COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Provincia di Novara
COPIA
DELIBERAZIONE N. 43
DEL 11.09.2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Linee di indirizzo per l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale. Art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96.
L’anno duemiladiciassette addì 11 del mese di settembre alle ore 11,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:
Presenti | Assenti |
X | |
X | |
X | |
3 | 0 |
XXXXXXX XXXXX Xxxxxxx
XXXXX XXXXXX Xxxxxxxxxxx
XXXX XXXXXXXX Xxxxxxxxx
Assiste il Segretario Comunale xxxx. Xxxxxxxxxx XXXXX.
Il Xxxx. Xxxxx XXXXXXX, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Oggetto: Linee di indirizzo per l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale. Art. 54-bis del
D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, ha introdotto nuove disposizioni per la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, prevedendo che tali prestazioni possano essere effettuate con due distinte modalità: i libretti di famiglia e il contratto di prestazione occasionale;
il comma 7 dell’art. 54-bis prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), dello stesso articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 dell’articolo di cui trattasi, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
la deroga al comma 14 lett. a) dell’art. 54-bis comporta che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale anche in presenza di un numero di dipendenti superiore a cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
il limite di durata previsto dal comma 20 dell’art. 54-bis consiste nella possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale nei confronti di un singolo lavoratore per un numero non superiore a 280 ore su base annua;
la misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, con un compenso minimo giornaliero di euro 36,00, alla quale è da sommare, a carico dell’utilizzatore, la contribuzione alla gestione separata INPS, nella misura del 33 per cento del compenso (€. 2,97) e il premio dell'assicurazione nella misura del 3,5 per cento del compenso (€. 0,315), a cui aggiungere ulteriormente il valore dell’ 1% sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore per oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore (€. 0,09), per un totale di costo per l’utilizzatore di € 12,375;
Ritenuto opportuno, per garantire la regolarità dello svolgimento dei servizi forniti da questo ente, con particolare riferimento ai settori sociale, culturale, caritativo e sportivo, avvalersi della facoltà prevista dall’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96;
Ritenuto a tal fine fornire apposite linee di indirizzo agli uffici;
Dato atto che non sussiste necessità di parere in ordine a quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di mero atto di indirizzo;
Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di avvalersi per il corrente esercizio e per gli ulteriori esercizi finanziari, ove non diversamente disposto, dell’istituto del contratto di prestazione occasionale previsto dall’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96.
Di fornire a tal fine agli uffici le seguenti linee di indirizzo:
- l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale potrà avvenire nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del citato art. 54-bis;
- il compenso orario da riconoscere al prestatore, indipendentemente del numero di ore effettuate giornalmente, è sempre stabilito nella misura fissa di € 9,00;
- il ricorso al contratto di prestazione occasionale potrà avvenire esclusivamente per esigenze temporanee mirate all’assolvimento di prestazioni strettamente correlate ai settori sociale, sportivo, culturale, caritatevole, in un’ottica di preservazione dei livelli dei servizi forniti dall’ente in tali settori, a tutela delle fasce più deboli della popolazione e delle nuove generazioni; per attività straordinarie di solidarietà a favore delle stesse fasce di popolazione sopra indicate; per eventuali e non auspicati interventi eccezionali e straordinari conseguenti a calamità naturali;
- il ricorso al contratto di prestazione occasionale potrà avvenire, da parte degli uffici, solamente previa espressa indicazione e individuazione di progetti specifici individuati dagli organi di governo.
Letto approvato e sottoscritto
IL SINDACO
X.xx Paglino Dott. Xxxxx
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Brera dott. Xxxxxxxxxx
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)
Reg. Pubb. n.
Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 02/10/2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
lì, 02/10/2017
IL MESSO
X.xx Xxxxx Xxxxxxxx