Produttore Clausole campione

Produttore. Il produttore è la persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il documento, che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. Nelle pubbliche amministrazioni, tale figura si identifica con il responsabile della gestione documentale. Nel contratto di affidamento del servizio di conservazione tra soggetto produttore e il conservatore si regoleranno i rapporti di servizio, la responsabilità delle parti e le condizioni economiche. Il responsabile della funzione archivista del conservatore di TI Trust Technologies avrà cura di definire con i soggetti responsabili interni all’ente Produttore, gli oggetti da sottoporre al processo di conservazione con le relative informazioni di rappresentazione e di conservazione. Le modalità di versamento verranno altresì specificate nel documento “DESCRIZIONE DEL SERVIZIO”, allegato al contratto di affidamento del servizio. Il soggetto produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti versati al conservatore.
Produttore. Il soggetto così definito all’Art. 3 del D.P.R. 24/05/88 n. 224 e successive modificazioni.
Produttore. Il produttore è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione o del codice ditta dell’impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell’impianto. Nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro.
Produttore. E’ il marchio dell’articolo in Convenzione Testo 100 5 PREZZO UNITARIO E’ il prezzo unitario in Convenzione del prodotto, al netto dell’IVA. Numero 10,4
Produttore. Il produttore è l9intestatario dell9officina elettrica di produzione o del codice ditta dell9impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all9esercizio dell9impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell9impianto. Nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro.
Produttore. È il soggetto che affida la conservazione dei propri documenti informatici e le aggregazioni di documenti Informatici al soggetto conservatore denominato nel contratto di affidamento del servizio di conservazione. Secondo lo standard OAIS, il produttore versa gli oggetti digitali e le relative informazioni sulla rappresentazione da conservare a norma. I rapporti tra il conservatore e il produttore sono concordati mediante un accordo formale (specifiche tecniche allegate al contratto di affidamento) che stabilisca le tipologie documentarie, i metadati oggetto di conservazione, i formati e le modalità operative di versamento. Il produttore è responsabile del contenuto del pacchetto di versamento (d’ora in poi SIP) ed è tenuto a trasmetterlo al soggetto conservatore secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al contratto di affidamento. Il modello organizzativo fa riferimento al modello Open Archival Information System (OAIS), certificato standard ISO 14721 nel 2003 e recentemente aggiornato (ISO 14721:2012). Il produttore ha accesso al sistema di conservazione direttamente dalla propria sede tramite accesso da remoto. Il produttore, secondo quanto previsto nel contratto di affidamento del servizio di conservazione, si impegna a depositare i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite negli allegati al contratto di affidamento per il servizio di conservazione, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione. In particolare, garantisce che il trasferimento dei documenti informatici sia realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. Il produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti depositati.
Produttore. ACQUIRENTE
Produttore. L’ente produttore ha disponibile un’utenze applicativa per interfacciare una sua applicazione di ge- stione dei documenti da conservare. Tale utenza applicativa ha le seguenti autorizzazioni: - invio via SFTP o Webservices dei documenti da inserire nel sistema di conservazione; - ricezione di notifiche.
Produttore. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155

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  • Prodotti La fornitura della convenzione consente l’approvvigionamento della PA sino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 3.000 (tremila) Multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni – Fascia A e del quantitativo massimo di n. 2.000 (duemila) Multifunzione A4 a colori per gruppi di lavoro di medie dimensioni – Fascia B, con le caratteristiche, le opzioni, nonché i servizi connessi ed opzionali riportati nei successivi paragrafi. Il predetto quantitativo massimo rappresenta il numero delle apparecchiature che potrà essere ordinato dalle Amministrazioni nel corso della durata della Convenzione, così come descritta al par. 2.2.1. L’Amministrazione dovrà, tra l’altro, specificare nell’Ordinativo di fornitura: a) il numero delle apparecchiature richieste; b) gli eventuali Dispositivi Opzionali; c) la durata contrattuale; d) la produttività / il numero di copie incluse nel canone; e) la sede di installazione di ogni singola apparecchiatura. Si precisa che Dispositivi opzionali non potranno essere ordinati singolarmente, ma solo come componenti della configurazione prescelta al momento dell’ordinativo iniziale; non sarà quindi possibile ordinare i Dispositivi opzionali successivamente al suddetto ordinativo, ma solo contestualmente al medesimo. La quantità massima ordinabile di ciascun Dispositivo opzionale per ciascuna Apparecchiatura, ove previsto, è pari a 1. La fornitura di ciascun Dispositivo opzionale deve includere tutti i prerequisiti (hardware e software) previsti per il corretto funzionamento del Dispositivo stesso. Le Apparecchiature ed i Dispositivi opzionali, in ogni caso devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte. I dispositivi opzionali devono essere integrati nell’apparecchiatura base. Per ogni Apparecchiatura dovrà essere necessariamente fornito: a) il cavo di alimentazione elettrica (IEC 320) e il cavo di collegamento alla rete locale, ciascun cavo dovrà essere di lunghezza non inferiore a 3 metri e dovrà essere completo di connettori pressofusi; b) il software di configurazione (drivers) anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; c) la documentazione tecnica ed il manuale d’istruzioni in lingua italiana su supporto informatico o scaricabile dal sito; d) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione; e) una dichiarazione, anche resa dal Responsabile Provinciale del Servizio competente per il luogo nel quale deve essere prestato il servizio richiesto, attestante la corrispondenza della Apparecchiatura consegnata con quelle descritte nell’Offerta, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico; f) la scheda tecnica di sicurezza del toner anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; g) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione; h) la dotazione del materiale di consumo, (quali toner, tamburo e punti metallici nel caso in cui nella fornitura sia compreso il dispositivo con funzione di finitore ecc., con la sola esclusione della carta) necessario a una produzione di copie indicate nell’ordinativo di fornitura come da tabella seguente:

  • Caricamenti Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

  • Corrispettivo contrattuale Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo. Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro l’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi ­ comprensivi dei conseguenti oneri ­ ogni qual volta richiesti da Roma Capitale. Il corrispettivo contrattuale dovuto da Roma Capitale all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per il periodo di 36 mesi (1096 gg.) e per i periodi presuntivamente sopra indicati, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo. L’importo totale del servizio è di € xxxxx al netto dell’I.V.A. (se dovuta). L’importo massimo del corrispettivo è stabilito in € xxx (euro), oltre IVA se e quanto dovuta distinto in: a) quota fissa mensile € xxxx oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%; b) quota variabile pro die pro capite € xxxx oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%. Per la gestione dei “SERVIZI INTEGRATIVI AI PERCORSI DI AUTONOMIA” il costo complessivo del servizio oggetto del presente Capitolato descrittivo e prestazionale è determinato in € 513.000,00, per la somma destinata all’attivazione dei servizi. Le spese sostenute relative al “fondo per l’avvio dei progetti di autonomia” saranno rimborsate a rendicontazione fino al raggiungimento dell’importo definito dalla procedura. L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L’esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l’importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o costi diversi dalla quota pro­die/pro­capite posta a base del presente accordo quadro medesimo. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo la quota pro­die/pro­capite a base di gara e in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.