CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
L’AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA, E
L’ Organizzazione di Volontariato (OdV)/ Rete Associativa
PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN FORMA CONTINUATIVA IN REGIONE LOMBARDIA
LE PARTI:
l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito denominata AREU), con sede operativa in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxx.Xxxx. x X. XXX 00000000000, in atto rappresentato dal Dr. Xxxxxxx Xxxx, nato a Forlì il 28/03/1955, in qualità di Direttore Generale pro-tempore
E
l’OdV/Rete Associativa (di seguito denominata
Assegnatario), con sede in , Via n. , Cod.Fisc. e P. IVA
, in atto rappresentato da , nato a
il / /19 , in qualità di legale rappresentante pro-tempore
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(oggetto della convenzione)
a) La presente convenzione regola lo svolgimento delle attività di soccorso e trasporto sanitario di emergenza urgenza in forma di servizio continuativo con un mezzo di soccorso come descritto nella scheda predisposta per le postazioni di soccorso denominate:
XXXXX
si impegna ad effettuare, su richiesta della SOREU, l’attività di soccorso prevalentemente nell’area di competenza nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione.
b) Gli interventi di soccorso e trasporto possono essere effettuati mediante:
Mezzo Soccorso Avanzato (MSA): effettuabile con autoveicolo o ambulanza;
Mezzo di soccorso di Base (MSB): effettuabile con autoambulanza.
Gli interventi di soccorso e trasporto sono effettuati con un’ambulanza classificata “SOCCORSO SANITARIO AMBULANZA” (vedi DGR n. X/5165 del 16.05.2016 e s.m.i.), eventuali diverse tipologie
di mezzo sono riportati nella documentazione tecnica presentata in selezione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
c) L'attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalle disposizioni legislative e dagli altri atti normativi in vigore e successive modificazioni e/o integrazioni.
d) Il servizio è svolto dall’Assegnatario con personale, mezzi e sedi operative nel rispetto della normativa vigente in materia.
e) L’assegnatario si impegna a collaborare con la SOREU nello svolgimento di interventi occasionali che, a giudizio della SOREU stessa, rivestano carattere di urgenza nell’ambito del Sistema (ad esempio: trasporto dell’équipe sanitaria da/per il luogo di intervento, trasporto dell’équipe sanitaria al fine della ripresa dell’operatività, trasporto di personale tecnico da/per luogo di intervento, trasporto di personale o materiale in caso di maxi emergenze, trasporto sangue, farmaci, antidoti e organi, ecc.) fermo restando il riconoscimento dei costi sostenuti.
f) In occasione di maxi emergenze in località diverse dalla sede ordinaria di competenza dell’assegnatario si impegna a garantire l’intervento dei mezzi e del personale già in servizio al momento dell’evento, a supporto della maxiemergenza in corso, fermo restando il rimborso dei costi sostenuti.
g) L’AREU nel corso della durata del rapporto convenzionale, si riserva la facoltà di variare, d’intesa con l’assegnatario le dislocazioni dei mezzi di soccorso, le fasce orarie di attività, la tipologia del servizio, la dotazione di automezzi, rideterminando i costi sulla base delle modifiche concordate.
h) Qualora, nel corso della durata del rapporto convenzionale, il numero dei mezzi di soccorso della Regione Lombardia dovesse subire contrazioni, al verificarsi di circostanze impreviste od imprevedibili alla data di stipula della convenzione, o determinate da motivi organizzativi o ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: modifiche nell’assetto territoriale, legislative, regolamentari, normative, ecc.), o comunque per cause di forza maggiore, l’AREU si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto convenzionale, con un preavviso di 180 giorni naturali e consecutivi, comunicato a mezzo PEC, senza che l’assegnatario possa rivendicare alcun risarcimento o indennizzo o pretesa derivante dalla presente convenzione.
Articolo 2 (disciplina del rapporto)
a) Il rapporto tra le parti è regolato dalla presente convenzione e da tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla procedura di selezione ed ogni eventuale variazione (cambio mezzi, personale, ecc) della stessa che dovesse intervenire nel corso della durata del rapporto convenzionale, che si intende pertantoparte integrante ed essenziale, anche se materialmente non allegata alla presente,
a)
b) Il rapporto convenzionale è altresì regolato, per quanto non previsto dal codice civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.
c) L’Assegnatario è tenuto, nell’erogazione delle prestazioni richieste, ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni previste in materia dalla normativa e dai regolamenti nazionali e regionali e ad applicare le disposizioni di AREU, anche attraverso il recepimento di procedure e istruzioni operative specifiche, fermo restando il riconoscimento di eventuali ulteriori oneri, autorizzati da AREU, che possano derivare dall’applicazione delle medesime.
d) Presso le AAT vengono istituiti tavoli tecnici di confronto con gli Assegnatari o i loro delegati per la soluzione di eventuali problematiche derivanti dall’applicazione di procedure o protocolli operativi, per l’espletamento del servizio e nei rapporti con le stesse.
e) L'AREU, anche tramite la AAT, s’impegna a valutare eventuali problematiche evidenziate dall'Assegnatario riguardanti i rapporti con le Strutture Sanitarie pubbliche e private coinvolte operativamente e, nei limiti della sua competenza, ad intervenire a scopo risolutivo.
Articolo 3
(prestazioni di intervento sanitario)
a) Gli interventi di soccorso e trasporto sanitario d’emergenza urgenza sono disposti dalla SOREU a favore di tutte le persone che si trovano sul territorio della Regione Lombardia e nelle aree limitrofe, senza oneri a carico degli stessi fatto salvo eventuali diverse disposizioni previste da disposizioni regionali o nazionali.
b) L’Assegnatario ha l’onere di comunicare, secondo le modalità e attraverso i sistemi tecnologici messi a disposizione da AREU, l’inizio e il termine della disponibilità del mezzo di soccorso. È fatto altresì obbligo all’Assegnatario di registrare, attraverso l’uso dei sistemi informatici/tecnologici forniti da AREU, nel momento in cui rende disponibile il mezzo, le generalità complete di tutto l’equipaggio. Qualsiasi malore/incidente/infortunio coinvolga uno o più componenti dell’equipaggio in turno, deve essere immediatamente comunicato alla SOREU; la sostituzione del/i componenti l’equipaggio deve avvenire nel minor tempo possibile e comunque entro un massimo di 60 minuti, nelle ore diurne, ed entro120 minuti, nelle notturne (22.00-6.00), dal
momento della comunicazione alla SOREU.
c) Xxxxx salvo quanto previsto all’Articolo 1, l'Assegnatario s’impegna altresì, per quanto di sua competenza, a garantire l'uscita del mezzo nel minor tempo possibile dalla ricezione dei dati di attivazione del servizio da parte della SOREU e, comunque, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
Per missioni in codici non urgenti, “verde” e “bianco”: entro tre minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 23.59, entro quattro minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 05.59;
Per missioni in codici urgenti, “giallo” e “rosso”: entro due minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 23.59, entro tre minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 05.59.
d) Il ripristino, la pulizia e l’eventuale disinfezione e sanificazione del mezzo, al termine della missione, devono essere effettuati con le modalità previste da AREU, anche in relazione a specifiche situazioni (es. epidemie, pandemie, allerta NBCR).
Qualora le suddette operazioni non fossero possibili nella Struttura Sanitaria di destinazione o in altro luogo dove è stata eseguita la missione, le modalità e i tempi per il ripristino del mezzo sono concordati con la SOREU.
e) Xxxxx salve specifiche disposizioni impartite dal personale di XXXXX, durante le operazioni di soccorso, le decisioni e le responsabilità dello svolgimento della missione sono assunte dal Soccorritore Referente per la SOREU.
f) Sui mezzi utilizzati, le funzioni di Soccorritore Referente per la SOREU sono svolte da uno degli operatori presenti, ad esclusione dell’autista soccorritore già impegnato nelle manovre di guida.
g) In presenza di équipe MSA (sul luogo dell’evento o a seguito di un rendez-vous), l’équipe MSB deve attenersi alle indicazioni del personale sanitario del MSA.
L'autista-soccorritore è responsabile:
della condotta di guida, che deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada e nel rispetto delle comuni regole di prudenza e diligenza;
dell'itinerario dall'uscita del mezzo di soccorso fino all'arrivo sul luogo dell’evento, indipendentemente dalla presenza di strumenti di navigazione;
del corretto parcheggio del mezzo durante il soccorso;
del raggiungimento della Struttura Sanitaria di ricovero e cura o di altra destinazione
indicata dalla SOREU.
h) Nel corso del trasporto l’autista soccorritore deve attenersi alle indicazioni impartite dalla SOREU e/o dal Soccorritore Referente per la SOREU e, se presente a bordo del mezzo, dal personale sanitario del MSA, qualora strettamente correlate alle condizioni cliniche del paziente.
I trasporti devono essere effettuati seguendo il percorso più veloce, salvo nei casi in cui la situazione oggettiva del traffico o della viabilità consigli, in rapporto alle condizioni fisiche o di sicurezza del trasportato, la scelta di un percorso alternativo.
i) L'Assegnatario ha il divieto assoluto di ricevere e gestire in proprio le chiamate di soccorso sanitario di urgenza/emergenza e quindi deve attivarsi affinché l'utenza si rivolga direttamente al “NUE (Numero Unico Europeo dell’Emergenza) 112”; ha altresì il divieto assoluto di pubblicizzare il proprio recapito telefonico come interlocutore diretto per l'emergenza sanitaria.
j) L’Assegnatario deve applicare le indicazioni di AREU, fornite attraverso la documentazione prescrittiva (documenti, regolamenti, procedure, istruzioni operative, modulistica) dalla stessa predisposta e messa a disposizione agli Assegnatari; deve, altresì, applicare le indicazioni fornite da AREU attraverso comunicazioni/note inerenti specifici aspetti del soccorso. L’Assegnatario deve tempestivamente rendere disponibile quanto sopra (documentazione prescrittiva e comunicazioni/note), nella versione originale, a tutti i soccorritori e deve verificare, per quanto di competenza e con le modalità ritenute più opportune, l’applicazione delle indicazioni contenute. L’Assegnatario e tutte le persone fisiche afferenti allo stesso non devono divulgare tale documentazione all’esterno della propria organizzazione (è, pertanto, tassativamente vietato procedere alla pubblicazione della stessa su siti internet o su altri canali di comunicazione con l’esterno dell’Organizzazione).
k) Per ogni intervento di soccorso l’équipe del mezzo deve inviare gli “stati” di avanzamento della missione di soccorso in tempo reale attraverso gli strumenti e le modalità definite da AREU.
In caso di mancato funzionamento degli strumenti in dotazione, l’equipaggio è tenuto a registrare manualmente gli orari relativi alle missioni effettuate.
l) L’equipaggio deve fornire alla SOREU le informazioni relative all’intervento, utilizzando gli strumenti tecnologici in dotazione e secondo le modalità indicate nella documentazione prescrittiva fornita da AREU. Deve, inoltre, comunicare alla SOREU al termine della missione (o durante la stessa, ove necessario) qualsiasi evento significativo occorso durante la stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: caduta della persona soccorsa dalla barella, malfunzionamento di apparecchiature, atti di violenza nei confronti dei componenti
dell’équipe, incidente del mezzo di soccorso);
m) Nell’ambito della gestione dinamica dei mezzi di soccorso la SOREU può disporre lo stazionamento momentaneo dei mezzi di soccorso avanzato e dei relativi equipaggi in una delle sedi operative convenzionate con AREU.
n) L'Assegnatario si impegna al rispetto delle procedure definite da AREU (uso della piattaforma GAMES) per quanto riguarda il servizio reso in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche o quant’altro, pur essendo attività non ricompresa nella presente convenzione.
Articolo 4 (personale)
a) Ai fini della realizzazione del servizio oggetto della presente convenzione l’Assegnatario garantisce l’impiego di personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e a fornire ad AREU l’elenco del personale impiegato, costantemente aggiornato, nelle modalità previste da AREU.
b) L’equipaggio del mezzo di soccorso può essere composto solo da soccorritori certificati con una numerosità corrispondente a quanto previsto dalla scheda descrittiva delle postazioni oggetto della presente convenzione. E’ammessa la presenza di una sola unità in addestramento. Il numero complessivo massimo dell’equipaggio è di quattro unità.
c) L’Assegnatario si impegna ad ospitare, su indicazione della SOREU, occasionalmente o stabilmente, sui mezzi di soccorso convenzionati personale sanitario o tecnico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale ovvero in via straordinaria, altro personale dichiarato indispensabile per una più efficace gestione dell’intervento di soccorso.
d) L’Assegnatario si impegna ad ospitare l’eventuale personale di cui alla lettera c), compatibilmente con la possibilità oggettiva, nella sede operativa.
e) Qualora il numero complessivo di operatori e pazienti e relativi accompagnatori a bordo del mezzo di soccorso non sia compatibile col numero massimo di persone trasportabili, l’Autista del mezzo può modificare, sentita la SOREU la composizione dell’equipaggio. La SOREU si farà carico dell’eventuale recupero del personale rimasto in loco.
f) L'Assegnatario si impegna a vigilare attentamente e ad intervenire tempestivamente affinché:
il personale degli equipaggi abbia in dotazione ed utilizzi correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale;
risulti esposto, sulla divisa in dotazione agli equipaggi, il tesserino di identificazione individuale.
g) L’Assegnatario si impegna a sottoporre alle visite mediche di idoneità previsto dalla normativa vigente, il personale che impiega per l’attività oggetto della convenzione.
h) L’Assegnatario si impegna a fornire e mantenere costantemente e tempestivamente aggiornati, attraverso lo strumento informatico messo a disposizione di XXXX, i dati personali e contrattuali di tutto il personale che svolge l’attività oggetto della presente convenzione.
i) L’età del personale che opera a bordo dei mezzi di soccorso convenzionati deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente.
j) Il soccorritore che svolge il ruolo di autista delle autoambulanze deve:
aver superato il percorso formativo, previsto dalla normativa vigente, idoneo alla preparazione per la guida delle autoambulanze nei servizi di emergenza e avere acquisito almeno sei mesi di esperienza nella qualifica di soccorritore, avere una conoscenza dettagliata della zona di operatività, avendo comunque capacità nell’utilizzo dei sistemi di navigazione, cartacei e strumentali di bordo, per raggiungere il luogo dell’evento anche al di fuori del territorio di ordinaria competenza.
k) L’autista di MSB e MSA si impegna al recupero di tutto il materiale utilizzato sul luogo dell’evento in collaborazione con il restante personale se non altrimenti impegnato nel soccorso; fermo restando la responsabilità del personale sanitario in merito alla messa in sicurezza di presidi che per la loro particolarità possono comportare rischio biologico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: taglienti, aghi ecc…).
l) A bordo dei mezzi non può essere impiegato, salvo casi eccezionali, preventivamente autorizzati da AREU, personale diverso da quello di cui ai precedenti punti e che non abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente.
m) Al fine di garantire la continuità del servizio, in via eccezionale e preventivamente comunicata e autorizzata da AREU, sui mezzi di soccorso è prevista la possibilità:
- di impiego di personale dipendente in distacco o personale volontario in forza all’Assegnatario,
- di impiego di operatori appartenenti a diversi Soggetti convenzionati che promuovano iniziative di collaborazione fra di essi.
n) L’autista e i soccorritori degli MSA sono tenuti a collaborare al carico, scarico e trasporto del materiale sanitario durante il servizio secondo le procedure stabilite dalla AAT e le disposizioni del personale del SSR presente.
Articolo 5
(mezzi di soccorso)
a) L’Assegnatario mette a disposizione per l’espletamento del servizio le seguenti tipologie di mezzi:
Autoambulanze di tipo A: individuate al 2° comma dell’art. 1 e nell’allegato tecnico al D.M. del Ministero dei Trasporti n. 553/87;
Autoambulanze di tipo A1: individuate nel D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 487/97.
Autoambulanze di tipo B: individuate al 2° comma dell’art. 1 e nell’allegato tecnico al D.M. del Ministero dei Trasporti n. 553/87 – solo se espressamente indicate nelle schede descrittive delle postazioni oggetto della presente convenzione
L’eventuale utilizzo di mezzi alternativi ai precedenti o aggiuntivi rispetto a quanto previsto nelle schede descrittive, deve essere oggetto di formale autorizzazione preventiva di AREU. Per quanto attiene i mezzi utilizzati, l’Assegnatario deve comunicare l’intenzione di sostituire un veicolo seguendo le modalità previste da AREU. La sostituzione può avvenire solo a fronte di una formale autorizzazione da parte di AREU.
b) Al momento della messa in servizio, XXXX provvede con proprio personale a ispezionare il mezzo che deve essere già munito della relativa SCIA inviata all’ATS di competenza (vedi DGR n. X/5165 del 16.05.2016 e s.m.i.).
c) in caso di indisponibilità per avaria, l’Assegnatario s’impegna, alla sostituzione del mezzo operativo. I tempi tecnici necessari alla sostituzione devono essere inferiori ai 60 minuti (120 minuti se l’inconveniente si verifica nella fascia oraria 22.00 – 06.00 e/o il sabato e nei giorni festivi) dalla comunicazione di indisponibilità per avaria alla SOREU. Eventuali deroghe devono essere concordate con la SOREU.
d) In caso di necessità la manutenzione straordinaria o la sostituzione non pianificata del mezzo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sostituzione del motore, riparazione per grave incidente, ecc.) dovrà essere concordata tra l’Assegnatario e AREU secondo le modalità indicate in proprioregolamento da AREU.
e) Lo stazionamento dei mezzi operativi di norma coincide con la sede operativa proposta dall’Assegnatario in fase di procedura di selezione.
f) La SOREU al fine di garantire un più efficace rispetto dei tempi di intervento ha facoltà di modificare, all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 6:00 e le ore 23:00, la dislocazione del mezzo operativo sul territorio di competenza della postazione anche prevedendo
stazionamenti al di fuori del territorio di ordinaria competenza della postazione.
Articolo 6 (apparecchiature - attrezzature in dotazione)
a) L’Assegnatario s’impegna a dotare i propri mezzi delle apparecchiature, dei dispositivi e dello strumentario sanitario e tecnico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e da quanto indicato nella documentazione prescrittiva o specificatamente richiesta/autorizzato da XXXX.
b) L’Assegnatario s’impegna a rispettare le disposizioni legislative e normative relative alle attrezzature ed alle apparecchiature e ad assicurarne la funzionalità, l'affidabilità e l’aggiornamento del software associato alle stesse (ove necessario), esonerando AREU da ogni qualsivoglia responsabilità per ogni malfunzionamento delle medesime.
c) L’AREU, l’attraverso le sue AAT può mettere a disposizione dell’Assegnatario apparecchiature aggiuntive rispetto a quelle previste, con oneri a totale carico di AREU. L’Assegnatario deve utilizzare le predette attrezzature aggiuntive con la dovuta diligenza e secondo le modalità stabilite dall’AREU, segnalando tempestivamente alla stessa ogni anomalia di funzionamento ed inviando specifica comunicazione all’AAT di riferimento che provvederà all’eventuale sostituzione. Gli oneri relativi all’assicurazione delle attrezzature aggiuntive fornite da AREU, sono a carico dell’AREU. L’Assegnatario è responsabile in caso di smarrimento delle attrezzature fornite dalla AAT e degli eventuali danni causati alle medesime per dolo o colpa grave.
d) Entro 30 giorni dal termine del rapporto convenzionale, l’Assegnatario è tenuto a consegnare alla AAT di riferimento, con modalità concordate con la stessa, tutte le attrezzature e le apparecchiature messe a disposizione da AREU.
e) L'Assegnatario si impegna ad esporre sul mezzo, utilizzato per l'espletamento del servizio in convenzione, i contrassegni aziendali come da indicazioni riportate nella documentazione prescrittiva di AREU; i contrassegni sono forniti direttamente da XXXX.
Articolo 7
(Sistemi di comunicazione a bordo del mezzo)
a) AREU, attraverso le sue AAT, si impegna a fornire le apparecchiature ritenute necessarie, che dovranno essere installate (ove previsto) a bordo del mezzo di soccorso utilizzato dall’Assegnatario.
b) È a carico di AREU l’onere della prima installazione delle apparecchiature sull’automezzo; le
modalità e i tempi dell’installazione sono concordati tra AREU e l’Assegnatario. La manutenzione di tali apparecchiature rimarrà a carico di AREU fatto salvo l’addebito all’Assegnatario dei costi sostenuti al verificarsi delle circostanze previste al punto d).Gli oneri relativi ad eventuali trasferimenti (per sostituzione mezzo) delle apparecchiature su un nuovo automezzo, previa formale autorizzazione di AREU, sono a carico di AREU.
c) I costi relativi alla sostituzione o riparazione delle apparecchiature, a seguito di smarrimento o danneggiamenti dovuti a dolo o colpa grave dell’Assegnatario, sono a totale carico dello stesso In caso di furto o di incidente stradale, il costo derivante dall’acquisto, il ripristino o la riparazione della dotazione delle apparecchiature fornite è a carico di AREU, fatta salva l’ipotesi in cui sia accertata la responsabilità dell’Assegnatario.
d) La modalità di impiego delle apparecchiature è regolamentata dalla documentazione prescrittiva o da specifiche disposizioni di AREU.
e) L’Assegnatario si impegna a far utilizzare le apparecchiature solo al personale della propria Organizzazione o al personale del Servizio Sanitario Regionale.
f) Entro 30 giorni dal termine del rapporto convenzionale, l’Assegnatario è tenuto a consegnare alla AAT di riferimento, con modalità concordate con la stessa, tutte le apparecchiature messe a disposizione da AREU.
Articolo 8
(dotazioni tecnologiche nella sede operativa)
a) AREU sulla base di proprie esigenze e valutazioni può fornire nella postazione operativa dell’Assegnatario l’apparecchiatura informatica, quali personal computer, monitor, stampante, ad esclusione dei consumabili, nonché un apparato di telefonia fissa dedicata, allo scopo di aumentare la qualità del sistema del soccorso sanitario dell’Emergenza ed Urgenza.
In questo caso l’Assegnatario è tenuto all’utilizzo delle medesime secondo le istruzioni di AREU. La rete dedicata per le comunicazioni con le SOREU (se fornita) è protetta dall’accesso di utenti non autorizzati: ogni utilizzo della rete, non conforme alle procedure operative, rappresenta una violazione della presente convenzione.
b) L’Assegnatario deve fornire un numero telefonico e un indirizzo e-mail, consultabile dalla sede operativa, al fine di garantire in alternativa, in qualsiasi momento, la ricezione, da parte del personale in servizio presso la postazione, delle comunicazioni inerenti il servizio.
c) I costi relativi alla sostituzione o riparazione delle apparecchiature, a seguito di
danneggiamento dovuto a dolo o colpa grave dell’Assegnatario, sono a totale carico dello stesso. In caso di furto il costo derivante dall’acquisto e il ripristino della dotazione delle apparecchiature fornite è a carico di AREU, fatta salva l’ipotesi in cui sia accertata la responsabilità dell’Assegnatario.
L’Assegnatario è obbligato:
Articolo 9
(obbligo nei confronti del personale)
a) a osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale. In particolare l’Assegnatario deve assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
b) a applicare per le varie categorie di personale interessate tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative sia ai volontari sia ai dipendenti.
Articolo 10
(formazione e sviluppo dell’attività di volontariato)
a) L’Assegnatario si impegna a garantire la formazione dei soccorritori esecutori, secondo la regolamentazione regionale vigente e la specifica documentazione prescrittiva di AREU.
b) L’Assegnatario si impegna a collaborare a percorsi di formazione nonché allo sviluppo e promozione dell’attività di volontariato secondo programmi concordati all’interno della Consulta del Soccorso.
Articolo 11
(Documentazione relativa all’attività di soccorso oggetto di convenzione)
a) Per ogni persona soccorsa, l’équipe del MSB deve compilare la “relazione di soccorso MSB” (in formato cartaceo e/o elettronico, secondo le indicazioni fornite da AREU) e provvedere all’inserimento dei dati richiesti attraverso gli strumenti tecnologici messi a disposizione da XXXX. Il format della relazione di soccorso MSB, unico a livello regionale, è fornito da AREU.
Poiché la relazione di soccorso costituisce documentazione sanitaria AREU, le modalità di compilazione, gestione, e conservazione e scarto sono stabilite dalla stessa AREU attraverso la documentazione prescrittiva, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
E’ fatto divieto all’Assegnatario di utilizzare la relazione di soccorso per finalità diverse da quelle definite dall’AREU e di procedere autonomamente allo scarto; in relazione a tale attività,
l’Assegnatario deve rivolgersi alla AAT di riferimento.
In caso di smarrimento, furto, deterioramento o manomissione delle relazioni di soccorso conservate dall’Assegnatario per conto dell’AREU, l’Assegnatario è tenuto a dare tempestiva e formale notizia, entro 12 ore, all’AAT di riferimento e alla Direzione Sanitaria AREU e ad effettuare la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
E’ tassativamente vietata la compilazione di documentazione ulteriore rispetto alla relazione di soccorso, contenente dati relativi alla persona soccorsa e alle prestazioni erogate.
E’ ammessa la compilazione di documentazione, ove previsto dall’Assegnatario, finalizzata esclusivamente alla registrazione dei dati amministrativi inerenti la missione (es. orari, km percorsi, esito missione).
b) All’Assegnatario non è consentito gestire in proprio qualunque richiesta ricevuta da terzi, avente ad oggetto informazioni, dati, notizie, documenti riguardanti l’attività di convenzione, fatta eccezione per quanto richiesto formalmente dall’Autorità Giudiziaria; in tal caso l’Assegnatario è tenuto a fornire riscontro e a dare tempestiva e formale notizia all’AAT di riferimento
c) Con specifico riferimento alle richieste di relazioni di soccorso (documentazione sanitaria AREU) avanzate da terzi (compresa l’Autorità Giudiziaria), l’Assegnatario deve reindirizzare il soggetto richiedente alla AAT territorialmente competente per l’evento, la quale provvederà a gestire le predette istanze con le modalità indicate dalla documentazione prescrittiva AREU. In caso di sequestro ai sensi dell’art. 253 comma 1 del Codice di Procedura Penale, l’Assegnatario è tenuto a fornire all’Autorità Giudiziaria la/le relazione/i di soccorso richiesta/e e a dare tempestiva e formale notizia all’AAT di riferimento.
L’Assegnatario è tenuta a fornire, su richiesta di AREU o della SOREU o della AAT ogni informazione, dato, notizia, documento riguardanti l’attività oggetto di convenzione.
Entro 30 giorni dal termine del rapporto convenzionale, l’Assegnatario è tenuto a consegnare alla AAT di riferimento, con modalità concordate con la stessa, le relazioni di soccorso MSB conservate per conto di XXXX. E’ tassativamente vietato all’Assegnatario detenere copia delle relazioni di soccorso una volta concluso il rapporto convenzionale. In caso di mancata restituzione delle relazioni di soccorso entro il termine stabilito detenute dall’Assegnatario, AREU procederà a segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Articolo 12 (riservatezza)
a) Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le Parti
vicendevolmente dichiarano che i dati personali acquisiti nell’ambito della presente convenzione saranno trattati in maniera lecita, corretta e trasparente, al fine di dare esecuzione alla convenzione stessa e utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della predetta.
b) AREU è titolare del trattamento dei dati relativi all’attività di soccorso extra-ospedaliero di emergenza urgenza (118). I rapporti in materia di trattamento dati personali tra AREU e Assegnatario sono disciplinati con separato atto.
L’Assegnatario è titolare del trattamento dei dati personali del personale afferente alla stessa. I rapporti in materia di trattamento dati personali tra AREU e l’Assegnatario sono disciplinati con separato atto.
c) XXXX ha nominato il proprio responsabile per la protezione dati personali contattabile all’indirizzo e-mail: xxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx
d) Le parti si impegnano a garantire il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle dalla vigente normativa in materia di trattamento dati personali e, in particolare, dichiarano che:
i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati medesimi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679;
il trattamento dei dati avviene tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire, elaborare e trasmettere i dati medesimi ai soggetti legittimati e viene effettuato anche nel rispetto delle disposizioni normative in materia di comunicazioni elettroniche;
e) Nell’ambito degli interventi di soccorso, è fatto divieto ai componenti dell’équipe di soccorso di effettuare fotografie, filmati o registrazioni audio mediante l’utilizzo del dispositivo telefonico mobile personale (o di dispositivi analoghi). Al personale in servizio sui mezzi di soccorso la SOREU può richiedere di effettuare fotografie o filmati mediante l’utilizzo del dispositivo mobile assegnato da AREU; tale attività deve, in ogni caso, essere effettuata solo se richiesto dalla SOREU e con le modalità indicate dalla documentazione prescrittiva o da specifiche disposizioni di AREU. E’ in ogni caso vietata la diffusione con qualunque mezzo e in qualunque forma di informazioni, immagini e documentazione relativa all’attività
di soccorso.
f) L’Aggiudicatario non deve diffondere o pubblicare sui social media notizie lesive dell’immagine di XXXX e delle Istituzioni con la quale la stessa collabora.
g) AREU mette a disposizione dell’Assegnatario, attraverso l’accesso al proprio Portale, i dati relativi agli interventi effettuati utili ai fini gestionali dell’Assegnatario.
h) In osservanza anche a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il personale dell’Assegnatario non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, dati personali, informazioni o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.
i) Xxxxxx esser tempestivamente segnalati dall’Assegnatario alla AAT di riferimento tutti i casi di smarrimento, furto, deterioramento o manomissione delle relazioni di soccorso conservate dall’Assegnatario, nonché di divulgazione sui social media di fotografie/video inerenti gli interventi di soccorso e di relazioni di soccorso ad opera del personale dell’Assegnatario.
L’Assegnatario è tenuto a fornire, su richiesta di AREU o della AAT di riferimento, ogni informazione, dato, notizia, documento riguardante l’attività oggetto di convenzione.
Art. 13 (cauzione)
a) A garanzia delle spese sostenute direttamente da AREU, per l’attivazione e la corretta esecuzione del servizio della convenzione in oggetto, l’Assegnatario, all’atto della sottoscrizione digitale della convenzione versa la somma di € 2.000,00 a titolo di cauzione per tutta la durata del rapporto convenzionale, per ogni mezzo proposto per la copertura del servizio, costituita nelle modalità previste dalla lettera d’invito alle selezioni specifiche.
b) XXXX provvede ad incamerare in toto la cauzione in caso di rinuncia alla convenzione senza il rispetto dei termini previsti dalla stessa, fatta salva risoluzione concordata con AREU.
c) Ulteriormente se all’atto della risoluzione, anche concordata, l’assegnatario non provvedesse alla restituzione delle dotazioni fornite da AREU (apparecchiature sanitarie, attrezzature Hardware etc…), AREU provvede ad incamerare in toto la cauzione.
Qualora, a fronte dell’irrogazione delle penali applicate ai sensi dell’art. 17 della presente convenzione, l’Assegnatario non provveda al pagamento diretto delle stesse entro 30 giorni data fattura o le stesse non vengano finanziariamente trattenute dai pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 15, le predette somme verranno trattenute dal deposito cauzionale.
A seguito del pagamento delle penali irrogate mediante trattenimento delle somme versate a titolo di cauzione, l’Assegnatario è tenuto a ripristinare l’ammontare originario della cauzione.
Articolo 14 (preventivo)
a) Entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, per ogni postazione di soccorso, l’Assegnatario fattura ad AREU gli acconti pari al 45% del preventivo approvato, al netto delle quote di cui al punto b) ed eventualmente da rapportarsi al periodo di effettivo servizio.
b) Le eventuali quote riferite alle spese sostenute direttamente da organismi a valenza regionale, coincidenti con o delegati dall’Assegnatario, sono dagli stessi complessivamente fatturate entro il 31 gennaio di ciascun anno ad AREU, nella misura pari al 50% delle quote indicate nel preventivo approvato fermi restando i massimali previsti per tali spese nello specifico regolamento di AREU messo a disposizione del Soggetto assegnatario. Le eventuali quote di cui al presente punto sono relative alle attività necessarie o strumentali al servizio oggetto della presente convenzione e/o alle attività amministrative di rendicontazione a questo riferite.
c) AREU provvede al pagamento degli acconti di cui ai punti a) e b) entro 30 giorni, da calcolarsi a partire dalla data di ricevimento della fattura a condizione che la stessa sia liquidabile.
d) Il preventivo presentato all’atto della selezione, approvato da AREU, può essere riformulato e trasmesso con le modalità descritte al punto e) a partire dal terzo anno di convenzionamento.
e) L’Assegnatario, entro il 15 ottobre del secondo anno di convenzionamento, può, per ogni postazione di soccorso oggetto della presente convenzione, qualora ritenesse necessario riformulare il preventivo di spesa presentato all’atto della selezione, inoltrare un nuovo preventivo di spesa per i due esercizi successivi. Tale preventivo di spesa, da compilarsi utilizzando il prospetto predisposto da XXXX, deve essere inviato ad AREU tramite Posta Elettronica Certificata.
f) Il preventivo presentato all’atto della selezione si ritiene confermato per i due ulteriori esercizi (terzo e quarto anno di convenzionamento) in caso di mancata trasmissione di un nuovo preventivo entro il termine indicato al punto e).
g) Il nuovo preventivo proposto per i due esercizi successivi, di cui al punto e), viene valutato e approvato da AREU, in forma scritta, entro il 15 novembre. A tal fine l’Assegnatario si impegna a fornire tempestivamente i chiarimenti eventualmente richiesti da XXXX.
h) Qualora il preventivo presenti aumenti non giustificati o non sia coerente rispetto ai limiti fissati all’avvio della procedura con specifico provvedimento di AREU, è facoltà di AREU recedere dal rapporto senza che l’Assegnatario possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo,
comunicando tale volontà entro il 15 novembre.
Articolo 15 (rendicontazione)
a) La convenzione in oggetto prevede esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività oggetto della presente convenzione e opportunamente documentate.
b) Le modalità di rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività oggetto della presente convenzione sono definite con specifico regolamento di AREU, messo a disposizione dei Soggetti assegnatari.
c) Entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio (30 aprile), l’Assegnatario, per ogni postazione di soccorso, trasmette ad AREU una dettagliata rendicontazione delle spese realmente sostenute nell’anno precedente, utilizzando il prospetto predisposto da AREU, secondo le modalità definite con specifico regolamento di AREU, messo a disposizione dei Soggetti assegnatari.
d) In caso di postazioni assegnate in compartecipazione a più soggetti, la rendicontazione di cui al punto c) di ciascun soggetto compartecipante alla medesima postazione deve necessariamente essere trasmessa in modo contestuale.
e) Qualora l’Assegnatario non provveda ad inoltrare la documentazione prevista entro i termini stabiliti, AREU può sospendere la convenzione e/o l’erogazione dei pagamenti, sia per quanto riguarda il saldo dell’anno oggetto del rendiconto, sia per gli acconti della convenzione in corso, fermo restando l’obbligo dell’immediata restituzione degli acconti percepiti per i periodi di servizio non ancora resi.
f) Entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione di cui al punto c), AREU richiede all’Assegnatario la documentazione da presentare a sostegno delle spese rendicontate; l’Assegnatario si impegna a presentare la documentazione richiesta entro i successivi 30 giorni. AREU, qualora non ritenga sufficiente la documentazione presentata o rilevi l’esigenza di acquisire nuova documentazione, può richiedere chiarimenti e integrazioni, che l’Assegnatario è tenuto a trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta.
g) Valutate la correttezza e la congruità dei documenti giustificativi messi a disposizione, AREU predispone un verbale di verifica, che viene sottoscritto per approvazione dai soggetti che hanno preso parte alle verifiche e dai titolari del rapporto convenzionale.
h) L’eventuale incremento di costo tra spese rendicontate e preventivo approvato può essere
riconosciuto, fatta salva la verifica di cui ai precedenti punti, esclusivamente:
- per le voci di spesa direttamente collegabili ad una maggiore attività rispetto a quella stimata, da rilevarsi sulla base dell’effettiva percorrenza chilometrica annua e del numero di missioni annue, riferibili all’attività oggetto di convenzione;
- per circostanze di carattere oggettivo impreviste ed imprevedibili al momento della presentazione del preventivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rinnovo dei contratti di lavoro del personale dipendente, normative sopravvenute) soggette a specifica valutazione da parte di AREU il cui importo non può comunque eccedere il 10% del preventivo approvato;
- per le spese sostenute dagli Organismi rappresentativi per attività necessarie o strumentali al servizio oggetto della presente convenzione e/o alle attività amministrative di rendicontazione a questo riferite, fermi restando i massimali previsti per tali spese nel regolamento di AREU, messo a disposizione dei Soggetti assegnatari.
Non saranno in nessun caso presi in considerazione incrementi di costo tra spese rendicontate e preventivo approvato, determinati da una diversa distribuzione delle ore di copertura della postazione tra dipendenti e volontari rispetto a quanto dichiarato in sede di approvazione del preventivo.
i) Qualora in corso di verifica dovessero emergere richieste di rimborso non condivisibili viene attivata una procedura di contradditorio al termine della quale, ove emergano gravi e fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli, AREU, oltre a risolvere la convenzione, dà comunicazione ai soggetti istituzionalmente competenti per l’adozione dei relativi provvedimenti, pur riservandosi qualsiasi azione di tutela e rivalsa.
j) In caso di mancato accordo tra le parti, il giudizio sulla controversia segue le procedure di cui all'articolo 22.
k) Le penali applicate, in base all'articolo 17, verranno fatturate da AREU e finanziariamente trattenute dai pagamenti da effettuare ai sensi del presente articolo.
l) Al perfezionamento della sottoscrizione del verbale di verifica da parte di tutti i soggetti coinvolti, AREU procede al pagamento della fattura di saldo nel termine di 30 giorni, da calcolarsi a partire dalla data di ricevimento della fattura a condizione che la stessa sia liquidabile. In tale saldo non vengono considerate le quote di cui al punto b) dell’art. 14.
m) Per le quote di cui al punto b) dell’art. 14 si applicano le modalità di verifica, le tempistiche e gli adempimenti di cui al presente articolo.
n) AREU procede al pagamento della fattura di saldo relativa alle quote di cui al punto b) dell’art. 14, nel termine di 30 giorni, da calcolarsi a partire dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Rete oppure da soggetto da essa delegato, a condizione che la stessa sia liquidabile, fermi restando i limiti e le modalità previste nel regolamento di AREU, messo a disposizione dei Soggetti assegnatari.
A) Controllo dell'attività
Articolo 16 (controlli)
Le attività del soccorso e trasporto sanitario urgenza emergenza effettuate nell’ambito della presente convenzione sono soggette a controllo da parte della AREU anche attraverso le sue articolazioni.
L'AREU, ove riscontrasse, direttamente o su segnalazione, anomalie rispetto alle modalità stabilite dalla presente convenzione e/o alle disposizioni impartite dalla SOREU, le comunica formalmente all’Assegnatario.
La Presidenza o il legale rappresentante dell’Assegnatario dovrà fornire, entro 7 giorni lavorativi dalla contestazione, idonea documentazione atta a garantire la soluzione dell’inadempimento rilevato e/o produrre dati, informazioni o documenti richiesti, fermo restando l’applicazione delle penali oltre all’eventuale azione per il risarcimento dei danni derivati.
B) Controlli su personale, mezzi e dotazioni
L’AREU può, in relazione al servizio in essere, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite proprio personale, verificare il rispetto di quanto previsto per quanto attiene il personale, i mezzi e le relative dotazioni (in termini di presenza, funzionalità ed affidabilità), i luoghi di stazionamento, la tempistica delle attese in Pronto Soccorso, la documentazione sanitaria relativa al soccorso, stilando un rapporto di ispezione controfirmato dal personale di servizio, presente in loco, al quale viene contestualmente rilasciata copia.
C) Controlli sulla sede operativa
AREU, previo accordo con il legale rappresentante dell’Assegnatario, può effettuare visite alle sedi operative per verificare il rispetto di quanto definito dalla presente convenzione, stilando un verbale di ispezione controfirmato dal personale dell’Assegnatario presente in sede, al quale viene contestualmente rilasciata copia, su supporto cartaceo o elettronico.
AREU si riserva la facoltà di effettuare i controlli e le verifiche che ritenga opportuni a garanzia del servizio oggetto della convenzione.
L’Assegnatario si impegna:
fornire la documentazione necessaria per i controlli di carattere amministrativo ed operativo relativi alla presente convenzione
a istruire il personale amministrativo al fine di una puntuale predisposizione delle rendicontazioni e ad assicurare la corretta rilevazione analitica dei dati contabili;
a garantire la corretta applicazione del rapporto convenzionale, mediante controlli dei preventivi e dei consuntivi, finalizzati, limitatamente alla rendicontazione derivante dall’applicazione del presente accordo, ad attestare la correttezza amministrativa, fiscale di tali documenti provvedendo ad emettere, sotto propria responsabilità, specifica attestazione.
Articolo 17 (penali)
Nell’ambito delle indagini che XXXX, anche attraverso le sue articolazioni, compie sulla completezza e regolarità della documentazione presentata dall’Assegnatario la stessa ha il potere di rilevare e contestare le infrazioni indicate nella tabella sottostante.
Infrazioni in materia di “Comportamento” da applicarsi al verificarsi del singolo evento
N. | INFRAZIONE | 1° SANZIONE | DALLA SECONDA SANZIONE IN POI |
1 | Interruzione operativa del servizio non “comunicata” alla SOREU | € 250,00 | € 750,00 |
2 | Mancata esposizione dei contrassegni forniti da AREU | € 250,00 | € 250,00 |
3 | Partenza del mezzo di soccorso dal luogo di stazionamento con un ritardo superiore a un minuto rispetto ai tempi di attivazione indicati in convenzione | € 250,00 | € 500,00 |
5 | Mancata trasmissione dei documenti e dei dati alla AAT/SOREU salvo deroghe da AREU non chiaro! | € 200,00 | € 400,00 |
N. | INFRAZIONE | 1° SANZIONE | DALLA SECONDA SANZIONE IN POI |
6 | Mancata osservanza di quanto previsto in materia di Privacy dalla presente convenzione e dalla normativa vigente | € 400,00 | € 800,00 |
7 | Mancata esposizione tesserino identificativo individuale e/o targhetta | € 100,00 | € 100,00 |
8 | Utilizzo logo AREU su mezzi non previsti dalla presente convenzione | € 50,00 | € 100,00 |
9 | Diffusione pubblicitaria e non del proprio riferimento telefonico come referente diretto dell’Emergenza Sanitaria | € 1.000,00 | € 2.000,00 |
10 | Mancato aggiornamento del portale relativo all’elenco del personale in servizio sui mezzi convenzionati | € 500,00 | € 1.000,00 |
11 | Presenza sul mezzo di soccorso di un numero di soccorritori inferiore a quello previsto | € 1.500,00 | € 3.000,00 |
12 | Impiego dei dispositivi acustici e luminosi senza autorizzazione della SOREU | € 1.000,00 | € 2.000,00 |
13 | Mancata osservanza delle indicazioni impartite dalla SOREU in funzione della gravità dell’inadempienza | Da € 50,00 a € 500,00 | Da € 100,00 a € 1.000,00 |
14 | Stazionamento dei mezzi presso luoghi differenti da quelli attribuiti o comunicati alla SOREU | € 250,00 | € 500,00 |
Rilevata l’infrazione, AREU,anche attraverso le sue articolazioni, procede a contestare la stessa per iscritto all’Assegnatario dando un termine non inferiore a 7 giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Decorso il termine indicato senza che l’Assegnatario abbia presentato le proprie controdeduzioni o in caso di mancato accoglimento delle stesse, AREU, anche attraverso le sue articolazioni, irroga le sanzioni.
Infrazioni in materia di Documentazione, Mezzi di Soccorso e Personale
Costituiscono, altresì, infrazioni rilevabili e contestabili dalla AAT di riferimento le seguenti ipotesi:
N. | INFRAZIONE | 1° SANZIONE | DALLA SECONDA SANZIONE IN POI |
15 | Mancata compilazione della relazione di soccorso MSB e/o mancato inserimento dei dati nell’applicativo informatico reso disponibile da AREU | € 400,00 | € 800,00 |
16 | Smarrimento, furto, scarto, deterioramento, manomissione delle relazioni di soccorso conservate dall’Assegnatario, non segnalato alla AAT. Nota: per “manomissione” si intende la modifica della copia della relazione di soccorso MSB successivamente alla consegna dell’originale alla Struttura ospedaliera di destinazione della persona soccorsa | € 1000,00 | € 2000,00 |
17 | Divulgazione sui social media di fotografie/video inerenti gli interventi di soccorso e di relazioni di soccorso. | € 500,00 | € 2000,00 |
18 | Assenza dei requisiti richiesti per il personale del mezzo di soccorso in relazione a: - Certificazione; - Età; | In relazione alla gravità dell’infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per violazione. | |
19 | Mancanza di apparecchiature o attrezzature sui mezzi di soccorso | in relazione alla gravità dell’infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per violazione |
N. | INFRAZIONE | 1° SANZIONE | DALLA SECONDA SANZIONE IN POI |
20 | Gravi omissioni e negligenze nell'esecuzione del soccorso (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: nel trasporto pazienti, nel comportamento dell'équipe ecc.) o comunque delle indicazioni di AREU direttamente o per il tramite della AAT e SOREU | in relazione alla gravità dell’infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 per violazione e comunque AREU è mallevata da ogni responsabilità per la condotta degli operatori |
Mancato rispetto della normativa vigente sul lavoro subordinato e/o sul volontariato, in particolare:
N. | INFRAZIONE | SANZIONE |
21 | Impiego di personale dipendente e volontario in violazione delle norma vigenti in materia rilevato direttamente e/o a seguito di segnalazione | In relazione alla gravità dell’infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00 per violazione. Le sanzioni potranno essere applicate solo successivamente all’esito dell’istruttoria da parte dell’autorità competente ed in caso di massima gravità saranno causa di risoluzione |
Qualsiasi ulteriore violazione delle disposizioni di selezione e di ulteriori norme vigenti, anche sopravvenute, può comportare l’applicazione di penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità dell’infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse.
al compimento di ognuna delle infrazioni come sopra descritte (comportamento, personale, dotazione dei mezzi, tutela del lavoratore e del volontario ecc.) AREU, anche attraverso le sue articolazioni, contesta per iscritto la violazione all’Assegnatario concedendo un termine di 7 giorni
per la produzione delle controdeduzioni. In relazione alla gravità della violazione contestata, XXXX può sospendere immediatamente il rapporto convenzionale. La sospensione avrà durata minima di 7 giorni lavorativi, termine per la produzione delle controdeduzioni. Nel corso del periodo di sospensione AREU imputa all’Assegnatario gli eventuali costi sostenuti per garantire la continuità del servizio con altro soggetto.
Decorsi i 7 giorni lavorativi senza che l’Assegnatario abbia prodotto le proprie deduzioni o in caso di mancato accoglimento delle stesse, AREU può diffidare l’Assegnatario ad adempiere, sanando le irregolarità contestate, entro un termine perentorio, non inferiore a 15 giorni lavorativi dalla notifica della predetta comunicazione. Durante il predetto periodo di tempo, la convenzione rimane sospesa e AREU imputa all’Assegnatario gli eventuali costi sostenuti per garantire la continuità del servizio con altro soggetto.
Se, entro il termine indicato nella diffida ad adempiere, l’Assegnatario non provvede a sanare le irregolarità contestate e, di conseguenza, non ripristina la piena funzionalità e correttezza del rapporto convenzionale, la convenzione si considera risolta di diritto ai sensi dell’art. 1458 c.c., ferma restando l’eventuale azione per il risarcimento danni derivati.
In tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto convenzionale l’Assegnatario è tenuto a restituire, , nel termine di 10 giorni lavorativi consecutivi dalla comunicazione della risoluzione tutte le attrezzature e le apparecchiature ricevute in uso da AREU, anche mettendo a disposizione il veicolo sulle quali le stesse sono state collocate.
Articolo 18
(Ipotesi di attivazione della clausola risolutiva espressa)
Le parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: la convenzione è da intendersi automaticamente risolta nel caso in cui le prestazioni non vengano adempiute secondo le modalità previste e, in particolare, si verifichino le situazioni di seguito riportate:
Falsità in atti e/o documentazione prodotta;
Gravi e fraudolenti scorrettezze (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la presenza in servizio di tutto l’equipaggio di un MSB senza certificazione o per dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto convenzionale);
Ingiustificate e gravi inosservanze delle disposizioni di servizio impartite dalla SOREU con contestazione della medesima o di diversa infrazione per più di 3 volte nei 12 mesi successivi
alla prima contestazione;
Nel corso del medesimo anno solare siano contestate all’Assegnatario più di 6 infrazioni, anche di natura eterogenea tra loro;
Nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale, nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore
Qualora l'Assegnatario richieda all'utente il pagamento della prestazione in violazione alla normativa vigente;
Qualora l’Assegnatario richieda o percepisca dal Servizio Sanitario Regionale rimborsi per attività non eseguite, salvo che tale operato sia riconducibile ad un documentato errore;
Qualora l'Assegnatario subappalti in tutto o in parte l’attività.
In relazione alla gravità della violazione contestata, XXXX può sospendere immediatamente il rapporto convenzionale. La sospensione, comunicata per iscritto e dettagliatamente motivata, avrà durata minima di 7 giorni, termine per la produzione delle controdeduzioni. Nel corso del periodo di sospensione l’AREU imputa all’Assegnatario gli eventuali costi sostenuti per garantire la continuità del servizio con altro soggetto.
Decorsi i 7 giorni lavorativi senza che l’Assegnatario produca le proprie deduzioni o in caso di mancato accoglimento delle stesse, AREU provvede ad esercitare il diritto potestativo conferito dal presente articolo, comunicando all’Assegnatario, tramite PEC, che intende avvalersi della clausola predetta e risolvere il contratto; tale comunicazione produce, una volta pervenuta all’Assegnatario, lo scioglimento automatico della convenzione, ferma restando l’eventuale azione per il risarcimento dei danni derivati.
La presente clausola è da considerarsi come parte integrante della presente convenzione.
In tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto convenzionale l’Assegnatario è tenuto a restituire, nel termine di 10 giorni lavorativi consecutivi dalla comunicazione della risoluzione tutte le attrezzature e le apparecchiature ricevute in uso da AREU, anche mettendo a disposizione il veicolo sulle quali le stesse sono state collocate.
Articolo 19 (Recesso dalla Convezione)
Qualora l’Assegnatario non riesca più a provvedere al mantenimento del servizio, per documentate e obiettive difficoltà organizzative e gestionali, può presentare richiesta di recesso dalla convenzione in oggetto. La richiesta deve essere presentata per iscritto tramite PEC indirizzata
ad AREU, almeno novanta giorni naturali e consecutivi, prima dell’interruzione del servizio ed indicare, in modo specifico e documentato, le obiettive difficoltà organizzative e gestionali che impediscono la corretta erogazione del servizio.
Qualora le motivazioni proposte per il recesso anticipato, fatto comunque salvo idoneo contraddittorio, non siano reputate adeguate per una risoluzione consensuale del rapporto instaurato con la presene convenzione, AREU procede ad incamerare in toto la cauzione, fatti salvi i maggiori danni.
Articolo 20 (polizze assicurative)
In riferimento alle disposizioni legislative in materia è fatto obbligo all’assegnatario di stipulare, oltre alle coperture assicurative previste dalla normativa vigente per il personale dipendente, ulteriori polizze:
per la responsabilità civile terzi e responsabilità civile operatori in relazione allo svolgimento della propria attività esercitata dal personale volontario (compreso personale che presti servizio civile);
per gli infortuni e le malattie del personale volontario (compreso personale che presti servizio civile) derivanti dall’espletamento del servizio, compreso l’eventuale rischio in itinere.
Le predette polizze dovranno richiamare l’espressa rinuncia da parte dell’Assicuratore di rivalersi nei confronti di XXXX (ex art. 1916 codice civile).
Nel caso in cui gli eventuali danni subiti da personale sopraindicato non fossero coperti dalle polizze stipulate, l’Assegnatario dichiara espressamente di manlevare AREU da qualsiasi responsabilità.
Articolo 21
(variazioni)
Le variazioni del progetto operativo relative agli aspetti oggetto di valutazione in sede di assegnazione dovranno essere sottoposte a specifica verifica e approvazione da AREU.
Le variazioni del progetto operativo migliorative rispetto a quanto presentato in sede di selezione saranno accettate qualora presentino condizioni economiche invariate.
AREU, ai sensi dell’art. 2.3 – Allegato A) – DGR X/5165/2016, in caso di eventi occasionali e/o eccezionali, potrà richiedere all’assegnatario mezzi aggiuntivi per un arco temporale minimo di 4 ore, a disponibilità esclusiva della stessa e nei limiti del 20% del preventivo approvato per tutta la durata della convenzione (48 mesi). I costi di tali mezzi aggiuntivi verranno riconosciuti sulla base
della rendicontazione dettagliata presentata, nelle modalità definite con specifico regolamento di AREU, messo a disposizione dei Soggetti assegnatari.
Articolo 22 (controversie)
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Assegnatario, XXXX, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, l’Assegnatario sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione del medesimo, senza poter in alcun modo sospenderlo o ritardarlo, fatte salve le ipotesi di sospensione disposte da AREU come disciplinate dai precedenti articoli.
Articolo 23 (durata)
La convenzione ha durata quadriennale, a decorrere dal …………… fino al …………..
E’ facoltà di AREU, in caso di ridefinizione delle modalità di effettuazione del servizio di soccorso in Regione Lombardia, risolvere la convenzione con un preavviso all’Assegnatario di almeno sei mesi.
Articolo 24 (spese)
Tutte le pratiche e le conseguenti spese per la concessione di autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio sono a carico dell’Assegnatario.
Sono pure a carico dello stesso le eventuali spese della presente scrittura ed accessorie, compresi gli oneri fiscali (imposta di bollo, imposta di registro ricorrendo il caso d’uso, ecc.) fatto salvo esenzioni previste dalla normativa specifica in materia.
Articolo 25
(Piano di prevenzione della corruzione- Codice di comportamento)
Le Parti sono tenute, in virtù della presente convenzione, al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili, se adottati, sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto.
Articolo 26
(norme di rinvio)
Lo svolgimento delle attività di soccorso e trasporto sanitario di emergenza urgenza sono regolate
oltre che da quanto precedentemente previsto anche dai “regolamenti e documenti attuativi aziendali ex D.G.R. n. IX 1964 del 06.07.2011” soccorso sanitario extraospedaliero – aggiornamento DD.G.R. n. VI/37434 del 17.7.1998, n. VI/45819 del 22.10.1999, n. VII/16484 del 23.2.2004 e n. VIII/1743
del 18.1.2006” – provvedimenti”, adottati con deliberazione n. 165 del 09 settembre 2011, e loro s.m.i, DGR X/ 5165 del 16,05.2016 e D. lgs. 117/2017.
Costituiscono parte integrante e sostaziale della presente convenzione i seguenti documenti presentati per la selezione:
| allegato 2 scheda tecnica descrittiva e relativi allegati della/e | postazione/i |
| , allegato 3 - Scheda Prospetto preventivo costi ANNUALI della/e | postazione/i |
. |
Milano,
Per l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
il Direttore Generale p.t.
Per Organizzazione di Volontariato (OdV) / Rete Associativa
il Legale Rappresentante p.t.
Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 codice civile.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti espressamente concordano ed espressamente approvano per iscritto le seguenti clausole:
Art. 13 “cauzione”;
Art. 17 “penali”;
Art. 18 “ipotesi di attivazione della clausola risolutiva espressa”;
Art. 19 “recesso dalla convenzione”;
Art. 22 “controversie”.
Milano,
Data della sottoscrizione digitale
Per l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
il Direttore Generale p.t.
Per l’OdV/Rete (ovvero soggetti delegati)
il Legale Rappresentante p.t.