Strumenti. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi, l'Ente Nazionale Bilaterale potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società associazioni od enti, previa apposita delibera all'unanimità del Consiglio Direttivo. L'istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità che ne regola il funzionamento. L'Ente potrà promuovere, con delibera all'unanimità del Consiglio Direttivo, la costituzione di organismi regionali/territoriali approvandone il regolamento e le norme di finanziamento nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro