Common use of Tutor amicale Clause in Contracts

Tutor amicale. Nella scuola secondaria di secondo grado, al fine di migliorare l’integrazione scolastica e sociale dell’alunno con disabilità, può essere prevista e attivata, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e sulla base delle consegna del Gruppo Operativo (G.O.), la collaborazione di un giovane con funzione di tutor. Il tutor facilita: • l’integrazione tra il percorso scolastico, le attività laboratoriali e le attività realizzate fuori dalla scuola; • l’apprendimento dell’allievo, aiutandolo nello svolgimento dei compiti a casa; • l’integrazione nel gruppo dei pari e nelle situazioni culturali, sportive e ricreative del territorio. Il tutor amicale partecipa a incontri di programmazione e verifica con i propri referenti all’interno della scuola e ai momenti di lavoro del gruppo di progetto. Per svolgere la funzione di tutor è necessario avere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure essere studenti universitari orientati a svolgere compiti educativi e di accompagnamento; è preferibile che il tutor abbia frequentato la stessa scuola dell’alunno al fine di inserirsi più agevolmente nel contesto, conoscendo gli spazi scolastici, l’organizzazione, il personale e avendo conoscenze specifiche nelle diverse discipline del percorso di studi. La cifra oraria prevista per il sevizio civile costituisce un valore di riferimento per calcolare il contributo da riconoscere alle scuole. Tale parametro, in sede applicativa, rappresenta un riferimento utile ma non è inteso quale parametro rigido, in quanto le scuole, in relazione anche alla tipologia di attività svolte, alla complessità dei singoli casi e al numero di casi da gestire, possono presentare situazioni diversificate, tali da giustificare anche uno scostamento ragionevole dal suddetto parametro. Le scuole dovranno presentare un progetto e a consuntivo rendicontare gli interventi complessivamente effettuati e la realizzazione degli obiettivi previsti. Le istituzioni firmatarie ed aderenti ricercheranno, inoltre, un rapporto di collaborazione con la Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione - Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna al fine di facilitare la partecipazione degli studenti iscritti a tali corsi di laurea, valutando la possibilità che l’esperienza di tutor venga riconosciuta come ‘tirocinio’ o ‘credito formativo’.

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Sources: Accordo Di Programma Metropolitano

Tutor amicale. Nella scuola secondaria di secondo grado, al fine di migliorare l’integrazione scolastica scola- stica e sociale dell’alunno con disabilitàdisabile, può essere prevista e attivata, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e sulla base delle consegna con- segna del Gruppo Operativo (G.O.), la collaborazione di un giovane con funzione di tutor. Il tutor facilita: • l’integrazione tra il percorso scolastico, scolastico e le attività laboratoriali e le attività realizzate rea- lizzate fuori dalla scuola; • l’apprendimento dell’allievo, aiutandolo nello svolgimento dei compiti a casa; • l’integrazione nel gruppo dei pari e nelle situazioni culturali, sportive e ricreative ricreati- ve del territorio. Il tutor amicale partecipa a incontri di programmazione e verifica con i propri referenti refe- renti all’interno della scuola e ai momenti di lavoro del gruppo di progetto. Per svolgere la funzione di tutor è necessario avere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado secon- daria superiore, oppure essere studenti universitari orientati a svolgere compiti educativi edu- cativi e di accompagnamento; è preferibile che il tutor abbia frequentato la stessa scuola dell’alunno al fine di inserirsi più agevolmente nel contesto, conoscendo gli spazi scolastici, l’organizzazione, il personale e avendo conoscenze specifiche nelle diverse discipline del percorso di studi. La cifra oraria prevista per il sevizio civile costituisce un valore di riferimento per calcolare il contributo da riconoscere alle scuole. Tale parametro, in sede applicativa, rappresenta un riferimento utile ma non è inteso quale parametro rigido, in quanto le scuole, in relazione anche alla tipologia di attività svolte, alla complessità dei singoli casi e al numero di casi da gestire, possono presentare situazioni diversificate, tali da giustificare anche uno scostamento ragionevole dal suddetto parametro. Le scuole dovranno presentare un progetto e a consuntivo rendicontare gli interventi complessivamente effettuati e la realizzazione degli obiettivi previsti. Le istituzioni firmatarie ed aderenti ricercheranno, inoltre, Il Dirigente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ può creare un rapporto di collaborazione con la Scuola le Facoltà di Scienze della Formazione, Psicologia e Scienze della Formazione - Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna affini, al fine di facilitare la partecipazione degli studenti iscritti a tali corsi di laurea, valutando la possibilità che l’esperienza di tutor venga riconosciuta come ‘tirociniocome‘tirocinio’ o ‘credito formativo’.. La predisposizione di specifici progetti di attivazione dell’istituto del Tutor Amicale è competenza propria delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado. Pertanto, le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo ▇▇▇▇▇ possono proporre alle Amministrazioni Comunali, nell’ambito della definizione delle risorse per il soste- gno, esperienze di tutor amicale coinvolgendo, a seconda dei casi: • studenti del proprio plesso scolastico (indicativamente del 4° anno) attivando specifici crediti formativi per gli studenti coinvolti • studenti di altri Istituti Secondari di Secondo Grado (indicativamente del 4° anno) richiedendo alla scuola di provenienza l’attivazione di appositi crediti formativi; • studenti universitari (vedi ultimo capoverso). Gli eventuali costi derivanti dall’istituzione del Tutor Amicale sono a carico del Comune di residenza dello studente disabile per il quale viene attivato il progetto. All’interno del Piano di Zona Pianura Est le Amministrazioni Comunali possono con- vogliare parte delle risorse economiche previste dalla Legge Statale sul Servizio Civile Volontario (per l’età 18-21 anni) e dalla Legge Regionale n.20 del 20 ottobre 2003 coordinata con le modifiche apportate dalla legge regionale n. 14 del 28 luglio 2008 (per l’età 15-18 anni) per questa specifica tipologia di attività. Nel territorio della Pianura Est si individua l’ufficio del Piano di Zona del Distretto Pianura Est il luogo istituzionale per l’attivazione di un Accordo con l’Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze della Formazione – per gli aspetti organizzati-

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Sources: Accordo Territoriale Per L’integrazione Scolastica E Formativa Dei Bambini E Alunni Disabili