Welfare Clausole campione

Welfare. Le Parti convengono di destinare una somma annua di 100 euro di costo aziendale per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, a carico delle imprese con effetto dal mese di luglio 2017, allo scopo di sviluppare il sistema di welfare aziendale per i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, sulla base di quanto in seguito indicato, e il cui onere è ripartito rispettivamente nella misura del 90% e del 10% per le distinte finalità previste alle successive lettere a) e b). A tal fine sarà istituita entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo una commissione tecnica e paritetica, che concluderà i propri lavori entro i successivi tre mesi. Gli oneri di cui al presente articolo saranno considerati in sede di rinnovo del presente CCNL.
Welfare. In base a quanto previsto dalla legge n° 208 del 28/12/2015 e successive modifiche ed integrazioni, il lavoratore potrà scegliere di fruire, in tutto o in parte, dell’importo del premio di risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta, sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Al riguardo, il dipendente potrà destinare - tramite l’apposita piattaforma on line e nel rispetto del relativo regolamento - una percentuale dallo stesso indicata, fino ad un massimo del 100%, dell’importo lordo spettante per l’anno 2022, in considerazione delle assenze effettuate nel 2022 riconducibili alle causali previste dalle lettere e) ed f) delle disposizioni comuni del presente Accordo, a: - Fondo Aperto di Assistenza Sanitaria Integrativa Poste Vita (incremento della copertura sanitaria aderendo al pacchetto PLUS e/o estensione delle coperture sanitarie di cui è destinatario al proprio nucleo famigliare); - Fondo Poste, ovvero ad altri fondi pensionistici complementari ai quali il lavoratore risulti iscritto ed ai quali abbia già destinato quote di TFR; - beni e servizi di welfare ad elevato impatto sociale, sia per sé che per il proprio nucleo familiare di cui all’art. 12 del TUIR (a titolo esemplificativo, spese di educazione e di istruzione, cultura e formazione, tempo libero e intrattenimento, salute e benessere, conciliazione genitoriale, spese di assistenza ai propri familiari anziani o non autosufficienti, rimborsi per trasporto pubblico locale). La quota di PdR convertita in welfare non concorrerà alla formazione del reddito e sarà pertanto esclusa dall’imposizione fiscale e contributiva. L’eventuale parte residuale del premio sarà liquidata con le modalità previste nella presente Intesa. Qualora si scelga di convertire il premio di risultato in beni e servizi di welfare, verrà riconosciuto:
Welfare. Le Parti condividono la valenza strategica di un’idonea regolamentazione del welfare contrattuale in uno spirito solidaristico e, nel solco di una rinnovata attenzione alle dinamiche sociali, in particolare, con riguardo alla Previdenza Complementare, secondo pilastro del sistema pensionistico, ed alla assistenza sanitaria integrativa. Le Parti convengono, inoltre, nell'ambito dell'osservatorio nazionale previsto nella parte generale comune del presente C.C.N.L. di valutare ogni possibile percorso di condivisione che coinvolga le specifiche fonti istitutive affinché i diversi trattamenti sia per la previdenza che per l'assistenza sanitaria in alcuni comparti ed a livello aziendale/interaziendale di settore possano essere omogeneizzati ed integrati in una logica di inclusività nell'ambito del welfare contrattuale. Le Parti sostengono altresì lo sviluppo di un’impresa socialmente responsabile attraverso l’impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali etici e ambientali nella propria attività e nei rapporti interni ed esterni, con la consapevolezza che il benessere dei lavoratori passi anche per la promozione di iniziative aziendali rivolte al benessere delle persone, alla tutela dell’ambiente e del contesto in cui operano. A tal proposito, le Parti, al fine di sostenere valori, principi e strumenti socialmente responsabili, valutano l’opportunità di promuovere specifiche intese e buone prassi a livello aziendale nei seguenti ambiti: - Bilanciamento delle esigenze di lavoro con quelle personali - Attenzione all’inserimento e alla prestazione dei lavoratori diversamente abili - Diffusione di comportamenti consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge a salvaguardia e tutela dell’ambiente - Realizzazione di strategie ambientali basate sulla prevenzione, coniugando la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo dell’innovazione, la competitività delle imprese.
Welfare. Le parti ritengono che un sistema di welfare aziendale sia funzionale al miglioramento delle condizioni di lavoro e ad un incremento della produttività. Pertanto le Parti auspicano la stipula di accordi aziendali dì welfare attraverso i quali mettere a disposizione di categorie omogenee di lavoratori le diverse tipologie di benefit previsti dalla normativa vigente, compresa l'eventuale erogazioni di buoni pasto. Saranno interessati dagli accordi di welfare i lavoratori, che hanno superato il periodo di prova ed assunti: - con contratto a tempo indeterminato; - con contratto a tempo determinato; - con contratto di apprendistato e pratica professionale; - con contratto di inserimento; ? - con contratto intermittente e lavoro ripartito; - con contratto part-time; - con contratto di collaborazione organizzate dal committente. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita. Le aziende potranno erogare ai lavoratori un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata. II suddetto buono potrà essere sia cartaceo, sia elettronico. Le aziende potranno adottare, qualora lo ritengano opportuno, piani di Welfare aziendale più articolati, sulla base della valutazione del miglioramento delle singole performance individuali, attraverso modalità e criteri che dovranno essere stabiliti dall'azienda ma dovranno essere contrattualizzati con il lavoratore, e potranno variare a seconda dei lavoratori e delle specifiche esigenze. Ai fini dell'applicazione di quanto sancito dal presente articolo, le aziende si potranno confrontare con le R.S.U. al fine di individuare, in relazione alle specifiche esigenze dei lavoratori e della propria organizzazione, una gamma di beni e servizi conforme alle esigenze dei lavoratori, con lo scopo di migliorarne la qualità di vita personale e familiare.
Welfare. Le Parti concordano di ampliare il Welfare Aziendale (Polizza Malattia, Polizze collettive Infortuni, Previdenza Integrativa, ecc.) attraverso la costituzione di un Sistema di beni e servizi di Welfare nel rispetto delle norme di legge in materia. Ai dipendenti cui si applica il presente CIA (vd. Art. 1, “Ambito di Applicazione”) vengono riconosciuti ogni anno beni e servizi scelti dal dipendente nell’ambito di un paniere che verrà definito congiuntamente tra le parti entro il 30 giugno 2017. Tale disponibilità di usufruire di servizi di Welfare, riconosciuta individualmente a ciascun dipendente, avrà come riferimento economico i seguenti valori annui: - per il personale impiegatizio (personale amministrativo e produttori): € 350,00; - per il personale appartenente all’Area Professionale A del CCNL: € 700,00. A titolo di incentivo verso il nuovo istituto contrattuale, l’Azienda riconosce un accredito Una Tantum nel conto Welfare personale, per l’Anno 2017, corrispondente ad un valore pari a € 300,00 per ciascun dipendente in forza alla data del 1 settembre 2016. Il paniere dei beni e servizi verrà aggiornato o confermato di anno in anno congiuntamente tra le parti. Per il personale che opti per la trasformazione del PAP Variabile o parte di esso in beni e/o servizi di Welfare, l’Azienda integrerà di un ulteriore 20% l’importo di PAP Variabile destinato a beni e/o servizi di Welfare. Tale integrazione si sommerà ai valori di cui sopra e all’importo di PAP Variabile destinato allo stesso fine, e sarà a disposizione per ciascun dipendente che abbia optato per tale scelta. A tal fine per ciascun dipendente verrà costituito un Conto Welfare personale nel quale confluiranno tutti i valori complessivamente devoluti al welfare in virtù del presente paragrafo e di quelli precedenti. Nel caso in cui entro il 31 dicembre di ciascun anno dovesse risultare l’intera quota dei suddetti valori, o una parte di essa, non utilizzata in beni o servizi del paniere sopra indicato, il dipendente potrà optare per il versamento della stessa, al lordo delle imposte e dei contributi, al rispettivo Fondo di previdenza aziendale. In alternativa la suddetta quota residua potrà essere riportata all’anno successivo e qualora non utilizzata neanche al termine di tale anno, verrà automaticamente versata nel rispettivo Fondo di Previdenza Aziendale.
Welfare. Le Parti convengono sull’utilità di promuovere forme di retribuzione “flessibile” attraverso l’erogazione da parte del datore di lavoro di beni e servizi di cui all’art. 51, co. 2, lett. f, f bis, f ter, e co. 3, DPR 917/1986 (c.d. TUIR) concordate a livello di contratto, di accordo o di regolamento aziendale.
Welfare. 1. Le Parti si riservano la possibilità di disciplinare l’erogazione della produttività, prevedendo la possibilità di scelta del Lavoratore a favore di forme alternative di erogazione della stessa, nei limiti e secondo le regole del welfare aziendale.
Welfare. I recenti interventi del governo, in particolare nell’ambito fiscale, stanno incentivando il welfare nella contrattazione, soprattutto quella aziendale. L’ambito di intervento su questo tema è molto ampio, le organizzazioni sindacali si pongono l’obiettivo di confrontarsi con l’impresa al fine di individuare le opportunità contrattuali, e quindi di risorse da investire, sul welfare. Un confronto partecipato sugli obiettivi, l’analisi dei fabbisogni delle lavoratrici e dei lavoratori di Coop Centro Italia, la necessità di dare risposta, anche in un approccio solidaristico, alla totalità dei lavoratori, sono le basi per avviare su questo tema una contrattazione produttiva. Sarà comunque obiettivo delle ▇▇.▇▇ implementare quanto previsto da legge e da contratto in termini di conciliazione dei tempi di vita.
Welfare. L’accordo Governo-sindacati cordo prevede una significativa redistribuzione a fa- vore dei lavoratori e dei pensionati: aumento delle pensioni minime, ammortizzatori sociali, percorsi pensionistici più favorevoli ai giovani e superamento dello scalone ▇▇▇▇▇▇ sulla previdenza. L’incremento delle pensioni basse, che decorrerà dal 2008, riguarderà milioni di pensionati e la rivaluta- zione sarà legata ai contributi versati; altro inter- vento è volto ad aumentare le pensioni sociali, gli assegni sociali, invalidi civili, ecc. | Cantiere Feneal • ottobre 2007 Lo scalone introdotto con la legge cosiddetta Maroni, che innalzava l’età di pensionamento d’anzianità da 57 a 60 anni con decorrenza 1 gennaio 2008, è stata mi- gliorata rendendola più equa e graduale nel tempo. Infatti è previsto che dal 1 gennaio 2008 potranno ac- cedere alla pensione di anzianità i lavoratori che avranno compiuto 58 anni e 35 di contributi. Dal mese di luglio 2009 il requisito richiesto per il diritto per la pen- della pensione in quanto calcolate con il sistema con- tributivo. A questo proposito è fondamentale che nell’accordo sia stato previsto per questi lavoratori una pensione non in- feriore al 60% della retribuzione. Altro tema corrispondente alle attese e sostenuto con determinazione da tutto il sindacato e particolarmente dalla Uil, è stato il rafforzamento degli ammortizzatori sociali. E’ previsto un unico istituto che sappia rispon- dere alle esigenze di sostegno al reddito per coloro che perdono il lavoro e ne faciliti il loro reinserimento nel mercato del lavoro. rata di 12 mesi; l’importo dell’indennità di di- soccupazione ordi- naria verrà portato al 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% dal 7° all’8° mese, al 40% per gli eventuali mesi successivi; infine verrà previsto l’aumento della copertura previdenziale con il riconosci- mento di contributi figurativi legati non più solo all’indennità di disoccupazione percepita ma alla retribuzione piena. L’intervento sopra descritto concertato tra il Governo e il sinda- cato è un risultato positivo che viene valorizzato ancor di più dal- l’intervento che si è affrontato in materia di mercato del lavoro. In questo senso si è ovviato ad evitare infinite proroghe del con- tratto a tempo determinato con dei correttivi che prevedono un tempo massimo di durata di 36 mesi, salvo deroghe previste sola- mente alla presenza di un rappresentante sindacale presso la Di- rezione Provinciale del lavoro. L’accordo attuale prev...
Welfare. Il contratto individuerà interventi di welfare, nell’ambito delle risorse vigenti, al fine di migliorare il benessere del personale e di rafforzare il senso di appartenenza all’amministrazione, tenendo conto delle diverse caratteristiche del personale dal punto di vista demografico e familiare. Possibili aree di intervento saranno rappresentate da: sostegno alle genitorialità, prestazioni sanitarie, formazione e mobilità sostenibile. Il contratto darà adeguato spazio alla contrattazione integrativa, livello più adatto a intercettare gli specifici bisogni cui correlare gli interventi.