Assemblea In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazione.
EFFICACIA E DURATA 5.1 Il presente Contratto Quadro ha una durata di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla relativa data di sottoscrizione. Nel caso in cui alla scadenza del termine di 18 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto Quadro, l’Importo ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, come determinato ai sensi del precedente art. 3.2, eventualmente incrementato secondo quanto previsto al precedente art. 3, non sia stato ancora esaurito, il Contratto Quadro potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, sempre su richiesta scritta di ▇▇▇▇▇▇, e nei limiti degli importi suindicati, che sarà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. 5.2 I singoli Contratti Esecutivi avranno una durata massima di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla relativa data di sottoscrizione. La durata di ciascun servizio è indicata nel Progetto Esecutivo approvato dall’Amministrazione contraente e comunque non può superare la durata del Contratto Esecutivo. 5.3 Per tutte le tipologie di servizio che prevedono, in chiusura di Contratto Esecutivo, un passaggio di consegne (verso il fornitore entrante o l’Amministrazione Beneficiaria) nel ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇ (▇▇▇) mesi del Contratto Esecutivo saranno svolte anche le necessarie attività di phase out, come indicato nel Capitolato Tecnico. 5.4 Ferma restando la validità ed efficacia del Contratto Quadro - e dei singoli Contratti Esecutivi medio tempore perfezionati - non sarà più possibile aderire ed utilizzare il presente Contratto Quadro qualora sia esaurito l’Importo Massimo Complessivo, come determinato ai sensi del precedente art. 3.2, anche eventualmente incrementato secondo quanto previsto dai precedenti art. 3.5 e 3.6. 5.5 Ciascun Contratto Esecutivo, attuativo del presente Contratto Quadro ha efficacia per il Fornitore a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo, mentre è vincolante per l’Amministrazione Beneficiaria, se il contratto medesimo è soggetto ad approvazione nelle forme di legge, solo a seguito della formale approvazione dello stesso. 5.6 Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia del presente Contratto Quadro o di ogni singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della prestazione contrattuale.
Assemblee Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Efficacia 1. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per il Soggetto attuatore-beneficiario e il Principal Investigator, diventerà efficace per il Ministero a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo.
Software Salvo accordi diversi tra le parti, al committente è concesso un diritto d’usufrutto non esclusivo per l’uso regolamentare dei software compresi nelle forniture e nelle prestazioni. Il committente non è autorizzato a copiare (fatta eccezione per l’archiviazione, la ricerca di errori o la sostituzione di supporti di dati difettosi) o a elaborare il software a disposizione. In particolare il committente non è autorizzato senza previa conferma scritta da parte del fornitore a disassemblare, scomporre, decifrare o sviluppare inversamente il software in uso. In caso di violazione, il fornitore può revocare il diritto all’uso del software. Per quanto riguarda i software di terzi si applicano le condizioni del relativo produttore che in caso di violazione può avanzare delle pretese in aggiunta a quelle del fornitore.