprietario è obbligato, nei confronti del Comune, all'esito della Delibera di Consiglio Comunale di cui al punto B2 alla corresponsione del contributo finanziario pari a euro 100.000,00 (centomila) previsto dal Programma di Valorizzazione Commerciale. Il Proprietario è obbligato a dar luogo al pagamento della somma predetta in un'unica soluzione, preliminarmente al rilascio del Permesso di Costruire convenzionato in deroga.
D.5 Il Proprietario è obbligato nei confronti del Comune (con obbligazione che verrà trasfusa nella Convenzione accessoria al permesso di costruire in deroga convenzionato di cui al sopraesteso articolo B), alla progettazione, alla realizzazione e alla ultimazione, integralmente a propria cura e spese (salvo soltanto quanto previsto dal successivo comma D.6 per quanto attiene lo scomputo degli oneri di urbanizzazione), delle dotazioni territoriali interne al comparto, inerenti parcheggi e viabilità pubblica. La progettazione delle dotazioni territoriali di cui al presente comma D.5 dovrà essere redatta e completata in conformità al computo metrico estimativo costituente parte integrante del Permesso di Costruire convenzionato in deroga di cui al sopraesteso punto 36., secondo quanto previsto ai comma successivi del presente articolo D.
D.6 Le Parti danno atto che, come riportato al sopraesteso comma 35.6 il computo metrico estimativo di cui al precedente comma D.5, al quale dovrà conformarsi la progettazione delle dotazioni territoriali di cui al medesimo comma D.5, conclude nell'importo di euro 486.084,40 (quattrocentottantaseimila ottantaquattro/40), importo che le Parti danno atto essere di entità superiore all'importo degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 15/2013 da corrispondersi al Comune in dipendenza della attuazione dell'Intervento di cui al sopraesteso articolo B, calcolati questi ultimi in euro 252.813,68
(duecentocinquantaduemilaottocentotredici,68). Le opere di cui al precedente comma D.5 verranno realizzate dal Proprietario a scomputo degli oneri di urbanizzazione, secondo quanto previsto ai comma successivi del presente articolo D.
D.7 La determinazione dell'oggetto della obbligazione assunta dal Proprietario di cui ai precedenti comma D.5 e D.6 è rimessa, anche ai sensi dell'articolo 1349 c.c., al Comune. Il Proprietario si impegna nei confronti del Comune a provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni territoriali di cui ai comma D.5, assicurando interventi che, per frequenza e qualità, siano tali da garantire costantemente una loro buona fruibilità e un adeguato livello estetico, evitando fenomeni di incuria e degrado. L'obbligazione di cui al presente comma D.7 ha natura di obligatio propter rem e dovrà essere adempiuta sino a quando permarrà l'utilizzo pubblico delle opere.
D.8 Le parti danno atto che in data 23/12/2015 prot. 3266 è stato depositato dal proponente, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, istanza con richiesta di avvio dell'iter procedimentale per il rilascio del permesso di costruire convenzionato, comprensivo degli elaborati all'uopo necessari ai sensi della disciplina normativa vigente in materia, relativo alle opere di interesse generale fuori comparto di cui al sopracitato punto 37. e di seguito meglio descritte:
D.8.1 realizzazione di una nuova rotatoria a quattro rami tra la via Xxxxxx Ovest e la via Rosmini (avente diametro esterno di 42 metri), completa della realizzazione dei raccordi tra la viabilità esistente e quella di progetto oltre alla sistemazione a verde delle aree di completamento;
D.8.2 sistemazione del tratto stradale che si dipartirà dalla realizzanda rotatoria fino alla rampa sud dello svincolo della tangenziale;
entrambe le opere sono in conformità ai contenuti della Relazione Tecnica Illustrativa e al relativo computo metrico estimativo, e si configurano come opere di urbanizzazione generale integrante dotazione territoriale fuori comparto.
D.9 Il Comune provvederà a porre temporaneamente nella disponibilità del Proprietario le aree di sua proprietà o disponibilità tra quelle necessarie per la realizzazione dell'opera di cui al sopraesteso comma D.8.; autorizzando sin d'ora il Proprietario ad introdursi su dette aree per la esecuzione dell'opera in oggetto per il tempo strettamente necessario alla realizzazione e ultimazione della stessa, ferma restando la necessità per il Proprietario di assumere preventivi accordi con l'Ufficio Tecnico del Comune in ordine alle concrete modalità di esecuzione dell'opera e alla concreta regolamentazione delle interferenze interessate dagli interventi esecutivi.
D.10 Le opere relative al permesso di costruire convenzionato di cui al comma D.8 dovranno essere eseguite e completate dal Proprietario in conformità a quanto previsto dal presente Atto di Accordo nel termine che verrà definito dalla Convenzione medesima, accettando fin d’ora che i termini per la esecuzione delle opere previste siano fissati in anni 3 (tre). Il Proprietario si impegna fin d’ora a procedere contestualmente con le opere relative al permesso di costruire convenzionato in deroga di cui al comma D.1, così da assicurare minimizzazione dei tempi e contestualità della messa in esercizio delle opere previste nei
permessi sopracitati.
L’esecuzione delle opere relative al permesso di costruire convenzionato di cui al comma D.8 sarà disciplinata mediante apposita convenzione che disciplinerà l’impegno a prestare fidejussione bancaria o assicurativa in favore del Comune per l’intero importo delle opere oggetto di permesso di costruire.
D.11 Il costo per la esecuzione dell'opera di cui al sopraesteso comma D.8, come già riportato al sopraesteso punto 35.7., sarà sostenuto integralmente dal Proprietario e rimarrà definitivamente a suo carico. Pertanto il Comune non va né andrà in ogni caso debitore, nei confronti del Proprietario, di alcuna somma a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti dal Proprietario, dando atto le parti che la gratuità della esecuzione dei lavori non deriva da spirito di liberalità, ma è determinata dal contenuto del presente Atto di Accordo le cui disposizioni sono liberamente accettate dal Proprietario con la sua stipulazione, contenuto che si pone in rapporto sinallagmatico rispetto alla esecuzione dei lavori di cui al presente punto D.11. La regolare esecuzione dell'opera e il trasferimento della sua proprietà al Comune determineranno l'estinzione per compensazione del credito del Comune di cui al comma D.1.
D.12 Completata l'esecuzione delle opere di cui ai comma D.5 e D.8, ed esperita positivamente la verifica delle stesse a cura del tecnico incaricato dal Comune, la proprietà delle opere e delle aree ad esse relative sarà trasferita gratuitamente al Comune, in conformità a quanto previsto dalla disciplina normativa in materia di cessione gratuita delle opere di urbanizzazione e a quanto sarà definito dalla Convenzione accessoria al permesso di costruire in deroga convenzionato.
Articolo E - Onere di comunicazione.
Il trasferimento totale o parziale della proprietà o della facoltà di utilizzo degli Immobili di cui al sopraesteso articolo 1., dovrà essere comunicato dal Proprietario o dai terzi al Comune mediante trasmissione di copia dei relativi contratti a mezzo di lettera raccomandata o PEC entro giorni 30 dalla data di stipulazione dei contratti medesimi.
Articolo F - Registrazione. Spese e oneri fiscali.
Il presente accordo sarà registrato integralmente;
I compensi, le spese, gli oneri, le competenze e gli onorari professionali per lo studio, elaborazione e redazione del presente atto saranno sostenuti integralmente dal Proprietario.
Il Proprietario sosterrà anche le spese per l'istruttoria e la predisposizione di tutti gli atti necessari alla stipula dell'accordo, delle convenzioni e del rilascio dei permessi di costruire, spese che ammontano forfettariamente a euro 4.000,00.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente accordo nella forma di scrittura privata autenticata, sono a carico del Proprietario, così come le spese per la registrazione dell'atto a norma di legge. All'uopo, il Proprietario chiede sin d'ora tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.
Articolo G - Allegati.
Costituiscono parte integrante del presente atto gli allegati di seguito indicati. Allegato A: nell’estratto di mappa catastale
Allegato B: elaborato grafico aree di cessione definite all'atto della stipula della Convenzione 08 febbraio 1972.
Allegato C: Piano di Valorizzazione Commerciale Allegato D: Relazione Tecnica Illustrativa Allegato E: Scheda Urbanistica
Articolo H - Accettazione da parte del Comune.
Il Comune dichiara di accettare quanto sopra, salva e riservata ogni facoltà di legge in ordine procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici generali e alla attività istruttoria dei procedimenti indicati in Atto. Il presente Atto di Accordo costituirà parte integrante degli strumenti urbanistici di cui al sopraesteso articolo C. e sarà assoggettato alle forme di pubblicità previste per le delibere di approvazione degli strumenti medesimi.
Modena, li
Per il Comune di Modena Xxxxxxxx Xxxxxxx Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale | Per Abinvest s.p.a. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Xxx Xxxxxxxx s.r.l. Xxxxxxxx Xxxxxx Responsabile Sviluppo Immobiliare Nord-Est Italia |