Responsabilità per danni e riservatezza. La ditta è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone, al mobilio, ai vetri e cristalli ecc. ed agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della stazione appaltante o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l’installazione e il collaudo della strumentazione, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. La ditta è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la stazione appaltante e le proprie attività.
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Sources: Fornitura
Responsabilità per danni e riservatezza. 1. La ditta è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone, al mobilio, ai vetri e cristalli cristalli, ai lampadari ecc. ., ed agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della stazione appaltante o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l’installazione e il collaudo l’esecuzione della strumentazionefornitura, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
2. La ditta è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la stazione appaltante e le proprie attività.
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Sources: Fornitura Di Beni
Responsabilità per danni e riservatezza. 1. La ditta è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone, al mobilio, ai vetri e cristalli cristalli, ai lampadari ecc. ., ed agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della stazione appaltante o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l’installazione e il collaudo della strumentazione, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
2. La ditta è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la stazione appaltante e le proprie attività.
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