Rumorosità Clausole campione
Rumorosità. Le aziende sulla base di apposite indagini uniformeranno le macchine di lavorazione al dettato del “Piano cave” e del relativo disciplinare.
Rumorosità. Per la salvaguardia della salute dei lavoratori l’Impresa effettuerà una valutazione del rumore al fine di identificare i lavoratori, gli ambienti di lavoro e le attività a rischio di danno uditivo, per attuare le misure preventive e protettive collettive ed individuali, ove necessario. A tale fine si misurerà l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (Lep, d) ovvero quella settimanale (Lep, w) se quella quotidiana dovesse risultare variabile nell'arco della settimana lavorativa. La valutazione sarà effettuata da personale competente ad intervalli opportuni, con la consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti. Nel caso di variazioni degli impianti, macchine e/o delle lavorazioni, queste rilevazioni dovranno essere nuovamente effettuate. Il rapporto contenente l'indagine di esposizione professionale al rumore e indicante i criteri, i metodi, le strumentazioni, le modalità e il personale tecnico competente, sarà posto a disposizione degli organi di vigilanza e redatto secondo quanto previsto al Capo II – “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” del D. Lgs. 81/2008. Tutte le macchine utilizzate per i lavori, quali ad esempio quelle per movimenti terra (escavatori, pale meccaniche, ecc.), compressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, ecc. dovranno essere del tipo silenziato e di moderna concezione, con marmitte perfettamente efficienti. Il rapporto contenente l'indagine fonometrica e indicante i criteri, i metodi, le strumentazioni, le modalità e il personale tecnico competente, deve essere messo a disposizione degli organi di vigilanza.
Rumorosità. Il COMUNE DI MARSALA ritiene componente qualificante del prodotto offerto il contenimento del livello di rumore, ottenuto tramite un’accurata progettazione strutturale, l’applicazione di materiali fonoassorbenti, l’adozione di componenti ed apparecchiature a basse emissioni sonore. Particolare attenzione sarà posta all’insonorizzazione del propulsore e degli organi di trazione. I livelli di rumore interno ed esterno, misurati secondo le norme CUNA e certificati da apposito verbale di prova redatto da ente terzo accreditato, saranno presentati in sede di offerta e saranno considerati vincolanti in sede di collaudo di accettazione.
Rumorosità. I livelli di pressione sonora generati dall’impianto all’esterno dello stesso e in prossimità dei macchinari saranno compatibili con le norme vigenti al momento dell’accettazione dell’ordine. In particolare saranno rispettati i limiti previsti dal DPCM 01/03/91 e del D.P.R. 14/11/97 per quanto riguarda l’emissione verso l’esterno (sia come criterio differenziale che come criterio assoluto) e le indicazioni riportate nel Decreto Legislativo n. 277 del 15/08/91, del D.P.R. 05/12/1997 in materia di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione al rumore, nonché le indicazioni della Legge 26/10/1995 n. 447. Si assume comunque quale classe di riferimento per la destinazione d’uso del territorio quella evidenziata nella tabella B e C del D.P.R. 14/11/97, individuando come valori limite di emissione Leq in dB(A) i seguenti:
Rumorosità. Sarà verificata la rispondenza dei valori dichiarati in sede di offerta. In caso di scostamento dei valori di rumorosità rilevati rispetto a quelli dichiarati, per ogni punto di misura, verranno applicate delle penali secondo le clausole contrattualmente previste.
Rumorosità. Rumorosità interna - Deve essere verificato il livello di rumorosità interna del veicolo secondo quanto indicato nelle tabelle CUNA NC 504-01, NC 504-02. Rumorosità esterna - Deve essere verificato il livello di rumorosità esterna del veicolo secondo quanto indicato nelle tabelle CUNA NC 504-03, NC 504-04.
