Sospensione dell’autorizzazione Clausole campione

Sospensione dell’autorizzazione. 1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazione alle norme di legge o regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
Sospensione dell’autorizzazione. L’autorizzazione d’esercizio può essere sospesa dal Dirigente, sen- tita la Commissione di cui all’art. 10 del presente Regolamento, in relazione alla maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale loro reiterazione qualora ricorra uno dei seguenti casi:
Sospensione dell’autorizzazione. La autorizzazione è sospesa dal Dirigente del Settore per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
Sospensione dell’autorizzazione. Il dirigente preposto al Settore competente per materia, previa diffida all’interessato, dichiara la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da uno a novanta giorni nei seguenti casi:
Sospensione dell’autorizzazione. Art. 20 - Revoca dell'autorizzazione.
Sospensione dell’autorizzazione. 1) L’autorizzazione è sospesa dal Capo Settore del servizio interessato, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
Sospensione dell’autorizzazione. 1 - L’autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
Sospensione dell’autorizzazione. 1. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di venti giorni a un massimo di quaranta giorni qualora un'impresa commetta, nel corso di un anno, quattro infrazioni alle prescrizioni del Regolamento come riportate negli Artt. 10 e 11 del presente documento, concernenti la sicurezza e la regolarità del servizio, o contravvenzioni alle disposizioni di cui all'articolo 6 della L. 218/03. Qualora l'impresa commetta due o più infrazioni gravi l'autorizzazione è sospesa da un minimo di trenta giorni a un massimo di sessanta giorni.
Sospensione dell’autorizzazione. L’autorizzazione d’esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio Commercio, sentita la Commissione di cui all’art. 4 del presente Regolamento, in relazione alla maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale loro reiterazione qualora ricorra uno dei seguenti casi:
Sospensione dell’autorizzazione. Articolo 17 - Revoca dell’autorizzazione.