Privilegio Clausole campione

Privilegio. In caso di inadempimento del cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
Privilegio. La società, ai sensi degli art. 2761 c.c. e 2756 c.c. per tutti i crediti derivanti dal contratto di trasporto ha privilegio sulle cose allo stesso affidate fino a che queste si trovino presso i propri locali.
Privilegio. Le parti danno atto che il rapporto nascente dal presente contratto è un unico rapporto obbligatorio, per cui il Vettore, a copertura di tutti i suoi crediti comunque dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidatigli, anche già eseguiti, può esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua detenzione (merci, contrassegni, bancali, ecc.) ex artt. 2756/2761- 3 - Edizione 2020 c.c. e art. 23 Condizioni Federcorrieri.
Privilegio. In caso di inadempimento del cliente, la SIM può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla SIM stessa.
Privilegio. Il vettore ha privilegio sul bene trasportato per i crediti derivanti dal contratto di trasporto, da diritti doganali, da anticipi e/o da altri esborsi di qualunque natura comunque connessi al
Privilegio. La società, ai sensi degli art. 2761 c.c. e 2756 c.c. per tutti i crediti, siano essi scaduti o meno, derivanti dal contratto di