Regolamento “Designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo e meteorologici per gli aeroporti non di competenza dell’Aeronautica Militare o dell’ENAV S.p.A.”
Regolamento “Designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo e meteorologici per gli aeroporti non di competenza dell’Aeronautica Militare o dell’ENAV S.p.A.”
Edizione 1 approvata con delibera XxX xx 00/00 xxx 00/0/0000
Elenco delle Edizioni del Regolamento “Designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo e meteorologici per gli aeroporti non di competenza dell’Aeronautica Militare o dell’ENAV S.p.A.”
N. | Data di emissione | N. | Data di emissione |
1 | 26 settembre 2007 (delibera CdA n° 49/07 del 26/9/07) | ||
REGOLAMENTO “DESIGNAZIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI TRAFFICO AEREO O METEOROLOGICI PER GLI AEROPORTI NON DI COMPETENZA DELL’AERONAUTICA MILITARE O DELL’ENAV S.P.A.”
Art. 1
Scopo e Applicabilità
Il presente Regolamento stabilisce i requisiti per la designazione, ai sensi del Regolamento (CE) 550/2004 del 10 marzo 2004 (ed eventuali versioni successive), dei fornitori di servizi di traffico aereo o meteorologici sugli aeroporti aperti al traffico civile non di competenza dell’Aeronautica Militare o dell’ENAV S.p.A.
Art. 2
Generalità sulla designazione
a. Per ottenere la designazione quale fornitore di servizi di traffico aereo e meteorologici il richiedente deve fare domanda all’ENAC.
b. La designazione viene rilasciata dall’ENAC se il fornitore di servizi:
i. è in possesso della certificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2096/2005 “Requisiti comuni per la certificazione dei fornitori di servizi” o versioni successive, per il tipo di servizi che intende erogare;
ii. ha stipulato un accordo per la fornitura del servizio con il possessore della concessione quale gestore titolare di affidamento in regime concessorio della gestione aeroportuale dell’aeroporto interessato, parziale o totale intervenuta per disposizione normativa o provvedimento amministrativo;
iii. soddisfa i requisiti locali, di cui all’art. 6, connessi con la fornitura del servizio;
iv. soddisfa gli altri requisiti di natura tecnica o amministrativa contenuti nel presente regolamento.
c. La designazione ha una durata di cinque anni e può essere rinnovata. La domanda di rinnovo deve essere presentata con almeno 4 mesi di anticipo rispetto alla scadenza.
d. Con la presentazione della domanda di designazione il richiedente si impegna a pagare all’ENAC i diritti e le spese connesse con l’operazione di designazione.
Art. 3
Domanda di designazione
a. La domanda deve essere presentata dall’impresa che richiede la designazione e deve contenere come minimo le seguenti indicazioni:
i. generalità del richiedente;
ii. aeroporto per il quale intende fornire il servizio di traffico aereo o meteorologico.
b. In allegato alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti:
i. copia del certificato di fornitore di servizi di navigazione aerea oppure copia della domanda di certificazione nel caso di soggetto non certificato;
ii. copia del piano economico previsto dal presente regolamento;
c. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa che richiede la designazione.
d. Nel caso di un soggetto non certificato il processo di designazione può essere avviato sulla base della domanda di certificazione e concluso solo una volta acquisito il certificato di fornitore di servizi di navigazione aerea.
Art. 4
Comunicazioni all’ENAC
a. Il richiedente la designazione deve comunicare con tempestività all’ENAC ogni variazione alla propria organizzazione o alle modalità di fornitura del servizio oggetto della designazione.
b. Le variazioni programmate devono essere comunicate in anticipo per consentirne la valutazione preventiva al fine della continuità della designazione.
Art. 5
Piano della fornitura del servizio
a. Il richiedente la designazione deve produrre all’ENAC un piano per la fornitura del servizio sull’aeroporto.
b. Il piano in questione deve specificare:
i. il tipo di servizio previsto;
ii. gli orari di copertura del servizio;
iii. la quantità e tipo del traffico atteso;
iv. le apparecchiature della rete di gestione europea del traffico aereo da utilizzarsi nella fornitura del servizio.
Art. 6
Condizioni supplementari connesse con la fornitura del servizio
a. La fornitura del servizio deve uniformarsi:
i. alla normativa vigente e alla struttura dello spazio aereo dove il fornitore intende svolgere il servizio;
ii. ai requisiti di sicurezza (safety) aggiuntivi che derivano dall’analisi sulla sicurezza.
b. L’accertamento del soddisfacimento di tali condizioni deve essere condotto nell’ambito della certificazione del fornitore dei servizi a carico dell’Autorità Nazionale di Sorveglianza che ne ha emesso il certificato, o sulla base degli accordi tra Autorità Nazionali di Sorveglianza previsti dall’articolo 2, comma 3 del Regolamento (CE) 550/2004 del 10 marzo 2004 (o versioni successive).
Art. 7
Gestione dello spazio aereo e rapporti con gli altri fornitori di servizi
a. Il richiedente la designazione deve avere una capacità di gestione dello spazio aereo nel quale chiede di essere designato commisurata al livello di servizio da fornire.
b. Il richiedente deve stabilire mediante accordi scritti rapporti con i fornitori di servizi al traffico aereo designati negli spazi aerei adiacenti al proprio.
c. Le intese in tal senso devono essere improntate alla cooperazione in materia di sicurezza e di facilitazione del traffico aereo.
Art. 8
Analisi della sicurezza del servizio
a. Il richiedente la designazione deve produrre un’analisi che dimostri la sicurezza del servizio nelle condizioni cui si intende fornire, ovvero rispetto al piano per la fornitura previsto dall’articolo 5 del presente Regolamento;
b. L’analisi, nel caso di servizi già istituiti e forniti dal medesimo fornitore alla data di pubblicazione del presente regolamento:
i se già esistente, può essere proposta, debitamente emendata per tenere conto delle variazioni;
ii se non esistente, tale analisi deve essere presentata entro il [+ 6 mesi].
c. L’analisi di sicurezza deve essere realizzata secondo una metodologia ritenuta accettabile da ENAC.
Art. 9
Deroghe ai regolamenti comunitari applicabili
Le deroghe concesse dalle Autorità Nazionali di Vigilanza di altri Stati al fornitore di servizi in
accordo a quanto previsto dagli applicabili regolamenti comunitari, purché consentano la fornitura del servizio in altri Stati, sono convalidate dall’ENAC.
Art. 10
Piano economico e sistema tariffario
a. Per i servizi oggetto delle designazioni il richiedente deve presentare prima della designazione e successivamente ogni anno un piano economico che:
i. dimostri la affidabilità economica e finanziaria e modalità di copertura dei costi connessi con lo svolgimento delle operazioni fino allo scadere del periodo della designazione;
ii. definisca il prevedibile fabbisogno di personale per il periodo della designazione;
iii. definisca gli standard sulla qualità del servizio.
b. Per gli stessi servizi il richiedente deve presentare altresì la tariffa che intende applicare, se prevista.
c. La tariffa deve essere approvata dall’ENAC.
Art. 11
Validità della designazione
a. La designazione rimane valida fintantoché il fornitore di servizi soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento.
b. La designazione può essere sospesa o revocata dall’ENAC in caso di:
i. inosservanza dei requisiti previsti;
ii. fornitura del servizio al di sotto dei livelli stabiliti nel piano per la fornitura del precedente articolo 5;
iii. gravi insufficienze nel settore della sicurezza.
Art. 12
Facilitazione del controllo della conformità ai requisiti
Nell’ambito del processo di designazione e nella successiva attività ENAC di vigilanza sul soddisfacimento continuo dei requisiti, il richiedente è tenuto a facilitare le attività di vigilanza svolte dall’ENAC o da un organismo riconosciuto che agisce per conto di quest’ultimo, xxx comprese le visite in loco e le visite senza preavviso.