Profilo formativo. E’ l’insieme degli obiettivi formativi, articolati mediante standard minimi di competenza, condivisi con le Parti Sociali, per gruppi/famiglie di figure professionali, da conseguire nel corso del contratto di apprendistato, attraverso il percorso formativo, esterno o interno all’impresa, e descritto nel PFI. Le procedure di definizione e di aggiornamento del Profilo Formativo tengono conto di quanto definito nell’ambito dei CCNL, degli standard formativi definiti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 20 maggio 1999, n. 179, delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli Enti Bilaterali, degli standard formativi disciplinati dalla Regione Piemonte e dell’istituendo Repertorio nazionale delle professioni. Si conviene sull’opportunità di pervenire ad un unico repertorio regionale delle professioni, valido per tutte le filiere, consentendo alle imprese di riferirsi al repertorio in modo raccordato al contratto collettivo di riferimento affinché venga facilitata la possibilità di coniugare esperienze e competenze nell’ottica della lifelong learning. Si conviene di utilizzare, come punto di partenza, il sistema regionale dei profili. Si conviene inoltre di avviare, unitamente alle Parti Sociali, un percorso di revisione dei profili stessi, inserendo nel sistema regionale i profili contrattuali, come ulteriori profili e/o come subprofili.
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Sources: Protocollo Di Intesa
Profilo formativo. E’ l’insieme degli obiettivi formativiLa regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali esistenti o che interverranno in materia, articolati mediante standard minimi di competenza, condivisi in ogni caso non può essere inferiore alle 120 ore. La formazione del lavoratore con le Parti Sociali, per gruppi/famiglie di figure professionali, da conseguire nel corso del contratto di apprendistato, attraverso il percorso formativo, esterno o interno all’impresa, e descritto nel PFI. Le procedure di definizione e di aggiornamento del Profilo Formativo tengono conto di quanto definito apprendistato potrà essere realizzata anche nell’ambito dei CCNL, degli standard formativi definiti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 20 maggio 1999, n. 179, delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte iniziative promosse dagli Enti Bilaterali, degli standard formativi disciplinati dalla Regione Piemonte e dell’istituendo Repertorio nazionale delle professionia titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL, previo accordo fra le parti. Si conviene sull’opportunità La formazione dell’apprendista all’interno dell’Azienda è seguita compatibilmente con la regolamentazione di pervenire ad cui al punto che precede, da un unico repertorio regionale delle professionitutor, valido per tutte le filierecon competenze e formazione adeguate, consentendo alle imprese che cura il raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. Al termine del periodo di riferirsi al repertorio in modo raccordato al contratto collettivo di riferimento affinché venga facilitata la possibilità di coniugare esperienze e competenze nell’ottica della lifelong learning. Si conviene di utilizzare, come punto di partenzaformazione, il sistema regionale dei profilidatore di lavoro rilascia un attestato sulla qualifica e le competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest’ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi all’impiego. Si conviene inoltre La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di avviare, unitamente alle Parti Sociali, un percorso apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di revisione dei profili stessi, inserendo nel sistema regionale i profili contrattuali, istruzione e di istruzione e formazione professionale (come ulteriori profili e/o come subprofiliprevisto dall’art. 51 del dlgs. 276).
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