RAPPORTO CONTRIBUTIVO Clausole campione
RAPPORTO CONTRIBUTIVO. Contributo Soggettivo 9 Contributo Integrativo 11 Contributo di Maternità 13 Adempimenti contributivi 14 Contribuzione dovuta dai pensionati 16 Ruoli 17 Restituzione dei contributi soggettivi 19 Rimborso di somme non dovute 21 Ripristino dei contributi 22 Sistema di regolarizzazione delle inadempienze contributive e di iscrizione 23 Riscatto del tirocinio, del corso di laurea, del servizio civile volontario e del servizio militare 27 Ricongiunzione 30 Prescrizione dei contributi 32 Eventi calamitosi 33
RAPPORTO CONTRIBUTIVO. Contributo Soggettivo
a) del reddito professionale netto, di cui al comma 1 dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni, prodotto nell’anno prece- dente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale;
b) della quota di reddito prodotto nell’anno precedente dalla Società tra Profes- sionisti di cui alla L.183/11, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale, ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. A tal fine si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l’as- semblea della Società tra Professionisti abbia eventualmente riservato a detti utili e pertanto non rileva l’eventuale mancata distribuzione ai soci. Tab. n. 2: contributo soggettivo Riferimenti Normativi: • D.M. 25 maggio 2001 (vedi pag. 152) Contributo Integrativo Tab. n. 3: contributo integrativo Riferimenti Normativi: Contributo di Maternità Tab. n. 4: contributo di maternità Riferimenti Normativi: Adempimenti contributivi
RAPPORTO CONTRIBUTIVO. Non sono nella disponibilità delle parti, e quindi sono soggetti a contribuzione, i titoli individuati nell’accordo che coprono fattispecie, o periodi, di rilevanza contributiva; • Sono soggetti a contributi anche gli accordi che in genere sono volti, in frode alla legge, a sviare la pretesa contributiva attribuendo qualificazioni diverse ai titoli di pagamento rispetto a quelle previste; • Ciò che è esente o non imponibile a livello fiscale non è detto che lo sia anche a livello previdenziale. Un’importante sentenza della Cassazione: • l’art.12 L. 153/1969 considera computabili ai fini contributivi le somme corrisposte non solo “in dipendenza” ma anche “in relazione” al rapporto di lavoro; • le somme percepite dal lavoratore in seguito a transazione di lavoro, in armonia con la circ. n. 263/97 dell’Inps, rientrano nell’imponibile contributivo; • Sono escluse da tale computo solamente fattispecie tassative, non qualificabili dalle parti, ma determinate dall’art. 6 D.lgs n. 314/1997. La verifica in tal senso spetta solo al giudice, che riscontri un titolo del tutto autonomo di tali somme rispetto al rapporto di lavoro. • L'indagine del giudice sull'imponibilità delle somme non trova limite nel titolo formale di tali erogazioni e non impedisce all'Inps di pretendere il pagamento dei contributi; • Da ciò derivano due importanti principi: – la transazione è estranea al rapporto tra il datore di lavoro e l'Inps, giacché alla base del credito dell'ente previdenziale deve essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta; – l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro ex art. 2094 c.c. rende sussistente l'obbligo contributivo del datore di lavoro indipendentemente dal fatto che siano stati soddisfatti gli obblighi retributivi, ovvero che il prestatore abbia rinunziato ai suoi diritti.
RAPPORTO CONTRIBUTIVO. Contributo Soggettivo Il contributo soggettivo è dovuto da tutti gli iscritti in percentuale variabile dal dodici per cento (12%) al cento per cento (100%):
a) del reddito professionale netto, di cui al comma 1 dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni, prodotto nell’anno prece- dente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale;
b) della quota di reddito prodotto nell’anno precedente dalla Società tra Profes- sionisti di cui alla L.183/11, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale, ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. A tal fine si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l’as- semblea della Società tra Professionisti abbia eventualmente riservato a detti utili e pertanto non rileva l’eventuale mancata distribuzione ai soci. Riferimenti Normativi: Riferimenti Normativi: Riferimenti Normativi:
