Common use of SOCCORSO ISTRUTTORIO Clause in Contracts

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante: a) assegna all’offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

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Sources: Disciplinary Regulations for Tender

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo 83 dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016D.lgs n. 50/2016 in caso di mancanza, prima incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di procedere all’esclusione per una delle cause quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, l’Azienda Ospedaliera S. ▇▇▇▇▇ di cui Terni assegna al precedente articolo 6.2.3concorrente un termine, la Stazione appaltante: a) assegna all’offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, concorrente è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83. Resta inteso che, comma 9 secondo periodoper poter procedere alla regolarizzazione della cauzione provvisoria o del contributo di gara, tali documenti devono essere stati costituiti ed il versamento avvenuto entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Qualora la cauzione provvisoria non sia stata costituita ed il versamento non sia stato effettuato entro il suddetto termine, il concorrente è escluso dalla gara. N.B.: l'istituto del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti un requisito di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la dicitura “a pena d’esclusione”presentazione dell'offerta, con eccezione di quelli afferenti all’offertanon possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusioneSe l'esclusione dipende da una carenza del requisito dichiarato si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

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Sources: Accordo Di Programma Integrativo

SOCCORSO ISTRUTTORIO. 11.1 Ai sensi dell’articolo dell’art. 83 comma 9, 9 del D.LgsD.lgs. 50/2016, prima 50/2016 le carenze di procedere all’esclusione per una delle cause qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 6.2.3infra. In particolare, la Stazione mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante: a) , di una sanzione pecuniaria pari al UNO per mille. In tal caso, la stazione appaltante assegna all’offerente il termine perentorio al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) 11.2 La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di irregolarità regolarizzazione. 11.3 Nei casi di irregolarità. formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodola stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, del D.Lgs. 50/2016 ma non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorioapplica alcuna sanzione. d) in 11.4 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, concorrente è escluso dalla gara; e) Si precisa . Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

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Sources: Affidamento Della Gestione Complessiva Dei Nidi d'Infanzia E Delle Strutture Educative Per La Prima Infanzia

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo 83 comma dell’art. 83, co. 9, del D.LgsCodice, così come modificato dall’art. 50/201652 del D.lgs. n. 56/2017, prima le carenze di procedere all’esclusione per una delle cause qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 6.2.3presente paragrafo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni o del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la Stazione appaltante: aAppaltante assegna al concorrente un termine di giorni 3 (tre) assegna all’offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrenteconcorrente è escluso dalla gara Al fine del computo del termine perentorio assegnato (3 giorni lavorativi), ai sensi dell’art 83farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Non possono essere oggetto di regolarizzazione e integrazione i c.d. inadempimenti irrimediabili, comma 9 quinto periodomancata separazione documentazione amministrativa/offerta economica, mancata indicazione nell’offerta economica dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 95, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016), è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del ▇nonché le irregolarità essenziali afferenti all’offerta economica (ad esempio la mancata sottoscrizione).▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

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Sources: Determina a Contrarre

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ▇▇.▇▇., ai sensi dell’articolo 83 dell’art. 83, comma 99 del d.lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del D.Lgs. 50/2016presente paragrafo (dichiarazione semplificata), prima l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di procedere all’esclusione per una delle cause di cui gara e a disporre che venga richiesto al precedente articolo 6.2.3concorrente, la Stazione appaltante: a) assegna all’offerente mediante il sistema SAP SRM, nel termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giornidieci giorni dalla nota di richiesta, perché siano resepena l’esclusione dalla gara, integrate la presentazione, l’integrazione o regolarizzate le la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 renderle. Ai sensi dell’art. 45 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, 3 del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83per la presentazione dell’offerta, comma 9 secondo periodo, del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio ai raggruppamenti non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive viene richiesto di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offertaassumere una forma giuridica specifica. In ogni caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il mancatoconferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura. Per il contenuto del mandato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4. Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di completare o fornire chiarimenti partecipazione, l’offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in ordine al contenuto dei documenti nome e per conto proprio e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusionemandanti.

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Sources: Contratto Di Prestazione Energetica (Epc)

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo 83 comma 9dell’art. 83, c. 9 del D.Lgs. 50/2016n. 50/16, prima le carenze di procedere all’esclusione per una qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle cause dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di cui al precedente articolo 6.2.3quelle afferenti all’offerta economica. In tal caso, la Stazione appaltante: a) stazione appaltante assegna all’offerente il termine perentorio al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completareda presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) in caso a pena di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgsesclusione. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, cui sopra il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, concorrente è escluso dalla gara; e) Si precisa . Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che come indicato dall’art 83non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. La ditta è pertanto esclusa nel caso in cui: ⮚ non abbia reso, comma 9 secondo periodo, del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’artregolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 co. c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà50/16; Le autocertificazioni, anche di soggetti terzile certificazioni, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei i documenti e delle dichiarazioni presentatel’offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, costituisce causa di esclusioneconforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l’esclusione immediata dalla gara.

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Sources: Disciplinary Procedure for Open Procedure Contract

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo 83 comma 9Il Decreto Correttivo modifica l’istituto del soccorso istruttorio17 agendo su due aspetti essenziali della relativa disciplina, del D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltanteattraverso: a(i) assegna all’offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante la soppressione di ogni onere economico per la presentazione delle offerte e regolarizzazione della documentazione, indicati nella richiestadisposta in accoglimento di un’indicazione già formulata dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema del Codice; c(ii) in caso l’eliminazione dell’obbligo di sanare le irregolarità formali, ovvero la mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali. La modifica apportata sotto il primo profilo risponde all’esigenza di rendere la disposizione del Codice coerente con quanto previsto dalla legge delega n. 11/2016. La precedente formulazione, ex art 83 comma 9 sesto periodoassistita dalla previsione di una sanzione pecuniaria, del D.Lgsera infatti apparsa viziata da eccesso di delega per contrasto con l’art. 50/2016 1, lett. z), della legge n. 11/2016, che aveva delegato al Governo la previsione di forme di “integrazione documentale non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in caso onerosa di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusionequalsiasi elemento formale della domanda”, con eccezione ciò escludendo l’ipotesi del cd. soccorso istruttorio “a pagamento”. L’abolizione della sanzione pecuniaria si pone, altresì, in linea con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, che aveva sollevato dubbi in merito alla compatibilità con il diritto europeo dell’istituto del soccorso istruttorio a pagamento, tanto da rimettere la questione all’attenzione della Corte di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancatoGiustizia dell’Unione Europea18, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusioneche sarà quindi chiamata a breve a pronunciarsi sul tema.

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Sources: Decreto Correttivo Al Codice Dei Contratti Pubblici

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo 16.1 Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 99 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, del D.Lgs. 50/2016l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione (Allegato 1). 16.2 Il concorrente che vi ha dato causa potrà essere assoggettato, prima i ad una sanzione pecunaria nel rispetto di procedere all’esclusione per una delle cause quanto previsto nel Codice di cui al precedente articolo 6.2.3, Contratti. 16.3 In tal caso la Stazione appaltante: a) assegna all’offerente il Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone necessarie indicando il contenuto e ed i soggetti che le li devono rendere;. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) in 16.4 Nel caso di irregolarità essenzialinon essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, ex art 83 la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 16.5 A norma dell’art. 95, comma 9 sesto periodo15, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, è escluso dalla gara; e) Si precisa ogni variazione che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietàintervenga, anche in conseguenza di soggetti terziuna pronuncia giurisdizionale, relative successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai requisiti fini del calcolo di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”medie nella procedura, con eccezione né per l’individuazione della soglia di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e anomalia delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusioneofferte.

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Sources: Bando Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo 83 dell’art. 83, comma 9, del D.LgsD. lgs. 50/2016, prima le carenze di procedere all’esclusione per una delle cause qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di cui al precedente articolo 6.2.3soccorso istruttorio. In particolare, la Stazione mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante: a) assegna all’offerente il termine perentorio , della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo a base di gara e comunque non superiore a 10 (dieci) 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completareda presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodola stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, del D.Lgsma non applica alcuna sanzione. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, concorrente è escluso dalla gara; e) . Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del ▇applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

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Sources: Service Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo 83 comma 9, del D.Lgs1. 50/2016, prima Le carenze di procedere all’esclusione per una delle cause qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 6.2.3presente articolo. 2. In particolare, la Stazione mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante:, della sanzione pecuniaria in misura non inferiore a € 513,30 pari al 0,5% del valore della gara calcolato sull’importo posto a base di gara dal presente bando di gara, al netto dell’I.V.A.. a) 3. In tal caso, la stazione appaltante assegna all’offerente il termine perentorio al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione dalla gara. b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) 4. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 5. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ex art 83 la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al comma 9 sesto periodo3 del presente articolo, del D.Lgs. 50/2016 ma non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorioapplica alcuna sanzione. d) in 6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, concorrente è escluso dalla gara;. e) Si precisa 7. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

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Sources: Bando Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo 83 comma 9La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, del D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la Stazione documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante: a) assegna all’offerente ), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e tasto “Crea risposta”; Scaduti i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante termini per la presentazione delle offerte della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e della documentazionel’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, indicati nella richiesta; c) in caso l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di irregolarità essenzialipartecipazione alla gara, ex art 83 comma 9 sesto periodorese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in caso devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di inutile decorso del termine di regolarizzazioneesclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi dell’art 83del combinato disposto di cui all’art. 65, comma 9 quinto periodo1, lett. a) del D.LgsD. Lgs. 50/2016n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è escluso obbligatorio a pena di esclusione dalla gara; e) Si precisa , a condizione che come indicato dall’art 83siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, comma 9 secondo periodo, del ▇rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materia.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

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Sources: Accordo Quadro

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3all’esclusione, la Stazione appaltanteappal- tante: a) assegna all’offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare at- tivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio istrut- torio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali non es- senziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice aggiudi- catrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentatepresen- tate, costituisce causa di esclusione.

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Sources: Determinazione a Contrarre Per L’affidamento Della Concessione Decennale Della Gestione Del Servizio Di Illuminazione Votiva Cimiteriale

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo 83 18.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di carattere amministrativo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, 9 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, prima di procedere all’esclusione per . 18.2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una delle cause di carenza sostanziale del requisito alla cui al precedente articolo 6.2.3, dimostrazione la Stazione appaltantedocumentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. Nello specifico valgono le seguenti regole: a) 18.3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna all’offerente il al concorrente un congruo termine perentorio - non superiore a 10 (dieci) giorni, dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone indicando 18.4. Ove il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrareconcorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, completarela stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) in caso fissando un termine perentorio a pena di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorioesclusione. d) in 18.5. In caso di inutile decorso del termine termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 18.6. Al di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9 quinto periodo9, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del ▇.▇▇▇D. Lgs. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietàfacoltà della stazione appaltante, anche di soggetti terziinvitare, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “se necessario, i concorrenti a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusionepresentati.

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Sources: Disciplinary Regulations for Tender

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo 83 comma 9dell’art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 50/2016presente paragrafo, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3l’Amministrazione provvederà a richiedere, la Stazione appaltante: a) assegna all’offerente il a mezzo PEC, all’operatore economico, nel termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giornidieci giorni dalla nota di richiesta, perché siano resePENA L’ESCLUSIONE dalla gara, integrate la presentazione, l’integrazione o regolarizzate le la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; . • mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione e/o del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli; • incompletezza o refusi materiali nell’istanza di partecipazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall’operatore economico. È in facoltà dell’operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati. In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutti gli operatori economici consorziati, il G.E.I.E. e tutti gli operatori economici facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) del D.lgs. 50/2016 , essi dovranno rendere e sottoscrivere l’istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre gli operatori economici consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, capo C, attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 24 della L.p. 2/2016. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del d.lgs. 50/2016, in caso di irregolarità essenzialiRaggruppamento temporaneo costituendo, ex art 83 nell’istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ai sensi dell’art. 45 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, 3 del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83per la partecipazione ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, comma 9 secondo periodol’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura. Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti l’istanza di partecipazione potrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo in nome e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti per conto proprio e delle dichiarazioni presentatemandanti. Qualora l’atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, costituisce causa il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutti gli operatori economici componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di esclusioneappalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

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Sources: Concession Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo 83 comma (ARTICOLO 83, COMMA 9, del D.LgsD.LGS. 50/2016, prima ) 13.1 Le carenze di procedere all’esclusione per una delle cause qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 6.2.3comma 9 dell’art. 83 del Codice. 13.2 In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti la Stazione appaltante: a) documentazione tecnica ed economica, il RUP assegna all’offerente il al concorrente un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché di 5 giorni solari affinché siano rese, integrate o regolarizzate regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in 13.3 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazioneregolarizzazione suddetto, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, concorrente è escluso dalla gara;. e13.4 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 13.5 Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (3 giorni solari) Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

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Sources: Accordo Quadro

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo dell’art. 83 comma 9, 9 del D.Lgs. 50/2016, prima nei casi di procedere all’esclusione per una delle cause mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale dell’istanza di cui al precedente articolo 6.2.3partecipazione e/o del documento di gara unico europeo, l’Autorità che presiede la Stazione appaltante: a) assegna all’offerente il gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP-SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giornidieci giorni dalla nota di richiesta, perché siano resePENA L’ESCLUSIONE dalla gara, integrate la presentazione, l’integrazione o regolarizzate le la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; . • mancata presentazione o mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla; • mancata presentazione o mancata sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli; • incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel D.G.U.E., tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico. È in facoltà dell’operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati. In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) del D.lgs. 50/2016 , essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.lgs. 50/2016, in caso di irregolarità essenzialiRaggruppamento temporaneo costituendo, ex art 83 nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ai sensi dell’art. 45 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, 3 del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83per la presentazione dell’offerta, comma 9 secondo periodo, del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio ai raggruppamenti non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive viene richiesto di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offertaassumere una forma giuridica specifica. In ogni caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il mancatoconferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura. Per il contenuto del mandato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.3. Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l’istanza di completare o fornire chiarimenti partecipazione, l’offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in ordine al contenuto dei documenti nome e per conto proprio e delle dichiarazioni presentatemandanti. Qualora l’atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, costituisce causa il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di esclusioneappalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

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Sources: Bando Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai Secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 83 del comma 9, 2 bis dell’art. 38 del D.Lgs. 50/2016, prima Codice dei contratti in caso di procedere all’esclusione per una delle cause sostitutive di cui al precedente articolo 6.2.3comma 2 del medesimo articolo, la Stazione appaltante: a) assegna all’offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorninonché, perché siano reseai sensi dell’art. 46 comma 1-ter dello stesso ▇▇▇▇▇▇, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione essenziale degli elementi e di atto di notorietàdelle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al presente disciplinare con di gara, la dicitura “Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a pena d’esclusione”dieci giorni, con eccezione per produrre, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o gli elementi, anche di quelli afferenti all’offertasoggetti terzi, mancanti, incomplete ovvero per le quali venga rilevata ogni altra irregolarità essenziale. Il tal caso, il concorrente è obbligato al pagamento, in favore della Regione Puglia, di una sanzione pecuniaria pari a € 14.304,00. L’inutile decorso del termine assegnato dalla Stazione Appaltante per la regolarizzazione comporterà l’esclusione dalla gara. La sanzione pecuniaria dovrà essere pagata dal concorrente, entro un termine assegnato dalla Stazione Appaltante, mediante versamento della somma corrispondente sul conto corrente ordinario In ogni caso il mancatodi riduzione del deposito cauzionale provvisorio per applicazione della sanzione pecuniaria, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice è fatto obbligo al concorrente di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentateprovvedere all’immediato reintegro dell’importo garantito, costituisce causa di esclusione.pena

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Sources: Servizio Di Assistenza Tecnica

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo 83 Per quanto concerne le disposizioni previste dall’art. 38, comma 92 bis, e dall’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 50/201612/04/2006, prima n.163, si precisa quanto segue. Non si potrà ricorrere al soccorso istruttorio e saranno pertanto escluse le offerte nelle seguenti ipotesi: - la mancata sottoscrizione della domanda di procedere all’esclusione per una partecipazione, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica; - l’incompletezza o incertezza dell’offerta economica; - in tutti i casi di violazione delle cause cautele previste nei documenti di cui gara volte ad assicurare l’integrità dei plichi contenenti l’offerta al precedente articolo 6.2.3fine del rispetto del principio di segretezza ed immodificabilità delle proposte contrattuali formulate, nonché volte ad assicurare il principio di parità di trattamento tra i concorrenti; - l’omesso versamento del contributo dovuto all’autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; può di contro essere sanato l’aver omesso di inserire la Stazione appaltante: a) assegna all’offerente ricevuta di pagamento o l'aver effettuato il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate pagamento con modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità; - la mancata effettuazione del sopralluogo; diversamente la mancata o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e irregolare allegazione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo può essere sanata. In tutti i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) in caso casi di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come essenziale degli elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentatesostitutive, costituisce causa sanate con il soccorso istruttorio, il concorrente è sanzionato mediante pagamento in favore del Comune di esclusioneBusseto di una sanzione pecuniaria pari a € 600,00. La Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine di due giorni lavorativi per la regolarizzazione della documentazione e/o delle dichiarazioni.

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Sources: Energy Service Contract

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai Si specifica, ai sensi dell’articolo 83 dell’art.83, comma 9, del D.LgsD.Lgs.50/2016, che carenze, incompletezza e ogni irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura del “soccorso istruttorio”, ad esclusione di quelle riguardanti l’offerta economica. 50/2016In tal caso il concorrente è obbligato a pagare la sanzione pecuniaria stabilita nel presente disciplinare di gara nella misura minima dell’uno per mille dell’importo a base di gara, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3ossia pari ad € 2.666,58 (duemilaseicentosessantasei/58). Al concorrente verrà assegnato un termine, la Stazione appaltante: a) assegna all’offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano affinché vengano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarieessenziali, indicandone il contenuto e i soggetti da presentare contestualmente all’attestazione di avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Si precisa che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) sanzione è dovuta esclusivamente in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgsregolarizzazione. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in In caso di inutile decorso del termine irregolarità formali ovvero di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgsmancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali ne viene chiesta la regolarizzazione ma non si applica la sanzione. 50/2016, è escluso La mancata o tardiva regolarizzazione comporta l’esclusione dalla gara; e) Si precisa . Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze documentali che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

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Sources: Concession Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. 18.1 Ai sensi dell’articolo 83 dell’art. 83, comma 9, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, prima le carenze di procedere all’esclusione per una delle cause qualsiasi elemento formale della domanda di cui partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbligano il Concorrente che vi ha dato causa al precedente articolo 6.2.3pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari ad Euro 1.000,00 (mille euro e zero centesimi). 18.2 In tal caso, la Stazione appaltante: a) Appaltante assegna all’offerente il termine perentorio al Concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare. Le dichiarazioni integrativa devono essere presentate contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 18.3 Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodola Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttoriosenza applicare alcuna sanzione. d) in 18.4 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, Concorrente è escluso dalla gara;. e) Si precisa 18.5 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci E Servizi

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo 83 dell’art. 83, comma 9, del D.LgsD.lgs. 50/2016n. 50/2016 in caso di mancanza, prima incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di procedere all’esclusione per una delle cause quelle afferenti all’offerta economica, l’Azienda Ospedaliera S. ▇▇▇▇▇ di cui Terni assegna al precedente articolo 6.2.3concorrente un termine, la Stazione appaltante: a) assegna all’offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, concorrente è escluso dalla gara; . È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e) Si precisa /o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che come indicato dall’art 83siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, comma 9 secondo periodola data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile ­ e quindi è causa di esclusione ­ la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. NOTA BENE: l'istituto del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti un requisito di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la dicitura “a pena d’esclusione”presentazione dell'offerta, con eccezione di quelli afferenti all’offertanon possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusioneSe l'esclusione dipende da una carenza del requisito dichiarato si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

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Sources: Contract for Construction Works

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo dell'art. 83 comma 9, 9 del D.Lgs. 50/2016, prima nei casi di procedere all’esclusione per una delle cause mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di cui al precedente articolo 6.2.3gara e a disporre che venga richiesto, la Stazione appaltante: a) assegna all’offerente il all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giornidieci giorni dalla nota di richiesta, perché siano resePENA L’ESCLUSIONE dalla gara, integrate la presentazione, l’integrazione o regolarizzate le la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare. - mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. da parte dell'impresa ausiliaria; - mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento; - incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, completare, regolarizzare tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dalla Stazione appaltantedal bando, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico. Si procederà ad ESCLUDERE l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il contratto d’avvalimento sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 offerte. Si precisa che ai sensi dell'art. 89 comma 9 sesto periodo, 11 del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto e dell'art. 1 del soccorso istruttorioD.m. 10 novembre 2016 n. 248 per le opere rientranti nella categoria OG11, NON E’ AMMESSO L'AVVALIMENTO. d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

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Sources: Bando Di Gara Telematica

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai Si fa presente che, ai sensi dell’articolo dell’art. 83 comma 99 del Codice, la mancanza, l’incompletezza o le irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte in base alla legge, o al presente disciplinare ai fini della partecipazione alla procedura di che trattasi, comporterà il pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad € 779,74 (settecentosettantanove/74), corrispondente all’1 per mille dell’importo stimato dell’appalto posto a base di gara. Tale importo dovrà essere versato come segue: INTESTAZIONE Presidenza del D.LgsConsiglio Ministri - Codice fiscale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ CODICE ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ IT RR XXX CAUSALE Affidamento servizi progettazione Sacrario Militare di Asiago CIG. 50/20166848676A37 - CUP: J42C16000060001 Sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 In tale caso, prima sarà assegnato un termine di 10 giorni naturali e consecutivi per procedere all’integrazione/regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, si procederà all’esclusione per una delle dalla gara. Vengono ritenute essenziali le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di cui al precedente articolo 6.2.3esclusione previste nel D.lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante: a) assegna all’offerente il termine perentorio appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgsapplica alcuna sanzione. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, concorrente è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

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Sources: Appalto Di Servizi Di Architettura E Ingegneria

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo dell’art. 83 comma 9, 9 del D.Lgs. 50/2016, prima nei casi di procedere all’esclusione per una delle cause mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale o formale dell’istanza di cui al precedente articolo 6.2.3partecipazione e/o del documento di gara unico europeo, l’Autorità che presiede la Stazione appaltante: a) assegna all’offerente il gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giornidieci giorni dalla nota di richiesta, perché siano resePENA L’ESCLUSIONE dalla gara, integrate la presentazione, l’integrazione o regolarizzate le la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; . • mancata presentazione o mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla; • mancata presentazione o mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli; • incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico. È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati. In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei. In caso di consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) della L.p. 26/93, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre le imprese consorziate per conto delle Si rammenta che, in caso di irregolarità essenzialiRaggruppamento temporaneo costituendo, ex art 83 nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati Ai sensi dell’art. 45 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, 3 del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83per la presentazione dell’offerta, comma 9 secondo periodo, del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio ai raggruppamenti non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive viene richiesto di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offertaassumere una forma giuridica specifica. In ogni caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il mancatoconferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura. Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice l'istanza di completare o fornire chiarimenti partecipazione, l’offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in ordine al contenuto dei documenti nome e per conto proprio e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusionemandanti.

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Sources: Bando Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo A norma dell’art. 83 comma 9, 9 del D.Lgsd.lgs. 50/2016, prima n.50/16: Le carenze di procedere all’esclusione per una delle cause qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 6.2.3comma 9 art. 83 del d.lgs. n.50/16. In particolare, la Stazione mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti di gara, con l’esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante: a) , della sanzione pecuniaria in misura non inferiore ad all’1 x mille del valore del lotto di interesse. In tal caso, la stazione appaltante assegna all’offerente il termine perentorio al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completareda presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodola stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, del D.Lgsma non applica alcuna sanzione. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, concorrente è escluso dalla gara; e) Si precisa . Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, non consentono l'individuazione del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 contenuto o del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.soggetto responsabile della stessa

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Sources: Servizio Di Ristorazione

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo 83 comma 9Con riferimento specifico alla procedura in oggetto, del D.Lgs. 50/2016si ritiene opportuno precisare che in tutti i casi di mancanze, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante: a) assegna all’offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate incompletezze o regolarizzate le irregolarità relative ad elementi e dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il si consentirà alla Ditta concorrente, ai sensi dell’art 83dell’art. 38, comma 9 quinto periodo2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 50/2016163/2006 e s.m.i., è escluso dalla garala regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni, previo pagamento di una sanzione pecuniaria determinata, sin d’ora, pari al 1 per mille del valore complessivo di gara per il quale l’operatore partecipa. 1. mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, nonché la presentazione di offerte economiche alternative, di offerte parziali e/o di offerte condizionate; 2. mancato possesso al momento del termine di scadenza dell’offerta di uno dei requisiti di ordine morale e) Si precisa /o di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs 163/2006, nonché il mancato possesso della capacità tecnico-professionale con riferimento agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 3. accertata presenza di personale che come indicato dall’art 83ha prestato negli ultimi tre anni attività lavorativa o professionale presso la ditta offerente e che è stato già dipendente della stazione appaltante con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara, comma 9 secondo periodo, del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 co. 9 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., come introdotto dall’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 50/2016 190; 4. incompletezza o nuova mancanza delle dichiarazioni e/o elementi conseguenti all’attivazione del soccorso istruttorio (impossibilità di attivare un secondo livello istruttorio/una reiterazione del soccorso istruttorio); 5. incertezza assoluta sul contenuto e/o sulla provenienza dell’offerta, nell’ipotesi in cui tale incertezza non possa essere eliminata sulla base di elementi/documenti prodotti dall'Operatore Economico. Inoltre sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive considerate non soggette a soccorso istruttorio e pertanto a pena di certificazione e esclusione: 1. il mancato rispetto del termine perentorio di atto presentazione dell’offerta; 2. il mancato rispetto del termine di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti 10 giorni solari concesso per la regolarizzazione documentale conseguente all'attivazione del soccorso istruttorio; 3. il mancato pagamento della sanzione pecuniaria conseguente all'attivazione del soccorso istruttorio. • l’istanza di partecipazione e la sua corretta presentazione, qualora l’operatore economico non sia precisamente individuabile mediante gli altri documenti contenuti nella documentazione amministrativa; • la dichiarazione dei requisiti di ordine generale (art 38 del D.Lgs 163/2006), di idoneità professionale (art 39 del D.lgs 163/2006), e della capacità tecnico-professionale con riferimento agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; • la dichiarazione di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e le condizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati e di avere la piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’appalto e di aver giudicato inoltre i prezzi remunerativi nel loro complesso; • la dichiarazione, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 s.m.i., come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con introdotto dall’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che negli ultimi tre anni non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la dicitura “a pena d’esclusione”propria ditta personale già dipendente della stazione appaltante, con eccezione poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, nei tre anni antecedenti la data di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso pubblicazione della gara; • la procura (ove il mancato, inesatto sottoscrittore dell'offerta e/o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice della istanza di completare partecipazione e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle altre dichiarazioni sia un procuratore); • il documento di identità a comprova delle dichiarazioni presentaterichieste. 1. dichiarazione delle posizione INPS, costituisce causa INAIL, nonché del CCNL applicato ai propri dipendenti; 2. dichiarazione degli estremi del decreto relativo all'ammissione al concordato con continuità aziendale; 3. dichiarazione degli indirizzi degli Enti territoriali competenti; 4. dichiarazione di esclusioneavvalersi dell'istituto del subappalto; 5. dichiarazione che non esistono parti dell’Offerta Tecnica coperte da segreto tecnico/commerciale, per i quali è precluso l’accesso, ai sensi dell’art. 13 c. 5 lett. a) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..; 6. ogni altra dichiarazione / documento non qualificato quale essenziale / indispensabile. Tali documenti saranno richiesti solo in caso di aggiudicazione, mentre per le dichiarazioni di cui ai punti 4. e 5. la Stazione Appaltate considererà la loro mancanza quale volontà da parte dell'Operatore Economico di non avvalersi dell'istituto di subappalto e di non esistenza di segreti tecnici/commerciali. Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportino l’esclusione debitamente motivata del concorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata separazione dell’offerta economica e di quella tecnica).

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Sources: Invito a Procedura Negoziata

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’articolo dell’art. 83 comma 9, 9 del D.Lgs. 50/2016, prima nei casi di procedere all’esclusione per una delle cause mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al precedente articolo 6.2.3presente paragrafo, l’Autorità che presiede la Stazione appaltante: a) assegna all’offerente il gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP-SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giornidieci giorni dalla nota di richiesta, perché siano resePENA L’ESCLUSIONE dalla gara, integrate la presentazione, l’integrazione o regolarizzate le dichiarazioni necessariela regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; b) l’offerente deve integrare. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. - mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici; - incompletezza o refusi materiali nel D.G.U.E., completare, regolarizzare tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dalla Stazione appaltantedal bando, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttoriotenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico. d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del ▇.▇▇▇. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

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Sources: Bando Di Gara