Contract
BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione SpA Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia
POLIZZA BNL SERENITY PREMIUM
POLIZZE COLLETTIVE N.5407/03 E N.5484/02
Edizione 02/2016
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
• Nota informativa relativa alla Polizza Vita
• Nota informativa relativa alla Polizza Danni
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
• Modulo di adesione
deve essere consegnato al Contraente e all'Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione
La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
FASCICOLO INFORMATIVO
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Indice
Nota Informativa Polizza n. 5407/03 1 di 4
A. La Compagnia Assicurativa 1 di 4
B. Prestazioni Assicurative e Garanzie 1 di 4
C. Xxxxx, sconti e regime fiscale 2 di 4
D. Altre informazioni sul contratto 2 di 4
Nota Informativa Polizza n. 5484/02 1 di 4
A. La Compagnia Assicurativa 1 di 4
B. Il contratto di assicurazione 1 di 4
C. Liquidazioni e reclami 3 di 4
Glossario 1 di 3
Condizioni di Assicurazione 1 di 14 Polizze in sintesi 2 di 14 Norme che regolano l’assicurazione 2 di 14
Cosa e chi coprono le Polizze 2 di 14 Chi si può assicurare 2 di 14 A quali condizioni opera l’Assicurazione 3 di 14 Come assicurarsi 3 di 14 Quanto durano le garanzie 5 di 14 Si può recedere dall’Assicurazione 6 di 14 Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia 7 di 14 Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture 8 di 14 A quanto ammonta l'Indennità massima per ogni garanzia 8 di 14 Chi ha diritto all'Indennità in caso di Sinistro 8 di 14 Come si calcola e come si paga il Premio 8 di 14 Come si denuncia un Sinistro 10 di 14 Quando riceverò l'Indennità 11 di 14 Quale legge si applica a questo contratto 11 di 14 Come comunico con le Compagnie 11 di 14 Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi 11 di 14 Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità 11 di 14 Qual è il foro competente in caso di controversia 11 di 14 A chi devo inviare un eventuale reclamo 12 di 14 Come sono tutelati i miei dati personali 12 di 14 Per comprendere meglio la tabella delle Invalidità 14 di 14 Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza BNL Serenity Premium 14 di 14
Modulo di Adesione 1 di 3
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Nota Informativa Polizza Collettiva n°5407/03 - Polizza Vita
Prima di concludere l’Assicurazione legga attentamente questa Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione.
BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (anche, per brevità, Cardif Vita S.p.A.) ha redatto questa Nota Informativa secondo lo schema elaborato dall'ISVAP, ora IVASS, Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni, che ne stabilisce ma non ne approva i contenuti.
Troverà sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx le modifiche al Fascicolo Informativo che non derivano da innovazioni normative.
A - La Compagnia Assicurativa
1. Informazioni generali sulla Compagnia
La Compagnia assicurativa è Cardif Vita S.p.A., con la quale è stata stipulata la polizza collettiva
n. 5407/03 (di seguito, la “Polizza”), che copre i rischi di Decesso e Invalidità Permanente.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
• P. IVA, CF e Registro Imprese di Milano: 11552470152
• REA: 1475525
• Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: 1.00126
• PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
• Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
• Telefono: 00 000000
• Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Situazione patrimoniale della Compagnia Patrimonio netto: 961,220 Milioni di euro, di cui 195,210 Milioni di euro di capitale sociale e
766,010 Milioni di euro di riserve patrimoniali (dati dall'ultimo bilancio approvato).
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 1,26.
B - Prestazioni Assicurative e garanzie
L'Assicurazione è abbinata al Mutuo o al Finanziamento Energia erogato dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. La durata del contratto non può superare la durata Mutuo o del Finanziamento Energia al quale è abbinato. In casi particolari, la durata può essere inferiore, come indicato all'art. 5.2 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Le garanzie
L'Assicurazione, nei limiti di quanto previsto all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione (eventi o situazioni esclusi dalla copertura), copre i rischi di:
• Decesso
• Invalidità Permanente
La Polizza viene offerta esclusivamente insieme alla Polizza Collettiva n° 5484/02 stipulata
tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia e, per questo, le Condizioni di Assicurazione descrivono in un unico documento tutte le garanzie delle due polizze collettive.
La Contraente e la Compagnia hanno concordato tra loro il collegamento fra le due polizze collettive disciplinando nelle Condizioni di Assicurazione le relative conseguenze.
Le Condizioni di Assicurazione descrivono nei dettagli le singole prestazioni. Le esclusioni sono indicate all'art. 8.
È importante che l’Aderente/Assicurato legga con estrema attenzione e comprenda:
• le condizioni che devono sussistere al momento dell’Adesione e che devono permanere durante l’assicurazione > art. 3 (sulle condizioni a
cui opera la Compagnia) delle Condizioni di Assicurazione
• le conseguenze per l’eventuale venir meno delle condizioni di cui sopra > artt. 5.2 (sulla cessazione delle garanzie) e 6.2 (sul recesso
della Compagnia) delle Condizioni di Assicurazione. È anche importante che l'Aderente/Assicurato legga con attenzione le raccomandazioni e le avvertenze eventualmente presenti nel Modulo di adesione sulle informazioni da comunicare sullo stato di salute.
4. Il Premio
Il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione. L'ammontare dipende dalla Somma Assicurata e dalla durata della copertura.
Il Premio sarà addebitato sul conto corrente di addebito delle rate del Mutuo oppure del
Finanziamento Energia dell’Aderente a cui si riferisce la polizza oppure su altro conto intrattenuto dall’Aderente presso la Contraente. Qualora il Premio sia incluso nel capitale finanziato dalla Contraente, sarà versato da quest’ultima in un’unica soluzione e l'Aderente lo restituirà alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del
CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
Sede sociale: Xxx Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxx X - 00000 Xxxxxx - Tel. x00 00 00 00 00 - Fax x00 00 00 00 00 00 - PEC xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Società per azioni - Capitale Sociale € 195.209.975 i.v. - P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 11552470152 - R.E.A. n°1475525 Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996)
Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00126 - Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
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Mutuo oppure del Finanziamento Energia.
In ogni caso, resta ferma la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per il pagamento del premio, dove ciò sia possibile presso l'intermediario.
Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati.
Costi a carico dell'Aderente:
Emissione del contratto | 76,00 euro |
Remunerazione Intermediario | in media 40% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100,00 euro, la remunerazione dell’Intermediario è di 40 euro). |
La Compagnia può riconoscere all’intermediario, inoltre, un compenso determinato alla fine di ciascun esercizio sulla base dell’andamento del portafoglio assicurato, tenendo il relativo importo a proprio esclusivo carico.
In caso di Estinzione Anticipata o di Portabilità del Mutuo o del Finanziamento Energia, la Compagnia restituisce all’Aderente la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, l'Aderente può richiedere di mantenere le coperture assicurative fino alla scadenza originaria dell’Assicurazione, come indicato all'art. 5.4 delle Condizioni di Assicurazione.
C - Costi, sconti e regime fiscale
5. Costi
Emissione del contratto | 76,00 euro |
Remunerazione Intermediario | in media 40% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100,00 euro, la remunerazione dell’Intermediario è di 40 euro). |
Costi a carico dell'Aderente:
soggetti che risiedono in Italia, è soggetto alla normativa fiscale italiana, che per questa Polizza prevede:
• la totale esenzione da imposte sui premi versati
• una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 19% dei premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente entro
i limiti previsti dalla normativa. La detrazione è riconosciuta all’Aderente
• la totale esenzione da imposte della prestazione pagata ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente.
D - Altre informazioni sul contratto
8. Perfezionamento del contratto
Le modalità di perfezionamento dell’adesione alla Polizza sono indicate all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione, e la decorrenza delle garanzie all'art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Riscatto e riduzione
Non è possibile riscattare o ridurre la Polizza.
10. Diritto di recesso
10.1 - Recesso del cliente
È possibile recedere dal contratto entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
oppure
può utilizzare l’apposito modulo disponibile presso le filiali della Contraente.
Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata.
La Compagnia può riconoscere all’Intermediario, inoltre, un compenso determinato alla fine di ciascun esercizio sulla base dell’andamento del portafoglio assicurato, tenendo il relativo importo a proprio esclusivo carico.
6. Sconti
Non sono previsti sconti di Premio.
7. Regime fiscale
Il contratto di Assicurazione, stipulato in Italia con
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, all'Aderente/ Assicurato viene restituito il Premio versato al
netto delle spese di emissione indicate al punto 5, delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto.
L’art. 6.1 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza. Recedere dalla Polizza significa recedere anche dalla Polizza Collettiva n° 5484/02. L’esercizio del diritto di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
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10.2 - Recesso della Compagnia
La Compagnia può recedere dal contratto se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
L’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso. Il recesso dalla Polizza implica il recesso anche dalla Polizza Collettiva n° 5407/03. L’esercizio del diritto
di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
11. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni
La documentazione necessaria per la liquidazione delle prestazioni è elencata all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia liquiderà il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro
(art. 2952 del Codice Civile). La Compagnia, nei casi previsti dalla legge sui rapporti dormienti, n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, verserà i diritti non richiesti e quindi prescritti al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
12. Legge applicabile e lingua del contratto
Al contratto di Assicurazione si applica la legge italiana. La lingua in cui si svolgono tutte le comunicazioni che lo riguardano, per tutta la durata della copertura assicurativa, è l'italiano.
13. Reclami
Reclami alla Compagnia
Il reclamo che riguarda il contratto di Assicurazione o la gestione dei sinistri deve essere inviato per email, posta o fax all'Ufficio Reclami di
Cardif Vita S.p.A. - Ufficio Reclami Xxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
email xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000
La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.
Reclami all’IVASS
Il reclamo che riguarda il mancato rispetto della normativa di settore deve essere inviato all'IVASS - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
• nome, cognome e indirizzo dell'Assicurato
• la Compagnia o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo
• i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.
È possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:
• l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello Stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx)
• l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza.
14. Comunicazioni tra l’Aderente/Assicurato e la Compagnia
Per ogni comunicazione che riguarda la Polizza, l'Aderente/Assicurato deve scrivere a:
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
La Compagnia invia le sue comunicazioni all’ultimo indirizzo comunicato dall’Aderente/Assicurato o al suo indirizzo email se ha dato l'autorizzazione.
L'Aderente/Assicurato inoltre, può contattare il Servizio Clienti al numero verde 800.070.988 (attivo lunedì - venerdì 8.30 -19.00; sabato 9.00 - 13.00).
15. Conflitti d'interesse
La Compagnia vigila per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nell’ambito delle operazioni in conflitto d’interesse, ha rilievo l’assegnazione di un mandato distributivo a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Società del Gruppo del quale è parte anche la Compagnia. Pur
in presenza del conflitto d'interesse, la Compagnia opera in modo da non danneggiare gli Aderenti e da ottenere per loro il miglior risultato possibile.
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Le informazioni contenute in questa Nota Informativa sono complete e corrette e Cardif Vita S.p.A. ne è responsabile.
Cardif Vita S.p.A.
Il Condirettore Generale
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Nota Informativa Polizza Collettiva n°5484/02 - Xxxxxxx Xxxxx
Prima di concludere l’Assicurazione legga attentamente questa Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione. Cardif Assurances Risques Xxxxxx ha redatto questa Nota Informativa secondo lo schema elaborato dall'ISVAP, ora IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che ne stabilisce ma non ne approva i contenuti.
Troverà sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx le modifiche al Fascicolo Informativo che non derivano da innovazioni normative.
A - La Compagnia Assicurativa
1. Informazioni generali sulla Compagnia
La Compagnia assicurativa è Cardif Assurances Risques Divers, che ha la sede sociale in Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxx (Xxxxxxx).
La Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx 0000/00 – che copre il rischio di Perdita d’Impiego – (di seguito, la “Polizza”) è stipulata con la Rappresentanza Generale per l’Italia della Compagnia.
La Rappresentanza Generale per l’Italia, soggetta a Direzione e Coordinamento di BNP Paribas Cardif, opera in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
• P. IVA, CF e Registro Imprese di Milano: 08916510153
• REA: 1254536
• Elenco I annesso all’Albo delle imprese di
assicurazione e riassicurazione: I.00011
• Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
• Telefono: 00 000000
• Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Situazione patrimoniale della Compagnia Patrimonio netto: 301,237 Milioni di euro, di cui 16,876 Milioni di euro di capitale sociale e
284,361 Milioni di euro di riserve patrimoniali (dati dall'ultimo bilancio approvato).
B - Il contratto di assicurazione
L'Assicurazione è abbinata al Mutuo o al Finanziamento Energia erogato dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. La Polizza viene offerta esclusivamente insieme alla Polizza Collettiva n° 5407/03 stipulata tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Cardif Vita S.p.A., e, per questo, le Condizioni di Assicurazione descrivono in un unico documento tutte le garanzie delle due polizze collettive.
La Contraente e la Compagnia hanno concordato tra loro il collegamento fra le due polizze collettive disciplinando nelle Condizioni di Assicurazione le relative conseguenze.
La garanzia Perdita d’Impiego prevede il tacito rinnovo e, pertanto, si rinnova automaticamente alla scadenza indicata all'art. 5.2 delle Condizioni di Assicurazione, a meno che non venga data disdetta secondo i termini
e le modalità indicati all'art. 5.3 delle Condizioni di Assicurazione.
3. La garanzia
3.1 - Garanzia e prestazioni PERDITA DI IMPIEGO
Rischio | Prestazione |
Perdita d’Impiego a seguito di Licenziamento per Motivo Oggettivo | Indennità pari alle rate mensili che scadono in situazione di disoccupazione dopo il periodo di Franchigia; in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, l’Indennità è pari alle rate mensili che scadono entro la durata prevista del contratto di lavoro. Se il capitale assicurato è inferiore all’importo finanziato, l’indennità mensile verrà ridotta in modo proporzionale rispetto alla differenza tra capitale assicurato e importo finanziato. Esempio: Importo finanziato: 40.000 Euro. Importo rata: 1.000 Euro. Capitale assicurato: 20.000 Euro (50% dell’importo finanziato). In caso di Perdita d’Impiego l’indennizzo mensile sarà pari 500 Euro (50% dell’importo della rata) Per i dettagli: art. 7.3 delle Condizioni di Assicurazione |
Questa garanzia prevede una Franchigia e una Carenza (per i dettagli art. 7.3 delle Condizioni di Assicurazione).
CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS
Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxx X - 00000 Xxxxxx - Tel. x00 00 00 00 00 - Fax x00 00 00 00 00 00 - PEC xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Société Anonyme - Capitale Sociale € 16.875.840 i.v. - Sede sociale: 0, xxxxxxxxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxxx - Xxxxxxx - Registro commercio Parigi B 308 896 547
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 - P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916500153 - R.E.A. n°1254536
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DA SAPERE
Cos'è la Franchigia prevista nelle Condizioni di Assicurazione?
È il periodo di tempo durante il quale il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità, anche se si è verificato un Sinistro coperto da garanzia.
Ad esempio: se la Franchigia è di 30 giorni, il Beneficiario non riceverà alcuna Indennità prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data del Sinistro; successivamente, da quel momento in poi riceverà le Indennità solo se ci sono ancora le condizioni che hanno fatto scattare la garanzia.
Cos'è la Carenza?
È il periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell’Assicurazione, in cui le coperture assicurative non sono ancora attive. In pratica, se la garanzia prevede una Carenza di 60 giorni, non saranno indennizzati i Sinistri che avverranno in questo periodo.
3.2 - Avvertenze per la garanzia
La garanzia ha alcune limitazioni:
• limite massimo di età assicurabile, indicato all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione;
• una serie di cause di esclusione, indicate all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione;
DA SAPERE
Cos'è il Massimale?
È la somma massima oltre la quale la Compagnia non è tenuta ad alcun pagamento.
Per esempio, se il Massimale previsto è di 1.000 euro e il debito residuo (o il valore della rata di rimborso) di 1.500, la Compagnia pagherà 1.000 euro.
• applicazione di un Massimale, indicato all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
soluzione. L'ammontare dipende dalla Somma Assicurata e dalla durata della copertura.
Il Premio sarà addebitato sul conto corrente di addebito delle rate del Mutuo oppure del Finanziamento Energia dell’Aderente a cui si riferisce la polizza oppure su altro conto
intrattenuto dall’Aderente presso la Contraente. Qualora il Premio sia incluso nel capitale finanziato dalla Contraente, sarà versato da quest’ultima in un’unica soluzione e l'Aderente lo restituirà alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del Mutuo oppure del Finanziamento Energia.
Il Premio relativo all’eventuale rinnovo della Polizza, dopo 120 mesi, e alle medesime condizioni, sarà addebitato in un’unica soluzione sul conto corrente di addebito delle rate del Mutuo oppure del Finanziamento Energia a cui si riferisce la Polizza, salvo diversa modalità da concordare con Aderente e Contraente.
In ogni caso, resta ferma la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per il pagamento del premio, dove ciò sia possibile presso l'intermediario.
Costi a carico dell'Aderente:
Emissione del contratto | 50,00 euro |
Remunerazione Intermediario | in media 40% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100,00 euro, la remunerazione dell’Intermediario è di 40 euro). |
La Compagnia può riconoscere all’intermediario, inoltre, un compenso determinato alla fine di ciascun esercizio sulla base dell’andamento
del portafoglio assicurato, tenendo il relativo importo a proprio esclusivo carico.
4. Le dichiarazioni dell’Assicurato
È importante che, prima della sottoscrizione dell’Assicurazione, l'Assicurato legga con la massima attenzione le raccomandazioni e le avvertenze eventualmente presenti nel Modulo di adesione sulle informazioni da comunicare sullo stato lavorativo. Ogni dichiarazione falsa o reticente può infatti avere conseguenze gravi, compreso il mancato pagamento dell'Indennità, come indicato all'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.
5. Il Premio e gli altri costi
Il Premio si paga in anticipo e in un'unica
In caso di Estinzione Anticipata o di Portabilità del Mutuo o del Finanziamento Energia, la Compagnia restituisce all’Aderente la parte
di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, l'Aderente può richiedere di mantenere le coperture assicurative fino alla scadenza originaria dell’Assicurazione, come indicato all'art. 5.4 delle Condizioni di Assicurazione.
6. Diritto di recesso
6.1 - Recesso del cliente
È possibile recedere dal contratto entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R
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indirizzata a:
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
oppure
può utilizzare l’apposito modulo disponibile presso le filiali della Contraente.
Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, all'Aderente/ Assicurato viene restituito il Premio versato al
netto delle spese di emissione indicate al punto 5, delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto.
L’art. 6.1 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza. Recedere dalla Polizza significa recedere anche dalla Polizza Collettiva n° 5407/03. L’esercizio del diritto di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
Attenzione:
Cardif Assurances Risques Divers propone la sottoscrizione di contratti di assicurazione danni di durata poliennale a fronte di una
riduzione del Premio rispetto alla corrispondente tariffa annuale (art. 1899 del Codice Civile).
In tal caso, l’Aderente/Assicurato può anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. Per recedere, deve comunicarlo con un preavviso di 60 giorni dalla fine dell’annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata. Il recesso ha effetto da tale momento di fine dell’annualità assicurativa. Se la durata poliennale è inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.
L’art. 6.1 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso annuale.
Anche in questo caso, recedere dalla Polizza significa recedere anche dalla Polizza Collettiva n° 5407/03. L’esercizio del diritto di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
6.2 - Recesso della Compagnia
La Compagnia ha la facoltà di recedere dal contratto se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali
(ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
L’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso.
Il recesso dalla Polizza implica il recesso anche dalla Polizza Collettiva n° 5407/03. L’esercizio del diritto
di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
7. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro.
8. Legge applicabile e lingua del contratto
Al contratto di Assicurazione si applica la legge italiana. La lingua in cui si svolgono tutte le comunicazioni che lo riguardano, per tutta la durata della copertura assicurativa, è l'italiano.
9. Regime fiscale
Il contratto di Assicurazione, stipulato in Italia con soggetti che risiedono in Italia, è soggetto alla normativa fiscale italiana, che per questa Polizza prevede:
• un’imposta sui premi versati del 2,50% del premio imponibile
C - Liquidazioni e reclami
10. Liquidazione del Sinistro
Appena si verifica un Sinistro, questo deve essere denunciato immediatamente scrivendo a:
Cardif - Back Office Protezione - Ufficio Sinistri Xxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
fax 02 77224.261
Per informazioni e chiarimenti l'Aderente/Assicurato può contattare il Servizio Clienti al numero verde 800.070.988 (attivo lunedì - venerdì 8.30 -19.00;
sabato 9.00 - 13.00).
Può inoltre denunciare online il sinistro sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per i dettagli: art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
11. Reclami
Reclami alla Compagnia
Il reclamo che riguarda il contratto di Assicurazione o la gestione dei sinistri deve essere inviato per email, posta o fax all'Ufficio Reclami di Cardif Assurances Risques Divers: Cardif Assurances Risques Divers Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Reclami Xxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
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e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000
La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.
Reclami all’IVASS
Il reclamo che riguarda il mancato rispetto della normativa di settore deve essere inviato all'IVASS - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
• nome, cognome e indirizzo dell'Assicurato
• la Compagnia o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo
• i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.
È possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:
• l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello Stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx)
• l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza.
Le informazioni contenute in questa Nota Informativa sono complete e corrette e Cardif Assurances Risques Divers ne è responsabile.
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Cardif Assurances Risques Divers Il Condirettore Generale
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Glossario
Aderente
Persona fisica che sottoscrive la Polizza.
Assicurato
Soggetto per il quale è prestata l’Assicurazione; se non coincide con l’Aderente, è la persona fisica che può incorrere nel rischio assicurato.
Assicurazione
Contratto con il quale le Compagnie prestano le coperture assicurative disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione.
Attività sportiva professionistica
Attività sportiva remunerata e svolta con continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici.
La disciplina sportiva deve:
• essere regolamentata dal CONI
• conseguire la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali secondo le norme da loro emanate
• essere praticata secondo le direttive del CONI,
che distinguono tra attività dilettantistica e attività professionistica.
Beneficiario
Soggetto cui spettano le prestazioni assicurative.
Carenza
Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell’Assicurazione, in cui le coperture assicurative sono sospese.
Compagnie
Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente della Polizza Collettiva n° 5407/03, BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione
S.p.A. (anche, per brevità, Cardif Vita S.p.A., d’ora in poi, anche “Cardif Vita”), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
• P. IVA, CF e Registro Imprese di Milano: 11552470152
• REA: 1475525
• Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: 1.00126
• PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
• Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
• Telefono: 02.77224.1
• Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n°279 del 28.11.1996)
Per la garanzia Perdita d’Impiego della Polizza Collettiva n° 5484/02, Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia (d’ora in poi, anche “Cardif RD”), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
• Capitale sociale: 16,876 Milioni di euro
• P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510153
• REA: 1254536
• Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
• Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989
Condizioni di Assicurazione
Parte del Fascicolo Informativo che contiene l’insieme delle clausole dell’Assicurazione.
Contraente
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., che stipula le Polizze per conto dei clienti che sottoscrivono un Mutuo o un Finanziamento Energia da essa concessi.
Data di Decorrenza
Giorno in cui la Contraente eroga il Mutuo o il Finanziamento Energia oppure, in caso di Mutuo o di Finanziamento Energia già erogato, il giorno indicato sul Modulo di adesione.
Data di termine dell'ammortamento
Data desumibile nel Modulo di adesione calcolata aggiungendo alla Data di Decorrenza la Durata dell’ammortamento indicati nel Modulo di adesione.
Decesso
Morte dell’Assicurato.
Domanda di copertura
Il documento con il quale l’Aderente manifesta l’interesse ad aderire alle Polizze.
Estinzione Anticipata
Anticipata estinzione del contratto di Mutuo o del Finanziamento Energia a seguito di rimborso del debito residuo, in un’unica soluzione e prima della scadenza, da parte del soggetto obbligato.
Fascicolo informativo
Documento consegnato all'Aderente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione. È previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26.5.2010
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e contiene: la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed, eventualmente, il Modulo di adesione.
Finanziamento Energia
Il finanziamento chirografario a medio/lungo termine erogato dalla Contraente per l’acquisto di impianti fotovoltaici.
ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestano il proprio lavoro, sempre presso individui, aziende o enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Franchigia
Condizione contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dalle Compagnie, facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’Assicurato. Nelle Condizioni di Assicurazione consiste in un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile, il Beneficiario non ha mai diritto ad alcuna Indennità.
Indennizzo (o anche Indennità o Prestazione)
Somma dovuta al Beneficiario in caso di Sinistro.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente
Perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell’Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Lavoratore Autonomo
Persona fisica che esercita un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisce un reddito da lavoro dipendente (vedi definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono considerati Autonomi anche i lavoratori dipendenti che percepiscono un
reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di aziende o enti di diritto privato sia alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in base a un contratto di lavoro
dipendente di diritto italiano, con un orario settimanale di almeno 16 ore e un’anzianità minima di 6 mesi
Lavoratore Dipendente Pubblico
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione italiana, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria. Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato,
compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni,
le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui
al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono considerati Dipendenti Pubblici anche i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato come da L. 70/1975.
Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano
il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione in base ai seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento
(ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratto di lavoro intermittente.
Licenziamento per Motivo Oggettivo
Licenziamento, individuale o collettivo, legittimamente intimato dal datore di lavoro dopo la Data di Decorrenza per ragioni non riconducibili all’Assicurato, inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, o comunque a seguito di sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità della prestazione del datore di lavoro.
Malattia
Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale
La somma massima che le Compagnie pagano come Indennizzo.
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Modulo di Adesione
Documento predisposto dalle Compagnie contenente la Dichiarazione di adesione alla copertura, che sarà firmato dall'Aderente.
Mutuo
Finanziamento garantito da ipoteca concesso dalla Contraente per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile.
Non Lavoratore
Persona fisica che non è né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. È considerato Non Lavoratore
anche chi lavora da meno di sei mesi e non ha ancora superato il periodo di prova, i pensionati (anche se contestualmente svolgono un’attività lavorativa),
i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata con un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
Perdita d’Impiego
Cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Polizza collettiva
Contratto di assicurazione stipulato da un soggetto Contraente per conto di più Aderenti.
Polizza Danni
La Polizza Collettiva n° 5484/02 stipulata fra Contraente e Cardif RD.
Polizza Vita
La Polizza Collettiva n° 5407/03 stipulata fra Contraente e Cardif Vita.
Polizze
La Polizza Vita e la Polizza Xxxxx stipulate fra Contraente e Compagnie.
Portabilità
L’esercizio, da parte dell’Aderente, della facoltà di surrogazione prevista per legge, con conseguente trasferimento del contratto di Mutuo o del Finanziamento Energia a un altro finanziatore.
Premio
Costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga alle Compagnie per avere diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione.
Prescrizione
Estinzione del diritto alla Prestazione, se non è fatto valere entro i termini di legge.
Questionario medico
Documento con il quale le Compagnie pongono all'Assicurato domande sul suo stato di salute per valutare il rischio al momento in cui accede alla copertura.
Ricovero Ospedaliero
Degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in un ospedale, una clinica universitaria, o una casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati, e che sia necessaria per svolgere accertamenti e/o terapie che non si possono svolgere in day hospital o in ambulatorio.
Sinistro
Evento dannoso coperto dall'Assicurazione.
Somma Assicurata
La somma indicata nel Modulo di adesione, in relazione alla quale le Compagnie prestano la copertura assicurativa.
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Condizioni di Assicurazione
Le polizze in sintesi
Le Polizze Collettive n. 5407/03 e n. 5484/02 sono la soluzione assicurativa a tutela della persona in grado di rispondere alle necessità di protezione in caso di Decesso, Invalidità Permanente e Perdita di impiego per poter affrontare con maggior tranquillità gli imprevisti che possono compromettere la capacità di rimborso del mutuo o del finanziamento energia.
Questo prodotto offre 3 garanzie:
• Decesso
• Invalidità Permanente
• Perdita di impiego
In caso di Decesso e Invalidità Permanente verrà liquidato un importo pari al debito residuo del finanziamento energia alla data del sinistro, mentre in caso di Perdita di impiego verrà invece riconosciuta una somma pari alle rate mensili del mutuo o del finanziamento energia in scadenza durante il periodo di disoccupazione, al netto dei giorni di franchigia.
Leggere attentamente le Note Informative e le Condizioni di Assicurazione
Questa pagina di sintesi illustra le polizze e le garanzie in modo immediato e nei tratti essenziali, ma non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui l’assicurazione è prestata, che sono esclusivamente quelli previsti negli articoli di seguito riportati.
In queste Condizioni di Assicurazione, ad aiutarla nella lettura e consultazione, troverà il simbolo "Da tenere a mente". La invitiamo inoltre a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate le definizioni dei termini indicati nelle Condizioni con l’iniziale maiuscola.
Che cos’è
Cosa copre
In caso di Sinistro o per ottenere Informazioni sulle Polizze
numero verde 800 070 988
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00
Da tenere a mente
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Norme che regolano l’assicurazione
Articolo 1. Cosa e chi coprono le due Polizze, Vita e Xxxxx?
Le Polizze coprono i rischi che potrebbero impedire di rimborsare il Mutuo o il Finanziamento Energia, e cioè il Decesso, l’Invalidità Permanente e la Perdita d’Impiego.
Le Polizze sono destinate esclusivamente ad Assicurati che, al momento dell’adesione, sono Lavoratori Dipendenti Privati. Tutte le garanzie prestate dalle Polizze hanno dunque effetto sempre e, ferma la Carenza eventualmente prevista, immediatamente.
Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni garanzia è indicato all’art. 7.
Garanzie della Polizza | |
Decesso | |
Invalidità Permanente | |
Perdita di impiego |
Può acquistare queste garanzie solo insieme e quindi con un'unica sottoscrizione.
una contestazione disciplinare, un’intimazione di licenziamento o qualsiasi altra comunicazione scritta nella quale si è indicati per una procedura di mobilità o di cassa integrazione
• aver fornito tutte le informazioni sul proprio stato di salute se richieste dalle Compagnie.
Per una stessa operazione di Mutuo è possibile assicurare fino ad un massimo di 3 persone.
La somma massima in relazione a cui, per ogni persona, le Compagnie prestano la copertura è pari a
520.000 euro (tenendo conto del cumulo di ogni altro importo in relazione a cui le Compagnie prestano le proprie coperture alla persona medesima).
Articolo 3. A quali condizioni opera l’Assicurazione?
Articolo 2. Chi si può assicurare?
Per potersi assicurare è necessario:
• non avere più di 66 anni al momento dell'adesione all’Assicurazione in caso di copertura abbinata ad un Mutuo oppure a un Finanziamento Energia di nuova erogazione
• non avere più di 56 anni in caso di copertura abbinata ad un Mutuo oppure a un Finanziamento Energia già in essere
• essere intestatario o cointestatario, garante o fideiussore di un Mutuo o di un Finanziamento Energia concesso dalla Contraente che abbia frazionamento mensile o semestrale con durata di ammortamento non superiore a 480 mesi e periodo residuo di preammortamento, alla Data di Decorrenza, non superiore a 6 mesi
• aver sottoscritto o essere garante di un Mutuo oppure di un Finanziamento Energia concesso dalla Contraente e non avere compiuto il 76° anno di età al termine della copertura
• non essere portatore di uno stato di Invalidità Permanente riconosciuto, di grado uguale o superiore a 34%
• essere un Lavoratore Dipendente Privato
• non ricevere una pensione di invalidità e non aver presentato domanda per ottenerla (ad eccezione delle invalidità riconosciute per patologie mentali/ psichiatriche)
• non aver ricevuto da parte del proprio datore di lavoro, nei 12 mesi prima dell’adesione,
3.1 - Condizioni al momento dell’Adesione L’Assicurazione può essere conclusa se, al momento dell’adesione:
• l’Assicurato ha il proprio domicilio abituale in Italia
• l’Aderente o l’Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America
• l’Aderente o l’Assicurato non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
• l’Aderente ha la propria residenza in Italia
• l’Assicurato è un Lavoratore Dipendente Privato
3.2 - Condizioni durante l’Assicurazione L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:
• l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia
• gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati
Uniti d’America oppure gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America
• l’Aderente mantiene la propria residenza in Italia. L’Assicurato e l’Aderente si obbligano a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione.
La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e le Compagnie le restituiranno la parte di Premio non goduto relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria,
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al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di Adesione.
Se non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, le Compagnie potranno applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione delle Polizze nel tempo in cui non erano a conoscenza della loro cessazione.
Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale dell’Assicurato
o della residenza dell’Aderente, oppure dopo l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e
dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato).
In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America.
Articolo 4. Come assicurarsi?
La persona che intende assicurarsi (Assicurando) manifesta il proprio interesse ad aderire alle Polizze sottoscrivendo la Domanda di copertura.
La Domanda di copertura ha validità di 180 giorni dalla data della sottoscrizione; la copertura assicurativa non sarà quindi efficace se la sua Data di Decorrenza cade dopo il 180° giorno dalla data di sottoscrizione della Domanda di copertura.
Dopo aver sottoscritto la Domanda di copertura, l'Assicurando deve compilare e sottoscrivere uno dei documenti indicati nella tabella seguente, in funzione della Somma Assicurata complessiva:
Somma Assicurata Complessiva* | Età dell’assicurando Da 18 o a 60 anni | Età dell’assicurando da 61 a 65 anni |
fino a 200.000,00 euro | Questionario Semplificato di Autocertificazione dello Stato di Salute (QMS) | Questionario Medico (QM) |
da 200.000,01 euro a 300.000,00 euro | Questionario Medico (QM) | Questionario Medico (QM) |
da 300.000,01 euro a 520.000,00 euro | Rapporto Visita Medica (VM) | Rapporto Visita Medica (VM) |
*La Somma Assicurata deve includere eventuali altre somme assicurate dall’assicurando con le Compagnie
Se l’assicurando non intende compilare e sottoscrivere il Questionario Medico (QM), può fornire il Rapporto di Visita Medica e gli esami medici secondo le indicazioni delle Compagnie.
Se sottoscrive il Questionario Medico e il Rapporto di Visita Medica, l’assicurando deve inviarli alle Compagnie attraverso la Contraente. In questo caso, le Compagnie si riservano il diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria, di decidere se accettare o meno la copertura assicurativa. Le Compagnie si impegnano a comunicare all’Aderente e per conoscenza alla Contraente, l’accettazione o il
rifiuto del rischio, tempestivamente e comunque entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione sanitaria completa.
Per concludere l’Assicurazione, l’Aderente, oltre ai documenti indicati in tabella, deve firmare anche il Modulo di adesione a conferma di tutte le sue dichiarazioni.
Articolo 5. Quanto durano le garanzie?
5.1 - Quando iniziano?
Decorrono, cioè entrano in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza.
5.2 - Quando cessano?
Le garanzie Decesso e Invalidità Permanente contenute nella Polizza Vita cessano alla naturale scadenza della stessa Polizza Vita, cioè:
• alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Mutuo o di Finanziamento Energia a cui si riferisce la Polizza
Vita, e comunque non oltre 480 mesi dalla data di erogazione
• alla Data di termine dell’ammortamento,
e comunque non oltre 480 mesi dalla data di erogazione, nei casi in cui:
- il Mutuo o il Finanziamento Energia prevede
la possibilità di modifica della durata (rata fissa e tasso e durata variabili)
- la data prevista per il pagamento dell’ultima rata
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di rimborso del Mutuo o del Finanziamento Energia e la Data di termine dell’ammortamento non coincidono.
La garanzia Perdita d’Impiego contenuta nella Polizza Danni cessa alla naturale scadenza della stessa Polizza Danni, pari a 120 mesi.
Salvo che lei x Xxxxxx RD abbia dato disdetta, a tale naturale scadenza la Polizza Danni si rinnova tacitamente o per altri 120 mesi oppure fino (se precedente la scadenza dei 120 mesi) alla data di scadenza della:
• ultima rata prevista dal piano di rimborso del Mutuo o del Finanziamento Energia a cui si riferisce la Polizza Danni; oppure
• nei casi in cui il Mutuo o il Finanziamento Energia prevede la possibilità di modifica della durata (rata fissa e tasso e durata variabili) o la data prevista per il pagamento dell’ultima rata di rimborso
del Mutuo o del Finanziamento Energia e la Data di termine dell’ammortamento non coincidono, alla Data di termine dell’ammortamento.
Prima della naturale scadenza dell’Assicurazione, le garanzie possono cessare inoltre:
• se lei recede dal contratto nei termini previsti da queste Condizioni di Assicurazione, con effetto dalla data indicata
• se lei decide di estinguere il Mutuo o il Finanziamento Energia o di esercitare il suo diritto alla Portabilità (> art. 5.4) (a meno che richieda di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria del contratto) con effetto dalla data indicata
• in caso di Decesso, dalla data dell’evento
• se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente
• se l’Assicurato perde il domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio
• se l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America con effetto dall’acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato, con effetto dalla data di applicazione
• se l’Aderente perde la propria residenza in
Italia, con effetto dalla data del trasferimento della residenza
5.3 - Come si dà disdetta della Polizza Xxxxx? Lei potrà dare disdetta della Polizza Xxxxx comunicandolo a Cardif RD a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti previsti all’Art. 15. La comunicazione dovrà arrivare a Cardif RD almeno 180 giorni prima della scadenza del periodo iniziale di durata della garanzia (primi 120 mesi) o delle successive scadenze.
Anche Cardif RD potrà dare disdetta della Polizza Xxxxx comunicandolo, negli stessi termini e modalità sopra stabiliti, all’indirizzo da lei indicato sul Modulo di adesione.
La disdetta impedisce il rinnovo tacito della Polizza Xxxxx e, quindi, impedisce la prosecuzione della garanzia Perdita d’Impiego al termine del periodo di riferimento. Le restanti garanzie restano valide e efficaci.
5.4 - Che cosa succede se estinguo il Mutuo o Finanziamento Energia in anticipo o se con la Portabilità trasferisco il contratto a un altro Istituto erogante?
In questi casi la copertura assicurativa termina il giorno dell'Estinzione Anticipata o del trasferimento, a meno che entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione o di Portabilità del finanziamento lei non abbia richiesto di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria.
Se la copertura termina, le Compagnie le restituiscono la parte di Premio non goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Modalità di calcolo della parte di Premio relativo al periodo residuo:
per il Premio puro, in base agli anni e frazioni di anno che mancano alla scadenza della copertura e al capitale assicurato residuo
per i caricamenti, cioè la parte di Premio che copre i costi amministrativi e commerciali dell’assicuratore per la gestione del contratto, in base agli anni e frazioni di anno che mancano alla scadenza della copertura.
Dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, le Compagnie potranno trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per
l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione.
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Quanto mi restituisce Xxxxxx se estinguo il Mutuo o il Finanziamento Energia in anticipo?
Ipotesi:
Durata Polizza: 120 mesi Importo del Mutuo: 100.000 euro
Premio versato (totale): 4.368 euro
Premio versato a Cardif Vita S.p.A.: 2.940 euro Premio versato a Cardif Assurances Risques Divers (lordo imposte): 1.428 euro
Premio versato a Cardif Assurances Risques Divers (netto imposte – 2,5%): 1.393 euro
Costi di emissione e costi di estinzione di Cardif Vita S.p.A.: 88 euro
Costi di emissione e costi di estinzione
di Cardif Assurances Risques Divers: 62 euro Periodo di Estinzione: 96 mesi dalla decorrenza Durata residua del Mutuo: 24 mesi
Calcolo del premio restituito da Cardif Vita S.p.A.:
Componente costi: 291,82 euro Componente premio puro: 61,19 euro Totale: 353,02 euro
(-)Spese Amministrative: 88 euro Premio restituito: 265,02 euro
Calcolo del premio restituito da Cardif Assurances Risques Divers:
Componente costi: 138,29 euro Componente premio puro: 140,35 euro Totale: 278,63 euro
(-)Spese Amministrative: 62 euro Premio restituito: 216,63 euro
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx potrà ottenere l'informazione sull'esatto importo rimborsabile.
Articolo 6. Si può recedere dall’Assicurazione?
6.1 - Il suo recesso
COME RECEDERE
Lei può cambiare idea sull’adesione e recedere dall’Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, ma deve comunicarlo con raccomandata A/R alle Compagnie oppure utilizzare l’apposito modulo disponibile presso le filiali della Contraente. Le coperture assicurative cessano dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso le verrà restituito il Premio versato non goduto al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Potranno essere trattenute le spese amministrative per l’emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di adesione.
In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, a fronte della riduzione di Premio che le è stata
concessa nella misura indicata in queste Condizioni di Assicurazione, può anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. Per recedere, deve comunicarlo alle Compagnie con un preavviso di 60 giorni ai recapiti indicati all’art. 15. Il recesso ha effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso.
Se la durata poliennale è inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.
Recedere da una delle Polizze significa recedere anche dall’altra. L’esercizio del diritto di recesso anche con riferimento ad una sola delle Polizze comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle Polizze.
Se invece lei ha richiesto di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria, tutte le garanzie rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del Mutuo o del Finanziamento Energia, secondo il piano originariamente sottoscritto.
Se intende mantenere le coperture, scriva a: Cardif, Back Office Protezione - Post Vendita Xxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
fax 00 00000000
oppure
può utilizzare l’apposito modulo disponibile presso le filiali della Contraente.
In caso di Estinzione Anticipata o di Portabilità, contatti sempre il Servizio Clienti al numero verde 800 070 988 (lunedì - venerdì 8.30 -19.00;
sabato 9.00 - 13.00).
6.2 - Il recesso delle Compagnie
Le Compagnie possono recedere dall’Assicurazione se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.
In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Il recesso da una delle Polizze implica il recesso anche dall’altra. L’esercizio del diritto di recesso anche con riferimento ad una sola delle Polizze comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle Polizze.
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Articolo 7. Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia?
7.1 - Decesso
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Decesso, per qualsiasi causa, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura) | Indennità pari al debito residuo in linea capitale alla data del Decesso, secondo il piano di rimborso definito alla sottoscrizione del Mutuo o del Finanziamento Energia esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento. Se il capitale assicurato è inferiore all’importo finanziato, l'Indennità si riduce in proporzione alla differenza tra capitale assicurato e importo finanziato. Nel caso in cui la copertura cessi alla Data di termine del periodo di ammortamento, le Compagnie liquidano una somma calcolata mediante il metodo di ammortamento alla francese (a frazionamento mensile) sulla base dei seguenti elementi: - la Somma Assicurata, indicata nel Modulo di Adesione - la durata del piano di ammortamento, indicata nel Modulo di Adesione - un tasso annuo nominale fisso pari al 5,50% Sono in ogni caso esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento. Per i Massimali > art. 9 |
7.2 - Invalidità Permanente
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. | Indennità pari al debito residuo in linea capitale alla data del Sinistro, secondo il piano di rimborso definito alla sottoscrizione del finanziamento. L'Indennità è al netto di eventuali importi di rate scadute e non pagate o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento. Se il capitale assicurato è inferiore all’importo erogato, l'Indennità si riduce in proporzione alla differenza tra capitale assicurato e importo finanziato. Nel caso in cui la copertura cessi alla Data di termine del periodo di ammortamento, la Compagnia liquida una somma calcolata mediante il metodo di ammortamento alla francese (a frazionamento mensile) sulla base dei seguenti elementi: - la Somma Assicurata, indicata nel Modulo di Adesione - la durata del piano di ammortamento, indicata nel Modulo di Adesione - un tasso annuo nominale fisso pari al 5,50% Sono in ogni caso esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento. Per i Massimali > art. 9 |
Per data del Sinistro si intende:
- In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale.
Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL.
- In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo.
Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
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7.3 - Perdita d'impiego
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Lavoratori Dipendenti Privati | Perdita d’Impiego a seguito di Licenziamento per Motivo Oggettivo in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). | Se l'Assicurato è ancora disoccupato dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un'Indennità pari alle rate mensili del Mutuo o del Finanziamento Energia che scadono durante il restante periodo di disoccupazione. Se l'impiego era a tempo determinato, riceve un'Indennità pari alle rate che scadono entro la durata prevista del contratto di lavoro. Se, dopo il licenziamento, l'Assicurato ha un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprende una qualsiasi attività remunerata, perde il diritto all'Indennità. Se viene licenziato di nuovo, la copertura assicurativa si riattiva. La ripresa dell'attività lavorativa va sempre comunicata immediatamente alle Compagnie. Se il capitale assicurato è inferiore all’importo finanziato, l'Indennità si riduce in proporzione alla differenza tra capitale assicurato e importo del Mutuo o del Finanziamento Energia. Nel caso in cui la copertura cessi alla Data di termine del periodo di ammortamento, la Compagnia liquida una Indennità mensile calcolata mediante il metodo di ammortamento alla francese (a frazionamento mensile) sulla base dei seguenti elementi: - la Somma Assicurata, indicata nel Modulo di Adesione - la durata del piano di ammortamento, indicata nel Modulo di Adesione - un tasso annuo nominale fisso pari al 5,50% Sono in ogni caso esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento. Per i Massimali > art. 9 |
Carenza: 90 giorni
Franchigia: 60 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa, documentato dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità.
Articolo 8. Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?
Per tutte le garanzie:
• dolo dell'Assicurato, dell’Aderente o del Beneficiario
• sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l'Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
• sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico
• sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
• partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
• sinistri che siano diretta conseguenza di stati
depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche
o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
• sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
• sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche, di paracadutismo o di sport aerei.
• sinistri che siano conseguenza di suicidio avvenuto nei primi 12 mesi di Polizza.
Per la sola garanzia Perdita di Impiego:
• licenziamenti presso il medesimo datore di lavoro preceduti, nei 12 mesi prima dell'adesione, da un’intimazione di licenziamento o da una
comunicazione scritta che indicava l'Assicurato per una procedura di mobilità o di cassa integrazione
• licenziamenti per “giusta causa”
• dimissioni
• licenziamenti per motivi disciplinari
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• licenziamenti da parte di familiari dell'Assicurato: coniuge, fratelli, sorelle, xxx, xxxxxx e altri parenti fino al secondo grado, anche se il datore di lavoro è
una persona giuridica e ha un ruolo decisionale, quale amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore (ad eccezione di licenziamenti di soggetti dipendenti da almeno
due anni di azienda partecipata da parenti o affini, riconosciuti solo in caso di fallimento o cessazione dell’attività dell’impresa)
• cessazioni, per scadenza, di contratti di lavoro
a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittenti
• contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano
• licenziamenti per il raggiungimento dell’età richiesta per il diritto alla “pensione di vecchiaia”
• risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, motivate da riorganizzazioni aziendali che prevedono l'accompagnamento alla pensione
• messa in mobilità del lavoratore dipendente che maturi il diritto alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia durante il periodo di mobilità
• situazioni che danno diritto all’indennità da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria
• licenziamento per superamento del periodo massimo di assenze per malattia applicabile al rapporto di lavoro (cd. “periodo di comporto”)
• licenziamento per carcerazione del lavoratore.
Articolo 9. A quanto ammonta l'Indennità massima per ogni garanzia?
* Salvo disdetta, alla naturale scadenza la Garanzia Perdita d’Impiego si rinnova tacitamente alle medesime condizioni e con gli stessi massimali indicati nella tabella precedente.
Articolo 10. Chi ha diritto all'indennità in caso di Sinistro?
Per tutte le garanzie, ad eccezione del Decesso, è l'Aderente ad avere diritto all'Indennità.
Per la garanzia Decesso, Beneficiario dell'Indennità è la persona che, al momento del Decesso dell'Assicurato, risulta essere, nell'ordine:
1. Aderente, se persona diversa dall'Assicurato
2. se Aderente e Assicurato coincidono: fideiussore o garante, a qualunque titolo, del Mutuo o del Finanziamento Energia
3. se non ci sono fideiussori o garanti: cointestatario del Mutuo o del Finanziamento Energia insieme all'Aderente
4. se non ci sono cointestatari: il coniuge dell’Aderente non separato legalmente
5. se non c'è il coniuge: l'erede testamentario dell'Aderente
6. se non ci sono eredi testamentari: l'erede legittimo dell’Aderente.
L'Aderente rinuncia espressamente, nei confronti di Xxxxxx Xxxx, al proprio diritto a revocare la designazione dei Beneficiari in caso di Decesso.
Solo in caso di Portabilità è possibile indicare come Beneficiaria la banca che subentra nel Mutuo o nel Finanziamento Energia (Regolamento Isvap 35/2010). Il Beneficiario riceve l'Indennità direttamente dalla Compagnia oppure attraverso la Contraente.
Articolo 11. Come si calcola e come si paga il Premio?
Garanzia | Massimali |
Decesso | 520.000 Euro |
Invalidità Permanente | 520.000 Euro |
Perdita di Impiego | 2.500 Euro per ciascuna rata mensile del Mutuo o del Finanziamento Energia per un massimo di • 24 rate mensili per singolo Sinistro e • 24 rate mensili per l'intera durata della copertura decennale* |
Attenzione: con la Garanzia Perdita d’Impiego lei riceverà un'Indennità di importo pari alle rate mensili del Mutuo o del Finanziamento Energia che scadono durante il periodo disoccupazione, ma solo per il numero massimo di rate indicato in tabella (e non per tutte le rate restanti del Mutuo o del Finanziamento Energia se sono di più).
L'ammontare totale del Premio che l’Aderente deve pagare al momento dell’adesione dipende dall’importo e dalla durata del Mutuo o del Finanziamento Energia e si ottiene come indicato in tabella:
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Garanzia | Formula di Calcolo | |||
PARTE VITA | Decesso Invalidità Permanente | 0,0245%* Capitale Mutuo* Durata del Mutuo | Totale premio parte Vita | TOTALE PREMIO 0,0364% |
PARTE DANNI | Perdita di Impiego | 0,0119% *Capitale Mutuo* 120 mesi | Totale premio parte Danni |
Il tasso sopra contrassegnato dipende dalla durata del Mutuo. Può essere verificato in base alla tabella che segue, la quale riporta, per ogni ipotesi di durata del Mutuo, il tasso di premio fino al sesto decimale arrotondato per eccesso.
Durata
Mutuo (mesi)
Tasso di
premio
120
121
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170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
0,01190%
0,01200%
0,01210%
0,01220%
0,01230%
0,01240%
0,01250%
0,01260%
0,01270%
0,01280%
0,01290%
0,01300%
0,01309%
0,01319%
0,01329%
0,01339%
0,01349%
0,01359%
0,01369%
0,01379%
0,01389%
0,01399%
0,01409%
0,01419%
0,01428%
0,01438%
0,01448%
0,01458%
0,01468%
0,01478%
0,01488%
0,01498%
0,01508%
0,01518%
0,01528%
0,01538%
0,01547%
0,01557%
0,01567%
0,01577%
0,01587%
0,01597%
0,01607%
0,01617%
0,01627%
0,01637%
0,01647%
0,01657%
0,01666%
0,01676%
0,01686%
0,01696%
0,01706%
0,01716%
0,01726%
0,01736%
0,01746%
0,01756%
0,01766%
0,01776%
0,01785%
0,01795%
Durata
Mutuo (mesi)
Tasso di
premio
181
182
183
184
185
186
187
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190
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192
193
194
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199
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212
213
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235
236
237
238
239
240
241
0,01805%
0,01815%
0,01825%
0,01835%
0,01845%
0,01855%
0,01865%
0,01875%
0,01885%
0,01895%
0,01904%
0,01914%
0,01924%
0,01934%
0,01944%
0,01954%
0,01964%
0,01974%
0,01984%
0,01994%
0,02004%
0,02014%
0,02023%
0,02033%
0,02043%
0,02053%
0,02063%
0,02073%
0,02083%
0,02093%
0,02103%
0,02113%
0,02123%
0,02133%
0,02142%
0,02152%
0,02162%
0,02172%
0,02182%
0,02192%
0,02202%
0,02212%
0,02222%
0,02232%
0,02242%
0,02252%
0,02261%
0,02271%
0,02281%
0,02291%
0,02301%
0,02311%
0,02321%
0,02331%
0,02341%
0,02351%
0,02361%
0,02371%
0,02380%
0,02390%
0,02400%
Durata
Mutuo (mesi)
Tasso di
premio
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
0,02410%
0,02420%
0,02430%
0,02440%
0,02450%
0,02460%
0,02470%
0,02480%
0,02490%
0,02499%
0,02509%
0,02519%
0,02529%
0,02539%
0,02549%
0,02559%
0,02569%
0,02579%
0,02589%
0,02599%
0,02609%
0,02618%
0,02628%
0,02638%
0,02648%
0,02658%
0,02668%
0,02678%
0,02688%
0,02698%
0,02708%
0,02718%
0,02728%
0,02737%
0,02747%
0,02757%
0,02767%
0,02777%
0,02787%
0,02797%
0,02807%
0,02817%
0,02827%
0,02837%
0,02847%
0,02856%
0,02866%
0,02876%
0,02886%
0,02896%
0,02906%
0,02916%
0,02926%
0,02936%
0,02946%
0,02956%
0,02966%
0,02975%
0,02985%
0,02995%
0,03005%
Durata
Mutuo (mesi)
Tasso di
premio
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
0,03015%
0,03025%
0,03035%
0,03045%
0,03055%
0,03065%
0,03075%
0,03085%
0,03094%
0,03104%
0,03114%
0,03124%
0,03134%
0,03144%
0,03154%
0,03164%
0,03174%
0,03184%
0,03194%
0,03204%
0,03213%
0,03223%
0,03233%
0,03243%
0,03253%
0,03263%
0,03273%
0,03283%
0,03293%
0,03303%
0,03313%
0,03323%
0,03332%
0,03342%
0,03352%
0,03362%
0,03372%
0,03382%
0,03392%
0,03402%
0,03412%
0,03422%
0,03432%
0,03442%
0,03451%
0,03461%
0,03471%
0,03481%
0,03491%
0,03501%
0,03511%
0,03521%
0,03531%
0,03541%
0,03551%
0,03561%
0,03570%
0,03580%
0,03590%
0,03600%
0,03610%
Durata
Mutuo (mesi)
Tasso di
premio
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
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410
411
412
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414
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419
420
421
422
423
424
0,03620%
0,03630%
0,03640%
0,03650%
0,03660%
0,03670%
0,03680%
0,03689%
0,03699%
0,03709%
0,03719%
0,03729%
0,03739%
0,03749%
0,03759%
0,03769%
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0,03818%
0,03828%
0,03838%
0,03848%
0,03858%
0,03868%
0,03878%
0,03888%
0,03898%
0,03908%
0,03918%
0,03927%
0,03937%
0,03947%
0,03957%
0,03967%
0,03977%
0,03987%
0,03997%
0,04007%
0,04017%
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0,04037%
0,04046%
0,04056%
0,04066%
0,04076%
0,04086%
0,04096%
0,04106%
0,04116%
0,04126%
0,04136%
0,04146%
0,04156%
0,04165%
0,04175%
0,04185%
0,04195%
0,04205%
0,04215%
Durata
Mutuo (mesi)
Tasso di
premio
425
426
427
428
429
430
431
432
433
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435
436
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438
439
440
441
442
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444
445
446
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448
449
450
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455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
0,04225%
0,04235%
0,04245%
0,04255%
0,04265%
0,04275%
0,04284%
0,04294%
0,04304%
0,04314%
0,04324%
0,04334%
0,04344%
0,04354%
0,04364%
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0,04384%
0,04394%
0,04403%
0,04413%
0,04423%
0,04433%
0,04443%
0,04453%
0,04463%
0,04473%
0,04483%
0,04493%
0,04503%
0,04513%
0,04522%
0,04532%
0,04542%
0,04552%
0,04562%
0,04572%
0,04582%
0,04592%
0,04602%
0,04612%
0,04622%
0,04632%
0,04641%
0,04651%
0,04661%
0,04671%
0,04081%
0,04091%
0,04701%
0,04711%
0,04721%
0,04731%
0,04741%
0,04751%
0,04760%
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Per esempio:
Per un Mutuo o un Finanziamento Energia di 10.000 euro che dura 120 mesi, il premio totale per la PARTE VITA è di 294,00 euro (0,0245%*120*10.000) e per la PARTE DANNI di 142,80 euro (0,0119%*120*10.000),
per un ammontare totale di 436,80 euro
Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l’eventuale imposta di assicurazione. Si paga in anticipo e in un’unica soluzione.
Il Premio sarà addebitato sul conto corrente di addebito delle rate del Mutuo oppure del
Finanziamento Energia dell’Aderente a cui si riferisce la polizza oppure su altro conto intrattenuto dall’Aderente presso la Contraente. Qualora il Premio sia incluso nel capitale finanziato dalla Contraente, sarà versato da quest’ultima in un’unica soluzione e l'Aderente lo restituirà alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del Mutuo oppure del Finanziamento Energia.
Il premio relativo all’eventuale rinnovo, dopo 120 mesi, alle medesime condizioni della Polizza Danni, sarà addebitato in un’unica soluzione sul conto corrente di addebito delle rate del Mutuo oppure del Finanziamento Energia a cui si riferisce la Polizza Danni, salvo diversa modalità da concordare con Aderente e Contraente.
In ogni caso, resta ferma la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per il pagamento del premio, dove ciò sia possibile presso l'intermediario.
Se l’Assicurazione ha durata poliennale, al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale nella misura del 18,13% (applicata sulla sola parte di Premio relativa alle garanzie danni, come sopra indicata).
Il Premio indicato nel Modulo di adesione comprende già questa riduzione.
Nota bene: se l’Assicurazione è stata sottoscritta quando il Mutuo o il Finanziamento Energia era già erogato, la “Durata del Mutuo” da considerare per calcolare il Premio è la durata residua (in mesi) del Mutuo o del Finanziamento Energia alla Data di Decorrenza dell’assicurazione.
Se la Somma Assicurata è diversa dal capitale mutuato, il “Capitale Mutuo” da considerare per calcolare il Premio è la somma assicurata.
Se l’importo del Mutuo dovesse risultare superiore a
520.000 euro, il “Capitale del Mutuo” da considerare per calcolare il Premio è tale importo.
Il tasso di Premio per la garanzia Perdita d’Impiego comprende l’imposta di assicurazione attualmente del 2,5%.
Articolo 12. Come si denuncia un Sinistro?
COME DENUNCIARE UN SINISTRO
Appena si verifica il Sinistro, deve comunicarlo immediatamente scrivendo alla Compagnia Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri Xxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
fax 00 00000000.
Per avere maggiori informazioni sulla denuncia del Sinistro, sui documenti necessari alla denuncia (di seguito indicati) e per conoscere lo stato della pratica di Sinistro, può telefonare al Servizio Clienti: numero verde 800 070 988 (lunedì - venerdì 8.30 - 19.00;
sabato 9.00 - 13.00).
Può inoltre denunciare online il sinistro sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
I documenti da consegnare alle Compagnie in caso di Sinistro sono, per ogni garanzia:
Decesso
Per liquidare il Sinistro:
• certificato di morte
• certificato medico che precisi le esatte cause della morte
• se la causa del Decesso è una malattia, qualora
ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell’ultimo ricovero, a condizione però che contenga una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso
• copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale
• copia del referto autoptico, se è stata effettuata l'autopsia.
Per individuare chi ha diritto all'Indennità:
• documenti di identità di eventuali fideiussori o garanti
• se non ci sono fideiussori o garanti documenti di identità di eventuali cointestatari del Mutuo o del Finanziamento Energia
• se non ci sono cointestatari estratto dell’atto di matrimonio dell’Aderente se il Beneficiario è il coniuge
• se non c'è il coniuge copia autenticata del testamento, se c'è, e copia dell’atto sostitutivo di notorietà dove risulta che il testamento è l’ultimo
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ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve indicarli con le loro generalità, l’età e la capacità di agire
• se l'Assicurato non ha lasciato testamento copia dell’atto sostitutivo di notorietà dove risulta che l’Assicurato non ha lasciato testamento e che indica generalità, età e capacità di agire di tutti gli eredi.
Invalidità Permanente
• certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale
• se la causa dell’Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l’Invalidità
COME COMUNICARE CON CARDIF
• copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l’invalidità è conseguente ad incidente stradale
e della cartella clinica relativa all’eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell’incidente.
Perdita d’Impiego
• documentazione che attesta il Licenziamento per Motivo Oggettivo
• documentazione che attesta il permanere dello stato di disoccupazione
Per verificare prima il diritto all'Indennità e poi per liquidare il Sinistro, le Compagnie dovranno ricevere tutta la documentazione. Potrà anche richiederle documentazione integrativa o di sottoporsi ad accertamenti medici.
Attenzione: per quanto riguarda la richiesta della cartella clinica in caso di Decesso, le Compagnie le ricordano che possono accedere ai dati personali di persone decedute coloro che, come il Beneficiario di questa Assicurazione, hanno un “interesse proprio” (Decreto Legge 30 giugno 2003 n. 196, “Codice Privacy”).
In ogni caso le Compagnie dovranno ottenere il prospetto della situazione debitoria del Mutuo o del Finanziamento Energia alla data del Sinistro, o
dichiarazione di insussistenza di posizione debitoria. Le Compagnie potranno inoltre richiedere la copia del contratto di Mutuo o del Finanziamento Energia.
A lei e ai suoi familiari spetta invece:
• sciogliere da ogni riserbo i medici curanti
• consentire indagini, accertamenti e visite mediche da parte di consulenti medici di fiducia delle Compagnie, che ne sosterranno tutti i costi.
Solo quando le Compagnie ricevono tutta la documentazione, la denuncia è considerata completa e può partire la pratica di liquidazione.
Articolo 13. Quando riceverò l'Indennità?
Entro 30 giorni dalla data in cui le Compagnie avranno ricevuto tutta la documentazione richiesta.
Tutti i pagamenti delle Compagnie, effettuati a qualunque titolo, sono:
• in euro
• versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell’Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un’Agenzia ubicata in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Articolo 14. Quale legge si applica a questo contratto?
La legge italiana.
Articolo 15. Come comunico con le Compagnie?
Tranne che per i reclami (> art. 19), deve inviare le sue comunicazioni a:
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
fax 00 00000000
Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Le Compagnie le scriveranno all'indirizzo di posta che ha fornito, o per email se ha dato l'autorizzazione.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx può accedere alla sua area riservata per consultare la sua posizione assicurativa secondo le modalità previste dall'IVASS. Al primo accesso, in occasione della registrazione,
le verranno forniti user name e password, che potrà definire di volta in volta.
Articolo 16. Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi?
No, non può, in alcun modo e per nessuna ragione.
Articolo 17. Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità?
Sì, per questo è importante che al momento dell'adesione lei fornisca informazioni vere e precise, soprattutto per quanto riguarda il suo stato di salute. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Articolo 18. Qual è il foro competente in caso di controversia?
Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza che può nascere tra
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le Compagnie o la Contraente (o entrambe) da una parte, e l'Aderente o l'avente diritto dall'altra, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente o dell'avente diritto.
Articolo 19. A chi devo inviare un eventuale reclamo?
L'autorità di vigilanza del Paese della Compagnia è ACPR (Autorité de Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx et de
Résolution). Può inviare il reclamo all'ACPR seguendo le indicazioni del sito
COME FARE UN RECLAMO
xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx- clientele/comment-contacter-lacp.html
Reclami alle Compagnie
Se il reclamo riguarda il contratto di Assicurazione o la gestione dei sinistri, deve inviare una comunicazione scritta per email, posta o fax all'Ufficio Reclami delle Compagnie, al seguente recapito:
Cardif - Ufficio Reclami Xxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000
Le Compagnie si impegnano a risponderle entro 45 giorni. Se non lo facessero o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS
- Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con le modalità sotto riportate per i reclami presentati
direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta delle Compagnie.
Reclami all’IVASS
Se ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore, deve rivolgersi direttamente all'IVASS scrivendo alla sede dell’Istituito in xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS potrà utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.
it e sul sito delle Compagnie xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
• il suo nome, cognome e xxxxxxxxx
• le Compagnie o i soggetti nei confronti dei quali lei presenta il reclamo
• i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.
In ogni caso, può anche chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese Ue e lei risiede in Italia, può presentare il reclamo a:
• l’autorità di vigilanza o al sistema competente del Paese in cui ha sede legale la compagnia (può individuarla su xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx)
• l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità xxxxxx informandola per conoscenza.
Articolo 20. Come sono tutelati i miei dati personali?
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il “Codice”), la informiamo che le Compagnie, quale Titolari, effettuano il trattamento dei dati personali relativi alla sua persona e agli eventuali Assicurati e Beneficiari, unicamente nei limiti e con le modalità necessarie ad attivare e gestire le coperture assicurative richieste, a fornire le correlate prestazioni e ad assolvere ai correlati adempimenti normativi (dettati da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, disposizioni di autorità e organi di vigilanza e di controllo, da normative in materia assicurativa,
di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo, di prevenzione delle frodi tramite furto di identità).
Il trattamento dei dati personali da lei forniti od acquisiti anche da altri soggetti (quali ad es.
contraenti e intermediari), avviene con strumenti manuali e procedure anche automatizzate, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità indicate e in modo tale da garantirne la sicurezza, la protezione e la riservatezza.
Per le predette finalità collegate all’attivazione delle coperture assicurative da lei richieste ed alla fornitura delle correlate prestazioni, il conferimento dei suoi dati personali è necessario e, in alcuni casi,
obbligatorio per gli evidenziati adempimenti di legge. In assenza di tali dati, le Compagnie non sarebbe quindi in grado di rilasciare la polizza e fornire correttamente i servizi richiesti.
Nello svolgimento di tali attività possono essere da lei forniti alcuni suoi dati sensibili (come, ad
esempio, informazioni sullo stato di salute) qualora siano indispensabili per garantire la copertura dei rischi oggetto della polizza assicurativa, nonché per la liquidazione del sinistro od erogazione delle altre prestazioni richieste. Per tali dati le sarà comunque richiesto di rilasciare il suo consenso per iscritto.
Eventuali dati giudiziari, ove eventualmente acquisiti nel corso del rapporto, saranno trattati per le finalità autorizzate dal Garante Privacy e nel rispetto delle relative prescrizioni in materia.
Per le suddette finalità, i suoi dati personali potranno essere conosciuti dai dipendenti, strutture o collaboratori anche esterni che, in qualità di
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Responsabili od Incaricati del trattamento dei dati personali, svolgono per conto della Compagnia del Gruppo BNP Paribas Cardif, attività, servizi, compiti tecnici, di supporto (servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale, nonché servizi di gestione delle aree riservate al cliente sul sito web delle Compagnie del medesimo Gruppo.
Sempre per le finalità sopra indicate, le Compagnie possono comunicare i suoi dati personali anche
ad alcuni soggetti appartenenti alla c.d. “catena assicurativa” (intermediari, riassicuratori, coassicuratori) e ad altri soggetti quali:
• società che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi
• società del Gruppo BNP Paribas Cardif e BNP Paribas, per finalità amministrative, contabili, di controllo
e per adempimenti in tema di antiriciclaggio, antiterrorismo e prevenzioni delle frodi
• società che forniscono servizi informatici
• soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione
• soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela
• soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi
• consulenti esterni per attività di tipo legale, amministrativo, fiscale, contabile
• soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività della Compagnia, anche nell’interesse della clientela
• società di recupero crediti.
L’elenco completo ed aggiornato dei suddetti soggetti che, in Italia o all’estero, possono utilizzare i dati personali in qualità di autonomi titolari
o di responsabili del trattamento, è disponibile gratuitamente presso la sede delle Compagnie in Xxx Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxx X - 00000 Xxxxxx. In
nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie per attuare le obbligazioni relative alla copertura assicurativa né saranno oggetto di diffusione.
Le facciamo presente, inoltre, che alcuni suoi dati (es.: recapito telefonico) potranno essere utilizzati da nostri incaricati per ricontattarla al fine di svolgere verifiche sulla correttezza del processo di vendita dei nostri prodotti assicurativi e sull’osservanza da parte dei nostri intermediari e addetti delle norme
di riferimento. Tali dati, ivi inclusi altri recapiti da lei forniti (es.: indirizzo postale e casella e-mail), potranno essere trattati dalla nostra Società, anche dopo la cessazione del rapporto assicurativo, per
comunicazioni attinenti ad analoghi prodotti e servizi
degli stessi rami assicurativi. Lei può opporsi, in ogni momento (subito od anche successivamente), all’invio di tali comunicazioni, inviando la sua richiesta alle Compagnie, ai recapiti sotto indicati.
Ogni interessato – Aderente, Assicurato, Beneficiario
– ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso le Compagnie
e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di eventualmente chiederne l’aggiornamento, la rettifica o integrazione se inesatti od incompleti, la cancellazione od il blocco se trattati in violazione di legge, ovvero opporsi ad un loro particolare utilizzo e comunque all’invio di comunicazioni commerciali,
nonché esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi alle Compagnie, quale Titolari del trattamento dati, ai recapiti di seguito indicati:
Cardif Vita S.p.A.
Vice Direttore Generale Xxxxxxx e Operations e Responsabile del trattamento dei dati personali di clienti/marketing
Xxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx email: xxxxxxx_xx@xxxxxx.xxx
Cardif Assurances Risques Divers Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentante Generale per l’Italia pro-tempore Xxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
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Per comprendere meglio la tabella delle Invalidità
Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
Di seguito alcuni esempi sulla differente % di valutazione di invalidità permanente tra tabelle INAIL e Tabelle INPS
Definizione del Danno (come da tabella INPS) | Tabelle INAIL | Tabelle INPS |
Anchilosi cervicale o artrodesi cervicale in posizione favorevole, in funzione dei metameri interessati | dal 20% al 33% | dal 21% al 30% |
Amputazione di gamba, a prescindere dal livello, non protesizzabile | 65% | 60% |
Limitazione di 1/4 dei movimenti dell'anca | 12% | 10% |
Diabete mellito tipo insulino dipendente (in buon compenso e senza segni di ripercussioni sistemiche) | dal 13% al 20% | dal 11% al 20% |
Disturbo d'ansia generalizzato | non previsto | 10% |
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza BNL Serenity Premium
DECESSO
Il soggetto A ha sottoscritto una copertura per 20 anni per un capitale pari a 100.000 euro.
Trascorsi 10 anni, perde la vita in un incidente stradale.
Cardif a seguito del Decesso dell’Assicurato liquiderà ai beneficiari una somma pari al debito residuo
da piano di ammortamento.
Es: Debito Residuo del Mutuo (alla data del sinistro):
45.000 euro.
Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro:
45.000 euro.
INVALIDITÀ PERMANENTE
Al momento della stipula del mutuo il soggetto B si assicura per 75.000 euro.
A seguito di una malattia gli viene riconosciuta un’invalidità pari all’80%.
Cardif liquiderà al soggetto B una somma pari al debito residuo da piano di ammortamento.
Es: Debito Residuo del Finanziamento (alla data del sinistro): 33.000 euro.
Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro:
33.000 euro.
PERDITA D'IMPIEGO
Il soggetto C lavora come impiegata in una società privata come contabile.
A seguito del licenziamento, rimane senza lavoro per 10 mesi.
Xxxxxx liquiderà al soggetto C una somma pari alle rate mensili del finanziamento che perdurano nel periodo di disoccupazione, al netto della franchigia di 60 giorni. Es: Periodo di disoccupazione 10 mesi.
Rate del finanziamento: 1.000 euro x 8 indennità = 8.000 euro
Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro:
8.000 euro.
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MODULO DI ADESIONE (copertura assicurativa FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il finanziamento)
alle Polizze Collettive n. 5407/03 e n. 5484/02
tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Cardif Vita S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers
SERENITY PREMIUM COPERTURA ASSICURATIVA N:
XXXXXXX XXXXXXXXXX Xx 0000/00 x Xx 0000/00
Xxxxxxx Finanziamento N: Codice Sportello
Io, Aderente
Cognome e nome Codice Fiscale Data di nascita Sesso Luogo di Nascita Cittadinanza Professione Indirizzo Residenza
Via/Piazza n° Città Prov
c.a.p. Stato Telefono e-mail Domicilio abituale (se diverso dalla residenza)
Via/Piazza n° Città Prov
c.a.p. Stato
Tipo Documento* Numero documento Rilasciato da
* 01=carta d’identità; 02=patente di guida; 03=passaporto; 04= altro documento ammesso ai fini antiriciclaggio (indicare tipo di documento
Luogo Rilascio Data Rilascio
Dati relativi all’eventuale curatore, tutore o altra persona dotata dei necessari poteri di firma
Cognome e nome Codice Fiscale Data di nascita Sesso Luogo di Nascita Cittadinanza Professione Indirizzo Residenza
Via/Piazza n° Città Prov
c.a.p. Stato Telefono e-mail Tipo Documento* Numero documento Rilasciato da
* 01=carta d’identità; 02=patente di guida; 03=passaporto; 04=altro documento ammesso ai fini antiriciclaggio (indicare tipo di documento)
Xxxxx Xxxxxxxx Data Rilascio Rapporto con l’assicurato
Curatore Xxxxxx Xxxxx persona dotata necessari poteri di firma (specificare ruolo)
Data di Decorrenza: Durata Copertura (mesi): Durata Ammortamento* (mesi):
* in caso di mutui già in essere si intende la durata di ammortamento residua
Somma Assicurata: €
Premio Unico: €
CONFERMO
! di aver ricevuto, in forma cartacea, letto, xxx compreso e accettato, prima di firmare questa dichiarazione:
- il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari (modello 7A Reg. Isvap n. 5/2006)
- la dichiarazione sui dati essenziali dell’intermediario (modello 7B Reg. Isvap n. 5/2006)
- il Fascicolo informativo delle Polizze collettive n. 5407/03 e n. 5484/02
! di sapere che è possibile sottoscrivere l’Assicurazione per un importo inferiore al capitale erogato a titolo di finanziamento
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Rif. Banca NDG
Mod. ADESP/02/16
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! che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare l’adeguatezza della Polizza alle mie esigenze
! di sapere che, in caso di Xxxxxxxx per Perdita d’Impiego, il numero delle indennità mensili non sarà necessariamente uguale al numero delle rate del finanziamento che ancora rimangono da pagare
e, dunque, ADERISCO
alle Polizze collettive n° 5407/03 e n° 5484/02 indicando come Assicurato me stesso/a. ATTENZIONE: costi per l’Aderente
I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di euro (di cui euro sono riconosciuti all’intermediario).
L’importo del premio relativo alle singole garanzie è indicato all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.
Le spese di emissione del contratto sono di 126,00 euro. In caso di rimborso del premio per estinzione anticipata o trasferimento del mutuo le relative spese di rimborso sono di 24,00 euro
Luogo e data Firma Aderente/Assicurato (o suo rappresentante*)
* Eventuale curatore, tutore o altra persona dotata dei necessari poteri di firma
Ai fini dell’efficacia dell’adesione di cui sopra, nella qualità di Assicurato
DICHIARO INOLTRE
! di non essere portatore di uno stato di Invalidità Permanente da malattia o infortunio di grado pari o superiore a 34%, riconosciuto da una compagnia di assicurazione o da INPS, INAIL o altro ente preposto
! di non aver ricevuto una pensione di invalidità e non aver presentato domanda per ottenerla (ad eccezione delle invalidità riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
! di aver ricevuto copia dei moduli sanitari eventualmente da me firmati
! di essere un Lavoratore Dipendente Privato, individuato ai fini della copertura assicurativa come: Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in base a un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, con un orario settimanale di almeno 16 ore e un’anzianità minima di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestano il proprio lavoro, sempre presso individui, aziende o enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente;
! di non avere ricevuto nei 12 mesi antecedenti la presente adesione una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.
ATTENZIONE: dichiarazioni dell’assicurato sul suo stato di salute
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.
Prima di firmare è necessario verificare che le dichiarazioni, comunicate con il questionario medico o in qualsiasi forma, siano precise e veritiere.
Anche nei casi non espressamente previsti dalle Compagnie, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230,00 euro è a carico dell’Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio Clienti al numero verde 800.070.988).
Luogo e Data Firma Aderente/Assicurato (o suo rappresentante*)
Eventuale curatore, tutore o altra persona dotata dei necessari poteri di firma
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Rif. Banca NDG
Mod. ADESP/02/16
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L’Aderente dichiara di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 3 “A quali condizioni opera l’Assicurazione?”; 5.2 “Quando cessano le garanzie?”; 6.2 “Recesso della Compagnia”; 8 “Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?”; 9 “A quanto ammonta l’indennità massima per ogni garanzia?”; 10 “Chi ha diritto all’indennità in caso di sinistro?”; 12 “Come si denuncia un Sinistro?”; 13 “Quando riceverò l’indennità?”.
Luogo e data Firma Aderente/Assicurato (o suo rappresentante*):
*Eventuale curatore, tutore o altra persona dotata dei necessari poteri di firma
DICHIARAZIONI ANTIRICICLAGGIO
L’ Aderente consapevole della responsabilità penale che può derivare da affermazioni non veritiere, dichiara che:
! tutti i dati e le dichiarazioni che ho fornito corrispondono al vero e sono aggiornati. Sono stati forniti anche per la normativa a contrasto del “riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo” (art. 21.D. Lgs. n. 231/07)
! sono a conoscenza che le mie dichiarazioni sono sottoposte a verifica e a profilatura del rischio (art. 23 "obbligo di astensione" D. Lgs n. 231/07).
Luogo e data Firma Aderente/Assicurato (o suo rappresentante*):
*Eventuale curatore, tutore o altra persona dotata dei necessari poteri di firma
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI
II titolare/intestatario del conto corrente sotto indicato autorizza la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ad addebitare in conto il Premio Unico
ABI CAB C/C Intestatario Firma del Titolare
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Rif. Banca NDG
Mod. ADESP/02/16
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