Common use of Pubblicità Clause in Contracts

Pubblicità. 1. I bandi di gara, nel rispetto dell’evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente. I bandi di gara di qualunque importo devono sempre essere pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul suo sito internet. 2. La pubblicità prevista dalla normativa di settore va rispettata distinguendo tra: - Bando integrale di gara - Avvisi di gara ( da utilizzare soprattutto per la pubblicità sui quotidiani) - Estratti di gara ( da utilizzare soprattutto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ) 3. L’Ufficio incaricato e competente, in relazione all’oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematiche. 4. L’esito della gara viene pubblicato secondo le modalità di legge. 5. Ciascun settore/servizio competente garantisce il rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza e con finalità di prevenzione dei fenomeni corruttivi, applicabili alle procedure di gara. 3 2 Si veda l’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 3 Si veda in particolare Legge 190/2012 e D.lgs 33/2013

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Sources: Regolamento Dei Contratti, Regolamento Dei Contratti

Pubblicità. 1. I bandi di gara, nel rispetto dell’evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente. I bandi di gara di qualunque importo devono sempre essere pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul suo sito internet. 2. La pubblicità prevista dalla normativa di settore va rispettata distinguendo tra: - Bando integrale di gara - Avvisi di gara ( da utilizzare soprattutto L’avviso sull’istituzione dell’elenco operatori economici per la pubblicità sui quotidiani) - Estratti fornitura di gara ( da utilizzare soprattutto per la pubblicazione beni e l’esecuzione di servizi, lavori e servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura e dell’istituzione di un sistema di qualificazione ai sensi dell’art. 134 del dlgs 50/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ) 3dell’Unione europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo di committenza di Veritas spa ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ nella sezione “Bandi e Gare”, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e nell’albo pretorio on-line del Comune di Venezia. L’Ufficio Le pubblicazioni relative all’istituzione, alla gestione o alla decadenza dell’Elenco operatori economici per la for- nitura di beni e l’esecuzione di servizi, lavori e servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura sono demandate al direttore incaricato della funzione Approvvigionamenti. Il presente Regolamento è consultabile sul profilo di committente di Veritas spa ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ nella sezione “Bandi e competente, in relazione all’oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche Gare” e telematicheall’interno della Piattaforma ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇. 4. L’esito della gara viene pubblicato secondo le modalità di legge▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. 5. Ciascun settore/servizio competente garantisce il rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza e con finalità di prevenzione dei fenomeni corruttivi, applicabili alle procedure di gara. 3 2 Si veda l’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 3 Si veda in particolare Legge 190/2012 e D.lgs 33/2013▇▇ nella sezione “Albo for- nitori”.

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Sources: Regolamento Per L’istituzione E La Gestione Di Un Elenco Operatori Economici

Pubblicità. 1. I bandi Il bando di gara, nel rispetto dell’evidenza pubblica, devono deve essere pubblicizzati pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigentevigente per gli appalti di forniture, lavori e servizi ai sensi degli artt. I bandi 66, 122 comma 6 e 124 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m. 2. Le modalità di pubblicazione devono essere specificate nel provvedimento di indizione della gara. 3. Il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa che indice la procedura di gara può adottare, in relazione all’oggetto o al valore dell’appalto, ulteriori forme di qualunque importo pubblicità. 4. Tutti i bandi devono sempre essere pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul suo sito internetinformatico. 25. La pubblicità prevista dalla normativa di settore va rispettata distinguendo tra: - Bando integrale Il bando di gara - Avvisi è messo a disposizione dei concorrenti dall’Ufficio Appalti. I capitolati ed i documenti tecnici vengono messi a disposizione dei concorrenti dal Settore competente. Gli atti di gara ( da utilizzare soprattutto per la pubblicità sui quotidiani) - Estratti sono disponibili altresì sul sito internet del Comune. 6. L’esito di gara ( da utilizzare soprattutto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ) 3. L’Ufficio incaricato e competente, in relazione all’oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematiche. 4. L’esito della gara viene è pubblicato secondo le modalità e la tempistica indicata dall’art. 65 del D.lgs. 163/2006 e s.m.. 7. Alle sopra descritte pubblicazioni provvede l’Ufficio Appalti che si occupa altresì della pubblicazione degli esiti di leggegara a norma dell’art. 65 del D.lgs. 163/2006 e s.m. 5. Ciascun settore/servizio competente garantisce il rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza e con finalità di prevenzione dei fenomeni corruttivi, applicabili alle procedure di gara. 3 2 Si veda l’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 3 Si veda in particolare Legge 190/2012 e D.lgs 33/2013

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Sources: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti Del Comune

Pubblicità. 1. I bandi di gara, nel rispetto dell’evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente. I bandi di gara di qualunque importo devono sempre essere pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e Il presente Regolamento Interno è pubblicato sul suo sito internetprofilo del committente (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇). 2. La pubblicità prevista dalla normativa Tutte le procedure per le quali esiste onere di settore va rispettata distinguendo tra: - Bando integrale pubblicazione saranno visualizzabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ nella Sezione “Società Trasparente” >>>“Bandi di gara - Avvisi di gara ( da utilizzare soprattutto per la pubblicità sui quotidiani) - Estratti di gara ( da utilizzare soprattutto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale )e contratti. Accedendo sarà pertanto possibile consultare gli avvisi relativi alle gare in corso. 3. L’Ufficio incaricato Start Romagna S.p.A. si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e competentedi concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all’oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematichealle caratteristiche dell’appalto da affidare. 4. L’esito della gara viene pubblicato secondo le modalità di leggeEffettuata la procedura comparativa e disposta l’aggiudicazione, il Responsabile Acquisti e Logistica, sotto la supervisione del Responsabile Trasparenza, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Codice, cura la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Società trasparente”, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dei seguenti dati: - Tipologia e genere dell’affidamento; - Operatori economici invitati; - Nominativo dell’operatore economico aggiudicatario e delle imprese concorrenti; - Importo dell’aggiudicazione. 5. Ciascun settore/servizio competente garantisce il rispetto delle norme vigenti in materia Si precisa che nel caso di trasparenza e con finalità di prevenzione procedure diverse dalla gara aperta al pubblico la visualizzazione dei fenomeni corruttivi, applicabili alle procedure di gara. 3 2 Si veda l’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 3 Si veda in particolare Legge 190/2012 e D.lgs 33/2013risultati sarà riservata ai soli operatori economici invitati.

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Sources: Regolamento Interno

Pubblicità. 1. I bandi di gara, nel rispetto dell’evidenza dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente. I bandi di gara di qualunque importo devono sempre essere pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul suo sito internet. 2. La pubblicità prevista dalla normativa di settore va rispettata distinguendo tra: - Bando integrale Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara - Avvisi devono essere indicati il nominativo del RUP, il Codice Unico di gara ( da utilizzare soprattutto per la pubblicità sui quotidianiProgrammazione (CUP) - Estratti di gara ( da utilizzare soprattutto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale )e il Codice SIMOG/CIG (quest’ultimo in relazione al valore del contratto) ove previsti. 3. L’Ufficio incaricato In ogni caso tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e competenteresi disponibili presso l'Ufficio relazioni con il pubblico. Tali forme assolvono tutti gli obblighi pubblicitari in assenza di specifiche disposizioni normative. 4. I bandi vengono altresì pubblicati, in ove ritenuto opportuno e consentito dalle direttive europee, sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 5. In relazione all’oggetto all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare possono essere adottate forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematichetelematiche con accesso indifferenziato, a mezzo stampa e servizi televisivi e presso altri Comuni ed Enti pubblici. 46. L’esito L'esito della gara viene gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato secondo le modalità di leggeall'Albo Pretorio del Comune e comunicato tempestivamente a tutti i partecipanti. 5. Ciascun settore/servizio competente garantisce il rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza e con finalità di prevenzione dei fenomeni corruttivi, applicabili alle procedure di gara. 3 2 Si veda l’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 3 Si veda in particolare Legge 190/2012 e D.lgs 33/2013

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Sources: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti

Pubblicità. 1. I La pubblicazione obbligatoria di bandi e avvisi delle operazioni di gara, nel rispetto dell’evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati è effettuata nelle forme indicate dalla normativa vigente. I bandi di gara di qualunque importo devono sempre essere pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul suo sito internetcon l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti. 2. La pubblicità prevista dalla normativa Nei casi in cui la legge non prevede alcun obbligo di settore va rispettata distinguendo tra: - Bando integrale pubblicità, il Responsabile di gara - Avvisi di gara ( da utilizzare soprattutto per la pubblicità sui quotidiani) - Estratti di gara ( da utilizzare soprattutto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale )Servizio utilizza preferenzialmente l’Albo Pretorio ed il sito informatico dei Comuni facenti parte dell’Unione, nonché il sito informatico dell’Unione, una volta istituito. 3. L’Ufficio incaricato e competenteIl Responsabile di Servizio, in relazione all’oggetto all'oggetto del contratto, contratto ovvero al valore del medesimo, può altresì adottare forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematichetelematiche con accesso indifferenziato, a mezzo stampa e servizi televisivi, presso altri Comuni ed Enti pubblici o associazioni di categoria o con altri mezzi che ritenga più efficaci ai fini della pubblicità. 4. L’esito L'esito della gara viene gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato secondo le modalità di leggeall'Albo Pretorio e comunicato a tutti i partecipanti. 5. Ciascun settore/servizio competente garantisce il rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza e con finalità di prevenzione dei fenomeni corruttivi, applicabili alle procedure di gara. 3 2 Si veda l’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 3 Si veda in particolare Legge 190/2012 e D.lgs 33/2013

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Pubblicità. 1. I bandi di gara, nel rispetto dell’evidenza dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente. I bandi di gara di qualunque importo devono sempre essere pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul suo sito internet. 2. La pubblicità prevista dalla normativa di settore va rispettata distinguendo tra: - Bando integrale di gara - Avvisi di gara ( da utilizzare soprattutto Tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e devono essere messi a disposizione delle categorie interessate presso l'Ufficio Segreteria, nonché sul sito informatico individuato con apposito D.P.C.M. ai sensi della Legge 24 novembre 2000, n. 340 ss. mm. previsto per la pubblicità sui quotidiani) - Estratti di gara ( da utilizzare soprattutto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale )le opere pubbliche. 3. L’Ufficio incaricato e competenteIn assenza di norme specifiche i bandi vengono pubblicati per estratto anche sul sito Internet del Comune se esistente o sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale previa specifica richiesta. 4. Il Responsabile del Servizio interessato o Responsabile Unico del Procedimento, in relazione all’oggetto all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche a mezzo stampa e telematiche. 4. L’esito della gara viene pubblicato secondo le modalità di leggeservizi televisivi e presso altri Comuni ed Enti pubblici. 5. Ciascun settore/servizio competente garantisce il rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e con finalità di prevenzione dei fenomeni corruttivi, applicabili alle procedure di gara. 3 2 Si veda l’articolo 328 comunicato a tutti i partecipanti secondo le modalità utilizzate per la pubblicazione del D.P.R. 207/2010 3 Si veda in particolare Legge 190/2012 e D.lgs 33/2013bando.

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Sources: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti

Pubblicità. 1. I bandi La Provincia garantisce la più ampia pubblicizzazione delle procedure di garaindividuazione dei contraenti, nel rispetto dell’evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente. I bandi dei principi di gara di qualunque importo devono sempre essere pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul suo sito internettrasparenza dell’attività contrattuale. 2. La pubblicità prevista dalla normativa Tutti i bandi e gli avvisi di settore va rispettata distinguendo tra: - Bando integrale gara, relativi a procedure ad evidenza pubblica, e gli avvisi di gara - Avvisi manifestazione di gara ( da utilizzare soprattutto per interesse devono essere pubblicati all'Albo Pretorio on line e sul profilo del committente, nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”sotto la pubblicità sui quotidiani) - Estratti di gara ( da utilizzare soprattutto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale )sezione “bandi e contratti”. 3. L’Ufficio incaricato e competente▇▇▇▇▇ restando gli obblighi previsti dal successivo art. 18 c. 3, in relazione all’oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare nelle procedure ad evidenza pubblica devono essere previste adeguate forme di pubblicità integrativepubblicizzazione e di accesso alla documentazione tecnica di gara, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematichemenzionata nel bando, nel disciplinare o nella lettera di invito, prioritariamente mediante accesso al sito informatico della Provincia, se non già rese disponibili nella loro integrità mediante lo strumento telematico di negoziazione. 4. L’esito della Tutti i bandi e gli avvisi, relativi a procedure ad evidenza pubblica, una volta scaduti, confluiscono automaticamente nella sezione “bandi di gara viene pubblicato secondo le modalità scaduti” per 180 giorni successivi alla data di leggepubblicazione dell’esito di gara. 5. Ciascun settore/servizio competente garantisce Successivamente alla scadenza di cui al precedente c. 4, bandi, avvisi ed esiti sono consultabili previa richiesta al RUP. 6. Il CED della Provincia cura il rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza e con finalità di prevenzione dei fenomeni corruttivi, applicabili requisiti tecnici del sito internet della Provincia previsti dal D.Lgs. 82/05. 7. Il presente articolo si applica alle procedure di gara. 3 2 Si veda l’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 3 Si veda in particolare Legge 190/2012 e D.lgs 33/2013della Provincia, come quelle delegate alla SUA dai soggetti aderenti.

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