AL31C - D’AMBRUOSO FRANCESCO/CONTRATTI CESSIONE LATTE CRUDO IN PERIODO EMERGENZIALE COVID-19
AL31C - D’XXXXXXXX XXXXXXXXX/CONTRATTI CESSIONE LATTE CRUDO IN PERIODO EMERGENZIALE COVID-19
Provvedimento n. 29732
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 giugno 2021;
SENTITO il Relatore Professor Xxxxxxx Xxxxx;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO l’art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, e successive modificazioni (di seguito anche art. 62);
VISTO il Decreto 19 ottobre 2012 n. 199 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Regolamento di attuazione dell’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito anche Decreto di attuazione);
VISTO il Decreto Legge 5 maggio 2015, n. 51 recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2015, n. 91 (di seguito, D.L. 51/2015);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari” adottato con delibera dell’Autorità del 6 febbraio 2013 n. 24220 (di seguito anche Regolamento sulle procedure istruttorie);
VISTA la propria delibera del 13 aprile 2021, con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento sulle procedure istruttorie, una proroga del termine di conclusione del procedimento, fissato al 30 giugno 2021;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. D’Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X.x.x. (di seguito Caseificio D’Ambruoso o D’Ambruoso) è una società con sede a Putignano (BA), attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero caseari tipici pugliesi. Caseificio D’Ambruoso ha raccolto latte bovino, nel corso del 2020, da 43 allevatori localizzati tra le provincie di Bari e Taranto. Nell’anno 2019, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 20,2 milioni di euro.
2. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo – Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione delle Frodi (di seguito ICQRF) ha effettuato la segnalazione a seguito di una denuncia ricevuta da Coldiretti Puglia e da ARA (Associazione Regionale Allevatori) Puglia. Coldiretti Puglia è un’organizzazione di produttori che costituisce l’articolazione locale dell’omonima organizzazione nazionale e rappresenta circa 50 mila imprese agricole regionali. ARA Puglia è un organismo associativo di primo grado che ha incorporato le Associazioni Provinciali Allevatori di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e che è, a sua volta, associato all’AIA (Associazione Italiana Allevatori).
II. L’OGGETTO E L’ITER DEL PROCEDIMENTO
3. Con atto del 29 dicembre 2020, prot. n. 963491, è stato comunicato alla società D’Ambruoso l’avvio del procedimento istruttorio AL31C, volto a verificare l’esistenza di presunte condotte commerciali in violazione dell’art. 62, comma 1 e comma 2, lettera a) e/o lettera e) del D.L. 1/2012, come convertito in l. n. 27/2012.
1 Doc. 3.
4. Il procedimento è stato avviato sulla base delle informazioni e della documentazione acquisite agli atti, con particolare riferimento a un’istanza di intervento pervenuta in data 3 agosto 2020 dall’ICQRF2, integrata in data 23 dicembre 20203, ai sensi dell’art. 62, comma 8, del D.L. 1/2012 e dell’art. 4 del Regolamento sulle procedure istruttorie.
5. In particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento, sono state contestate alla società D’Ambruoso presunte violazioni del comma 2 dell’art. 62 rappresentate dalle seguenti condotte: i) la decisione unilaterale di non corrispondere per intero ai propri allevatori conferenti il prezzo stabilito contrattualmente, e pertanto dovuto, per il ritiro e l’acquisto del latte effettuati nei mesi di marzo e aprile del 2020; ii) l’invio della comunicazione di tale decisione, peraltro riferita ai soli quantitativi ritirati durante il mese di marzo 2020, alla fine del mese di marzo stesso, conferendo alla comunicazione efficacia retroattiva; iii) il pagamento agli allevatori, per i mesi di marzo e aprile 2020, del solo prezzo in acconto pari a 36 cts/lt; iv) il pagamento di un prezzo base di 39 cts al litro anche per il successivo mese di maggio, laddove il prezzo generalmente riconosciuto nei mesi di gennaio e febbraio era pari a 40 cts/lt.
6. Inoltre, alla Parte sono state contestate le seguenti ipotesi di violazione del comma 1 dell’art. 62: i) l’assenza di un contratto scritto per 7 dei 43 allevatori dai quali è stato ritirato il latte nel xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx 0000; xx) xx xxxxxxx specificazione puntuale del prezzo di vendita nei contratti stipulati per iscritto con i rimanenti allevatori, indicazione sostituita da un impegno del fornitore a “ritirare il prodotto alle migliori condizioni di mercato, con riferimento ai listini prezzi dei mercati in vigore al momento del conferimento, rilevabili anche dai bollettini emessi dall’ISMEA o da quelli stabiliti dagli accordi interprofessionali di categoria”.
7. Contestualmente al procedimento nei confronti della società D’Ambruoso, sono stati avviati altri 4 procedimenti analoghi nei confronti di altrettanti caseifici pugliesi, e segnatamente: Caseificio Palazzo S.p.A. (AL31A), Capurso Azienda Casearia S.r.l. (AL31B), Delizia S.p.A. (AL31D), Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx X.x.x. (XX00X).
8. In data 28 gennaio 2021, la società D’Ambruoso ha risposto alla richiesta di informazioni formulata dagli Uffici contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento e ha presentato una memoria difensiva4, integrata in data 7 aprile 20215.
9. Nel corso del procedimento, inoltre, in data 1° aprile 2021, gli Uffici hanno sentito in audizione i rappresentanti di Coldiretti Puglia6, i quali hanno inviato ulteriore documentazione in data 13 aprile 20217.
10. In data 13 aprile 2021, l’Autorità ha deliberato di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 30 giugno 2021, dandone comunicazione alle Parti in data 14 aprile 20218. Inoltre, in data 27 aprile 2021 sono stati acquisiti agli atti due documenti inseriti nel fascicolo AL31A9.
11. In data 12 maggio 2021, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del “Regolamento sulle procedure istruttorie”, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, fissata al 28 maggio 2021, ed è stato concesso alle Parti un termine di 12 giorni per la presentazione di memorie e documenti10. In data 21 maggio 2021, la società D’Ambruoso ha presentato una memoria conclusiva11.
III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
3.1 Il contesto di riferimento
12. Le informazioni acquisite agli atti nel corso dell’istruttoria consentono di ricostruire come segue il contesto e la cronologia di circostanze e di avvenimenti nei quali vanno collocate le condotte contestate.
13. Come noto, sul finire del mese di febbraio del 2020, ha avuto inizio l’emergenza sanitaria tuttora in corso, che, sin dalla prima decade del mese di marzo 2020, ha causato una drastica riduzione delle vendite del caseificio D’Ambruoso,
2 Doc. 1 e all.ti.
3 Doc. 2 e all.ti.
4 Doc. 4 e all.ti.
5 Doc. 7 e all.ti.
6 Doc. 6.
7 Doc. 8 e all.ti
8 Doc. 9.
9 Doc. 10.
10 Doc. 11.
11 Doc. 12.
causata sia dalla chiusura del canale horeca durante il periodo di lock down che dalla riduzione degli acquisti di prodotti freschi da parte dei consumatori. In particolare, sulla base dei dati forniti dalla Parte12, risulta che, nei mesi di marzo e aprile 2020, si è registrato un calo del fatturato della società rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente pari, rispettivamente nei due mesi, al 32% e al 42%. La diminuzione delle vendite è stata pari al 32% anche nel mese di maggio e si è protratta per tutti i mesi successivi del 2020, con percentuali di diminuzione anche superiori al 20%.
14. La contrazione degli sbocchi di mercato ha determinato un consistente surplus produttivo del caseificio, il quale, per evitare di distruggere ingenti quantitativi di prodotto fresco, si è visto costretto a trasformare il latte crudo in prodotto da stagionare o in cagliata da destinare al congelamento, con conseguenziale aggravio dei costi sopportati per la messa in opera di tali attività.
15. In tale periodo, i principali caseifici della zona hanno avviato una serrata interlocuzione con tutti gli altri attori della filiera, quali le associazioni di categoria degli allevatori (tra cui anche Coldiretti), Confindustria e i rappresentanti delle istituzionali (Comune di Putignano e Regione Puglia), per concordare ogni opportuna iniziativa di salvaguardia degli interessi della filiera stessa. In particolare, tra il 16 e il 24 marzo 2020, si sono susseguiti numerosi incontri in video conferenza organizzati con i soggetti elencati, aventi ad oggetto la “crisi latte”13.
16. In data 26 marzo 2020, si è svolto un incontro tra i principali caseifici pugliesi, rappresentanti di Confindustria e alcuni funzionari della Regione Puglia, nell’ambito del quale i rappresentanti della Regione hanno confermato l’intenzione (già discussa nei precedenti incontri) di trovare una soluzione condivisa alla crisi e di mettere in campo azioni di sostegno all’intera filiera della Regione Puglia, ad integrazione di quanto già disposto dal D.L. "Cura Italia"14.
3.2 Le presunte pratiche commerciali sleali
17. Nel contesto descritto, in data 27 marzo 2020, la società D’Ambruoso (unitamente ad altri 3 caseifici regionali, destinatari, rispettivamente, dei procedimenti AL31A, AL31B e AL31D) ha inviato ai propri fornitori di latte bovino una lettera con la quale comunicava la decisione di pagare soltanto un acconto pari 0,36 euro/lt per il latte ritirato nel mese di marzo, trattenendo la rimanente somma, al fine di rimborsarla successivamente in base agli accordi raggiunti con le istituzioni in materia di contributi15.
18. Il caseificio ha quindi pagato, sia per il latte ritirato nel mese di marzo che per quello ritirato nel mese di aprile 2020, un acconto di 36 cts di euro per ogni litro di latte ritirato, oltre ai premi qualità concordati. Dal mese di maggio, il caseificio ha invece corrisposto per intero il prezzo base di acquisto, fissato a 39 cts. Poiché nel contratto non è specificato il prezzo pattuito, che risulta genericamente agganciato alle quotazioni di mercato, gli accertamenti svolti non consentono di verificare la corrispondenza di tale importo con l’importo del prezzo base concordato con gli allevatori per tale periodo. Vale comunque in proposito evidenziare che, come si vedrà più avanti (cfr. infra, par. 3.4), il prezzo di mercato del latte si è effettivamente mantenuto, a partire dal mese di maggio, su un livello inferiore rispetto a quello relativo ai mesi di gennaio e febbraio.
19. Durante i mesi di marzo e aprile 2020, risulta che il caseificio abbia comunque ritirato interamente i quantitativi di latte prodotti dai propri allevatori conferenti, assicurando loro la continuità della produzione aziendale. In particolare, sulla base dei dati forniti dalla Parte, quest’ultima risulta avere ritirato un quantitativo di latte crudo di poco inferiore, complessivamente (-4% circa), rispetto a quello ritirato nel bimestre precedente, ma superiore del 37% circa rispetto a quanto contrattualmente stabilito16.
3.3 Gli eventi e le condotte successive
20. Il 1° aprile 2020, è stata depositata la proposta di Legge Regionale “Misure straordinarie di sostegno”, sfociata nella
L.R. Puglia n. 13 del 13.05.20, che ha poi dato luogo a un avviso pubblico per la concessione di aiuti alle industrie di trasformazione, pubblicato il primo ottobre 2020.
21. L’8 aprile 2020, diverse organizzazioni agricole (OO.PP.AA., Alleanze Cooperative Italiane Settore Agroalimentare Puglia, UCI Puglia, CIA Puglia, Federagripesca Puglia, Legacoop Puglia e AGCI Puglia), con la sola eccezione di Coldiretti, hanno sottoscritto, unitamente ai 4 principali caseifici della zona (tra i quali D’Ambruoso), un documento
12 Doc. 4.12.
13 Doc. 10.1.
14 Doc. 10.2.
15 Doc. 1.2.
16 Elab. su doc. 4.11.
con il quale si prendeva atto della situazione di difficoltà dei caseifici e della necessità di uno sforzo comune dei protagonisti della filiera per concordare iniziative a sostegno del settore caseario17. In tale documento, in particolare, le associazioni agricole di categoria, pur contestando che la lettera agli allevatori del 27 marzo 2020 fosse stata inviata dai 4 caseifici in assenza di un preventivo accordo con la parte agricola, approvavano, sul piano sostanziale, la decisione relativa al pagamento in acconto del latte di 36 cts/lt, assunta dai 4 caseifici, riconoscendone l’assenza di intento speculativo e la finalità di salvaguardia degli interessi della filiera.
22. Nel medesimo documento, si sottolineava come, a livello regionale, il 27% della produzione di latte del mese di marzo 2020 non fosse stata ritirata, laddove, invece, i 4 caseifici firmatari della comunicazione del 27 marzo avevano tutti ritirato per intero i quantitativi di latte prodotti dai propri allevatori. Le verifiche effettuate dalla Direzione sulla base dei dati richiesti alle Parti, evidenziano al riguardo che i produttori conferenti latte al caseificio D’Ambruoso, nel bimestre marzo/aprile 2020, hanno complessivamente ridotto la propria produzione di latte soltanto del 4% rispetto al precedente bimestre18.
23. In data 15 maggio 2020, è stata emanata la Legge Regionale n. 13, “Misure straordinarie di sostegno al settore lattiero–caseario”, che prevedeva, tra l’altro, l’erogazione di contributi a fondo perduto sia agli allevatori (art. 1) che “ai trasformatori con sede in Puglia che ritirano il latte pugliese, sulla base dei prezzi praticati sino a febbraio 2020, esclusivamente dagli allevatori con attività ubicate sul territorio regionale” (art. 3).
24. Nei mesi di luglio e agosto 2020, la Regione Puglia ha disposto inoltre la pubblicazione del Bando Pubblico per gli “Aiuti in favore degli allevatori operanti nel settore lattiero – caseario” 19, previsti, a seguito degli impatti sul settore conseguenti alla pandemia da Covid 19, in ragione del numero di “capi grossi” (bestiame da latte) detenuti dall’azienda beneficiaria e, pertanto, indicativamente rapportati alla produzione di latte di ciascun allevatore.
25. Il primo ottobre 2020, veniva pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto in favore dei trasformatori di latte pugliesi20. In premessa di tale avviso, si ricordava come la natura eccezionale dell’epidemia e la sua imprevedibilità avessero comportato l’alterazione delle ordinarie condizioni di mercato in cui le imprese operano, determinando un forte calo delle vendite da parte dei caseifici, soprattutto con riferimento al comparto dei prodotti freschi, e un conseguente crollo delle quotazioni dei prodotti finiti.
26. Nel corso del mese di ottobre 2020, la società D’Ambruoso ha presentato domanda di ammissione ai contributi; nel mese di dicembre dello stesso anno, è stata pubblicata la lista dei caseifici ammessi a ricevere i contributi, tra i quali anche il caseificio D’Ambruoso21, e sono stati quindi liquidati i contributi stessi. Nello stesso mese, sono stati altresì liquidati i contributi ai fornitori.
27. In data 7 gennaio 2021, preso atto degli avvenuti interventi di sostegno, il caseificio D’Ambruoso e gli altri 3 caseifici firmatari della proposta di pagamento in acconto del 27 marzo 2020, da un lato, e le associazioni di categoria agricole firmatarie dell’accordo dell’8 aprile (escluse Coldiretti e ARA), dall’altro, hanno concordato il pagamento di altri 2 cts al litro agli allevatori a saldo del prezzo pagato in acconto per i mesi di marzo e aprile 2020 (36 cts al litro)22.
28. L’accordo del 7 gennaio 2021 è stato sottoscritto “in coerenza ed adempimento rispetto a quanto previsto nel precedente verbale dell’8.04.2020 e nell’interesse sia dei trasformatori che degli allevatori, allo scopo anche di mantenere immutate le stalle, anche a seguito del contributo liquidato dalla Regione, nonostante il protrarsi dell’epidemia e la contrazione delle vendite”. E ciò anche in considerazione dell’impegno assunto dai trasformatori “con uno sforzo ampiamente riconosciuto, a garantire il ritiro del latte”23.
29. Sulla base dei dati forniti dalla Parte, risulta che la società D’Ambruoso ha pagato il saldo concordato a tutti i suoi fornitori per il latte ritirato nei mesi di marzo e aprile del 202024, versando loro un importo pari a 2 cts/lt, come stabilito
17 Doc. 4.4.
18 Elab. su doc. 4.11.
19 Determinazioni del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Xxxxxxx Xxxxxx x. 000 del 13 luglio 2020 e n. 187 del 07 agosto 2020.
20 Determinazione n. 212 del 29.09.2020 della dirigente della Sezione Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, pubblicata sul BURP
n. 136 del 01.10.2020.
21 Determinazione n. 278 del 1.12.2020 del dirigente Sezione Competitività delle filiere agroalimentari SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI, pubblicata in BURP n. 161 del 3-12-2020.
22 Doc. 4.5.
23 Doc. 4.5, cit.
24 Docc. 4, 4.10 e 4.11.
dall’accordo. Tutti gli allevatori hanno pertanto ricevuto dal caseificio un pagamento pari a 38 cts/ per il latte consegnato nel secondo bimestre del 2020.
30. Complessivamente, il caseificio D’Ambruoso ha pagato, nel mese di gennaio 2021, per le fatture di saldo emesse dagli allevatori suoi conferitori, un totale di circa 47 mila euro25, a fronte di un contributo di circa 42 mila euro ricevuto come risarcimento per i maggiori costi sostenuti26. Il pagamento del saldo ai fornitori, pertanto, ha comportato per il caseificio il trasferimento integrale agli allevatori del contributo regionale ricevuto, oltre che un ulteriore ricorso a fondi propri e il mancato risarcimento dei maggiori oneri sostenuti, a fronte del ritiro integrale del latte prodotto dai conferitori nei mesi di marzo ed aprile 2020, per la lavorazione e il collocamento delle quantità consegnate in esubero rispetto alle proprie necessità di trasformazione.
31. Dal canto loro, gli allevatori hanno ricevuto, ad esito della vicenda, per il latte ritirato nei mesi di marzo e aprile 2020: un acconto di 36 cts dal caseificio D’Ambruoso; un saldo successivo di 2 cts/lt; un contributo pubblico specificamente destinato agli allevatori.
3.4 L’andamento del prezzo del latte
32. Sulla base dei dati pubblicati dall’ISMEA (tratti dal sito ufficiale ISMEA Mercati e depositati anche da alcune Parti) risulta che nei mesi di marzo e aprile 2020 il prezzo del latte vaccino in Puglia ha effettivamente subito una netta diminuzione, passando da valori superiori ai 40 €/100 litri (iva inclusa senza premi) relativi ai primi mesi dell’anno a valori pari, rispettivamente nei mesi di marzo e aprile, a 37,44 e 37,76 €/100 litri. Dal mese di maggio, e sino alla fine dell’anno, le quotazioni sono tornate ad essere più alte rispetto al secondo bimestre dell’anno, mantenendosi tuttavia al di sotto dei 40 €/100 litri.
Tab. n. 1 – Andamento dei prezzi del latte in Puglia nel 2020 - €/100 litri
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
41,29 | 40,78 | 37,44 | 37,76 | 39,83 | 39,88 | 39,63 | 39,63 | 39,62 | 39,62 | 39,61 | 39,62 |
Fonte: Osservatorio latte alla stalla dell’ISMEA
33. Anche l’andamento del prezzo del “latte crudo spot” relativo al 2020 rilevato da ISMEA evidenzia un drastico calo delle quotazioni del latte nei mesi di marzo e aprile, quando esse scendevano anche al di sotto dei 32 €/100 litri.
Grafico n. 1. Andamento prezzi latte crudo spot
Fonte: Ismea
3.5 Le violazi oni dei requisit i di forma dei contrat ti
34.
Nell’a mbito della propria
25 Elab. su doc. 4.11, cit.
26 Doc. 4.8.
memoria integrativa del 7 aprile 202127, la Parte ha fatto presente di avere rinvenuto i 7 contratti con gli allevatori che, nell’ambito della visita ispettiva dell’ICQRF, non risultavano reperibili in azienda (in quanto, presumibilmente, spostati o cestinati per errore nel corso di un trasloco degli uffici precedentemente intervenuto). A tale riguardo, in particolare, il caseificio D’Xxxxxxxx avrebbe contattato i 7 fornitori di latte crudo dei quali non risultavano reperibili i contratti scritti, facendosene inviare copia. Le copie dei contratti sono state allegate alla memoria di Parte e acquisite agli atti del procedimento28.
35. Con riferimento alla seconda violazione formale contestata alla Parte, risulta che nessuno dei contratti stipulati29, ivi compresi i 7 allegati alla memoria integrativa30, riporta l’indicazione puntuale del prezzo di vendita, sostituita con un generico riferimento “alle migliori quotazioni di mercato”.
36. Nelle fatture di vendita, tuttavia, è riportata l’indicazione "assolve agli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
3.6 La posizione di Coldiretti
37. Coldiretti Puglia, nell’ambito della propria audizione31, ha confermato di avere interagito con i caseifici nel corso del mese di marzo 2020 in relazione alla crisi del settore latte, anche partecipando a un “Tavolo Latte” tenutosi in data 25 marzo 2020. Nell’ambito di tale incontro, Confindustria Bari aveva illustrato la decisione dei trasformatori di proporre agli allevatori conferenti il pagamento, a titolo di acconto, di soli 36 cent/lt per il latte conferito, in attesa del riconoscimento dei contributi regionali32; tale decisione, tuttavia, non era stata né avallata né condivisa dai rappresentanti degli allevatori, e in particolare da Coldiretti, che è l’associazione di produttori agricoli maggiormente rappresentativa in Puglia.
38. Pertanto, dopo l’invio della lettera del 27 marzo 2020 da parte dei 4 caseifici pugliesi, e precisamente il 31 marzo 2020, Coldiretti Puglia e ARA Puglia, che rappresentano complessivamente la maggioranza degli allevatori pugliesi, hanno segnalato tali condotte all’allora Ministro delle Politiche Agricole, oltre che al Presidente della Regione Puglia e ai Prefetti, invitando gli allevatori a non effettuare le fatture in acconto.
39. Le motivazioni della mancata approvazione della condotta dei caseifici da parte delle due organizzazioni segnalanti sarebbero sostanzialmente le seguenti: in primo luogo, i caseifici hanno comunicato a fine marzo 2020 una riduzione del prezzo pagato per le consegne di marzo, modificando in modo unilaterale e retroattivo le condizioni concordate; in secondo luogo, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti di Coldiretti Puglia, gli allevatori si erano già autoimposti una riduzione delle quantità prodotte del 20% per far fronte alla crisi del settore, con conseguente erosione pressoché completa dei propri guadagni.
40. Infine, in relazione al successivo pagamento del saldo da parte dei caseifici nel mese di gennaio 2021, Coldiretti Puglia, nell’ambito della propria audizione, ha rappresentato quanto segue: i) i contributi ricevuti dagli allevatori avrebbero dovuto rappresentare un ristoro per gli allevatori, in ragione delle perdite da essi subite anche per i mancati ritiri del prodotto, e non essere detratti dal saldo dovuto, così come hanno fatto i caseifici; ii) molti allevatori non avrebbero ancora ricevuto il saldo del prezzo dovuto.
IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE
41. La Parte, nell’ambito delle proprie memorie33, ha sviluppato le seguenti principali argomentazioni difensive.
4.1 Sull’insussistenza di un significativo squilibrio
42. La società D’Ambruoso ha preliminarmente contestato la presenza di un significativo squilibrio di forza commerciale tra i caseifici e gli allevatori conferenti. In particolare, non corrisponderebbe al vero quanto sostenuto in avvio circa la possibilità per i caseifici di fare fronte alle proprie necessità di approvvigionamento anche allargando il proprio bacino di raccolta: infatti, durante il periodo pandemico, il caseificio si sarebbe comunque rivolto agli stessi
27 Docc. 7 e 7.1, cit.
28 Doc. 7.2.
29 Doc. 1.4.3.
30 Doc. 2.1.
31 Doc. 6.
32 Doc. 8.10.
33 Docc. 4, 7 e 12.
fornitori, assicurando loro il ritiro dello stesso quantitativo di latte crudo, nonostante il calo degli ordinativi di prodotti trasformati e la conseguente necessità di farsi carico del surplus di latte prodotto dagli allevatori.
43. In particolare, il caseificio d’Xxxxxxxx avrebbe: i) mantenuto tutti i propri conferitori di latte crudo, senza operare recessi dai contratti; ii) ritirato gli stessi quantitativi di latte, nonostante la riduzione del fabbisogno; iii) pagato per il latte un prezzo equo e riconosciuto regolarmente i premi qualità a tutti i fornitori.
4.2 Sulla presunta violazione del comma 2 dell’art. 62
44. La società D’Ambruoso ha inoltre argomentato come gli eventi a seguito dei quali sono state adottate le condotte contestate avessero carattere di assoluta eccezionalità, gravità e imprevedibilità: l'emergenza sanitaria mondiale aveva infatti determinato un crollo degli ordinativi e delle vendite del caseificio, dovuto sia alla chiusura imposta alle attività di ristorazione sia alla riduzione dei consumi di formaggi freschi.
45. Ciò avrebbe determinato un importante calo del fatturato dell’aziendale, pari a circa il 20% complessivamente nel 2020 e con picchi di diminuzione che hanno superato il 30% nel mese di marzo e il 40% nel mese di aprile. Si poneva quindi l’urgenza di assumere iniziative a salvaguardia dell’intera filiera lattiero casearia, in un giusto equilibrio delle esigenze degli acquirenti e degli allevatori.
46. Nel contesto di crisi descritto, e nonostante il caseificio avesse continuato ad acquistare un quantitativo di latte maggiore rispetto alle sue reali esigenze di trasformazione, esso si sarebbe limitato ad effettuare, per i mesi di marzo e aprile, una mera modifica delle modalità di pagamento, assumendo e mantenendo l’impegno al riconoscimento di un saldo una volta ricevuti gli attesi contributi regionali e nazionali. La scelta della società D’Ambruoso di continuare a ritirare anche il latte in esubero prodotto dagli allevatori, per garantirne la continuità aziendale, avrebbe comportato ingenti costi per il caseificio (per lo stoccaggio e la refrigerazione delle produzioni da destinare alla stagionatura o alla congelazione).
47. Non vi sarebbe stata comunque alcuna imposizione unilaterale agli allevatori, posto che, prima dell’invio della comunicazione ai fornitori, vi era stata un’interlocuzione tra i rappresentanti di tutte le categorie interessate dalla crisi. La condivisione delle condotte della società troverebbe riscontro, secondo quanto sostenuto dalla Parte, anche nel documento dell’8 aprile 2020, sottoscritto dalle primarie aziende casearie locali (tra cui la D’Ambruoso) e da tutte le associazioni di categoria degli allevatori (tranne la Coldiretti). In tale documento, le parti, nel richiedere il supporto finanziario delle istituzioni nazionali e regionali, concordavano nel “pagamento, a titolo di acconto, del prezzo del latte per il mese di marzo ad € 0,36/litro, oltre i parametri qualitativi, tanto per consentire agli allevatori di procedere con le spese necessarie per la continuità aziendale e permettere ai trasformatori di far fronte ai maggiori costi per lo stoccaggio delle produzioni trasformate e da destinare alla stagionatura”.
48. E infatti, nel mese di gennaio del 2021, la società ha trasmesso a tutti gli allevatori, per l’emissione della relativa fattura, i prospetti di calcolo del saldo del prezzo del latte pari a 2 cts/lt per i mesi di marzo e aprile 2020. Il pagamento del saldo sarebbe stato fatto in conformità con quanto previsto dall’accordo del 7 gennaio 2021 con le organizzazioni agricole, nel quale si conveniva che - “…nell’interesse sia dei trasformatori che degli allevatori, allo scopo anche di mantenere immutate le stalle, nonostante il protrarsi dell’epidemia e la contrazione delle vendite” - i Caseifici liquidassero agli allevatori 2 cts/lt al netto dei premi qualità e dell’IVA.
49. Del resto, ove avesse voluto, la società avrebbe potuto procedere alla risoluzione dei contratti con gli allevatori, in forza del legittimo ricorso all’art.1467 c.c. recante “Contratti con prestazioni corrispettive”, a mente del quale “nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458”. Ciò non è stato fatto proprio al fine di tutelare l’intera filiera.
50. Infine, la Parte ha contestato il fatto che il prezzo base di 39 cts/lt pagato agli allevatori dal mese di maggio 2020 in poi sarebbe inferiore al prezzo concordato. Tale prezzo, infatti - al quale andrebbero peraltro aggiunti i premi qualità che la società ha confermato, e che farebbero mediamente aumentare l’incasso degli allevatori di ulteriori 4 cts/litro - risulterebbe assolutamente in linea con il prezzo di mercato al quale, come da contratto, viene parametrato il prezzo da corrispondere agli allevatori. Non avrebbe quindi senso, secondo la Parte, confrontare il prezzo pagato nel mese di maggio 2020 (mese ancora collocato in piena pandemia) con quello di gennaio 2020 (esente da pandemia), in quanto ciò significherebbe ignorare gli effetti nefasti che tale drammatica situazione ha comportato per le aziende del settore lattiero caseario.
4.3 Sulla presunta violazione del comma 1 dell’art. 62
51. In relazione alla presunta violazione del comma 1 dell'art. 62 ipotizzata in avvio, con specifico riferimento all’assenza dell’indicazione del prezzo nei contratti, la Parte ha, in primo luogo, sottolineato la correttezza e la buone fede della propria condotta, in quanto l’aggancio alle quotazioni di mercato contenuto nei contratti stipulati per iscritto (ulteriormente precisato mediante il riferimento alle rilevazioni dell’ISMEA o ai prezzi stabiliti dagli accordi interprofessionali) rappresenterebbe un modo di identificare il prezzo addirittura più garantista per i conferitori di latte che, dal canto loro, non avrebbero mai opposto obiezioni e/o avanzato contestazioni sul punto nei confronti della società. E ciò proprio perché il prezzo agli stessi riconosciuto e pagato per il conferimento del latte crudo sarebbe sempre stato effettivamente in linea con gli indici del mercato di riferimento.
52. Inoltre, il caseificio ha rilevato come la puntuale indicazione del prezzo del latte nei vari contratti sia facilmente evincibile anche dalle fatture e, pertanto, l’elemento “prezzo” non sarebbe inesistente o incerto nell’insieme dei documenti agganciati al contratto scritto. A tal riguardo, la Parte ha infatti ricordato come, secondo quanto specificato nel decreto attuativo dell’art. 62, ai fini del riscontro della presenza di un contratto in forma scritta completo di tutti gli elementi essenziali richiesti dalla norma, varrebbero, oltre al documento contrattuale propriamente detto, anche gli atti e i documenti che precedono o danno esecuzione al medesimo (le comunicazioni, l'ordine dell'acquirente, il DDT e le fatture), purché tali documenti contengano gli elementi essenziali e riportino la dicitura “assolve gli obblighi di cui art. 62, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. Tale dicitura viene regolarmente riportata in tutte le fatture di acquisto depositate agli atti.
53. Infine, ad avviso della Parte, non avrebbe valore nella presente fattispecie l’argomento in base al quale alle fatture di pagamento non possa riconoscersi una funzione integrativa del contratto di fornitura, trattandosi di documenti fiscali emessi solo successivamente alla consegna del latte. Infatti, il fatto che il contratto scritto, che sancisce la volontà delle parti, sia stato stipulato prima della consegna, dimostrerebbe che anche l’elemento prezzo, che ne costituisce un elemento essenziale, sia stato in tale sede conosciuto e accettato dalle parti contrattuali.
54. In ogni caso, ad avviso della società D’Ambruoso, la vigenza delle previsioni dei commi 2 e 4 dell’art.3 del Decreto di attuazione n.199/2012 dovrebbe rappresentare una circostanza esimente o, quanto meno ed in subordine, attenuante ai fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.
V. VALUTAZIONI
5.1 Il quadro normativo di riferimento
55. L’articolo 62 - Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - del D.L. 1/201234 ha attribuito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato una competenza in materia di relazioni commerciali tra operatori della filiera agro-alimentare, qualificando come illeciti amministrativi una serie di condotte poste in essere nel contesto di rapporti contrattuali aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Tale disciplina trova la sua ratio prevalente nell’avvertita necessità di offrire tutela alle piccole e medie imprese fornitrici di prodotti agricoli e alimentari nei confronti delle controparti contrattuali dotate di maggiore potere negoziale, siano esse trasformatori industriali o gruppi distributivi della GDO35.
56. In particolare, l’art. 62 del D.L. 1/2012 prevede, al suo primo comma, che i contratti aventi ad oggetto i prodotti agricoli e alimentari, tra cui il latte crudo - ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale - debbano essere stipulati in forma scritta e contenere una serie di indicazioni relative a: durata, quantità e caratteristiche del prodotto
34 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
35 Per una disamina approfondita della ratio, dei presupposti di applicazione e delle fattispecie previste dall’art. 62 si rinvia alla II Parte “Le relazioni
verticali GDO-fornitori e gli strumenti di intervento dell’Autorità antitrust”, Capitolo IV “Articolo 62 della l. n. 27/2012 e articolo 9 della l. n. 192/98 come strumenti alternativi di tutela contro il buyer power”, dell’Indagine conoscitiva condotta dall’Autorità sulla Grande Distribuzione Organizzata (delibera n. 24465 del 24/07/2013 “IC43 - SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA”, Boll. 31/2013).
venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento36. Il primo comma dispone, altresì, che i contratti debbano essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni37.
57. Scopo del comma 1 dell’art. 62 è quello di garantire, mediante la negoziazione di un contratto in forma scritta, la conoscenza preventiva di tutti gli elementi essenziali della fornitura, a tutela delle Parti negoziali e ai fini di una trasparente e chiara regolamentazione dei rapporti tra i soggetti della filiera agroalimentare.
58. Il secondo comma della norma stabilisce che, nelle relazioni commerciali tra operatori economici in materia di cessione di prodotti agricoli e agro-alimentari, è vietato “imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;” (comma 2, lettera a)) e “adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento” (comma 2, lettera e)).
59. Le modalità applicative dell’articolo 62 sono state definite nel successivo Decreto di attuazione n. 199/201238, che, all’art. 1, ha delimitato l’ambito di applicazione della norma “ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari […] con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”.
60. Inoltre, per quanto di interesse in questa sede, i commi 2 e 4 dell’art. 3 del Decreto di attuazione prevedono, rispettivamente, che: i) gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all'art. 62, comma 1, possano essere contenuti, oltre che nei contratti di fornitura conclusi in forma scritta, anche in documenti di trasporto o di consegna, ovvero nelle fatture di pagamento, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti (cd. funzione “integrativa” dell’accordo); ii) i documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1, del D.L. 1/2012, assolvano agli obblighi di cui al predetto comma 1 e debbano riportare la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" (cd. fatture parlanti con funzione “sostituiva” dell’accordo).
61. Per quanto attiene la normativa nazionale, vale infine in questa sede richiamare: i) l’art. 2, comma 2, del DL 51/000000, il quale ribadisce che i contratti aventi ad oggetto la cessione di latte crudo devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del D.L. 1/2012; ii) l’art. 9 del Decreto n. 15164/201240, che, con riferimento alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevede che i contratti di fornitura di latte crudo ai primi acquirenti debbano essere redatti in forma scritta, stipulati prima della consegna e comprendere tutti gli elementi prescritti dall’art. 185septies, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento unico OCM, ora art. 148 del Regolamento (UE) 1308/2013).
62. L’art. 148 del Regolamento (UE) 1308/201341, con specifico riferimento alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, dispone che, laddove uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio debba formare oggetto di un contratto scritto fra un agricoltore e un trasformatore, tale contratto debba essere stipulato per iscritto, “prima della consegna”, e contenere una serie di elementi, tra i quali il prezzo da pagare
36 In base a tale comma, in particolare: “I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento”.
37 L’art. 62 del D.L. 1/2012 al suo comma 11bis ha demandato ad un atto interministeriale, e, dunque, ad una fonte sub-primaria, il compito di
definire le “modalità applicative”, necessarie per assicurare l’effettiva e piena operatività delle disposizioni stabilite a livello primario.
38 Decreto del 19 ottobre 2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge
24 marzo 2012, n 27”.
39 DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”, convertito dalla Legge n. 91 del 2 luglio 2015, pubblicata in G.U. 03/07/2015, n. 152.
40 Decreto n. 15164 del 12 ottobre 2012 relativo al "Pacchetto latte", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, n. 287.
41 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/671 del 20.12.2013.
alla consegna, che “è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato”.
63. Vale evidenziare che le condizioni di base stabilite dal citato regolamento dell’Unione, nel caso in cui gli Stati Membri decidano di rendere obbligatoria la conclusione di contratti scritti tra allevatori e trasformatori - come avvenuto in Italia con l’adozione dell’art. 62 D.L. 1/2012 - costituiscono norme minime di tutela, volte ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e dell’organizzazione comune dei mercati, non derogabili dalla normativa interna in materia42.
5.2 La sussistenza di un significativo squilibrio di potere contrattuale
64. Preliminarmente si rileva come, nel caso in esame, sussistano una serie di elementi che consentono di accertare la sussistenza di un significativo squilibrio di potere negoziale tra le parti del contratto di fornitura - ossia la società D’Ambruoso, da un lato, e ciascuno dei rispettivi fornitori di latte crudo, dall’altro - anche indipendentemente dalle specifiche caratteristiche di ciascuno dei fornitori.
65. Si osserva, infatti, in primo luogo, che il latte crudo è un bene altamente deperibile, che deve necessariamente essere venduto entro un arco temporale ristretto. Pertanto, l’allevatore è obbligato a collocare tutta la propria produzione quotidiana immediatamente, senza nessuna possibilità di conservare il latte, sia pure per pochi giorni. Ciò impedisce al produttore di latte sia di cambiare acquirente in tempi rapidi sia di modulare le quantità da immettere sul mercato in funzione dell’andamento della domanda e del prezzo. Inoltre, anche nel medio periodo, il singolo allevatore conferente ha limitate possibilità di cambiare acquirente, distribuendo il proprio latte nell’ambito di un bacino territoriale piuttosto circoscritto, nel quale opera generalmente un numero limitato di imprese di trasformazione; al contrario, l’acquirente può fare fronte alle proprie necessità di approvvigionamento, almeno per talune produzioni, anche allargando il proprio bacino di raccolta e importando latte estero.
66. A tale riguardo, non appare conferente quanto sostenuto dalla Parte in merito al fatto che essa, nonostante la diminuzione dei propri fabbisogni di latte non avrebbe cambiato i propri fornitori di latte durante il periodo della pandemia, continuando a ritirare da essi i medesimi quantitativi di materia prima: infatti, sulla base di quanto sostenuto dalla Parte stessa, la scelta di farsi carico del surplus di latte sarebbe stata determinata dalla volontà del caseificio di tutelare le esigenze complessive della filiera, piuttosto che dall’impossibilità di cambiare i propri fornitori.
67. In secondo luogo, gli allevatori conferenti operano come imprenditori individuali o, al più, sono organizzati in piccole aziende agricole, con un numero di dipendenti medio di poche unità e un fatturato modesto. Ciò fa sì che l’intera produzione di latte fresco di ciascun allevatore venga generalmente conferita a una sola impresa di trasformazione, alimentandone una minima percentuale del fabbisogno complessivo: i trasformatori, al contrario, si avvalgono di numerosi fornitori di latte crudo; il caseificio D’Ambruoso, in particolare, si avvale di oltre 40 fornitori.
5.3 La valutazione delle condotte ai sensi del comma 2 dell’art. 62
5.3.1 L’assenza di ingiustificata gravosità delle condizioni applicate
68. Gli accertamenti effettuati in istruttoria consentono di accogliere le argomentazioni difensive formulate dalla società D’Ambruoso in relazione alla presenza di ragionevoli giustificazioni alla condotta adottata da tale operatore nei mesi di marzo e aprile del 2020, sostanzialmente riconducibili alle circostanze assolutamente eccezionali, gravi e imprevedibili che hanno generato, nel periodo di riferimento, un drastico calo delle vendite di prodotti finiti e una conseguente difficoltà di collocamento delle eccedenze di materia prima che il caseificio era contrattualmente obbligato a ritirare.
69. Inoltre, ai fini della valutazione di una sostanziale assenza di gravosità della condizione applicata agli allevatori, appare dirimente la circostanza che la riduzione del prezzo inizialmente corrisposto agli allevatori per i ritiri effettuati nei mesi di marzo e aprile 2020 si sia in concreto tradotta, alla luce delle intenzioni del caseificio e della successiva condotta tenuta, nel pagamento di un acconto e di un saldo successivo. Pertanto, in considerazione delle incertezze connesse all’effettiva durata della crisi pandemica, nonché ai tempi e alle modalità di implementazione delle misure di sostegno previste, tale condotta non risulta integrare una modifica unilaterale retroattiva di una condizione contrattuale.
42 Cfr. in proposito il considerando 127 del Regolamento 1308/2013: “In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, secondo il diritto nazionale in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo […]. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno stabilire a livello unionale alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Tutte queste condizioni di base dovrebbero essere liberamente negoziate”.
70. D’altro canto, le stesse organizzazioni ARA e Coldiretti, nella propria segnalazione indirizzata al Ministro delle Politiche Agricole e al Presidente della Regione Puglia, lamentavano sostanzialmente come la lettera del 27 marzo 2020, inviata dai 4 caseifici ai propri allevatori conferenti, non fornisse sufficienti garanzie sull’effettivo pagamento di un saldo successivo al pagamento in acconto, che è stato invece regolarmente corrisposto nel gennaio 2021 dal caseificio.
71. Vale inoltre considerare come, a fronte di documentati incrementi dei costi subiti dal caseificio in ragione del calo delle vendite e della conseguente necessità di destinare parte della materia prima alla lavorazione di prodotti stagionati o congelati43, l’operatore si è comunque impegnato a mantenere fede ai propri obblighi contrattuali di ritiro del prodotto, piuttosto che acquistare materia prima a basso costo da altre zone produttive e/o proporre agli allevatori una risoluzione del contratto stesso.
72. L’assenza di un intento speculativo da parte dei caseifici risulta essere stata riconosciuta anche da diverse organizzazioni agricole che, con il documento sottoscritto in data 8 aprile 2020, hanno formalmente ratificato, sia pure alcuni giorni dopo la comunicazione agli allevatori del 27 marzo 2020, la decisione relativa al pagamento in acconto del latte di 36 cts/lt, riconoscendone un intento di salvaguardia degli interessi complessivi della filiera, a fronte dell’impegno dei trasformatori di farsi carico di ritirare il prodotto in esubero. In particolare, le condotte adottate dai caseifici sono state ritenute idonee a contemperare “l’esigenza degli allevatori di procedere con le spese necessarie per la continuità aziendale e quella dei trasformatori di far fronte ai maggiori costi per lo stoccaggio delle produzioni trasformate e da destinare alla stagionatura”.
5.3.2 Le condotte adottate dalla Parte successivamente all’avvio del procedimento
73. Preliminarmente si osserva che le condotte adottate dalla società D’Ambruoso successivamente all’avvio del procedimento non costituiscono, di per sé, oggetto di contestazione e di accertamento nell’ambito dell’istruttoria, potendo esse rappresentare soltanto elementi di contesto utili alla valutazione delle finalità e degli effetti delle condotte contestate in sede di avvio del procedimento, adottate dal caseificio nei mesi di marzo e aprile del 2020.
74. Tanto premesso, la circostanza che, una volta completata la fase di erogazione dei sostegni pubblici - liquidati sia agli allevatori che ai caseifici - la società D’Ambruoso abbia effettivamente proceduto ad erogare il saldo a tutti i propri allevatori conferenti (per le quantità di latte ritirate nei mesi di marzo e aprile del 2020) contribuisce a delineare un atteggiamento di sostanziale correttezza e buona fede mantenuto dal caseificio nei confronti dei propri fornitori, corroborando la tesi che la condotta contestata rappresentasse, già nelle intenzioni del suo proponente, una mera suddivisione del pagamento in un prezzo in acconto e in un saldo successivo, piuttosto che una decurtazione unilaterale del prezzo.
75. Analogamente indicativa dell’assenza di un intento speculativo del caseificio ai danni degli allevatori appare la circostanza che la definizione dell’importo da erogare a saldo, impregiudicata in questa sede ogni valutazione in merito alla sua concreta adeguatezza e proporzionalità, sia stata effettuata dal caseificio ad esito di un preventivo accordo con alcune associazioni di rappresentanza del mondo agricolo, che avevano già in precedenza approvato la decisione del pagamento in acconto.
76. In particolare, l’accordo siglato il 7 gennaio 2021 con tali associazioni contemplava, ad esito di una complessiva valutazione dei danni subiti e dei ristori ricevuti da ciascuna delle parti interessate, il pagamento di un importo pari a 2 cts per ogni litro di latte ritirato nei mesi di marzo e aprile, che il caseificio D’Ambruoso ha effettivamente versato a tutti gli allevatori.
77. A tale riguardo, con specifico riferimento a quanto argomentato da Coldiretti nell’ambito della propria audizione, valgano le seguenti considerazioni: i) tutti i fornitori del caseificio D’Ambruoso risultano ad oggi aver ricevuto il saldo del prezzo per i ritiri effettuati nei mesi di marzo e aprile; ii) in considerazione dell’intento mutualistico di ripartizione dei rischi prodotti dalla crisi alla base dell’accordo ratificato da diverse organizzazioni agricole e del fatto che gli allevatori non risultano aver subito decurtazioni nei ritiri di materia prima rispetto a quanto contrattualmente concordato, non appare in questa sede censurabile la circostanza che nella quantificazione del saldo da erogare si sia tenuto conto anche dei ristori già ricevuti dagli allevatori.
78. Infine, con riferimento al prezzo pagato agli allevatori a partire dal mese di maggio - pari a 39 cts/lt e, pertanto, inferiore di un cts rispetto al prezzo corrisposto nel primo bimestre dell’anno, vale osservare che: da un lato, l’aggancio all’andamento di mercato contenuto nei contratti stipulati dalla società D’Ambruoso appare giustificare una
43 Si veda, ad es. il doc. 1.4.4.
diminuzione del prezzo corrisposto agli allevatori coerente con la diminuzione del prezzo di mercato verificatasi nel periodo in questione (cfr. supra, par. 3.4); dall’altro, però, come si evidenzierà più avanti, un aggancio così generico all’andamento delle quotazioni non è in grado di garantire agli allevatori né una prevedibilità della propria remunerazione né una verificabilità ex post della sua effettiva corrispondenza a quanto concordato.
5.3.3 Conclusioni sulla liceità delle condotte ai sensi del comma 2 dell’art. 62
79. Alla luce di quanto esposto e sulla base delle evidenze acquisite nell’ambito del procedimento, si ritiene che non vi siano elementi sufficienti a considerare le condotte commerciali poste in essere dalla società D’Ambruoso in contrasto con l’art.62, comma 2, del D.L. 1/2012.
5.4 La violazione del comma 1 dell’art. 62
5.4.1 L’assenza dell’indicazione puntuale del prezzo nei contratti scritti
80. Come si è visto, le evidenze acquisite nell’ambito dell’istruttoria hanno evidenziato la presenza di contratti stipulati per iscritto dal caseificio D’Ambruoso con ciascuno dei suoi fornitori. In tali contratti, tuttavia, l’indicazione puntuale del prezzo è sostituita da un riferimento “ai listini prezzi dei mercati in vigore al momento del conferimento, rilevabili anche dai bollettini emessi dall’ISMEA o da quelli stabiliti dagli accordi interprofessionali di categoria”.
81. In relazione all’idoneità di tale indicazione a soddisfare i parametri di “completezza” del contratto previsti dal comma 1 dell’art. 62, vale osservare che, non esistendo una borsa merci ufficiale del latte, tutte le quotazioni del prezzo del latte, ivi comprese quelle dell’ISMEA citate dalla Parte, hanno un carattere meramente informativo della situazione media di mercato rilevata, a posteriori, nella zona indicata e nel periodo indicato. Esse, pertanto, non possono rappresentare un parametro al quale agganciare la definizione del prezzo del latte da corrispondere agli allevatori, a meno che, nel contratto, non venga specificato con esattezza il criterio con il quale, a partire da tali valori, si possa calcolare in modo univoco il prezzo da applicare.
82. Né appare meritevole di pregio l’argomentazione di Parte in base alla quale il fatto stesso che sia stato stipulato un contratto scritto di fornitura ne implicherebbe, di per sé, la conoscenza e accettazione di tutti gli elementi essenziali da parte dei contraenti, ivi compreso il prezzo di vendita. Infatti, la ratio della norma - che sancisce espressamente l’obbligo di specificare le condizioni essenziali di fornitura nei contratti scritti, a pena di nullità dei contratti stessi - risiede proprio nella necessità di comprovarne l’avvenuta definizione e accettazione preventiva, consentendo, a posteriori, di verificare eventuali inadempienze rispetto a quanto concordato.
5.4.2 La mancata funzione integrativa delle fatture di pagamento
83. In relazione all’assenza dell’indicazione del prezzo nel contratto, si ritiene altresì confutabile l’argomentazione difensiva svolta dalla Parte relativa al fatto di essersi avvalsa, per assolvere agli obblighi di completezza del contratto scritto, delle fatture di pagamento, così come espressamente consentito dall’art. 3, commi 2 e 4, del decreto attuativo. E questo nonostante le fatture acquisite agli atti riportino la dicitura “assolve agli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
84. Infatti, come sopra illustrato, la normativa vigente in materia - sia a livello eurounitario che nazionale - prevede che il testo negoziale, in forma scritta, debba essere concordato tra le parti “prima” della consegna del latte e debba contenere una serie di indicazioni (tra cui il prezzo) volte a garantire all’acquirente la conoscenza preventiva di tutte le condizioni essenziali della fornitura.
85. Pertanto, si ritiene che alle fatture di pagamento non possa riconoscersi, nella presente fattispecie, alcuna funzione integrativa del contratto scritto di fornitura, trattandosi di documenti fiscali emessi - con finalità peraltro diversa da quella negoziale - solo successivamente alla consegna del latte, per comprovarne l'avvenuta cessione e il diritto a riscuoterne il prezzo.
5.4.3 La disapplicazione dell’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto di attuazione
86. Sulla base di quanto esposto, le previsioni - espressamente citate nella memoria difensiva - contenute nei commi 2 e 4 dell’art. 3 del Decreto di attuazione, nella parte in cui riconoscono anche alle fatture di pagamento, rispettivamente, una funzione integrativa o sostitutiva del contratto scritto di fornitura, si pongono in palese contrasto con la disposizione comunitaria dell’art. 148 del Regolamento UE 1308/2013 (oltre che con quelle nazionali con essa coerenti).
87. Pertanto, l’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto di attuazione - nella parte in cui si riferisce alle fatture di pagamento - deve essere oggetto di disapplicazione da parte dell’Autorità nel caso in esame, in virtù del principio del primato del diritto comunitario su quello interno con esso incompatibile44.
5.4.4 Conclusioni sulla liceità delle condotte ai sensi del comma 1 dell’art. 62
88. Sulla base di quanto esposto, si ritiene che la società D’Ambruoso abbia posto in essere condotte commerciali in contrasto con l’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012 in relazione alla mancata indicazione puntuale del prezzo di acquisto del latte nei testi negoziali conclusi per iscritto.
89. A tale proposito, tuttavia, si ritiene che la vigenza delle previsioni dell’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto di attuazione
n. 199/2012 - oggetto di prima disapplicazione da parte dell’Autorità nel caso in esame - costituisca nella presente fattispecie una circostanza esimente ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 62, comma 5, del D.L. 1/2012: tali disposizioni, infatti, emanate in applicazione della norma di cui si è accertata la violazione, risultano avere generato nella Parte un affidamento sulla liceità della propria condotta.
90. In particolare, il fatto che la società D’Ambruoso abbia emesso fatture che riportano la dicitura “assolve agli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” appare indicativo della circostanza che, nell’adottare le condotte che hanno dato luogo alla violazione accertata, il caseificio abbia inteso avvalersi di una facoltà espressamente attribuita agli operatori dai commi 2 e 4 dell’art. 3 del Decreto di attuazione n. 199/2012, che riconoscono esplicitamente alle fatture di pagamento cd parlanti (e cioè riportanti la dicitura descritta) una funzione integrativa e/o sostitutiva del contratto scritto di fornitura.
RITENUTO, pertanto, che non vi sono elementi sufficienti a considerare le condotte commerciali poste in essere dalla società D’Ambruoso, descritte al Paragrafo 3.2, in contrasto con l’art. 62, comma 2, del D.L. 1/2012, così come interpretato anche ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto di attuazione;
RITENUTO, inoltre, che le condotte commerciali poste in essere dal caseificio D’Ambruoso, descritte al Paragrafo 3.5, e consistenti nella mancata indicazione puntuale del prezzo di acquisto del latte crudo nei contratti conclusi in forma scritta, integrano una violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012;
RITENUTO, altresì, che in relazione alla violazione accertata, che la vigenza delle previsioni dell’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto di attuazione n. 199/2012 - oggetto di prima disapplicazione da parte dell’Autorità nel caso in esame - costituisce una circostanza esimente ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 62, comma 5, del D.L. 1/2012;
DELIBERA
a) che non vi sono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, elementi sufficienti a considerare le condotte commerciali descritte al Paragrafo 3.2 del presente provvedimento, poste in essere dalla società D’Ambruoso, in contrasto con l’art.62, comma 2, del D.L. 1/2012, così come interpretato anche ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto di attuazione;
b) che, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le condotte commerciali descritte al Paragrafo 3.5 del presente provvedimento, poste in essere dalla società D’Ambruoso, costituiscono, una violazione dell’articolo 62, comma 1, del D.L. 1/2012;
c) che, in relazione alle condotte di cui al punto b) del presente provvedimento non venga irrogata alcuna sanzione amministrativa pecuniaria;
d) che la società D’Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X.x.x. si astenga dal porre in essere condotte commerciali analoghe a quelle di cui al punto b) del presente provvedimento.
44 Il principio del primato del diritto comunitario sul diritto interno richiede, non solo ai giudici nazionali, ma anche agli altri organi dello Stato, ivi comprese le amministrazioni, di disapplicare qualsiasi disposizione interna in contrasto con la normativa comunitaria (cfr. Corte di Giustizia 9 settembre 2003 - Consorzio Italiano Fiammiferi/Autorità Garante C-198/01, in Racc. 2003, p. I-80559).
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Xxxxxxx Xxxxx | IL PRESIDENTE Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx |