CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (nel seguito indicato come INSTM), Codice Fiscale n. 94040540489, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco
n. 4 e sede amministrativa in Xxx X. Xxxxxx x. 0, nella persona della sua Presidente, Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, a ciò autorizzata dai competenti organi consortili, domiciliato digitalmente ai fini della presente convenzione presso xxxxx@xxx.xx
E
Università degli Studi di Ferrara (nel seguito indicata come Università), Codice Fiscale n. 80007370382, con sede legale in Ferrara, via Ariosto 35, nella persona della Magnifica Rettrice, Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2022, domiciliata digitalmente ai fini della presente convenzione presso xxxxxx@xxx.xxxxx.xx
VISTI
- il Regolamento Organico e del Personale INSTM, redatto ai sensi degli art. 14 e 17 dello Statuto INSTM, ed in particolare lettera b) e art. 2 – TITOLO II del predetto regolamento, che prevede che il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali si avvalga di personale universitario o di altri enti, associato attraverso incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnica;
- l’art. 9 dello Statuto dell’Università, ai sensi del quale l’Ateneo può
stipulare contratti e convenzioni con lo Stato, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali per sviluppare la ricerca scientifica;
PREMESSO CHE
- è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extra-universitari di ricerca operanti in tutto o in parte su programmi e progetti finanziati dallo Stato e da altri organismi pubblici, internazionali o privati;
- l’Università aderisce a INSTM (originariamente denominato Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Chimica dei Materiali) dal 1994, previa approvazione da parte degli organi di Ateneo dello Statuto e dell’Atto costitutivo del Consorzio;
- la consorziata Università è rappresentata nel Consiglio Direttivo, organo deliberante del Consorzio per quanto concerne sia l'attività scientifica sia l'utilizzazione dei mezzi finanziari, da un proprio rappresentante scelto tra i professori di ruolo dell’Ateneo, operanti nel campo delle attività del Consorzio e nominato dal Rettore (in seguito “Rappresentante di Ateneo”);
- INSTM utilizza le proprie competenze per promuovere, svolgere e coordinare le ricerche e altre attività scientifiche e applicative nel campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali, anche a supporto delle Università consorziate e a quelle con cui si avviino convenzioni, favorendo collaborazioni e progetti coinvolgenti le risorse di Università, di altri Enti di ricerca pubblici e privati, Industrie
e altri soggetti privati;
- INSTM intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno che contribuiscono alla preparazione di figure professionali altamente qualificate;
- è opportuno favorire e sostenere l’accesso ai laboratori nazionali e internazionali presso cui INSTM opera, per i docenti, i ricercatori e i tecnici dell’Università, anche se appartenenti a Dipartimenti e discipline diverse da quelle di Scienza e Tecnologia dei Materiali;
- presso l’Università opera da tempo e con elevati risultati scientifici una Unità di Ricerca di INSTM, in forza di apposita convenzione stipulata tra le Parti che disciplina tra l’altro la gestione dei programmi e progetti di ricerca congiunti e di comune interesse, finanziati con apporto reciproco di risorse e/o risorse esterne;
- in aggiunta ai cinque Dipartimenti coinvolti nel citato accordo, hanno manifestato la volontà di farne parte i Dipartimenti di Architettura e di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione;
- è da ritenersi conseguentemente opportuno rinnovare la convenzione in essere tra Università e INSTM
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
L'Università ospita la locale Unità di Ricerca di INSTM (nel seguito indicata come “UdR”), in locali idonei di cui al successivo art. 5, con le modalità previste dalla presente convenzione, presso i Dipartimenti di Architettura, Fisica e Scienze della Terra, Ingegneria, Medicina
Traslazionale e per la Romagna, Scienze Chimiche Farmaceutiche e Agrarie, Scienze della Vita e Biotecnologie, Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione.
L’adesione di ulteriori Dipartimenti dell’Università può avvenire per effetto della sottoscrizione di apposito atto scritto, ad integrazione della presente convenzione.
Articolo 2 - Responsabili
L’esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda l’Università, ai Direttori dei Dipartimenti di cui all’art. 1 e per quanto riguarda INSTM al Rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio (di seguito anche “Rappresentante di Ateneo”).
Articolo 3 - Programmi e progetti di Ricerca
La locale UdR predispone i programmi e progetti di ricerca da sottoporre agli Organi Direttivi di INSTM per l’approvazione ed il finanziamento, sentito il Direttore del Dipartimento interessato in ordine alla disponibilità di personale e attrezzature, secondo quanto previsto dai successivi articoli.
Il Rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo in collaborazione con i Responsabili scientifici dei rispettivi programmi e progetti di ricerca sono responsabili dell’attuazione dei predetti programmi e progetti ed hanno il compito di monitorare l’avanzamento e l’attuazione degli stessi. A tale scopo fissano, sentito il personale universitario e non, afferente all’UdR, e di intesa con il Direttore del Dipartimento interessato, le modalità di utilizzo delle attrezzature di proprietà INSTM e stabiliscono le norme di funzionamento interno dell’UdR.
INSTM e Università collaborano alla realizzazione dei programmi e progetti di cui al comma 1.
Articolo 4 - Risorse
Il Direttore del Dipartimento interessato comunica al Rappresentante di Ateneo l’entità e la destinazione delle risorse disponibili per lo svolgimento dei programmi di ricerca.
Il Rappresentante di Xxxxxx comunica al Direttore del Dipartimento l’entità delle risorse acquisite e destinate da INSTM a tali attività.
INSTM si impegna a investire nell’UdR le risorse acquisite attraverso la partecipazione del personale universitario, di cui al successivo art. 6, ai programmi e progetti di cui all’art. 3.
L’Università accorda ad INSTM la possibilità di rendicontare l’attività svolta da detto personale nell’ambito di tali programmi e progetti, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento interessato e/o concordati con lo stesso.
INSTM si impegna a fornire all’Università, dietro richiesta, il supporto tecnico-amministrativo necessario per l’utilizzo da parte del personale dell’Università dei laboratori nazionali e internazionali, a cui il Consorzio ha accesso diretto o tramite convenzioni o partecipazioni. Parte delle risorse economiche destinate da INSTM all’attività di ricerca dell’UdR potranno essere trasferite al Dipartimento, per la gestione amministrativa in base anche al successivo art. 11, su esplicita richiesta scritta e nel rispetto delle norme e dei Regolamenti vigenti delle Parti.
Anche i Dipartimenti potranno trasferire ad INSTM parte delle risorse
economiche dagli stessi destinati allo svolgimento dei programmi comuni, per la gestione amministrativa sulla base di specifici accordi, come previsto al successivo art. 11, su esplicita richiesta scritta e nel rispetto delle norme e dei Regolamenti vigenti delle Parti.
Articolo 5 - Locali
L’università mette a disposizione ad uso non esclusivo, per lo svolgimento dell’attività di ricerca della locale UdR INSTM, i seguenti locali:
- NIB.CPC.PRI.R20;
- NIB.CPC.PRI.R21;
- NIB.CPC.PRI.R25
- NIB.CPC.PRI.R27;
- NIB.CPC.P01.139;
- NIB.CPB.P02.219;
- NIB.CPC.P02.247;
- PST.CPA.P01.118;
- PST.CPB.PTE.T40;
- PTB.E32.P03.344.
La concessione di ulteriori spazi deve essere oggetto di apposito atto integrativo della presente convenzione o accordo ai sensi dell’art. 11.
Articolo 6 - Personale universitario
Allo svolgimento dei programmi e progetti INSTM, l’Università contribuisce tramite la partecipazione del proprio personale docente e non docente.
Tale personale compare nei programmi e progetti annuali e pluriennali
INSTM.
Al personale docente e ricercatore associato ai programmi scientifici INSTM viene assegnato un incarico gratuito di ricerca.
Al personale non docente associato ai programmi scientifici INSTM viene assegnato un incarico gratuito di collaborazione tecnica.
L’espletamento degli incarichi di cui ai commi precedenti deve essere compatibile con il pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell’Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
Gli studenti iscritti a qualsiasi titolo ai corsi di studio dell’Università, i borsisti ed i titolari di assegni o contratti di ricerca possono essere associati a titolo gratuito ai programmi scientifici INSTM.
L’elenco del personale per il quale siano proposti gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 viene trasmesso annualmente dal Rappresentante di Ateneo ai Direttori dei Dipartimenti interessati per l’approvazione, con il consenso del personale medesimo.
Il personale universitario, che si rechi in missione nell’ambito dei programmi di cui all’art. 3, deve chiederne autorizzazione all’Università e ad INSTM.
Articolo 7 - Personale INSTM
L’Università prende atto che INSTM svolge i propri programmi e progetti utilizzando, oltre al personale universitario, propri dipendenti, borsisti e collaboratori.
L’Università può utilizzare per le attività scientifiche dell’UdR personale INSTM, previo nulla osta del Direttore INSTM e con il consenso degli
interessati.
La lista del personale di cui al presente articolo ed ogni sua variazione viene comunicata dal Rappresentante di Ateneo ai Direttori dei Dipartimenti.
I dipendenti, i borsisti e i collaboratori INSTM, che si rechino in missione nell’ambito dei programmi di cui all’art. 3, sono tenuti a chiederne autorizzazione al Direttore del Consorzio ed ai Responsabili scientifici dei rispettivi programmi e progetti.
Articolo 8 - Attrezzature
INSTM consente, compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l’uso gratuito delle proprie attrezzature, dei propri servizi tecnici locali e dei propri laboratori nazionali.
I Direttori dei Dipartimenti di cui all’art. 1, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca, consentono al personale dipendente, borsista e collaboratore INSTM operante presso la UdR l’uso di attrezzature e dei servizi dei Dipartimenti stessi.
Ove, nello sviluppo dei propri programmi, INSTM ritenesse opportuna l’installazione presso i locali dei Dipartimenti interessati o in aree o presso enti di interesse anche universitario, quali ad esempio i parchi tecnologici e/o iniziative affini, di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, o ritenesse avviare rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica, le Parti si consulteranno per l’eventuale realizzazione comune delle iniziative e le definiranno tramite successivo accordo scritto.
Articolo 9 - Coperture assicurative e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Le parti si danno reciprocamente atto che:
a) il personale dell’Università autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione dell'Università di Ferrara per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose); qualora l’Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
b) il personale dipendente da INSTM autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione di INSTM per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). Il restante personale proveniente da INSTM ai sensi dell’art. 7, ove non sia prevista una copertura assicurativa a carico di INSTM, è tenuto a stipulare apposita polizza a titolo personale. Qualora INSTM dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà
di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
c) le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
d) INSTM individua nel proprio Presidente, e per i compiti delegabili nel Direttore, il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9-4-2008, n. 81 e ss.mm.ii. e dal D. M. n. 363 del 05/08/1998, il quale si assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli assegnisti, studenti e dei laureandi ospitati presso INSTM.
Allo stesso modo e reciprocamente, l’Università individua nel Rettore il datore di lavoro e per i compiti delegabili, il Direttore dei rispettivi Dipartimenti di cui al precedente art. 1, il quale assume i medesimi oneri nei confronti del personale di INSTM, ospitato nei locali dell’Ateneo.
I datori di lavoro dell’Università e di INSTM, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili scientifici dei programmi e progetti comuni, anche tramite i rispettivi uffici competenti in materia di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori circa le attività oggetto
della presente Convenzione.
Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
Per gli ulteriori aspetti relativi alla sicurezza si rinvia allo specifico accordo tra le parti in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro allegato alla presente Convenzione (Allegato 1).
Articolo 10 - Titolarità e uso dei risultati di studio o ricerche Fermo restando che ciascuna delle parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui alla presente convenzione, nell’ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale /intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione scientifica ed economico-finanziaria, fatti salvi i diritti morali di chi abbia svolto l’attività di ricerca.
Le parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.
Le modalità di gestione della contitolarità verranno fissate nell’ambito di accordi successivi in coerenza con le disposizioni del codice civile sulle comunioni patrimoniali.
Xxxxx restando quanto verrà definito negli accordi di contitolarità tra le parti, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà intellettuale ciascuna parte informerà l’altra tempestivamente
per accordarsi per la migliore definizione negoziale.
Resta inteso che se una parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l’altra parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale.
In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l’intervento dell’Università e di INSTM quali patrocinanti delle attività in collaborazione.
Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nel caso eventuale di pubblicazioni, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici e/o inventori/inventrici con l’affiliazione all’Università e all’INSTM.
Nell’ipotesi invece di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente l’eventuale contributo dell’altra parte.
Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una parte all’altra confidenzialmente, la parte ricevente l’informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all’altra. I Responsabili scientifici e il personale dell’Università e di INSTM coinvolto nei programmi e nei progetti di ricerca comuni, che intendono
pubblicare informeranno le Parti, uniformandosi a quanto previsto dalla presente Convenzione quadro, senza arrecare pregiudizio all’eventuale protezione brevettuale dei risultati di ricerche condotte dall’Università e da INSTM in forza della presente collaborazione. Qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell’ambito della proprietà industriale/Intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli.
Articolo 11 - Accordi integrativi
Eventuali aspetti non contemplati specificatamente nella presente convenzione, inclusi quelli relativi alla proprietà intellettuale, verranno definiti in accordi supplementari tra i Dipartimenti interessati e UdR in conformità alla normativa vigente.
Articolo 12 - Durata e recesso
La presente convenzione ha durata di cinque anni a partire dalla data di stipula e potrà essere espressamente prorogata o rinnovata alla scadenza per pari periodi, senza possibilità di proroga o rinnovo taciti. Ciascuna parte potrà comunicare per iscritto, tramite PEC, all’altra parte l’eventuale recesso almeno tre mesi prima della scadenza. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo di preavviso. In caso di recesso, le Parti concordano fin d’ora che resta fermo l’obbligo di portare a termine le attività già in corso ed i singoli accordi integrativi di cui al precedente art. 11 già stipulati alla data di recesso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto dagli stessi.
Articolo 13 - Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che
possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.
Articolo 14 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo La presente convenzione, unitamente all’allegato che disciplina gli obblighi in materia di sicurezza e radioprotezione, è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara n. 7035 del 2016. L’Università con nota scritta chiederà a INSTM il rimborso della quota di competenza, il cui saldo costituirà condizione necessaria al perfezionamento dell’atto.
Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
Per l’Università Per INSTM
La Rettrice La Presidente
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx
firmato digitalmente firmato digitalmente